STATUTO
STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (APS)
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: “ASSOCIAZIONE TRISOMIA 21 APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di FIRENZE e con durata illimitata.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
a) interventi e prestazioni sanitarie;
b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
c) formazione universitaria e post-universitaria;
d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
j) alloggio sociale ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture 22/04/2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
In particolare, l'associazione persegue esclusivamente “finalità di solidarietà sociale” nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria a favore di persone con Trisomia 21 (o sindrome di Down) e persone con disabilità genetiche di tipo intellettivo assimilabili a Trisomia 21 (come ad esempio X fragile e la sindrome di Xxxxxxxx) e delle loro famiglie.
Sono scopi dell'associazione:
a) riunire le persone con Trisomia 21 e persone con disabilità genetiche di tipo intellettivo assimilabili a Trisomia 21, i genitori, i parenti e i tutori, protutori, curatori, amministratori di sostegno e figure affini, delle persone con Trisomia 21 e patologie genetiche assimilabili per accogliere, alleviare l'onere psicologico e coordinarne l'attività; offrire consulenze e sostegno genitoriale, anche con la collaborazione di esperti fin dalla nascita e in ogni fase della vita, diffondere una visione reale ma positiva delle caratteristiche della sindrome.
b) Svolgere attività sociali finalizzate a favorire il pieno sviluppo culturale e sociale delle persone con Trisomia 21 o persone con disabilità genetiche di tipo intellettivo assimilabili a Trisomia 21.
c) Promuovere l'informazione rivolta alle famiglie, per una maggiore tutela dei propri diritti e per una tempestiva conoscenza delle opportunità offerte nell'ambito della legislazione.
d) Promuovere l'inserimento e l'inclusione delle persone con Trisomia 21 nella società, nella scuola e nel lavoro per raggiungere una buona qualità di vita.
e) Diffondere la cultura della disabilità nel rispetto e difesa di pari diritti della persona con disabilità intellettiva per incentivarne l’aspetto relazionale e l’autodeterminazione.
f) Promuovere e organizzare attività psicopedagogiche e formative, di attività di tempo libero e di occasioni atte a facilitare l'inserimento di persone con Trisomia 21 e patologie genetiche assimilabili favorendo il più completo sviluppo della loro personalità anche istituendo o gestendo centri di Riabilitazione per la crescita e il raggiungimento delle autonomie delle persone con Trisomia 21 o persone con disabilità genetiche di tipo intellettivo assimilabili a Trisomia 21.
g) Favorire l'informazione e la ricerca anche scientifica sulla natura della Trisomia 21 e sulle patologie genetiche assimilabili, mediante divulgazione di pubblicazioni, conferenze od interventi in dibattiti pubblici e privati.
h) Fare opera di diffusione delle iniziative, delle terapie, dei metodi abilitativi e di quanto altro possa attuarsi in favore di persone con Trisomia 21 e anomalie genetiche assimilabili.
i) Promuovere le relazioni tra le persone interessate alle finalità statutarie, proponendosi, ogni volta
che si ravviserà l'opportunità, come mediatrice tra i propri soci e gli operatori sociosanitari, della formazione scolastica ed extra scolastica e del mondo del lavoro.
j) Promuovere e accompagnare le famiglie, anche collaborando con altre associazioni, nella realizzazione di progetti idonei per il raggiungimento di una buona qualità di vita sia essa indipendente, lavorativa o affettiva al fine di ottenere la piena realizzazione della persona.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
I soci si dividono in ordinari e sostenitori. Possono essere soci ordinari:
⁃ le persone con Trisomia 21 e patologie genetiche assimilabili.
Possono essere soci sostenitori:
⁃ tutti coloro che, condividendo gli scopi dell’associazione, ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo;
⁃ quelle persone che hanno acquisito particolari meriti per l’associazione.
L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti i soci ordinari e i soci sostenitori possono esservi nominati.
L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati.
È compatibile l'iscrizione del socio ad altre Associazioni similari.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
⁃ l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
⁃ la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti, doveri e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
⁃ proporre al Consiglio Direttivo attività o progetti utili all’associazione;
⁃ eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
⁃ esaminare i libri sociali ove non coperti da privacy;
⁃ prendere visione dell’ordine del giorno delle assemblee;
⁃ prendere visione dei bilanci consuntivi; Gli associati hanno il dovere di:
⁃ partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
⁃ informarsi sulle attività dell’associazione; Gli associati hanno l’obbligo di:
⁃ rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
⁃ versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo; la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile;
⁃ rispettare le determinazioni degli organi rappresentativi
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
La qualifica di associato viene meno in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il 31 agosto di ogni anno.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
⁃ l’Assemblea;
⁃ Il Consiglio Direttivo;
⁃ Il Presidente;
⁃ L’Organo di Controllo;
⁃ Il Collegio dei Revisori (al verificarsi dei presupposti di legge);
ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati, tutti coloro che sono iscritti come soci ordinari e soci sostenitori purché in regola con il versamento delle quote associative ed hanno il potere deliberativo sugli atti fondamentali dell’associazione.
Ciascun associato (ordinario e sostenitore) ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche
in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Spetta al presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo o la piattaforma online, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita od inviata mezzo mail e con affissione in bacheca almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si può svolgere anche con i partecipanti collegati in video/audio conferenza. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o da 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili
⁃ nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
⁃ approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
⁃ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
⁃ delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
⁃ approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
⁃ delibera lo scioglimento;
⁃ delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
⁃ delibera l’esclusione degli associati per gravi motivi;
⁃ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Xxxxx, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 8
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
⁃ eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
⁃ formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
⁃ predisporre il Bilancio di esercizio e Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
⁃ predisporre il bilancio preventivo per la programmazione economica dell’esercizio successivo;
⁃ deliberare l’ammissione degli associati;
⁃ deliberare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative, comprese le decisioni inerenti al personale;
⁃ predisporre dei regolamenti;
⁃ nominare il Vicepresidente tra i consiglieri;
⁃ curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 11, eletti dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi.
I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in un’unica convocazione possibilmente una volta al mese, o comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti del Consiglio stesso.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti, sono presiedute dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente. In casi di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato avvisando i consiglieri telefonicamente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari attinenti a dati sensibili e protetti dalla vigente normativa sul diritto alla riservatezza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere fatte anche per audio/video conferenza. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.
La carica di consigliere è gratuita. È obbligatoria l’astensione in ogni decisione in possibile conflitto di interessi ai dipendenti o collaboratori dell’Associazione che ricoprano anche la carica di consiglieri.
ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente è eletto dall’Assemblea tra i consiglieri eletti. La carica di Presidente è gratuita.
Il Presidente dura in carica un triennio e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Può essere rieletto fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 10
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo, se previsto, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile, in numero pari a 3 ed assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo piò essere monocratico
I membri dell’Organo di Controllo durano in carica un triennio e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11
(Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
ART. 12
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
ART. 14
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi o convenzioni pubbliche e private, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
ART. 15
(Bilancio di esercizio e preventivo)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Entro lo stesso termine di 4 mesi viene approvato il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)
L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo, ai dirigenti e agli associati.
L’associazione deve redigere al verificarsi dei presupposti di legge il bilancio sociale che andrà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato nel proprio sito internet.
ART. 17
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
⁃ libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
⁃ registro dei volontari;
⁃ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
⁃ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
⁃ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
⁃ il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Consiglio Direttivo che stabilirà le modalità di accesso in un Regolamento.
I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari attinenti a dati sensibili e protetti dalla vigente normativa sul diritto della riservatezza.
ART. 18
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
ART. 19
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività deve rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente.
ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione, il Consiglio Direttivo indica il soggetto o i soggetti beneficiari alla devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 21
(Controversie)
Tutte le controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, ad esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto
dal Presidente del Tribunale di Firenze.
ART. 22
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dalla normativa vigente e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.