PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e ss.mm.ii.
Testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. in data 21 giugno 2021, con decorrenza per le operazioni con parti correlate che hanno preso avvio successivamente al 1° luglio 2021.
Sommario
1 PREMESSA E PRINCIPALI DEFINIZIONI
4
1.3 Ulteriori Parti Correlate 7
2 COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
8
MODALITÀ DI SCELTA DEGLI ESPERTI E DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI
INDIPENDENZA 10
3.1 Nomina degli esperti indipendenti 10
3.2 Criteri per la valutazione dell’indipendenza e la remunerazione degli esperti indipendenti 10
5 PROCEDURA PER L’APPROVAZIONE DELLE OPC DI MINORE RILEVANZA 12
5.1 Competenza sulle procedure per l’approvazione delle OPC di Minore Rilevanza 12
5.2.2 Fase di approvazione dell’operazione. Obbligo di astensione 13
5.3 Procedura per le operazioni di competenza assembleare 13
6 PROCEDURA PER L’APPROVAZIONE DELLE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA… 14
6.2 Procedura per le OPC di Maggiore Rilevanza di competenza del CdA 14
6.2.1 Fase delle trattative 14
6.2.3 Fase di approvazione dell’operazione 16
6.3 Procedura per le operazioni di competenza assembleare 16
7.1 Informazione al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza 18
7.2 Informazione alla Consob e al Comitato OPC sulle OPC di Maggiore Rilevanza 19
7.3 Informazione sulle Operazioni con Parti Correlate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale 20
7.4 Comunicazioni in caso di Informazioni Privilegiate 20
7.5 Informazione al pubblico sulle OPC di Minore Rilevanza 21
7.6 Informazione al CdA e al Collegio Sindacale sulle Operazioni con Parti Correlate 21
8 DELIBERA-QUADRO 22
8.1 Obblighi informativi 22
10 OPERAZIONI IN CASO DI URGENZA 25
11.1 Modalità di approvazione e revisione della Procedura 26
11.2 Controllo sulla conformità della Procedura 26
11.3 Verifica della conformità della Procedura all’articolo 154-bis del TUF 26
ALLEGATO 1 - CRITERI DI TIPO QUANTITATIVO PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA 27
ALLEGATO 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI ORDINARIE 30
APPENDICE ALLA PROCEDURA ACEA OPC. DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 32
1 Premessa e principali definizioni
1. La presente procedura (di seguito, la “Procedura Acea OPC” o la “Procedura”) è adottata in conformità all’articolo 2391-bis del codice civile e in ottemperanza ai principi dettati dal “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” (“Regolamento OPC”), di cui alla Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e comunicazioni.
2. La presente Procedura è stata definita in coordinamento con quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili di cui all’articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”).
1.1 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui alla presente Procedura si applicano alle operazioni svolte direttamente da Acea S.p.A. (“Acea” o “Società”), ovvero da società da questa controllate direttamente e/o indirettamente, con parti correlate ad Acea.
3. Nel rispetto di quanto ivi previsto, la Procedura non si applica alle operazioni di cui al successivo articolo 9.
4. Lo scambio di informazioni da e verso tutti i soggetti coinvolti nella presente Procedura Acea OPC deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente e delle procedure interne che disciplinano il trattamento delle informazioni privilegiate.
1.2 Definizioni
(1) Articolo 2359 del codice civile: società controllate e società collegate. Sono considerate società controllate: 1)le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2)le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3)le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
o “Ulteriori Parti Correlate”: i soggetti così qualificati nel paragrafo 1.3 della presente Procedura Acea OPC;
o “OPC di Maggiore Rilevanza” o “Operazioni di Maggiore Rilevanza”: le OPC in cui almeno uno degli indici di rilevanza di cui all’Allegato 1, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%, così come definito dall’Allegato stesso;
o “OPC di Importo Esiguo” o “Operazioni di Importo Esiguo”: le OPC il cui Controvalore, calcolato in base agli indici di cui all’Allegato 1, non superi, in relazione alla descritta tipologia di operazioni, le seguenti soglie (le “Soglie di Esiguità”):
- 1) Persona Fisica:
- 1.a) euro 30.000 per sponsorizzazioni e altre iniziative assimilabili;
- 1.b) euro 150.000 per le restanti tipologie di operazioni.
- 2) Persona Giuridica:
- 2.a) euro 120.000 per sponsorizzazioni e altre iniziative assimilabili;
- 2.b) euro 200.000 per le restanti tipologie di operazioni;
o “OPC di Minore Rilevanza” o “Operazioni di Minore Rilevanza”: le operazioni con parti correlate diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
o “OPC Ordinarie” o “Operazioni Ordinarie”: le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria (per un maggior dettaglio delle operazioni ordinarie si veda l’Allegato 2);
o “Amministratori Coinvolti nell’Operazione”: gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società. Rientra in particolare in tale fattispecie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un amministratore,
(i) quando egli è la controparte di una determinata operazione, e
(ii) quando una Parte Correlata, dallo stesso amministratore comunicato alla Società ai sensi dell’art. 1.4, è la controparte dell’operazione;
o “Amministratori Indipendenti”: gli amministratori riconosciuti come tali in applicazione
dei principi e criteri applicativi contenuti nell’articolo 3 del Codice di Corporate Governance, al quale la Società aderisce ai sensi dell’art. 123-bis, comma 2, TUF, almeno equivalenti a quelli dell’articolo 148, comma 3, del TUF;
o “Amministratori Indipendenti Non Correlati”: gli Amministratori Indipendenti diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;
o “Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard” o “Condizioni di Mercato o Standard”: le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio oppure basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui Acea è obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo possono rientrare fra le operazioni concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard:
a) le operazioni il cui corrispettivo sia determinato in base ad oggettivi e documentati elementi di riscontro, quali prezzi o quotazioni ufficiali;
b) le operazioni concluse in esito a una procedura competitiva adeguatamente documentata e verificabile;
c) le operazioni concluse a condizioni che, benché non predeterminate né definite in esito a una procedura competitiva, risultino nondimeno verificabili come condizioni non difformi da quelle usualmente praticate sul mercato.
