CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE E INTERPRETAZIO- NE
Le presenti condizioni generali (di seguito, le “Condizioni generali”) comprendono le “Norme generali” (Infra I), le “Norme complementari applicabili alle operazioni a termine, segnatamente su opzioni e financial future, e alle operazioni di prestito titoli” (Infra II) e le “Norme complementari applicabili ai depositi” (Infra III). Le Condizioni generali regolano i rapporti d’affari fra Banque Syz SA (di seguito la “Banca”) e qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un conto presso la Banca, che intrattenga con essa altri rapporti di carattere contrattuale (di seguito il “Cliente”) o che sia autorizzata ad agire in qualità di rappresentante o di organo del Cliente.
Le Condizioni generali si applicano altresì a tutti gli eredi, i successori legali e i cessionari del Cliente. su riserva delle convenzioni e accordi particolari, delle condizioni e dei regolamenti speciali applicabili a determinate categorie di affari e usi bancari.
Le “Norme complementari applicabili alle operazioni a termine, segnatamente su opzioni e financial future, e alle operazioni di prestito titoli” e le “Norme complementari applicabili ai depositi” integrano le Norme generali, che disciplinano ogni questione non specificamente trattata nelle Norme complementari. In caso di conflitto tra le Norme generali e le Norme complementari, prevalgono queste ultime. Le Condizioni generali e le altre formule contrattuali sono stabilite in diverse lingue. In caso di divergenze o di difficoltà di interpretazione, la versione francese è giuridicamente vincolante.
I. NORME GENERALI
ART. 2 – FIRME E LEGITTIMAZIONE
Le firme comunicate alla Banca sono valide nei confronti della medesima esclusivamente fino a loro revoca o altra modifica notificata per iscritto. La Banca non deve tener conto, in particolare, di eventuali iscrizioni di divergente tenore presso il Registro di Commercio o qualsiasi altro registro o di altre pubblicazioni analoghe in Svizzera o all’estero.
Salvo in caso di colpa grave della Banca, i danni risultanti dalla mancanza di legittimazione o dal mancato rilevamento di dati falsi sono a carico del Cliente.
V01.01.2021
Il Cliente adotta ogni misura necessaria per assicurarsi che nessun terzo non autorizzato abbia accesso alla sua documentazione bancaria o ai mezzi tecnici d’accesso al suo conto. Il Cliente è tenuto a conservare separatamente i mezzi tecnici d’accesso al suo conto e le password. Il Cliente non è autorizzato a comunicare a terzi le sue password e i suoi codici, che
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sono strettamente personali. I medesimi obblighi si impongono ai rappresentanti del Cliente.
ART. 3 – INCAPACITÀ CIVILE
Il Cliente è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché la Banca sia informata di eventuali casi di incapacità civile che lo riguardano. In particolare, il Cliente è tenuto a informare la Banca dell’eventuale incapacità civile del suo rappresentante.
La Banca può, a seconda delle circostanze e del proprio apprezzamento, adottare misure conservative (in particolare di blocco) o, al contrario, non tener conto di una presunta incapacità civile finché non ve ne sia una prova ritenuta sufficiente dalla Banca (in particolare, decisione giudiziaria di messa sotto protezione).
Il danno risultante da incapacità civile del Cliente (persona fisica o giuridica) o del suo rappresentante che non sia stata comunicata alla Banca è a carico del Cliente, salvo in caso di colpa grave della Banca.
ART. 4 – COMUNICAZIONI DELLA BANCA
Il Cliente indica alla Banca le modalità con cui desidera ricevere comunicazioni da quest’ultima.
Le comunicazioni della Banca sono considerate come debitamente trasmesse al Cliente quando vengono inviate all’ultimo indirizzo di spedizione indicato dal Cliente o messe a disposizione del Cliente tramite la piattaforma di e-banking (Syz Direct). Lo stesso vale nel caso in cui il Cliente abbia richiesto che le comunicazioni della Banca siano indirizzate a un terzo o siano trattenute in fermo banca. Salvo prova contraria a carico del Cliente, le comunicazioni sono considerate come debitamente consegnate alla data su esse riportate.
Il Cliente è tenuto a comunicare eventuali variazioni delle informazioni trasmesse alla Banca, in particolare il suo nome, indirizzo di domicilio e, se diverso, indirizzo per la corrispondenza, indirizzo e-mail e numero di telefono, nonché, se del caso, l’indirizzo e i recapiti del suo rappresentante abilitato a ricevere le comunicazioni per suo conto.
In caso di comunicazione importante o urgente, la Banca ha il diritto, senza averne tuttavia l’obbligo, di mettersi in contatto con il Cliente con qualsiasi mezzo giudicato idoneo (per telefono, per posta, e-mail e/o con ogni altro mezzo), indipendentemente dalle istruzioni di comunicazione trasmesse dal Cliente alla Banca.
ART. 5 – COMUNICAZIONI DEL CLIENTE
In assenza di disposizioni contrarie adottate dal Cliente, quest’ultimo può comunicare con la Banca via telefono,
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fax, posta elettronica e/o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica. La Banca è vincolata esclusivamente dalle comunicazioni inviatele nelle modalità di comunicazione debitamente concordate tra le parti. Questo vale in particolare per le istruzioni di bonifico o gli ordini di borsa.
La Banca si riserva il diritto, senza tuttavia averne l’obbligo, di richiedere indicazioni destinate a verificare l’identità dell’ordinante o di richiedere conferma scritta di qualsiasi istruzione o ordine trasmesso secondo tali modalità. La Banca non incorre in nessuna responsabilità in caso di rifiuto di esecuzione degli ordini impartiti da una persona la cui identità non le appaia stabilita con sufficiente certezza.
ART. 6 – RISCHI INERENTI AI MEZZI DI TRASMISSIONE
Sarà ad esclusivo carico del Cliente ogni eventuale danno derivante dall’utilizzo di mezzi di trasmissione, quali i servizi postali, il fax, il telefono o la posta elettronica, segnatamente a seguito di errori, ritardi, usurpazione di identità, falsificazione o doppia spedizione, salvo in caso di colpa grave della Banca. Si attira inoltre l’attenzione del Cliente sui rischi specifici derivanti dall’utilizzo senza adeguata protezione della rete internet, come in caso di utilizzo di sistemi di posta elettronica privi di criptaggio sufficiente, firma elettronica o connessione elettronica non protetta (in particolare, rischi di danni all’integrità dei messaggi, di contaminazione da parte di virus informatici, di intrusione, di pirateria informatica, di falsificazione dei mezzi di identificazione, di usurpazione di identità mediante phishing).
ART. 7 – VINCOLI DI NATURA LEGALE E NORMATIVA
Il Cliente prende atto del fatto che la Banca è soggetta agli obblighi legali e normativi in materia bancaria, finanziaria e di borsa in vigore in diverse giurisdizioni. La Banca è tenuta segnatamente a operare in conformità con legislazione svizzera e/o straniera in materia di sanzioni economiche o finanziarie decise dalla Svizzera, dall’Unione europea o dalle Nazioni Unite. Essa è inoltre tenuta a rispettare le regole che vietano abusi di mercato e altre infrazioni a legislazioni e normative di borsa svizzere o straniere.
Al fine di gestire i propri rischi giuridici e reputazionali, derivanti in particolare dall’applicazione dei propri obblighi legali e normativi in materia bancaria, finanziaria e di borsa, la Banca potrà secondo il proprio libero giudizio rifiutare, limitare, differire o mettere sotto condizioni l’esecuzione delle istruzioni di pagamento, d’investimento o di trasferimento di attivi del Cliente, in particolare nel contesto della chiusura della sua relazione bancaria, rifiutare di ricevere attivi in favore del Cliente, bloccare gli averi del Cliente e/o richiedere il rimborso immediato di qualsiasi prestito concesso dalla Banca al Cliente.
Inoltre, in virtù della legislazione svizzera in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la Banca può richiedere al Cliente qualsiasi informazione e/o documentazione relativa alla sua situazione personale, ivi compresa quella fiscale, all’origine dei suoi averi, nonché relativa alle circostanze e alla giustificazione di una particolare transazione. Il Cliente è tenuto a fornire le informazioni e/o la documentazione richieste. Qualora la Banca non riceva le/i informazioni/documenti richiesti o qualora ritenga che le/i informazioni/documenti ottenuti siano insufficienti o insoddisfacenti, essa avrà il diritto di non eseguire le istruzioni ricevute dal Cliente, di mettere fine alla relazione, di vietare al cliente il ritiro di xxxxxx e/o qualsiasi versamento di fondi sul suo conto, fino all’ottenimento delle informazioni richieste.
Le medesime regole sono applicabili alle richieste di informazioni e/o di documenti provenienti da corrispondenti, banche sub-depositarie, controparti, infrastrutture di mercato o da qualsiasi altro intermediario finanziario, in Svizzera o all’estero, con cui la Banca interagisca.
ART. 8 – TRANSAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Salvo istruzioni contrarie, gli ordini del Cliente possono essere eseguiti, a discrezione della Banca, su ogni borsa valori o su qualsiasi mercato o piattaforma di negoziazione o nell’ambito di transazioni over-the- counter (mercato OTC).
La Banca è libera di eseguire gli ordini del Cliente in qualità di intermediario o controparte del Cliente e di applicarli nell’ambito della sua clientela, nel qual caso si impegna a tutelare gli interessi del Cliente. Per tutti gli ordini di borsa e quelli trattati su altri mercati o piattaforme di negoziazione, la Banca agisce in linea di principio in qualità di intermediario, a nome proprio ma per conto e a rischio del Cliente.
Quando la Banca agisce in qualità di intermediario, gli esborsi della Banca (intermediazione del corrispondente, spese di trasporto, assicurazione, ecc.) e la commissione di intervento della Banca si aggiungono al prezzo delle transazioni.
