METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA
METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA
DAL 2000 AL 2007
ALLEGATO N. 1
DETERMINAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2000
(ex art. 15, C.C.N.L. 1998-2001)
Le risorse economiche necessarie ad una politica di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, con l’obiettivo di perseguire un aumento della produttività sia qualitativo che quantitativo, partendo da quelle erogate negli anni precedenti, dovranno essere formate ed incrementate nel rispetto dei punti previsti dall’articolo 15 del C.C.N.L. 1998-2001 e risulteranno cosi individuate:
ANNO 1999
"1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 1 gennaio 1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, secondo la disciplina del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
a) gli importi dei fondi di cui all’art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del C.C.N.L. 6 luglio 1995, e successive modifiche ed integrazioni, previsti per l’anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall’art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle qualifiche VII ed VII che risulti incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;
g) l’insieme delle risorse già destinate, per l’anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal C.C.N.L. del 16 luglio 1996;
L.E.D. 1998 | Lire 2.700.000 |
2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997;
Monte salari 1997 404.985.221 | x 1,2% | Ammontare annuale 4.860.000 | Ammontare dal 31 aprile 1999 3.240.000 | Incremento fondo 3.240.000 |
Nell'esercizio 1997, anno di riferimento per il calcolo del fondo, l'Autorità di Xxxxxx aveva n. 2 unità di personale inquadrato nei ruoli; presso la stessa prestavano servizio diversi dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando o distacco (il trattamento economico rimaneva a carico delle Amministrazioni di appartenenza). Il monte salari 1997 è stato determinato considerando il personale che prestava servizio in posizione di comando o distacco nel 1997 escludendo le qualifiche dirigenziali e considerando gli stipendi tabellari dell'esercizio secondo le tariffe del comparto Regioni-Enti Locali. Il monte salari è pertanto presunto: è stata determinata la spesa che l'amministrazione avrebbe dovuto sostenere applicando al personale in servizio il trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni-Enti Locali, indipendentemente dal trattamento posseduto.
CONSISTENZA TOTALE DEL FONDO PER L'ANNO 1999
Art. 15, comma 1, lettera a) | Lire 25.100.200 |
Art. 15, comma 1, lettera g) | Lire 2.700.000 |
Art. 15, comma 2 | Lire 3.240.000 |
Totale | Lire 31.040.200 |
INCREMENTI DEL FONDO PER L’ANNO 2000 (ex art. 15, C.C.N.L. 1998-2001)
Le risorse di competenza dell’anno 2000 sono così determinate:
Importo totale fondo di competenza anno 1999:
Lire 31.040.200
Aumenti previsti ai sensi dell’articolo 15, in particolare riguradanti:
f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 29/1993;
Ai sensi dell’articolo 21, comma 3 del C.C.N.L., si è provveduto alla disapplicazione, a decorrere dal 31 dicembre 1999, della indennità prevista dall’articolo 16, comma 3, della legge 253/1990 e in godimento all’atto dell’inquadramento. Per il personale inquadrato nei ruoli, al quale si applica il trattamento giuridico ed economico del comparto regioni-autonomie locali, l’indennità, diminuita degli incrementi retributivi previsti dall’articolo 12 del contratto medesimo, è stata mantenuta ad personam. I risparmi di spesa sono quindi rappresentati essenzialmente dagli aumenti contrattuali riassorbiti. Per il personale comandato l’indennità medesima, quale trattamento economico accessorio, è stata disapplicata.
Risparmi di spesa per l’applicazione dell’art. 21 del C.C.N.L. | Art. 1, comma 1 (cfr. tabella 1) | Incremento Fondo 7.872.000 |
Risparmi di spesa per l’applicazione dell’art. 21 del C.C.N.L. | Art. 1, comma 2 (cfr. tabella 2) | Incremento Fondo 23.916.000 |
Totale risparmi di spesa per l’applicazione dell’art. 21 del C.C.N.L. | Incremento totale fondo 31.788.000 |
h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di Lire 1.500.000 di cui all’art. 37, comma 4, dell C.C.N.L. del 6 luglio 1995;
A decorrere dal 1 luglio 2000, è stato trasferito nei ruoli dell’Autorità di Xxxxxx, tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni in base all’articolo 33 del Decreto Legislativo 29/1993 e successive modifiche e integrazioni, un Funzionario Tecnico, D3, titolare dell’indennità prevista dall’articolo 37, comma 4, del C.C.N.L. del 6 luglio 1995. Il fondo viene pertanto incrementato delle risorse necessarie alla corresponsione della predetta indennità da luglio a dicembre.
Indennità annua Lire 1.500.000 | Indennità mensile Lire 125.000 | Mensilità 6 | Incremento Fondo Lire 750.000 |
j) un importo dello 0,52% del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all’incremento, in misura pari ai tassi programmati d’inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l’anno successivo;
Monte salari 1997 404.985.221 | x 0,52% | Incremento fondo 2.106.000 |
m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14;
Risorse destinate nel 1999 al pagamento dei compensi per lavoro straordinario | Riduzione del 3% | Risorse a decorrere dal 31.12.1999 | Risparmi |
Lire 23.857.878 | Lire 715.736 | Lire 23.142.141 | Lire 716.000 |
2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997;
Monte salari 1997 404.985.221 | x 1,2% | Ammontare annuale 4.860.000 | Ammontare dal 31 aprile 1999 3.240.000 | Incremento fondo 3.240.000 |
5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/1993, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio;
Ammontare fondo art. 15 CCNL anno 1999 31.040.200 | N. Dip. 1999 12 | Ammontare individuale 2.587.000 | N. Dip. 2000 14 | Incremento stabile N. Dip. 2 | Incremento Fondo 5.174.000 |
Il fondo viene incrementato teoricamente di Lire 45 milioni per le posizioni organizzative istituite con Delibera del Comitato Istituzionale del 3 agosto 2000 e individuate una nell’area tecnica, nel I° Settore Tecnico – rischio idraulico e una nell’area amministrativa, nel Settore Amministrativo – ragioneria e economato. L’incremento per l’anno 2000 sarà quantificato presumibilmente in 4/12 dell’indennità ammontante ad un importo massimo di Lire 15 milioni.
Retribuzione annuale di posizione e di risultato 45.000.000 | 4/12 15.000.000 | Incremento fondo 15.000.000 |
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 180/1998
Ai sensi del decreto legge 180/98 sono state assunte per la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico n. 4 unità di personale con contratto a tempo determinato. Le risorse stimate per far fronte al trattamento accessorio del predetto personale, da far gravare sulle somme disponibili provenienti dal capitolo 8802 dello Stato di Previsione del Ministero del Tesoro, determinate con gli stessi criteri utilizzati per l’incremento del fondo ai sensi dell’articolo 15, comma 5, sono le seguenti:
Ammontare individuale 2.587.000 | Unità di personale 4 | Ammontare risorse D.L. 180/98 10.348.000 |
INTEGRAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 16, COMMA 1, C.C.N.L.
1. A decorrere dall’1 giugno 1999, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa possono essere integrate dagli enti nell’ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in un’apposita intesa che le parti del presente contratto CCNL si impegnano a stipulare entro il 15 novembre 2000;
Secondo quanto stabilito dall’articolo 48, comma 3 del C.C.N.L. successivo a quello dell’1 aprile 1999, sottoscritto il 14 settembre 2000:
3. Limitatamente all’anno 2000, in difetto di stipulazione dell’accordo di cui al comma 1 nel termine previsto, gli enti diversi da quelli di cui al precedente comma e che si trovino nelle condizioni previste nell’art. 16, comma 1, del CCNL dell’1 aprile 1999, possono destinare alle finalità, di cui al medesimo art. 16, comma 1. del CCNL dell’1 aprile 1999, risorse aggiuntive nel limite massimo del 2% del monte salari riferito al 1999, esclusa la quota realtiva ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico degli enti, alle stesse condizioni di cui all’art. 15, comma 4, del CCNL dell’1 aprile 1999.
Monte salari 1999 473.500.000 | x 2% | Ammontare annuale 9.470.000 | Incremento fondo 9.470.000 |
Negli esercizi precedenti al 2000, l'Autorità di Xxxxxx aveva n. 2 unità di personale inquadrato nei ruoli; presso la stessa prestavano servizio diversi dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando o distacco (il trattamento economico rimaneva a carico delle Amministrazioni di appartenenza). Il monte salari 1999 è stato determinato considerando il personale che prestava servizio in posizione di comando o distacco, escludendo le qualifiche dirigenziali e considerando gli stipendi tabellari dell'esercizio secondo le tariffe del comparto Regioni-Enti Locali. Il monte salari è pertanto presunto: è stata determinata la spesa che l'amministrazione avrebbe dovuto sostenere applicando al personale in servizio il trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni-Enti Locali, indipendentemente dal trattamento posseduto.
CONSISTENZA TOTALE DEL FONDO PER L'ANNO 2000
Ammontare fondo 1999 | Lire 31.040.200 |
Art. 15, comma 1, lettera f) | Lire 31.788.000 |
Art. 15, comma 1, lettera h) | Lire 750.000 |
Art. 15, comma1, lettera j) | Lire 2.106.000 |
Art. 15, comma 1, lettera m) | Lire 716.000 |
Art. 15, comma 2 | Lire 3.240.000 |
Art. 15, comma 5 | Lire 20.174.000 |
Art. 16, comma 1 | Lire 9.470.000 |
Totale | Lire 99.284.200 |
Art. 15, comma 51, lettera h) (incremento teorico) | Lire 750.000 |
Art. 15, comma 5 (incremento teorico) | Lire 30.000.000 |
Totale | Lire 130.034.200 |
Risorse personale D.L. 180/98
Art. 15, comma 5, D.L. 180/98 | Lire 10.348.000 |
INCREMENTI DEL FONDO PER L’ANNO 2001 (ex art. 15, C.C.N.L. 1998-2001)
Le risorse di competenza dell’anno 2001 sono così determinate:
Importo totale fondo di competenza anno 2000:
Lire 130.034.200
Aumenti previsti ai sensi dell’articolo 15, in particolare rigurdanti:
e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni;
Con atto del Segretario Generale prot. n. 796 del 28 febbraio 2001, il rapporto di lavoro del xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Funzionario Tecnico D3, a decorrere dal 1 marzo 2001, è a tempo parziale al 50%. I dettagli della determinazione dei risparmi di spesa relativi all’applicazione del comma e) sono riportati nella tabella allegata (Allegato n. 1).
Risparmi di spesa per traspormazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale | Art. 15, comma 1 Lettera e) | Incremento Fondo Lire 17.466.000 |
m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14;
Risorse destinate nel 2000 al pagamento dei compensi per lavoro straordinario | Riduzione del 3% | Risorse a decorrere dal 31.12.2000 | Risparmi |
Lire 27.118.141 | Lire 813.500 | Lire 26.304.596 | Lire 813.500 |
5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/1993, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio;
L’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale è stimata secondo quanto riportato nella tabella allegata (Allegato n. 2).
Ammontare individuale 2.587.000 | N. Dip. 2000 14 | N. Dip. 2001 28 | Incremento stabile N. Dip. 14 | Incremento Fondo Lire 36.218.000 |
(Art. 4, C.C.N.L. 5.10.2001)
1. Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all’art. 15 del C.C.N.L. dell’1 aprile 1999 di un importo pari all’1,1% del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
Monte salari 1999 473.500.000 | x 1,1% | Ammontare annuale 5.208.000 | Incremento fondo Lire 5.208.000 |
Negli esercizi precedenti al 2000, l'Autorità di Xxxxxx aveva n. 2 unità di personale inquadrato nei ruoli; presso la stessa prestavano servizio diversi dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando o distacco (il trattamento economico rimaneva a carico delle Amministrazioni di appartenenza). Il monte salari 1999 è stato determinato considerando il personale che prestava servizio in posizione di comando o distacco, escludendo le qualifiche dirigenziali e considerando gli stipendi tabellari secondo le tariffe del comparto Regioni-Enti Locali. Il monte salari è pertanto presunto: è stata determinata la spesa che l'amministrazione avrebbe dovuto sostenere applicando al personale in servizio il trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni-Enti Locali, indipendentemente dal trattamento posseduto (Allegato n. 3).
