REGOLAMENTO INTERNO
REGOLAMENTO INTERNO
per i soci lavoratori del settore educativo
(così come approvato dall’assemblea dei soci del 26 maggio 2014 dell’ Istituto Xxxxxx Xxxxx Cooperativa Sociale Onlus)
PREMESSA
Le disposizioni del presente Regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di Soci indicati all’art. 2 ed esse si intendono complessivamente non peggiorative rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e/o accordi collettivi eventualmente applicabili.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi Sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.
NORME DI CARATTERE GENERALE
ARTICOLO 1 – Scopo ed oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione del lavoro dei Soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
Il Regolamento definisce e regola le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottati tra la Cooperativa e i Soci lavoratori, quali ulteriori e distinti rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.
ARTICOLO 2 – Tipologie di Soci lavoratori
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 142/01, ogni Socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, con il quale contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali, secondo la seguente tipologia:
- Subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di Socio;
- Autonomo;
- Di collaborazione coordinata e continuativa.
E’ inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell’ordinamento italiano, purchè compatibile con lo stato di Socio.
ARTICOLO 3 – Modalità di scelta e individuazione del tipo di contratto
La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del Socio e della Cooperativa, in funzione del raggiungimento degli scopi sociali, e tenuto conto dei seguenti criteri, non necessariamente in concorso tra loro:
- caratteristiche, modalità e organizzazione con le quali si svolgerà il rapporto di lavoro, con particolare riguardo dell’assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione;
- contesto operativo nel quale la prestazione verrà effettuata;
- possesso da parte del Socio delle professionalità richieste;
- possesso da parte del Socio di eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini, ecc.;
- tipo di lavoro disponibile nella Cooperativa.
Sono fatti salvi i contratti di lavoro stipulati tra la Cooperativa e i Soci precedentemente all’entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che rispondano ai criteri previsti dai precedenti commi.
La Cooperativa e il Socio possono modificare il rapporto di lavoro instaurato con uno di tipo diverso da quello precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e in conseguenza della modificazione degli elementi di cui al precedente comma.
ARTICOLO 4 – Richiesta della prestazione di lavoro e accettazione
La Cooperativa, secondo le capacità dei Soci e le esigenze della Cooperativa stessa, si impegna ad offrire ai Soci occasioni lavorative. Il Consiglio di amministrazione o suo delegato, se nominato, provvede ad instaurare rapporti di lavoro con i Soci.
Il Socio deve presentare alla Cooperativa tutta la documentazione necessaria all’instaurazione del rapporto lavorativo. Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro instauratosi.
Il Socio che intenda accettare la proposta lavorativa, con i relativi obblighi e modalità di svolgimento proposti dalla Cooperativa, dovrà darne comunicazione scritta alla stessa.
ARTICOLO 5 – Organizzazione del lavoro
Ogni Socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato.
Il lavoro dei Soci con contratto subordinato viene organizzato e diretto dai presidi e direttori che curano, quando necessario, i rapporti esterni tra Socio e Consiglio di amministrazione.
Il lavoro dei Soci con contratto non subordinato si svolgerà in base a quanto stabilito dal contratto individuale, in coordinamento con le strutture della Cooperativa.
RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO
ARTICOLO 6 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato
Qualora lo svolgimento dell’attività della Cooperativa richieda prestazioni d’opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il Socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente Regolamento.
Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato a tempo parziale, nonché a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge.
La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al Socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 7 – C.C.N.L. applicabile e trattamento economico
Il trattamento economico complessivo dei Soci lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato. Ai fini del trattamento economico di cui sopra si richiama:
a) per i Soci lavoratori attivi nel settore educativo il C.C.N.L. : Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione ( di seguito ANINSEI).
In tale ambito il regolamento rimanda allo stesso ccnl e alle norme di legge per la disciplina e la regolamentazione dei rapporti di lavoro che si instaurano tra soci lavoratori e cooperativa.
Inoltre disciplina specificamente quanto segue:
− In considerazione dell’applicazione di orario inferiore ai 60 minuti il corpo docente è comunque tenuto ad espletare un orario pieno considerando le 18 ore settimanali contrattuali di 60 minuti, dando quindi la disponibilità al recupero dei restanti minuti, cumulabili in ore, per eventuali sostituzioni, per attività di doposcuola e/o integrative o per corsi di recupero a seconda delle esigenze dell’Istituto.