Quando la Banca agisce in qualità di controparte del Cliente, in particolare nell’ambito di operazioni in derivati, valute o prodotti strutturati, il Cliente prende atto e accetta che la Banca sia remunerata non sotto forma di commissione, bensì dal margine tra il prezzo a cui effettua la transazione e il prezzo addebitato al Cliente. Il Cliente non avanza alcuna pretesa su tale margine, che rimane acquisito dalla Banca a titolo di remunerazione.
Il Cliente si impegna a rispettare i limiti di posizione imposti dalle borse, dai mercati e dalle piattaforme di negoziazione con riferimento alla sua posizione complessiva, tenuto conto dell’eventuale posizione che il Cliente può detenere presso altri depositari.
Il Cliente è inoltre tenuto a rispettare gli obblighi regolamentari applicabili alle operazioni che impartisce, segnatamente per quanto riguarda gli obblighi di annuncio in caso di superamento di soglie di partecipazione.
Il Cliente comprende che quando la Banca esegue un ordine del Cliente, non ne verifica l’appropriatezza o l’adeguatezza rispetto alla situazione del Cliente. Se il Cliente intende beneficiare di prestazioni di consulenza in materia di investimenti o gestione discrezionale da parte della Banca, il Cliente le conferisce mandato scritto in tal senso. In caso contrario, la responsabilità della Banca si limita all’esecuzione propriamente detta delle istruzioni del Cliente.
ART. 9 – CORRISPONDENTI DELLA BANCA E AL- TRI TERZI
La Banca ricorre regolarmente all’intervento di corrispondenti per l’esecuzione di operazioni su titoli o di bonifici, nonché di banche sub-depositarie per la custodia degli attivi del Cliente, in Svizzera o all’estero. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente solo della cura con cui essa sceglie e istruisce i propri corrispondenti (inclusi i broker e gli altri intermediari di cui la Banca può avvalersi nell’esecuzione degli ordini del Cliente) e le banche sub-depositarie. Restano riservate le disposizioni particolari della Legge federale svizzera sui titoli contabili (LTCo).
Il Cliente è informato che la Banca, al fine di custodire gli attivi del Cliente, può incaricare delle banche sub- depositarie non soggette a sorveglianza all’estero o che hanno sede in una giurisdizione che non offre un livello di sorveglianza adeguato rispetto a quello previsto dalla regolamentazione svizzera. Il Cliente acconsente espressamente che la Banca si avvalga di tali banche sub-depositarie.
In caso di deposito presso una banca sub-depositaria all’estero, gli attivi del Cliente saranno soggetti alle leggi e agli usi del luogo di deposito. Il Cliente riconosce che, secondo gli usi del mercato e le norme applicabili, potrà perdere il diritto di rivendicare la proprietà degli attivi in questione.
Inoltre, secondo il mercato o la giurisdizione interessati, la Banca può essere tenuta ad aprire un conto segregato a nome del Cliente e/o del beneficiario economico presso un depositario o una banca sub- depositaria o qualsiasi altro intermediario finanziario, dove sono depositati o registrati gli strumenti finanziari o i titoli. Il Cliente autorizza la Banca ad aprire tali conti segregati e la istruisce di conseguenza. In tal caso, il Cliente acconsente alla trasmissione dei suoi dati conformemente all’articolo 14 seguente.
ART. 10 – ERRORI NELL’ESECUZIONE DI UN ORDINE
In caso di danno dovuto alla mancata esecuzione o all’esecuzione imperfetta di un ordine imputabile a colpa
grave della Banca, quest’ultima risponde unicamente della perdita subita direttamente dal Cliente in ragione dell’ordine in esame, ad esclusione di qualsiasi responsabilità per altri danni indiretti o accessori.
La Banca si riserva il diritto di rifiutare l’esecuzione o di soprassedere all’esecuzione di istruzioni illecite, ambigue, mal denominate, imprecise, incomplete, non eseguibili o erronee, nei casi in cui dovesse dubitare dei poteri del committente o qualora l’esecuzione esponesse la Banca a un rischio di credito (ad es. in caso di short selling, di acquisto senza disporre delle liquidità necessarie o di un limite di credito insufficiente) o potrebbe portare la Banca a violare propri obblighi prudenziali, in particolare in materia di fondi propri (limiti di esposizione nei confronti delle controparti della Banca). Il Cliente sopporta da solo i rischi derivanti da tali istruzioni, così come quelli derivanti da assenza di istruzioni o dalla ricezione tardiva di queste ultime da parte della Banca.
La Banca non è altresì tenuta a eseguire ordini relativi a strumenti di investimento riservati a determinate categorie di clienti (ad esempio gli investitori qualificati) oppure che escludano determinate categorie di clienti (per via per esempio del loro domicilio o della loro nazionalità) fintantoché non abbia ricevuto dal Cliente la prova che egli è abilitato a investire nello strumento in questione.
Il Cliente solleva la Banca da qualsiasi responsabilità in caso di mancata esecuzione o di ritardo nell’esecuzione di un’operazione o di un bonifico a seguito di una richiesta di informazioni o di documenti da parte di soggetti terzi implicati nell’esecuzione dell’ordine del Cliente.
Il Cliente comprende inoltre che, se il terzo coinvolto nell’esecuzione dell’ordine non ottiene le informazioni richieste, tale terzo può, in virtù delle leggi e delle regolamentazioni locali ad esso applicabili, negare l’investimento e/o esigere la liquidazione di tutti o parte degli investimenti del Cliente e/o negare o sospendere l’esecuzione di un’istruzione. In tal caso, il Cliente solleva altresì la Banca da ogni responsabilità.
ART. 11 – BONIFICI E ALTRE OPERAZIONI BANCARIE
In caso di bonifico o di trasferimento di titoli in Svizzera o all’estero, la Banca trasmette alla banca del beneficiario, ad eventuali banche corrispondenti, ai gestori dei sistemi di traffico dei pagamenti, nonché ad altri fornitori di servizi, quali SIC (Swiss Interbanking Clearing) x XXXXX (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), la cui sede si trovi all’estero, le informazioni richieste dalla normativa e dagli usi applicabili in materia. Si tratta, in linea generale, del nome, numero di conto e indirizzo dell’ordinante, nonché del nome e del numero di conto del beneficiario. La Banca può trasmettere altri dati, quali il luogo, la data di nascita e la nazionalità del committente
o le informazioni relative al beneficiario economico (cfr. l’“Informazione dell’Associazione Svizzera dei banchieri (ASB) circa la trasmissione di dati dei clienti e di ulteriori informazioni nel traffico dei pagamenti internazionale, nonché in relazione agli investimenti in titoli esteri”). Gli ordini di bonifico o di trasferimento sprovvisti delle indicazioni richieste non potranno essere eseguiti e il Cliente solleva la Banca da qualsivoglia responsabilità in caso di inadempienza o di ritardo di esecuzione per tale motivo.
ART. 12 – RECLAMO
Il Cliente è tenuto a verificare il contenuto delle valutazioni, estratti conto, avvisi e altre comunicazioni della Banca.
Il Cliente dovrà formulare ogni eventuale reclamo per iscritto, non appena il relativo documento gli sarà pervenuto o sia l’abbia ricevuto nel suo sistema di posta elettronica, entro e non oltre un termine di (30) giorni a decorrere dalla data in cui tali documenti sono stati trasmessi dalla Banca. In assenza di reclami entro i termini previsti, i predetti saranno considerati come riconosciuti esatti dal Cliente.
Qualsiasi danno derivante da reclami trasmessi in ritardo sarà a carico del Cliente.
ART. 13 – DIRITTO DI PEGNO E COMPENSAZIONE, GA- RANZIE
Il Cliente concede alla Banca un diritto di pegno e di ritenzione in garanzia di qualsiasi credito vantato dalla Banca nei confronti del Cliente, sia esso esigibile o inesigibile, attuale o futuro, condizionale o eventuale, ivi compreso se derivante da operazioni di credito, con o senza garanzie, dal superamento dei limiti o da qualsiasi altro debito non autorizzato, o risultante da crediti o pretese di terzi, a prescindere dalla loro qualifica giuridica, dalla loro scadenza o dalla moneta in cui i crediti sono denominati. Si intendono in particolare come crediti garantiti:
• i crediti derivanti da obblighi contrattuali assunti dal Cliente nei confronti della Banca;
• i crediti derivanti da atti di gestione di affari intrapresi dalla Banca nell’interesse del Cliente durante la relazione o risultanti dalla fine della relazione;
• i crediti derivanti da un atto illecito del Cliente;
• i crediti a risarcimento di arricchimento illegittimo a seguito dell’annullamento, di nullità o di revoca di un contratto concluso tra la Banca e il Cliente o di un trasferimento patrimoniale senza giustificato motivo, la cui causa abbia cessato di esistere a seguito di una causa che non si sia realizzata;
• i crediti a liberazione o riparazione di un pregiudizio che la Banca potrebbe far valere contro il Cliente a seguito dell’esercizio, o della minaccia di esercizio, da parte di un qualsivoglia terzo di un’azione revocatoria (“claw back”) o di un’altra azione (ad esempio a seguito di una frode) diretta contro la Banca in relazione a valori patrimoniali, titoli, strumenti finanziari o beni accreditati, versati in conto o consegnati dalla Banca al Cliente oppure a un terzo, in nome o per conto del Cliente.