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 180/1998
Ai sensi del decreto legge 180/98 sono state assunte per la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico n. 4 unità di personale con contratto a tempo determinato. Le risorse stimate per far fronte al trattamento accessorio del predetto personale, da far gravare sulle
somme disponibili provenienti dal capitolo 8802 dello Stato di Previsione del Ministero del Tesoro, determinate con gli stessi criteri utilizzati per l’incremento del fondo ai sensi dell’articolo 15, comma 5, sono le seguenti:
Ammontare individuale 2.587.000 | Unità di personale 5 | Ammontare risorse D.L. 180/98 Lire 12.935.000 |
CONSISTENZA TOTALE DEL FONDO PER L'ANNO 2001
Ammontare fondo 2000 | Lire 130.034.200 |
Art. 15, comma 1, lettera e) | Lire 17.466.000 |
Art. 15, comma 1, lettera m) | Lire 813.500 |
Art. 15, comma 5 | Lire 36.218.000 |
Art. 4, comma 1 | Lire 5.208.000 |
Totale | Lire 189.739.700 |
Risorse personale D.L. 180/98
Art. 15, comma 5, D.L. 180/98 | Lire 12.935.000 |
DETERMINAZIONE DEL FONDO PER L’ANNO 2002 (ex art. 15, C.C.N.L. 1998-2001)
Le risorse di competenza dell’anno 2002 sono così determinate:
Importo storico fondo (ammontare fondo 2000 e risorse art. 15, comma 5 anno 2000):
Lire 166.252.200 | Euro 85.863 |
e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni;
Si confermano le economie già approvate per lo scorso esercizio relative al perdurare della situazione di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al 50%, del xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Funzionario Tecnico D3, pari a € 10.824,49. Inoltre, poiché a decorrere dal 1 ottobre 2002, il rapporto di lavoro della sig. Xxxxx Xxxxxxxxxx, Istruttore Amministrativo C2, è a tempo parziale all’83,34%, le risorse vengono incrementate di € 180,96 pari al 25% delle economie conseguenti alla trasformazione.
Risparmi di spesa per traspormazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale | Art. 15, comma 1 Lettera e) | Incremento Fondo Euro 11.005,45 |
m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14;
Risorse destinate nel 2001 al pagamento dei compensi per lavoro straordinario | Riduzione del 3% | Riduzione stabile delle risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario | Risparmi | Risparmi |
Lire 54.136.641 | Lire 1.624.100 | Lire 5.729.891 | Lire 7.353.991 | Euro 3.798,01 |
5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/1993, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio;
L’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale è stimata secondo quanto riportato nella tabella allegata (Allegato n. 2).
N. Dip. 2001 28 | N. Dip. 2002 32 | Incremento stabile N. Dip. 4 | Incremento Fondo Euro 17.946,40 |
La stima delle risorse è stata effettuata utilizzando le risorse ripartite con Decreto del Segretario Generale prot. n. 1403 del 29 aprile 2002. Il personale realmente assunto nel corso dell’esercizio è pari a 7 unità: 3 unità di categoria D1 a decorrere dal 1 gennaio 2002, 1 unità di categoria D1 a decorrere dal 1 agosto 2002 (unità che nel corso dell’anno 2001 era già in servizio in posizione di comando), 1 unità di categoria C4 e una unità di categoria B5 a decorrere dal 1 aprile 2002. Nel corso dell’anno si sono verificate però due cessazioni di personale D1, una a febbraio ed una a luglio. L’incremento stabile di personale è fissato quindi in 4 unità. Inoltre, contrariamente a quanto avvenuto negli scorsi esercizi, non è provveduto a stimare i maggiori oneri relativi alle prestazioni di lavoro straordinario del personale assunto.
Non è più presente personale assunto a tempo determinato e pertanto non vengono messe a disposizione risorse ai sensi del D.L. 180/98.
Circa la disciplina attuativa dell’articolo 16 del C.C.N.L. così come normata dall’articolo 5 del C.C.N.L. relativo al biennio economico 2000/2001 del 5 ottobre 2001, l’Autorità di Xxxxxx non è in grado di dare attuazione a quanto previsto per i motivi sotto riportati:
• l’accertamento del possesso delle condizioni economico finanziarie correlate a specifici indicatori non può essere effettuato in quanto nella tabella di cui al comma 2 del già citato articolo non ci sono indicatori che possono essere in qualche modo ricondotti alla tipologia dell’Autorità di Xxxxxx;
• gli indicatori non possono essere determinati dalle regioni in quanto questa possibilità è prevista esclusivamente per gli “enti pubblici non economici da esse dipendenti” e per le IPAB;
• il comma 5 dell’articolo 5 prevede esclusivamente l’incremento dei parametri di cui al comma 2 con ulteriori indicatori idonei a consentire un adeguato apprezzamento dell’efficacia dell’attività istituzionale dell’ente.
L’Autorità è in possesso degli altri requisiti previsti per poter incrementare le risorse da destinare alla contrattazione decentrata integrativa, previo espressa certificazione del Nucleo di Valutazione circa il raggiungimento di una percentuale minima degli obiettivi. L’unico indicatore che potrebbe essere utilizzato è quello relativo all’incidenza delle spese del personale sulle spese correnti, indicatore specifico determinato dalla Regione Toscana per alcune tipologie di enti pubblici non economici da essa dipendenti. Per l’incremento delle risorse i valori minimi degli indicatori calcolati sia in termini dinamici che in termini statici devono essere definiti in via preventiva in sede di contrattazione. Per l’esercizio 2002 l’Autorità non è in condizione di applicare la disciplina attuativa dell’articolo 16 del
C.C.N.L. e pertanto non si incrementano ulteriormente le risorse.
CONSISTENZA TOTALE DEL FONDO PER L'ANNO 2002
Ammontare fondo storico | Euro 85.863,00 |
Art. 15, comma 1, lettera e) | Euro 11.005,45 |
Art. 15, comma 1, lettera m) | Euro 3.798,01 |
Art. 15, comma 5 | Euro 17.946,40 |
Totale | Euro 118.612,86 |
ANNO 2003
Art. 31 C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004
Disciplina delle “risorse decentrate”
1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo.
2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 0, xxxx. x, x, x, x, x, x, x, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L’importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.
4. Le risorse decentrate di cui al comma 3 ricomprendono anche le somme destinate alla incentivazione del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.
5. Resta confermata la disciplina dell’art. 17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell’esercizio di riferimento.
Art. 32
Incrementi delle risorse decentrate
1. Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono incrementate, dall’anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001.
2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.
3. Enti locali: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;
4. Camere di Commercio: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti.
5. Regioni: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 35% della spesa corrente depurata della spesa sanitaria.
6. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, incrementano le risorse decentrate sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari riferito all’anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.
7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).
8. Gli incrementi indicati nel presente articolo, commi 2 e 7, non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
9. E’ confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, di cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l’indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all’art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.
10. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto collettivo, non trova più applicazione la disciplina dell’art. 5 del CCNL del 5.10.2001.
DETERMINAZIONE DELLE RISORSE PER L’ANNO 2003 (ex artt. 31 e 32, C.C.N.L. 2002-2005)
Le risorse di competenza dell’anno 2003 sono determinate ai sensi dell’articolo 31 e 32 del C.C.N.L, secondo l’esemplificazione contenuta nei “Suggerimenti per il datore di lavoro pubblico sulla costruzione di un indice ragionato di un contratto integrativo decentrato” elaborato e diffuso a cura dell’ARAN e riportato nelle tabelle allegate A e B, rispettivamente relative alle risorse stabili e a quelle variabili.
L’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata integrativa sono state calcolate indicando a fianco di ciascuna la descrizione della fonte di finanziamento, ricostruendo gli incrementi previsti dai vari articoli, comma e lettere, nel modo sottoriportato:
RISORSE STABILI
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 14, comma 4: riduzione del 3% delle risorse per lo straordinario
Decurtazione 3% | Anno 1999 | € 0,00 |
Anno 2000 | € 369,79 | |
Anno 2001 | € 420,14 | |
Anno 2002 | € 838,78 | |
€2.120,47 | ||
Anno 2003 | € 750,00 | |
Totale | € 4.499,18 |
Art. 14, comma 4, C.C.N.L. 1 aprile 1999 “Riduzione stabile delle risorse destinate alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario”. Le risorse per tali finalità sono state decurate ogni anno del 3%, così come risulta dalle contrattazioni già sottoscritte.
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera a): risorse ex art. 31
Risorse ex art. 31 | Anno 1998 | € 23.120,50 |
Si riportano le considerazioni più volte segnalate circa le originarie modalità di determinazione delle risorse (anche quelle ex art. 31). Al momento della determinazione delle risorse l'Autorità di Xxxxxx aveva n. 2 unità di personale inquadrato nei ruoli a fronte di una dotazione organica di 40 unità prima e 65 unità a partire dal 1999. Non era possibile, per effettuare una stima esatta delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata effettuare un confronto con enti di equivalente livello organizzativo e analoga consistenza di personale. Presso l’Autorità prestavano servizio però diversi dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando o distacco (il trattamento economico rimaneva a carico delle Amministrazioni di appartenenza). Il monte salari di riferimento è stato determinato, previo confronto con le XX.XX. sul percorso da seguire, considerando il personale che prestava servizio in posizione di comando o distacco escludendo le qualifiche dirigenziali e considerando gli stipendi tabellari dell'esercizio secondo le tariffe del comparto Regioni- Enti Locali. Il monte salari è pertanto presunto: è stata determinata la spesa che l'amministrazione avrebbe dovuto sostenere applicando al personale in servizio il trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni-Enti Locali, indipendentemente dal trattamento posseduto e dall’anzianità di servizio maturata (Decreto del Segretario Generale prot. n. 1199 del 14 aprile 1999).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera b): risorse aggiuntive
Risorse aggiuntive | Anno 1998 e 1999 | € 2.164,25 |
Sono state considerate risorse aggiuntive quelle destinate nell’esercizio 1998 e 1999 all’incremento delle risorse (Decreto del Segretario Generale prot. n. 551 del 28 febbraio 2000).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera f): risparmi applicazione art. 21
Risparmi | Anno 2000 | € 16,417,13 |
Si tratta dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’articolo 21, comma 3 del C.C.N.L. 1998/2001, per la disapplicazione dell’indennità prevista dall’articolo 16 della legge 253/1990 (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera g): risparmi ex LED
Risparmi | Anno 1998 | € 1.394,44 |
Si tratta dell’insieme delle risorse destinate, per l’anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio (Decreto del Segretario Generale prot. n. 551 del 28 febbraio 2000).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera h): ex indennità Lire1.500.000
Ex indennità Lire 1.500.000 | Anno 2000 | € 774,69 |
Si tratta dell’insieme delle risorse destinate al pagamento dell’indennità prevista dall’articolo 37, comma 4 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995 (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera j): 0,52 del monte salari 1997
0,52% monte salari 1997 di Lire 404.985.221 | Anno 2000 | € 1.087,66 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare in via induttiva (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 5: aumento stabile dotazione organiche
Decreto n. 2151/2001 | Anno 2000 | € 25.912,71 |
Decreto n. 1403/2002 | Anno 2001 | € 18.705,04 |
Decreto n. 2023/2003 | Anno 2002 | € 17.946,40 |
Anno 2003 | € 4.486,60 | |
Totale | € 67.050,15 |
Si tratta degli incrementi previsti per l’aumento stabile della dotazione organica. L’entità delle risorse necessarie a sostenere i maggiori oneri del trattamento economico per l’esercizio 2003 è stimata secondo quanto riportato nelle tabelle allegate (Allegati n. 1 e 2).
C.C.N.L. 5 ottobre 2001 – Articolo 4, comma 1: incremento 1,1% monte salari 1999
1,1% monte salari 1999 di Lire 473.500.000 | Anno 2001 | € 2.689,71 |
1,1% monte salari 1999 di Lire 473.500.000 | Anno 2002 | € 2.689,71 |
Totale | € 5.379,42 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare in via induttiva. L’incremento è calcolato anche per l’esercizio passato, in quanto in tale esercizio le risorse non erano state incrementate di tale percentuale (Decreto del Segretario Generale prot. n. 1403 del 29 aprile 2002).
C.C.N.L. 5 ottobre 2001 – Articolo 4, comma 1: recupero ria e assegni ad personam
Recupero RIA e assegni | Anno 2001 e 2003 | € 2.107,68 |
Si tratta dei recuperi previsti dal predetto articolo del personale cessato. Il conteggio è stato effettuato considerando il recupero dell’indennità ad personam del dipendente Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx (€ 59,91 per 12 mensilità quali riassorbimento ad personam rinnovo contrattuale 5 ottobre 2001 e n. 8 mensilità a € 166,36 per cessazione, della RIA di Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx per € 40,32.
C.C.N.L. 22 gennaio 2004 – Articolo 32, comma 2: incremento 0,62% monte salari 2001
0,62% monte salari 2001 di Lire 1.127.896.873 | Anno 2003 | € 3.611,57 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare con aggiunta del personale che presta servizio in posizione di comando, del quale però non si effettua il rimborso delle spese, con riferimento alla tabella allegata (Allegato n. 3).
C.C.N.L. 22 gennaio 2004 – Articolo 32, comma 7: incremento 0,20% monte salari 2001
0,20% monte salari 2001 di Lire 1.127.896.873 | Anno 2003 | € 1.165,03 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare in via induttiva, con riferimento alla tabella allegata (Allegato n. 3).
