FONDAZIONE TEATRO DI PISA STATUTO
FONDAZIONE TEATRO DI PISA STATUTO
Art. 1 – COSTITUZIONE, NATURA, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
1.1. E’ costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice civile la Fondazione Teatro di Pisa, di seguito indicata per brevità Fondazione.
1.2. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, dotata di piena capacità e autonomia gestionale, ed è sottoposta alla vigilanza di cui all’art. 25 del Codice Civile. Essa è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto.
1.3. La Fondazione ha sede legale in Pisa, Via Palestro n. 40.
1.4. La Fondazione ha durata illimitata.
Art. 2 – SCOPI
2.1 La Fondazione ha per scopi primari: la gestione del Teatro Verdi di Pisa, riconosciuto “Teatro di tradizione” ai sensi dell’art. 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800; la diffusione della conoscenza e della fruizione delle attività teatrali, di prosa, musica e danza, come mezzo di promozione culturale e di coesione sociale per la comunità cittadina; la formazione artistica e culturale dei cittadini e delle cittadine con particolare riguardo ai giovani; il sostegno della ricerca e dell’innovazione nel settore teatrale e musicale.
2.2. La Fondazione si propone inoltre di favorire la nascita e lo sviluppo di imprese culturali per la valorizzazione e gestione di strutture teatrali e per l’esercizio delle attività connesse.
2.3. La Fondazione definisce le strategie necessarie per il raggiungimento dello scopo statutario mediante la gestione, secondo criteri di economicità, dei beni e delle risorse nella propria disponibilità.
2.4. La Fondazione svolge attività di raccolta fondi finalizzata al finanziamento delle proprie attività o all’incremento del patrimonio.
2.5. La Fondazione svolge altresì un ruolo di ricerca, promozione, collaborazione, formazione, valorizzazione per le istituzioni, associazioni e fondazioni in possesso di strutture teatrali previa convenzione, con copertura integrale dei costi da parte dei soggetti convenzionati, dei sostenitori dei fondatori o di altri enti pubblici e privati.
Art. 3 – ATTIVITA’
3.1. Nel perseguimento dei propri scopi statutari la Fondazione opera secondo criteri di corretta amministrazione, economicità e trasparenza, dotandosi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla propria natura e dimensione.
3.2. Nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, la Fondazione può compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, immobiliare e mobiliare, strumentale, necessaria o utile al conseguimento degli scopi statutari, restando esclusa la partecipazione a società.
3.3. Nel perseguimento dei propri scopi statutari e nel rispetto dei vincoli di bilancio, la Fondazione promuove, sostiene e diffonde la cultura e l’arte, con particolare riguardo alla produzione e alla diffusione del teatro d’arte e di tradizione nazionale e internazionale, della lirica, musica, prosa e danza, nonché alla valorizzazione del repertorio contemporaneo.
3.4. Nel perseguimento dei propri scopi statutari e nel rispetto dei vincoli di bilancio, la Fondazione può svolgere attività di formazione, promozione ed educazione nel settore teatrale e culturale in genere.
3.5. La Fondazione inoltre, quali attività accessorie e di supporto al perseguimento dei fini statutari, nei limiti delle risorse allo scopo destinate, può:
‐ realizzare attività di ricerca e documentazione, nonché mostre, convegni ed iniziative culturali;
‐ fornire servizi tecnico-logistici ed organizzativi per eventi o iniziative culturali, promossi da terzi, purché il corrispettivo garantisca almeno la copertura totale dei costi.
Art. 4 – FONDATORI E SOSTENITORI
4.1. È fondatore il Comune di Pisa.
4.2. Il fondatore concede un contributo annuale di gestione definito mediante una convenzione triennale. In ogni caso è esclusa la concessione di contributi determinati ex post diretti a coprire perdite infrannuali o disavanzi risultanti dal bilancio consuntivo di esercizio.
4.3. Sono sostenitori le persone fisiche o giuridiche, gli enti pubblici o privati, italiani o stranieri, che, mediante apposita convenzione, si impegnano a sostenere la Fondazione per almeno un triennio. Il contributo dovuto da ciascun sostenitore è determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell’ammissione ai sensi dell’art. 6 e si riferisce a tutta la durata della qualifica di sostenitore. Tale contributo è determinato nel rispetto dell’entità minima annuale stabilità dal Collegio Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione e comunque non può essere inferiore a € 10.000,00.
