IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS.
IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS.
N. 195/1995 RELATIVO AL TRIENNIO 2019-2021 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
Art. 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
Art. 2
Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Qualifiche | Parametri | Incrementi mensili lordi | Stipendi annui lordi |
(12 mensilità) | |||
Euro | Euro | ||
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario | 150,50 | 15,68 | 26.984,65 |
Commissario/Commissario penitenziario | 148,00 | 15,42 | 26.536,40 |
Vice commissario/Vice commissario penitenziario | 136,75 | 14,24 | 24.519,28 |
Sostituto commissario “coordinatore” | 148,00 | 15,42 | 26.536,40 |
Sostituto commissario | 143,50 | 14,95 | 25.729,55 |
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica) | 140,00 | 14,58 | 25.102,00 |
Ispettore superiore | 137,50 | 14,32 | 24.653,75 |
Ispettore capo | 133,50 | 13,90 | 23.936,55 |
Ispettore | 131,00 | 13,65 | 23.488,30 |
Vice ispettore | 124,75 | 12,99 | 22.367,68 |
Sovrintendente capo “coordinatore” | 131,00 | 13,65 | 23.488,30 |
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica) | 125,75 | 13,10 | 22.546,98 |
Sovrintendente capo | 124,25 | 12,94 | 22.278,03 |
Sovrintendente | 121,50 | 12,65 | 21.784,95 |
Vice sovrintendente | 116,75 | 12,16 | 20.933,28 |
Assistente capo “coordinatore” | 121,50 | 12,65 | 21.784,95 |
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica) | 117,00 | 12,19 | 20.978,10 |
Assistente capo | 116,50 | 12,13 | 20.888,45 |
Assistente | 112,00 | 11,67 | 20.081,60 |
Agente scelto | 108,50 | 11,30 | 19.454,05 |
Agente | 105,25 | 10,96 | 18.871,33 |
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Qualifiche | Parametri | Incrementi mensili lordi | Stipendi annui lordi |
(12 mensilità) | |||
Euro | Euro | ||
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario | 150,50 | 18,190 | 27.014,75 |
Commissario/Commissario penitenziario | 148,00 | 17,880 | 26.566,00 |
Vice commissario/Vice commissario penitenziario | 136,75 | 16,520 | 24.546,63 |
Sostituto commissario “coordinatore” | 148,00 | 17,880 | 26.566,00 |
Sostituto commissario | 143,50 | 17,340 | 25.758,25 |
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica) | 140,00 | 16,920 | 25.130,00 |
Ispettore superiore | 137,50 | 16,610 | 24.681,25 |
Ispettore capo | 133,50 | 16,130 | 23.963,25 |
Ispettore | 131,00 | 15,830 | 23.514,50 |
Vice ispettore | 124,75 | 15,070 | 22.392,63 |
Sovrintendente capo “coordinatore” | 131,00 | 15,830 | 23.514,50 |
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica) | 125,75 | 15,190 | 22.572,13 |
Sovrintendente capo | 124,25 | 15,010 | 22.302,88 |
Sovrintendente | 121,50 | 14,680 | 21.809,25 |
Vice sovrintendente | 116,75 | 14,110 | 20.956,63 |
Assistente capo “coordinatore” | 121,50 | 14,680 | 21.809,25 |
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica) | 117,00 | 14,140 | 21.001,50 |
Assistente capo | 116,50 | 14,080 | 20.911,75 |
Assistente | 112,00 | 13,530 | 20.104,00 |
Agente scelto | 108,50 | 13,110 | 19.475,75 |
Agente | 105,25 | 12,720 | 18.892,38 |
3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Qualifiche | Parametri | Incrementi mensili lordi | Stipendi annui lordi (12 mensilità) |
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario | 150,50 | 63,97 | 27.564,08 |
Commissario/Commissario penitenziario | 148,00 | 62,90 | 27.106,20 |
Vice commissario/Vice commissario penitenziario | 136,75 | 58,12 | 25.045,76 |
Sostituto commissario “coordinatore” | 148,00 | 62,90 | 27.106,20 |
Sostituto commissario | 143,50 | 60,99 | 26.282,03 |
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica) | 140,00 | 59,50 | 25.641,00 |
Ispettore superiore | 137,50 | 58,43 | 25.183,13 |
Ispettore capo | 133,50 | 56,73 | 24.450,53 |
Ispettore | 131,00 | 55,68 | 23.992,65 |
Vice ispettore | 124,75 | 53,02 | 22.847,96 |
Sovrintendente capo “coordinatore” | 131,00 | 55,68 | 23.992,65 |
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica) | 125,75 | 53,44 | 23.031,11 |
Sovrintendente capo | 124,25 | 52,81 | 22.756,39 |
Sovrintendente | 121,50 | 51,63 | 22.252,73 |
Vice sovrintendente | 116,75 | 49,62 | 21.382,76 |
Assistente capo “coordinatore” | 121,50 | 51,63 | 22.252,73 |
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica) | 117,00 | 49,72 | 21.428,55 |
Assistente capo | 116,50 | 49,51 | 21.336,98 |
Assistente | 112,00 | 47,60 | 20.512,80 |
Agente scelto | 108,50 | 46,11 | 19.871,78 |
Agente | 105,25 | 44,73 | 19.276,54 |
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.