L’ammontare delle risorse stabili per l’esercizio 2003 è il seguente:
Risorse stabili 2003 | € 128.772,29 |
RISORSE VARIABILI
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera e): trasformazione rapporto di lavoro
Trasformazione rapporto | Anno 2003 | € 12.926,86 |
Si confermano le economie già approvate per lo scorso esercizio relative al perdurare della situazione di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al 50%, del xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Funzionario Tecnico D3, pari a € 11.389,22. Inoltre i rapporti di lavoro delle xxx.xx Xxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Istruttori Amministrativi C2, sono a tempo parziale all’83,34%, le risorse vengono incrementate di € 1.537,64 pari al 25% delle economie conseguenti alla trasformazione (Allegato n. 4).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera m): risparmi su straordinario
Risparmi straordinario | Anno 2003 | € 9.583,80 |
Si tratta dei risparmi derivanti dall’utilizzo parziale delle risorse destinate alla corresponsione di compensio per prestazioni di lavoro straordinario e alla banca delle ore al 31 dicembre 2003. La quantificazione è riportata nelle tabelle (Allegati n. 5 e n. 6).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 2: incremento 1,2% monte salari 1997
1,2% monte salari 1997 di Lire 404.985.221 | Anno 2003 | € 1.673,32 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare in via induttiva (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 5: incremento servizi e nuove attività
Incremento servizi | Anno 2003 | € 11.620,00 |
Si tratta dell’incremento stimato per la partecipazione dell’Autorità di Bacino al progetto, denominato SLAM (Service for Landslides Monitoring). Lo stesso è finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ed è finalizzazto alla realizzazione di tre prodotti orientati al monitoraggio ed alla mappatura degli eventi franosi tramite interferometria radar da satellite. In particolare, i prodotti forniti consistono in una mappatura degli eventi franosi, monitoraggio degli spostamenti su lunghi periodi e realizzazione di carte della suscettibilità da frana. La realizzazione del progetto è curata da un consorzio internazionale, di cui fa parte anche il dipartimento di Scienze della Terra
dell'Università di Firenze, mentre i prodotti via via elaborati vengono testati e validati da Istituzioni locali tramite partecipazione attiva al dibattito tecnico in merito al perfezionamento delle specifiche. Le Istituzioni locali individuate per tale compito sono l'Autorità di Bacino del Fiume Arno (I), il Cantone di Berna (CH) e il Cantone Xxxxxxx (CH). Tali Amministrazioni avranno un ruolo importante nella diffusione e promozione dei risultati. I prodotti finali possono essere utilizzati sia per migliorare la perimetrazione e la definizione dello stato di attività delle frane in un determinato territorio, che per valutare le relative velocità di deformazione a terra e individuare le zone di possibile espansione dei dissesti. I destinatari finali sono sia gli operatori pubblici che si occupano di gestione e pianificazione territoriale sia, in una seconda fase, gli operatori privati (liberi professionisti, associazioni di categoria) che si occupano delle attività di cui sopra. Fino ad oggi l’Autorità ha svolto un ruolo trainante nella realizzazione del progetto ed ha contribuito significativamente ad individuare ed affinare le potenzialità dei prodotti finali, con particolare riferimento al possibile supporto tecnico in merito a pratiche di revisione delle perimetrazioni PAI ed alla definizione dello stato di pericolosità da frana. Grosse potenzialità, anche se non direttamente testate in questa fase, possono essere previste anche per l'individuazione delle aree soggette a fenomeni di subsidenza. Il progetto è iniziato nel 2003 e continuerà per tutto il 2004.
C.C.N.L. 22 gennaio 2004 – Articolo 32, comma 6: incremento 0,50% monte salari 2001
1,2% monte salari 2001 di Lire 1.127.896.873 | Anno 2003 | € 2.912,55 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare con aggiunta del personale che presta servizio in posizione di comando, del quale però non si effettua il rimborso delle spese, con riferimento alla tabella allegata (Allegato n. 3).
L’ammontare delle risorse variabili per l’esercizio 2003 è il seguente:
Risorse variabili 2003 | € 38.716,53 |
CONSISTENZA TOTALE RISORSE PER L'ANNO 2003
Risorse stabili | € 128.772,29 |
Risorse variabili | € 38.716,53 |
Totale | € 167.488,82 |
I dettagli sono riportati nelle tabelle allegate A e B, redatte secondo l’esemplificazione contenuta nei “Suggerimenti per il datore di lavoro pubblico sulla costruzione di un indice ragionato di un contratto integrativo decentrato” elaborato e diffuso a cura dell’ARAN.
ANNO 2004
Art. 31 C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004
Disciplina delle “risorse decentrate”
6. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo.
7. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 0, xxxx. x, x, x, x, x, x, x, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L’importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche.
8. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.
9. Le risorse decentrate di cui al comma 3 ricomprendono anche le somme destinate alla incentivazione del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.
10. Resta confermata la disciplina dell’art. 17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell’esercizio di riferimento.
Art. 32
Incrementi delle risorse decentrate
11. Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono incrementate, dall’anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001.
12. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.
13. Enti locali: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;
14. Camere di Commercio: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti.
15. Regioni: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 35% della spesa corrente depurata della spesa sanitaria.
16. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, incrementano le risorse decentrate sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari riferito all’anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.
17. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).
18. Gli incrementi indicati nel presente articolo, commi 2 e 7, non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
19. E’ confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, di cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l’indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all’art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.
20. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto collettivo, non trova più applicazione la disciplina dell’art. 5 del CCNL del 5.10.2001.
DETERMINAZIONE DELLE RISORSE PER L’ANNO 2004 (ex artt. 31 e 32, C.C.N.L. 2002-2005)
Le risorse di competenza dell’anno 2004 sono determinate ai sensi dell’articolo 31 e 32 del C.C.N.L, secondo l’esemplificazione contenuta nei “Suggerimenti per il datore di lavoro pubblico sulla costruzione di un indice ragionato di un contratto integrativo decentrato” elaborato e diffuso a cura dell’ARAN e riportato nelle tabelle allegate A e B, rispettivamente relative alle risorse stabili e a quelle variabili.
L’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata sono state calcolate indicando a fianco di ciascuna la descrizione della fonte di finanziamento, ricostruendo gli incrementi previsti dai vari articoli, comma e lettere, nel modo sottoriportato:
RISORSE STABILI
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 14, comma 4: riduzione del 3% delle risorse per lo straordinario
Decurtazione 3% | Anno 1999 | € 0,00 |
Anno 2000 | € 369,79 | |
Anno 2001 | € 420,14 | |
Anno 2002 | € 838,78 | |
€2.120,47 | ||
Anno 2003 | € 750,00 | |
Anno 2004 | €5.250,00 | |
Totale | € 9.749,18 |
Art. 14, comma 4, C.C.N.L. 1 aprile 1999 “Riduzione stabile delle risorse destinate alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario”. Le risorse per tali finalità sono state decurate ogni anno del 3%, così come risulta dalle contrattazioni già sottoscritte. Nell’anno 2004 si provvede ad una riduzione stabile di € 5.250 per adeguare le risorse alle disponibilità prevista nella ripartizione dei finanziamenti.
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera a): risorse ex art. 31
Risorse ex art. 31 | Anno 1998 | € 23.120,50 |
Si riportano le considerazioni più volte segnalate circa le originarie modalità di determinazione delle risorse (anche quelle ex art. 31). Al momento della determinazione delle risorse l'Autorità di Xxxxxx aveva n. 2 unità di personale inquadrato nei ruoli a fronte di una dotazione organica di 40 unità prima e 65 unità a partire dal 1999. Non era possibile, per effettuare una stima esatta delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata effettuare un confronto con enti di equivalente livello organizzativo e analoga consistenza di personale. Presso l’Autorità prestavano servizio però diversi dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando o distacco (il trattamento economico rimaneva a carico delle Amministrazioni di appartenenza). Il monte salari di riferimento è stato determinato, previo confronto con le XX.XX. sul percorso da seguire, considerando il personale che prestava servizio in posizione di comando o distacco escludendo le qualifiche dirigenziali e considerando gli stipendi tabellari dell'esercizio secondo le tariffe del comparto Regioni- Enti Locali. Il monte salari è pertanto presunto: è stata determinata la spesa che l'amministrazione avrebbe dovuto sostenere applicando al personale in servizio il trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni-Enti Locali, indipendentemente dal trattamento posseduto e dall’anzianità di servizio maturata (Decreto del Segretario Generale prot. n. 1199 del 14 aprile 1999).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera b): risorse aggiuntive
Risorse aggiuntive | Anno 1998 e 1999 | € 2.164,25 |
Sono state considerate risorse aggiuntive quelle destinate nell’esercizio 1998 e 1999 all’incremento delle risorse (Decreto del Segretario Generale prot. n. 551 del 28 febbraio 2000).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera f): risparmi applicazione art. 21
Risparmi | Anno 2000 | € 16,417,13 |
Si tratta dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’articolo 21, comma 3 del C.C.N.L. 1998/2001, per la disapplicazione dell’indennità prevista dall’articolo 16 della legge 253/1990 (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera g): risparmi ex LED
Risparmi | Anno 1998 | € 1.394,44 |
Si tratta dell’insieme delle risorse destinate, per l’anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio (Decreto del Segretario Generale prot. n. 551 del 28 febbraio 2000).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera h): ex indennità Lire1.500.000
Ex indennità Lire 1.500.000 | Anno 2000 | € 774,69 |
Si tratta dell’insieme delle risorse destinate al pagamento dell’indennità prevista dall’articolo 37, comma 4 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995 (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera j): 0,52 del monte salari 1997
0,52% monte salari 1997 di Lire 404.985.221 | Anno 2000 | € 1.087,66 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare in via induttiva (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 5: aumento stabile dotazione organiche
Decreto n. 2151/2001 | Anno 2000 | € 25.912,70 |
Decreto n. 1403/2002 | Anno 2001 | € 18.705,04 |
Decreto n. 2023/2003 | Anno 2002 | € 17.946,40 |
Decreto n. 2323/2004 | Anno 2003 | € 4.486,60 |
Totale | € 67.050,74 |
Si tratta degli incrementi previsti per l’aumento stabile della dotazione organica. Le risorse sono costituite per 33 unità di personale. Poiché il personale in servizio al 31 dicembre 2004 è inferiore a questo limite, per l’esercizio 2004, non si ricorre alla facoltà di incremento prevista dal predetto articolo 15, comma 5, per incremento stabile di dotazione organica.
C.C.N.L. 5 ottobre 2001 – Articolo 4, comma 1: incremento 1,1% monte salari 1999
1,1% monte salari 1999 di Lire 473.500.000 | Anno 2004 | € 2.689,71 |
Totale | € 2.689,71 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare in via induttiva. L’incremento è calcolato anche per l’esercizio passato, in quanto in tale esercizio le risorse non erano state incrementate di tale percentuale (Decreto del Segretario Generale prot. n. 1403 del 29 aprile 2002).
C.C.N.L. 5 ottobre 2001 – Articolo 4, comma 1: recupero ria e assegni ad personam
Recupero RIA e assegni | Anno 2001, 2003 e 2004 | € 3.126,31 |
Si tratta dei recuperi previsti dal predetto articolo del personale cessato. Il conteggio è stato effettuato considerando il recupero dell’indennità ad personam del dipendente Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx (€ 59,91 per 12 mensilità quali riassorbimento ad personam rinnovo contrattuale 5 ottobre 2001 e n. 12 mensilità a € 166,36 per cessazione) della RIA di Xxxxxx Xxxxx per € 40,32. E’ stato inoltre considerato il recupero della RIA per le cessazioni di Xxxxxxxx Xxxxxxxx (a regime per € 1731,24 – per il 2004 per la sola mensilità di dicembre per € 144,27) e di Xxxxxxxx Xxxxxxxx ( a regime per € 2.717,76 – per il 2004 per la sola mensilità di dicembre per € 226,48).
C.C.N.L. 22 gennaio 2004 – Articolo 32, comma 2: incremento 0,62% monte salari 2001
0,62% monte salari 2001 di Lire 1.127.896.873 | Anno 2004 | € 3.611,57 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare con aggiunta del personale che presta servizio in posizione di comando, del quale però non si effettua il rimborso delle spese, con riferimento alla tabella allegata (Allegato n. 3).
Così come per l’esercizio 2003 si provvede a stimare le risorse per le alte professionalità. A queste si aggiungono quelle non utilizzate nel 2003 per le stesse finalità:
C.C.N.L. 22 gennaio 2004 – Articolo 32, comma 7: incremento 0,20% monte salari 2001
0,20% monte salari 2001 di Lire 1.127.896.873 | Anno 2003 | € 1.165,03 |
Anno 2004 | € 1.165,03 | |
Totale | € 2.330.06 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo per le finalità di individuazione delle alte professionalità. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare in via induttiva, con riferimento alla tabella allegata (Allegato n. 3).
