IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE
Il giorno 13 Marzo alle ore 11,00 nell’ufficio di presidenza viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo del Liceo Scientifico “Xxxxxx da Termoli” di Termoli.
La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.
L’Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente pro-tempore Xxxxxxxx Xxxx XXXX……………………………………………………..
PARTE SINDACALE
Xxxxxxx XXXXXXXXXX…………………………………………………………
RSU Petronilla DI XXXXXXXX………………………………………………….
Xxxxxxxx XXXXXXXX…….……………………………………………………
SINDACATI FLC/CGIL ……………………………………….…...
SCUOLA
TERRITORIALI CISL/SCUOLA…………………………….……….………………………...
UIL/SCUOLA Xxxxxxxxx Xxxxx SNALS/CONFSAL Xxxxx Xxxxxxxxx
XXXXX/UNAMS………………………………………………………………
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO VERBALE DI STIPULA
Il giorno 13/03/2013 nell’ufficio di presidenza
VISTA l’Ipotesi di accordo sottoscritta in data 13/03/2013
ACQUISITO il parere positivo dei Revisori dei Conti, agli atti della scuola con verbale n 3 del 15/04/2013.
VIENE STIPULATO
il presente Contratto collettivo integrativo del Liceo Scientifico “Xxxxxx da Termoli” di Termoli.
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente pro-tempore Xxxxxxxx Xxxx XXXX……………………………………………………..
PARTE SINDACALE
Xxxxxxx XXXXXXXXXX………………………………………………………
RSU Petronilla DI XXXXXXXX………………………………………………….
Xxxxxxxx XXXXXXXX……….…………………………………………………
SINDACATI FLC/CGIL ……………………………..…………………
SCUOLA
TERRITORIALI CISL/SCUOLA…………………………….……….………………………...
UIL/SCUOLA Xxxxx Xxxxxxxxx SNALS/CONFSAL Xxxxx Xxxxxxxxx
XXXXX/UNAMS………………………………………………………………
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica “Liceo Scientifico Xxxxxx” di Termoli, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2012/2013.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell’arco di tempo che va dal 1 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratti integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
Art. 2 – Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale.
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 – Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali d’istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
a. Contrattazione integrativa
b. Informazione preventiva
c. Informazione successiva
d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all’istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.
Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso.
Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, c. 2, lett. j);
b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, c. 2, lett. k);
c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9, c. 4);
e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, c. 2);
x. xxxxxxxx per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, c. 1);
g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, c. 4);
h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).
Art. 6 – Informazione preventiva
1. Sono oggetto di informazione preventiva:
x. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
e. utilizzazione dei servizi sociali;
f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
g. tutte le materie oggetto di contrattazione;
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
Art. 7 – Informazione successiva
1. Sono materie di informazione successiva:
a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.
CAPO II - DIRITTI SINDACALI
Art. 8 – Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti relativi all’attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le XX.XX. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale assegnato di volta in volta; concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle XX.XX. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e XX.XX. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per ciascun piano e n. 2 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.
Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti
1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 30 minuti per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente .
Art. 11 – Referendum
1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.
TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Art. 12 – Ore eccedenti personale docente
1. E’ previsto un incentivo per i docenti che daranno la disponibilità alla prima ora per una eventuale sostituzione del collega assente
2. Ogni docente si rende disponibile per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
3. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.
Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente
1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico.
Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA
1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l’orario d’obbligo sentito il DSGA.
2. Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
a. specifica professionalità
b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
c. disponibilità espressa dal personale
d. graduatoria interna
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 15 – Risorse
1. Le risorse sono state calcolate in base ai parametri citati nell’intesa del 30 gennaio 21013 e sono costituite da:
a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa
€ 4.368,50 (lordo dipendente) € 5.797,00 (lordo Stato)e avanzo 2012 € 1.106,76(l.d.)
€ 1468,67 (L.S.)
b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
€ 2.685,76 (lordo dipendente) € 3.564,00 (lordo Stato) e avanzo 2012 € 989,84 (l.d.)