Il diritto di pegno e di ritenzione verte su tutto il patrimonio del Cliente (ivi compresi gli averi facenti oggetto di un contratto di custodia e segnatamente un contratto di deposito chiuso o di locazione di cassetta di sicurezza), i crediti, i titoli, le cartevalori (le cartevalori non intestate al portatore sono cedute a titolo di pegno alla Banca ai sensi dell’articolo 901 capoverso 2 del Codice civile svizzero), i titoli contabili ai sensi della LTCo e altri titoli di qualsivoglia natura, senza alcuna eccezione e riserva, ivi compresi i crediti non incorporati in titoli, che sono o saranno direttamente o indirettamente custoditi dalla Banca per conto del Cliente, nei suoi locali o in un altro luogo, sotto qualsivoglia denominazione, ivi compreso i titoli detenuti sotto forma di deposito collettivo, o accreditati su tutti i conti titoli gestiti dalla Banca di cui il Cliente sia titolare. La sottoscrizione delle Condizioni generali ha ugualmente valore di cessione in favore della Banca dei crediti nei confronti di terzi figuranti a credito del conto del Cliente presso la Banca. Il pegno si estende a tutti gli accessori attuali e futuri connessi ai valori e diritti offerti in pegno.
Il valore di pegno degli attivi è determinato dalla Banca secondo il suo libero apprezzamento e in funzione delle proprie tabelle, che potranno essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso.
Dal momento in cui i crediti della Banca sono divenuti esigibili, la Banca ha il diritto di realizzare, nell’ordine che preferisce, la totalità o una parte dei pegni costituiti, nonché i crediti e le altre pretese cedute (di seguito, le “Garanzie”), previo avviso al Cliente e fatte salve le eccezioni previste dalla LTCo. In particolare, quando è un investitore qualificato ai sensi di tale legge, il Cliente rinuncia a essere avvertito prima della realizzazione delle Garanzie, nei casi in cui queste ultime vertono su titoli contabili. Se le Garanzie vertono su titoli negoziati in borsa o su un altro mercato rappresentativo, la Banca può realizzarle impossessandosene oppure vendendole in borsa, over-the-counter o all’incanto. I pegni sugli altri attivi potranno parimenti essere realizzati in borsa, over-the-counter o all’incanto. Per tali realizzazioni, la Banca si basa sul valore di borsa o sul valore degli attivi obiettivamente determinato in altra maniera al momento della realizzazione. Essa non è tenuta a seguire la procedura prevista dalla Legge federale sulla esecuzione
e sul fallimento o le disposizioni legali del diritto estero applicabili nel luogo di realizzazione dei pegni.
La Banca ha il diritto, in qualsiasi momento, di compensare tutti i propri crediti nei confronti del Cliente, quale che sia il fondamento e la natura giuridici, con i crediti da questi dovutigli, nonché di compensare fra loro in qualsiasi momento i conti detenuti del Cliente presso la Banca, ivi compreso presso i propri corrispondenti, qualunque sia la loro intestazione e la moneta in cui sono denominati, senza tener conto delle loro scadenze rispettive e a prescindere dall’esigibilità dei crediti della Banca. La compensazione è possibile anche se le prestazioni delle parti non sono identiche, della stessa specie o della stessa natura, se il credito da compensare ha per oggetto la restituzione di una cosa o di qualsiasi diritto valore depositato o accreditato su un conto presso la Banca o i suoi corrispondenti o è interessato da obiezioni o eccezioni.
ART. 14 – SEGRETO BANCARIO E PROTEZIONE DEI DATI
Gli organi, i dipendenti e i mandatari della Banca sono tenuti a un obbligo di riservatezza (segreto bancario) in relazione agli affari finanziari e personali del Cliente di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro professione. La Banca adotta le misure appropriate per rispettare il segreto bancario e proteggere i dati del Cliente.
Il Cliente tuttavia solleva la Banca, compresi i suoi dipendenti e mandatari, dal segreto bancario nei seguenti casi:
a) La Banca può essere tenuta a divulgare dati a terzi in Svizzera o all’estero quando esegue transazioni e fornisce altri servizi per il Cliente, in particolare
(i) nel traffico dei pagamenti, (ii) nell’acquisto, nella ricezione, nella consegna e nella vendita di strumenti finanziari e altri valori, attraverso piattaforme di negoziazione od over-the-counter,
(iii) negli investimenti diretti di tipo private equity o attraverso investimenti collettivi di capitali o altre forme di veicoli d’investimento, (iv) nella detenzione o nella registrazione di titoli e altri valori in Svizzera
o all’estero (segnatamente mediante conti segregati come previsto sopra all’articolo 9) o (v) nel rilascio di una carta di credito (congiuntamente “l’Operazione”).
Gli obblighi di divulgazione di dati imposti alla Banca in queste situazioni possono derivare da regolamentazioni svizzere od estere, nonché da disposizioni contrattuali che possono legare la Banca alle controparti o agli intermediari che partecipano all’Operazione o anche da prassi di mercato o norme di conformità attuate dalle parti interessate.
I dati e la relativa documentazione suscettibili di essere comunicati in questo contesto possono riguardare in particolare (i “Dati”):
– Dati relativi al Cliente, all’avente diritto economico, ai mandatari, ai rappresentanti del Cliente e alle altre persone implicate nella relazione bancaria, nonché al committente e al destinatario di un pagamento o di una transazione (ad es. nome, indirizzo/sede, nazionalità e luogo di residenza, domicilio fiscale, numero di identificazione fiscale [NIF], data e luogo di nascita e, in caso di società, informazioni sull’attività, la struttura e il capitale, l’Identificativo della persona giuridica [LEI]);
– Dati relativi alla relazione d’affari fra la Banca e il Cliente (ad es. numero(i) di conto, finalità, data di apertura e statuto della relazione, origine dei fondi, importi e tipi di transazione effettuati in passato);
– Dati relativi alle transazioni o alle prestazioni interessate (ad es. finalità e retroscena economico della transazione, motivo del pagamento).
Dando istruzione alla Banca di effettuare un’Operazione, il Cliente autorizza la Banca a trasmettere, in Svizzera o all’estero, i Dati, in particolare ai seguenti destinatari (il “Destinatario”):
– Corrispondenti (ai sensi dell’articolo 9 precedente);
– Intermediari coinvolti nell’esecuzione di una transazione o di un bonifico (banche sub- depositarie, broker, negozianti, ecc.);
– Infrastrutture di mercato (piattaforme di negoziazione, controparti centrali, depositari centrali, sistemi di riferimento centrali o sistemi di pagamento);
– Amministratori di investimenti collettivi di capitali;
– Liquidatori;
– Beneficiario di un pagamento o controparte di una transazione;
– Emittenti;
– Autorità amministrative e/o fiscali competenti;
– Altri terzi coinvolti.
La presente autorizzazione vale per qualsiasi Operazione impartita o effettuata per conto del Cliente, senza che sia necessario altro preavviso o consenso previo.
Il Cliente comprende che la trasmissione dei Dati può essere condizione previa e necessaria all’esecuzione dell’Operazione.
Per tutto il resto il Cliente conferma di aver preso conoscenza della “Informazione dell’Associazione Svizzera dei banchieri (ASB) circa la trasmissione di dati dei clienti e di ulteriori informazioni nel traffico dei pagamenti internazionale, nonché in relazione agli investimenti in titoli esteri”.
b) Se appare probabile che il Cliente debba essere oggetto di una misura di protezione degli adulti ai sensi degli articoli 360 e successivi del Codice civile svizzero.
c) Nella misura necessaria alla difesa degli interessi legittimi della Banca, in particolare per permetterle di tutelare o di far valere i suoi diritti nei confronti del Cliente e di realizzare delle garanzie, in Svizzera e all’estero.
Il Cliente è l’unico responsabile di ottenere l’accordo dei terzi interessati dalla trasmissione dei suoi dati (in particolare degli aventi diritto economici).
Il Cliente riconosce inoltre che la legislazione svizzera prevede deroghe al segreto bancario. A titolo di esempio, la Banca può essere tenuta a divulgare dati relativi al Cliente, al rapporto che quest’ultimo intrattiene con la Banca e ad eventuali soggetti terzi coinvolti nel rapporto, nei seguenti casi:
• trasmissione di informazioni ad autorità fiscali estere a seguito di una richiesta di assistenza amministrativa o in applicazione degli accordi sullo scambio automatico di informazioni, a cui la Svizzera partecipa;
• trasmissione di informazioni a un’autorità giudiziaria o amministrativa svizzera, nell’ambito di una procedura aperta in Svizzera o a seguito di una richiesta di cooperazione giudiziaria internazionale;
• comunicazione di sospetto all’Ufficio di comunicazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro (MROS);
• trasmissione di informazioni su richiesta della FINMA, nell’ambito di una procedura di sorveglianza svizzera o di una richiesta di cooperazione amministrativa estera in materia di borsa;
• Trasmissione diretta di informazioni da parte della Banca a un’autorità di sorveglianza straniera, nella misura in cui ciò è consentito dal diritto svizzero;
• Dichiarazione a un repertorio centrale in caso di operazioni su strumenti derivati.
La Banca potrà raccogliere, registrare, conservare e trattare con qualsiasi mezzo tecnico idoneo i dati personali o sensibili (in particolare relativi a procedure
o sanzioni penali e amministrative) del Cliente, segnatamente al fine di conformarsi ai propri obblighi legali e normativi, fornire le prestazioni concordate con il Cliente o promuovere i propri servizi. Essa si conforma alla Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (LPD).
Si informa il Cliente che i dati comunicati all’estero non sono più protetti dalle regole del diritto svizzero relative al segreto bancario e alla protezione dei dati. La regolamentazione straniera può inoltre obbligare le banche, i gestori dei sistemi e di infrastrutture di mercato e qualsiasi altra persona a cui vengono comunicate delle informazioni, a rendere accessibili tali dati ad autorità o a terzi.
Il Cliente accetta quindi che la comunicazione di informazioni autorizzata dalle presenti Condizioni generali possa aver luogo senza che tale comunicazione gli venga previamente notificata e senza bisogno di un consenso ulteriore relativo ad un’operazione particolare.
La Banca pubblica la sua Politica in materia di protezione dei dati e i principi relativi al trattamento dei dati, nonché i relativi aggiornamenti, sul suo sito Internet (consultabile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/ informativa-sulla-protezione-dei-dati).
