Tribunale di Verona – Sentenza 31.1.2011 (Composizione monocratica - Giudice RIZZUTO)
Tribunale di Verona – Sentenza 31.1.2011 (Composizione monocratica - Xxxxxxx XXXXXXX)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato AL e CP hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1112/06 in forza del quale era stato loro ingiunto il pagamento, a favore di X s.p.a., di € 19.052,16 quale insoluto derivante da un contratto di finanziamento sottoscritto dai debitori in data 16.1.2002. A fondamento della domanda di revoca del decreto ingiuntivo gli attori hanno precisato che in fatto che: a) dopo aver ricevuto una telefonata dalla Y s.r.l. nella quale era stato loro detto che avevano vinto una vacanza per una settimana per quattro persone, erano invitati a ritirare il relativo coupon; b) recatisi all’appuntamento presso un affollato hotel, avevano firmato alcuni documenti per formalizzare l’adesione alla vacanza premio;
c) successivamente, due funzionari della Y si erano recati presso la loro abitazione ove erano stati indotti a firmare altri documenti sul presupposto che gli stessi avrebbero prenotato eventuali ulteriori settimane vacanza da Y e che detto acquisto che si sarebbe dovuto perfezionare solo dopo che l’opponente e la sua famiglia avessero usufruito della vacanza premio.
Sulla scorta di tale rappresentazione di fatto, gli opponenti hanno eccepito la nullità del contratto di finanziamento per contrarietà a norme imperative in quanto stipulato presso l’abitazione degli attori senza previsione della possibilità di recesso; l’annullamento del contratto di finanziamento per vizio del consenso, la nullità dello stesso ai sensi dell’art. 124 comma 3 TU bancario per l’assoluta indeterminatezza del bene acquistato e per il quale il finanziamento era stato concesso e per la natura vessatoria delle clausole onerose in esso contenute, la carenza di legittimazione attiva dell’opposta, diversa per ragione sociale e partita IVA rispetto alla Z s.p.a. con la quale era stato sottoscritto il contratto. Gli attori hanno quindi precisato di aver esercitato il recesso dal contratto di acquisto della multiproprietà entro i termini di cui all’art. 5 d.lgvo 427/98 ed hanno chiesto l’autorizzazione alla chiamata in causa della Y eccependo l’annullabilità per vizio del consenso e la nullità del contratto di multiproprietà e del contratto di finanziamento ad esso collegato.
In giudizio si è costituita la X s.p.a. deducendo la non applicabilità della normativa in tema di recesso di cui alla direttiva 85/577/CE ad un contratto di finanziamento legato ad un contratto di compravendita immobiliare, contestando, sempre in tema di recesso, la fondatezza delle doglianze sollevate alla luce della disciplina di cui al
d.lgs 427/98. L’opposta ha quindi contestato in fatto e in diritto gli ulteriori motivi di opposizione, con riferimento alla determinabilità del bene di cui al contratto di acquisto, alla tardività del recesso esercitato, alla mancata comunicazione alla finanziaria delle cause d’invalidità del contratto di compravendita per gli effetti di cui all’art. 1338 c.c., alla sottoscrizione specifica delle sole clausole con contenuto oneroso e, infine, all’autonomia ed indipendenza del contratto di finanziamento rispetto al contratto di vendita ed ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Y s.r.l. per sentirla condannare, in caso di accoglimento delle domande degli attori, a restituire l’importo del finanziamento.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta da entrambe le parti, nessuno si è costituito per la Y s.r.l. che, nonostante rituale notifica dei rispettivi atti di chiamata in causa di opponenti e opposta, è rimasta contumace nel presente giudizio.
Rigettata l’istanza ex art. 648 c.p.c. la causa è stata istruita mediante prova documentale e orale all’esito della quale è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti e con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Rimessa sul ruolo al fine di stimolare il contraddittorio in relazione a nuove pronunce giurisprudenziali in tema di collegamento negoziale e in relazione alla possibilità o meno per pervenire ad un’interpretazione conforme della normativa europea sul diritto di recesso, all’udienza del 24.11.2010 la causa è stata nuovamente posta in decisione sulle conclusioni adottate come in premessa e con esplicita rinuncia delle parti ai termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato.
