Art. 41, D. Lgs. 148/2015
IL CONTRATTO DI ESPANSIONE
AVV. XXXXX X. X. CALLEGARI AVV. XXXXXXXX XXXXXXXX
Milano, 6 luglio 2022
Art. 41, D. Lgs. 148/2015
▪ Introdotto in via sperimentale nel 2019, da ultimo prorogato per gli anni 2022 e 2023.
▪ Accordo trilaterale tra:
(i) imprese che raggiungono una certa soglia dimensionale (v. slide 4);
(ii) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; e
(iii) OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o loro RSA/RSU.
▪ Presupposto: attuazione di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano, in tutto o in parte:
- una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo economico dell’attività; e
- la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità.
UNO STRUMENTO COMPLESSO
1. SCIVOLO PENSIONISTICO
2. NUOVE ASSUNZIONI
3. PROGETTO DI FORMAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE
4. (EVENTUALE) RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO CON ACCESSO ALLA CIGS
CAMPO DI APPLICAZIONE
▪ Per gli anni 2022 e 2023, possono ricorrervi le imprese con almeno 50 dipendenti, anche per aggregazione.
- avendo riguardo ai lavoratori, di qualunque qualifica, occupati mediamente nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione; e
- tenendo presente: (i) che i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto; e (ii) che per i lavoratori a tempo determinato si deve far riferimento al numero medio mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni (v. D. Lgs. 81/2015).
▪ Solo le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS possono accedere al trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dal contratto di espansione; mentre
▪ possono beneficiare dello scivolo pensionistico anche quelle imprese che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS ma che comunque tutelano i lavoratori attraverso i fondi di solidarietà bilaterali (Circ. Min. Lav. n° 18/2019).
PROCEDURA DI CONSULTAZIONE
▪ Il datore di lavoro deve avviare una procedura di consultazione sindacale ex art. 24 del D. Lgs. 148/2015 con le RSA/la RSU e con le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
1. | Comunicazione ai sindacati con l’indicazione degli elementi che formeranno l’oggetto del contratto di espansione; | T1 |
2. | Domanda di esame congiunto davanti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (che può essere presentata dal datore di lavoro o dai sindacati); | T2: entro 3 giorni da T0 |
3. | Consultazione sindacale | si esaurisce entro i 25 giorni successivi a T2. |
SCIVOLO PENSIONISTICO
Destinatari
▪ lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (= 5 anni) dalla prima decorrenza utile:
- dalla pensione di vecchiaia, avendo maturato il requisito contributivo minimo (20 anni); o
- dalla pensione anticipata (compresa la finestra di 3 mesi tra la maturazione del diritto e la decorrenza della prestazione pensionistica).
▪ Per i lavoratori che vi accedono «le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell’adesione» (c.d. cristallizzazione dei requisiti pensionistici)
Prestazioni dovute ai lavoratori interessati, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro
▪ I lavoratori interessati, per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, percepiscono un’indennità mensile, corrisposta in 13 mensilità.
▪ Tale indennità mensile è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’INPS.
▪ Se la prima decorrenza utile è quella prevista per la pensione anticipata, il lavoratore ha diritto anche ai contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.
▪ Possibilità di cumulo con redditi derivanti da lavoro subordinato o autonomo (Circ. INPS n° 48/2021)
Costo a carico del datore di lavoro
▪ Il datore di lavoro è tenuto a versare mensilmente all’INPS:
(i) la provvista per la prestazione (= indennità mensile); e
(ii) l’eventuale contribuzione correlata.
▪ Per il periodo di spettanza teorica della NASpI il versamento a carico del datore di lavoro è ridotto:
- per l’indennità mensile 🡪 | di un importo pari alla NASpI che sarebbe teoricamente spettata al lavoratore |
- per i contributi previdenziali 🡪 | di un importo pari alla |
utili al conseguimento del | somma della |
diritto alla pensione | contribuzione |
anticipata | figurativa |
Costo a carico del datore di lavoro
A. B. C. D.
importo mensile lordo della prestazione
X
numero di mensilità della prestazione (e eventuali ratei di 13° del primo e
sommatorie importo NASpI con relativo decalage (durata NASpI teoricamente spettante - max 24/36 mesi)
importo settimanale contribuzione correlata
X
numero settimane
importo settimanale contribuzione figurativa NASpI X
numero settimane
dell’ultimo anno)
(A - B) + (C * - D *)
maggior convenienza economica vs.