L’ammontare delle risorse stabili per l’esercizio 2004 è il seguente:
Risorse stabili 2004 | € 131.186,18 |
RISORSE VARIABILI
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera e): trasformazione rapporto di lavoro
Trasformazione rapporto | Anno 2004 | € 7.725,39 |
Si confermano i risparmi annui relativi al perdurare della situazione di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendendi Xxxxx Xxxxxxxxxxx (al 50%), Xxxxxx Xxxxxxxx (al 30%), Xxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx (all’83,34%). Le risorse vengono incrementate per € 7.725,39 pari al 25% dei risparmi dovuti alla trasformazione del rapporto (Allegato n. 4).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera m): risparmi su straordinario
Risparmi straordinario | Anno 2004 | € 6.673,73 |
Si tratta dei risparmi derivanti dall’utilizzo parziale delle risorse destinate alla corresponsione di compensio per prestazioni di lavoro straordinario e alla banca delle ore al 31 dicembre 2004. La quantificazione è riportata nella tabella (Allegato n. 5).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 2: incremento 1,2% monte salari 1997
1,2% monte salari 1997 di Lire 404.985.221 | Anno 2004 | € 1.673,32 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare in via induttiva (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 5: incremento servizi e nuove attività
Incremento servizi | Anno 2004 | € 24.120,00 |
Si tratta dell’incremento stimato per:
1. La continuazione fino al 31 dicembre 2005 della partecipazione dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno al progetto, denominato SLAM (Service for Landslides Monitoring). Lo stesso è finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ed è finalizzato alla realizzazione di tre prodotti orientati al monitoraggio ed alla mappatura degli eventi franosi tramite interferometria radar da satellite. In particolare, i prodotti forniti consistono in una mappatura degli eventi franosi, monitoraggio degli spostamenti su lunghi periodi e realizzazione di carte della suscettibilità da frana. La parte del progetto realizzata nel corso dell’anno ha riguardato in particolare l’individuazione delle aree soggette a subsidenza. Infatti, in base all’esperienza sviluppata con il progetto SLAM e all’esperienza maturata nella gestione dei dati derivati da interferometria radar è stato possibile gestire ed impostare operativamente il progetto Subsidence, finalizzato alla mappatura delle aree in subsidenza del bacino dell’Arno e al monitoraggio di dettaglio della pianura lucchese. L’attività è in questo caso è finalizzata non solo al test operativo delle mappature ma anche all’analisi statistica dei dati di base al fine di poter acquisire la massima confidenza nella gestione dei dati che riguardano aree con importanti e strategiche possibilità di sviluppo economico (€ 11.620)
2. L’istituzione di un più aggiornato “servizio cartografico”, nell’ambito dei servizi destinati agli utenti esterni ed interni all’Autorità di Bacino, che permetta la consultazione, visualizzazione ed estrazione sia del quadro conoscitivo sia della cartografia dei Piani di Bacino tramite WEB. Il progetto prevede di utilizzare tutte le funzionalità offerte dall’applicativo ArcIMS. Tale applicativo rappresenta, infatti, la soluzione ESRI per la progettazione, realizzazione e l'amministrazione dei siti Internet cartografici con funzionalità di visualizzazione, produzione mappe ed analisi dei dati spaziali. Quale fase propedeutica alla fruizione dei dati era necessaria la riorganizzazione del SIT dell’Autorità di Bacino all’interno del DBMS SQLServer + ArcSDE, creando dei geodatabase per contenuto tematico (es: idrologia, qualità delle acque, vincolistica, ortofoto asta 2002, etc…). Questo ha portato ad un notevole miglioramento nella gestione dei dati, sia dati raster, visualizzabili ora in modo più rapido come un singolo mosaico per ogni geoDB raster, sia dei dati vettoriali su cui sono possibili operazioni di “multiediting”. Sono state poi analizzate le interazioni del sistema ArcIMS/ArcSDE con l’organizzazione dei geoDB proposta al fine di ottimizzare l’utilizzo di ArcIMS stesso e la gestione dei geoDB da parte dei tecnici SIT dell’Autorità. E’ stata poi effettuata l’analisi delle problematiche inerenti l’avvio del servizio, la politica di sicurezza informatica, l’analisi dei componenti del prodotto ArcIMS. Sono state realizzate prove di pubblicazione di cartografie per effettuare test pratici sulle potenzialità dell’applicativo, accedendo direttamente agli archivi caricati su ArcSDE SQLServer (€ 12.500).
C.C.N.L. 22 gennaio 2004 – Articolo 32, comma 6: incremento 0,50% monte salari 2001
1,2% monte salari 2001 di Lire 1.127.896.873 | Anno 2004 | € 2.912,55 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare con aggiunta del personale che presta servizio in posizione di comando, del quale però non si effettua il rimborso delle spese, con riferimento alla tabella allegata (Allegato n. 3).
L’ammontare delle risorse variabili per l’esercizio 2004 è il seguente:
Risorse variabili 2004 | € 43.104,99 |
CONSISTENZA TOTALE RISORSE PER L'ANNO 2004
Risorse stabili | € 131.186,18 |
Risorse variabili | € 43.104,99 |
Totale | € 174.291,17 |
Residuo 2003 non utilizzato per progressione orizzontale A1 A2 | € 237,66 |
Totale | € 174.528,83 |
Accantonamento art. 32, comma 7, (0,20 monte salari 2001 per alte professionalità) | € 2.330,06 |
I dettagli sono riportati nelle tabelle allegate A e B, redatte secondo l’esemplificazione contenuta nei “Suggerimenti per il datore di lavoro pubblico sulla costruzione di un indice ragionato di un contratto integrativo decentrato” elaborato e diffuso a cura dell’ARAN.
ANNO 2005
Art. 31 C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004
Disciplina delle “risorse decentrate”
11. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo.
12. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 0, xxxx. x, x, x, x, x, x, x, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L’importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche.
13. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.
14. Le risorse decentrate di cui al comma 3 ricomprendono anche le somme destinate alla incentivazione del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.
15. Resta confermata la disciplina dell’art. 17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell’esercizio di riferimento.
Art. 32
Incrementi delle risorse decentrate
21. Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono incrementate, dall’anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001.
22. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.
23. Enti locali: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;
24. Camere di Commercio: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti.
25. Regioni: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 35% della spesa corrente depurata della spesa sanitaria.
26. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, incrementano le risorse decentrate sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari riferito all’anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.
27. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).
28. Gli incrementi indicati nel presente articolo, commi 2 e 7, non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
29. E’ confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, di cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l’indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all’art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.
30. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto collettivo, non trova più applicazione la disciplina dell’art. 5 del CCNL del 5.10.2001.
DETERMINAZIONE DELLE RISORSE PER L’ANNO 2005 (ex artt. 31 e 32, C.C.N.L. 2002-2005)
Le risorse di competenza dell’anno 2005 sono determinate ai sensi dell’articolo 31 e 32 del C.C.N.L, secondo l’esemplificazione contenuta nei “Suggerimenti per il datore di lavoro pubblico sulla costruzione di un indice ragionato di un contratto integrativo decentrato” elaborato e diffuso a cura dell’ARAN e riportato nelle tabelle allegate A e B (Allegati n. 2 e n. 3), rispettivamente relative alle risorse stabili e a quelle variabili.
L’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata sono state calcolate indicando a fianco di ciascuna la descrizione della fonte di finanziamento, ricostruendo gli incrementi previsti dai vari articoli, comma e lettere, nel modo sottoriportato:
RISORSE STABILI
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 14, comma 4: riduzione del 3% delle risorse per lo straordinario
Decurtazione 3% | Anno 1999 | € 0,00 |
Anno 2000 | € 369,79 | |
Anno 2001 | € 420,14 | |
Anno 2002 | € 838,78 | |
€2.120,47 | ||
Anno 2003 | € 750,00 | |
Anno 2004 | €5.250,00 | |
Anno 2005 | €2.000,00 | |
Totale | € 11.749,18 |
Art. 14, comma 4, C.C.N.L. 1 aprile 1999 “Riduzione stabile delle risorse destinate alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario”. Le risorse per tali finalità sono state decurate ogni anno del 3%, così come risulta dalle contrattazioni già sottoscritte. Nell’anno 2004 si provveduto ad una riduzione stabile di € 5.250,00 per adeguare le risorse alle disponibilità prevista nella ripartizione dei finanziamenti (€19.000,00). Nell’anno 2005 si è provveduto ad ulteriore riduzione stabile di € 2.000,00 per le stesse finalità (disponibilità € 17.000,00).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera a): risorse ex art. 31
Risorse ex art. 31 | Anno 1998 | € 23.120,50 |
Si riportano le considerazioni più volte segnalate circa le originarie modalità di determinazione delle risorse (anche quelle ex art. 31). Al momento della determinazione delle risorse l'Autorità di Xxxxxx aveva n. 2 unità di personale inquadrato nei ruoli a fronte di una dotazione organica di 40 unità prima e 65 unità a partire dal 1999. Non era possibile, per effettuare una stima esatta delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata effettuare un confronto con enti di equivalente livello organizzativo e analoga consistenza di personale. Presso l’Autorità prestavano servizio però diversi dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando o distacco (il trattamento economico rimaneva a carico delle Amministrazioni di appartenenza). Il monte salari di riferimento è stato determinato, previo confronto con le XX.XX. sul percorso da seguire, considerando il personale che prestava servizio in posizione di comando o distacco escludendo le qualifiche dirigenziali e considerando gli stipendi tabellari dell'esercizio secondo le tariffe del comparto Regioni- Enti Locali. Il monte salari è pertanto presunto: è stata determinata la spesa che l'amministrazione avrebbe dovuto sostenere applicando al personale in servizio il trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni-Enti Locali, indipendentemente dal trattamento posseduto e dall’anzianità di servizio maturata (Decreto del Segretario Generale prot. n. 1199 del 14 aprile 1999).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera b): risorse aggiuntive
Risorse aggiuntive | Anno 1998 e 1999 | € 2.164,25 |
Sono state considerate risorse aggiuntive quelle destinate nell’esercizio 1998 e 1999 all’incremento delle risorse (Decreto del Segretario Generale prot. n. 551 del 28 febbraio 2000).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera f): risparmi applicazione art. 21
Risparmi | Anno 2000 | € 16,417,13 |
Si tratta dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’articolo 21, comma 3 del C.C.N.L. 1998/2001, per la disapplicazione dell’indennità prevista dall’articolo 16 della legge 253/1990 (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera g): risparmi ex LED
Risparmi | Anno 1998 | € 1.394,44 |
Si tratta dell’insieme delle risorse destinate, per l’anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio (Decreto del Segretario Generale prot. n. 551 del 28 febbraio 2000).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera h): ex indennità Lire1.500.000
Ex indennità Lire 1.500.000 | Anno 2000 | € 774,69 |
Si tratta dell’insieme delle risorse destinate al pagamento dell’indennità prevista dall’articolo 37, comma 4 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995 (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera j): 0,52 del monte salari 1997
0,52% monte salari 1997 di Lire 404.985.221 | Anno 2000 | € 1.087,66 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare in via induttiva (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 5: aumento stabile dotazione organiche
Decreto n. 2151/2001 | Anno 2000 | € 25.912,70 |
Decreto n. 1403/2002 | Anno 2001 | € 18.705,04 |
Decreto n. 2023/2003 | Anno 2002 | € 17.946,40 |
Decreto n. 2323/2004 | Anno 2003 | € 4.486,60 |
Totale | € 67.050,74 |
Si tratta degli incrementi previsti per l’aumento stabile della dotazione organica. Le risorse sono costituite per 33 unità di personale. Poiché il personale in servizio al 31 dicembre 2005 è inferiore a questo limite, per l’esercizio 2005, non si ricorre alla facoltà di incremento prevista dal predetto articolo 15, comma 5, per incremento stabile di dotazione organica.
C.C.N.L. 5 ottobre 2001 – Articolo 4, comma 1: incremento 1,1% monte salari 1999
1,1% monte salari 1999 di Lire 473.500.000 | Anno 2005 | € 2.689,71 |
Totale | € 2.689,71 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare in via induttiva. L’incremento è calcolato anche per l’esercizio passato, in quanto in tale esercizio le risorse non erano state incrementate di tale percentuale (Decreto del Segretario Generale prot. n. 1403 del 29 aprile 2002).