5. I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono l’elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall’applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
Art. 4
Indennità pensionabile
1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell’indennità pensionabile di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Qualifiche | Incrementi mensili lordi | Importi mensili lordi |
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario | 64,59 | 932,67 |
Commissario/commissario penitenziario | 63,92 | 923,13 |
Vice commissario/Vice commissario penitenziario | 61,41 | 886,78 |
Sostituto commissario “coordinatore” | 63,23 | 913,13 |
Sostituto commissario | 63,23 | 913,13 |
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica) | 62,50 | 902,50 |
Ispettore superiore | 62,50 | 902,50 |
Ispettore capo | 59,82 | 863,79 |
Ispettore | 57,96 | 836,98 |
Vice ispettore | 56,14 | 810,72 |
Sovrintendente capo “coordinatore” | 57,69 | 833,08 |
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica) | 57,69 | 833,08 |
Sovrintendente capo | 57,69 | 833,08 |
Sovrintendente | 54,44 | 786,22 |
Vice sovrintendente | 54,19 | 782,52 |
Assistente capo “coordinatore” | 49,32 | 712,20 |
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica) | 49,32 | 712,20 |
Assistente capo | 49,32 | 712,20 |
Assistente | 45,13 | 651,70 |
Agente scelto | 41,92 | 605,36 |
Agente | 39,56 | 571,26 |
Art. 5
Importi una tantum
1. È corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella: (importi da inserire a cura del MEF)
Amministrazione | 2019 | 2020 | 2021 |
Polizia di Stato | |||
Polizia Penitenziaria |
2. L’elemento retributivo di cui al comma 1 è corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
Art. 6
Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali
1. A decorrere dall’anno 2022, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:
a) per la Polizia di Stato: euro… ;
b) per la Polizia penitenziaria: euro ………
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.
Art. 7
Lavoro straordinario
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:
Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1°gennaio 2021 | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo | |
Qualifiche | Parametri | Euro | Euro | Euro |
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario | 150,50 | 16,11 | 18,22 | 21,02 |
Commissario/Commissario penitenziario | 148,00 | 15,85 | 17,93 | 20,69 |
Vice commissario/Vice commissario penitenziario | 136,75 | 14,64 | 16,57 | 19,11 |
Sostituto commissario “coordinatore” | 148,00 | 15,85 | 17,93 | 20,69 |
Sostituto commissario | 143,50 | 15,37 | 17,39 | 20,06 |
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica) | 140,00 | 14,99 | 16,96 | 19,56 |
Ispettore superiore | 137,50 | 14,72 | 16,64 | 19,20 |
Ispettore capo | 133,50 | 14,30 | 16,18 | 18,66 |
Ispettore | 131,00 | 14,02 | 15,86 | 18,30 |
Vice ispettore | 124,75 | 13,36 | 15,11 | 17,43 |
Sovrintendente capo “coordinatore” | 131,00 | 14,02 | 15,86 | 18,30 |
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica) | 125,75 | 13,47 | 15,24 | 17,58 |
Sovrintendente capo | 124,25 | 13,31 | 15,06 | 17,37 |
Sovrintendente | 121,50 | 13,01 | 14,72 | 16,98 |
Vice sovrintendente | 116,75 | 12,50 | 14,14 | 16,31 |
Assistente capo “coordinatore” | 121,50 | 13,01 | 14,72 | 16,98 |
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica) | 117,00 | 12,53 | 14,17 | 16,35 |
Assistente capo | 116,50 | 12,48 | 14,12 | 16,29 |
Assistente | 112,00 | 11,99 | 13,56 | 15,65 |
Agente scelto | 108,50 | 11,62 | 13,15 | 15,17 |
Agente | 105,25 | 11,28 | 12,76 | 14,72 |
Art. 8
Trattamento di missione
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:
a) l’indennità di missione prevista dall’articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all’articolo 1 del presente decreto è rideterminata in euro 24,00;
b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura “pasto completo”.
