CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
relativo al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo “Xxxxxxxx XX”approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 3 del 25.07.2006 e sottoscritto il 27.07.2006
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica esclusivamente al personale tecnico – amministrativo, inquadrato nelle categorie B, C e D.
2. Esso non si applica al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Xxxxxxxx XX” di tutte le categorie.
Art. 2
Durata e decorrenza del contratto
Il presente contratto ha vigore dal 1° agosto 2006 e fino all’entrata in vigore del successivo accordo integrativo.
Art. 3
Pausa dell’orario di lavoro giornaliero e fruizione del buono pasto
1. Ferma restando l’attuale articolazione oraria, su cinque giorni settimanali con due rientri pomeridiani, qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, nella fascia oraria compresa tra le ore 13:30 e le ore 15:00, della durata minima di dieci minuti e per un massimo di sessanta minuti. Per il personale tecnico-amministrativo il cui profilo orario, debitamente autorizzato, preveda l’ingresso anteriormente alle ore 7.30 e per il personale che articola la prestazione lavorativa in turni, la predetta pausa dovrà essere fruita dopo il superamento di sei ore.
Quanto sopra previsto per il personale che articola l’orario di lavoro su cinque giorni settimanali, relativamente alla pausa finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche, si applica altresì al personale che articola l’orario di lavoro su sei giorni settimanali.
2. Ai fini dell’erogazione del buono pasto, si terrà conto di quanto fissato dall’art. 49, comma 2, del C.C.N.L. – Università del 9/8/2000 ed in particolare, le parti convengono che il diritto alla fruizione del buono pasto è subordinato ad un orario di lavoro ordinario almeno pari a sei ore e venti minuti, oltre la sopraindicata pausa che, come in precedenza prescritto, ha una durata minima pari a dieci minuti e una durata massima pari a sessanta minuti.
La predetta condizione è applicabile anche al personale che articola la prestazione lavorativa in turni.
3. Per il raggiungimento di un orario di lavoro ordinario almeno pari a sei ore e venti minuti, oltre la pausa pranzo, potrà essere utilizzato, ai fini dell’erogazione del buono pasto, esclusivamente l’istituto della flessibilità in entrata.
4. Nell’ipotesi di lavoro straordinario, restano ferme le condizioni già in essere, ai fini della fruizione del buono pasto.
5. Le parti convengono che sia abolito l’attuale limite di 15 buoni pasto erogabili nel mese.
6. Le parti concordano di demandare ad una commissione paritetica, composta da tre rappresentanti delle XX.XX. maggiormente rappresentative nell’Ateneo e tre rappresentanti dell’Amministrazione, la valutazione di eventuali criticità correlate all’articolazione dell’orario di lavoro, che non consentano il pieno sviluppo di quanto previsto nei precedenti commi.
Art. 4 Destinazione delle risorse
Le parti concordano la seguente destinazione delle risorse:
- indennità ex art. 41, comma 4, del CCNL 27.01.2005
- incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi:
- indennità per gravose articolazioni e condizioni di lavoro
- incentivazione per servizi agli studenti
- incentivazione per la produttività degli uffici dell’Amministrazione centrale e dei
Poli
- indennità di pronto intervento
- indennità di responsabilità
- indennità per la formazione
Art. 5
Indennità mensile ex art. 41, comma 4, del CCNL 27.01.2005
1. Ai sensi dell’art. 41, comma 4, del CCNL di comparto del 27.01.2005 - come riformulato dall’art. 10 lett. e) del CCNL 28.03.06 - è istituita un’indennità accessoria mensile pari a
€ 140,00, erogata per 12 mensilità, decurtabile solo in caso di sciopero.
2. Contestualmente è abrogata l’incentivazione per rientri pomeridiani, di cui all’ articolo 2 dell’Intesa del 25.06.02 e articolo 2 dell’Intesa del 1.12.2004.
