STATUTO DELL’ENTE BILATERALE NAZIONALE
ALLEGATO "C" DELLA RACCOLTA N.18826
STATUTO DELL’ENTE BILATERALE NAZIONALE
Art. 1 – Costituzione, denominazione e Soci Fondatori
1. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2007- 2010 per la Formazione Professionale, è costituita una libera associazione ai sensi del capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile avente la denominazione “Ente Bilaterale Nazionale della Formazione Professionale”, in sigla “EbiNFoP”, di seguito denominato EN-TE.
2. Sono Soci Fondatori le Associazioni Nazionali degli Enti Formativi FORMA e CENFOP, le Organizzazioni Nazionali dei Sin-dacati dei Lavoratori FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS - CONFSAL.
Art. 2 – Sede e durata
1. L’ENTE ha sede in Roma. Ha durata illimitata.
Art. 3 – Scopo e finalità
1. L’Ente non ha fini di lucro ed esclude tassativamente qual-siasi operazione di distribuzione di utili, avanzi di gestio-ne, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ENTE stes-so, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte dalla legge.
2. L’ENTE ha la finalità di rappresentare, a livello naziona-le, tutti gli Enti Bilaterali Regionali della Formazione Pro-fessionale (costituiti in riferimento all’Art. 3 del CCNL-FP), assolverà inoltre ai seguenti compiti:
a. promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione, alla legi-slazione nazionale, regionale ed europea, allo sviluppo della formazione professionale;
b. monitorare le tipologie dei rapporti di lavoro nel settore, nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le Parti sociali;
c. realizzare il monitoraggio dei rapporti tra il sistema sco-lastico nazionale dell’Istruzione ed i sistemi regionali di Formazione Professionale;
d. promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazio-ne collettiva anche per l’accessibilità nei luoghi di lavoro;
e. recensire e diffondere esperienze formative di eccellenza e buone pratiche;
x. xxxxxxx gli altri compiti che le Parti, a livello di con-trattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale.
Gli scopi di cui ai precedenti punti trovano applicazione e-sclusivamente per i soggetti che applicano il CCNL della For-mazione Professionale.
Art. 4 – Soci Fondatori e Soci Affiliati
1. Sono soci fondatori dell’ENTE le Associazioni Nazionali de-gli Enti Formativi e le Organizzazioni nazionali dei Sindacati dei lavoratori che aderiscono allo stesso e già citati all’Art. 1 del presente Statuto.
2. I Soci Fondatori versano una quota pari a 1.000 Euro per la costituzione dell’Ente.
3. Sono Soci Affiliati all’ENTE gli Enti Bilaterali Regionali della Formazione Professionale, in sigla (EBiRFoP), che hanno regolarmente versato la quota di affiliazione stabilita dal presente Statuto, previa deliberazione dell’Assemblea Generale dei Soci dell’ENTE.
4. I Soci Affiliati all’ENTE versano annualmente una quota de-finita in Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) a dipendente.
5. I Soci Affiliati non hanno diritto di voto nè di rappresen-tanza attiva e passiva negli organi dell’ENTE.
6. I Soci Affiliati entrano di diritto nella consulta degli Enti Bilaterali Regionali affiliati all’ENTE.
Art. 5 – Recesso ed esclusione del Socio
1. La cessazione della qualità di Socio si verifica a causa:
a. del venire meno delle condizioni previste negli articoli 1 e 4;
b. dell’esclusione disposta dal Consiglio Direttivo, ratifica-ta dall’Assemblea dei Soci, per il mancato rispetto delle sta-tuizioni di cui al presente statuto. In particolare potrà es-sere prevista l’esclusione del Socio in relazione al mancato pagamento delle quote associative, per lo svolgimento di atti-vità che si pongano in aperto contrasto con le finalità isti-tuzionali, per qualsiasi altra causa prevista dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. I Soci cessati non hanno diritto ad alcun rimborso per ogni eventuale quota associativa versata, fermo restando il mante-nimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall’adesione all’ENTE.