− In relazione ai programmi ministeriali e relativi orari e/o per l’introduzione di nuove normative di settore e/o per esigenze organizzative, il Consiglio di Amministrazione su proposta dei presidi o direttori potrà deliberare per la riduzione di orario e di retribuzione oppure per il mantenimento delle ore e della relativa retribuzione chiedendo al socio lavoratore di restare a disposizione dell’Istituto per eventuali sostituzioni o per attività di doposcuola e/o integrative deliberate dal Consiglio di Amministrazione anche dandone a suo delegato le responsabilità attuative.
− Quando uno stesso socio lavoratore insegni nei diversi tipi di scuola gestiti dalla cooperativa la retribuzione sarà quella corrispondente al livello superiore sempre che l’orario svolto in questo livello sia prevalente rispetto all’orario espletato. Quando per il completamento di orario le mansioni riguardano sia la docenza che la non docenza di livelli diversi, la retribuzione sarà data dalla somma delle ore proporzionalmente svolte nei diversi livelli. Nel caso di mansioni dello stesso livello riguardanti sia la docenza che la non docenza viene considerata prevalente la funzione docente e a questa si riferisce per l’orario e la retribuzione.
− Per le attività integrative, di durata definita e predeterminata nel tempo, anche non aventi carattere straordinario e/o occasionale, potranno essere applicati contratti a termine, secondo le leggi esistenti.
− Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di concedere ai Soci lavoratori che ne facciano richiesta ulteriori periodi di aspettativa, anche non retribuita, in deroga all’art. 53 del C.C.N.L. ANINSEI, anche se i soci richiedenti non hanno maturato un anno di servizio e non sia trascorso il periodo minimo stabilito dal citato articolo, dall’ultima aspettativa concessa. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di concedere ferie e permessi retribuiti e non, aggiuntivi rispetto al C.C.N.L. ANINSEI, nel caso che, a suo insindacabile giudizio, risultino giustificati i motivi della richiesta.
b) per i Soci lavoratori che operano nel settore amministrativo e nei servizi generali concernenti più settori il C.C.N.L. : Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione ( di seguito ANINSEI).
L’attribuzione dei livelli previsti dal C.C.N.L. avverrà in base all’effettiva capacità del Socio di svolgere le mansioni dagli stessi previste.
Costituisce parte del trattamento economico spettante anche la eventuale retribuzione integrativa attribuita, in riconoscimento di particolari professionalità e/o impegno dimostrato, dal Consiglio di Amministrazione a titolo di superminimo, ad personam o altra analoga voce retributiva.
Si conviene che a coloro che svolgono attività di volontariato ai sensi della legge 266/91 siano applicate, compatibilmente con l’organizzazione aziendale, le forme di flessibilità dell’orario di lavoro previste per i soci lavoratori e le medesime disposizioni.
ARTICOLO 8 - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonchè le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo.
In relazione alle specifiche esigenze organizzative, il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento proporre all’approvazione dell’Assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente. Nei casi di infrazione di particolare gravità, il Consiglio di amministrazione potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del Socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare. Il Socio lavoratore non può eseguire lavori reperiti in proprio, se non autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa.
RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO NON SUBORDINATO
ARTICOLO 9 – Normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato
Ai sensi dell’articolo 6, lettera c), della legge 142/2001, la Cooperativa applica nei confronti dei Soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di legge.
Per i Soci di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e ss. del Codice civile e nell’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, con i relativi effetti fiscali e previdenziali, nonché gli effetti previsti da leggi o da altre fonti in materia di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa in quanto compatibili con la figura del Socio lavoratore.
Per i Soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50 c. 1 lett. X xxx X.X.X. 000/00, xx applicano le seguenti disposizioni:
- ai fini fiscali l’art. 52 D.P.R. 917/86;
- ai fini previdenziali e assistenziali, l’art. 2 comma 26 legge 335/1995 e successive modificazioni e integrazioni.;
- ai fini assicurativi, l’art. 5 D. Lgs. 38/2000 se l’attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.
Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l’emanazione del presente Regolamento.
La Cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidata dalle disposizioni applicabili alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La Cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale previdenziale e assicurativa riferibili ad ogni tipologia di contratto.
I Soci con rapporto di lavoro non subordinato possono, previa autorizzazione scritta da parte del Consiglio di amministrazione, prestare la loro attività anche al di fuori della Cooperativa, nel rispetto delle finalità mutualistiche della stessa.
ARTICOLO 10 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato
Qualora lo svolgimento dell’attività della Cooperativa richieda prestazioni d’opera non caratterizzate da subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il Socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente Regolamento.
La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al Socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze organizzative che ne consentano la concreta destinazione al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione. La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il Socio.
ARTICOLO 11 – Trattamento economico
Il trattamento economico dei Soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in Cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il Socio stesso.
ARTICOLO 12 - Modalità di svolgimento dell’incarico.
Nello svolgimento dell’incarico il Socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, senza vincolo di subordinazione, garantendo l’adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell’apposito contratto stipulato tra le parti. In corso di svolgimento dell’incarico il Socio e la Cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico – organizzative della Cooperativa e/o agli interessi personali del Socio, anche con assegnazione totale o parziale dell’incarico a terzi.
ARTICOLO 13 - Obblighi del Socio
Il Socio, che per gravi e comprovati motivi sia costretto a rinunciare all’incarico ovvero ad interrompere un lavoro intrapreso è comunque tenuto a prestare la propria assistenza a colui che subentra nel medesimo incarico per un tempo massimo di due mesi, al fine di garantire il corretto e proficuo proseguimento del lavoro, nell’interesse della cooperativa.
DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 14 - Distribuzione del lavoro
La Cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all’acquisizione del lavoro e alla relativa redistribuzione ai Soci in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita ed al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità.
La Cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i Soci privilegiando l’occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle esigenze dell’incarico.
Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell’ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei Soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili.
A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la Cooperativa, di Soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto ad orario ridotto.
Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i Soci indipendentemente dal tipo di contratto in essere, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale. In tale ipotesi i trattamenti contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa. In quest’ultimo caso la Cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal C.C.N.L. senza il consenso del Socio fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 142/2001.
Se non è possibile assicurare al Socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il Socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, il rapporto di lavoro col Socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.
ARTICOLO 15 – Ristorni
In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’Assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% del trattamento economico individuato dal presente Regolamento, di ulteriori trattamenti economici mediante :
❑ integrazione del compenso
❑ aumento gratuito del capitale Sociale
❑ distribuzione gratuita di azioni di partecipazione Cooperativa
ARTICOLO 16 – Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti
Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione o sospensione dell’attività derivante da eventi transitori, non imputabili alla Cooperativa, situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali e locali, carenza di liquidità finanziaria connessa al ritardato o mancato introito di crediti maturati, o altri motivi di analoga gravità, il Consiglio di amministrazione informerà tempestivamente l’Assemblea dei Soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.
Nei casi di cui al presente articolo, l’Assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, un piano di crisi aziendale con l’indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.
Con riferimento a tutti i settori di attività della Cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei Soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici.
Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all’art. 15 e non potranno essere distribuiti eventuali utili.
Nell’applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall’Assemblea, il Consiglio di amministrazione potrà tener conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino i Soci o di rilevanti impegni economici dagli stessi eventualmente assunti, che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.
In funzione del superamento dello stato di crisi l’Assemblea potrà infine deliberare apporti temporanei da parte dei Soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative.
Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell’occupazione alle quali la Cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai Soci apporti sostanzialmente equilibrati. L’Assemblea potrà differenziare l’applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.
Le norme in materia di configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti si applicano anche al rapporto ulteriore di lavoro non subordinato.
ARTICOLO 17 - Revoca e scioglimento del rapporto.
L’accertata oggettiva inidoneità del Socio allo svolgimento dell’incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire motivo di revoca dell’incarico stesso.
I contratti di lavoro subordinato si risolvono, in aggiunta a quanto previsto dal C.C.N.L. applicato per la parte economica, in caso di esclusione, recesso o decadenza, per qualsiasi ragione o causa.
NORME FINALI
ARTICOLO 18 – Effetti e modificazione del Regolamento
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi Sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.
Il presente Regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell’Assemblea ordinaria dei Soci.