4.4. La quota che i sostenitori versano al momento dell’ammissione è pari alla quota minima da versarsi annualmente nel triennio.
4.5. La qualifica di sostenitore dura per tutto il periodo, successivo all’ammissione, in relazione al quale il contributo è versato.
4.6. Il fondatore e i sostenitori non possono ripetere le somme versate né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione.
Art. 5 – PICCOLI SOSTENITORI
5.1. Sono piccoli sostenitori della Fondazione i soggetti che, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, si impegnano a versare alla Fondazione ogni anno almeno € 1.000,00 se persone fisiche, o € 2.500,00 se persone giuridiche o associazioni non riconosciute, che intendano contribuire alla vita della Fondazione o che intendano attribuire alla Fondazione beni materiali o immateriali.
5.2. I piccoli sostenitori sono iscritti in apposito albo tenuto e aggiornato a cura della Fondazione e partecipano ad una o più riunioni annuali con il Collegio Generale, nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
5.3. Eventuali versamenti e contribuzioni inferiori agli importi di cui al comma 5.1 consentiranno la partecipazione alla vita della Fondazione nei modi e forme che il Consiglio di Amministrazione riterrà di stabilire.
5.4. Gli apporti in natura, mediante attribuzione di beni materiali o immateriali, dovranno essere determinati nel loro ammontare, facendo ricorso, se necessario, a stima peritale.
Art. 6 – AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOSTENITORI E DEI PICCOLI SOSTENITORI
6.1. Il Collegio Generale delibera i criteri e i requisiti per l’ammissione dei sostenitori e dei piccoli sostenitori della Fondazione.
6.2. Nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti dal Collegio Generale, il Consiglio di Amministrazione delibera l’ammissione di coloro che ne fanno richiesta. Delibera altresì l’esclusione dei sostenitori e dei piccoli sostenitori in caso di perdita dei requisiti previsti per l’ammissione o di inadempimento degli obblighi verso la Fondazione, fra cui il mancato versamento dei contributi e/o il compimento di atti configgenti con le finalità della Fondazione.
6.3. Nel caso in cui, al momento dell’ammissione, non sia stabilita la durata della qualifica, i sostenitori hanno diritto di recedere dalla Fondazione mediante preavviso scritto di dodici mesi. I sostenitori receduti sono comunque tenuti a corrispondere per intero i contributi fino alla data di efficacia del recesso. Il diritto di recesso è invece escluso nel caso in cui la qualifica di sostenitore abbia una durata predeterminata. I piccoli sostenitori hanno diritto di recedere in qualsiasi momento.
Art. 7 – ORGANI
7.1. Sono organi della Fondazione:
‐ il Collegio Generale;
‐ il Consiglio di Amministrazione;
‐ il Presidente;
‐ il Collegio dei Revisori.
Art. 8 – CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA DEI COMPONENTI GLI ORGANI
8.1. Non possono fare parte degli organi della Fondazione coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 2382 del Codice Civile, fermo restando quanto disposto dalla legge per i componenti di nomina pubblica.
8.2. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la carica di componente del Consiglio di Amministrazione e di componente del Collegio dei Revisori. Il componente di uno di tali organi che assuma la carica nell’altro decade automaticamente dal primo.
8.3. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori è altresì incompatibile con il mantenimento di rapporti di lavoro dipendente o di lavoro autonomo con la Fondazione, ovvero con la sussistenza di altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.
8.4. Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza dei requisiti previsti e l’assenza delle cause di incompatibilità e, nel caso in cui dalla verifica risultino la mancanza dei requisiti o la presenza di cause di incompatibilità, dichiara la decadenza del componente e ne promuove la sostituzione.
Art. 9 – COLLEGIO GENERALE
9.1. Il Collegio Generale è composto dal fondatore, dai sostenitori, dal rappresentante dei piccoli sostenitori e dal rappresentante dell’Associazione Pisana Amici della Lirica “Xxxxx Xxxxx” previa sottoscrizione di una contribuzione minima annuale di € 50, e dal rappresentante degli spettatori titolari di abbonamento.