ART. 15 – XXXXX/XXXXXX/CARTE DI CREDITO
La “valuta di riferimento” è il franco svizzero, salvo diversa indicazione nella Richiesta di apertura del conto. Ogni importo ricevuto e ogni trasferimento effettuato dalla Banca in valuta è accreditato o addebitato in tale valuta, a meno che il Cliente non abbia impartito istruzioni diverse almeno cinque giorni lavorativi prima dell’effettuazione dell’operazione. In tutta la corrispondenza fra la Banca e i suoi Clienti, il termine “franchi” designa, salvo diversa specificazione, i franchi svizzeri.
La Banca procede alla chiusura dei conti a propria discrezione alla fine del trimestre, del semestre o dell’anno. Ogni imposta, onere, tassa, ritenuta dovuti alle autorità svizzere o estere, e ogni spesa sarà a carico del Cliente e la Banca è autorizzata ad addebitarli sul suo conto. Il Cliente ne resta debitore, anche se l’importo non è determinato e/o se il loro pagamento è richiesto solo dopo la chiusura del conto. La Banca non ha alcun obbligo di reclamare per conto del Cliente e/o a suo nome ogni eventuale tassa o altra imposta prelevata in eccesso.
Se il Cliente impartisce uno o più ordini il cui ammontare supera il suo avere disponibile o il credito che gli è stato concesso, la Banca ha il diritto di determinare a propria discrezione quali ordini eseguire integralmente
o parzialmente, in quale ordine intende eseguirli e ciò a prescindere sia dalle date che recano i medesimi, sia dal momento in cui la Banca li ha ricevuti.
Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto gli importi o gli attivi accreditati per errore, anche se il saldo del conto è stato oggetto di un riconoscimento esplicito o tacito.
Il Cliente non può opporsi a una pretesa di restituzione della Banca prevalendosi del fatto che ha già disposto dell’importo o dell’attivo accreditati sul suo conto o che poteva credere in buona fede che l’attivo o l’importo gli fossero destinati. Qualsiasi pagamento effettuato dal Cliente è irrevocabile dal momento in cui esso è stato addebitato in conto. La Banca effettua, a spese del Cliente, i pagamenti derivanti dall’utilizzo di una carta di credito. Le modalità di utilizzazione di tale carta sono rette da disposizioni specifiche e segnatamente dalle condizioni generali dell’emittente della carta di credito. La Banca potrà, in qualsiasi momento e senza doverne indicare i motivi, esigere il blocco o l’annullamento con effetto immediato della carta, in particolare in caso di risoluzione della relazione d’affari tra la Banca e il Cliente. L’annullamento renderà esigibile senza alcuna altra formalità gli importi dovuti dal Cliente a seguito dell’utilizzo della carta di credito.
ART. 16 – AVERI IN VALUTA ESTERA
Gli attivi della Banca corrispondenti agli averi dei Clienti in valuta estera sono detenuti nelle medesime valute a nome della Banca, ma a rischio e pericolo del Cliente, presso i corrispondenti della Banca all’interno o all’esterno della zona monetaria in esame. Il Cliente sopporta in proporzione alla sua quota tutte le conseguenze economiche e giuridiche che potrebbero interessare l’insieme degli attivi della Banca, nel paese della valuta o in quello in cui i fondi sono investiti, a seguito di eventuali provvedimenti adottati da tali paesi.
ART. 17 – CREDITI CONCESSI DALLA BANCA
La banca potrà concedere al Cliente, a seconda delle sue esigenze, una facilitazione di credito secondo diverse modalità giuridiche accettate dalla Banca, in particolare sotto forma di scoperto su conto corrente o di anticipazione a scadenza fissa, di emissione di garanzie o di stand-by letter of credit. Qualsiasi operazione di credito, in ogni sua forma, è retta dalle clausole e condizioni figuranti nelle presenti Condizioni generali, nell’Atto generale di pegno e di cessione e, all’occorrenza, nelle condizioni particolari concordate tra le parti.
Qualsiasi credito accordato dalla Banca genererà un interesse al tasso stabilità dalla Banca stessa. Gli interessi sullo scoperto su conto corrente sono in linea di principio pagabili ogni trimestre dopo la scadenza; gli interessi sulle anticipazioni a scadenza fissa sono pagabili alla scadenza del periodo concordato. In caso di mancato rispetto di una scadenza concordata, la Banca avrà il diritto, salvo eventuale accordo contrario o disposizioni
particolari concordate tra le parti, di applicare una maggiorazione degli interessi dovuti, fino al rimborso effettivo, pari a una penalità del 3% annuo sul capitale non rimborsato. Gli interessi non pagati alla scadenza concordata generano essi stessi interessi alle condizioni applicabili agli scoperti in conto corrente. La Banca si riserva il diritto di trasferire al Cliente qualsiasi aumento dei costi di credito dovuti a modifiche legislative e/o normative, e/o a misure assunte dalla Banca Nazionale Svizzera o da altre autorità, come l’applicazione di riserve minime obbligatorie, l’aumento dei requisiti in materia di fondi propri, del coefficiente di prestito o di liquidità, l’instaurazione di tassi di interesse negativi o l’abbandono di un tasso interbancario di riferimento utilizzato fino ad allora dalla Banca per determinare le condizioni d’interessi applicate al credito.
Salvo convenzione particolare, la Banca e il Cliente hanno rispettivamente il diritto di mettere fine al credito nel rispetto di un preavviso di trenta (30) giorni, notificato per iscritto alla controparte. In questo caso, il credito sarà rimborsabile alla scadenza di tale preavviso per gli scoperti su conto corrente e alle rispettive scadenze per le anticipazioni a scadenza fissa. La Banca si riserva tuttavia il diritto di mettere fine con effetto immediato a qualsiasi credito, senza alcun preavviso ma informando il Cliente, qualora si verifichino eventi di natura tale da rimettere in questione la capacità di rimborso del Cliente o nel caso in cui il Cliente non rispetti i propri obblighi
o vi contravvenga, ivi compreso verso creditori terzi, nonché in caso di decesso del Cliente e in qualsiasi altro caso autorizzato dalla legislazione vigente. Nel caso in cui la Banca metta fine con effetto immediato al credito, il complesso dei crediti in essere, ivi compresi quelli non arrivati a scadenza, diverranno immediatamente esigibili senza ulteriore preavviso. In caso di disdetta anticipata di un’anticipazione a scadenza fissa che risulti in una perdita di interessi, la Banca potrà addebitare al Cliente una penale di rescissione anticipata.
Gli importi esigibili a fronte del credito dovranno essere trasferiti dal Cliente, alla data corretta di valore e al netto di ogni tassa, detrazione o altra ritenuta, sul conto indicato dalla Banca a tale effetto.
I Clienti mutuatari, se sono più di uno (in particolare in caso di conti cointestati o collettivi) sono solidalmente responsabili, rispettivamente responsabili in maniera indivisa, nei confronti della Banca.
ART. 18 – EFFETTI CAMBIARI, ASSEGNI E ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO
Il Cliente risponde di qualsiasi danno derivante dalla scomparsa, dall’uso fraudolento o dalla falsificazione di effetti cambiari, assegni e altri mezzi di pagamento, ivi comprese le carte di credito, e ciò anche nel caso in cui egli non abbia commesso nessun errore.
La Banca potrà addebitare sul conto del Cliente gli effetti cambiari, gli assegni e altri titoli analoghi, accreditati o scontati, se i medesimi non sono stati pagati. Fino all’estinzione di un saldo debitore, la Banca conserva nei confronti di ogni obbligato, in virtù di suddetto titolo, il diritto al pagamento dell’importo totale dell’effetto, dell’assegno o di ogni altro titolo analogo, che si tratti di crediti da diritto di cambio o di altre pretese.
ART. 19 – RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE AUSILIA- RIO
La Banca risponde degli atti del suo personale ausiliario unicamente in caso di colpa grave di quest’ultimo.
ART. 20 – PARIFICAZIONE DEL SABATO A UN GIORNO FESTIVO
Nelle relazioni con la Banca, il sabato è parificato a un giorno festivo ufficiale.
ART. 21 – REGISTRAZIONI TELEFONICHE
Il Cliente riconosce e accetta che le sue conversazioni telefoniche e quelle dei suoi rappresentanti con la Banca possano essere registrate internamente, a titolo di prova o per obblighi legali o regolamentari. Il Cliente è tenuto ad assicurarsi che i suoi rappresentanti o qualsiasi altra persona che possa intervenire nella relazione d’affari sia informata e acconsenta ugualmente alla registrazione delle proprie conversazioni telefoniche con la Banca. La Banca conserverà tali registrazioni per un periodo limitato da essa liberamente determinato, fatto salvo ogni obbligo legale o regolamentare. La Banca si riserva il diritto di presentarle come mezzo di prova in caso di controversia. Il Cliente non può vantare alcun diritto a seguito della mancata registrazione di una conversazione.
ART. 22 – RICORSO A TERZI E ESTERNALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ (OUTSOURCING)
La Banca potrà far ricorso a terzi (ivi compresi entità appartenenti allo stesso gruppo della Banca), in Svizzera o all’estero, al fine di assisterlo nell’esecuzione di ogni prestazione di servizi in favore del Cliente (gestione patrimoniale, esecuzione di ordini o di istruzioni d’investimento del Cliente, custodia degli averi del Cliente). La Banca è responsabile nei confronti del Cliente solo della cura con cui essa sceglie e impartisce istruzioni ai terzi.
La Banca si riserva inoltre il diritto di esternalizzare a fornitore di servizi, in Svizzera o all’estero, anche all’interno del gruppo SYZ, integralmente o parzialmente, alcune attività esercitate in relazione ai servizi forniti al Cliente, come il traffico dei pagamenti, la gestione dei rischi, le mansioni di adeguamento alle norme e ai regolamenti (compliance), l’informatica o le attività di amministrazione e trattamento dei titoli.