Art. 6 – Organi dell’Ente
1. Sono Organi dell’ENTE:
- l’Assemblea generale dei Soci Fondatori
- Il Presidente e il Vicepresidente
- Il Consiglio Direttivo;
- La Consulta dei Soci Affiliati;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. In tali organi dovrà essere garantita e riconosciuta omoge-nea e paritetica rappresentatività a tutti i Soci Fondatori.
Art. 7 – Assemblea generale dei Soci Fondatori
1. L’assemblea generale dei Soci Fondatori è il massimo organo deliberativo dell’ENTE, è composta da 16 componenti effettivi e 16 supplenti, di cui 8 titolari ed 8 supplenti nominati dal-le Associazioni Nazionali degli Enti Formativi e 8 titolari ed 8 supplenti nominati dalle Organizzazioni Nazionali dei Sinda-cati dei Lavoratori, firmatarie del CCNL-FP.
2. La nomina di ciascun componente, sia esso effettivo o sup-plente, è a carattere fiduciario. Il Socio Fondatore che lo ha nominato può revocare l’incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi moti-vo, la sostituzione è effettuata mediante nomina da parte dell’Associazione/Organizzazione di appartenenza. La durata delle nomine è di due anni, rinnovabili.
3. Ogni componente effettivo o supplente ha diritto ad un vo-to. Qualora uno dei componenti effettivi sia impossibilitato a partecipare può delegare la partecipazione all’assemblea al suo componente supplente o ad altro componente purchè apparte-nente alla stessa parte bilaterale.
4. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordina-ria. E’ convocata dal Presidente, d’intesa con il Vicepresi-dente, oppure su richiesta del Presidente del Collegio dei Re-visori dei Conti o di almeno 1/3 dei componenti con l’ordine del giorno da essi proposto.
5. Nel proprio ambito l’Assemblea dei Soci nomina, ad ogni ri-unione, un Segretario.
6. L’assemblea si svolge nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Chi presiede l’assemblea ne constata la regolari-tà della costituzione. Al termine dell’assemblea viene appro-vato il verbale redatto dal Segretario. Il verbale sarà invia-to ai soci.
7. L’Assemblea generale dei Soci delibera sulle seguenti mate-rie:
- elezione del Presidente e del Vicepresidente;
- approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’ENTE;
- definizione delle linee di indirizzo di attività;
- presa d’atto della revoca o sostituzione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca dei componenti del Collegio dei Revisori;
- ratifica delle affiliazioni degli Enti bilaterali regionali della Formazione Professionale;
- approvazione del regolamento dell’ENTE;
- approvazione dei verbali delle sedute;
- approvazione e modifiche dello statuto dell’ENTE;
- trasformazione o scioglimento dell’ENTE;
- nomina dei liquidatori;
- devoluzione dei beni dell’ENTE.
8. L’Assemblea generale dei Soci, al termine del primo biennio di funzionamento dell’Assemblea stessa, verifica la praticabi-lità e l’agibilità dello Statuto dell’Ente, predisponendo e deliberando, se necessario, eventuali modifiche.
9. L’Assemblea generale dei Soci si riunisce almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio e della relazione relativa all’attività svolta.
10. La convocazione, con la contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e della eventuale documentazione, è ef-fettuata a mezzo raccomandata o fax (o mezzi equipollenti), da inviare ai componenti ed ai Soci almeno dieci giorni prima della data della riunione.
11. L’Assemblea generale dei Soci è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti purchè sia garantita la presenza di almeno un rappresentante di ciascun socio fondatore. L’Assemblea generale delibera:
a. con la maggioranza qualificata dei ¾ dei soci fondatori presenti sulle seguenti materie:
- elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- approvazione e modifiche dello statuto;
- trasformazione o scioglimento dell’ENTE;
b. con la maggioranza assoluta dei soci fondatori presenti su tutte le altre materie.
Art. 8 – Presidente e Vicepresidente
1. L’Assemblea generale dei Soci elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente; essi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo medesimo.
2. Le cariche di Presidente e Vice presidente saranno alterna-tivamente ricoperte da un rappresentante delle Organizzazioni Nazionali dei Sindacati dei Lavoratori e da un rappresentante delle Associazioni Nazionali degli Enti Formativi, firmatarie del CCNL FP.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma socia-le dell’ENTE e sta per esso in giudizio.