3. Le economie rilevate per tale istituto saranno riutilizzate al fine di una eventuale rideterminazione dell’importo.
Art. 6
Indennità per gravose articolazioni e condizioni di lavoro
L’indennità per gravose articolazioni e condizioni di lavoro è corrisposta:
1 al personale adibito all’apertura delle sale Museali nei giorni festivi: euro 26,00 per ogni giornata, in aggiunta allo straordinario per le ore lavorate, per un numero massimo di quattro ore. Nel caso di apertura dei musei nei giorni di festività civili e religiose l’indennità giornaliera è raddoppiata;
2 al personale adibito alla guida dei veicoli di rappresentanza: indennità chilometrica nella misura di euro 0,10, con le stesse modalità stabilite negli anni precedenti. L’indennità chilometrica sarà corrisposta anche al restante personale adibito alla guida dei veicoli a disposizione dell’Amministrazione centrale, nel solo caso della guida fuori regione;
3 al personale adibito, in maniera prevalente e continuativa, a lavori all’aperto nelle Serre, negli Orti Botanici, nell’Azienda Agraria: euro 3,10 per ogni giornata di effettiva presenza in caso di
orario articolato su 5 giorni lavorativi, e euro 2,60 in caso di orario articolato su 6 giorni lavorativi;
4 al personale tecnico addetto agli stabulari.: euro 3,10 per ogni giornata di effettiva presenza in caso di orario articolato su 5 giorni lavorativi, e euro 2,60 in caso di orario articolato su 6 giorni lavorativi;
5 al personale tecnico addetto agli ambulatori di Clinica Medica e Chirurgica e al Centro di Radiologia della Facoltà di Medicina Veterinaria: euro 3,10 per ogni giornata di effettiva presenza in caso di orario articolato su 5 giorni lavorativi, e euro 2,60 in caso di orario articolato su 6 giorni lavorativi;
6 al personale adibito al servizio di trasporto materiale in servizio presso i Servizi Generali, l’Ufficio Protocollo e Archivio e analoghi servizi e uffici di Polo: euro 3,10 per ogni giornata di effettiva presenza;
7 al personale la cui prestazione lavorativa sia articolata in turni: euro 20,00 per ogni giornata che comporti l’ingresso pomeridiano. Al fine della corresponsione del predetto compenso, la turnazione dovrà consistere in un'effettiva rotazione, con alternanza del personale secondo una determinata programmazione definita dal responsabile della struttura, che evidenzi un numero di turni di mattina e di pomeriggio sostanzialmente equilibrato. Al personale addetto alla guida di autoveicoli, afferente alla Direzione Amministrativa e al Rettorato, compete la predetta indennità per ogni giorno di effettiva presenza, in considerazione dell’orario di servizio particolarmente disagiato;
8 al personale che presta la propria attività in giornata festiva, nell’ambito dell’orario ordinario di lavoro viene corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo, per le ore effettivamente rese;
9 ai custodi adibiti alla sbarra dell’edificio centrale di corso Xxxxxxx, ai custodi con abitazione nello stesso edificio, agli uscieri in servizio presso il Rettorato e la Direzione Amministrativa: euro 3.10 per ogni giorno di effettiva presenza;
10 al personale del centro xerografico e del centro stampa: euro 3.10 per ogni giorno di effettiva presenza;
11 agli altri custodi in servizio presso l’edificio centrale di corso Xxxxxxx: euro 2,60 per ogni giorno di effettiva presenza;
12 al personale addetto alla manutenzione dei chioschi informatici: euro 3.10 per ogni giorno di effettivo servizio esterno con rimborso del titolo di viaggio.
Art. 7
Incentivazione per servizi agli studenti
1. Ai fini del miglioramento dei servizi da rendere all’utenza studentesca, per l’accrescimento dei livelli di qualità e per il consolidamento di processi di riorganizzazione
tesi allo snellimento delle procedure, sono erogati i seguenti compensi:
a) al personale della I Ripartizione e degli Uffici ad essa afferenti, è corrisposta una incentivazione pari a euro 4,80 per ogni giornata di effettiva presenza (euro 4,00 in caso di orario articolato su 6 giorni lavorativi);
b) l’indennità di cui alla lettera a) è corrisposta, nella stessa misura, anche al personale del
C.S.I. adibito al contact center e, limitatamente all’effettiva prestazione compresa nel periodo 1° settembre- 31 dicembre, al personale addetto al presidio delle aule informatizzate, al fine di garantire il servizio di immatricolazione on-line degli studenti;
c) è corrisposta una incentivazione per ogni giornata di effettiva presenza al personale delle biblioteche di Facoltà aperte al pubblico nonché al personale dedicato ai servizi delle biblioteche dipartimentali, purché abbiano un patrimonio librario di almeno 15.000 volumi e osservino un orario di apertura al pubblico di almeno 29 ore settimanali. L’importo giornaliero sarà pari a euro 2,40 per ogni giornata di effettiva presenza (euro 2,00 in caso di orario articolato su 6 giorni lavorativi).