Art. 9
Orario di lavoro
1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l’indennità spettante ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 12,00.
Art. 10
Indennità di rischio
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale di cui all’articolo 1 le indennità giornaliere di rischio corrisposte di cui:
a) all’articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975,
n. 146, per attività di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all’incolumità personale, sono rideterminate nei seguenti importi:
GRUPPO | Importo (euro) |
I | € 2,30 |
II | € 2,00 |
III | € 1,50 |
IV | € 0,90 |
V | € 0,80 |
b) all’articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:
Profondità massima raggiunta | Indennità (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a: | Indennità in euro per ogni ora di | ||
durante l’immersione (in metri) | Aria | Miscele sintetiche | Ossigeno | immersione in saturazione |
0 – 12 | 1,86 | 2,46 | 3,72 | 0,90 |
13 - 25 | 2,46 | 3,72 | 5,25 | 1,23 |
26 - 40 | 3,09 | 5,25 | 1,53 | |
41 - 55 | 4,62 | 6,81 | 1,86 | |
56 - 80 | 7,74 | 9,27 | 2,16 | |
81 - 110 | 9,27 | 10,83 | 2,46 | |
111 – 150 | 12,39 | 3,09 | ||
151 – 200 | 13,95 | 3,87 | ||
oltre 200 | 15,48 | 4,65 |
Art. 11
Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
Art. 12
Indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS)
1. L’indennità mensile di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è rideterminata dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 1° gennaio 2022, in relazione alla qualifica e all’anzianità di servizio, nella misura indicata nella seguente tabella:
QUALIFICA | Nuovo importo |
Commissario capo | 632,91 € |
Commissario | 569,15 € |
Vice commissario +15 | 490,64 € |
Vice commissario | 314,01 € |
Sostituto commissario | 652,54 € |
Ispettore superiore +29 | 652,54 € |
Ispettore superiore +25 | 632,91 € |
Ispettore superiore | 569,15 € |
Ispettore capo +25 | 569,15 € |
Ispettore capo | 529,89 € |
Ispettore +25 | 569,15 € |
Ispettore +15 | 490,64 € |
Ispettore +10 | 451,38 € |
Ispettore | 343,44 € |
Vice ispettore +25 | 569,15 € |
Vice ispettore | 294,39 € |
Sovrintendente capo +29 | 582,45 € |
Sovrintendente capo +25 | 569,15 € |
Sovrintendente capo | 529,89 € |
Sovrintendente +18 | 490,64 € |
Sovrintendente +15 | 451,38 € |
Sovrintendente | 343,44 € |
Vice sovrintendente +10 | 343,44 € |
Vice sovrintendente | 304,00 € |
Assistente capo + 29 | 529,89 € |
Assistente capo+25 | 490,64 € |
Assistente capo+17 | 451,38 € |
Assistente capo | 436,66 € |
Assistente | 343,44 € |
Agente scelto | 294,39 € |
Agente | 228,00 € |
2. L’indennità di cui al comma 1 è cumulabile anche con l’indennità mensile pensionabile, secondo le modalità e le misure previste dall’articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505.