C.C.N.L. 5 ottobre 2001 – Articolo 4, comma 1: recupero ria e assegni ad personam
Recupero RIA e assegni | Anni 2001, 2003, 2004 e 2005 | € 9.323,72 |
Si tratta dei recuperi previsti dal predetto articolo del personale cessato. Il conteggio è stato effettuato considerando il recupero dell’indennità ad personam del dipendente Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx (€ 59,91 per 12 mensilità quali riassorbimento ad personam rinnovo contrattuale 5 ottobre 2001 e n. 12 mensilità a € 166,36 per cessazione) della RIA di Xxxxxx Xxxxx per € 40,32. E’ stato inoltre considerato il recupero della RIA per le cessazioni di Xxxxxxxx Xxxxxxxx (€ 144,27 per 12 mensilità) e di Xxxxxxxx Xxxxxxxx (€ 147,72 per 12 mensilità, a seguito della nota della Regione Toscana 121/30323 del 15 novembre 2005 e rideterminazione posizione economica di inquadramento). Sono state aggiunte le cessazioni del 2005 di Xxxxxx Xxxxxxx (€ 231,37 – ad personam applicazione art. 21 CCNL – per il 2005 per 9 mesi. A regime per 12 mensilità € 2.776,44. € 77,35 – RIA - per il 2005 per 9 mesi. A regime per 12 mensilità € 928,20) e Xxxxx Xxxxxxx (€ 0,76 – ad personam progressione da C a D – per il 2005 per 5 mesi. A regime per 12 mensilità € 9,12. € 56,40 – RIA - per il 2005 per 5 mesi. A regime per 12 mensilità € 676,80). (Allegato n. 4)
C.C.N.L. 22 gennaio 2004 – Articolo 32, comma 2: incremento 0,62% monte salari 2001
0,62% monte salari 2001 di Lire 1.127.896.873 | Anno 2005 | € 3.611,57 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare con aggiunta del personale che presta servizio in posizione di comando, del quale però non si effettua il rimborso delle spese, con riferimento alla tabella allegata (Allegato n. 5).
Così come per l’esercizio 2003 si provvede a stimare le risorse per le alte professionalità. A queste si aggiungono quelle non utilizzate nel 2003 per le stesse finalità:
C.C.N.L. 22 gennaio 2004 – Articolo 32, comma 7: incremento 0,20% monte salari 2001
0,20% monte salari 2001 di Lire 1.127.896.873 | Anno 2003 | € 1.165,03 |
Anno 2004 | € 1.165,03 | |
Anno 2005 | € 1.165,03 | |
Totale | € 3.495,09 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo per le finalità di individuazione delle alte professionalità. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare in via induttiva, con riferimento alla tabella allegata (Allegato n. 5).
L’ammontare delle risorse stabili per l’esercizio 2005 è il seguente:
Risorse stabili 2005 | € 139.383,59 |
RISORSE VARIABILI
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera d): somme derivanti dall’attuazione dell’articolo 43 della legge 449/1997
Art. 43 legge 449/1997 | Anno 2005 | € 13.983,37 |
Si tratta dell’applicazione dell’articolo 43 della legge 449/1997, secondo il quale “Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare (…) accordi di collaborazione o convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. (…) una quota dei risparmi così ottenuti pari al 5% è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti; una quota pari al 65% resta nelle disponibilità di bilancio dell’amministrazione. Tali quote sono versate all’entrata del bilancio dello stato per essere rassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica”.
La predetta procedura è stata utilizzata per la Convenzione con l’Università degli Studi della Calabria per l’attuazione del piano operativo di cui all’Accordo di programma Comitato Nazionale per la Lotta alla Siccità e/o Desertificazione- Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio. Programma Nazionale di Azione. Intervento 14 – Definizione del rapporto tra tasso di erosione dei suoli e
substrato litologico in base ai risultati del progetto BABI. Importo € 30.000,00. La richiesta di riassegnazione è stata così formulata:
€ 12.000,00 per attività di studio, € 8.000,00 per il personale e € 10.000,00 per spese per consumi intermedi. Poiché le attività sono state svolte dal personale dipendente senza ricorrere all’utilizzo dei € 12.000,00 per attività di studio, le stesse si destinano ad incrementare il trattamento economico accessorio del personale. Per il 2005 l’Amministrazione destina € 18.500,00 che corrispondono all’importo netto di € 13.983,37 all’incremento delle risorse decentrate variabili.
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera e): trasformazione rapporto di lavoro
Trasformazione rapporto | Anno 2005 | € 7.725,39 |
Si confermano i risparmi annui relativi al perdurare della situazione di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendendi Xxxxx Xxxxxxxxxxx (al 50%), Xxxxxx Xxxxxxxx (al 30%), Xxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx (all’83,34%). Le risorse vengono incrementate per € 7.725,39 pari al 25% dei risparmi dovuti alla trasformazione del rapporto (Allegato n. 6).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera m): risparmi su straordinario
Risparmi straordinario | Anno 2005 | € 3.833,76 |
Si tratta dei risparmi derivanti dall’utilizzo parziale delle risorse destinate alla corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario e alla banca delle ore al 31 dicembre 2005 (Ammontare delle risorse € 17.000,00). La quantificazione è riportata nella tabella (Allegato n. 7).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 2: incremento 1,2% monte salari 1997
1,2% monte salari 1997 di Lire 404.985.221 | Anno 2005 | € 1.673,32 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare in via induttiva (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 5: incremento servizi e nuove attività
Processi di riorganizzazione | Anno 2005 | € 26.853,25 |
Si tratta dell’incremento stimato per il processo di riorganizzazione di cui alla Delibera del Comitato Istituzionale n. 180 del 3 marzo 2004 approvata con DPCM a dicembre 2004 e pubblicata sulla G.U. il 17 maggio 2005. La stima dell’incremento è stata determinata dal 50% dei risparmi derivanti dalla riduzione di organico da 65 a 60 unità. Il 50% di € 53.706,51 pari a € 26.853,25 (Allegato n. 1 alla predetta Delibera del Comitato Istituzionale).
C.C.N.L. 22 gennaio 2004 – Articolo 32, comma 6: incremento 0,50% monte salari 2001
1,2% monte salari 2001 di Lire 1.127.896.873 | Anno 2005 | € 2.912,55 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare con aggiunta del personale che presta servizio in posizione di comando, del quale però non si effettua il rimborso delle spese, con riferimento alla tabella allegata (Allegato n. 5).
L’ammontare delle risorse variabili per l’esercizio 2005 è il seguente:
Risorse variabili 2005 | € 56.981,64 |
CONSISTENZA TOTALE RISORSE PER L'ANNO 2005
Risorse stabili | € 139.383,59 |
Risorse variabili | € 56.981,64 |
Totale | € 196.365,23 |
Residuo 2004 non utilizzato | € 0,00 |
Totale | € 196.365,23 |
Accantonamento art. 32, comma 7, (0,20 monte salari 2001 per alte professionalità) | € 3.495,09 |
I dettagli sono riportati nelle tabelle allegate A e B (Allegati n. 2 e n. 3), redatte secondo l’esemplificazione contenuta nei “Suggerimenti per il datore di lavoro pubblico sulla costruzione di un indice ragionato di un contratto integrativo decentrato” elaborato e diffuso a cura dell’ARAN.
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Determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 del Contratto Collettivo del Comparto Regioni - Enti Locali)
ANNO 2006
Art. 31 C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004
Disciplina delle “risorse decentrate”
1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo.
2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 0, xxxx. x, x, x, x, x, x, x, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L’importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.
4. Le risorse decentrate di cui al comma 3 ricomprendono anche le somme destinate alla incentivazione del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.
5. Resta confermata la disciplina dell’art. 17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell’esercizio di riferimento.
Art. 32
Incrementi delle risorse decentrate
1. Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono incrementate, dall’anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001.
2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.
3. Enti locali: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;
4. Camere di Commercio: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti.
5. Regioni: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 35% della spesa corrente depurata della spesa sanitaria.
6. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, incrementano le risorse decentrate sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari riferito all’anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.
7. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).
8. Gli incrementi indicati nel presente articolo, commi 2 e 7, non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
9. E’ confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, di cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l’indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all’art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.
10. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto collettivo, non trova più applicazione la disciplina dell’art. 5 del CCNL del 5.10.2001.
DETERMINAZIONE DELLE RISORSE PER L’ANNO 2006 (ex artt. 31 e 32, C.C.N.L. 2002-2005)
Le risorse di competenza dell’anno 2006 sono determinate ai sensi dell’articolo 31 e 32 del C.C.N.L, secondo l’esemplificazione contenuta nei “Suggerimenti per il datore di lavoro pubblico sulla costruzione di un indice ragionato di un contratto integrativo decentrato” elaborato e diffuso a cura dell’ARAN e riportato nelle tabelle allegate A e B (Allegati n. 2 e n. 3), rispettivamente relative alle risorse stabili e a quelle variabili.
Si è tenuto conto del disposto del comma 189 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 secondo il quale dall’anno 2006 l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni che ricevono risorse direttamente dal Bilancio dello Stato, determinato secondo le rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l’anno 2004, come certificato dagli organi di controllo. A tal fine si allegano le tabelle di determinazione delle risorse 2004 ed il Verbale del Nucleo di Valutazione relativo alla certificazione (Allegato n. 4).
L’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata sono state calcolate indicando a fianco di ciascuna la descrizione della fonte di finanziamento, ricostruendo gli incrementi previsti dai vari articoli, comma e lettere, nel modo sottoriportato:
RISORSE STABILI
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 14, comma 4: riduzione del 3% delle risorse per lo straordinario
Decurtazione 3% | Anno 1999 | € 0,00 |
Anno 2000 | € 369,79 | |
Anno 2001 | € 420,14 | |
Anno 2002 | € 838,78 | |
€2.120,47 | ||
Anno 2003 | € 750,00 | |
Anno 2004 | €5.250,00 | |
Anno 2005 | €2.000,00 | |
Totale | € 11.749,18 |
Art. 14, comma 4, C.C.N.L. 1 aprile 1999 “Riduzione stabile delle risorse destinate alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario”. Le risorse per tali finalità sono state decurate ogni anno del 3%, così come risulta dalle contrattazioni già sottoscritte. Nell’anno 2004 si provveduto ad una riduzione stabile di € 5.250,00 per adeguare le risorse alle disponibilità prevista nella ripartizione dei finanziamenti (€19.000,00). Nell’anno 2005 si è provveduto ad ulteriore riduzione stabile di € 2.000,00 per le stesse finalità (disponibilità € 17.000,00).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera a): risorse ex art. 31
Risorse ex art. 31 | Anno 1998 | € 23.120,50 |
Si riportano le considerazioni più volte segnalate circa le originarie modalità di determinazione delle risorse (anche quelle ex art. 31). Al momento della determinazione delle risorse l'Autorità di Xxxxxx aveva n. 2 unità di personale inquadrato nei ruoli a fronte di una dotazione organica di 40 unità prima e 65 unità a partire dal 1999. Non era possibile, per effettuare una stima esatta delle risorse da
destinare alla contrattazione decentrata effettuare un confronto con enti di equivalente livello organizzativo e analoga consistenza di personale. Presso l’Autorità prestavano servizio però diversi dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando o distacco (il trattamento economico rimaneva a carico delle Amministrazioni di appartenenza). Il monte salari di riferimento è stato determinato, previo confronto con le XX.XX. sul percorso da seguire, considerando il personale che prestava servizio in posizione di comando o distacco escludendo le qualifiche dirigenziali e considerando gli stipendi tabellari dell'esercizio secondo le tariffe del comparto Regioni- Enti Locali. Il monte salari è pertanto presunto: è stata determinata la spesa che l'amministrazione avrebbe dovuto sostenere applicando al personale in servizio il trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni-Enti Locali, indipendentemente dal trattamento posseduto e dall’anzianità di servizio maturata (Decreto del Segretario Generale prot. n. 1199 del 14 aprile 1999).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera b): risorse aggiuntive
Risorse aggiuntive | Anno 1998 e 1999 | € 2.164,25 |
Sono state considerate risorse aggiuntive quelle destinate nell’esercizio 1998 e 1999 all’incremento delle risorse (Decreto del Segretario Generale prot. n. 551 del 28 febbraio 2000).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera f): risparmi applicazione art. 21
Risparmi | Anno 2000 | € 16,417,13 |
Si tratta dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’articolo 21, comma 3 del C.C.N.L. 1998/2001, per la disapplicazione dell’indennità prevista dall’articolo 16 della legge 253/1990 (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera g): risparmi ex LED
Risparmi | Anno 1998 | € 1.394,44 |
Si tratta dell’insieme delle risorse destinate, per l’anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio (Decreto del Segretario Generale prot. n. 551 del 28 febbraio 2000).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera h): ex indennità Lire1.500.000
Ex indennità Lire 1.500.000 | Anno 2000 | € 774,69 |
Si tratta dell’insieme delle risorse destinate al pagamento dell’indennità prevista dall’articolo 37, comma 4 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995 (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera j): 0,52 del monte salari 1997
0,52% monte salari 1997 di Lire 404.985.221 | Anno 2000 | € 1.087,66 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare in via induttiva (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 5: aumento stabile dotazione organiche
Decreto n. 2151/2001 | Anno 2000 | € 25.912,70 |
Decreto n. 1403/2002 | Anno 2001 | € 18.705,04 |
Decreto n. 2023/2003 | Anno 2002 | € 17.946,40 |
Decreto n. 2323/2004 | Anno 2003 | € 4.486,60 |
Totale | € 67.050,74 |
Si tratta degli incrementi previsti per l’aumento stabile della dotazione organica. Le risorse sono costituite per 33 unità di personale. Poiché il personale in servizio al 31 dicembre 2006 è inferiore a questo limite, per l’esercizio 2006, non si ricorre alla facoltà di incremento prevista dal predetto articolo 15, comma 5, per incremento stabile di dotazione organica.