2. Tale incentivazione è compatibile con i compensi per lavoro straordinario, con l’ indennità ex art. 41 CCNL 27.01.05, con l’indennità di responsabilità ed è incompatibile con le altri voci di trattamento accessorio disciplinate nel presente accordo, nonché con i compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale.
Art. 8
Incentivazione per la produttività degli uffici dell’Amministrazione centrale e dei Poli
1. Al fine di garantire l’incremento della produttività ed il miglioramento dei servizi resi all’utenza esterna ed interna all’Ateneo, al personale inquadrato nelle categorie B, C e D in servizio presso gli uffici dell’Amministrazione centrale e dei Poli, è corrisposta un’incentivazione pari a € 2,00, per ciascuna giornata di effettiva presenza.
2. Tale incentivazione è compatibile con i compensi per lavoro straordinario, con l’ indennità ex art. 41 CCNL 27.01.05, con l’indennità di responsabilità ed è incompatibile con le altri voci di trattamento accessorio disciplinate nel presente accordo, nonché con i compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale.
Art. 9
Indennità di pronto intervento
1. Al fine di garantire, durante la chiusura delle strutture universitarie, i servizi informatici e telematici di interesse generale dell’Ateneo, quali la connettività di rete e la funzionalità del servizio web, è introdotto l’istituto del pronto intervento, nell’ambito del C.S.I.
2. Laddove si verifichi l’esigenza del pronto intervento, il personale adibito al servizio deve provvedere nel minor tempo possibile, se l’intervento può essere realizzato “da remoto”, oppure deve recarsi tempestivamente sul luogo di lavoro.
3. Il pronto intervento è compensato come segue:
- per interventi “da remoto” euro 20,00, per ogni giorno.
- per interventi sul luogo di lavoro euro 25,00 per la prima ora ed euro 15,00 per le
successive, fino ad un massimo di altre due ore, per ogni giorno
4. Per la risoluzione dello stesso problema i predetti importi non sono cumulabili.
Art. 10 Indennità di responsabilità
1. L’indennità di responsabilità è corrisposta in relazione alla titolarità dei seguenti incarichi:
1. capo ufficio, ivi compresi i capi ufficio di Polo
2. segretario amministrativo di dipartimento e altre strutture con autonomia di bilancio
3. direttore tecnico del C.S.I.
4. direttore di biblioteca centrale di Facoltà.
2. L’importo dell’indennità di responsabilità è di euro 3.600,00 annui.
3. L’indennità di responsabilità è corrisposta nel seguente modo:
1. i 2/3 in via ordinaria per effetto dell’incarico rivestito, corrisposti mensilmente;
2. il restante 1/3, a seguito di valutazione dell’attività svolta dagli aventi diritto in relazione al conseguimento dei seguenti obiettivi di carattere generale:
a) funzionalità di servizio;
b) ottimizzazione dei rapporti con l’utenza;
c) semplificazione e/o riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti della Struttura di appartenenza;
e di obiettivi specifici che saranno assegnati annualmente dai competenti Dirigenti e Responsabili delle Strutture.
Al termine di ciascun anno, gli aventi diritto predisporranno una relazione sui risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi assegnati per l’anno di riferimento.
I competenti Dirigenti e i Responsabili delle Strutture provvederanno, poi, alla valutazione di tali risultati, verificando la realizzazione degli obiettivi previsti e proponendo al Direttore Amministrativo la corresponsione dell’indennità in oggetto in caso di esito positivo. La valutazione sarà effettuata tenendo conto degli incarichi ricoperti dagli interessati alla luce dei seguenti criteri:
a) potenziamento e promozione di una maggiore utilizzazione di strumenti e di tecnologie informatiche e/o telematiche;
b) competenza professionale dimostrata attraverso la qualità dell’apporto personale;
c) soddisfacimento del livello di attività atteso.