€ 1313,52 (l.S.)
c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
€ 51.889,48(lordo dipendente) € 68.857,34 (xxxxx Xxxxx)
d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti € 30.774,93 (lordo dipendente) € 40.838,33 (lordo Stato)
e. stanziamenti previsti per le ore eccedenti stabiliti dal Miur €1.889,98(l.d.) € 2.508,00 (l.S.) e economie 2012 € 951,77 (l.d.) € 1.263,00 (l.S.).
2. Il totale delle risorse finanziarie ammonta ad €125.609,86 (lordo Stato) e ad € 94.657,01(lordo dipendente). Attualmente con nota 1067 del 18 febbraio 2013 è stato assegnato solo un acconto di € 47.310,37 (l.d.) , qualora non dovessero pervenire ulteriori fondi tutte le attività saranno decurtate in proporzione all’ammontare disponibile.
Art. 16 – Attività finalizzate
1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
a. Funzioni strumentali al POF € 4.368,50 (l. d.) e €5.797,00 (l. s.)
b. Avanzo 2012 € 1.106,76 (l.d.) e €1.468,67 (l. s.)
c. Incarichi specifici del personale ATA € 2.685,76 (l. d.) e €3.564,00 (l. s.)
x. xxxxxx 2012 € 989,84 (l.d.) e €1.313,52 (l. s.)
a. Ore eccedenti € 1.889,98(l. d.) e €2.508,00 (l. s.)
b. Economie 2012 € 951,77(l.d.) e €1.263,00 (l. s.)
f. Progetto Aree a rischio 2012/13 € (l. d.) e € (l. s.)
g. Avanzo Progetto A.R 2011/12 € 3.300,96(l.d.) € 4.380,38 (l. s.) CAPO SECONDO - UTILIZZAZIONE DEL FIS
Art. 17 – Finalizzazione delle risorse del FIS
1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti.
Art. 18 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica
1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica dell’anno 2012/2013, pari a € 68.857,34 con esclusione di quelle di cui all’art. 16, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica (70% per i docenti e il 30% per il personale Ata) sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. A tal fine sono assegnati:
a) per le attività del personale docente € 44.445,84 (corrispondente al 70% del budget Fis 2013 depurato dell’indennità del Dsga € 3330,77 e del fondo di riserva € 1813,54) e € 35.145,93 avanzo Fis 2012;
b) per le attività del personale ATA sono state assegnate € 19.267,14 (corrispondente al 30 % del budget Fis 2013), € 3.330,77 per l’indennità del Dsga comprensiva di € 2.468,22 quota
variabile e di € 862,55 quota fissa)e € 5.692,40 avanzo Fis 2012.
c) complessivamente tra budget 2013 e avanzo 2012 al personale docente il 77% e al personale ata il 23%.
3. È istituito un aggregato Z , pari ad € 6.247,43 utilizzando parte delle economie 2012 e un fondo di riserva di € 1.813,59 con il budget 2013 per far fronte a necessità non programmate in quanto imprevedibili. Di conseguenza la somma attribuibile al personale docente è di € 80.102,48; al personale ATA € 24.959,54 e al Dsga.€ 3.330,77. .