9.2. Il fondatore interviene alle sedute mediante il legale rappresentante o suo delegato, che svolge le funzioni di Presidente del Collegio. I sostenitori intervengono mediante la persona fisica che ne ha i poteri, secondo la rispettiva natura e ordinamento, o suo delegato.
9.3. Il diritto di voto spetta al fondatore nonché ai rappresentanti dei sostenitori e ai soggetti di cui al precedente comma 9.1 in regola con gli obblighi di versamento dei contributi.
9.4. Il fondatore e ciascun rappresentante dei sostenitori hanno diritto di voto in misura proporzionale al contributo annuale dovuto.
9.5. Il rappresentante dei piccoli sostenitori, il rappresentante dell’Associazione Pisana Amici della Lirica “Xxxxx Xxxxx” e il rappresentante degli spettatori titolari di abbonamento hanno diritto di voto in misura proporzionale al contributo annuale dovuto dai soggetti rispettivamente rappresentati.
9.6. Per la quantificazione del contributo annuale da imputare agli spettatori titolari di abbonamento, si considera € 1,00 per ogni abbonamento.
9.7. Può assistere alle sedute del Collegio Generale, senza diritto di parola e di voto, il rappresentante dei lavoratori della Fondazione.
9.8. Il rappresentante dei piccoli sostenitori e il rappresentante degli spettatori titolari di abbonamento sono eletti rispettivamente dall’Assemblea dei piccoli sostenitori e dall’Assemblea degli spettatori titolari di abbonamento, in apposite riunioni indette dal Presidente della Fondazione; il rappresentante dei lavoratori è eletto dall’Assemblea dei lavoratori; il rappresentante dell’Associazione Pisana Amici della Lirica “Xxxxx Xxxxx” è designato secondo i poteri di amministrazione previsti in autonomia dal sodalizio. Delle riunioni dell’Assemblea dei piccoli sostenitori, dell’Assemblea degli spettatori titolari di abbonamento e dell’Assemblea dei Lavoratori indette per l’elezione dei rispettivi rappresentanti nel Collegio Generale è redato apposito processo verbale.
Art. 10 – COMPETENZE DEL COLLEGIO GENERALE
10.1. Il Collegio Generale:
a) definisce i criteri per l’ammissione dei sostenitori;
b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza secondo quanto previsto al successivo art. 12.2 e provvede alla loro eventuale revoca;
c) nomina i componenti del Collegio dei Revisori di propria competenza e provvede alla loro eventuale revoca;
d) stabilisce il compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori;
e) esprime parere consultivo non vincolante sugli schemi del bilancio economico di previsione e del piano generale dell’attività, nonché del bilancio consuntivo di esercizio;
f) formula al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte in ordine alle attività della Fondazione ed esprime pareri consultivi non vincolanti su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
g) delibera sull’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, indicandone i motivi;
h) delibera sull’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di revisori, indicandone i motivi.
Art. 11 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO GENERALE
11.1. Il Collegio Generale è convocato dal Presidente del Collegio di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri. Per l’espressione dei pareri di cui alla lettera e) del precedente art. 10, il Collegio Generale è convocato almeno quindici giorni prima del termine statutario fissato per l’approvazione degli atti cui i pareri si riferiscono.
11.2. L’avviso di convocazione – contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare – è spedito tramite posta elettronica all’indirizzo fornito dai suoi membri, dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti del Collegio dei Revisori, almeno dieci giorni prima della data in cui la riunione deve avere luogo.
11.3. I documenti e gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno indicato nell’avviso di convocazione devono essere messi a disposizione del fondatore, dei sostenitori e degli altri membri del Collegio Generale a partire dalla data di trasmissione dell’avviso.
11.4. Il Collegio Generale è validamente costituito con la presenza del fondatore e di tanti componenti – fondatore e altri membri –, muniti di diritto di voto, che rappresentino complessivamente più della metà del totale dei contributi annuali dovuti dai componenti dello stesso Collegio Generale.
11.5. Le deliberazioni sono validamente approvate con il voto favorevole di tanti componenti muniti di diritto di voto che rappresentino più della metà del totale dei contributi annuali dovuti dai componenti presenti, purché non consti il voto contrario del fondatore.
