Garanzie Clausole campione

Garanzie. Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare garanzia secondo quanto previsto dall’art. 75 del D. lgs. n. 163/2006 per un importo corrispondente al 2% della somma a base d’asta di ogni singolo lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi. La garanzia provvisoria può essere prestata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 3 85 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A. La suddetta garanzia sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo nei confronti dell'impresa aggiudicataria, nei confronti della quale sarà svincolata a seguito della stipula del contratto e della prestazione della cauzione definitiva. La garanzia fideiussoria deve avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'impresa aggiudicataria è tenuta altresì a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità previste dall’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006. A tal fine, l’offerta è corredata (si veda art. 9 punto I, 3° capoverso), a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare tale garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. L’importo delle garanzie è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vi...
Garanzie. Nell’ambito della procedura di gara che sarà gestita SUA verrà richiesta, a corredo dell’offerta, la garanzia fidejussoria provvisoria pari al 2%, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La garanzia provvisoria: - deve essere rilasciata da impresa bancaria o assicurativa e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante; - verrà svincolata per l’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, agli altri offerenti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione efficace; L’offerta deve essere anche corredata dall’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. A garanzia della corretta esecuzione contrattuale l’aggiudicatario dovrà, all’atto della stipula, produrre una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice, con le eventuali riduzioni previste. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il committente può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ma è progressivamente ed automaticamente (con la sola condizione preventiva della consegna all’istituto garante di documenti attestanti lo stato d’avanzamento dell’esecuzione) svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio de...
Garanzie. Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori agli anni sopra indicati, queste verranno trasferite al Committente.
Garanzie. L’aggiudicatario deve costituire, prima della stipula del contratto di servizio, una cauzione definitiva a garanzia dell’esatta esecuzione del contratto, in uno dei modi previsti dall’art. 103 (Garanzie definitive) del D. Lgs n. 50/2016 e conformemente allo schema tipo 1.2 di cui al Decreto Ministeriale n. 123/2004 per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale a garanzia degli obblighi assunti e del rispetto degli adempimenti contrattuali a norma di quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2016. La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Selargius. Resta salvo, per l’Amministrazione, l’esperimento di ogni azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dai corrispettivi d’appalto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Copia della cauzione definitiva dovrà essere trasmessa all’Amministrazione contestualmente alla documentazione per la stipula del contratto.
Garanzie. Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Garanzie. Relativamente alla garanzia definitiva richiesta al fine di provvedere alla sottoscrizione del contratto di appalto, si rinvia a quanto previsto nel paragrafo “garanzia definitiva” delle “Condizioni generali di contratto di LepidaScpA”. Nell’eventualità che il Fornitore, in esecuzione del contratto, effettui trattamenti di dati personali di cui LepidaScpA sia Titolare o Responsabile, il Fornitore è designato Responsabile/sub responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento U.E. n. 679/2016. Gli oneri e le responsabilità conseguenti a tale designazione sono disciplinati in uno specifico accordo parte integrante del contratto. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile/sub responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Garanzie. Il Fornitore garantisce espressamente che i prodotti, i materiali ed i supporti sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati. Il Fornitore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nella documentazione di gara, nell’offerta e nei relativi manuali d’uso. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo Soresa, e quindi anche le Amministrazioni Beneficiarie, che restano estranee ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 2 (due) mesi dalla scoperta. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, Soresa, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura.
Garanzie. Salvo il disposto dell'art. 1669 del Codice Civile e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato per lavori particolari, l'appaltatore si impegna a garantire la stazione appaltante per la durata di un anno dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla stazione appaltante. A garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti indicati non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del responsabile del procedimento.
Garanzie. L’esecutore garantisce la titolarità di ogni diritto connesso con la realizzazione della prestazione assunta e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi. L’esecutore garantisce espressamente che le prestazioni oggetto del presente atto sono rese esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che le rendano inidonee, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinate. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’esecutore anche per il fatto del terzo, intendendo il committente restare estraneo ai rapporti tra l’esecutore e i suoi fornitori o prestatori di servizi. Il committente e l’esecutore convengono che i termini di prescrizione dell’azione di cui agli articoli 1495 e 1667 del codice civile decorrono dalla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Codice, secondo la disciplina del presente atto. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili di cui agli articoli 1495 e 1511 del codice civile viene convenuto in 30 giorni dalla scoperta. L’esecutore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia delle prestazioni oggetto del presente atto di cui al capitolato speciale descrittivo e prestazionale e all’offerta, per un periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Regolamento, secondo la disciplina del presente atto. In particolare, il servizio di manutenzione in garanzia, consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, sia nella messa a disposizione delle parti di ricambio in sostituzione di quelle malfunzionanti. Le parti di ricambio devono essere identiche alle parti sostituite e vengono fornite dall’esecutore senza alcun onere aggiuntivo per il committente; le parti sostituite verranno ritirate dall’esecutore che ne acquisisce la proprietà. L’esecutore dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica prodotte dallo stesso costruttore qualora possibile. Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta dal direttore dell’esecuzione e dall’esecutore un’apposita “Nota di ripristino”, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l’ora della chiamata e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, nonché le prestazioni effettuate. Il servizio di manutenzione in garanzia dovr...