Gli opponenti hanno sollevato varie questioni attinenti alla validità del contratto di finanziamento e del contratto di compravendita al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Indipendentemente dall’ordine di proposizione delle questioni da parte degli opponenti, l’esame della presente vertenza deve iniziare dalla valutazione della validità del contratto di compravendita e degli effetti di una sua invalidità sul contratto di finanziamento posto a fondamento della richiesta monitoria.
In fatto in data 13.1.2002 gli opponenti hanno sottoscritto una Proposta di Acquisto Settimane CLC DC n. 146251 che prevede al punto 1) delle Condizioni Generali che “il socio acquisisce il “Certificato di Iscrizione” al Club LC – DC che gli attribuisce il
diritto di soggiornare una settimana (7 giorni) all’anno in alta stagione in uno dei centri vacanza del “DC – Club LC” a scelta, secondo la formula del Time-Share” (tempo parziale). Tali settimane sono dette “fluttuanti”, questo termine indica che non si tratta di settimane fisse ma variabili. L’acquirente avrà facoltà di scegliere la settimana dell’anno ed il luogo tra i centri vacanza offerti che desidera, salvo disponibilità. La settimana è rossa intendendo con tale termine una settimana di alta stagione, la quale varia a seconda dell’ubicazione dei residence nel mondo. Tale settimana può essere, comunque, sfruttata anche in media e bassa stagione”; le condizioni generali allegate alla proposta di acquisto specificano che con la proposta il socio acquisisce il “certificato di Iscrizione” al Club LC – DC che gli attribuisce il diritto di soggiornare una settimana all’anno in alta stagione in uno dei centri vacanza. Ugualmente la successiva Dichiarazione di Perfezionamento sottoscritta dagli opponenti, a fronte dell’iniziale indicazione “per ricevere il Certificato di Iscrizione che conferisce la titolarità di n. 1 settimana all’anno settimana rossa, precisa che “con il presente contratto il socio acquista il diritto di soggiornare una settimana una settimana all’anno in alta stagione in uno dei centri vacanza del “DC – Club LC”.
Xxxxxx ritiene questo giudice che l’oggetto del contratto concluso dagli opponenti costituita dalla proposta di acquisto e dalla successiva dichiarazione di perfezionamento non sia determinato né determinabile posto che non risulta chiaro dalla lettura dei contratti quale sia il rapporto tra l’adesione al Club LC per ricevere il certificato di iscrizione che attribuisce il diritto di soggiorno e il diritto di soggiorno stesso. In altre parole non è chiaro in primo luogo se sia la partecipazione all’associazione che attribuisce il diritto di soggiorno ovvero se il contraente abbia acquistato un autonomo diritto di soggiorno.
Al riguardo giova osservare che dalla stessa Convenzione sottoscritta dalla Y con la Z risulta che la vendita di quote di multiproprietà, oggetto dell’attività imprenditoriale della Y, poteva essere raggiunta attraverso varie formule (“multiproprietà immobiliare, azionaria, di godimento oppure azioni privilegiate della società proprietaria oppure certificati di godimento del Club/Trustee” – cfr. doc. 1 di parte opposta). In ogni caso è evidente che, per ogni singola contrattazione, deve essere chiaro e ben determinato l’oggetto del contratto.
Nel caso in esame, se si acceda all’interpretazione secondo la quale gli opponenti avrebbero aderito ad una associazione cui conseguirebbe il diritto di usufruire dei
servizi del circuito RCI, interpretazione avvalorata dal tenore del punto 3 della dichiarazione di Perfezionamento ove è prevista anche una quota associativa, seppur definita non obbligatoria, manca ogni specificazione in ordine al tipo di associazione cui il contraente si è associato - persona giuridica riconosciuta o ente di fatto – così come alcuna indicazione è fornita in relazione al regolamento di tal ente. Una tale indeterminatezza non può che comportare la nullità dell’acquisto (nello stesso senso cfr. Trib. Trieste 27.9.2007).
Secondo la diversa interpretazione del testo dell’accordo, oggetto del contratto dovrebbe essere direttamente l’acquisto di un diritto di godimento turnario di beni identificabili unicamente mediante il rinvio ai centri vacanza del Club.