4. Il fondo di riserva di € 1.813,59 se non utilizzato, confluirà nella dotazione finanziaria dell’anno successivo.
Schema riepilogativo
Risorse per docenti (l.d.) | Risorse per docenti (l.S.) | Risorse per ata (l.d.) | Risorse per ata (l.S.) |
€33.493,47 70% Fis 2013 €21.777,31 Economie 2012 | € 44.445,84 70% Fis 2013 € 28.898,50 Economie 2012 | €14.519,32 30% Fis 2013 € 2.510,00 Ind. Dsga € 4.289,68 economie 2012 | € 19.267,14 30% Fis 2013 € 3.330,77 Ind. Dsga € 5.692,40 economie 2012 |
Fondo di riserva : €1.366,69 | Fondo di riserva: € 1.813,59 budget 2013 | ||
Aggregato Z : € 4.707,94 economie 2012 | Aggregato Z: € 6.247,43 economie 2012 | ||
Totale € 61.345,41 | € 81.405,36 | € 21.319,00 | € 28.290,31 |
Art. 19 – Stanziamenti
Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d’istituto, di cui all’art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d’istituto complessivo di € 109.695,67 (budget dell’anno 2012/2013 e avanzo anni precedenti ) destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
XXXXXXXX’ DOCENTI | lordo dipendente | lordo Stato | % |
supporto alle attività organizzative (2 collaboratori del dirigente) | € 7.700,00 | € 10.217,90 | 10 % |
Sostituzione DS e DSGA | € 802,00 | € 1.071,07 | 1% |
supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabile sito, ecc.) | € 15.935,50 | € 19.749,08 | 19 % |
supporto all’organizzazione della didattica (commissione di supporto al Pof, commissione orientamento open Day e commissione accoglienza) | € 2.975,00 | € 4.644,51 | 4% |
progetti di supporto al recupero alunni (Interventi di sostegno IDS, Corsi di recupero CDR, Interventi a richiesta Sportello o Studio assistito IAR, ecc.) | € 14.644,22 | € 19.432,88 | 18 % |
progetti e attività di arricchimento dell’offerta formativa | € 13.736,92 | €18.228,91 | 18% |
TOTALE | 73.344,33 | 70% |
Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
ATTIVITA’ PERSONALE ATA | lordo dipendente | lordo Stato | % |
intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di xxxxxxxx assenti, per progetti in orario curriculare, per servizio pre e post scuola | € 3.301,58 | € 5692,40 | 4 % |
prestazioni aggiuntive inerenti incarichi a supporto dell’amministrazione o | € 15.507,15 | € 19267,14 | 19 % |
della didattica in orario aggiuntivo | |||
TOTALE | € 24.959,54 | 23% | |
Indennità al dsga | € 2.510,00 | € 3.330,77 |
Il fondo di riserva di € 1.366,69 (lordo dipendente) € 1.813,59 (lordo Stato) e l’aggregato Z di
€ 4.707,48 (l.d.) € 6.247,43 (l.s.) accantonato nell’aggregato Z rappresentano il restante 7% del fondo destinato ai docenti.
Art. 20 - Conferimento degli incarichi
1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
Art.21- Funzioni Strumentali per il personale Docente
Il Dirigente attribuisce le seguenti funzioni strumentali deliberate nel Collegio dei Docenti nella seduta del 10 settembre 2012:
Area 1-Gestione del piano dell’offerta formativa - Area 2- Sostegno al lavoro dei docenti
Area 3- Interventi e servizi per gli studenti
Area 4- Coordinamento e gestione delle attività di orientamento in ingresso e uscita Area 5- Rapporti con Enti Esterni
Le risorse disponibili saranno liquidate al termine dell’anno scolastico previo raggiungimento degli obiettivi richiesti.
Art. 22 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA
1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 20, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 23 - Incarichi specifici
1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
- comprovata professionalità specifica
- disponibilità degli interessati
- anzianità di servizio
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per il 100% a corrispondere un compenso base, così fissato:
€ 1.300,00 | per n. 2 unità di personale tecnico |
€ 700,00 | per n. 1 unità di personale amministrativo |
€ 2.877,52 | per n. 5 unità di collaboratori scolastici |
TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 24 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
Art. 25 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)
1. Il RSPP è designato dal Dirigente, sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all’assunzione della funzione ovvero all’esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.
Art. 26 - Le figure sensibili
1. Per ogni piano sono individuate le seguenti figure:
- addetto al primo soccorso
- addetto al primo intervento sulla fiamma
- addetto al piano di emergenza
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure sensibili competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 27 – Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all’art. 18, comma 2.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
Art. 28 – Natura premiale della retribuzione accessoria
1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 70 % di quanto previsto inizialmente.