Art. 11 Formazione
1. L’Amministrazione organizza corsi di formazione, sulla base del programma pluriennale di formazione allegato al presente contratto, in cui sono previsti anche corsi con valutazione finale e rilascio di titoli certificati, valutabili ai fini della progressione di carriera, finalizzati a tutto il personale tecnico-amministrativo destinatario del presente accordo.
2. Il Direttore Amministrativo, attraverso i competenti uffici, provvede, a partire dall’autunno 2006, alla definizione organizzativa dei corsi, all’individuazione dei destinatari - dando priorità agli afferenti agli Uffici dell’Amministrazione centrale e agli Uffici dei Poli – e all’erogazione dei relativi compensi. A tale formazione, da effettuarsi fuori dell’orario di servizio – per una durata di 24 ore pro capite, nell’arco di quattro mesi, e per un importo di 25 euro all’ora, – è destinata la somma di euro 381.063,91, quale quota “una tantum”
non ripetibile del fondo ex art. 67 CCNL 9.08.00.
3. Le parti condividono la centralità e l’importanza della cultura della comunicazione nella formazione di tutto il personale. A tal riguardo, è individuato quale strumento per tale formazione lo specifico corso multimediale sulla”Comunicazione pubblica” della durata di 20 ore, con prova finale. Ritengono, pertanto, di incentivare la frequenza del corso attraverso l’utilizzo di tale metodica di apprendimento da parte del personale, nell’ambito dell’orario di servizio, con un importo individuale complessivo di euro 200,00, correlato al superamento della prova finale. Analogo compenso incentivante è riconosciuto al personale che, con le
stesse modalità, ha già seguito il corso di cui sopra con superamento dell’esame finale.
Art. 12
Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza
Si conferma che il numero dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di 15 unità nella seguente composizione:
n. 7 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
n. 4 rappresentanti del personale docente;
n. 2 rappresentanti del personale ricercatore;
n. 2 rappresentanti degli studenti.
Le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo sono designate dalla RSU.
I rappresentanti del personale docente e ricercatore e degli studenti sono designati rispettivamente dal Senato Accademico e dal Consiglio degli studenti.
I nominativi dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono comunicati dalla RSU all’Università.
L’Università comunica al Consiglio di Amministrazione e, mediante apposita circolare a tutte le strutture e a tutti i lavoratori, i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza designati per ciascuna categoria.
Art. 13 Norma finale
Le parti convengono di attribuire un importo di Euro 300,00 a tutte le unità di personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, quale indennità “una tantum” non consolidata e non ripetibile.
Detta indennità trae origine dal differenziale di costo sostenuto dall’Amministrazione in relazione all’applicazione dal 1° agosto 2006 dell’istituto previsto dall’art. 41, comma 4, del CCNL 27.01.05, rispetto al costo dell’istituto sostituito, già previsto dall’art. 2 dell’Intesa 25.06.2002.
Art. 14
Fondo art. 67 CCNL 9.08.00 – Risorse consolidabili
Le parti convengono che quanto previsto dai precedenti articoli racchiude l’intera manovra del trattamento accessorio per l’anno 2006.
Per l’anno 2007, il fondo, fatte salve le variazioni recate da norme legislative o contrattuali sopravvenute e fatto salvo quanto già previsto dalle norme esistenti in relazione alle cessazioni del personale, per differenziali di posizione economica e R.I.A., sarà costituito dal totale delle risorse ripetitive, pari ad euro 1.945.034,13, e dall’ulteriore importo di euro 2.800.000,00, per un complessivo ammontare di euro 4.745.034,13, utile a sostenere gli istituti della presente intesa a carattere ripetitivo; al fondo affluiranno inoltre le economie della gestione 2006, quali componenti una tantum.
La delegazione di parte pubblica:
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx delegato del Rettore alla contrattazione Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Direttore Amministrativo