4. Il Presidente sovrintende al funzionamento dell’ENTE e svolge ogni altro compito che venga a lui delegato dal Consi-glio Direttivo.
5. Il Presidente d’intesa con il Vicepresidente convoca le As-semblee dei Soci, il Consiglio Direttivo e la Consulta dei So-ci Affiliati.
6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relati-vi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
Art. 9 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da 8 componenti effettivi e 8 supplenti, 4 titolari e 4 supplenti indicati dalle Asso-ciazioni Nazionali degli Enti Formativi e 4 titolari e 4 sup-plenti indicati dalle Organizzazioni Nazionali dei Sindacati dei Lavoratori, firmatarie del CCNL-FP. La nomina di ciascun componente effettivo (e supplente) è a carattere fiduciario. Il socio fondatore che lo ha nominato può revocare l’incarico e sostituirlo in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudi-zio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effet-tuata mediante nomina da parte dell’Organizzazione di apparte-nenza. La durata delle nomine è di due anni.
2. Ogni componente effettivo o supplente ha diritto ad un vo-to. Qualora uno dei componenti effettivi sia impossibilitato a partecipare può delegare la partecipazione al Consiglio Diret-tivo al suo componente supplente.
3. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli e-spressamente riservati all’Assemblea. In particolare al Consi-glio Direttivo spettano i poteri di:
a) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’Assemblea;
b) assicurare la gestione dei mezzi finanziari di cui all’art. 13 in conformità al regolamento di cui all’art. 14, deliberan-do, in particolare, su tutte le materie destinate alla sua competenza dal Regolamento medesimo;
c) promuovere progetti coerenti con le finalità dell’ENTE, co-involgendo dove possibile gli Enti Bilaterali regionali e le istituzioni;
d) attuare le decisioni dell’Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presi-dente, d’intesa con il Vicepresidente, ritenga necessario con-vocarlo ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
5. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e di eventuale documentazione sono fatte mediante avviso a mezzo fax (o con altri mezzi equipollenti) da recapi- tarsi ai suoi componenti e ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione.
6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresiden-te.
7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti, purchè sia ga-rantita la presenza di almeno un rappresentante di ciascun so-cio fondatore. Le deliberazioni del Consiglio vengono adotta-te, di norma, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti presenti. E’ possibile, all’inizio di ogni riunione, su ri-chiesta di almeno 2 componenti effettivi (o supplenti) presen-ti, deliberare con la maggioranza qualificata dei ¾ dei suoi componenti presenti, arrotondata all’unità superiore, su tutti o alcuni punti previsti all’Ordine del Giorno.
8. Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo nomina, ad ogni riunione, un Segretario, che provvede a redigere il verbale dell’incontro, che sarà approvato dal Consiglio Direttivo nel-la seduta successiva e inviato ai soci.
Art. 10 – La Consulta dei Soci Affiliati
1. E’ organo consultivo dell’ENTE la consulta degli Enti Bila-terali Regionali affiliati all’ENTE.
2. La consulta è costituita di norma dai Presidenti e Vicepre-sidenti di ogni Ente bilaterale regionale affiliato.
3. La Consulta dei soci affiliati è convocata dal Presidente d’intesa con il Vicepresidente ogni qualvolta lo ritenga ne-cessario ovvero ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci o da almeno 1/3 dei Soci Affiliati.
4. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno, sono fatte mediante avviso a mezzo fax (o con al-tri mezzi equipollenti) da recapitarsi ai suoi componenti e ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione.
5. Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresi-dente. La Consulta è convocata almeno una volta all’anno.
6. Il compito della Consulta è di dare pareri consultivi e o-rientamenti, rispetto agli indirizzi, alle tematiche e ai pro-getti che l’ENTE intende realizzare e su eventuali modifiche dello Statuto.
Art. 11 – Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi così designati: uno scelto dalla parte delle Associazioni Nazionali degli Enti formativi, uno dalla parte delle Organizzazioni nazionali sin-dacali dei Lavoratori e uno scelto tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti che svolgerà la funzione di Presidente del Collegio stesso.
