Internal Dealing
Mittel S.p.A.
Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di
Internal Dealing
3. Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti 6
5. Operazioni soggette a comunicazione al Soggetto Preposto 8
6. Modalità e termini della comunicazione al Soggetto Preposto 9
7. Operazioni Rilevanti soggette a comunicazione al pubblico e alla Consob 10
8. Modalità e termini della comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti 10
10. Comunicazione della Procedura alle Persone Rilevanti 13
11. Trattamento dei dati personali 14
12. Modificazioni e integrazioni 14
13. Flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza 15
PREMESSA
La presente Procedura regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute dalle Persone Rilevanti, come di seguito individuate dalla Procedura medesima, al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l’abuso di informazioni privilegiate.
La Procedura è adottata da Mittel S.p.A. in attuazione della disciplina contenuta nell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation - MAR), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016.
La procedura è altresì una componente fondamentale del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società, nonché parte integrante del complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Le disposizioni della presente Xxxxxxxxx entrano in vigore con efficacia cogente a far data dal 28 settembre 2016. Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno dell’eventuale pubblicazione della Procedura sul sito internet della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione.
1. DEFINIZIONI
Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove riportati con l’iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato in questo articolo 1 ovvero nel testo della presente Procedura. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale e viceversa.
Atto Delegato 522 | il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015. |
Borsa Italiana | la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. |
Elenco delle Persone Rilevanti | l’elenco delle Persone Rilevanti, costituito dalla Lista dei Soggetti Rilevanti e dalla Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti. |
ITS 523 | il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016. |
Lettera di Accettazione | la lettera di accettazione della Procedura redatta secondo il modello di cui all’Allegato “C” della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato in segno di integrale accettazione della Procedura. |
Lettera di Trasmissione | la lettera di trasmissione della Procedura redatta secondo il modello di cui all’Allegato “B” della Procedura sottoscritta dal Soggetto Preposto. |
Lista dei Soggetti Rilevanti | la lista dei Soggetti Rilevanti. |
Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti | la lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti. |
MAR | il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation). |
Modello di Notifica | il modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti di cui all’allegato dell’ITS 523, riprodotto in formato |
cartaceo sub Allegato “D” alla presente Procedura. | |
Operazioni | le operazioni oggetto di comunicazione, indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’Allegato “A” della presente Procedura. |
Operazioni Rilevanti | le operazioni di cui all’articolo 7 della Procedura. |
Persone Rilevanti | i Soggetti Rilevanti congiuntamente alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti. |
Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti | i soggetti come definiti all’articolo 3.1. |
Procedura | la presente procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di internal dealing, comprensiva dei relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante. |
SDIR-NIS | il circuito SDIR-NIS gestito da BIt Market Services, di cui si avvale la Società per la trasmissione delle Regulated Information. |
Sede di Negoziazione | una sede di negoziazione quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE, ossia un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. |
Società o l’Emittente | Mittel S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx x.0 - 00000 - Xxxxxx. |
Soggetto Preposto | Responsabile Ufficio Societario e Legale dell’Emittente che, agli effetti della presente Procedura, ha le funzioni, gli obblighi e le responsabilità ivi indicati. |
Soggetti Rilevanti | i soggetti come definiti all’articolo 2.1. |
Strumenti Finanziari | gli strumenti finanziari indicati all’articolo 5.2. |
SSA | il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle Regulated Information pubblicate. |
2. SOGGETTI RILEVANTI
2.1 Si considerano Soggetti Rilevanti agli effetti della presente Procedura:
(i) i componenti dell’organo di amministrazione o di controllo della Società;
(iii) chiunque detenga una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale di Mittel S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla Mittel S.p.A.
2.2 La Lista dei Soggetti Rilevanti è predisposta a cura del Consiglio di Amministrazione e aggiornata a cura dell’Amministratore Delegato , con l’assistenza del Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detta lista nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b) e riferisce al Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto necessario o opportuno.
3. PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI
3.1 Si considerano Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti agli effetti della presente Procedura, i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
(a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
(b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
(c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione;
(d) le persone giuridiche, i trust o le società di persone, quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.
3.2 I Soggetti Rilevanti sono tenuti a informare per iscritto le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o
3.3 La Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante unitamente alla Lista dei Soggetti Rilevanti costituisce l’Elenco delle Persone Rilevanti. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b).
3.4 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.
4. SOGGETTO PREPOSTO
4.1 Il responsabile dell’Ufficio Societario e Legale della Società svolge le funzioni di Soggetto Preposto indicate al successivo punto 4.2.