3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del Nucleo centrale operativo di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, è corrisposta l’indennità di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.
Art. 13
Indennità di presenza notturna e festiva
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria:
a) impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l’indennità di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è rideterminata nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora;
b) che presta servizio in un giorno festivo, l’indennità di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00.
Art. 14
Indennità per servizio aviolancistico
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, è impiegato in qualità di direttore di lancio o addetto alla sicurezza lancio, è corrisposta l’indennità per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.
Art. 15
Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, nell’ambito delle attività delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale della Polizia di Stato in servizio presso gli Uffici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, spetta un’indennità, per turno di servizio, di euro 5,00 per le fasce serali e di euro 10,00 per le fasce notturne, in relazione all’effettivo impiego nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati di pubblica sicurezza e dalle sale operative o dalle sale radio degli uffici di Specialità. Nelle fasce serali e notturne sono ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie dalle 19 alle 01, ovvero dalle 18 alle 24 o dalle 19 alle 24, e le fasce orarie dalle 01 alle 07, ovvero dalle 24 alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07.
2. L’indennità di cui al comma 1 spetta anche al personale che nelle medesime fasce orarie presta servizio nelle sale operative di cui al medesimo comma 1 e concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne.
3. L’indennità di cui al comma 1 spetta, altresì, al personale, in servizio negli uffici ivi indicati, che nelle stesse fasce orarie, con turni di servizio di durata non inferiore alle tre ore continuative, sulla base di ordini formali di servizio, concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne sotto il coordinamento delle sale operative di cui al medesimo comma.
4. Al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio organizzati in turni continuativi nelle fasce di cui al comma 1, l’indennità di cui al medesimo comma viene corrisposta in ragione dei turni di servizio effettuati.
5. L’indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con l’indennità di missione e con le indennità di ordine pubblico di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164.
6. Con determinazione del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l’indennità di cui al presente articolo, il numero dei turni in relazione ai quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali nell’ambito delle correlate disponibilità finanziarie.
Indennità per il personale in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato in |
possesso delle qualifiche professionali nel settore cyber, individuate con decreto del Capo |
della polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza, in servizio nelle strutture |
centrali e periferiche dell’Organo del Ministero dell’Interno per la sicurezza e per la |
regolarità dei servizi di telecomunicazioni, impiegato nei servizi di protezione informatica |
delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale e nella tutela della sicurezza |
delle reti, di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, spetta un’indennità giornaliera di euro 5,00 |
per ogni giorno di effettivo impiego. 2. L’indennità di cui comma 1 è corrisposta, altresì, con la stessa decorrenza al personale della Polizia di Stato, in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli Uffici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in attività di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici, delle comunicazioni elettroniche e di risposta agli eventi di sicurezza informatica dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. 3. Con determinazione del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l’indennità di cui al presente articolo, il numero delle giornate in relazione ai quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali nell’ambito delle correlate disponibilità finanziarie. |
Art. 17
Indennità di specificità del Corpo di polizia penitenziaria
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di vigilanza ed osservazione detenuti nelle sezioni, di traduzione o di piantonamento di detenuti, nonché al personale individuato ai sensi dell’art. 45, decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 spetta un’indennità, per turno di servizio non inferiore alle tre ore continuative, di euro 1,50.
2. Con determinazioni del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità sono stabiliti annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l’indennità di cui al presente articolo, il numero dei rispettivi turni in relazione ai quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute e straordinarie di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali nell’ambito delle correlate disponibilità finanziarie.
Art. 18
Indennità 41-bis vigilanza detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 14,00 non cumulabile con l’indennità per servizi esterni.
Art. 19
Indennità mensile artificieri
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ovvero artificiere antisabotaggio ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta è attribuita un’indennità mensile pari a euro 100,00.
Art. 20
Indennità per soccorritori alpini
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni di soccorso alpino, in dipendenza del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato e in possesso delle qualifiche operativo professionali di alpinista, sci alpinista ed esperto manovratore di corde, nonché ai conduttori cinofili della squadra unità cinofile a carattere speciale per la ricerca di persone in valanga e in superficie impiegati in operazioni di ricerca e soccorso, è riconosciuta l’indennità giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento delle attività operative o di mantenimento dell’efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.
2. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta anche al personale abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in montagna impiegato in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore.
Art. 21
Congedo e riposo solidale
1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti:
a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. La cessione di cui al comma 1:
a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;
b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, a seguito di contrattazione collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto.
3. Il dipendente ricevente:
a) all’atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all’Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
b) può chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;
c) può avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione dei giorni di congedo ordinario e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest’ultima.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 per la fruizione del congedo ceduto e dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal dipendente ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.
Art. 22
Trattamento economico di trasferimento
1. Il personale trasferito d’autorità che, ove sussista l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all’incarico ricoperto, e abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere il rimborso:
a) del canone dell’alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all’assegnazione dell’alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata;
b) delle spese per il deposito delle proprie masserizie in attesa dell’effettiva consegna dell’alloggio temporaneamente non disponibile per cause non riconducibili allo stesso personale, nel limite di euro 1.000,00 mensili e per un periodo non superiore a tre mesi, previa presentazione di formale contratto di deposito o di fattura quietanzata.
2. Nelle stesse condizioni indicate al comma 1, il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell’importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi.
Art. 23
Tutela della genitorialità
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell’interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei turni;
f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell’istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all’articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l’assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell’istruzione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 170 del 2010.
3. Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di congedo per paternità. Tale periodo è escluso dal limite massimo di congedo straordinario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
Art. 24
Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere
1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di congedo straordinario di speciale congedo straordinario di novanta giorni da fruire su base giornaliera e nell’arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di congedo straordinario di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al dirigente dell’Ufficio ove presta servizio almeno sette giorni prima della decorrenza del congedo, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di congedo, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio nonché della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.
4. L’Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.
Art. 25
Congedo parentale
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i periodi di congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono computati nell’anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alla maturazione del congedo ordinario e alla tredicesima mensilità.
Art. 26
Congedo per aggiornamento scientifico
1. Ai fini dell’aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di congedo annuo nell’ambito dei periodi di congedo straordinario di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:
a) i funzionari appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari;
b) il personale tenuto a rispettare obblighi formativi per l’aggiornamento scientifico e per il mantenimento dell’iscrizione all’albo o a un elenco professionale, ai fini dello svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni a beneficio esclusivo della Forza di polizia di appartenenza, qualora l’Amministrazione non vi provveda in proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni.
Art. 27
Congedo ordinario
1. Ai fini di una efficace pianificazione della fruizione, il congedo ordinario può essere scaglionato in più periodi, garantendo il godimento di almeno 4 settimane di congedo annuale, di cui almeno 2 settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, elevate a 3 settimane per il personale con oltre 25 anni di servizio.
2. La concessione o il diniego del congedo richiesto deve essere comunicato al dipendente in forma scritta entro un termine congruo dalla presentazione dell’istanza, tenuto anche conto delle eventuali esigenze prospettate dall’interessato. Qualora l’istanza sia stata presentata almeno sessanta giorni prima della data di inizio del congedo, la concessione o il diniego deve essere comunicato al dipendente almeno trenta giorni prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto.
3. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre e in occasione delle festività natalizie e pasquali, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre e dell’8 dicembre, in deroga ai termini stabiliti dal comma 2, le Amministrazioni predispongono, con congruo anticipo, una pianificazione delle esigenze del personale sulla base delle istanze presentate comunicando agli interessati la concessione o il diniego almeno quindici giorni prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto.
Art. 28
Congedi straordinari e aspettativa
1. La disposizione di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è sostituita dalla seguente:
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.”
Art. 29
Modifiche a disposizioni normative concernenti le relazioni sindacali
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Oltre al Comitato in materia di pari opportunità, presso ciascuna Amministrazione sono costituite, per la verifica e la formulazione di proposte, le sottoindicate commissioni, a livello centrale e periferico:
a) Commissione per il benessere del personale, con competenza in materia di qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, attività di protezione sociale e di benessere del personale;
b) Commissione per le pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, solo a livello periferico;
c) Commissione automezzi, tecnologia e informatica;
d) Commissione per l’istruzione e lo sviluppo professionale del personale, con competenza sugli indirizzi generali per l’individuazione degli obiettivi formativi in materia di formazione e aggiornamento del personale.”