o “Controvalore”: il controvalore di un’operazione determinato in conformità a quanto previsto nell’Allegato 1;
o “Delibera-Quadro”: delibera relativa ad una serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate;
o “Soci Non Correlati”: relativamente ad una data operazione, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di tale operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di tale operazione sia alla Società;
o “Interesse Significativo”(4): ai fini di cui al successivo articolo 9, comma 2, lett. b), si intende l’interesse di una Parte Correlata della Società tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale Parte Correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio dalla realizzazione di un’operazione con una o più altre Parti Correlate la cui entità si discosti in modo
(4) Per quanto qui non esposto si rinvia alla Comunicazione Consob del 24 settembre 2010.
significativo dalle normali condizioni di mercato. Non sussiste un “Interesse Significativo” in caso di adesione ad un accordo di consolidato fiscale ove vi siano altre Parti Correlate, qualora tali operazioni siano effettuate a parità e reciprocità di condizioni. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate;
o “TUF”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni;
o “Regolamento Emittenti”: il Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.
1.3 Ulteriori Parti Correlate
La presente Procedura, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento OPC, si applica anche alle persone fisiche o giuridiche che, in proprio o attraverso società controllate, direttamente o indirettamente, anche attraverso fiduciari o interposte persone, detengono almeno il 5 per cento del capitale sociale di Acea.
1.4 Banca Dati
1. Le Parti Correlate di Acea sono inserite e ordinate in una apposita Banca Dati che la Società gestisce sulla base delle informazioni in suo possesso, nonché delle dichiarazioni ricevute dalle Parti Correlate.
2. Le Parti Correlate tenute ai sensi della presente Procedura Acea OPC e del Regolamento Consob OPC, rendono una dichiarazione con la quale forniscono le informazioni necessarie all’identificazione delle Parti Correlate per il loro tramite e delle operazioni con le medesime e comunicano in modo tempestivo eventuali variazioni e/o aggiornamenti dei dati forniti.
3. A seguito delle dichiarazioni fornite e di ogni loro successiva variazione, la Banca Dati è aggiornata tempestivamente a cura della Funzione “Affari Legali e Societari”.
(5) Si rimanda all’Appendice della presente Procedura Acea OPC per quanto attiene alle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate, nonché alle principali definizioni funzionali, tratte dai principi contabili internazionali.
4. Le dichiarazioni e le modifiche delle stesse sono trasmesse al Segretario del Consiglio di Amministrazione che le inoltra alla Funzione “Affari Legali e Societari”.
5. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, di cui all’articolo 2, vigila sul corretto aggiornamento della Banca Dati anche mediante appositi interventi di audit periodici condotti con l’ausilio della Funzione “Audit” della Società.
2 Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
1. Il Consiglio di Amministrazione di Acea istituisce un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (“Comitato OPC”) composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti Non Correlati, in numero non inferiore a tre. Il funzionamento del Comitato OPC è disciplinato da apposito regolamento organizzativo approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire le competenze del Comitato OPC anche a un comitato già esistente, purché rispetti la composizione sopra indicata.
3. Qualora uno o più dei componenti del Comitato OPC risulti correlato, vengono adottati, nell’ordine, i seguenti presidi equivalenti:
(a) il Comitato OPC è integrato da Amministratori Indipendenti non correlati facenti parte del Consiglio di Amministrazione secondo le procedure da questo deliberate;
(b) qualora non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti non correlati il parere di cui agli artt. 5 e 6 della presente Procedura è rilasciato dal Collegio Sindacale;
(c) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (a) e (b) non possano trovare applicazione, le operazioni con parti correlate sono approvate previo parere non vincolante di un esperto indipendente, nel caso di operazioni di minore rilevanza, ovvero previo parere vincolante di un esperto indipendente, nel caso di operazione di maggiore rilevanza, la cui nomina avviene secondo procedure deliberate dal Consiglio di Amministrazione. La sussistenza del requisito di indipendenza dell’esperto è valutata ai sensi del successivo articolo 3.1.
4. Alle riunioni del Comitato OPC possono partecipare i componenti del Collegio Sindacale.
3 Modalità di scelta degli esperti e definizione dei requisiti di indipendenza
3.1 Nomina degli esperti indipendenti
1. Il Comitato OPC può farsi assistere, con oneri a carico della Società, da uno o più esperti indipendenti ogni qualvolta, nel corso della valutazione di una operazione con parte correlata, lo ritenga necessario.