4.2 Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:
(a) ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
(c) trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob, e messa a disposizione delle stesse sul sito internet della Società, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 8;
(d) informativa ai Soggetti Rilevanti in ordine all’adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 12.;
(e) svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nella Procedura;
(g) Informativa all’Amministratore Delegato delle comunicazioni eventualmente pervenute oltre i termini previsti dalla normativa (o concordati).
Il Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione dal parte dei Soggetti Rilevanti o delle persone a loro strettamente legate.
4.3 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere, via posta elettronica, a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell’attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, via posta elettronica, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il termine entro il quale il Soggetto Rilevante è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto è ridotto a 2 giorni lavorativi in caso di urgenza debitamente segnalata dal Soggetto Preposto.
4.4 Il Soggetto Preposto è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti nella presente Procedura con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta.
4.5 Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Procedura sono dirette all’attenzione di Responsabile dell’Ufficio Legale e Societario Avv. Xxxxx Xxxxxxxx come segue:
⮚ a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Mittel S.p.A.
– Piazza Xxxxxxx Xxxx n. 7 – 00000 Xxxxxx
⮚ a mezzo fax al numero: 00 00000000;
⮚ xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx;
⮚ via posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
5. OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO
5.1 Il Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare al Soggetto Preposto, con le
modalità e nei termini indicati all’articolo 6., tutte le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dalla Società di cui al successivo articolo 5.2 (gli “Strumenti Finanziari”) qualunque ne sia l’ammontare (le “Operazioni”).
5.2 Agli effetti della presente Procedura si intendono per Strumenti Finanziari:
(a) le azioni;
(b) gli strumenti di debito;
(c) gli strumenti derivati;
(d) gli strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti (a) e (b).
5.3 Si precisa che si considerano in ogni caso Operazioni ai sensi e per gli effetti della presente Procedura le operazioni elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’Allegato “A” alla Procedura.
5.4 Le Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari compiute da Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante sono oggetto di comunicazione al Soggetto Preposto a cura del Soggetto Rilevante, a norma degli articoli 5 e 6.
6. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO
6.1 La comunicazione di cui all’articolo 5 da parte del Soggetto Rilevante al Soggetto Preposto deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione dell’Operazione (la “Data dell’Operazione”), con le modalità indicate al successivo articolo 6.2. Qualora il giorno della Data dell’Operazione sia un venerdì non festivo la predetta comunicazione dovrà essere effettuata entro il primo giorno lavorativo di calendario successivo. Per Data dell’Operazione si intende, agli effetti della presente Procedura, con riferimento alle Operazioni effettuate in una Sede di Negoziazione, la data dell’avvenuto abbinamento dell’ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione. Si precisa che in caso di Operazioni sottoposte a condizione, l’obbligo di notifica in capo alle Persone Rilevanti sorge dal momento del verificarsi della condizione medesima.
6.2 La comunicazione di cui all’articolo 5.1 è effettuata attraverso l’invio al Soggetto Preposto del Modello di Notifica, debitamente compilato dal Soggetto Rilevante secondo le istruzioni ivi contenute, con le seguenti modalità:
⮚ a mezzo fax al numero: 00 00000000;
⮚ xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx;
⮚ via posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
6.3 Nell’ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni riferibili allo stesso Soggetto Rilevante, questo dovrà effettuare un’unica comunicazione mediante invio del Modello di Notifica di cui all’articolo 6.2 contenente il riepilogo di tutte le Operazioni. Nel caso di più Operazioni della stessa natura, relative alla stesso Strumento Finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa Sede di Negoziazione, o al di fuori di una Sede di Negoziazione, dovrà essere indicato nella comunicazione il volume di tutte le predette Operazioni come un unico dato che rappresenta la somma aritmetica del volume di ciascuna Operazione. Dovrà essere inoltre indicato il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume delle predette Operazioni. Nel compilare il Modello di Notifica, le Operazioni di diversa natura, quali, ad esempio, gli acquisti e le vendite, non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.
7. OPERAZIONI RILEVANTI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA
Consob
7.1 Il Soggetto Preposto comunica al pubblico e alla Consob, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 8, le Operazioni riferibili a ciascun Soggetto Rilevante, il cui importo complessivo raggiunga Euro 5.000,00 (cinquemila/00) nell’arco di un anno solare (le “Operazioni Rilevanti”); successivamente al raggiungimento di tale importo tutte le operazioni effettuate sono considerate Operazioni Rilevanti. Detta comunicazione deve intendersi effettuata dalla Società per conto e sotto la responsabilità del Soggetto Rilevante interessato, in forza della Lettera di Accettazione debitamente compilata e sottoscritta a norma dell’articolo 10.2.
7.2 Ai fini del calcolo del controvalore di cui al precedente articolo 7.1 il controvalore delle Operazioni:
(a) è calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni medesime;
(b) va computato sommando le Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e le Operazioni effettuate per conto delle Persone strettamente legate a ciascun Soggetto Rilevante.
8. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB DELLE OPERAZIONI RILEVANTI
8.1 La comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti di cui al precedente articolo 7, da parte del Soggetto Preposto, deve avvenire, previa formale autorizzazione da parte dell’Amministratore Delegato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,
tramite invio del Modello di Notifica, mediante (i) SDIR-NIS; (ii) SSA, compilato dal Soggetto Preposto in conformità alla comunicazione inviata dal Soggetto Rilevante a norma dell’articolo 6.2; (iii) con le eventuali ulteriori modalità stabilite dalla Consob.
8.2 La comunicazione di cui al precedente articolo 8.1 deve avvenire tempestivamente e comunque entro il 3 giorno lavorativo successivo alla Data dell’Operazione.
8.3 Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo 8 sono tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società in una apposita sezione denominata “internal dealing” accessibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx/.
9. BLOCKING PERIOD
9.1 Le Persone Rilevanti non effettuano Operazioni relative agli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l’annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale di cui all’articolo 154- ter del D.Lgs. 58/1998, nonché dei resoconti intermedi di gestione (ovvero altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società è tenuta a, o ha deciso di, rendere pubblici secondo (i) le regole della Sede di Negoziazione nella quale le azioni dell’Emittente sono ammesse alla negoziazione, o (ii) il diritto italiano (c.d. blocking period). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l’annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l’approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata, e il blocking period termina solo successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all’approvazione dei predetti dati contabili.
9.2 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 9.1, la Società può consentire alle Persone Rilevanti il compimento di Operazioni (come di seguito indicato) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del blocking period nei seguenti casi:
(b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (trading) nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o
un diritto su azioni, o ancora Operazioni in cui l’interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato nell’Allegato “E” alla presente Procedura.
Nei precedenti casi (a) e (b) la Persona Rilevante è, in ogni caso, tenuta a dimostrare che l’Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il blocking period come di seguito precisato.
9.3 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2(a), prima di effettuare l’Operazione durante il blocking period, la Persona Rilevante richiede all’Emittente – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all’attenzione dell’Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto – l’autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute. La richiesta della Persona Rilevante contiene almeno: (I) la descrizione dell’Operazione considerata; (II) la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e (III) oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti (I) e (II).
Ricevuta la comunicazione di cui al presente articolo 9.3, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dalla Persona Rilevante e autorizza la vendita immediata delle azioni soltanto qualora le circostanze dell’Operazione possano essere considerate eccezionali. Per “circostanze eccezionali” si intendono le situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla Persona Rilevante ed esulano dal suo controllo. La valutazione circa l’eccezionalità delle circostanze descritte nella richiesta di autorizzazione, è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l’altro, se e in quale misura la Persona Rilevante:
(i) al momento della presentazione della richiesta debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
(ii) debba adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell’inizio del blocking period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali e il Soggetto Rilevante medesimo non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.
9.4 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2(b), la Persona Rilevante richiede alla Società l’autorizzazione al compimento dell’Operazione in tempo utile – e, in ogni caso nei termini e con le modalità indicati nell’Allegato “E” alla presente Procedura ove previsti nelle fattispecie contemplate in detto Allegato – mediante apposita richiesta scritta da trasmettere all’attenzione [dell’Amministratore Delegato], con copia al Soggetto Preposto, contenente oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi al verificarsi delle condizioni previste dal predetto Allegato “E” con riferimento a ciascuna delle fattispecie ivi contemplate. Ricevuta la comunicazione, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dalla Persona Rilevante.
9.5 Le valutazioni di cui ai precedenti articoli 9.3 e 9.4 sono rimesse alla competenza dell’Amministratore Delegato che, a tal fine si avvale del supporto del Soggetto Preposto. L’Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all’esito delle valutazioni svolte, in occasione della prima riunione utile. Resta in ogni caso inteso che:
(i) l’Amministratore Delegato, ove ritenuto necessario o opportuno, ha la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione della Società; e
(ii) ogni valutazione relativa e/o attinente ad Operazioni da compiersi dal Soggetto Rilevante che sia anche Amministratore Delegato della Società o da Persone strettamente legate al medesimo, rimane di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.
9.6 L’Amministratore Delegato , tramite il Soggetto Preposto, è tenuto a dare un riscontro alla Persona Rilevante in merito agli esiti delle valutazioni svolte ai sensi dei precedenti articoli 9.3 e 9.4 entro 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato, ove la stessa sia completa dell’informativa e della documentazione richiesta dalla presente Procedura e comunque idonea a consentire una compiuta valutazione delle circostanze rilevanti. È fatta salva la facoltà dell’Amministratore Delegato o del Consiglio, a seconda del caso, di richiedere al soggetto interessato, entro il predetto termine di
5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta, informazioni e/o documenti ad integrazione della richiesta di autorizzazione medesima; in tal caso, la Società, tramite il Soggetto Preposto, fornirà adeguato riscontro alla Persona Rilevante entro 3 giorni di borsa aperta dal ricevimento della documentazione integrativa.
10. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA ALLE PERSONE RILEVANTI
10.1 La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a informare i Soggetti Rilevanti, con le modalità previste dal presente articolo, dell’adozione della Procedura, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti ai sensi della Procedura e della normativa pro-tempore applicabile.
10.2 Il Soggetto Preposto è tenuto a consegnare ai Soggetti Rilevanti, rispettivamente all’atto dell’accettazione della nomina per i Soggetti Rilevanti di cui all’articolo 2.1(i), o all’atto di assunzione o nomina in qualità di alto dirigente per i Soggetti Rilevanti di cui all’articolo 2.1(ii) (congiuntamente, la “Nomina”), od inviare ai medesimi tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero tramite posta elettronica, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla Nomina, la Lettera di Trasmissione, mediante la quale verrà fornita informativa ai Soggetti Rilevanti in merito all’adozione della Procedura (ovvero alle sue eventuali successive
modifiche e/o integrazioni come precisato al successivo articolo 12), nonché agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione. Alla Lettera di Trasmissione sarà allegata copia della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della Lettera di Trasmissione, sono tenuti a consegnare al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato, unitamente ad una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b).
10.3 In sede di prima applicazione della Procedura, i termini stabiliti dal precedente articolo 10.2 per gli adempimenti a carico del Soggetto Preposto decorrono dalla data di entrata in vigore della Procedura, con riferimento ai Soggetti Rilevanti già in carica o in servizio a tale data.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
11.1 Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono pertanto tenute a esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:
(a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
(b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
(c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
(d) i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;
(e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile.
11.2 Con la consegna al Soggetto Preposto della Lettera di Accettazione di cui all’articolo 10.2 da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del D. Lgs. 196/2003.
12. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
12.1 Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
12.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell’Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
12.3 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizione della Procedura ai sensi degli articoli 12.1 e 12.2 che precedono saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con le modalità indicate all’articolo 10.2. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.
13. Flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza
La presente procedura - in linea con quanto previsto dal Codice Etico di Mittel
S.p.A - diretta a garantire la parità informativa e a reprimere lo sfruttamento di posizioni di vantaggio informativo tramite operazioni di insider trading, reati rilevanti tra l’altro ai fini del D.Lgs. 231/2001, è da considerarsi quale parte integrante del Modello 231 di Mittel S.p.A.
Ai fini di un’efficace informativa verso l’Organismo di Vigilanza (OdV) a carico di tutte le parti richiamate dalla presente procedura vi è l’obbligo di comunicare all’OdV le anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili, nonché, ove richiesto dall’OdV, il Soggetto Preposto dovrà assicurare, coordinandosi con le singole Funzioni coinvolte nei processi descritti nella presente procedura, l’accesso alla documentazione posta in essere per dare attuazione alle disposizioni della procedura stessa.
Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza di Mittel S.p.A. possono essere effettuate anche tramite l'indirizzo email: xxx.xxxxxx@xxxxxx.xx
* * *
Allegati:
– Allegato “A”: Xxxxxx, esemplificativo e non esaustivo, delle Operazioni.
– Allegato “B”: Modello Lettera di Trasmissione.
– Allegato “C”: Modello Lettera di Accettazione.
– Allegato “D”: Modello di Notifica.
– Allegato “E”: Operazioni che giustificano l’autorizzazione a negoziare (trade) nei
blocking period.
Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing
Allegato a
Elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle Operazioni
* * *
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“MAR”)
Articolo 19, par. 1 bis e 7, MAR
Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione
“1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo; b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b). Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.”
“7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:
a) | la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1; |
b) | operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità; |
c)operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
i)il contraente dell’assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e
iii)il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a
strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.
Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica”.
Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (“Atto Delegato 522”)
Articolo 10 ATTO DELEGATO 522
Operazioni soggette a notifica
“1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.
Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.