C.C.N.L. 5 ottobre 2001 – Articolo 4, comma 1: incremento 1,1% monte salari 1999
1,1% monte salari 1999 di Lire 473.500.000 | Anno 2005 | € 2.689,71 |
Totale | € 2.689,71 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare in via induttiva. L’incremento è calcolato anche per l’esercizio passato, in quanto in tale esercizio le risorse non erano state incrementate di tale percentuale (Decreto del Segretario Generale prot. n. 1403 del 29 aprile 2002).
C.C.N.L. 5 ottobre 2001 – Articolo 4, comma 1: recupero ria e assegni ad personam
Recupero RIA e assegni | Anni 2001-2006 | € 9.323,72 |
Si tratta dei recuperi previsti dal predetto articolo del personale cessato. Il conteggio è stato effettuato considerando il recupero dell’indennità ad personam del dipendente Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx (€ 59,91 per 12 mensilità quali riassorbimento ad personam rinnovo contrattuale 5 ottobre 2001 e n. 12 mensilità a € 166,36 per cessazione) della RIA di Xxxxxx Xxxxx per € 40,32. E’ stato inoltre considerato il recupero della RIA per le cessazioni di Xxxxxxxx Xxxxxxxx (€ 144,27 per 12 mensilità) e di Xxxxxxxx Xxxxxxxx (€ 147,72 per 12 mensilità, a seguito della nota della Regione Toscana 121/30323 del 15 novembre 2005 e rideterminazione posizione economica di inquadramento). Sono state aggiunte le cessazioni del 2005 di Xxxxxx Xxxxxxx (€ 231,37 – ad personam applicazione art. 21 CCNL – per il 2005 per 9 mesi. A regime per 12 mensilità € 2.776,44. € 77,35 – RIA - per il 2005 per 9 mesi. A regime per 12 mensilità € 928,20) e Xxxxx Xxxxxxx (€ 0,76 – ad personam progressione da C a D – per il 2005 per 5 mesi. A regime per 12 mensilità € 9,12. € 56,40 – RIA - per il 2005 per 5 mesi. A regime per 12 mensilità € 676,80). (Allegato n. 5)
C.C.N.L. 22 gennaio 2004 – Articolo 32, comma 2: incremento 0,62% monte salari 2001
0,62% monte salari 2001 di Lire 1.127.896.873 | Anno 2005 | € 3.611,57 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare con aggiunta del personale che presta servizio in posizione di comando, del quale però non si effettua il rimborso delle spese.
C.C.N.L. 9 maggio 2006 – Articolo 4, comma 1: incremento 0,50% monte salari 2003
0,50% monte salari 2003 di € 707.986,00 | Anno 2006 | € 3.539,93 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si è fatto riferimento ai dati comunicati nella compilazione del Conto Annuale (SICO) dai quali si evince che il Monte salari è pari a € 798.339,00 dal quale deve essere sottratta la quota relativa alla Dirigenza per € 81.353,00, con la determinazione pari a € 707.986,00 (Allegato n. 6).
Così come per l’esercizio 2003 si provvede a stimare le risorse per le alte professionalità. A queste si aggiungono quelle non utilizzate neggli esercizi passati per le stesse finalità:
C.C.N.L. 22 gennaio 2004 – Articolo 32, comma 7: incremento 0,20% monte salari 2001
0,20% monte salari 2001 di Lire 1.127.896.873 | Anno 2003 | € 1.165,03 |
Anno 2004 | € 1.165,03 | |
Anno 2005 | € 1.165,03 | |
Anno 2006 | € 1.165,03 | |
Totale | € 4.660,12 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo per le finalità di individuazione delle alte professionalità. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare in via induttiva.
L’ammontare delle risorse stabili per l’esercizio 2006 è il seguente:
Risorse stabili 2005 | € 142.923,52 |
RISORSE VARIABILI
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera d): somme derivanti dall’attuazione dell’articolo 43 della legge 449/1997
Art. 43 legge 449/1997 | Anno 2006 | € 26.322,75 |
Si tratta dell’applicazione dell’articolo 43 della legge 449/1997, secondo il quale “Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare (…) accordi di collaborazione o convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. (…) una quota dei risparmi così ottenuti pari al 5% è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti; una quota pari al 65% resta nelle disponibilità di bilancio dell’amministrazione.
La predetta procedura è stata utilizzata per la Convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile per le attività a supporto del Centro Funzionale. La convenzione sottoscritta il 13 aprile 2006 ha durata triennale e prevede un contributo di € 300.000,00 in tre anni. L’importo da destinare alla CCDI è stabilito in € 35.000,00 lordi, comprensivi di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione, in base al comma 192 della sopra citata legge finanziariaria (Allegato n. 7).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera e): trasformazione rapporto di lavoro
Trasformazione rapporto | Anno 2006 | € 8.760,67 |
Si confermano i risparmi annui relativi al perdurare della situazione di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendendi Xxxxx Xxxxxxxxxxx (al 50%), Xxxxxx Xxxxxxxx (al 30%), Xxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx (all’83,34%), Xxxxxxxx Xxxxx (all’83,34% a decorrere da ottobre. Le risorse vengono incrementate per € 8.760,67 pari al 25% dei risparmi dovuti alla trasformazione del rapporto (Allegato n. 8).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera m): risparmi su straordinario
Risparmi straordinario | Anno 2006 | € 0,00 |
Si tratta dei risparmi derivanti dall’utilizzo parziale delle risorse destinate alla corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario e alla banca delle ore al 31 dicembre 2006 (Ammontare delle risorse € 17.000,00). La quantificazione è riportata nella tabella (Allegato n. 9).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 2: incremento 1,2% monte salari 1997
1,2% monte salari 1997 di Lire 404.985.221 | Anno 2005 | € 1.673,32 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare in via induttiva (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 5: incremento servizi e nuove attività
Processi di riorganizzazione | Anno 2005 | € 0,00 |
Non si utilizza questa possibilità di incremento per rispettare il disposto del comma 189 della legge 266/2005.
C.C.N.L. 22 gennaio 2004 – Articolo 32, comma 6: incremento 0,50% monte salari 2001
1,2% monte salari 2001 |
di Lire 1.127.896.873 | Anno 2005 | € 2.912,55 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare con aggiunta del personale che presta servizio in posizione di comando, del quale però non si effettua il rimborso delle spese.
C.C.N.L. 9 maggio 2006 – Articolo 4, comma 6: incremento 0,50% monte salari 2003
0,50% monte salari 2003 di € 707.986,00 | Anno 2006 | € 3.539,93 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si è fatto riferimento ai dati comunicati nella compilazione del Conto Annuale (SICO) dai quali si evince che il Monte salari è pari a € 798.339,00 dal quale deve essere sottratta la quota relativa alla Dirigenza per € 81.353,00, con la determinazione pari a € 707.986,00 (Allegato ad analogo incremento delle risorse di parte stabile).
L’ammontare delle risorse variabili per l’esercizio 2006 è il seguente:
Risorse variabili 2006 | € 43.209,22 |
CONSISTENZA TOTALE RISORSE PER L'ANNO 2006
Risorse stabili | € 142.923,52 |
Risorse variabili | € 43.209,22 |
Totale | € 186.132.74 |
Residuo 2005 non utilizzato | € 12.000,00 |
Totale | € 198.132,74 |
Accantonamento art. 32, comma 7, (0,20 monte salari 2001 per alte professionalità) | € 4.660,12 |
I dettagli sono riportati nelle tabelle allegate A e B (Allegati n. 2 e n. 3), redatte secondo l’esemplificazione contenuta nei “Suggerimenti per il datore di lavoro pubblico sulla costruzione di un indice ragionato di un contratto integrativo decentrato” elaborato e diffuso a cura dell’ARAN.
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Determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 del Contratto Collettivo del Comparto Regioni - Enti Locali)
ANNO 2007
Premesso che:
- la legge n.183 del 18 maggio 1989 istituisce le Autorità di bacino di rilievo nazionale;
- con D.P.C.M. 10 agosto 1989, recante "Costituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno" e in particolare con l'articolo 4 si stabilisce che le designazioni dei componenti la segreteria tecnico-operativa siano effettuate dalle amministrazioni competenti entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sulla G.U., pubblicazione avvenuta in data 31 agosto 1989;
- la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante "Disposizioni integrative alla legge 183/89" e, in particolare, l'art. 16, comma 1, 2, 3 e 4 recitano:
1."Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è fissata la dotazione organica del personale di ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale. Con la stessa procedura è approvata ogni successiva variazione".
2."Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 e comunque solo a partire dal 1° gennaio 1991, ciascun comitato istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale fissa, su proposta del segretario generale, la propria pianta organica del personale con annesso regolamento entro il limite di quaranta unità, elevato a sessanta per l'autorità di bacino del Po".
3. "In sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nell'autorità di bacino, ivi incluso il Ministero dei lavori pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, università e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma 2. Alle unità di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento economico ordinario, viene corrisposta una indennità commisurata ai diversi livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere nella misura da determinare con decreto di cui all'art. 10, comma 2" (Decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con i Ministri del lavori pubblici e dell'Ambiente).
4. "Il trattamento economico del personale di cui al comma 3 resta a carico delle amministrazioni di appartenenza";
- che ai sensi dell'art. 12, comma 8-quater del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato e integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 "Al fine di garantire la funzionalità delle autorità di bacino di rilievo nazionale nell'esercizio delle attività di competenza e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro dei Lavori Pubblici può bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per la copertura e nei limiti delle piante organiche come determinate dall'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 253. Alla copertura degli organici può farsi altresì luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle autorità del personale attualmente in servizio presso le medesime autorità di bacino in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo, e comunque mediante processi di mobilità. Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993, in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 7.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri";
- l'articolo 8, comma 2, del Decreto Legge 8 agosto 1994, n. 507, così come modificato e integrato dalla legge di conversione 21 ottobre 1994, n. 584 stabilisce che "Al personale inquadrato nelle piante organiche delle autorità di bacino di rilievo nazionale si applica il trattamento giuridico ed economico relativo al comparto del personale degli enti locali. Il relativo onere è posto a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 12, comma 8-quater , del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493";
- che il Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione (sottoscritto il 2 giugno 1998 e pubblicato sulla G.U. n. 145 del 24 giugno 1998 a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica) individua testualmente, all’articolo 5, nel comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali anche le Autorità di bacino;
- l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro dei diversi comparti, nel caso di personale comandato con provvedimento formale, ha portato alla conseguenza che le competenze accessorie al suddetto personale non vengano più erogate dall'Amministrazione di appartenenza;
- il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale, con nota prot. n. 200257193975 del 12 gennaio 1998, ha espresso il proprio parere ritenendo che il personale comandato possa beneficiare del trattamento accessorio ad apera delle Autorità di Bacino, tenuto conto che i fondi previsti dalla vigente normativa contrattuale sono finalizzati a remunerare prestazioni che non possono essere riconosciute che dall'amministrazione presso la quale il personale effettivamente opera.
Dovendo provvedere autonomamente all'attribuzione e liquidazione del trattamento economico accessorio al personale in servizio sembrava corretto a questa Autorità di Bacino determinare l'ammontare del fondo per il finanziamento di detto trattamento in base a quanto stabilito dall'articolo 31 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni - enti locali, anche in questa fase di incertezza legislativa circa la natura giuridica dell'Amministrazione. I criteri per la determinazione del fondo sono stati applicati al caso specifico dell'Amministrazione che non ha né gli organi né le procedure amministrativo-contabili degli enti locali, in analogia a questi e seguendo la metodologia e le finalità di detto articolo.
Con atto del Segretario Generale prot. n. 1244 del 1 giugno 1998, si è provveduto ad approvare l'accordo tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali riguardante la determinazione e gestione del fondo per il trattamento economico accessorio per gli anni 1996 e 1997, accordo sottoscritto dalle XX.XX. e dalla delegazione trattante di parte pubblica in data 15 maggio 1998; si è inoltre provveduto alla liquidazione e al pagamento degli ammontari dovuti.
Con atto del Segretario Generale prot. n. 1199 del 14 aprile 1999, si è provveduto ad approvare l’accordo tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali riguardante la determinazione e gestione del fondo per il trattamento economico accessorio per l’anno 1998, accordo sottoscritto dalle XX.XX. e dalla delegazione trattante di parte pubblica in data 12 marzo 1999; si è inoltre provveduto alla liquidazione e al pagamento degli ammontari dovuti.
A decorrere dal 1 gennaio 2000 si è dato corso alle procedure di inquadramento nei ruoli del personale che prestava servizio in posizione di comando, provvedendo inoltre ad attivare procedure per reperire le professionalità non disponibili mediante concorso pubblico.
La dotazione organica è stata definitivamente fissata in numero 65 unità dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999, la cui emanazione ha posto fine al periodo di prima applicazione previsto dalla legge 253/1990, avviando la fase di stabilizzazione del personale. L’amministrazione ha inoltre attivato procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.
Con atto del Segretario Generale prot. n. 551 del 28 febbraio 2000, si è provveduto ad approvare gli accordi fra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali relativi rispettivamente ai criteri per lo svolgimento delle progressioni verticali nel sistema di classificazione e delle progressioni economiche all’interno della categoria, nonché alla determinazione e all’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per anno 1999.
Successivamente con atto del Segretario Generale prot. n. 684 del 13 marzo 2000 si è provveduto per le unità di personale inquadrate nei ruoli nel 1999 (n. 2 unità), alla attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 2000, delle posizioni economiche nell’ambito della categoria ( n. 1 posizione da C1 a C2 e n. 1 posizione da D2 a D3) e con atto del Segretario Generale prot. 1088 del 2 maggio 2000 si sono concluse le procedure selettive interne per la copertura di n. 5 posti di categoria D e n. 1 posto di categoria C, con nomina dei vincitori a decorrere dal 1 maggio 2000.
Tutto il personale ha sottoscritto il contratto di lavoro individuale nel pieno rispetto di quanto previsto dall’articolo 26 del C.C.N.L., essendo tutto il personale in servizio ascrivibile alle nuove tipologie professionali.
Con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 152 del 3 agosto 2000, nell’ambito dei provvedimenti per garantire la funzionalità della Segreteria Tecnico-operativa, previa informazione alle XX.XX., si è provveduto ad approvare, in relazione alla dotazione organica su 65 unità di personale, l’articolazione interna e l’organigramma di dettaglio della struttura, l’individuazione dei profili necessari a dar attuazione al modello organizzativo dell’Autorità nonché l’aggiornamento del regolamento di funzionamento e organizzazione della Segreteria Tecnico-operativa contenente le declaratorie delle categorie e dei profili professionali.
Con la sopra detta deliberazione si è inoltre provveduto, ai sensi dell’articolo 8 del già citato C.C.N.L., a istituire n. due posizioni di lavoro che richiedono lo svolgimento di funzioni caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, nonché lo svolgimento di attività di staff, studio e ricerca, con rilevanza anche esterna all’Amministrazione, con elevato grado di autonomia ed esperienza, individuandone una nell’area tecnicca nel I° Settore Tecnico – rischio idraulico e una nell’area amministrativa nel Settore Amministrativo – ragioneria e economato, delegando il Segretario Generale alla determinazione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi nonché deputandolo al conferimento e/o rinnovo dei medesimi.
E’ stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale, ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre n. 449 e successive modifiche e integrazioni, continuando l’attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dall’allora decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni.
E’ stato istituito il Nucleo di Valutazione che, nelle more di un più ampio e articolato riordino e potenziamento dei meccanismi e degli strumenti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ha il compito di dare minimale attuazione ai principi generali del controllo interno.
Con atto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001, si è provveduto ad approvare l’accordo fra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali relativo alla determinazione e all’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per anno 2000.
Con atto del Segretario Generale prot. n. 3944 del 5 novembre 2001, a completamento della contrattazione, si è provveduto ad approvare l’accordo per le progressioni orizzontali nella categoria, individuando quelle da attribuire per l’anno 2000.
Con atto del Segretario Generale prot. n. 3904 del 2 novembre 2001 è stata individuata una ulteriore area di posizione organizzativa nel III° Settore Tecnico – Sistema Informativo Territoriale ed attribuito il relativo incarico.
Con atto del Segretario Generale prot. n. 3885 del 30 ottobre 2001 è stata aggiornata l’articolazione interna della struttura organizzativa e, con ordini di Servizio n. 33 del 14 novembre 2001 e n. 34, si è provveduto alla collocazione del personale nell’organigramma.
Con atto del Segretario Generale prot. n. 297 del 30 gennaio 2002 è stata una ulteriore area di posizione organizzativa nel II° Settore Tecnico – Qualità delle acque ed attribuito il relativo incarico.
Con atto del Segretario Generale prot. n. 1403 del 29 aprile 2002, si è provveduto ad approvare l’accordo fra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali relativo alla determinazione e all’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, individuando altresì le progressioni orizzontali nella categoria da attribuire per l’anno 2001 e integrando il sistema di valutazione permanente di cui all’articolo 6 del C.C.N.L. per la corresponsione dei compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi.
Con atto del Segretario Generale prot. n. 263 del 30 gennaio 2003 è stata una ulteriore area di posizione organizzativa nel I° Settore Tecnico – Assetto idrogeologico ed attribuito il relativo incarico.
Con atto del Segretario Generale prot. n. 2023 del 15 maggio 2003, si è provveduto ad approvare l’accordo fra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali relativo alla determinazione e all’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, decidendo di non effettuare progressioni orizzontali nella categoria per l’anno 2002.
Con atti del Segretario Generale prot. n. 5444, 5445, 5446 e 5447 del 29 dicembre 2003 gli incarichi relativi alle aree organizzative individuate nella struttura sono stati rinnovati fino al 31 dicembre 2005.
Con atto del Segretario Generale prot. n. 1274 del 19 marzo 2004 si provveduto ad istituire una posizione di lavoro ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8, comma 1, lettera c, per lo svolgimento di attività di studio e ricerca volta a sviluppare entro il 31 dicembre 2005 e fino a quella data, la consultazione e/o estrazione del quadro conoscitivo tramite Web, attribuendo il relativo incarico fino al 31 dicembre 2005.
Con atto del Segretario Generale prot. n. 4050 del 31 agosto 2004 si è provveduto, a modificare l’individuazione nel III settore tecnico – Sistema Informativo Territoriale di posizione di lavoro di particolare responsabilità.
La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) ha previsto all’art.34 comma 1 che “le amministrazioni pubbliche, di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione dei Comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all’articolo 1, comma 1 del predetto decreto legislativo”, ossia al fine di accrescere l’efficienza delle amministrazioni, razionalizzare i costi del lavoro pubblico e realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane.
Secondo l’art. 34 comma 2 della medesima legge, ai fini della rideterminazione delle dotazioni organiche, deve essere assicurato il principio dell’invarianza della spesa e quello del non superamento del limite dei posti di organico complessivi individuati e vigenti alla data del 29 settembre 2002.
Con il successivo comma 3 dell’articolo 34 si dispone che “sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale”.
La provvisoria individuazione di cui al precedente capoverso è stata effettuata, con decreto del Segretario Generale prot. n. 3294 del 28 luglio 2003, in 35 unità di personale.
Con Delibera del Comitato Istituzionale n. 180 del 3 marzo 2004 si è provveduto ad approvare la rideterminazione della dotazione organica da 65 (D.P.C.M. 20 dicembre 1999) a 60 unità e, ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, si è approvata altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2004, 2005 e 2006.
L’approvazione della rideterminazione suddetta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 253/1990, è avvenuta nella seduta dell’11 novembre 2004 del Comitato dei Ministri ex art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e D.P.C.M. del 24 dicembre 2004 registrato alla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2005, Ministeri Istituzionali – Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxx x. 0 Foglio 293.
Con atto del Segretario Generale prot. n. 2323 del 17 maggio 2004, si è provveduto ad approvare l’accordo fra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali relativo alla determinazione e all’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2003; le progressioni orizzontali individuate per l’esercizio sono state attribuite con provvedimento prot. n. 105 del 26 luglio 2004.
In data 22 gennaio 2004 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002- 2003. In data 20 giugno 2005 si è provveduto alla sottoscrizione del CCDI per lo stesso periodo normativo e alla determinazione e utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2005.
Con atto del Segretario Generale n. 62 del 14 giugno 2005, si è provveduto ad approvare l’accordo fra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali relativo alla determinazione e all’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2004; le progressioni orizzontali individuate per l’esercizio sono state attribuite con provvedimento n. 98 del 1 settembre 2006.
Con atto del Segretario Generale n. 145 del 23 dicembre 2005, a seguito della rideterminazione della dotazione organica, si è provveduto al riassetto organizzativo con definizione dei processi, dei compiti e delle funzioni della segreteria tecnico-operativa e istituzione della funzione di coordinamento dei settori tecnici.
In data 23 dicembre 2005, così come da verbale assunto al protocollo con il numero 8969 della stessa data, si è conclusa la procedura di concertazione prevista dall’articolo 14 del CCDI 10 giugno 2005 sulle schede di valutazione per la corresponsione dei compensi legati all’incentivo della produttività e sui criteri generali per l’individuazione, il conferimento e la corresponsione della retribuzione di risultato delle aree di posizione organizzativa.
Con atto del Segretario Generale n. 2 del 12 gennaio 2006, a seguito del riassetto organizzativo si è provveduto, valutando i compiti assegnati ai settori in conseguenza alla riorganizzazione, alla individuazione delle aree di posizione organizzativa ai sensi dell’articolo 8 del vigente CCNL e con successivi provvedimenti si attivava la procedura per il conferimento degli incarichi fino al 31 dicembre 2008;
Con atto del Segretario Generale n. 33 del 19 aprile 2006, si è provveduto ad approvare l’accordo fra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali relativo alla determinazione e all’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2005; le progressioni orizzontali individuate per l’esercizio sono state attribuite con provvedimento n. 44 del 26 aprile 2006;
Con atto del Segretario Generale n. 27 del 10 aprile 2007, si è provveduto ad approvare l’accordo fra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali relativo alla determinazione e all’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2006; le progressioni orizzontali individuate per l’esercizio sono state attribuite con provvedimento n. 40 del 16 maggio 2007.
Al fine della quantificazione delle risorse per il 2007 si riportano in allegato (Allegato n. 1) le metodologie adottate per la determinazione delle risorse per gli esercizi passati, senza inserire gli allegati che, per una facile lettura, rimangono comunque citati. Per agevolare il confronto con il pregresso la determinazione delle risorse continuerà in alcuni casi ad essere espressa sia in Lire che in Euro.
ANNO 2007
Art. 31 C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004
Disciplina delle “risorse decentrate”
6. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo.
7. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 0, xxxx. x, x, x, x, x, x, x, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L’importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche.
8. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.
9. Le risorse decentrate di cui al comma 3 ricomprendono anche le somme destinate alla incentivazione del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.
10. Resta confermata la disciplina dell’art. 17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell’esercizio di riferimento.
Art. 32
Incrementi delle risorse decentrate
11. Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono incrementate, dall’anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001.
12. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.
13. Enti locali: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;
14. Camere di Commercio: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti.
15. Regioni: l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 35% della spesa corrente depurata della spesa sanitaria.
16. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, incrementano le risorse decentrate sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari riferito all’anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.
17. La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).
18. Gli incrementi indicati nel presente articolo, commi 2 e 7, non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
19. E’ confermata per il personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili collocati nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto della progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, di cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, l’indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all’art. 4, comma 3, del CCNL del 16.7.1996.
20. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto collettivo, non trova più applicazione la disciplina dell’art. 5 del CCNL del 5.10.2001.
DETERMINAZIONE DELLE RISORSE PER L’ANNO 2007 (ex artt. 31 e 32, C.C.N.L. 2002-2005/ art. 4. C.C.N.L. 2004/2005)
Le risorse di competenza dell’anno 2007 sono determinate ai sensi dell’articolo 31 e 32 del C.C.N.L, secondo l’esemplificazione contenuta nei “Suggerimenti per il datore di lavoro pubblico sulla costruzione di un indice ragionato di un contratto integrativo decentrato” elaborato e diffuso a cura dell’ARAN e riportato nelle tabelle allegate A e B (Allegati n. 2 e n. 3), rispettivamente relative alle
risorse stabili e a quelle variabili. Si è dato applicazione agli incrementi fissati dall’articolo 4 del CCNL 9 maggio 2006, relativamente agli altri enti del comparto (art. 4, comma 6).
Si è tenuto conto del disposto del comma 189 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 secondo il quale dall’anno 2007 l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni che ricevono risorse direttamente dal Bilancio dello Stato, determinato secondo le rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l’anno 2004, come certificato dagli organi di controllo. A tal fine si allegano le tabelle di determinazione delle risorse 2004 ed il Verbale del Nucleo di Valutazione relativo alla certificazione (Allegato n. 4).
L’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata sono state calcolate indicando a fianco di ciascuna la descrizione della fonte di finanziamento, ricostruendo gli incrementi previsti dai vari articoli, comma e lettere, nel modo sottoriportato:
RISORSE STABILI
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 14, comma 4: riduzione del 3% delle risorse per lo straordinario
Decurtazione 3% | Anno 1999 | € 0,00 |
Anno 2000 | € 369,79 | |
Anno 2001 | € 420,14 | |
Anno 2002 | € 838,78 | |
€2.120,47 | ||
Anno 2003 | € 750,00 | |
Anno 2004 | €5.250,00 | |
Anno 2005 | €2.000,00 | |
Totale | € 11.749,18 |
Art. 14, comma 4, C.C.N.L. 1 aprile 1999 “Riduzione stabile delle risorse destinate alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario”. Le risorse per tali finalità sono state decurate ogni anno del 3%, così come risulta dalle contrattazioni già sottoscritte. Nell’anno 2004 si provveduto ad una riduzione stabile di € 5.250,00 per adeguare le risorse alle disponibilità prevista nella ripartizione dei finanziamenti (€19.000,00). Nell’anno 2005 si è provveduto ad ulteriore riduzione stabile di € 2.000,00 per le stesse finalità (disponibilità € 17.000,00).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera a): risorse ex art. 31
Risorse ex art. 31 | Anno 1998 | € 23.120,50 |
Si riportano le considerazioni più volte segnalate circa le originarie modalità di determinazione delle risorse (anche quelle ex art. 31). Al momento della determinazione delle risorse l'Autorità di Xxxxxx aveva n. 2 unità di personale inquadrato nei ruoli a fronte di una dotazione organica di 40 unità prima e 65 unità a partire dal 1999. Non era possibile, per effettuare una stima esatta delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata effettuare un confronto con enti di equivalente livello organizzativo e analoga consistenza di personale. Presso l’Autorità prestavano servizio però diversi dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando o distacco (il trattamento economico rimaneva a carico delle Amministrazioni di appartenenza). Il monte salari di riferimento è stato determinato, previo confronto con le XX.XX. sul percorso da seguire, considerando il personale che prestava servizio in posizione di comando o distacco escludendo le qualifiche dirigenziali e considerando gli stipendi tabellari dell'esercizio secondo le tariffe del comparto Regioni- Enti Locali. Il monte salari è pertanto presunto: è stata determinata la spesa che l'amministrazione avrebbe dovuto sostenere applicando al personale in servizio il trattamento previsto dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni-Enti Locali, indipendentemente dal trattamento posseduto e dall’anzianità di servizio maturata (Decreto del Segretario Generale prot. n. 1199 del 14 aprile 1999).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera b): risorse aggiuntive
Risorse aggiuntive | Anno 1998 e 1999 | € 2.164,25 |
Sono state considerate risorse aggiuntive quelle destinate nell’esercizio 1998 e 1999 all’incremento delle risorse (Decreto del Segretario Generale prot. n. 551 del 28 febbraio 2000).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera f): risparmi applicazione art. 21
Risparmi | Anno 2000 | € 16,417,13 |
Si tratta dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’articolo 21, comma 3 del C.C.N.L. 1998/2001, per la disapplicazione dell’indennità prevista dall’articolo 16 della legge 253/1990 (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera g): risparmi ex LED
Risparmi | Anno 1998 | € 1.394,44 |
Si tratta dell’insieme delle risorse destinate, per l’anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio (Decreto del Segretario Generale prot. n. 551 del 28 febbraio 2000).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera h): ex indennità Lire1.500.000
Ex indennità Lire 1.500.000 | Anno 2000 | € 774,69 |
Si tratta dell’insieme delle risorse destinate al pagamento dell’indennità prevista dall’articolo 37, comma 4 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995 (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera j): 0,52 del monte salari 1997
0,52% monte salari 1997 di Lire 404.985.221 | Anno 2000 | € 1.087,66 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare in via induttiva (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 5: aumento stabile dotazione organiche
Decreto n. 2151/2001 | Anno 2000 | € 25.912,70 |
Decreto n. 1403/2002 | Anno 2001 | € 18.705,04 |
Decreto n. 2023/2003 | Anno 2002 | € 17.946,40 |
Decreto n. 2323/2004 | Anno 2003 | € 4.486,60 |
Totale | € 67.050,74 |
Si tratta degli incrementi previsti per l’aumento stabile della dotazione organica. Le risorse sono costituite per 33 unità di personale. Poiché il personale in servizio al 31 dicembre 2007, pari a 31 unità, è inferiore a questo limite, per l’esercizio 2007, non si ricorre alla facoltà di incremento prevista dal predetto articolo 15, comma 5, per incremento stabile di dotazione organica.
C.C.N.L. 5 ottobre 2001 – Articolo 4, comma 1: incremento 1,1% monte salari 1999
1,1% monte salari 1999 di Lire 473.500.000 | Anno 2005 | € 2.689,71 |
Totale | € 2.689,71 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare in via induttiva. L’incremento è calcolato anche per l’esercizio passato, in quanto in tale esercizio le risorse non erano state incrementate di tale percentuale (Decreto del Segretario Generale prot. n. 1403 del 29 aprile 2002).
C.C.N.L. 5 ottobre 2001 – Articolo 4, comma 1: recupero ria e assegni ad personam
Recupero RIA e assegni | Anni 2001-2006 | € 9.323,72 |
Si tratta dei recuperi previsti dal predetto articolo del personale cessato. Il conteggio è stato effettuato considerando il recupero dell’indennità ad personam del dipendente Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx (€ 59,91 per 12 mensilità quali riassorbimento ad personam rinnovo contrattuale 5 ottobre 2001 e n. 12 mensilità a € 166,36 per cessazione) della RIA di Xxxxxx Xxxxx per € 40,32. E’ stato inoltre considerato il recupero della RIA per le cessazioni di Xxxxxxxx Xxxxxxxx (€ 144,27 per 12 mensilità) e di Xxxxxxxx Xxxxxxxx (€ 147,72 per 12 mensilità, a seguito della nota della Regione Toscana 121/30323 del 15 novembre 2005 e rideterminazione posizione economica di inquadramento). Sono state aggiunte le cessazioni del 2005 di Xxxxxx Xxxxxxx (€ 231,37 – ad personam applicazione art. 21 CCNL – per il 2005 per 9 mesi. A regime per 12 mensilità € 2.776,44. € 77,35 – RIA - per il 2005 per 9 mesi. A regime per 12 mensilità € 928,20) e Xxxxx
Tavolai (€ 0,76 – ad personam progressione da C a D – per il 2005 per 5 mesi. A regime per 12 mensilità € 9,12. € 56,40 – RIA - per il 2005 per 5 mesi. A regime per 12 mensilità € 676,80). (Allegato n. 5)
C.C.N.L. 22 gennaio 2004 – Articolo 32, comma 2: incremento 0,62% monte salari 2001
0,62% monte salari 2001 di Lire 1.127.896.873 | Anno 2005 | € 3.611,57 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare con aggiunta del personale che presta servizio in posizione di comando, del quale però non si effettua il rimborso delle spese.
C.C.N.L. 9 maggio 2006 – Articolo 4, comma 1: incremento 0,50% monte salari 2003
0,50% monte salari 2003 di € 707.986,00 | Anno 2006 | € 3.539,93 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si è fatto riferimento ai dati comunicati nella compilazione del Conto Annuale (SICO) dai quali si evince che il Monte salari è pari a € 798.339,00 dal quale deve essere sottratta la quota relativa alla Dirigenza per € 81.353,00, con la determinazione pari a € 707.986,00 (Allegato n. 6).
Così come per l’esercizio 2003 si provvede a stimare le risorse per le alte professionalità. A queste si aggiungono quelle non utilizzate negli esercizi passati per le stesse finalità:
C.C.N.L. 22 gennaio 2004 – Articolo 32, comma 7: incremento 0,20% monte salari 2001
0,20% monte salari 2001 di Lire 1.127.896.873 | Anno 2003 | € 1.165,03 |
Anno 2004 | € 1.165,03 | |
Anno 2005 | € 1.165,03 | |
Anno 2006 | € 1.165,03 | |
Anno 2007 | € 1.165,03 | |
Totale | € 5.825,15 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo per le finalità di individuazione delle alte professionalità. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare in via induttiva.
L’ammontare delle risorse stabili per l’esercizio 2007 è il seguente:
Risorse stabili 2007 | € 142.923,52 |
RISORSE VARIABILI
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera d): somme derivanti dall’attuazione dell’articolo 43 della legge 449/1997
Art. 43 legge 449/1997 | Anno 2007 | € 26.322,75 |
Si tratta dell’applicazione dell’articolo 43 della legge 449/1997, secondo il quale “Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare (…) accordi di collaborazione o convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. (…) una quota dei risparmi così ottenuti pari al 5% è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti; una quota pari al 65% resta nelle disponibilità di bilancio dell’amministrazione.
La predetta procedura è stata utilizzata per la Convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile per le attività a supporto del Centro Funzionale. La convenzione sottoscritta il 13 aprile 2006 ha durata triennale e prevede un contributo di € 300.000,00 in tre anni. L’importo da destinare alla CCDI è stabilito in € 35.000,00 lordi annui, comprensivi di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione, in base al comma 192 della sopra citata legge finanziariaria (Allegato n. 7).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera e): trasformazione rapporto di lavoro
Trasformazione rapporto | Anno 2007 | € 11.400,44 |
Si confermano i risparmi annui relativi al perdurare della situazione di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendendi Xxxxx Xxxxxxxxxxx (al 50%), Xxxxxx Xxxxxxxx (al 30%), Xxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx (all’83,34%), Xxxxxxxx Xxxxx (all’83,34%). Agli stessi si aggiungono i risparmi derivanti dalla trasformazione del rapporto di Xxxxxxx Xxxxxx (al 50%). Le risorse vengono incrementate per € 11.400,44 pari al 25% dei risparmi dovuti alla trasformazione del rapporto (Allegato n. 8).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 1, lettera m): risparmi su straordinario
Risparmi straordinario | Anno 2007 | € 0,00 |
Si tratta dei risparmi derivanti dall’utilizzo parziale delle risorse destinate alla corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario e alla banca delle ore al 31 dicembre 2007 (Ammontare delle risorse € 17.000,00). La quantificazione è riportata nella tabella (Allegato n. 9).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 2: incremento 1,2% monte salari 1997
1,2% monte salari 1997 di Lire 404.985.221 | Anno 2005 | € 1.673,32 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare in via induttiva (Decreto del Segretario Generale prot. n. 2151 del 4 giugno 2001).
C.C.N.L. 1 aprile 1999 – Articolo 15, comma 5: incremento servizi e nuove attività
Processi di riorganizzazione | Anno 2005 | € 0,00 |
Non si utilizza questa possibilità di incremento per rispettare il disposto del comma 189 della legge 266/2005.
C.C.N.L. 22 gennaio 2004 – Articolo 32, comma 6: incremento 0,50% monte salari 2001
1,2% monte salari 2001 di Lire 1.127.896.873 | Anno 2005 | € 2.912,55 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si richiama quanto già esplicitato precedentemente circa la determinazione dell’ammontare con aggiunta del personale che presta servizio in posizione di comando, del quale però non si effettua il rimborso delle spese.
C.C.N.L. 9 maggio 2006 – Articolo 4, comma 6: incremento 0,50% monte salari 2003
0,50% monte salari 2003 di € 707.986,00 | Anno 2006 | € 3.539,93 |
Si tratta dell’incremento previsto dal predetto articolo. Per la determinazione del monte salari si è fatto riferimento ai dati comunicati nella compilazione del Conto Annuale (SICO) dai quali si evince che il Monte salari è pari a € 798.339,00 dal quale deve essere sottratta la quota relativa alla Dirigenza per € 81.353,00, con la determinazione pari a € 707.986,00 (Allegato ad analogo incremento delle risorse di parte stabile).
L’ammontare delle risorse variabili per l’esercizio 2007 è il seguente:
Risorse variabili 2006 | € 45.848,99 |
CONSISTENZA TOTALE RISORSE PER L'ANNO 2007
Risorse stabili | € 142.923,52 |
Risorse variabili | € 45.848,99 |
Totale | € 188.772.51 |
Residuo 2006 non utilizzato | € 0,00 |
Totale | € 188.772.51 |
Accantonamento art. 32, comma 7, (0,20 monte salari 2001 per alte professionalità) | € 5.825,15 |
I dettagli sono riportati nelle tabelle allegate A e B (Allegati n. 2 e n. 3), redatte secondo l’esemplificazione contenuta nei “Suggerimenti per il datore di lavoro pubblico sulla costruzione di un indice ragionato di un contratto integrativo decentrato” elaborato e diffuso a cura dell’ARAN.
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