Sul punto è noto a questo giudice che numerosa giurisprudenza di merito ha ritenuto la validità di contratti simili a quello in esame e, in particolare, la determinabilità dell’oggetto “in base alle pattuizioni espresse che richiamano esplicitamente - e in relazione al materiale informativo prodotto - la possibilità per l’acquirente di usufruire di una serie molto ampia di possibilità di accesso ai centri CIC quali complessi turistici ed immobiliari in periodi individuati come di alta stagione in relazione alle singole località” (cfr. tra le varie Trib. Bologna 27.7.2005, Trib. Firenze 17.3.2005).
Nondimeno, nel caso in esame alcuna determinabilità in ordine all’oggetto è rinvenibile dalla documentazione in atti, non essendovi alcun elemento che consente l’individuazione delle strutture e della loro localizzazione. In ogni caso, in diritto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione che, previa ricostruzione sistematica dell’istituto della multiproprietà, ha persuasivamente precisato che il fenomeno della multiproprietà “è stato comunemente ricostruito in dottrina in termini di trasferimento, da parte del soggetto proprietario di un determinato complesso immobiliare, di una quota di comproprietà di una stessa unità immobiliare compresa in tale complesso ad ogni singolo acquirente con il vincolo perpetuo di uso turnario tra i vari acquirenti in periodi predeterminati e ciclici con vincolo di immodificabilità della destinazione e di indivisibilità della cosa. E' stato poi evidenziato, alla luce dei diversi schemi negoziali attraverso cui la multiproprietà viene disciplinata nella prassi, un riferimento costante alla comunione e, limitatamente alle parti ed ai servizi in comune a tutti i multiproprietari, al condominio.
Non appaiono invece appaganti altre ricostruzioni dell'istituto della multiproprietà sollecitate dalla novità della tendenza all'adozione nella realtà economico - sociale
del criterio turnario per regolare il godimento tra più soggetti di un determinato bene; sotto tale profilo non può condividersi in particolare l'orientamento che riconduce il fenomeno in esame ad un atto di autonomia privata diretto a costituire un nuovo diritto reale in quanto in evidente contrasto con il principio vigente nel nostro ordinamento giuridico del "numerus clausus" dei diritti reali; neppure sembra convincente la configurazione della multiproprietà come una forma di proprietà temporanea, posto che, pur a prescindere dall'ammissibilità di tale istituto nel nostro ordinamento dove il diritto di proprietà è disciplinato come perpetuo, il carattere turnario del godimento non da luogo ad una proprietà limitata nel tempo ma semmai ciclica”. La Corte ha precisato quindi che la misura della partecipazione alla suddetta multiproprietà può essere espressa soltanto dalla individuazione della quota di sua pertinenza e che “tra gli elementi essenziali del contratto deve essere compresa la quota nella sua effettiva misura, o comunque debbono essere contemplati i criteri per la sua concreta determinazione millesimale, atteso che il godimento turnario dello stesso alloggio da parte dei vari comproprietari in diversi periodi dell'anno incide sulla entità delle rispettive quote di pertinenza (non avendo la stessa incidenza sul piano del godimento di un bene sito ad esempio in una località marina averne la sua disponibilità in una settimana compresa nei mesi di luglio od agosto o piuttosto in altri periodi dell'anno) con i suoi inevitabili riflessi in particolare sul relativo prezzo di vendita e sulla entità della partecipazione alle spese comuni”; da qui pertanto la Corte ha concluso che “la quantificazione della misura della suddetta quota o comunque la previsione negoziale dei criteri in base ai quali determinarla incidono sulla determinatezza o meno dell'oggetto del contratto stesso” (cfr. Cass. n. 6352 del 2010).
Calati questi condivisibili principi al caso di specie ove, non solo non sono identificabili, nemmeno mediante il rinvio ad un materiale informativo, i centri vacanza di cui alle settimane fluttuanti acquistate dagli attori, ma non vi è nemmeno l’individuazione della quota di partecipazione degli attori, deve essere accolta l’eccezione di nullità per indeterminatezza dell’oggetto del contratto di cui alla proposta del 13.1.2002 con successiva dichiarazione di perfezionamento del 16.1.2002.