2. Le operazioni soggette a notifica includono:
a) | l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio; |
b) | l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione; |
c) | l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; |
d) | le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti; |
e) | l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse; |
f) | l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant; |
g) | la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito; |
h) | le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap; |
i) | le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni; |
j) | la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni; |
k) | le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute; |
l) | le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; |
m) | le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; |
n) | le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; |
o) | le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata; |
p) | l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati”. |
Annex A
List of Transaction (by way of example and not limited to)
* * *
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 (“MAR”)
Article 19, Paragraph 1a. and 7, MAR
Managers’ transactions
“1a. The notification obligation referred to in paragraph 1 shall not apply to transactions in financial instruments linked to shares or to debt instruments of the issuer referred to in that paragraph where at the time of the transaction any of the following conditions is met: (a) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking in which the exposure to the issuer's shares or debt instruments does not exceed 20 % of the assets held by the collective investment undertaking; (b) the financial instrument provides exposure to a portfolio of assets in which the exposure to the issuer's shares or debt instruments does not exceed 20 % of the portfolio's assets; (c) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking or provides exposure to a portfolio of assets and the person discharging managerial responsibilities or person closely associated with such a person does not know, and could not know, the investment composition or exposure of such collective investment undertaking or portfolio of assets in relation to the issuer's shares or debt instruments, and furthermore there is no reason for that person to believe that the issuer's shares or debt instruments exceed the thresholds in point
(a) or (b). If information regarding the investment composition of the collective investment undertaking
or exposure to the portfolio of assets is available, then the person discharging managerial responsibility or person closely associated with such a person shall make all reasonable efforts to avail themselves of that information.”
“7. For the purposes of paragraph 1, transactions that must be notified shall also include:
(a)the pledging or lending of financial instruments by or on behalf of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1;
(b)transactions undertaken by persons professionally arranging or executing transactions or by another person on behalf of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1, including where discretion is exercised;
(c)transactions made under a life insurance policy, defined in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council, where:
(i) | the policyholder is a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1, |
(ii) | the investment risk is borne by the policyholder, and |
(iii) | the policyholder has the power or discretion to make investment decisions regarding specific instruments in that life insurance policy or to execute transactions regarding specific instruments for that life insurance policy. |
For the purposes of point (a), a pledge, or a similar security interest, of financial instruments in connection with the depositing of the financial instruments in a custody account does not need to be notified, unless and until such time that such pledge or other security interest is designated to secure a specific credit facility.
For the purposes of point (b), transactions executed in shares or debt instruments of an issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto by managers of a collective investment undertaking in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with them has invested do not need to be notified where the manager of the collective investment undertaking operates with full discretion, which excludes the manager receiving any instructions or suggestions on portfolio composition directly or indirectly from investors in that collective investment undertaking.
Insofar as a policyholder of an insurance contract is required to notify transactions according to this paragraph, an obligation to notify is not incumbent on the insurance company”.
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 (“Delegated Act 522”)
Article 10 DELEGATED XXX 000
Notifiable transactions
“1. Pursuant to Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014 and in addition to transactions referred to in Article 19(7) of that Regulation, persons discharging managerial responsibilities within an issuer or an emission allowance market participant and persons closely associated with them shall notify the issuer or the emission allowance market participant and the competent authority of their transactions.
Those notified transactions shall include all transactions conducted by persons discharging managerial responsibilities on their own account relating, in respect of the issuers, to the shares or debt instruments of the issuer or to derivatives or other financial instruments linked thereto, and in respect of emission allowance market participants, to emission allowances, to auction products based thereon or to derivatives relating thereto.
2. Those notified transactions shall include the following:
(a) | acquisition, disposal, short sale, subscription or exchange; |
(b) | acceptance or exercise of a stock option, including of a stock option granted to managers or employees as part of their remuneration package, and the disposal of shares stemming from the exercise of a stock option; |
(c) | entering into or exercise of equity swaps; |
(d) | transactions in or related to derivatives, including cash-settled transaction; |
(e) | entering into a contract for difference on a financial instrument of the concerned issuer or on emission allowances or auction products based thereon; |
(f) | acquisition, disposal or exercise of rights, including put and call options, and warrants; |
(g) | subscription to a capital increase or debt instrument issuance; |
(h) | transactions in derivatives and financial instruments linked to a debt instrument of the concerned issuer, including credit default swaps; |
(i) | conditional transactions upon the occurrence of the conditions and actual execution of the |
transactions; | |
(j) | automatic or non-automatic conversion of a financial instrument into another financial instrument, including the exchange of convertible bonds to shares; |
(k) | gifts and donations made or received, and inheritance received; |
(l) | transactions executed in index-related products, baskets and derivatives, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014; |
(m) | transactions executed in shares or units of investment funds, including alternative investment funds (AIFs) referred to in Article 1 of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014; |
(n) | transactions executed by manager of an AIF in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person has invested, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014; |
(o) | transactions executed by a third party under an individual portfolio or asset management mandate on behalf or for the benefit of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person; |
(p) | borrowing or lending of shares or debt instruments of the issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto”. |
Allegato B
Modello Lettera di Trasmissione
* * *
[su carta intestata della Società]
Egregio Sig. [●] [indirizzo]
[indicare una delle modalità di consegna/trasmissione di cui all’articolo 10.2 della Procedura]
Oggetto: Trasmissione della procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing
Con la presente Le comunichiamo che in data è stata adottata da Mittel S.p.A. (la “Società”) la “Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing” (la “Procedura”) in attuazione della disciplina contenuta nell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation - MAR), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016.