La Banca può altresì esternalizzare l’hosting, il trattamento e la conservazione di determinati dati personali, o sensibili, del Cliente a un fornitore di servizi di hosting di dati in Svizzera o all’estero (cloud).
Il Cliente acconsente espressamente alla trasmissione, in Svizzera o all’estero, di dati che lo riguardano, che riguardano il suo rapporto d’affari con la Banca, inclusi i dati relativi all’avente diritto economico degli averi detenuti dal Cliente presso la Banca e/o i dati di terzi coinvolti nel rapporto. Se il fornitore della Banca è ubicato all’estero, il Cliente comprende e accetta che i dati comunicati a tale fornitore non sono più protetti dalle regole del diritto svizzero relative al segreto bancario e alla protezione dei dati.
ART. 23 – TARIFFE
I servizi della Banca sono remunerati in conformità alle tariffe di spese, commissioni e interessi da essa stabilite. La Banca è autorizzata ad addebitare sul conto del Cliente gli importi relativi a spese, commissioni, diritti di custodia, intermediazioni, onorari e tasse.
La tabella delle commissioni e delle spese che possono essere prelevate dalla Banca o da società affiliate è indicata nei prospetti delle tariffe pubblicati dalla Banca. Il Cliente conferma di averne conoscenza e le accetta espressamente.
La Banca si riserva il diritto di adeguare in qualsiasi momento, con effetto immediato, le sue tariffe di prestazioni e le sue condizioni di tassi d’interesse, nonché ripercuotere sul Cliente qualsiasi nuovo costo o aumento di costi esistente, derivante da modifiche legislative, regolamentari o dalla decisione di un’autorità. In tale contesto, la Banca potrà segnatamente decidere, secondo il suo esclusivo apprezzamento, di prelevare interessi negativi sui depositi del Cliente. Il Cliente sarà informato per iscritto, o tramite qualsiasi mezzo considerato idoneo, delle modifiche tariffarie previste.
Eventuali altre spese sostenute dalla Banca per operazioni ordinate dal Cliente o, più in generale, per la fornitura di servizi dalla Banca al Cliente, comprese le spese di mandatari e altri soggetti terzi di cui la Banca potrebbe avvalersi nell’esecuzione delle prestazioni di servizi concordate con la Banca, sono a carico del Cliente.
ART. 24 – RIMUNERAZIONI E ALTRI VANTAGGI RICEVUTI DA TERZI O VERSATI DA TERZI
Nell’ambito delle sue attività di gestione, di consulenza, di custodia o di esecuzione di ordini, la Banca potrà essere indotta a ricevere rimunerazioni, commissioni, provvigioni, sconti e/o qualsiasi altra forma di vantaggi concessi da terzi, incluse società affiliate (“Prestazioni di terzi”). La natura, l’importo e il calcolo di tali Prestazioni di terzi dipendono dal terzo coinvolto, dal
tipo e dal volume della frequenza degli investimenti o delle operazioni effettuati.
I parametri del calcolo di tali Prestazioni di terzi sono i seguenti:
• Nel caso di investimenti collettivi, fra lo 0 e il 2% annuo degli importi investiti nell’investimento collettivo interessato;
• Nel caso di prodotti strutturati ed emissioni speciali, fra lo 0% e il 2% del prezzo di emissione del prodotto strutturato o dell’emissione interessati;
• Nel caso di investimenti in determinate private equity, fra lo 0 e l’1% annuo degli importi investiti nello strumento finanziario interessato.
Tali Prestazioni di terzi rappresentano fra lo 0 e il 2% degli averi del Cliente depositati presso la Banca.
Il Cliente conferma di aver preso conoscenza del prospetto delle tariffe pubblicato dalla Banca, che contiene un esempio concreto del calcolo delle Prestazioni di terzi.
La Banca potrà inoltre essere portata a ricevere Prestazioni di terzi da parte di gestori esterni ad essa affiliati. In tal caso, le Prestazioni di terzi saranno calcolate in funzione della commissione di gestione percepita dal gestore esterno sulla base degli averi del Cliente introdotto dalla Banca. Queste prestazioni di terzi potranno ammontare fino a un massimo del 25% della commissione di gestione prelevata dal gestore esterno.
Il Cliente comprende e accetta che la percezione da parte della Banca di tali Prestazioni di terzi può dare luogo a conflitti d’interesse, nella misura in cui esse siano suscettibili di indurre la Banca a scegliere prodotti d’investimento o fornitori di servizi con i quali ha concluso un accordo di remunerazione. Tuttavia, la Banca s’impegna ad agire in modo da servire al meglio gli interessi del Cliente.
Il Cliente accetta che tali Prestazioni di terzi siano acquisite dalla Banca a titolo della rimunerazione a essa spettante per le prestazioni fornite al Cliente, in aggiunta alle spese prelevate dalla Banca sul conto del Cliente. Il Cliente dichiara quindi di rinunciare, in maniera irrevocabile, a ogni pretesa di restituzione di tali Prestazioni di terzi. Su richiesta del Cliente, la Banca fornirà a quest’ultimo ogni informazione utile relativa alle Prestazioni di terzi da essa percepite. La Banca si riserva il diritto di fatturare, all’occorrenza, le spese per le ricerche effettuate a tale scopo.
La Banca potrà essere altresì indotta a versare rimunerazioni a terzi con cui il Cliente è in relazione e che hanno presentato il Cliente alla Banca, in particolare procacciatori di affari e gestori esterni. La rimunerazione, che assume la forma di commissioni di procacciamento
(“finder’s fees”), di provvigioni, di sconti e di altri vantaggi, varia in particolare in funzione del valore degli averi del Cliente e/o delle transazioni effettuate nell’ambito del mandato esercitato dal terzo sugli averi del Cliente depositati presso la Banca. Il Cliente conferma di essere stato debitamente informato dal terzo con cui è in relazione della natura, dei parametri di calcolo e, nell’ipotesi di un mandato di gestione, dell’ordine di grandezza delle remunerazioni percepite in rapporto alle masse in gestione. Il Cliente accetta il principio di detti versamenti e rinuncia a far valere qualsivoglia sua pretesa, di natura pecuniaria o di altra natura, nei confronti della Banca.
ART. 25 – CONFLITTI D’INTERESSE
Si porta all’attenzione del Cliente che la Banca, in considerazione della natura e dell’estensione delle sue attività, sarà indotta a fornire servizi e consulenza ad altri clienti, i cui interessi potranno entrare in concorrenza o in conflitto con quelli del Cliente. Inoltre, la Banca e sue società controllate, nonché i membri del loro Consiglio di Amministrazione, della loro direzione o del loro personale, potranno avere un interesse proprio in determinate transazioni. La Banca si impegna, applicando idonee misure organizzative, a evitare i conflitti di interesse o a informare il Cliente della loro esistenza e ad assicurarsi che i suoi interessi siano equamente presi in considerazione ogniqualvolta tali conflitti non possano essere evitati.
La Banca potrà in particolare essere portata a proporre al Cliente degli investimenti in investimenti collettivi interni al gruppo SYZ; la Banca potrà altresì offrire al Cliente degli investimenti in veicoli d’investimento (in particolare sotto forma di investimenti collettivi di capitali), con i quali opera sotto mandato, ad esempio in qualità di gestore o distributore e/o di cui è promotrice o fondatrice. Il Cliente comprende e accetta che gli venga proposto questo tipo di investimenti, fermo restando che la Banca rimane tenuta a preservare gli interessi del Cliente.
ART. 26 – DOVERI GENERALI DEL CLIENTE
Il Cliente è tenuto a rispettare in ogni momento i suoi obblighi legali e regolamentari. Il Cliente si impegna a informare spontaneamente e immediatamente la Banca di ogni modifica dei suoi dati personali (in particolare di ogni modifica riguardante il suo nome o la sua ragione sociale, la sua o le sue nazionalità, il suo indirizzo o il suo paese di domicilio, la sua residenza fiscale e il suo stato civile), dei dati che riguardano l’avente diritto economico e dei dati dei rappresentanti del Cliente.
Il Cliente si impegna parimenti a fornire alla Banca, su richiesta di quest’ultima, ogni informazione e documen- tazione utile sull’origine degli averi depositati, lo scopo
di determinate transazioni e la destinazione degli averi al momento del loro trasferimento in Svizzera o all’estero, al momento dell’avvio della relazione di affari o nel corso di quest’ultima.
Il Cliente si impegna inoltre:
• a impartire in tempo utile alla Banca istruzioni complete, chiare e precise e in particolare a indicare con esattezza i beneficiari degli ordini di trasferimento, le intestazioni e i numeri dei conti beneficiari, nonché tutte le relative modalità d’esecuzione (numeri IBAN, ecc.); per qualsiasi istruzione relativa al traffico dei pagamenti senza numerario oppure a un atto di disposizioni su titoli contabili, il Cliente riconosce inoltre che le sue istruzioni sono irrevocabili a partire dal momento in cui la Banca avrà addebitato il suo conto, su riserva delle norme del sistema di compensazione, di pagamento o di regolamento delle operazioni su titoli impiegati;
• su riserva di un accordo particolare con la Banca, a prendere ogni misura destinata a tutelare i diritti legati agli averi depositati presso la Banca, in particolare acquistare, vendere o esercitare diritti di sottoscrizione, d’opzione o di conversione, accettare o rifiutare un’offerta d’acquisto o di permuta, eseguire versamenti supplementari per investimenti non interamente liberati;
Il Cliente s’impegna a informare la Banca del proprio ruolo e delle proprie responsabilità presso tutte le società nei confronti delle quali può essere ritenuto come detentore di informazioni privilegiate. Il Cliente dichiara di astenersi dall’impartire istruzioni d’investimento che potrebbero essere in conflitto con una condizione o una posizione di detentore di informazioni privilegiate.