11.6. Alle riunioni del Collegio Generale partecipano, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori nonché il Direttore Generale.
11.7. Il Collegio Generale si considera validamente costituito, anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i componenti con diritto di voto e la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
Art. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
12.1. L’amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.
12.2. Il fondatore nomina due componenti, fra cui il Presidente, se il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri; nomina tre componenti, fra cui il Presidente, se è composto da cinque membri. I restanti componenti sono nominati dal Collegio Generale.
12.3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio stesso nella prima seduta utile.
12.4. Gli amministratori hanno uguali diritti e doveri.
12.5. L’incarico di amministratore è gratuito ed onorifico.
12.6. Gli amministratori possono essere revocati per giusta causa da parte di chi ha provveduto alla nomina degli stessi.
12.7. Gli amministratori decadono dalla carica in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza dell’amministratore è accertata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione che ne promuove la sostituzione.
12.8. Le dimissioni degli amministratori sono valide solo se comunicate in forma scritta. La comunicazione è effettuata al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio dei revisori. Le dimissioni hanno effetto
immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza è ricostituita.
12.9. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data fissata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato, e possono essere rinominati.
12.10. Se, nel corso del mandato, vengono a mancare uno o più amministratori, è tempestivamente avviato il procedimento per la nomina dei sostituti. Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Art. 13 – POTERI DI AMMINISTRAZIONE
13.1. Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per compiere tutti gli atti necessari od opportuni per il perseguimento degli scopi della Fondazione ad eccezione dei poteri espressamente attribuiti al Direttore Generale riguardanti l’amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento della Fondazione.
13.2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
a) elabora gli indirizzi per la gestione economica e finanziaria della Fondazione e programma la relativa attività nel rispetto del criterio di economicità;
b) delibera l’ammissione e l’esclusione dei sostenitori;
c) approva i programmi per la raccolta di fondi da destinare agli scopi statutari;
d) delibera il bilancio economico di previsione, il piano generale dell’attività e il bilancio consuntivo di esercizio, previa richiesta di parere al Collegio Generale;
e) verifica periodicamente l’andamento economico e finanziario della gestione e adotta prontamente ogni misura utile ad evitare disavanzi di esercizio;
f) approva lo svolgimento delle attività aventi carattere straordinario o accessorio;
g) nomina il Direttore Generale ed il Direttore artistico;
h) xxxxxxx, su proposta dal Direttore Generale, la struttura organizzativa per il funzionamento della Fondazione;
i) approva la dotazione organica e i fabbisogni del personale, con acclusa relazione del Direttore Generale che ne evidenzi la corrispondenza con le esigenze organizzative e la compatibilità dei costi con i vincoli annuali e pluriennali di bilancio;
j) approva gli accordi integrativi aziendali in materia di contratto collettivo di lavoro del personale dipendente, ai quali è acclusa una relazione tecnica e illustrativa del Direttore Generale che ne evidenzi la compatibilità dei costi con i vincoli annuali e pluriennali di bilancio e gli effetti attesi rispetto alla produttività del lavoro;
k) delibera in merito all’assunzione di mutui e prestiti, che possono essere destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
l) delibera l’accettazione di donazioni e lasciti, gli acquisti e le alienazioni di beni immobili, nonché le locazioni passive;
m) promuove e resiste alle liti, attraverso il rappresentante designato, e ha il potere di conciliare o transigere;
n) nomina eventuali procuratori per determinati atti o categorie di atti;
o) approva i rendiconti ed i consuntivi richiesti dagli enti e dalle istituzioni che erogano le somme in favore della Fondazione;
p) approva i regolamenti interni proposti dal Direttore Generale;
q) approva le modifiche statutarie, previa approvazione delle stesse da parte del Fondatore;
r) ha ogni potere per l’amministrazione della Fondazione che non sia, per legge o per statuto, attribuito ad altro soggetto.
