Garanzie Clausole campione

Garanzie. 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto. 22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente 22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione. 22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C. 22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate. 22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
Garanzie. 11.1 L’Utente è tenuto a versare in un’unica soluzione, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale come definito nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche” a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. 11.2 In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o altra forma di garanzia equivalente. 11.3 Nel caso di Utente finale che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del Contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale/prestazione di garanzia e l’eventuale deposito già versato/garanzia già prestata verrà restituita con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare all’Utente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza richiesta. 11.4 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute viene restituito all’Utente contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato degli interessi legali. 11.5 In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore per morosità dell’Utente, quest’ultimo è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, il Fornitore potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..
Garanzie. Il Programma Assicurativo offerto dall’Assicuratore prevede le seguenti garanzie: § Intervento chirurgico a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa; § Diaria da gesso a seguito di Infortunio. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, a condizione che l’Assicurato si rechi all’estero per un massimo di 60 giorni all’anno. L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie: § Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente; § Piano di Garanzie Famiglia: le garanzie operano a favore del Nucleo Familiare. Con riferimento alle garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: § l'asfissia non di origine morbosa; § gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; § l'annegamento; § l'assideramento o il congelamento; § i colpi di sole o di calore; § gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; § gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; § gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi aerei effettuati: - su aeromobili di imprese/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili di aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo; § gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio de...
Garanzie. È prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestata ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo mod. 1.2 di cui al D.M. 12 .3.04 n. 123. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva può essere progressivamente svincolata da parte dell'Appaltatore secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 103 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento ai sensi del comma 3 del citato art. 103 del Codice. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari a minimo 2 milioni di euro. La suddetta polizza deve contenere la clausola che EUR S.p.A. ai fini del risarcimento del danno è definita terza. L’impresa ha l’obbligo altresì di garantire, la qualità dei materiali, il montaggio ed infine il regolare funzionamento degli impianti. La ditta esecutrice deve tempestivamente riparare, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero sia per la parte edile che impiantistica per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio, escluse, riparazioni dei danni, che a giudizio delle EUR S.p.A. fossero da attribuirsi ad imperizia e negligenza del personale di EUR S.p.A. o dei Locatari che ne fanno uso.
Garanzie. 11.1 Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti saranno privi di difetti sia per quel che concerne il materiale che la manodopera secondo il normale uso per un periodo di un anno dalla consegna all'Acquirente, salvo che il Fornitore non garantisca che l'operazione del Software (definita alla Clausola 13) sia ininterrotta o priva di errori o che tutti gli errori di programma saranno corretti. L'Acquirente sarà tenuto a dichiarare che il Prodotto sia adatto per l'uso dell'Acquirente e che tale uso sia conforme a qualsiasi legge applicabile. 11.2 Il Fornitore garantisce che eseguirà i Servizi sostanzialmente in conformità alla Proposta e con ragionevole competenza e diligenza. 11.3 A condizione che l'Acquirente notifichi al Fornitore per iscritto qualsiasi preteso difetto nel Prodotto immediatamente alla scoperta e qualsiasi Prodotto sia restituito al Fornitore a rischio dell'Acquirente, con i costi per il trasposto pagati in anticipo, entro un anno dalla data di consegna e previa esame attraverso il quale il Fornitore determina, dopo un ragionevole periodo per ispezionare tali Prodotti, che tale Prodotto sia difettoso nel materiale o manodopera, il Fornitore dovrà, a sua scelta, riparare o sostituire i Prodotti, con spedizione all'Acquirente a carico del Fornitore. 11.4 Il Fornitore avrà un tempo ragionevole per fare tali riparazioni o per sostituire tale Prodotto. Qualsiasi riparazione o sostituzione dei Prodotti non potrà estendere il periodo di garanzia. Tale garanzia è limitata al periodo di un anno, senza considerare se i pretesi difetti possano essere scoperti o siano nascosti al momento della consegna. 11.5 I Servizi che non si conformano alla garanzia di cui all'Articolo
Garanzie. Il Fornitore si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate dal Cliente e sulla solvibilità dello stesso sia prima della conclusione del Contratto che successivamente al perfezionamento del medesimo, nonché controlli sulla sussistenza di situazioni di morosità nei confronti del Fornitore e – in conformità alla normativa di settore – di altri fornitori. Il Fornitore si riserva di richiedere la costituzione di una garanzia autonoma a prima richiesta (da rilasciarsi da Istituto di Credito o da primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento del Fornitore, la “Garanzia”), di un deposito cauzionale in denaro (il “Deposito”) o di altra garanzia equivalente accettata dal Fornitore qualora: a) le verifiche sul merito creditizio del Cliente effettuate successivamente alla ricezione della richiesta di fornitura diano esito negativo. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva di non accettare la richiesta di fornitura ovvero di subordinare l’accettazione della medesima al rilascio da parte del Cliente di Garanzia o Deposito per un importo pari alla stima di quattro mensilità di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale; l’importo della Garanzia o del Deposito da prestarsi verrà comunicato al Cliente antecedentemente all’accettazione della richiesta di fornitura. La Garanzia o il Deposito dovranno essere prestati entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Fornitore; in mancanza, il Fornitore non darà seguito alla richiesta di fornitura e il Cliente continuerà a essere fornito dal fornitore del mercato libero da lui scelto ovvero, in mancanza, dal fornitore di ultima istanza in base alla vigente normativa; b) al momento della richiesta di Xxxxxxxxx, e in base a quanto disposto dal TIMOE e dal TIMG, emergesse in capo al Cliente una condizione di morosità nei confronti di un altro fornitore. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva di non accettare la richiesta di fornitura ovvero di subordinare l’esecuzione della fornitura al rilascio da parte del Cliente di Garanzia o Deposito per un importo pari alla stima di quattro mensilità di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale; l’importo della Garanzia o del Deposito verrà comunicato al Cliente antecedentemente all’attivazione della fornitura. La Garanzia o il Deposito richiesti dovranno essere prestati entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Fornitore; in mancanza il Fornitore si riserva di revocare lo Switching secondo quanto disposto dall’art. 3 e il Cliente continuerà a essere f...
Garanzie. Relativamente alla garanzia definitiva richiesta al fine di provvedere alla sottoscrizione del contratto di appalto, si rinvia a quanto previsto nel paragrafo “garanzia definitiva” delle “Condizioni generali di contratto di LepidaScpA”.
Garanzie. Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori agli anni sopra indicati, queste verranno trasferite al Committente.
Garanzie. A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, secondo quanto disposto dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
Garanzie. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da una garanzia pari ad euro 800,00= con le forme e modalità stabilite dal disciplinare di gara. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La cauzione provvisoria è svincolata ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni decorrenti dall’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, l’aggiudicatario è obbligato a prestare una garanzia fidejussoria pari al 10% all’entità dell’appalto come stabilito all’art. 3 del presente capitolato. Detta fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La predetta cauzione deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione provinciale e preventivamente comunicate all’affidatario. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione definitiva, l’aggiudicatario è obbligato a reintegrare l’importo originario della somma garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione; ove ciò non avvenga entro i termini previsti, la Provincia ha la facoltà di recedere dal contratto, con le conseguenze previste per i casi di recesso dal presente Capitolato. La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. Per le imprese certificate ai sensi dell’art. 40, c. 7) e dell’art. 75, c. 7) del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione e la garanzia fideiussoria previste, rispettivamente, dall’art. 75 e dall’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, sono ridotte del 50%. In tal caso l’offerente dovrà obbligatoriamente allegare alla cauzione copia del documento di certificazione. Nel caso ...