ISOPENSIONE
* Voci inserite solo nel caso di prestazione finalizzata alla pensione anticipata
Costo a carico del datore di lavoro
▪ I benefici sono estesi per ulteriori 12 mesi nel caso di imprese:
- con più di 1000 dipendenti;
- che attuano piani di particolare rilevanza strategica; e
- che si impegnano ad effettuare almeno una assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano aderito allo scivolo pensionistico.
▪ Il datore di lavoro deve presentare all’INPS una fideiussione bancaria a garanzia della sua solvibilità. In alternativa, può scegliere di pagare in un’unica soluzione.
▪ In assenza del versamento mensile l’INPS non eroga le prestazioni ai lavoratori interessati.
Procedura di esodo
▪ Una volta sottoscritto il contratto di espansione, il datore di lavoro propone ai lavoratori in possesso dei requisiti il programma di esodo e di accompagnamento alla pensione.
▪ Il datore di lavoro comunica all’INPS l’elenco dei lavoratori interessati.
▪ Per ciascuno dei lavoratori interessati l’INPS procede alla certificazione, in via prospettica, della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata.
▪ La cessazione dei rapporti di lavoro deve avvenire nell’ambito di accordi di non opposizione, previo specifico consenso in forma scritta dei lavoratori interessati e «si configura pertanto come una risoluzione consensuale» (Circ. INPS n° 48/2021). Tali accordi devono essere depositati telematicamente.
▪ Per le risoluzioni dei rapporti di lavoro anzidetti il datore di lavoro non è tenuto a versare il c.d. ticket di licenziamento, «considerato che alle stesse non consegue il teorico diritto all’indennità NASpI».
NUOVE ASSUNZIONI
CONTRATTO DI ESPANSIONE NUOVE ASSUNZIONI
▪ Il contratto di espansione deve prevedere l’assunzione di nuovi «profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione»;
▪ Tali nuove assunzioni devono avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;
▪ Non è previsto un numero minimo di assunzioni da effettuare, ma:
- valgono i principi di ragionevolezza, correttezza e buona fede;
- affinché le imprese con più di 1000 dipendenti possano beneficiare di un’estensione della riduzione dei connessi allo scivolo pensionistico, il rapporto delle nuove assunzioni rispetto al n° dei lavoratori esodati deve essere 1:3.
PROGETTO DI FORMAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE
▪ È parte integrante del Contratto di Espansione ed è oggetto di verifica da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
▪ Deve essere coerente con il rinnovamento di competenze richiesto dal piano di reindustrializzazione e di riorganizzazione.
▪ Deve contenere:
- misure idonee a garantire l’effettività della formazione in considerazione delle mansioni cui ciascun lavoratore sarà adibito;
- contenuti formativi e modalità attuative;
- numero complessivo dei lavoratori interessati;
- numero delle ore di formazione;
- competenze tecniche professionali iniziali e finali;
- le previsioni del recupero occupazionale dei lavoratori eventualmente coinvolti dalla riduzione oraria nella misura minima del 70%.
▪ Può intendersi assolto anche qualora l’insegnamento per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale sia stato impartito
«mediante la sola applicazione pratica» (c.d. formazione on the job)
▪ Deve essere certificato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Espansione in sede governativa, da organismi terzi (pubblici o privati) rispetto all’impresa (Circ. Min. Lav. n° 19/2016).
AMMORTIZZATORE SOCIALE CIGS
▪ Intervento riconducibile alla causale della riorganizzazione aziendale ex art. 21, co. 1, lett. a), D. Lgs. 148/2015.
▪ Destinatari: lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare dello scivolo pensionistico;
▪ Durata: può essere richiesta per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi, in deroga ai limiti di durata complessivi previsti per legge (i.e., non è conteggiabile nel quinquennio di riferimento);
▪ La riduzione media oraria non può essere superiore al 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al Contratto di Espansione. È però possibile concordare con ciascun lavoratore una riduzione complessiva dell’orario di lavoro fino al 100% nell’arco dell’intero periodo di durata del contratto di espansione;
▪ Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo addizionale (Circ. Inps n° 143/2020 che supera le indicazioni precedentemente fornite con Circ. n° 98/2020)
Xxxxx X. X. Callegari
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MILANO
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