Per quanto concerne il conseguenziale secondo profilo della vertenza ritiene questo giudice che la nullità del contratto di compravendita si riflette sul contratto di finanziamento di cui alla richiesta monitoria.
A tal proposito si rileva che nel contratto intercorso tra gli opponenti Avesani e Castagna e l’opposta X, subentrata alla Z, è chiaramente indicato nei riquadro “Prospetto del Finanziamento e Modalità di Rimborso” la destinazione del finanziamento “Tipo di Multiproprietà Settimana Vacanza DC Individuazione ed ubicazione del bene Spagna” – e si noti che solo in questo successivo atto sottoscritto da personale della Y vi è una indicazione territoriale dell’acquisto (Spagna).
I contraenti del negozio di finanziamento, secondo una modulistica riconducibile alla finanziaria Z s.p.a. hanno chiaramente specificato che il finanziamento era destinato all’acquisto di uno specifico bene trascrivendo in propri dati “sotto la propria responsabilità e al fine di ottenere il finanziamento per lo scopo descritto” ed hanno previsto “il contratto si intenderà perfezionato a tutti gli effetti con il versamento da parte di Z e per conto del cliente dell’importo del finanziamento concesso o di parte di esso, in qualsiasi forma, al Convenzionato, senza necessità di alcuna comunicazione scritta o di altra formalità”. Il contratto in esame prevede infine che, nell’ipotesi in cui l’acquisto non si fosse perfezionato, i richiedenti autorizzavano a restituire la somma direttamente a Z.
Dalla Richiesta di Convenzione Settore Multiproprietà sottoscritta dalla Y s.r.l. rivolta e prodotta dalla Z, ora X da porsi a monte della richiesta di finanziamento degli opponenti, emerge a sua volta che “il Convenzionato, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, è interessato ad usufruire dei servizi erogati dalla Z come indicati nella presente Convenzione allo scopo di favorire la vendita (con la formula della multiproprietà immobiliare, oppure azionaria oppure di godimento) di quote di proprietà indivisa di porzioni immobiliari oppure azioni privilegiate della società proprietaria, oppure di certificati di godimento del Club/Trutee relative al complesso immobiliare oggetto del finanziamento” e nelle condizioni generali della convenzione è previsto che “Z, qualora accetti la proposta, s’impegna a corrispondere al Convenzionato la somma oggetto di tale richiesta” (cfr. doc.1 di parte opposta).
Tutte le clausole contrattuali sopra riportate inducono a ritenere un collegamento negoziale tra i due atti tenuto anche conto, in fatto, che il contratto di finanziamento è stato sottoposto agli opponenti da personale riconducibile alla Y che ha anche sottoscritto, quale unica controparte dei richiedenti, la Richiesta di Finanziamento.
In tema di collegamento negoziale la Corte di Cassazione ha precisato che “per stabilire se ricorra un collegamento negoziale, trattandosi di materia in cui è sovrana l’autonomia privata, è necessario rifarsi alla volontà delle parti e ricercare, oltre i singoli schemi negoziali (ognuno perfetto in sé e produttivo dei suoi effetti e, pertanto, almeno in apparenza indipendente), se ricorra un collegamento specifico, per cui gli effetti dei vari negozi si coordinino per l’adempimento di una funzione unica: se cioè al di là della fattispecie negoziale considerata nel suo complesso, per cui le vicende o, addirittura, la disciplina di ciascuno di essi siano variamente legate all’esistenza e alla sorte dell’altro. Il nesso tra più negozi fa sì che l’esistenza, la validità, l’efficacia, l’esecuzione di uno influisca sulla validità, sull’efficacia e sull’esecuzione dell’altro. Affinché ciò si verifichi non è sufficiente un nesso occasionale. Il collegamento deve dipendere dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa nell’altro, dall’intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica. Soltanto se la volontà di collegamento si è obiettivizzata nel contenuto dei diversi negozi, si può ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell’altro” (Cass. n. 12567 del 2004).
Xxxxxx, proprio sulla scorta dei principi sopra riportati, ritiene questo giudice che il contratto di finanziamento trova la propria causa concreta nel garantire al finanziato il denaro necessario per concludere il contratto di compravendita così come esplicitamente indicato nel contratto nella parte in cui i richiedenti hanno dichiarato di voler ottenere il finanziamento per lo scopo descritto.