13.3. Ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al presente articolo, il Consiglio può delegare al Presidente o al Direttore Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega. I
delegati devono relazionare al Consiglio di Amministrazione, con periodicità almeno trimestrale, in merito alle funzioni ad essi delegate
Art. 14 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
14.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, presso la sede della Fondazione, dal Presidente ogni qualvolta sia ritenuto opportuno da quest’ultimo ovvero su richiesta scritta inviata al Presidente da parte della maggioranza dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori e, comunque, almeno tre volte l’anno.
14.2. L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo e dell’ora, deve essere inviato dal Presidente, a mezzo posta elettronica all’indirizzo preventivamente comunicato dagli amministratori, dai membri del Collegio dei Revisori e dal Direttore Generale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. E’ ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.
14.3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
14.4. Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la decisione assunta dal Presidente o da chi ne fa le veci.
14.5. I consiglieri hanno l’obbligo di xxxxxxxsi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere in cui siano portatori di un interesse, proprio o di terzi, in conflitto con quello della Fondazione; essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell’organo.
14.6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, i Revisori e il Direttore Generale. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Generale o dal dipendente allo scopo incaricato. Qualora il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, possono partecipare alla riunione anche esperti esterni, rappresentanti di enti o istituzioni, dipendenti della Fondazione.
Art. 15 – PRESIDENTE
15.1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco del Comune di Pisa.
15.2. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale della Fondazione salvo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con riguardo ai poteri delegati al Direttore Generale.
15.3. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e svolge compiti di impulso e di coordinamento delle sue attività.
15.4. Il Presidente sovrintende al funzionamento della Fondazione e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
15.5. Il Presidente esercita i poteri che gli sono attribuiti dallo statuto o delegati dal Consiglio di Amministrazione.
15.6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente che, in tale circostanza, esercita i medesimi poteri e le medesime funzioni del Presidente.
Art. 16 – DIRETTORE GENERALE
16.1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere revocato dal Consiglio stesso per giustificato motivo o per giusta causa o per valutazione negativa per due esercizi consecutivi rispetto agli obiettivi assegnati. I criteri di determinazione degli obiettivi ed il procedimento valutativo sono definiti dal consiglio di amministrazione.
16.2. Il Direttore Generale è scelto tramite procedure che garantiscano la trasparenza amministrativa fra le persone dotate di comprovata esperienza direzionale per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente statuto. Non possono essere scelte nel ruolo di direttore generale persone che fanno parte di altri organi della fondazione.
16.3. Il Direttore Generale resta in carica per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione nella deliberazione di nomina.
16.4. Al Direttore Generale spetta la responsabilità della gestione della Fondazione nel rispetto dei criteri di economicità.
16.5. Il Direttore Generale è titolare dei poteri e dei compiti allo stesso attribuiti dal
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 13.3. In ogni caso, spettano al Direttore Generale i seguenti poteri e compiti:
a) curare che l’attività della Fondazione sia gestita secondo criteri di economicità e collaborare alla definizione degli indirizzi generali e delle strategie operative;
b) provvedere all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
c) dirigere e organizzare le attività della Fondazione;
d) presenta al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei piani approvati, il progetto artistico della Fondazione elaborato dal/dai direttore/i artistico/i;
e) dirigere e coordinare in autonomia le attività artistiche, tecniche, amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, delle quali è responsabile, secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità, nel rispetto dei vincoli di bilancio ed in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
f) predisporre lo schema del bilancio economico di previsione e lo schema del bilancio consuntivo di esercizio, corredati dai relativi allegati, da sottoporre agli organi della Fondazione;
g) predisporre i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
h) dirigere il personale della Fondazione;
i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e regolamentari e del piano dei fabbisogni di personale, attribuire incarichi di lavoro autonomo e sottoscrivere i relativi contratti;
j) provvedere, nel rispetto dei vincoli di bilancio e regolamentari e del piano dei fabbisogni di personale, all’assunzione del personale artistico, tecnico e amministrativo, sottoscrivendo i relativi contratti di lavoro;
k) curare i rapporti con gli uffici pubblici, con i soggetti privati, con gli enti, le organizzazioni e le associazioni, in relazione all’attività della Fondazione;
l) agire e resistere, su delega del Presidente, davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, in relazione agli atti o attività ad esso delegati;
m) partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Generale, con i limiti previsti dallo statuto;
n) esercitare tutti i poteri conferiti dal Presidente o delegati dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 17 – DIREZIONE ARTISTICA
17.1. Il (o i) direttore/i artistico/i è/sono nominati dal consiglio di amministrazione;
17.2. Il direttore artistico è scelto fra persone dotate di comprovata esperienza nel settore e dura in carica almeno 3 anni, tramite procedure che garantiscono la trasparenza amministrativa;
17.3. il direttore artistico redige il progetto artistico del teatro, nei limiti e all’interno degli obiettivi dati dal Consiglio di Amministrazione di concerto con il Direttore generale;
17.4. Non possono essere scelte nel ruolo di Direttore artistico persone che fanno parte di altri organi della fondazione.
Art. 18 – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
18.1. L’organizzazione e la dotazione organica della Fondazione si adeguano alle esigenze di funzionamento e ai vincoli di bilancio, sotto la responsabilità del Direttore Generale nei limiti di quanto disposto all’art. 13 del presente statuto.
Art. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI
19.1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e un supplente. Il Presidente è designato dal Fondatore. Gli altri componenti effettivi e quello supplente, sono nominati dal Collegio Generale.
19.2. I revisori restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data fissata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro ufficio, e possono essere rieletti.
19.3. I revisori possono essere revocati dal Collegio generale solo per giusta causa.
19.4. Le dimissioni del revisore sono valide solo se presentate in forma scritta e producono effetto dalla data di ricevimento presso la Fondazione.
19.5. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori, decade dall’ufficio.
19.6. Se nel corso del mandato viene a mancare un componente effettivo, subentra il supplente che resta in carica fino alla prima seduta utile del Collegio Generale che deve provvedere alla nomina del componente effettivo e del supplente necessari per l’integrazione del Collegio dei Revisori. I nuovi nominati restano in carica fino alla scadenza del Collegio dei Revisori. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dal revisore più anziano fino alla prima seduta utile del Collegio Generale. Se con il revisore supplente non è possibile completare il Collegio dei Revisori, deve essere convocato il Collegio Generale che provvede all’integrazione del Collegio dei Revisori.
19.7. Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta il compenso determinato dal Collegio Generale
Art. 20 – COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
20.1. Il Collegio dei Revisori:
a) vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti interni, nonché sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo corretto funzionamento;
b) vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili e effettuando verifiche di cassa;
c) può procedere in ogni momento, sia collegialmente sia per mezzo di uno o più dei suoi componenti, ad atti di ispezione, nonché chiedere informazioni agli amministratori sull’andamento della gestione e su affari determinati;
d) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Generale;
e) esprime parere sulla proposta del bilancio economico di previsione e rende la relazione al bilancio consuntivo di esercizio;
f) riferisce al Collegio Generale sui fatti che costituiscono grave irregolarità nella gestione e propone l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
Art. 21 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI
21.1. Il Collegio dei Revisori si riunisce nella sede della Fondazione.
21.2. Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
21.3. Di ciascuna adunanza, decisione o accertamento è riportato apposito verbale nel Libro delle adunanze delle decisioni del Collegio dei Revisori, numerato progressivamente, datato e sottoscritto dagli intervenuti.
21.4. E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Art. 22 – REGOLAMENTI
22.1. L’organizzazione e il funzionamento della Fondazione sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.
22.2. Il Consiglio di Amministrazione approva i regolamenti ritenuti opportuni per il corretto funzionamento della Fondazione, fra cui almeno i seguenti:
‐ il regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, secondo i principi di cui all’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
‐ il regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
‐ le misure di organizzazione e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 23 – LIBRI E SCRITTURE CONTABILI
23.1. La Fondazione tiene i libri e le scritture contabili di cui all’art. 2214 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
23.2. Sono altresì tenuti:
a) il Libro dei sostenitori, dal quale risultano i contributi versati da ciascuno di essi;
b) il Libro delle adunanze e delle decisioni del Collegio Generale;
c) il Libro delle adunanze e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
d) il Libro delle adunanze e delle decisioni del Collegio dei Revisori.
Art. 24 – PATRIMONIO
24.1. Il patrimonio della Fondazione è destinato al perseguimento degli scopi statutari ed è costituito:
a) dal fondo di dotazione, formato da apporti in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità, da chiunque effettuati, anche mediante donazione, disposizione testamentaria, contributo pubblico o privato, espressamente destinati al patrimonio della Fondazione;
b) dai beni mobili e immobili e dalle altre utilità acquisiti dalla Fondazione;
c) dalle riserve e da altri fondi, costituiti con gli avanzi di esercizio e/o con i proventi della gestione, non destinati a copertura delle perdite;
d) dai diritti di utilizzazione economica degli spettacoli prodotti, realizzati o distribuiti, riconosciuti dalla legislazione a tutela della proprietà intellettuale, per ogni forma di riproduzione, su qualsiasi supporto, anche virtuale;
e) dagli avanzi di esercizio.
24.2. La Fondazione risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio.
24.3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili di esercizio, nonché fondi, riserve e ogni altra utilità, nonché di restituire i contributi ricevuti e gli apporti effettuati al patrimonio della Fondazione.
Art. 25 – PROVENTI DELLA GESTIONE
25.1. I proventi della gestione, destinati a finanziare le attività della Fondazione, sono costituiti:
a) dai proventi delle attività principali, strumentali ed accessorie;
b) dalle rendite dei beni patrimoniali;
c) dai contributi per lo spettacolo assegnati dallo Stato;
d) dai contributi di gestione di soggetti pubblici o privati, ivi inclusi i contributi del fondatore e dei sostenitori, nonché dalle liberalità e donazioni, ove non vincolati ad incremento del patrimonio.
Art. 26 – ESERCIZIO FINANZIARIO
26.1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno
Art. 27 – BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE
27.1. Il bilancio economico di previsione è redatto nel rispetto dei princìpi di veridicità e attendibilità; la previsione del risultato di esercizio deve presentare pareggio o avanzo.
27.2. Il piano generale dell’attività, in coerenza con il bilancio economico di previsione, indica gli obiettivi generali dell’attività della Fondazione; esso costituisce allegato al bilancio economico di previsione.
27.3. Al bilancio economico di previsione è altresì allegato il bilancio economico pluriennale di previsione, di durata triennale.
27.4. Il bilancio economico di previsione ed i suoi allegati deve essere sottoposto al Collegio dei Revisori il quale deve esprimere un motivato giudizio sulla coerenza delle previsioni di bilancio. A tale fine, il bilancio economico di previsione, unitamente al piano generale delle attività e al bilancio economico pluriennale, sono trasmessi al Collegio dei Revisori almeno 15 giorni prima della seduta fissata per l’approvazione da parte del Consiglio.
27.5. Il bilancio economico di previsione, il piano generale dell’attività e il bilancio economico pluriennale sono approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente rispetto a quello cui si riferiscono.
27.6. Ove l’esercizio finanziario abbia avuto inizio senza che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato il bilancio economico di previsione, e fino all’approvazione dello stesso, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria. La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte e delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, al pagamento delle spese di personale derivanti da contratti, di debiti pregressi, di imposte e tasse e, in generale, alle sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi alla Fondazione.
27.7. Entro dieci giorni dall’approvazione, copia del bilancio economico di previsione e dei relativi allegati è trasmessa al fondatore.
Art. 28 – BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO
28.1. La Fondazione redige il bilancio consuntivo di esercizio che è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
28.2. Nella redazione del bilancio consuntivo di esercizio si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2423 a 2427 del Codice Civile.
28.3. Il bilancio consuntivo di esercizio è corredato dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione.
28.4. Il bilancio consuntivo di esercizio è sottoposto al Collegio dei Revisori che deve rilasciare la propria relazione contenente l’attestazione della corrispondenza del bilancio alle risultanze della gestione, nonché rilievi e considerazioni sull’economicità della gestione. A tali fini, il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, è trasmesso comunicato al Collegio dei Revisori almeno 20 giorni prima dell’adunanza fissata per l’approvazione da parte del Consiglio.
28.5. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di
Amministrazione entro il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce. Entro dieci giorni dall’approvazione, copia del bilancio consuntivo, dei relativi allegati e della relazione del Collegio dei Revisori, sono trasmessi al fondatore.