2. E’ compito dell’Assemblea dei Soci la nomina dei Revisori venuti meno per qualsiasi motivo.
3. Al Collegio dei Revisori compete il controllo dell’attività di gestione del patrimonio e dei mezzi finanziari dell’ENTE con ogni potere di accertamento e di ispezione.
4. In caso di irregolarità accertate, i componenti del Colle-gio riferiranno al Presidente e, se lo riterranno necessario, all’Assemblea dei Soci affinchè assuma i provvedimenti di com-petenza.
5. Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente e comunque almeno una volta all’anno.
6. Le modalità di convocazione sono le medesime di quelle pre-viste per la convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consi-glio Direttivo.
Art. 12 – Rimborsi spese e compensi
1. Tutti gli incarichi previsti dal presente statuto si inten-dono esclusivamente a titolo gratuito, ad eccezione del Presi-dente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Ai consiglieri che abbiano svolto missioni o incarichi par-ticolari per conto dell’ENTE, verrà riconosciuto il rimborso delle spese documentate, nei limiti definiti dal Regolamento.
Art. 13 – Mezzi Finanziari
1. L’ENTE è finanziato mediante le quote versate dai Soci Af-filiati previsti all’Art. 4.
2. L’ENTE potrà inoltre avvalersi delle entrate derivanti da:
- contributi ed erogazioni liberali degli associati e di sog-getti pubblici e privati;
- proventi derivanti da iniziative finalizzate al perseguimen-to degli scopi statutari dell’ENTE;
- interessi e altri proventi maturati con le risorse finanzia-rie gestite dall’ENTE e dai beni acquistati con le soprade-scritte risorse;
- finanziamenti pubblici ricevuti a fronte della presentazione o candidatura a realizzare progetti ed attività;
- eventuali proventi derivanti dalla sottoscrizione di accordi successivi definiti dai Soci Fondatori.
Art. 14 – Regolamento delle attività dell’ENTE
1. Le attività dell’ENTE ed ogni altra materia attinente lo svolgimento delle stesse, sono disciplinate, oltre che dal presente Statuto, da un apposito regolamento che sarà predi-sposto dal Consiglio Direttivo entro un mese dal suo insedia-mento e deliberato dall’Assemblea dei Soci.
Art. 15 – Deliberazioni degli organi
1. Gli organi dell’Ente non possono assumere deliberazioni in contrasto con la legge, con lo statuto e con gli accordi sin-dacali stipulati dalle Parti firmatarie del CCNL FP.
Art. 16 – Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. L’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successi-vo, approva il Bilancio consuntivo dell’esercizio, corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo sul bilancio e sull’attività svolta, dalla relazione del Collegio dei Reviso-ri dei Conti, e ne invia copia ai soci.
Art. 17 – Avanzi di gestione
1.- Gli eventuali avanzi di gestione dell’esercizio sono ac-cantonati nel fondo riserva a disposizione del Consiglio Di-rettivo per lo sviluppo dell’attività dell’ENTE, salva diversa determinazione dei soci.
Art. 18 – Scioglimento dell’ENTE
1. Oltre che per le cause previste dalla legge, l’ENTE si scioglie in caso di disdetta dell’accordo di cui all’Art. 1.
2. In caso di scioglimento l’Assemblea dei soci provvede alla nomina di due liquidatori designati rispettivamente dalle As-sociazioni Nazionali degli Enti Formativi e dalle Organizza-zioni Nazionali dei Sindacati dei Lavoratori, di cui all’art. 1, comma 2.
3. L’Assemblea determina, all’atto della messa in liquidazio-ne, i compiti dei liquidatori.
4. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad altro ente avente fine analogo o prossimo, così come individuato dall’Assemblea dei soci.
Art. 19 – Disposizioni generali
1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 20 – Foro competente
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla applicazione di quanto previsto dallo statuto e dal regolamen-to la competenza esclusiva è del Tribunale di Roma.
Art. 21 – Disposizioni transitorie finali
1. I soci si impegnano a uniformare, anche attraverso la modi-fica del presente statuto il funzionamento e l’organizzazione dell’ENTE a quanto sarà eventualmente definito, dai successivi rinnovi contrattuali del CCNL-FP.
F.ti Xxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxx
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx not.