Il fatto che lo scopo sia stato non solo esplicitato ma qualificato come tale nel contratto di finanziamento induce, come già detto, a ravvisare un collegamento fra i due contratti sia in termini oggettivi, in ragione del nesso teleologico tra i due contratti, giacché il secondo negozio aveva una funzione esecutiva del primo, come si può desumere dalle clausole del contratto sopra riportate, sia in termini soggettivi, potendosi ritenere dimostrato il comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi, ma anche il collegamento e il coordinamento fra gli stessi per la realizzazione di un fine ulteriore e complessivo costituito dai coincidenti interessi dei tre soggetti coinvolti nel complessivo affare tanto che il contratto si perfeziona, anche in ipotesi di accettazione diversa dalla proposta, con il solo
versamento a Y senza alcuna comunicazione ai richiedenti (cfr. punto 2 contratto di finanziamento).
Peraltro in tema di collegamento negoziale paiono pertinenti anche i rilievi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza sez. I 23.4.2009 nel procedimento C-509/07 in ordine alla necessità o meno dell’esistenza di una clausola di esclusiva tra il creditore e il fornitore affinché il consumatore possa procedere in giudizio contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni incombenti al venditore. Pur prendendo atto della diversa fattispecie ivi rappresentata, inerente infatti un caso di inadempimento, rileva quale affermazione di principio quanto statuito ai punti 29 e 30 della sentenza della Corte di Giustizia (29 Pertanto il fatto di subordinare in ogni caso l’esercizio del diritto del consumatore di procedere contro il creditore alla condizione dell’esistenza di una clausola di esclusiva tra il creditore e il fornitore contrasterebbe con l’obiettivo della direttiva 87/102 che è in primo luogo quello di tutelare il consumatore in quanto parte più debole del contratto. 30 Dalle considerazioni che precedono risulta che, in una situazione come quella descritta dal giudice nazionale nella decisione di rinvio, in cui la normativa applicabile alle relazioni contrattuali prevede la possibilità per il consumatore di procedere contro il creditore per ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento e la restituzione delle somme già corrisposte , la direttiva 87/102 non prescrive che siffatte azioni siano subordinate alla condizione di esclusiva in questione). Secondo la Corte l’esistenza di un accordo di esclusiva non è presupposto per procedere contro il creditore in caso di inadempimento del fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento. Alla luce di ciò può, coerentemente con la ratio di tutela del contraente più debole indicata dalla Corte, ritenersi che il collegamento negoziale rinvenuto in fatto trovi ulteriore elemento di conferma anche nella previsione del codice di consumo letta, secondo un’interpretazione conforme alla normativa comunitaria, in modo tale che la condizione di esclusiva non sia comunque presupposto necessario per l’azione diretta verso il finanziatore.
Ritenuto dunque un collegamento tra i due negozi, occorre ora valutare le conseguenze dell’invalidità sopra dichiarata del contratto di acquisto sul conseguente contratto di finanziamento. Al riguardo non può certamente sottacersi che il punto 3 del contratto di finanziamento prevede l’inopponibilità delle eccezioni. In particolare “il cliente rinuncia ad opporre a Z qualsiasi eccezione relativa alla destinazione da parte del Convenzionato dell’importo del finanziamento concesso o
di parte di esso, alla mancata o ritardata consegna del bene, agli eventuali vizi dello stesso o al rifiuto del Cliente all’accettazione o all’utilizzo del bene medesimo; ogni controversia dovrà essere risolta esclusivamente tra il Cliente e il Convenzionato, xxxxx e impregiudicati gli obblighi assunti dal cliente nei confronti di Z. Il Cliente prende atto che non esiste accordo che attribuisca alla Z l’esclusività per la concessione di credito ai Clienti del Convenzionato”.
Un primo rilievo a tale clausola è di ordine lessicale nella parte in cui l’inopponibilità delle eccezioni pare riferirsi alla destinazione del finanziamento, alla consegna del bene o a vizi dello stesso, e non già a radicali vizi genetici del contratto che da causa al contratto di finanziamento. Nondimeno occorre prendere atto della clausola generale di chiusura circa la controversia tra Cliente e Convenzionato.
