Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente
22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.
22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto.
11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente.
11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta.
11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali.
11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio de...
Garanzie. L’Appaltatore, giusto quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 è obbligato, ai sensi e nei termini del comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a costituire una garanzia nella misura indicata al precedente art. 12, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, che dovrà prevedere espressamente quanto prescritto al comma 4 del citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016, le cui disposizioni trovano tutte applicazione. E’ inoltre a carico della ditta l’adozione, nell’esecuzione dei servizi affidati, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l’incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi. La ditta dovrà stipulare una polizza di assicurazione per R.C.T., con un massimale non inferiore ad € 1.550.000,00 per sinistro a copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento del servizio nonché per i rischi derivanti al Comune in conseguenza dell’appalto. E’ fatta salva la facoltà degli utenti destinatari dei pasti di richiedere direttamente il risarcimento dei danni per eventuali anomalie del servizio, inadempimenti e rischi derivanti dal medesimo, alla ditta aggiudicataria la quale dovrà espressamente inserire nella suddetta polizza, fra i beneficiari unitamente al Comune di Rimini, anche il personale scolastico e gli alunni destinatari dei pasti, questi ultimi in persona di chi esercita la loro potestà. La polizza assicurativa deve essere a prima richiesta e deve riportare la formale rinuncia del beneficio della preventiva escussione (articolo 1944 del Codice Civile) nei riguardi della ditta obbligata e prevedere il formale impegno dell’assicuratore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune. La presentazione della polizza è condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto ed in ogni caso per l’inizio del servizio.
Garanzie. Se non diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto, la garanzia commerciale relativa alla Conformità della Fornitura ha una durata di trentasei (36) mesi dalla data di consegna o, in caso di Fornitura con più consegne, dalla data di completamento della Fornitura. Durante il periodo di garanzia, grava sul Fornitore l’obbligo di riparare e/o sostituire la Fornitura non conforme entro sette (7) giorni di calendario dalla richiesta di ARaymond. In caso di inottemperanza di tale obbligo, ARaymond potrà adottare tutte le misure ritenute idonee per porre rimedio alla non Conformità della Fornitura direttamente o per il tramite di terzi soggetti da lui identificati a totali spese del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si farà carico di tutti i costi derivanti da eventuali riparazioni e/o sostituzioni della Fornitura ed in particolare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, delle spese di trasporto e di reso, oltre che quella dei pezzi di ricambio e della manodopera; restano comunque impregiudicati tutti gli altri diritti spettanti in capo a ARaymond. Qualsiasi riparazione e/o sostituzione della Fornitura alle condizioni sopra indicate durante il periodo di garanzia comporterà il rinnovarsi di un nuovo periodo di garanzia non minore a mesi dodici (12), fermo restando che il periodo complessivo di garanzia di cui alla somma dei precedenti paragrafi non potrà superare i cinque (5) anni dal momento della consegna o del completamento della Fornitura. Nonostante quanto sopra, il Fornitore resterà altresì obbligato al rispetto di tutte le più ampie garanzie previste dalla legge applicabile, nazionale, europea ed internazionale, siano esse garanzie dirette o indirette, esplicite o implicite.
Garanzie. Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori agli anni sopra indicati, queste verranno trasferite al Committente.
Garanzie. A garanzia dell’esatto adempimento del contratto il Fornitore può chiedere al Cliente, all’atto della stipula, il versamento di un deposito cauzionale fruttifero che viene determinato secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione. L'importo del deposito, che può essere trattenuto con prima fatturazione utile, viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto di fornitura. Al Cliente, nel rispetto della normativa vigente, può essere chiesta, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata con enti graditi allo stesso, determinata secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia di utenza, all'entità della fornitura ed alla periodicità della fatturazione, nonché sull’eventuale debito già maturato all’atto della richiesta. In caso di inadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione legale, il Fornitore può compensare con tali garanzie i propri crediti. In questo caso il Cliente deve al più presto ricostruire la garanzia nella sua integralità. Il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, nonché delle eventuali modifiche nei consumi dell’utenza. In caso di mancato rilascio da parte del Cliente della suddetta garanzia, ovvero di mancato aggiornamento della stessa, il Fornitore ha facoltà di non dare corso alla somministrazione della fornitura ovvero sospenderla previo formale preavviso da comunicarsi al Cliente, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto del successivo art. 16. In ogni caso il Fornitore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che da ciò potrebbero derivare al Cliente.
Garanzie. Relativamente alla garanzia definitiva richiesta al fine di provvedere alla sottoscrizione del contratto di appalto, si rinvia a quanto previsto nel paragrafo “garanzia definitiva” delle “Condizioni generali di contratto di LepidaScpA”.
Garanzie. A garanzia della regolare e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzione, il concessionario, dovrà presentare, al momento della stipula, una polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria), rilasciata da soggetti autorizzati come previsto dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 in favore di ROMA CAPITALE, di importo pari ad Euro 400.000,00 e valevole per l’intera durata della concessione. Tale fideiussione dovrà essere rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione di concessione ivi compreso il pagamento delle penali per il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la necessità di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei servizi. La fideiussione, emessa da primaria banca o compagnia assicuratrice, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ROMA CAPITALE. Il concorrente dovrà stipulare inoltre, a sua cura e spese, entro la data di sottoscrizione della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura di danni a cose, persone e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare la risoluzione del contratto a norma dell’art. 12).
Garanzie. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. L'esecutore dell’appalto è obbligato, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123. Per tutto quanto non specificamente indicato nel presente capitolato si rinvia al manuale SPRAR e al Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR (marzo 2017), consultabile sul sito: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/XXXXX_- Manuale_operativo_2015.pdf. Il Direttore della Direzione Accoglienza e Inclusione Xxxxxxx Xxxxxxx