Il Cliente risponde dei pregiudizi causati alla Banca per qualsiasi inadempimento dei propri obblighi.
Il Cliente riconosce inoltre che la Banca non è tenuta ad agire o a costituirsi parte in procedure giudiziarie, amministrative, civili o penali e/o in procedure arbitrali, dinnanzi a qualsiasi autorità, svizzera o estera, allo scopo di rappresentare gli interessi del Cliente, e ciò indipendentemente dalle finalità della procedura, compreso nel caso di azioni per risarcimento dei danni connesse ai titoli detenuti dal Cliente (fallimenti, concordati, liquidazioni, azionicollettive [“classactions”], arbitrati, richieste di risarcimento, azioni legali o altro). Il Cliente è quindi il solo responsabile dell’adozione di tutte le misure da lui ritenute adeguate allo scopo di far valere e tutelare i suoi diritti dinnanzi alle autorità competenti in Svizzera o all’estero e dell’acquisizione delle informazioni e della documentazione richieste a questo scopo, in quanto la Banca gli consegnerà eventuali informazioni o documenti da essa ricevute a tale riguardo solo nella
misura in cui sarà tenuta a farlo. Lo stesso varrà nei casi in cui la Banca, o un terzo designato dalla Banca, deterrà dei titoli a titolo fiduciario o di “nominee”, in nome proprio ma per conto del Cliente.
ART. 27 – OBBLIGHI FISCALI DEL CLIENTE
Il Cliente conferma che è stata attirata la sua attenzione sulla necessità di adempiere i propri obblighi fiscali (dichiarazione e pagamento delle imposte) nei confronti delle autorità del/dei paese/i in cui è tenuto al pagamento delle imposte relative agli averi depositati presso la Banca o da essa gestiti. Tale conferma vale ugualmente per ogni eventuale avente diritto economico, che il Cliente si impegna a informare.
Si attira inoltre all’attenzione del Cliente sul fatto che la detenzione di determinati attivi potrà avere incidenze fiscali, indipendentemente dal suo luogo di residenza fiscale.
La determinazione del trattamento fiscale degli averi detenuti sul proprio conto, così come il loro impatto sulla propria situazione fiscale globale, spetta esclusivamente al Cliente. La Banca non fornirà alcuna consulenza giuridica e/o fiscale. Essa invita il Cliente e, tramite quest’ultimo, il beneficiario effettivo, a consultare un avvocato, un fiscalista o qualsiasi altro specialista competente di sua fiducia.
Il non conformarsi del Cliente agli adempimenti fiscali cui è soggetto potranno esporlo, ai sensi della legislazione applicabile del/dei paese/i in cui è tenuto al pagamento delle imposte, a penalità finanziarie e a sanzioni penali.
Si attira l’attenzione del Cliente sul fatto che, in applicazione degli accordi internazionali sottoscritti dalla Svizzera, il nome del cointestatario e quello del beneficiario effettivo, il numero d’identificazione fiscale (NIF) nonché l’elenco dettagliato degli averi e dei loro redditi bancari, potranno essere trasmessi, su richiesta o in maniera automatica, alle autorità fiscali straniere.
ART. 28 – INDENNIZZO
Il Cliente si impegna a sollevare, garantire e indennizzare la Banca, le sue controllate e qualsiasi terzo fiduciario “nominee”, nonché i loro rispettivi impiegati, organi e mandatari (congiuntamente le “Persone Indennizzate”) riguardo a ogni responsabilità, pretesa, costo o danno di qualsiasi natura (le “Pretese”) a cui le Persone Indennizzate possono essere esposte, direttamente o indirettamente, in relazione a ogni atto od omissione connesso/a al(ai) conto(i) o deposito(i) del Cliente, ivi compresa l’esecuzione e/o la mancata esecuzione di un’istruzione del Cliente, anche in assenza di qualsiasi colpa di quest’ultimo, a meno che la Persona indennizzata sia colpevole di dolo o colpa grave, nel qual caso non è dovuto alcun indennizzo da parte del
Cliente. Il Cliente si impegna parimenti a rimborsare e/o ad anticipare alle Persone Indennizzate, a prima richiesta, tutti gli esborsi e tutte le spese legali da queste ultime sostenute o da sostenere nell’ambito di un processo legato a delle Pretese. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto tutte le somme dovute a una qualsiasi delle Persone Indennizzate relativamente a delle Pretese. Ogni Persona Indennizzata è autorizzata a reclamare personalmente l’esecuzione della presente clausola d’indennizzo, conformemente all’art. 112 del Codice delle obbligazioni. Il Cliente acconsente inoltre alla comunicazione della sua identità e delle informazioni relative al suo(i) conto(i) e/o deposito(i) alle Persone Indennizzate o a terzi nella misura ritenuta utile dalle Persone Indennizzate per tutelarsi dalle Pretese.
ART. 29 – AVERI SENZA CONTATTI O NON RIVENDICATI
Il Cliente è invitato a prendere ogni disposizione utile ad assicurare il mantenimento di contatti regolari con la Banca, come la nomina di un procuratore o di una persona da contattare. Di conseguenza, è invitato a comunicare alla Banca, immediatamente e per iscritto, ogni cambiamento della propria situazione personale e in particolare ogni cambiamento d’indirizzo.
In caso di interruzione del contatto, il Cliente autorizza fin d’ora la Banca a intraprendere, o a fare intraprendere da terzi, in Svizzera o all’estero, tutte le iniziative che riterrà necessarie e proporzionate al fine di ristabilire il contatto con il Cliente o i suoi aventi diritto. Le spese derivanti da tali iniziative saranno sostenute dal Cliente o dai suoi aventi diritto.
Il Cliente prende atto del fatto che, qualora il contatto non potesse essere ristabilito, la Banca sarà tenuta a effettuare un annuncio presso l’organismo di ricerca incaricato di centralizzare i dati relativi a questo tipo di averi.
Dieci anni dopo l’ultimo contatto, gli averi saranno considerati come non rivendicati e trattati in conformità con le disposizioni legali svizzere applicabili. Una nota esplicativa concernente il trattamento degli averi senza contatti o non rivendicati sarà consegnata, su richiesta, al Cliente.
Le spese, commissioni e onorari della Banca continueranno a essere prelevati sugli averi senza contatti o non rivendicati. Il Cliente sosterrà inoltre le spese derivanti dal trattamento particolare e dalla sorveglianza degli averi senza contatti o non rivendicati.
ART. 30 – MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI
La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni generali.
Le modifiche saranno comunicate al Cliente per iscritto, tramite mezzi elettronici o con qualsiasi altro
mezzo idoneo e saranno considerati come approvati e opponibili al Cliente, salvo parere scritto contrario del Cliente ricevuto entro un mese.
ART. 31 – DISDETTA DELLE RELAZIONI D’AFFARI
La Banca si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento i suoi rapporti d’affari, a propria discrezione, con effetto immediato, senza indicazione dei motivi e in particolare si riserva il diritto di annullare dei crediti già accordati e di esigerne il rimborso senza previa disdetta.
La disdetta dei rapporti contrattuali fra la Banca e il Cliente rende esigibili tutti i crediti della Banca nei riguardi del Cliente, ivi compresi i crediti a termine e soggetti a condizione.
Il Cliente si impegna ad adottare ogni misura utile per saldare il proprio conto e a impartire alla Banca ogni istruzione in tal senso.
La Banca si riserva tuttavia il diritto di non seguire le istruzioni del Cliente qualora dovesse ritenere, secondo il suo libero apprezzamento, che la loro esecuzione la esponga a un rischio giuridico e/o reputazionale. Per lo stesso motivo, la Banca potrà inoltre opporsi alla consegna del saldo degli averi detenuti sul conto nella forma di prelievo di denaro contante. Il Cliente accetta espressamente tali disposizioni.
Nel caso in cui il Cliente non impartisca alla Banca, entro il termine stabilito da quest’ultima, le istruzioni necessarie alla chiusura del suo conto, qualora la Banca decida di non rispettare le istruzioni del Cliente in conformità con il paragrafo precedente, o qualora la Banca non riesca a contattare il Cliente, tutti gli averi depositati sul conto potranno essere messi dalla Banca a disposizione del Cliente, secondo le modalità che essa ritiene più appropriate, a spese e a rischio del Cliente. La Banca è in particolare autorizzata, secondo il suo libero apprezzamento, a consegnare fisicamente gli attivi del Cliente o a venderli al prezzo di mercato, al meglio o over-the-counter, e a convertire i proventi di tale vendita in una sola valuta di propria scelta. In vista delle chiusura del conto del Cliente, la Banca potrà legittimamente liberarsi dei propri obblighi, segnatamente ricorrendo a un bonifico bancario, o inviando un assegno all’ordine del Cliente all’indirizzo del domicilio di quest’ultimo, anche nel caso in cui il Cliente abbia impartito istruzioni alla Banca di trattenere la sua corrispondenza in fermo banca, o all’occorrenza depositando gli averi del Cliente presso una cassa depositi. La Banca è in tal senso espressamente sollevata dai suoi obblighi in materia di segreto bancario.
Il decesso, la dichiarazione di scomparsa, la perdita dell’esercizio dei diritti civili o il fallimento del Cliente non mettono fine ai rapporti contrattuali fra la Banca e il Cliente.
ART. 32 – DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Tutte le relazioni del Cliente con la Banca sono sottoposte al diritto svizzero. Il luogo di esecuzione, il foro esecutivo per i Clienti domiciliati all’estero e il foro esclusivo per ogni procedura sono presso la sede della Banca a Ginevra. La Banca ha tuttavia il diritto di promuovere un’azione presso il domicilio del Cliente oppure dinanzi a ogni altro tribunale competente; in tal caso il diritto svizzero rimane applicabile a titolo esclusivo.
II. NORME COMPLEMENTARI APPLICABILI ALLE OPERAZIONI A TERMINE, AI PRODOTTI DERIVATI E STRUTTURATI
Le presenti Norme complementari si applicano alle seguenti operazioni (di seguito le “Operazioni”):
• Operazioni a termine su qualsiasi tipo di valore, tra cui valori mobiliari, metalli preziosi, materie prime, tassi di cambio, tassi d’interesse, indici, ecc.;
• Operazioni su opzioni relative a qualsiasi tipo di valore sottostante (valori mobiliari, metalli preziosi, materie prime, tassi di cambio, tassi d’interesse, indici, ecc.), opzioni quotate e warrant, opzioni su future od opzioni “Stillhalter” e qualsiasi altra combinazione possibile di questi strumenti finanziari;
• Prodotti strutturati o ibridi, quali prodotti a capitale garantito, prodotti di ottimizzazione della performance, prodotti di partecipazione o prodotti d’investimento con debitori di riferimento;
• Derivati di credito o qualsiasi altro prodotto strutturato di credito.
ART. 33 – RELAZIONE TRA LA BANCA E IL CLIENTE
La Banca agisce in linea di principio a nome proprio, ma per conto e a rischio del Cliente.
Quando le Operazioni sono eseguite sui mercati over- the-counter (OTC, le “Operazioni OTC”), il Cliente riconosce e accetta che non potrà far valere alcun diritto nei confronti delle controparti con cui la Banca negozia tali Operazioni, in virtù dei contratti quadro che legano la Banca a tali controparti. Il Cliente rinuncia espressamente fin da ora alla cessione legale dei diritti previsti dall’articolo 401 del Codice delle obbligazioni.
ART. 34 – VENDITA COPERTA DI OPZIONI E CONTRATTI
Per ogni vendita di opzioni call coperte, nonché per ogni posizione di vendita su contratti a termine coperti, il Cliente trasferisce alla Banca, a titolo di garanzia, la proprietà dei valori sottostanti o la titolarità dei titoli corrispondenti e autorizza la Banca a trasferire a sua volta al suo corrispondente, o alla stanza di compensazione
del mercato interessato, la proprietà dei valori sottostanti o la titolarità dei titoli corrispondenti. Tale trasferimento di proprietà o di titolarità è valido finché la posizione short call o long del Cliente è aperta. Inoltre, il Cliente assegna alla Banca il compito di confermare la consegna dei titoli al suo co-contraente in caso d’esercizio dell’opzione o di conclusione fisica del contratto, oppure di accreditare sul conto dell’acquirente il trasferimento dei titoli.
ART. 35 – BLOCCO E MARGINI
Il Cliente si impegna a mantenere costantemente sul suo conto un livello di averi, sotto forma di liquidità o titoli facilmente negoziabili, che gli consentono di far fronte agli impegni derivanti dagli ordini che trasmette alla Banca. Il Cliente autorizza la Banca a bloccare i suoi averi nella misura necessaria fino alla conclusione delle Operazioni.
Quando le Operazioni che il Cliente ordina alla Banca di eseguire sono soggette a un richiamo di margine (ad esempio acquisto o vendita di contratti “future” o vendita di opzioni call e put non coperte), il Cliente è tenuto a costituire un margine destinato a garantire la buona esecuzione dei suoi obblighi, come risultanti dalle Operazioni che chiede alla Banca di eseguire per suo conto. Il livello di margine richiesto è determinato liberamente dalla Banca in conformità alla sua politica interna di valutazione delle garanzie; tale livello potrà essere rivisto in qualsiasi momento dalla Banca in funzione dell’andamento dei mercati e/o per motivi regolamentari. Il margine del Cliente potrà essere fornito mediante costituzione in pegno degli averi in conto o trasferimento di proprietà a fini di garanzia. Inoltre la Banca potrà, a suo esclusivo apprezzamento, decidere di concedere un limite di credito al Cliente, a concorrenza del margine.
Il Cliente autorizza la Banca a fornire, mediante addebito del suo conto, ogni margine reclamato dai corrispondenti della Banca all’avvio delle Operazioni e in qualsiasi momento nel corso della loro durata.
Quando la Banca ritiene che il valore delle garanzie consegnate a titolo di margine non sia più sufficiente a coprire gli impegni del Cliente, la Banca ha il diritto, ma non l’obbligo, di chiedere al Cliente di ricostituire il margine (richiamo di margine). Il Cliente si impegna a dare seguito ai richiami di margine della Banca nei termini impartiti da quest’ultima.
Nel caso in cui il Cliente non dia seguito a un richiamo di margine della Banca, i crediti della Banca nei confronti del Cliente a titolo delle Operazioni diventano immediatamente esigibili. La Banca potrà dunque, secondo il suo esclusivo apprezzamento, liquidare in toto o in parte le Operazioni aperte e/o realizzare gli averi costituiti a garanzia dal Cliente ai termini dell’Atto generale di pegno e di cessione.
ART. 36 – LIQUIDAZIONE DELLE OPERAZIONI IN CORSO
Il Cliente autorizza irrevocabilmente la Banca a liquidare in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente e senza essere tenuta a informare previamente il Cliente, le Operazioni in corso nei seguenti casi:
• Insufficienza degli averi del Cliente costituiti a ga- ranzia;
• Inadempienza del Cliente a seguito di un richiamo di margine;
• Violazione degli altri obblighi del Cliente nei con- fronti della Banca;
• Risoluzione anticipata nell’ambito degli accordi con- clusi tra la Banca e la/e sua/e controparte/i in rela- zione alle Operazioni.
Se la Banca procede a una liquidazione anticipata, la Banca determina un valore di liquidazione delle Operazioni, in franchi svizzeri o in altre valute liberamente determinate dalla Banca. Il valore di liquidazione corrisponde al valore di sostituzione delle Operazioni alla data di liquidazione anticipata, tenuto conto degli importi scaduti non saldati, dovuti dal Cliente o dovuti al Cliente a titolo delle Operazioni. Il valore di liquidazione determina un importo unico di saldo delle obbligazioni, a carico del Cliente o della Banca. L’importo di liquidazione deve essere saldato entro un termine di 3 giorni lavorativi a partire dalla comunicazione al Cliente, salvo norme o accordi conclusi tra la Banca e la/e sua/e controparti che prevedono un termine di saldo più breve. I diritti di compensazione della Banca sono in ogni caso riservati.
ART. 37 – OPZIONI STILLHALTER
Il Cliente che impartisce l’ordine alla Banca di emettere o far emettere da terzi delle opzioni su strumenti finanziari o altri titoli da lui detenuti in deposito presso la Banca
o presso terzi sotto la direzione della Banca, oppure che conferisce un ampio mandato di gestione alla Banca che consente a quest’ultima di emettere opzioni Stillhalter, dichiara di accettare che i titoli interessati possano essere (i) trasferiti in un deposito bloccato presso la Banca o presso una centrale di deposito o un istituto bancario terzo e (ii) costituiti in pegno a favore dell’emittente delle opzioni Stillhalter allo scopo di garantire l’esercizio dei diritti d’acquisto conferiti.
Fatte salve le sue commissioni e spese, la Banca accrediterà sul conto del Cliente gli importi che essa avrà percepito per l’emissione delle opzioni Stillhalter e, all’occorrenza, per la vendita dei titoli in caso d’esercizio delle opzioni, commisurati pro-rata alla partecipazione del Cliente nell’emissione delle opzioni.
Qualora la Banca disponga del potere di emettere opzioni Stillhalter in virtù di un ampio mandato di gestione conferito dal Cliente, quest’ultimo si impegna a fornire
alla Banca, per iscritto e in tempo utile, ogni istruzione particolare, segnatamente sui titoli che egli intende escludere dall’emissione di opzioni Stillhalter.
ART. 38 – RISCHI PARTICOLARI
Le operazioni a termine, i prodotti derivati e i prodotti strutturati presentano un potenziale di rischio elevato e/o una struttura di rischi complessa.
Il Cliente può essere esposto a un rischio di perdita in teoria illimitato a seconda del tipo di operazione che effettua: questo significa che il cliente potrebbe dover iniettare fondi oltre all’importo d’investimento iniziale. Questo scenario può verificarsi in caso di operazioni a termine, vendita di opzioni call non coperte o di opzioni put.
Inoltre, il Cliente può anche incorrere in un rischio di liquidità, nel senso che la situazione del mercato interessato (squilibrio tra domanda e offerta) o eventuali motivi regolamentari (ad es. sospensione dell’attività da parte di un’autorità di vigilanza) possono impedire l’esecuzione degli ordini di acquisto o di vendita del Cliente.
Quando negozia sui mercati OTC, il Cliente è esposto a rischi specifici che derivano dalle seguenti caratteristi- che, proprie di tali mercati:
• Assenza di negoziabilità: siccome le Operazioni OTC si concludono al di fuori di borse o piattaforme di negoziazione, non esiste un mercato per negoziare i relativi contratti; in linea di principio, questi ultimi possono essere liquidati prima della scadenza solo concludendo un’operazione inversa con la medesima controparte; inoltre, la cessione o il trasferimento a terzi della posizione del Cliente derivante dall’operazione richiede l’accordo di tutte le parti;
• Assenza di trasparenza dei prezzi: poiché non vi sono piattaforme di negoziazione che fissano i prezzi, questi ultimi derivano dagli accordi conclusi tra le parti dell’operazione;
• Assenza d’intervento di una controparte centrale: il Cliente sostiene un rischio di credito e un rischio d’insolvenza dell’emittente;
• Meccanismi di liquidazione delle obbligazioni pre- visti nei contratti quadro che legano la Banca alle sue controparti (accordi di “netting”): questi mec- canismi comportano l’accelerazione dell’esigibilità e la compensazione dei diritti e degli obblighi della Banca e della controparte interessata nel caso in cui si verifichino alcuni eventi (ad esempio in caso di fallimento di una delle parti): questi meccanismi possono portare a una liquidazione anticipata di al- cune operazioni, in un momento sfavorevole per il Cliente.