Xxxxxx, detta clausola deve ritenersi nulla - ai sensi dell'art. 1469 bis, 3° c., n. 18, c.c., applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis. Sul punto si osserva che l’allegazione di rivestire la qualifica di Consumatori è sollevata con specifico riferimento al motivo di opposizione fondato sulla mancata previsione, nel contratto di finanziamento, del diritto di recesso. Una volta in atti la dedotta – e non contestata
– qualifica di consumatori dei opponenti, la nullità della clausola abusiva può essere pronunciata d’ufficio, tenuto conto che la clausola in esame di inopponibilità delle eccezioni è stata comunque impugnata dagli opponenti in quanto vessatoria e non specificamente approvata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c.
Tutto ciò premesso, stante il rapporto di collegamento tra il contratto di compravendita nullo e il contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto, la nullità del contratto di compravendita comporta la nullità del contratto di finanziamento con conseguente accoglimento dell’opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L’accoglimento dell’opposizione in relazione al vizio genetico del contratto di compravendita con i ritenuti riflessi sul collegato contratto di finanziamento assorbe le ulteriori questioni sollevate ivi compresa la valutazione della sussistenza di un contrasto tra la normativa nazionale che prevede un termine per l’esercizio del diritto di recesso anche ove detto diritto non sia esplicitato al consumatore e la normativa comunitaria e delle possibili conseguenze da trarre secondo quanto indicato nell’ordinanza 29.7.2010.
Deve infine essere accolta la domanda riconvenzione promossa dall’opposta nei confronti della Y posto che è pacifico in atti che l’importo di cui al contratto di finanziamento è stato versato alla chiamata Y e l’invalidità del contratto di
compravendita e del collegato contratto di finanziamento impongono la restituzione, da parte della venditrice, di quanto percepito pari ad € 10.900,00. In caso di mancanza di una causa adquirendi, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. Ne consegue pertanto che, oltre alla somma versata all’opposta spettano anche gli interessi al tasso legale dalla domanda, non essendo stato dedotta da parte dell’opposta la mala fede della chiamata in causa, al saldo.
Priva di fondamento è invece la domanda promossa dalla X di ripetizione nei confronti degli attori per il caso di insolvenza della Y delle somme versate e di risarcimento del danno ex art. 1338 c.c. Ed invero alcuna consapevolezza dell’invalidità del contratto può ascriversi agli attori nel momento in cui hanno sottoscritto, su invito di personale della Y, il contratto di finanziamento mentre la successiva denuncia dei fatti è stata ritualmente comunicata ad entrambe le società interessate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, X s.p.a. e Y sono tenute in via solidale tra loro a rifondere agli opponenti le spese di lite liquidate come in dispositivo. Y s.r.l. deve poi essere condannata alla rifusione, in favore della X s.p.a., delle spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona,
definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
in accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da AL e CP nei confronti di X s.p.a. e con la chiamata in causa di Y s.r.l.,
- dichiara la nullità della proposta d’acquisto del 13.1.2002 e della successiva dichiarazione di perfezionamento del 16.1.2002 stipulati da AL, CP e Y s.r.l.;
- dichiara la nullità del contratto di finanziamento del contratto stipulato da AL, CP e Z s.p.a. in data 16.1.2002;
- revoca per l’effetto il decreto ingiuntivo 1112/2006;
- condanna Y s.r.l. a restituire a X s.p.a. la somma di € 10.900,00 oltre interessi dal 18.11.2006 al saldo;
- condanna Y s.r.l. e X s.p.a., in via solidale tra loro e in favore degli opponenti, alla rifusione delle spese di lite, liquidate € 5.894,13 di cui € 1.555,00 per diritti, €
3.370,00 per onorari, € 147,50 per spese imponibili, € 6.15,63 per spese generali ed
€ 206,00 per spese esenti oltre I.V.A. e C.P.A.;
- condanna Y s.r.l. alla rifusione, in favore di X s.p.a. delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.593 di cui euro 38,00 per anticipazioni, euro 1.555 per diritti e €
3.000 per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Verona 17.1.2011
Il Giudice
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx