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I contratti commerciali di appalto e fornitura per impianti fotovoltaici ed eolici
29 novembre 2010
AVV. XXXXXX XXXX
e-mail: x.xxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xxx Xxx X. Xxxxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
Tel: x00 00 000 000
Fax: x00 00 0000 0000
Strutture essenziali dei contratti
L’oggetto dei contratti
I principali elementi dello scopo di fornitura si possono distinguere in:
a) Progettazione esecutiva;
b) Fornitura trasporto e installazione componenti principali: i) nel fotovoltaico: pannelli, unità di conversione, trasformatore, cavi, strutture; ii) nell’eolico: turbine (complete di pale e navicella), torri, anelli di fondazione, trasformatore, cavi);
c) Opere civili per infrastrutture di supporto, strade, linee elettriche, sottostazione.
Strutture contrattuali più frequenti per impianti fotovoltaici e eolici
Fotovoltaico
La struttura tipica per impianti di taglia media e grande comprende un solo contratto di ingegneria, fornitura e costruzione nel quale è inclusa sia la progettazione esecutiva, sia la fornitura dei componenti (pannelli, unità di conversione, trasformatore, strutture, cavi, eccetera), sia la installazione e costruzione dell’impianto nel suo complesso comprensivo della linea elettrica. Per quanto riguarda la costruzione dell’impianto di rete per la connessione (cioè della parte di impianto da trasferire successivamente al gestore della rete di media o di alta tensione) vi è l’opzione di fare costruire direttamente l’impianto al gestore di rete, ovvero di provvedere direttamente da parte del committente in genere attraverso l’appaltatore principale. Nel caso si opti per la costruzione diretta dell’impianto di rete, perché l’impianto possa essere collaudato e esercito dal gestore di rete l’impianto dovrà essere costruito sulla base delle specifiche stabilite dal gestore di rete nella STMD o nel preventivo di connessione. Al contratto andrà dunque allegato il preventivo di connessione o la STMD
Eolico
Nell’eolico pur essendovi un frequente ricorso a strutture complete (il cosidetto EPC), come quelle prospettate per il fotovoltaico, nella maggioranza dei casi vi è una separazione fra un contratto di fornitura delle turbine fatto usualmente con il produttore delle turbine stesse e il contratto per la costruzione delle fondazioni della linea elettrica e delle fondazioni di supporto (il cosidetto BOP). Nei contratti sia per il fotovoltaico, sia per l’eolico, sono generalmente indicati i modelli dei componenti utilizzati e, per quanto riguarda le opere civili, i prezzi sono usualmente praticati a corpo.
• facilità nella gestione dei contratti e nell’individuare eventuali responsabilità in caso di difficoltà fanno in genere propendere per EPC quando possibile, in caso di operatori nuovi al settore o comunque non dotati di idonea struttura tecnica.
• L’economicità fa in genere preferire la frammentazione dei contratti, considerato che in caso di frammentazione non si pagano agli appaltatori gli oneri di coordinamento.
• Per gli impianti eolici, responsabilità nella verifica della corretta esecuzione delle fondazioni
• Impossibilità sostanziale di ottenere il risarcimento dei danni dal progettista in caso di errore progettuale quando la progettazione esecutiva non e’ affidata all’appaltatore EPC o all’appaltatore unico delle infrastrutture
• Rischio di inadempimento del committente nei confronti dei fornitori dei componenti che non possono procedere alla consegna o alla posa in opera in caso di ritardi nella costruzione delle infrastrutture principali.
• difficile bancabilità delle aziende locali appaltatrici delle opere civili.
• Progettazione
Elemento negoziale molto delicato è quello dell’allocazione di responsabilità (responsabilità per i ritardi e per gli eventuali maggiori costi) riguardo alle verifiche preliminari alla progettazione esecutiva, nel caso che la progettazione esecutiva sia affidata all’appaltatore.
Progettazione
• Elementi da valutare a seconda della posizione negoziale nell’ambito dell’allocazione delle responsabilità sono:
• Idoneità delle autorizzazioni ottenute e dei diritti ottenuti. In particolare sarà molto importante sia per la realizzazione degli impianti fotovoltaici che nel caso non sia completo il set autorizzativo per la rete elettrica (ottenimento preventivo di connessione o STMD, ottenimento autorizzazione ai sensi del Testo Unico Impianti Elettrici e nullaosta del Ministero per lo Sviluppo Economico) siano adeguatamente regolate le relative responsabilità;
• Idoneità dal punto di vista geologico da considerarsi fra l’altro tenuta strutture e drenaggi (incluso rischio di dover ottenere autorizzazioni nel caso drenaggi siano necessari);
• Idoneità degli accessi, in particolare per eolico, ove sono necessari mezzi speciali;
• Idoneità tecnica del sito: i) per il fotovoltaico possibilità di installare la potenza autorizzata, assenza di ombreggiamenti; ii) per l’eolico assenza di caratteristiche morfologiche o di interferenze che possano creare turbolenze. Spesso nei contratti per gli impianti eolici, il fornitore delle turbine fa una relazione nella quale da atto della idoneità del sito per l’esercizio dello specifico tipo di impianto;
• Verifica morfologica del sito e verifica interferenze palesi (strade, edifici, elettrodotti, corsi d’acqua) e occulte (tubazioni interrate, ritrovamenti archeologici o bellici, ritrovamenti di rifiuti).
Contratto di fornitura e installazione »
Data di efficacia e Cronoprogramma
• generalmente se ci sono tutte le autorizzazioni (inclusi tutti i consensi del gestore di rete) e tutti i terreni, dal momento del pagamento dell’acconto
• se manca l’autorizzazione unica, dal momento dell’ottenimento della stessa, con facoltà di recesso se questa non è ottenuta entro un certo termine
• il termine per consegna e collaudo decorre dalla data di efficacia;
Contratto di fornitura e installazione »
Data di efficacia e Cronoprogramma
Nella struttura del contratto occorre tenere presente le sequenze e quindi le attività che possono andare a incidere sulla responsabilità dell’appaltatore per il rispetto delle scadenze contrattuali.
In particolare nei contratti per la costruzione degli impianti fotovoltaici, occorrerà tenere conto di quanto segue:
• Salvo che per le tariffe 2010, le tariffe incentivanti sono di entità decrescente a seconda della data di entrata in esercizio dell’impianto con connessione alla rete. La ritardata connessione alla rete può dipendere oltre che dalla mancanza di autorizzazioni o terreni (attribuibile al committente) o al ritardo nei lavori (attribuibile all’appaltatore), anche dal ritardo nello svolgimento delle attività di sua competenza da parte del gestore di rete e quindi di un soggetto terzo diverso dal committente e dall’appaltatore. Spesso, però, il committente intende porre a carico dell’appaltatore una riduzione di prezzo anche nel caso il ritardo nella connessione sia dovuto a ritardi da parte del gestore di rete perché il passaggio a una successiva tariffa incentivante ha un effetto molto significativo in termine di riduzione dei ricavi.
• Per evitare discussioni sulla responsabilità in caso di ritardi da parte del gestore di rete, può essere considerato di fissare le penali per il ritardo in relazione alla data di fine lavori e non alla data di collaudo, così da evitare che nella valutazione del ritardo si inseriscano cause esterne come i ritardi del gestore di rete;
• Per la costruzione degli impianti eolici, a struttura più usuale è quella strutturata in un contratto di fornitura e installazione delle turbine da una parte e dall’altra in un contratto bop di costruzione delle fondazioni, delle linee elettriche e di fornitura e installazione delle sottostazioni. Se si sceglie tale struttura, al fine di evitare richieste molto alte di indennizzo da parte del fornitore delle turbine in caso di ritardo nelle infrastrutture, è opportuno prevedere, ove possibile, meccanismi di flessibilità del cronoprogramma che consentano di avere la spedizione delle turbine soltanto quando il sito è pronto ad accoglierle. In particolare una previsione di tale tipo evita eccessivi costi di stoccaggio, quando non vi sono ancora le condizioni per procedere alla installazione.
Subappalto
• clausola su approvazione subappaltatori e a norme su selezione appaltatore e subappaltatore subappaltatori previste dal d.lgs. 81/2008
Obblighi del committente
• pagamento prezzo;
• Ottenimento autorizzazioni e terreni;
• Correttezza informazioni fornite all’appaltatore in allegato al contratto (progetto preliminare, eventuale relazione geologica, dati anemologici per gli impianti eolici, altre informazioni contrattualmente comunicate dal committente all’appaltatore)
• Procurare che il gestore di rete crei le condizioni per l’energizzazione nei termini previsti nel cronoprogramma (fatto salvo il caso in cui le opere di rete siano eseguite dall’appaltatore e fatto salvo il caso in cui l’appaltatore accetta di ridurre il prezzo in caso di ritardi da parte del gestore di rete nelle attività di sua competenza);
• Procurare che gli altri appaltatori ove ve ne siano compiano in termini le attività concorrenti con quella dell’appaltatore;
• Adempimenti sicurezza in capo al Committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (nomina coordinatori sicurezza, redazione DUVRI e PSC);
• Disponibilità accessi
Prezzo contrattuale
• Il prezzo è usualmente calcolato a corpo, considerato che per gli istituti finanziari è necessario un prezzo chiuso;
• Previsioni contrattuali di aggiustamento del prezzo sono utilizzate per compensare l’eventuale minore efficienza o minore potenza installata dell’impianto, ovvero per compensare l’eventuale minore tariffa incentivante applicabile, ovvero per evitare distorsioni nel caso di
contratti che abbiano una data di efficacia molto differita.
Prezzo Contrattuale
In particolare:
A) Per gli impianti fotovoltaici il meccanismo di aggiustamento del prezzo è spesso correlato a:
i) l’effettiva potenza installata. Il prezzo è infatti stabilito a Kwp e rispetto alla potenza prevista possono esservi delle oscillazioni dovute al fatto che i pannelli hanno in genere con riguardo alla potenza nominale una oscillazione circa del + - 3 % rispetto alla potenza nominale dichiarata, nonché dovute al fatto che talvolta la potenza che risulta fisicamente installabile è minore di quanto originariamente previsto. La diminuizione del prezzo in genere non è meramente proporzionale, ma oltre una certa soglia ha anche elementi di penalizzazione ;
ii) L’effettivo rendimento del pannello misurato al collaudo (il cosidetto Performance Ratio, di cui si parlerà più diffusamente in seguito). Ove tale rendimento risulti inferiore al previsto, è prevista in molti contratti una riduzione del prezzo;
iii) La tariffa incentivante applicabile. Come si è detto in precedenza nel caso l’impianti ritardi l’entrata in esercizio anche per cause a cui l’appaltatore sia estraneo, in molti contratti è prevista una riduzione del prezzo correlata al minore reddito derivante dalla minore tariffa incentivante applicabile
Prezzo contrattuale
Per gli impianti eolici, il meccanismo di aggiustamento del prezzo è spesso correlato a:
i) L’effettivo rendimento dell’aerogeneratore misurato in un momento successivo al collaudo (la cosidetta power curve, di cui si parlerà più diffusamente in seguito). Ove tale rendimento risulti inferiore al previsto, è prevista in molti contratti una riduzione del prezzo;
ii) Il momento in cui viene data la autorizzazione all’appaltatore a procedere alla fabbricazione delle turbine, quando il contratto abbia una efficacia differita
Prezzo contrattuale
• necessità in base all’articolo 26 del d. lgs. 81/2008 di indicare i costi della sicurezza in relazione allo specifico appalto, fatto salvo quanto previsto per lo scambio di PSC e POS
• In genere:
– pagamento di un acconto, dietro presentazione di adeguata garanzia;
– pagamento alla consegna in sito x xxxxxx fabbrica degli aerogeneratori per gli impianti eolici e dei pannelli per gli impianti fotovoltaici;
– pagamento al completamento meccanico;
– Pagamento al collaudo;
– Possono poi essere stabiliti dei pagamenti intermedi correlati allo stato avanzamento dei lavori.
• Talvolta:
– ritenuta nelle more dell’effettuazione delle attività di correzione dei difetti minori dopo il collaudo (punch list).
Può essere utile determinare nel contratto cosa avviene se l’appaltatore ha già compiuto una parte sostanziale delle proprie prestazioni e a causa di impedimenti non dovuti all’appaltatore (mancanza di finanziamenti, mancanza della connessione alla rete elettrica, contenzioso autorizzativo) le successive scadenze di pagamento non si avverano. Spesso gli appaltatori richiedono l’inserimento di clausole contrattuali nelle quali è disciplinato che siano comunque pagati in tali casi.
Bonds
E’ in genere richiesto all’appaltatore di rilasciare garanzie bancarie (o anche assicurative quando non si tratti di strutture di finanza di progetto senza ricorso). Tali garanzie sono in genere in misura pari al 10 % e durano fino al momento del collaudo, quando sono sostituite da altre garanzie fino al termine del periodo di garanzia.
Ispezioni e prove
• facoltà per il committente di controlli in fase lavorazione o al termine della lavorazione, in particolare per i pannelli fotovoltaici è richiesta prima della spedizione o contestualmente alla stessa l’invio dei flash tests, cioè delle prove di fabbrica sulla potenza nominale dei pannelli (talvolta il committente chiede anche di poter effettuare indagini indipendenti per la verifica della correttezza dei flash tests), vi sono poi delle prove a freddo disciplinate in genere come collaudo fuori rete sui componenti;
Procedura di collaudo
• Dal momento della connessione alla rete elettrica inizia poi una procedura di primo parallelo e avviamento;
• Nell’eolico la procedura di collaudo è di fatto la verifica di un semplice periodo di funzionamento senza errori per un periodo di tempo prestabilito (cosidetto test run). Il test di efficienza (la cosidetta verifica di power curve, se effettuata, viene infatti in genere effettuata successivamente);
• Nel fotovoltaico nella procedura di collaudo si accompagna in genere alla verifica del funzionamento senza errori per un periodo di tempo prestabilito anche un test di efficienza, la cosidetta verifica del performance ratio. Normalmente si distingue fra il superamento di un valore minimo di efficienza (pari a quello richiesto per l’ottenimento delle tariffe incentivanti Allegato 1 del D.M. 19 Febbraio 2007 per gli impianti a tariffa 2010 e Allegato 1 del D.M. 26 Agosto 2010) e il superamento di un valore garantito più alto. Nel caso di mancato superamento del valore minimo (che implica perdita della tariffa incentivante) il committente ha in genere facoltà di risolvere il contratto e rigettare l’impianto. Nel caso di mancato raggiungimento dell’efficienza garantita, ma di raggiungimento dell’efficienza minima è invece in genere prevista una riduzione del prezzo.
Contratto di fornitura e installazione »
Rischio e Proprietà
• Il passaggio del rischio (e quindi dell’onere assicurativo connesso) avviene in genere al collaudo, il responsabile di danni e perdite ai componenti è dunque in genere l’appaltatore fino al collaudo;
• Il passaggio della proprietà dei componenti forniti in genere avviene o quando la parte relativa del prezzo sarà pagata ovvero al collaudo. Nei finanziamenti in finanza di progetto spesso gli istituti finanziatori richiedono di anticipare quanto più possibile il passaggio di proprietà dei componenti, perché sino a che non è trasferita la proprietà di tali componenti non è possibile esercitare il privilegio, che è una delle garanzie richieste in tali forme di finanziamento dalle banche. Il passaggio della proprietà dell’intero impianto avviene comunque sempre al collaudo.
• È comunque consigliabile, al fine di evitare successivi fraintendimenti, specificare che la proprietà dell’elettricità prodotta sia prima che successivamente al collaudo è del committente
• In genere, ai fini del finanziamento bancario e delle correlate esigenze budgetarie sono previsti per gli impianti eolici e fotovoltaici contratti a prezzo chiuso. Quanto sia chiuso il prezzo dipende però soprattutto da come sono allocate le responsabilità per la progettazione e come si allochino i costi in caso di costi aggiuntivi dovuti a elementi terzi come il gestore di rete o la forza maggiore. Il Committente dovrà infatti pagare il prezzo delle varianti, ove le varianti siano dovute a inesattezze o mancanze della documentazione di cui il Committente si assume la responsabilità;
• contenuto atti di variante:
– eventuale integrazione dell’oggetto del contratto;
– aggiornamento programma se del caso;
– aggiornamento prezzo se del caso;
– aggiornamento piano sicurezza e coordinamento e aggiornamento nell’indicazione oneri sicurezza;
• Determinazione eventuali conseguenze in caso di modifiche normative che comportano extracosti
In particolare, rispettivamente nei contratti eolici e fotovoltaici si consiglia di regolare i seguenti aspetti:
• regolamentazione del da farsi quando le turbine eoliche sono pronte per la consegna ma non si possa procedere all’installazione (eventuale periodo di stoccaggio e riparto costi a seconda delle cause dell’indisponibilità del sito)
• Regolamentazione del da farsi in caso di ritardi nella connessione da parte del gestore di rete, che causa prolungamento del cantiere
• garanzia per vizi e difetti almeno 24 mesi, più garanzia sulle parti riparate o sostituite di durata da determinarsi
• esecuzione in danno se appaltatore non adempie a obbligo di garanzia
• individuazione cause di esclusione garanzia (es. interventi committente senza consenso appaltatore)
Oltre alle garanzie su vizi, vi sono delle specifiche garanzie che si riferiscono a valori che non è possibile spesso verificare nel breve periodo del collaudo e vengono quindi rinviate a un periodo di riferimento successivo, ma compreso nel perimetro del periodo di garanzia contrattuale.
Per quanto riguarda gli impianti eolici sono dunque richieste:
a) La garanzia di disponibilità, che, seppure garanzia tipica del contratto di manutenzione e gestione, viene inserita talvolta nei contratti di appalto per il periodo di garanzia, anche per garantire una penale più alta in caso di inosservanza della disponibilità garantita nel periodo di garanzia;
b) Garanzia sul rumore;
c) Garanzia della curva di potenza, cioè dell’efficienza della macchina (va tenuto conto che la verifica di tale rendimento ha costi elevati e perciò spesso non viene effettuata);
d) Xxxxxxxx è poi richiesta una specifica Garanzia del fattore di potenza per evitare che il cliente sia inadempiente ai suoi obblighi contrattuali con il gestore di rete circa il fattore di potenza stesso;
Xxxxxxxx e penali di performance
Per gli impianti fotovoltaici è richiesto nella maggior parte dei contratti:
A) una garanzia della producibilità dell’impianto per tutto il periodo di garanzia;
B) una garanzia di disponibilità dell’impianto per tutto il periodo di garanzia (per il periodo successivo sarà poi prevista nel contratto di manutenzione e gestione);
C) possibilità, dopo la fine del periodo di garanzia per il committente, di azionare le garanzie sui componenti dei produttori di tali componenti (garanzie dei pannelli, degli inverters, delle strutture).
Viene spesso prevista una serie di clausole risolutive espresse a favore del committente, fra cui il mancato raggiungimento di un rendimento minimo o la sospensione o interruzione ingiustificata dei lavori, la violazione delle norme di sicurezza, il raggiungimento dei valori massimi di penale o di riduzione del prezzo.
In caso di risoluzione viene spesso stabilita la facoltà per committente
– di chiedere rimozione totale con restituzione prezzo e pagamento danni o
– di trattenere fornitura con pagamento prezzo nei limiti utilità residua bene dedotto risarcimento dei danni
In caso di inadempimento committente facoltà fornitore di scegliere se:
– rimuovere la fornitura e trattenere il prezzo pagato nel limite dei danni subiti oppure
– lasciare la fornitura in loco, trattenere il pagamento di quanto già pagato e richiedere eventuali danni ulteriori
Forza maggiore
• identificazione casi di forza maggiore, termini per denuncia evento, obbligo di mitigazione e di sospendere solo prestazioni direttamente interessate dall’evento di forza maggiore
Clausola project finance
• possibilità del committente cedere crediti e garanzie contrattuali o cedere il contratto a istituto finanziatore o a soggetto da esso designato;
• impegno dell’appaltatore a stipulare accordo diretto con ente finanziatore e impegno a fare eventuali modifiche contrattuali a fronte di ragionevoli richieste dell’istituto finanziatore;
• divieto per l’appaltatore di effettuare compensazioni
Altre previsioni
• clausole di indennizzo reciproco in caso di danni
• rappresentazioni e garanzie del fornitore e del committente
• comunicazioni e rappresentanti per il contratto
• legge regolatrice e giurisdizione
Contratto di manutenzione e gestione
• Committente
Parti
• Fornitore o succursale italiana fornitore
Efficacia e durata
• in genere da accettazione provvisoria e dura per almeno cinque anni con opzione per anni successivi
• difficilmente viene accettata dal fornitore una durata inferiore a quella del periodo di garanzia
• gestione remota in continuo,
• manutenzione preventiva a intervalli predeterminati o comunque da determinarsi cercando di minimizzare gli interventi nei periodi di maggior vento per il solare o di maggiore insolazione per il fotovoltaico,
• manutenzione correttiva, per interventi che non siano già dovuti ai sensi della garanzia del contratto di fornitura (interventi dopo la fine del periodo di garanzia o non sono compresi nella garanzia perché dovuti a forza maggiore o a colpa del committente)
• Garanzia di disponibilità (e in alcuni casi per gli impianti fotovoltaici di producibilità)
• tutto nel rispetto normativa di sicurezza e salute
• per gestione in remoto, manutenzione preventiva e correttiva, gli istituti finanziatori spesso richiedono un compenso forfettario annuale, con esclusione di riparazioni per forza maggiore e per colpa del committente
• Oggi sempre più spesso le committenti richiedono di avere incluso nel prezzo della manutenzione anche il costo delle parti di ricambio per le sostituzioni;
Subappalto
• clausola su approvazione subappaltatori e norme su selezione appaltatore e subappaltatore subappaltatori previste dal d. lgs. 81/2008
Obblighi committente
• garantire accesso,
• pagare corrispettivo al realizzarsi relative condizioni,
• dare area per stoccaggio parti di ricambio,
• garantire esistenza autorizzazioni necessarie,
• preparare documento unico valutazione rischi ex art. 26 d.lgs. 81/08 e quantificare gli oneri per la sicurezza
Garanzie
• dalla fine del periodo di garanzia viene spesso prestata, con modalità analoghe a quelle del contratto di fornitura:
– la garanzia da vizi e difetti con relativo obbligo di sostituzione e riparazione
– la garanzia di disponibilità (negli impianti fotovoltaici è richiesta talvolta anche una garanzia di producibilità)
• le penali per la disponibilità sono in genere riparametrate nei loro valori massimi per il periodo successivo alla fine delle garanzie ai sensi del contratto di fornitura
• se il prezzo è determinato in modo forfettario, verrà generalmente pagato a scadenze fisse, mentre gli interventi di manutenzione correttiva per cause di forza maggiore o imputabili al committente o il costo delle parti di ricambio (ove non incluso nel prezzo forfettario) saranno pagati a certificazione del completamento degli interventi, sulla base di tariffe orarie e dei tariffari delle parti di ricambio allegati al contratto di manutenzione. Nella clausola sul prezzo occorre tenere presenti anche le indicazioni dell’articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 circa l’indicazione dei costi sulla sicurezza e l’allegazione del DUVRI.