2. Il Comitato OPC può, altresì, ricorrere al parere di uno o più esperti indipendenti, nel caso in cui sia chiamato a verificare la congruità del corrispettivo dell’operazione esaminata rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.
3.2 Criteri per la valutazione dell’indipendenza e la remunerazione degli esperti indipendenti
1. La scelta dell’esperto è effettuata dal Comitato OPC.
2. Ai fini della sussistenza del requisito di indipendenza, il Comitato OPC verifica preventivamente l’eventuale esistenza di relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti selezionati e:
i. Acea, i soggetti, anche sotto forma di società, che controllano Acea, le società controllate da Acea o soggette con essa a comune controllo e gli Amministratori delle predette società;
ii. la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società.
3. Nel caso sia riscontrata la sussistenza di una o più relazioni tra quelle sopra riportate, sarà cura del Comitato OPC motivare le ragioni per le quali tali relazioni siano state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull’indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere, altresì, fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.
4. Il Comitato OPC definisce il compenso massimo da corrispondere agli esperti indipendenti tenendo conto del valore e delle caratteristiche dell’operazione.
4 Svolgimento delle attività istruttorie, compresa la verifica di sussistenza dei casi di esclusione, da parte della Funzione Affari Legali e Societari.
1. La Società si dota di apposite applicazioni procedurali, volte a consentire la preventiva individuazione delle OPC prima che queste siano decise e realizzate da ciascun responsabile di un’operazione.
2. Le strutture aziendali della Società e delle società da questa controllate trasmettono, senza indugio, alla Funzione Affari Legali e Societari, secondo le modalità tempo per tempo stabilite, la documentazione relativa alle Operazioni con Parti Correlate per consentire tutte le necessarie attività istruttorie.
3. In particolare, alla Funzione Affari Legali e Societari è attribuito il compito di verificare preliminarmente la configurabilità dell’operazione come OPC, in caso positivo di esaminarla ed eventualmente validare la sussistenza di uno dei casi di esclusione di cui all’articolo 9 della presente Procedura ovvero di rappresentare al Comitato OPC, per l’esame di competenza, gli elementi sull’operazione forniti dalle competenti Funzioni/Aree aziendali e comunque le seguenti informazioni:
a) identificazione e/o classificazione dell’operazione e delle Parti Correlate coinvolte;
b) valutazione delle soglie di rilevanza relativamente all’operazione.
4. La Funzione Affari Legali e Societari, per le OPC Escluse, e il Coordinatore del Comitato OPC, per le operazioni sottoposte al parere del detto Comitato, trasmettono tempestivamente l’esito dei rispettivi esami alle strutture proponenti ai fini del proseguimento, nel secondo caso, delle procedure di approvazione di cui agli articoli 5 e 6 della presente Procedura rispettivamente per le OPC di Minore e le OPC di Maggiore Rilevanza.
5 Procedura per l’approvazione delle OPC di Minore Rilevanza
5.1 Competenza sulle procedure per l’approvazione delle OPC di Minore Rilevanza
2. Le operazioni di cui sopra sono approvate, secondo le rispettive competenze, previo parere non vincolante del Comitato OPC, adottato con la maggioranza dei voti. Tale parere, redatto in forma scritta, è allegato al verbale della riunione del Comitato.
5.2 Procedura per le operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Delegato o del Direttore Generale di Acea
1. La struttura aziendale coinvolta nell’operazione trasmette alla Funzione Affari Legali e Societari un documento esplicativo contenente:
a) la descrizione dell’operazione (modalità, termini e condizioni) e l’individuazione della parte correlata coinvolta, nonché la natura della correlazione;
b) una adeguata informativa in ordine agli elementi caratteristici dell’operazione sotto il profilo degli effetti economico/finanziari e delle modalità esecutive (con le connesse eventuali implicazioni di natura legale e/o fiscale);
c) gli interessi e le motivazioni sottostanti l’operazione e gli eventuali rischi connessi;
d) le modalità di determinazione del corrispettivo e le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni similari, motivandone eventuali scostamenti;
e) nel caso in cui l’OPC sia conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, oggettivi elementi di riscontro.
2. La Funzione Affari Legali e Societari, sulla base delle attività istruttorie che hanno evidenziato la necessità o anche l’opportunità di sottoporre l’operazione ad esame del Comitato OPC, comunica tali risultanze al Coordinatore del detto Comitato ai fini della convocazione dello stesso nel termine massimo di 30 giorni.
3. Il Comitato OPC, qualora lo ritenga necessario, può farsi assistere da uno o più esperti indipendenti da scegliersi e remunerarsi secondo le modalità definite nell’articolo 3 della presente Procedura.
4. Il Comitato OPC esprime il parere di competenza e tramite il suo Coordinatore lo trasmette alla struttura proponente ai fini del proseguimento della procedura di approvazione. Tale parere, redatto in forma scritta, è allegato al verbale della riunione del Comitato.
5. Nel caso in cui venga meno il numero di Amministratori Indipendenti Non correlati che costituiscono il Comitato OPC, si applica l’articolo 2.3 della presente Procedura.
6. Il parere è considerato favorevole anche in presenza di una o più condizioni, purché le suddette condizioni vengano effettivamente rispettate nella deliberazione ed effettuazione dell’operazione. Nel caso in cui venga meno il rispetto delle suddette condizioni, il parere del Comitato OPC è da intendersi come negativo.
5.2.2 Fase di approvazione dell’operazione. Obbligo di astensione
1. Il verbale di approvazione dell’operazione da parte del Consiglio di Amministrazione o, a seconda del caso, ove esistente, la Determinazione assunta dall’AD o dal DG, reca una adeguata motivazione in merito all’interesse della società al compimento dell’operazione, alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché le risultanze del parere espresso dal Comitato OPC.
2. Qualora l’approvazione dell‘OPC di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell’Operazione sono tenuti (i) ad informare all’avvio dei lavori consiliari sulla natura, sui termini, sull’origine e sulla portata dell’interesse nell’operazione, specificando nel dettaglio le ragioni del conflitto, nonché (ii) ad astenersi dal partecipare alla fase di illustrazione e di discussione, nonché a quella della votazione sulla predetta operazione. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga utile e/o opportuna la partecipazione alla fase dell’illustrazione e della discussione dell’amministratore in questione e comunque sentito in proposito anche il Collegio Sindacale, l’Amministratore Coinvolto nell’Operazione potrà partecipare a tutta o parte della fase di illustrazione e discussione, ferma la sua impossibilità in ogni caso di partecipare alla fase deliberativa sull’OPC.
5.3 Procedura per le operazioni di competenza assembleare
1. Quando un’OPC di minore rilevanza è, ai sensi di legge o di statuto, di competenza dell’Assemblea, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applica la procedura di cui al par. 5.2 che precede.
6 Procedura per l’approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza
6.1 Competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione di Acea, salvo quella, eventuale, dell’Assemblea. Obbligo di astensione.
2. Gli Amministratori Coinvolti nell’Operazione sono tenuti (i) a informare all’avvio dei lavori consiliari sulla natura, sui termini, sull’origine e sulla portata dell’interesse nell’operazione, specificando nel dettaglio le ragioni del conflitto, nonché (ii) ad astenersi dal partecipare alla fase di illustrazione e di discussione, nonché a quella della votazione sulla predetta operazione. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga utile e/o opportuna la partecipazione alla fase dell’illustrazione e della discussione dell’amministratore in questione e comunque sentito in proposito anche il Collegio Sindacale, l’Amministratore Coinvolto nell’Operazione potrà partecipare a tutta o parte della fase di illustrazione e discussione, ferma la sua impossibilità in ogni caso di partecipare alla fase deliberativa sull’OPC.
6.2 Procedura per le OPC di Maggiore Rilevanza di competenza del CdA
6.2.1 Fase delle trattative
1. La struttura aziendale coinvolta nell’operazione e/o i soggetti delegati alla conduzione delle trattative forniscono al Comitato OPC, tramite la Funzione Affari Legali e Societari, una sintetica descrizione dell’operazione e dell’interesse della società al compimento della stessa, l’individuazione della parte correlata coinvolta e la natura della correlazione. Detta comunicazione è integrata in fase di istruttoria secondo le modalità di cui ivi previste.
2. Il Comitato OPC, o uno o più dei suoi componenti dallo stesso delegati, deve essere tempestivamente coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e può richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell’istruttoria.
1. La struttura aziendale coinvolta nell’operazione trasmette alla Funzione Affari Legali e Societari un documento esplicativo contenente:
a) la descrizione dell’operazione (modalità, termini e condizioni), l’individuazione
della parte correlata coinvolta, la natura della correlazione;
b) l’indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell’operazione e gli eventuali rischi connessi;
c) una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’operazione e l’individuazione degli indici di rilevanza applicabili;
d) le modalità di determinazione del corrispettivo e le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni similari, motivandone eventuali scostamenti;
e) nel caso in cui l’ammontare dei compensi dei componenti dell’organo di amministrazione della Società e/o delle società controllate sia destinato a variare in conseguenza dell’operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Qualora non siano previste modifiche il documento dovrà, altresì, contenere una dichiarazione in tal senso;
f) nel caso in cui l’OPC sia conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, una adeguata motivazione di tale dichiarazione e elementi oggettivi di riscontro;
g) nel caso di coinvolgimento nell’operazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dirigenti della Società, informazioni relative agli strumenti finanziari della Società stessa eventualmente detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie;
h) l’indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito l’operazione e dei rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli Amministratori Indipendenti, ove presenti.
2. Nel caso in cui la maggiore rilevanza dell’operazione derivi dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell’esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest’ultima che alla società, le informazioni di cui sopra devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.
3. Il Comitato OPC, qualora lo ritenga necessario, può (i) richiedere alla struttura aziendale coinvolta e/o ai soggetti delegati alla conduzione dell’istruttoria ulteriori informazioni e formulare osservazioni e (ii) farsi assistere da uno o più esperti indipendenti da scegliersi secondo le modalità definite nell’articolo 3 della presente Procedura.
4. Il Comitato OPC esprime il parere sull’operazione e tramite il suo Coordinatore lo trasmette
alla struttura proponente ai fini del proseguimento della procedura di approvazione. Il parere del Comitato OPC è formulato per iscritto e allegato al verbale della riunione del Comitato. Copia del parere è trasmessa al Collegio Sindacale.
5. Il parere è considerato favorevole anche in presenza di una o più condizioni, purché le suddette condizioni vengano effettivamente rispettate nella deliberazione ed effettuazione dell’operazione. Nel caso in cui venga meno il rispetto delle condizioni poste, il parere del Comitato OPC è da intendersi come negativo.
6. Il Consiglio di Amministrazione di Acea può approvare una operazione anche in presenza di un parere contrario del Comitato OPC o dell’esperto indipendente, purché il compimento di tale operazione sia autorizzato dall’Assemblea, che delibera conformemente a quanto previsto dall’articolo 6.3 della presente Procedura(6).
7. Qualora nella fase delle trattative e/o nella fase istruttoria venga meno il numero di Amministratori Indipendenti Non correlati che costituiscono il Comitato OPC, si applica quanto previsto dall’articolo 2. 3 della presente Procedura.
6.2.3Fase di approvazione dell’operazione
1. Il verbale di approvazione dell’operazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Acea reca una adeguata motivazione in merito all’interesse della società al compimento dell’operazione, alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché le risultanze del parere espresso dal Comitato OPC.
2. Nello stesso devono essere indicati i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l’operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni.
6.3 Procedura per le operazioni di competenza assembleare
1. Quando un’Operazione di Maggiore Rilevanza è, ai sensi di legge o di statuto, di competenza dell’Assemblea, nella fase delle trattative, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applica la procedura al par. 6.2 che precede.
2. La proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea può essere approvata dal Consiglio di Amministrazione di Acea anche in presenza del parere negativo del Comitato OPC (7). In tal caso l’operazione, fermo il rispetto dei quorum costitutivo e deliberativo richiesti per
(6) La presente facoltà troverà applicazione solo a seguito della modifica statutaria ex articolo 2364, c. 1, n 5, codice civile.
(7) La presente facoltà troverà applicazione solo a seguito della modifica statutaria.
l’adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria e salvele previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, non potrà essere realizzata qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario sulla stessa, sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale condiritto di voto. A tal fine, prima dell’inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto di voto sono tenuti a comunicare (i) di non essere controparte della specifica operazione posta all’ordine del giorno e (ii) l’eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla controparte e alla società.
7 Comunicazioni
7.1 Informazione al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza
1. In occasione di Operazioni di Maggiore Xxxxxxxxx, concluse anche per il tramite di società controllate italiane o estere, Acea predispone, fermi restando gli obblighi informativi di cui all’articolo 114, comma 1 del TUF, un documento informativo redatto in conformità all’Allegato 4 del Regolamento OPC. Tale documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro 7 giorni dall’approvazione dell’operazione da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero, nel caso in cui il CdA deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.
2. Nei casi di competenza assembleare o di autorizzazione da parte di essa, il medesimo documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 7 giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo, Acea, entro il 21° giorno prima dell’Assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.
3. La Società predispone il documento informativo anche nel caso in cui, nel corso dell’esercizio, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a questa ultima sia ad Acea, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come OPC di Maggiore Rilevanza, superino, ove considerate cumulativamente, le soglie di rilevanza indicate nell’Allegato 1 della presente Procedura Acea OPC. A tal fine rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere, mentre non si considerano le operazioni escluse ai sensi del successivo articolo 9. In tale ipotesi il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti, entro 15 giorni dall’approvazione dell’operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.
4. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate da Acea, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui Acea ha avuto notizia dell’approvazione
dell’operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. A tal fine, le
società controllate forniscono tempestivamente le informazioni necessarie alla predisposizione del documento.
5. Negli stessi termini temporali sopra indicati, Acea mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul sito internet (negli stessi termini previsti per la diffusione del medesimo documento informativo), il parere del Comitato OPC e gli eventuali pareri degli esperti indipendenti scelti ai sensi del precedente art. 6.2 della presente Procedura Acea OPC e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri degli esperti indipendenti, Acea può pubblicare i soli elementi indicati nell’Allegato 4 del Regolamento OPC, motivando tale scelta.
6. Qualora, in relazione ad un’OPC di Maggiore Rilevanza, la Società debba predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, la stessa può pubblicare un unico documento che contenga le informazionirichieste dal presente paragrafo e dagli articoli sopra citati. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Nel caso in cui le suddette informazioni siano pubblicate in documenti separati, la Società può includere l’informazione già pubblicata mediante riferimento.
7.2 Informazione alla Consob e al Comitato OPC sulle OPC di Maggiore Rilevanza
1. La Società trasmette alla Consob, contestualmente alla diffusione al pubblico, il documento informativo e i pareri di cui sopra, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.
2. La Società comunica altresì alla Consob, e al Comitato OPC, relativamente alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard che superano la soglia di maggiore rilevanza, ancorché escluse dalla presente Procedura ai sensi dell’articolo 9, entro 7 giorni dall’approvazione dell’operazione ovvero, in caso di proposta contrattuale, dal momento incui il contratto, anche preliminare, sia concluso, le informazioni inerenti:
a) la controparte;
b) l'oggetto;
c) il corrispettivo dell’operazione; nonché
d) le motivazioni per le quali si ritiene che l’operazione sia ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro.
7.3 Informazione sulle Operazioni con Parti Correlate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale
1. La Società, ex articolo 154-ter del TUF, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, fornisce le informazioni:
a) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
2. Nei documenti di cui sopra sono riportate anche le informazioni relative alle OPC di Maggiore Rilevanza con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché quelle con società collegate o con joint venture, qualora nelle società controllate, collegate o nelle joint venture controparti delle operazioni non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società, ai sensi del precedente articolo 1.2, sebbene tali operazioni siano escluse dalla presente Procedura ai sensi dell’articolo 9.
3. Sono, altresì, riportate nei documenti di cui sopra, ancorché escluse dalla presente Procedura ai sensi dell’articolo 9, le informazioni sulle OPC di Maggiore Rilevanza che rientrino tra le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.
4. Le suddette informazioni sulle singole operazioni di maggiore rilevanza possono essere incluse mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei paragrafi precedenti.
7.4 Comunicazioni in caso di Informazioni Privilegiate
1. Qualora un’Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest’ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti:
a. la descrizione dell’operazione;
b. l’indicazione che la controparte dell’operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
c. la denominazione o il nominativo della controparte dell’operazione;
d. se l’operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate nell’Allegato 1 alla presente Procedura e l’indicazione circa l’eventuale successiva pubblicazione del
documento informativo ai sensi dell’articolo 5 Regolamento Consob OPC;
e. la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione disciplinato all’articolo 9 della presente Procedura;
f. l’eventuale approvazione dell’operazione nonostante l’avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.
7.5 Informazione al pubblico sulle OPC di Minore Rilevanza
1. Entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio, in presenza di un parere negativo del Comitato OPC, la Società mette a disposizione del pubblico, fermo restando quanto previsto dall’articolo 114, comma 1, del TUF, presso la sede sociale della Società e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, un documento contenente, per ciascuna relativa operazione, l’indicazione della controparte, dell’oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento con l’indicazione delle ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito internet.
2. Nei casi previsti nell’articolo 3, il parere dell’esperto, allorché non favorevole all’operazione, è pubblicato unitamente al documento di cui sopra.
7.6 Informazione al CdA e al Collegio Sindacale sulle Operazioni con Parti Correlate
1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale ricevono dalla Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo una completa informativa almeno trimestrale sull’esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza e le Operazioni di Maggiore Rilevanza. A tal fine le strutture aziendali coinvolte nell’esecuzione delle suddette operazioni garantiscono verso la Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo il necessario tempestivo flusso informativo, in linea con gli obblighi di informativa e coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all’ articolo 154-bis del TUF.
8 Delibera-Quadro
1. Nel caso in cui Acea concluda, direttamente o per il tramite delle società controllate, una serie di operazioni omogenee, con la medesima Parte Correlata, può ricorrere all’emanazione di una Delibera-Quadro.
Restano ferme le esclusioni ai sensi dell’articolo 9 della presente Procedura.
2. Per le fasi di trattativa, istruttoria ed approvazione della Delibera-Quadro, sono adottate le medesime procedure descritte nei precedenti articoli 5 e 6. L’identificazione della maggiore o minore rilevanza delle operazioni cumulativamente considerate è effettuata sulla base del prevedibile ammontare massimo delle operazioni, attraverso il calcolo degli indici di rilevanza, come individuati nell’Allegato 1.
3. La Delibera-Quadro ha durata non superiore a un anno e riporta almeno il prevedibile ammontare massimo delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
4. Alle singole OPC di attuazione di una Delibera-Quadro non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 della Procedura Acea OPC.
8.1 Obblighi informativi
1. A seguito dell’approvazione di una Delibera-Quadro, il cui prevedibile ammontare supera la soglia di rilevanza, è pubblicato un documento informativo ai sensi dell’articolo 7.1. 1 della presente Procedura. In tal caso, le singole operazioni non sono computate ai fini del cumulo di cui all’articolo 7.1.3.
2. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di Acea ricevono una completa informativa almeno trimestrale sull’attuazione delle Delibere-Quadro.
9 Casi di esclusione
1. La presente Procedura non si applica alle:
I. OPC di Importo Esiguo;
II. deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile;
III. deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
IV. deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale, di cui all’articolo 2402 del codice civile.
2. Sono, inoltre, escluse dall’applicazione della presente Procedura, fermo restando quanto previsto in materia di obblighi informativi:
a) OPC Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard così come definite al precedente articolo 1.2i (per maggiori dettagli si veda l’Allegato 2);
b) operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché operazioni con società collegate o con joint venture, qualora nelle società controllate, collegate o nelle joint venture controparti delle operazioni non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate ad Acea, così come definiti al precedente articolo 1.2;
c) piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
d) deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
i) Acea abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall’Assemblea;
ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
e) operazioni da realizzare in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria o di altre Autorità pubbliche o sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate da Acea per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.
f) Operazioni rivolte agli azionisti. Le disposizioni della Procedura Acea OPC non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi incluso:
(i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall’articolo 2442 cod. civ;
(ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
(iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall’articolo 2445 cod. civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell’art. 132 del TUF.
2. La Funzione Affari Legali e Societari cura che ai componenti del Comitato OPC siano trasmesse:
(a) entro il termine indicato nell’articolo 5, comma 3, del Regolamento Consob OPC (vale a dire entro sette giorni dall’approvazione dell’OPC ovvero, qualora l’organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto sia concluso), le informazioni di cui al precedente articolo 7.2, (la controparte, l’oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l’OPC Ordinaria e Conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard);
(b) entro la fine di marzo di ciascun anno, informazioni in merito all’applicazione dei casi di esenzione di cui all’art. 9 della presente Procedura Acea OPC con riferimento alle sole OPC di Maggiore Rilevanza.
Il Comitato OPC verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle OPC di Maggiore Rilevanza definite OPC Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard cui alla lettera (a) e, quanto a quelle di cui alla lettera (b), esamina le informazioni ricevute.
10 Operazioni in caso di urgenza(8)
1. Nei casi in cui l’operazione non sia di competenza dell’Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, fermi restando gli obblighi in materia di informazioni al pubblico di cui all’articolo 7, e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione per le OPC di Maggiore Rilevanza, in caso di urgenza le OPC possono essere concluse anche in deroga agli articoli 5 e alle altre previsioni dell’articolo 6 della presente Procedura purché:
(i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acea sia tempestivamente informato delle ragioni di urgenza, comunque prima del compimento dell’operazione, qualora l’operazione rientri nelle competenze dell’Amministratore Delegato o del Direttore Generale;
(ii) tali operazioni siano successivamente sottoposte alla deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile, ferma restando la loro efficacia;
(iii) il Consiglio di Amministrazione, nel convocare l’Assemblea, predisponga una relazione contenente adeguata motivazione delle ragioni dell’urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all’Assemblea in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
(iv) le relazioni del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui al precedente punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate dal Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti neldocumento informativo di cui all’articolo 7;
(v) la Società metta a disposizione del pubblico, entro il giorno successivo a quello dell’Assemblea, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati, secondo le modalità previste dal Regolamento Emittenti.
2. La facoltà di avvalersi dell’esenzione per le operazioni urgenti di cui sopra è applicabile anche per le operazioni compiute dalle società controllate.
(8) Il Presente articolo troverà applicazione solo a seguito del recepimento delle facoltà ivi previste nello Statuto sociale.
11 Disposizioni finali
11.1 Modalità di approvazione e revisione della Procedura
1. La presente Procedura e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato OPC. Il recepimento nella Procedura dei cambiamenti della struttura organizzativa interna di Acea non costituisce modifica alla Procedura stessa. L’eventuale modifica o sostituzione dell’Appendice alla presente Procedura Acea OPC, anche per tener conto delle eventuali novità in materia di principi contabili internazionali, non costituisce una modificazione della presente Procedura Acea OPC per la quale è necessaria l’approvazione dal Consiglio di Amministrazione, previa emissione del parere del Comitato OPC.
2. Il suddetto parere deve essere acquisito anche nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione, in esito alla verifica sulla Procedura, da effettuarsi almeno ogni tre anni, valuti di non procedere ad una revisione della stessa.
3. La Procedura e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito internet della Società, fermo restando l’obbligo di pubblicità nella relazione annuale sulla gestione, anche mediante riferimento al sito.
11.2 Controllo sulla conformità della Procedura
1. Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati dalla Consob nel Regolamento OPC, nonché sulla sua osservanza, e ne riferisce all’Assemblea ai sensi dell’articolo 2429, secondo comma, del codice civile ovvero dell’articolo 153 del TUF.
11.3 Verifica della conformità della Procedura all’articolo 154-bis del TUF
1. Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari assicura il coordinamento della Procedura con le procedure amministrative e contabili di cui all’articolo 154-bis del TUF.
Allegato 1 - Criteri di tipo quantitativo per l’identificazione delle OPC di Maggiore Rilevanza
1. Come da indicazioni contenute nell’Allegato 3 al Regolamento Consob, si considerano “OPC di Maggiore Rilevanza” le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:
a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il Controvalore dell’operazione eil patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato di Acea ovvero, se maggiore, la capitalizzazione rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte).
Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il Controvalore dell’operazione è:
i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell’operazione;(9)
iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.
Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il Controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo.
b) Indice di rilevanza dell’attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo di Acea. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Acea; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’operazione.
Se l’oggetto dell’operazione è l’acquisizione/cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata in ottica di bilancio consolidato, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
9 La determinazione del fair value è operata in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002
Se l’oggetto dell’operazione è l’acquisizione/cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:
i) in caso di acquisizioni, il Controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (cioè diverse dalle partecipazioni), il valore del numeratore è:
i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività;
ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.
c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo di Acea. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da Acea; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.
2. I medesimi parametri sono utilizzati per valutare la rilevanza delle operazioni poste in essere tra controllate.
3. In caso di cumulo di più operazioni, viene determinata in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell’indice o degli indici applicabili, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.
4. Qualora un’operazione o più operazioni tra loro cumulate siano individuate come “OPC di Maggiore Rilevanza” e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, si può richiedere alla Consob di indicare modalità alternative per il calcolo degli indici, comunicando alla Consob le caratteristiche essenziali dell’operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta, prima della conclusione delle trattative.
5. Per le operazioni poste in essere con la società controllante quotata o con soggetti a quest’ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, le operazioni si considerano OPC di Maggiore Rilevanza quando almeno uno dei parametri indicati in precedenza risulti superiore alla soglia del 2,5%.
6. Anche in considerazione del loro contenuto strategico rilevante o idoneità ad incidere sull’autonomia gestionale della Società o sue controllate, il Consiglio di Amministrazione
può decidere di applicare la disciplina prevista per le OPC di Maggiore Rilevanza, ad eccezione della predisposizione del documento informativo di cui all’articolo 5, comma 1, del Regolamento Consob OPC, anche ad operazioni che, per controvalore, sono qualificabili come OPC di Minore Rilevanza. La disciplina sulle OPC di Maggior Rilevanza, per chiarezza, si applica a decorrere dalla data della decisione del Consiglio di Amministrazione.
Allegato 2 - Individuazione delle Operazioni Ordinarie
1. Sono escluse dalla Procedura le operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, in considerazione della loro routinarietà.
2. Per operazione ordinaria si intende qualsiasi operazione, che rientri nell’ordinario esercizio delle attività operative o delle attività finanziarie ad esse connesse, anche da parte di società controllate.
3. Un’ operazione è ordinaria se sono soddisfatti entrambi i due seguenti criteri:
a) l’operazione deve essere ascrivibile all’attività operativa del soggetto le cui procedure si applicano o all’attività finanziaria ad essa connessa.
Per attività operativa si intende l’insieme delle principali attività generatrici di ricavi per la società e tutte le altre attività non classificabili come “di investimento” o “finanziarie”.
Per attività finanziarie si intendono quelle attività che determinano modifiche della dimensione e della composizione del capitale proprio versato o dei finanziamenti ottenuti dalla società (ad esempio prestiti o contributi in conto capitale ottenuti da istituti di credito). Le attività finanziarie possono rientrare tra le operazioni ordinarie inquanto accessorie allo svolgimento delle attività operative (quale un finanziamento ottenuto per realizzare attività ordinarie);
b) l’operazione deve rientrare nell’ordinario esercizio dell’attività. Per determinare se le operazioni rientrano o meno nell’ordinario esercizio, la società deve prendere in considerazione i seguenti elementi:
i) oggetto dell’operazione: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
ii) ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività della società: la ripetizione regolare di un'operazione da parte della società rappresenta un indice significativo della sua ordinarietà, in assenza di altri indici di segno contrario;
iii) dimensione dell’operazione: l’operazione non deve essere di dimensioni significativamente superiori rispetto ad operazioni analoghe compiute da Acea o dalle sue controllate;
iv) termini e condizioni contrattuali, anche relative alle caratteristiche del
corrispettivo: in assenza di indici di segno contrario, si considerano di norma
non ordinarie le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo diverso rispetto al corrispettivo monetario, anche se oggetto di preventiva perizia da parte di terzi. Analogamente, clausole contrattuali che si discostano dagli usi e dalle prassi negoziali tipiche della società possono rappresentare un indice significativo di non ordinarietà;
v) natura della controparte: affinché le operazioni siano definite come ordinarie, queste devono essere effettuate con una controparte che rispecchi caratteristiche tali da giustificarne il coinvolgimento nelle attività stesse (non presenti quindi caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta).
Appendice alla Procedura Acea OPC
DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
A. Premessa
La presente Appendice alla Procedura Acea OPC contiene una sintesi delle definizioni di “Parte Correlata” e di “Operazioni con Parti Correlate” o “OPC”, nonché delle principali definizioni ad esse funzionali. Il contenuto del presente documento è stato predisposto a mero titolo informativo e come tale non intende, pertanto, sostituire o integrare in alcun modo le previsioni dei principi contabili internazionali che disciplinano le richiamate definizioni e a cui il Regolamento Consob OPC fa espresso rinvio.
B. Definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate secondo i principi contabili Internazionali
Ai fini delle Procedure Acea OPC valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:
Parti correlate: una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio.
(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:
(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
(ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
(b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
(i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
(ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
(iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
(iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;
(v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata;
(vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].
Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l’investitore che ha un’influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].
Operazioni con Parti Correlate: un’operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].
C. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e “operazioni con parti correlate” Fermo restando che le nozioni di Dirigenti con Responsabilità strategiche, Stretti Familiari, Controllo, Controllo congiunto, Influenza Notevole, Società Collegate e Joint Venture sono quelle di volta in volta definite dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, per comodità di lettura si riporta qui di seguito una sintesi delle rispettive definizioni.
Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].
Stretti Familiari: si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:
(a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
(b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
(c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].
Controllo: ai sensi dei principi contabili internazionali [cfr. in particolare IFRS 10], il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.
Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.
Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:
(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;
(c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;
(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.
Controllo congiunto: ai sensi dei principi contabili internazionali [cfr. in particolare IFRS 11], il Controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica.
Influenza notevole: ai sensi dei principi contabili internazionali [cfr. in particolare IAS 28], l’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.
Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un’influenza
notevole. L’esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
(a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata;
(b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
(c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
(d) l’interscambio di personale dirigente;
(e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.
Società collegata: ai sensi dei principi contabili internazionali [cfr. in particolare IAS 28], una collegata è una entità su cui l'investitore esercita un'influenza notevole.
Joint Venture: ai sensi dei principi contabili internazionali [cfr. in particolare IAS 28], una joint venture è un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa.
D. Principi interpretativi delle definizioni
D.1 Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].
D.2 L’interpretazione delle definizioni sopra sinteticamente riportate – come detto, a meri fini illustrativi – deve essere compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.