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 24, comma 3, la parola “quadriennale” e sostituita dalla seguente: “triennale”;
b) all’articolo 28, comma 5, la parola “quadriennio” è sostituita dalla seguente: “triennio”;
c) all’articolo 31, comma 2, la parola “biennio” è sostituita dalla seguente: “triennio”;
d) all’articolo 34:
1) al comma 5, le parole “31 maggio” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo”;
2) al comma 6, le parole “31 maggio” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo”;
e) l’articolo 35 è sostituito dal seguente:
“Articolo 35. Federazioni sindacali
1. Ai soli fini dell’accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma di aggregazione associativa ad un nuovo soggetto sindacale ai fini della misurazione della consistenza associativa devono imputare sul codice unico del nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, attraverso il modulo unico di iscrizione depositato presso le amministrazioni, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto del nuovo soggetto sindacale. Per le medesime finalità, le suddette deleghe saranno conteggiate purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate o che le stesse siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.
2. È esclusa l’attribuzione delle deleghe dell’affiliato all’affiliante in caso di affiliazione o di altra forma aggregativa tra sigle sindacali, se non risulta l’effettiva imputazione delle deleghe dell’affiliato al codice unico dell’affiliante. Per i casi di fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente, è consentita l’attribuzione delle deleghe della predetta organizzazione sindacale al soggetto già esistente, per successione a titolo universale.
3. Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni di cui ai commi 1 e 2, ultimo periodo, si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice unico del nuovo soggetto conferite alla data del 31 dicembre di ciascun anno e trattenute sulla busta paga a decorrere dal mese successivo. Si applica l’articolo 34, comma 2, del presente decreto.
4. In tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2, ultimo periodo, devono fornire alle amministrazioni idonea documentazione che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve essere adottata dai competenti organi statutari ed è trasmessa alle amministrazioni, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull’avviso di ricevimento della PEC. Sono escluse note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella titolarità delle deleghe del nuovo soggetto e per l’imputazione delle stesse sul codice unico di quest’ultimo.
5. Allo scopo di favorire corrette e costruttive relazioni sindacali necessarie alle amministrazioni per il miglior funzionamento, nonché per garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, qualora nell’ambito di un soggetto rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività.
6. La misurazione della consistenza associativa sindacale è effettuata sulla base delle deleghe sottoscritte sul modulo unico di adesione depositato presso le amministrazioni e conferite al codice unico dei soggetti sindacali di cui al presente articolo entro il 31 dicembre di ogni anno, detratte le revoche presentate ai medesimi soggetti e inerenti al medesimo codice unico, entro il 31 ottobre di ogni anno, secondo le vigenti disposizioni di legge.
7. Fuori dai casi di fusione o incorporazione, resta ferma la possibilità, per le organizzazioni sindacali componenti di aggregazioni associative, di prevedere, nell’atto costitutivo e nello Statuto, disposizioni a salvaguardia dell’autonomia delle singole organizzazioni sindacali anche sotto il profilo della gestione dei contributi dei propri iscritti, con rilevanza esclusivamente interna all’aggregazione medesima, priva di effetti ai fini della rappresentatività di cui al presente articolo e delle correlate prerogative sindacali.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aggregazioni associative già costituite che, in prima applicazione, devono definire i relativi adempimenti entro il 31 marzo 2022 imputando, entro tale data anche direttamente, le deleghe rilevate al 31 dicembre 2021 al codice unico identificativo delle aggregazioni medesime.
f) all’articolo 36:
1) al comma 2, le parole “o aspettativa” sono soppresse.
2) al comma 4, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “La partecipazione ai lavori delle Commissioni di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è valutata, ai fini degli avanzamenti di carriera, con le medesime modalità previste per il personale designato dall’Amministrazione per la partecipazione alle medesime Commissioni.”