Il Cliente conferma di comprendere questi vari rischi e di accettarli.
III. NORME COMPLEMENTARI APPLICABILI AI DEPOSITI
A. DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 39 – DEPOSITI
La Banca si impegna a custodire, contabilizzare e amministrare, in funzione della loro natura, i valori affidatile dal Cliente, con la stessa cura che riserva ai propri valori di natura equivalente.
La Banca può rifiutare, totalmente o parzialmente e senza indicazione dei motivi, i depositi che le sono proposti.
ART. 40 – CUSTODIA
La Banca conserva in luogo sicuro i titoli e gli altri oggetti a essa affidati in deposito.
Alla ricezione di cartevalori in deposito collettivo o in caso di deposito di certificati globali, la Banca li registra a credito di un conto titoli del Cliente. In caso di iscrizione di diritti valori nel registro principale, la Banca iscriverà i diritti corrispondenti a credito di un conto titoli del Cliente.
ART. 41 – DIRITTI DI CUSTODIA
I diritti di custodia sono addebitati al depositante, secondo la tariffa in vigore.
ART. 42 – DURATA DEL DEPOSITO E RESTITUZIONE DEI VALORI
Il deposito è costituito a tempo indeterminato. Esso non cessa con il decesso o il fallimento del Cliente, né per nessuna delle altre cause menzionate agli articoli 35 e 405 del Codice delle obbligazioni.
Il Cliente può esigere in qualsiasi momento la restituzione dei valori depositati, su riserva di eventuali convenzioni particolari o di disposizioni di legge imperative.
Per i titoli contabili, il Cliente può esigere in qualsiasi momento dalla Banca che essa gli rimetta o gli faccia rimettere delle cartevalori il cui numero e tipo corrispondono a quelli dei titoli iscritti sul suo conto, se le cartevalori corrispondenti sono custodite dalla Banca o da un corrispondente, oppure se il Cliente ha diritto all’emissione di cartevalori secondo gli statuti dell’emittente o le condizioni d’emissione. All’occorrenza, ogni diritto di pegno e di compensazione esistente su un titolo contabile a favore della Banca sarà automaticamente riportato sulle cartevalori in tal modo fornite.
Inoltre, a meno che gli statuti o le condizioni dell’emissione non dispongano diversamente, l’emittente può, in qualsiasi momento e senza il consenso del Cliente, convertire i titoli depositati presso un depositario centrale o un altro intermediario sotto forma di carte valori in deposito collettivo, di certificati globali o di diritti valori. La restituzione si effettua mediante trasferimento a un altro depositario.
A titolo eccezionale e rispettando i termini usuali, la restituzione può aver luogo mediante rimessa alla cassa, se la natura della cosa depositata e le norme ad essa applicabili non vi si oppongono. Le spese supplementari derivanti da tale modalità di restituzione sono a carico del Cliente.
B. DISPOSIZIONI RELATIVE AI DEPOSITI APERTI E AI CONTI DI TITOLI
ART. 43 – VALORI AMMESSI
Possono essere accettati e custoditi in deposito aperto tutti i tipi di valori che, alla consegna, hanno le qualità necessarie per essere negoziati in Svizzera, all’occorrenza sul mercato del loro luogo di custodia, quali cartevalori di ogni genere (azioni, obbligazioni, titoli ipotecari), diritti valori, titoli contabili, metalli preziosi, investimenti sul mercato monetario e sul mercato dei capitali, polizze assicurative, titoli di prova, altri valori e oggetti mobiliari.
ART. 44 – DEPOSITI COLLETTIVI
La Banca è autorizzata a collocare i valori depositati in deposito collettivo. I depositi collettivi sono conservati presso la Banca, presso i suoi corrispondenti oppure presso una centrale di deposito collettivo in Svizzera o all’estero. Se il deposito collettivo è ubicato in Svizzera, il Cliente possiede sul medesimo un diritto di comproprietà proporzionale al numero di valori che vi ha depositato. Se il deposito collettivo è situato all’estero, i valori sono assoggettati alle leggi e agli usi vigenti nel luogo di deposito.
ART. 45 – DETENZIONE DI TITOLI DA PARTE DELLA BANCA IN VIA FIDUCIARIA
In assenza di istruzioni contrarie del Cliente, la Banca può detenere e far inscrivere i titoli del Cliente presso terzi (depositario centrale, banca sub-depositaria, tenutario di conto, registro, stanza di compensazione, intermediario-trader, ecc.) in Svizzera o all’estero, a nome della Banca (in quanto fiduciaria o nominee) oppure a nome di un terzo affiliato o meno (il “Terzo Nominee”) che agisce per conto della Banca; i titoli sono registrati in ogni caso a spese e rischi esclusivi del Cliente. Il Terzo Nominee rende conto unicamente alla Banca e non assume nessuna responsabilità nei confronti del Cliente.
La Banca ha il diritto, in qualsiasi momento, di cambiare i Terzi Nominee incaricati della detenzione dei titoli senza doverne avvisare il Cliente.
Il Cliente accetta che (i) la Banca possa rivelare al Terzo Nominee l’identità del Cliente, quella dell’avente diritto economico e qualsiasi altra informazione relativa al conto del Cliente e (ii) che la Banca e/o il Terzo Nominee possano informare l’emittente dei titoli e/o i terzi che essi operano unicamente a titolo fiduciario e, se necessario, rivelare ai terzi interessati l’identità del Cliente, quella dell’avente diritto economico e altre informazioni relative al conto del Cliente.
Il Cliente riconosce di essere stato informato dei rischi e dei costi legati alla detenzione collettiva di titoli in via fiduciaria da parte della Banca o del Terzo Nominee, tra cui in particolare:
(1) il rischio di non poter esercitare i diritti dei titoli individualmente,
(2) il rischio di non poter beneficiare delle caratteristiche dell’investimento individuale (in particolare l’anzianità, l’high water mark, ecc.), con potenziali conseguenze soprattutto sulle spese di rimborso (redemption fees), nonché sull’allocazione delle spese e sugli onorari di gestione e di performance.
Il Cliente comprende e accetta gli svantaggi o le restrizioni legate alla detenzione collettiva di titoli in via fiduciaria rispetto all’esercizio dei diritti in via individuale.
Il Cliente si impegna, in conformità all’articolo 28 delle Condizioni generali, a indennizzare la Banca per qualsiasi danno che questa potrebbe subire a causa del suo intervento a titolo di fiduciario (nominee), ad esempio in caso di azioni revocatorie o per risarcimento danni avanzate contro la Banca in rapporto ai titoli detenuti per conto del Cliente.
ART. 46 – RESPONSABILITÀ
La Banca risponde unicamente della diligenza con la quale sceglie e istruisce i suoi corrispondenti in Svizzera o all’estero, che si tratti di depositi individuali o collettivi.
Se i valori sono depositati presso la Banca, questa potrà essere considerata responsabile di eventuali danni solo in caso di sua grave colpa.
ART. 47 – AMMINISTRAZIONE
Dalla costituzione del deposito, la Banca procede, anche in assenza di ordine esplicito del Cliente:
• all’incasso o alla realizzazione al meglio delle cedole di interessi e dei dividendi maturati;
• alla sorveglianza delle estrazioni, disdette, conversioni e ammortamenti di titoli, nonché
all’incasso dei titoli rimborsabili, secondo gli elenchi di cui dispone, senza tuttavia assumere alcuna responsabilità al riguardo;
• al rinnovo dei fogli delle cedole e allo scambio dei certificati provvisori contro titoli definitivi.
Per quanto riguarda il deposito di valori non incorporati in un titolo o di valori incorporati per i quali la stampa del titolo è differita, la Banca è esplicitamente autorizzata a procedere per conto del Cliente agli atti amministrativi usuali, nonché a impartire all’emittente le istruzioni e a ottenere le indicazioni necessarie.
Su istruzione del Cliente, impartita per iscritto e in tempo utile, la Banca si fa inoltre carico dell’esercizio o della vendita di diritti preferenziali alla sottoscrizione di nuovi titoli. Se la Banca non ha ricevuto istruzioni dal Cliente in tempo utile, essa è in diritto, ma non ha l’obbligo, di vendere il diritto preferenziale al meglio, per conto del Cliente.
ART. 48 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DELLE AZIONI IN DEPOSITO
In base a una convenzione particolare con il Cliente, la Banca può rappresentare il Cliente alle assemblee generali di società svizzere e, più in generale, esercitare i diritti legati ai titoli in deposito.
Qualora le azioni siano detenute direttamente a nome del Cliente, la Banca potrà agire solo sulla base di una procura in tal senso firmata dal Cliente.
In ogni caso, la Banca agisce solo su istruzioni del Cliente e non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui le suddette istruzioni non le pervengano in tempo utile o siano incomplete, imprecise o ineseguibili.
ART. 49 – VALUTAZIONE PORTAFOGLIO
La valutazione da parte della Banca dei titoli e dei valori depositati dal Cliente è un’obbligazione di mezzi. La Banca effettua la valutazione sulla base dei corsi pubblicati dalle piattaforme di negoziazione, delle informazioni fornite dall’emittente e/o di altre fonti d’informazione bancarie abituali. Le valutazioni sono indicate a mero titolo informativo e non vincolano la Banca.
C. DISPOSIZIONI RELATIVE AI DEPOSITI SIGILLATI
ART. 50 – DEPOSITI SIGILLATI
In via eccezionale, la Banca può accettare la custodia in deposito sigillato di documenti e altri oggetti di valore, in base a un contratto speciale che integra le presenti Norme complementari applicabili ai depositi.
ART. 51 – ASSICURAZIONE TRASPORTI
In assenza di istruzioni contrarie del Cliente, la Banca assicura a spese del predetto il trasporto di oggetti di valore da essa effettuato.