• in ogni caso tutti i pagamenti sono subordinati all’emissione delle relative fatture
Risoluzione
• Se c’ è un accordo diretto con gli istituti finanziatori è generalmente previsto che in caso di mancato pagamento o di altro inadempimento del committente il contratto non può essere risolto se non dopo un periodo di grazia concordato con gli istituti finanziatori
Clausola project finance
• possibilità del committente cedere crediti e garanzie contrattuali o cedere il contratto a istituto finanziatore o a soggetto da esso designato
• impegno a stipulare accordo diretto con ente finanziatore e impegno a fare eventuali modifiche contrattuali a fronte di ragionevoli richieste dell’istituto finanziatore
• Divieto per l’Appaltatore di fare compensazioni
Altre previsioni
• assicurazioni
• rappresentazioni e garanzie del fornitore e del committente
• rappresentanti e comunicazioni
• forza maggiore
• varianti
• limitazione di responsabilità
• confidenzialità
• legge applicabile e giurisdizione
Accordo diretto fra fornitore e istituto finanziatore
Parti
• banca, fornitore e committente (gli accordi diretti sono in genere fatti per tutti i contratti di progetto
• Gli accordi diretti sono utilizzati quando si fa ricorso a contratti in progetti finanziati in struttura di finanza di progetto, mentre non sono compatibili con la struttura del finanziamento in leasing
• quando vi siano i presupposti per la risoluzione del contratto prima di procedere a tale risoluzione il fornitore è tenuto ad inviare all’istituto finanziatore una comunicazione con l’indicazione delle ragioni dell’inadempimento e dell’ammontare da pagarsi
• l’istituto finanziatore ha diritto entro un certo termine di evitare la risoluzione del contratto o comunicando la nomina di un terzo che si sostituisce al committente nelle obbligazioni contrattuali (cosiddetto step in) ovvero comunicando l’intenzione di provvedere direttamente per evitare l’inadempimento
• in caso di step in l’accordo diretto stabilisce il termine entro cui il soggetto designato deve adempiere per evitare la risoluzione
• in genere è previsto che nel caso in cui la banca abbia esercitato il diritto di step in ovvero di adempimento diretto, o comunque prima che sia scaduto il termine per l’esercizio di tale diritti il fornitore non può sospendere l’adempimento delle prestazioni contrattuali
Obblighi informativi
• obbligo da parte del fornitore di comunicare eventi rilevanti
• viene in genere elaborato un elenco di eventi rilevanti (quali il verificarsi di ritardi, eventi di forza maggiore, controversie, varianti, ecc.) al verificarsi dei quali il venditore deve informare l’istituto finanziatore
• il fornitore non può cedere il contratto o i crediti relativi mentre
• il committente può cedere agli istituti finanziatori a scopo di garanzia i propri diritti ovvero delle garanzie accessorie
• l’istituto finanziatore può essere sostituito nell’accordo diretto da altro istituto finanziatore che gli subentri
Altre previsioni
• rappresentazioni e garanzie del fornitore nei confronti dell’istituto finanziatore
• legge applicabile e giurisdizione
• varie
Grazie per l’attenzione!
29 Novembre 2010
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