La Procedura è in vigore dal .
Come stabilito dall’articolo 4.1 della Procedura il Soggetto Preposto è il Responsabile dell’Ufficio Legale e Societario di Mittel S.p.A..
La invitiamo a prendere visione della normativa riportata nell’allegato alla presente comunicazione (Appendice normativa) relativa agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione e delle eventuali successive modifiche e integrazioni; tale normativa risulta di facile accesso sul sito internet della Consob all’indirizzo, xxx.xxxxxx.xx.
La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle informazioni privilegiate di cui venga a conoscenza
nell’esercizio della Sua attività e che è soggetto al divieto di abuso di informazioni privilegiate. La invitiamo, in particolare, a prendere visione dell’articolo 3.2 della Procedura e a fornire alla Società le relative informazioni.
Ai fini di accettazione, La preghiamo di farci pervenire, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento della presente comunicazione, copia della Procedura allegata siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione, unitamente all’Allegato C alla Procedura (Lettera di Accettazione) debitamente compilato e sottoscritto, con una delle seguenti modalità:
⮚ a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Mittel S.p.A. – Piazza Xxxxxxx Xxxx n. 7 – 00000 Xxxxxx;
⮚ a mezzo fax al numero: 00 00000000;
⮚ xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx;
⮚ via posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
[luogo, data]
Mittel S.p.A.
[●]
(in qualità di Soggetto Preposto)
Allegati:
– appendice normativa;
– copia della Procedura da restituire siglata in ogni sua pagina al Soggetto Preposto.
Appendice Normativa
* * *
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“MAR”)
Articolo 19 MAR
Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione
“1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano all’emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all’autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo xxxxx:
a)per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
b)per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d’asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.
Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell’operazione.
Il primo comma si applica qualora l’ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell’arco di un anno civile.
2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.
Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell’operazione all’autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l’emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all’autorità competente dello Stato membro d’origine conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all’autorità competente della sede di negoziazione.
3. L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall’operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all’articolo 17, paragrafo 10, lettera a).
L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un’effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l’Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all’articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.
In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un’autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.
4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:
a)hanno chiesto o autorizzato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o
b)nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.
5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.
Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.
6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:
a) | il nome della persona; |
b) | il motivo della notifica; |
c) | la denominazione dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato; |
d) | la descrizione e l’identificativo dello strumento finanziario; |
e) | la natura dell’operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli |
esempi specifici di cui al paragrafo 7; | |
f) | la data e il luogo dell’operazione o delle operazioni; nonché |
g) | il prezzo e il volume dell’operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia. |
7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:
a)la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
b)operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
c)operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
i) | il contraente dell’assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1; |
ii) | il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e |
iii) | il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. |
Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.
8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell’arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.
9. Un’autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l’ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.
10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d’asta, commissario d’asta e sorvegliante d’asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all’asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d’asta, ai commissari d’asta e al sorvegliante d’asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti qualora siano registrati la piattaforma d’asta, il banditore o il sorvegliante d’asta, a seconda dei casi. L’informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d’asta, dai commissari d’asta, dal sorvegliante d’asta o dall’autorità competente ai sensi del paragrafo 3.
11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:
a)le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell’emittente sono ammesse alla negoziazione; o
b)il diritto nazionale.
12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:
a)in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
b)in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.
13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l’emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificherebbero il permesso di negoziare.
14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l’obbligo di cui al paragrafo 1.
15. Al fine di assicurare un’applicazione uniforme del paragrafo 1, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010”.
Capo 5 - Misure e sanzioni amministrative
Articolo 30 MAR
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
“1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell’articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:
a)le violazioni degli articoli 14 e 15, dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 17,
paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell’articolo 19,
paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell’articolo 20, paragrafo 1; nonché
b)l’omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti norme di diritto penale.
Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all’ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l’ESMA di ogni successiva modifica.
2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni
amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):
a) | un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla; |
b) | la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati; |
c) | un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa; |
d) | la revoca o sospensione dell’autorizzazione di una società di investimento; |
e) | l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento; |
f) | nel caso di violazioni ripetute dell’articolo 14 o dell’articolo 15, l’interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento; |
g) | l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio; |
h) | sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l’importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati; |
i) | nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno: i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e iii)per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e |
j) | nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno: |
i) | per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; |
ii) | per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e |
iii) | per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014. |
I riferimenti all’autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell’autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all’articolo 23, paragrafo 1.
Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia di un’impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio — per le compagnie di assicurazione che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo; oppure
3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo”.
Articolo 31 MAR
Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni
“1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
a) | la gravità e la durata della violazione; |
b) | il grado di responsabilità dell’autore della violazione; |
c) | la capacità finanziaria dell’autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica; |
d) | l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell’autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati; |
e) | il livello di cooperazione che l’autore della violazione ha dimostrato con l’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate; |
f) | precedenti violazioni da parte dell’autore della violazione; e |
g) | misure adottate dall’autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi. |
2. Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all’articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell’imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri”.
Articolo 34 MAR
Pubblicazione delle decisioni
“1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all’imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all’identità della persona che ne è destinataria.
Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.
Qualora un’autorità competente ritenga che la pubblicazione dell’identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un’indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:
a) | rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o |
b) | pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione; |
c) | non pubblica la decisione nel caso in cui l’autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire: |
i) | che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o |
ii) | che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza. |
Qualora un’autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.
2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un’autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull’esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.
3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell’autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati”.
* * *
Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (“Atto Delegato 522”)
Articolo 7 Atto Delegato 522
Negoziazione durante un periodo di chiusura
“1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014;
b)la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.
2. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede
all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura.
Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.”
Articolo 8 Atto Delegato 522
Circostanze eccezionali
“1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.
2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.
3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:
a)al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
b)deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.”
Articolo 9 Atto Delegato 522
Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura
“L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:
a)alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione
erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i) | il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; |
ii) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi; |
b)alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
c)la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; |
ii) | la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile; |
iii) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente; |
d)la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di |
lavoro; | |
ii) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura; |
iii) | le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura; |
e)la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.”
Articolo 10 Atto Delegato 522
Operazioni soggette a notifica
“1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.
Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.
2. Le operazioni soggette a notifica includono:
a) | l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio; |
b) | l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di |
direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione; | |
c) | l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; |
d) | le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti; |
e) | l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse; |
f) | l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant; |
g) | la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito; |
h) | le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap; |
i) | le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni; |
j) | la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni; |
k) | le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute; |
l) | le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; |
m) | le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; |
n) | le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; |
o) | le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata; |
p) | l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.” |
* * *
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (“ITS 523”)
Articolo 1 ITS 523
Definizioni
“Ai fini del presente regolamento si intende per «mezzi elettronici», le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.”
Articolo 2 ITS 523
Formato e modello della notifica
“1. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che per la notifica delle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 sia utilizzato il modello di notifica di cui all'allegato.
2. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che le notifiche di cui al paragrafo
1 siano trasmesse mediante mezzi elettronici. I mezzi elettronici assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscono la certezza della fonte dell'informazione trasmessa.
3. Le autorità competenti stabiliscono e pubblicano sul proprio sito Internet i mezzi elettronici di cui al paragrafo 2 da utilizzare per la trasmissione.”
Articolo 3 ITS 523
Entrata in vigore
“Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.”
Allegato C
Modello Lettera di accettazione
* * *
Spettabile Mittel S.p.A. [indirizzo]
Alla cortese attenzione del Soggetto Preposto ai sensi della Procedura Internal Dealing
Il sottoscritto/La sottoscritta ,
- preso atto di essere stato/a inserito/a nell’elenco dei Soggetti Rilevanti di cui alla “Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing” (la “Procedura”) adottata da Mittel S.p.A. (la “Società”) a norma dell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) (“MAR”), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016;
- attestando di avere ricevuto copia della Procedura e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla Procedura e dalle sopra richiamate disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;
Tutto ciò premesso
(i) dichiara di conoscere e accettare le disposizioni della Procedura e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse. Una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione è allegata alla presente Lettera di Accettazione;
(ii) indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura: n. tel.
, n. fax ,indirizzo di posta elettronica
e indirizzo di posta elettronica certificata ;
(iii) indica i nominativi delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, come individuate ai sensi dell’articolo 3 della Procedura, riportati nell’Allegato “A”
della presente Lettera di Accettazione;
(iv) si impegna a comunicare al Soggetto Preposto di cui all’articolo 4 le Operazioni come definite all’articolo 5 con le modalità e nei termini di cui all’articolo 6, a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob ai sensi degli articoli 7 e 8;
(v) per proprio conto e sotto la propria responsabilità, incarica la Società di effettuare le comunicazioni obbligatorie al pubblico e alla Consob nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.
Allegati:
– copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione dal Soggetto Rilevante;
– Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante.
(luogo e data) (firma)
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all’informativa prevista dall’articolo 11 della Procedura e farà quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti di cui al punto (iii) che precede. Al Soggetto Rilevante sono attribuiti i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
(luogo e data) (firma)
Allegato “A” alla Lettera di Accettazione
* * *
Nominativi delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti come individuate ai sensi dell’articolo 3 della Procedura:
Nome e Cognome | Legame con il Soggetto Rilevante | |
coniuge | / | |
partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano | / | |
figli a carico ai sensi del diritto italiano | / | |
parente convivente | ||
persona giuridica, trust o società di persone |
Allegato D
Modello di Notifica e di Comunicazione al pubblico
* * *
1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata | |
a) | Nome | [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] |
2 | Motivo della notifica | |
a) | Posizione/qualifica | [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, —indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; —nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.] |
b) | Notifica iniziale/modifica | [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] |
3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta | |
a) | Nome | [Nome completo dell'entità.] |
b) | LEI | [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] |
4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | [—Indicare la natura dello strumento: —un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; |
—una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. —Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] | |||
b) | Natura dell'operazione | [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni] | |
c) | Prezzo/i e volume/i | Prezzo/i | Volume/i |
[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] | |||
d) | Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo | [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: —si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento |
(UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: —nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; —nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] | ||
e) | Data dell'operazione | [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] |
f) | Luogo dell'operazione | [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».] |
Annex D
Template for notification and public disclosure
* * *
1 | Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated | |
a) | Name | [For natural persons: the first name and the last name(s).] [For legal persons: full name including legal form as provided for in the register where it is incorporated, if applicable.] |
2 | Reason for the notification | |
a) | Position/status | [For persons discharging managerial responsibilities: the position occupied within the issuer, emission allowances market participant/auction platform/auctioneer/auction monitor should be indicated, e.g. CEO, CFO.] [For persons closely associated, —An indication that the notification concerns a person closely associated with a person discharging managerial responsibilities; —Name and position of the relevant person discharging managerial responsibilities.] |
b) | Initial notification/Amendment | [Indication that this is an initial notification or an amendment to prior notifications. In case of amendment, explain the error that this notification is amending.] |
3 | Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor | |
a) | Name | [Full name of the entity.] |
b) | LEI | [Legal Entity Identifier code in accordance with ISO 17442 LEI code.] |
4 | Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted | |
a) | Description of the financial instrument, type of instrument Identification code | [—Indication as to the nature of the instrument: —a share, a debt instrument, a derivative or a financial instrument linked to a share or a debt instrument; —an emission allowance, an auction product based on an emission allowance or a derivative relating to an emission allowance. —Instrument identification code as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of |
transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.] | |||
b) | Nature of the transaction | [Description of the transaction type using, where applicable, the type of transaction identified in Article 10 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 adopted under Article 19(14) of Regulation (EU) No 596/2014 or a specific example set out in Article 19(7) of Regulation (EU) No 596/2014. Pursuant to Article 19(6)(e) of Regulation (EU) No 596/2014, it shall be indicated whether the transaction is linked to the exercise of a share option programme.] | |
c) | Price(s) and volume(s) | Price(s) | Volume(s) |
[Where more than one transaction of the same nature (purchases, sales, lendings, borrows, …) on the same financial instrument or emission allowance are executed on the same day and on the same place of transaction, prices and volumes of these transactions shall be reported in this field, in a two columns form as presented above, inserting as many lines as needed. Using the data standards for price and quantity, including where applicable the price currency and the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.] | |||
d) | Aggregated information —Aggregated volume —Price | [The volumes of multiple transactions are aggregated when these transactions: — relate to the same financial instrument or emission allowance; — are of the same nature; — are executed on the same day; and — are executed on the same place of transaction. Using the data standard for quantity, including where applicable the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.] [Price information: —In case of a single transaction, the price of the single transaction; —In case the volumes of multiple transactions are aggregated: the weighted average price of the aggregated transactions. |
Using the data standard for price, including where applicable the price currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.] | ||
e) | Date of the transaction | [Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.] |
f) | Place of the transaction | [Name and code to identify the MiFID trading venue, the systematic internaliser or the organised trading platform outside of the Union where the transaction was executed as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014, or if the transaction was not executed on any of the above mentioned venues, please mention ‘outside a trading venue’.] |
Allegato E
Operazioni che giustificano l’autorizzazione a negoziare (TRADE) nei
BLOCKING PERIOD
* * *
Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (“Atto Delegato 522”)
Articolo 9, MAR
Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura
“L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:
a) | alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; ii)la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi; |
b) | alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata; |
c) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti |
condizioni:
i) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; |
ii) | la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile; |
iii) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente; |
d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro; |
ii) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura; |
iii) | le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura; |
e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita”.
2