Contract
Oggetto: Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione della Camera di Commercio di Padova: modifica
Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale, su proposta del Dirigente del settore, tenuto conto delle risultanze dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, espone quanto segue:
Con deliberazione n. 3 del 29 aprile 2013, il Consiglio camerale approvava il Regolamento camerale per il conferimento degli incarichi esterni, attualmente in vigore.
Con comunicazione d) in data 14 dicembre 2015, la Giunta veniva informata che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Padova Promex nella riunione dell’ 8/3/2015, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dell’Azienda Speciale, aveva deliberato l'adozione del Regolamento camerale per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione approvato dal Consiglio camerale, apportando allo stesso alcune modifiche/integrazioni che sono contenute nel verbale del Consiglio di Amministrazione di Padova Promex dell’8.3.2015, in funzione della peculiarità e delle esigenze specifiche dell’Azienda Speciale che svolge principalmente la propria attività in mercati esteri (UE e/o extraUE).
Ritenuto opportuno aggiornare il Regolamento camerale in vigore allegando allo stesso, in qualità di ADDENDUM, le modifiche proposte da Padova Promex, si è colta l’occasione per rivedere qualche punto per perfezionarne il testo ed integrarlo con recenti modifiche normative e giurisprudenziali intervenute successivamente alla sua approvazione.
In sintesi, le modalità di conferimento di incarichi esterni deve avvenire mediante procedure comparative:
- con avviso pubblico e selezione tramite una commissione;
- con individuazione, a seguito di avviso pubblico e selezione tramite una commissione, di liste di accreditamento all’interno delle quali il dirigente assegna l’incarico, secondo il criterio di rotazione e avendo riguardo anche al gradimento conseguito nelle prestazioni già fornite dai collaboratori;
- in via residuale e a seguito di autorizzazione del segretario generale, con avviso pubblico, anche senza la nomina di una commissione, ma assicurando una procedura comparativa;
- in casi eccezionali e tassativi, individuati dalla giurisprudenza, è consentito il conferimento in via diretta.
Anche l’Azienda Speciale si atterrà a tali criteri e modalità inserendo un breve addendum in considerazione della specificità della propria natura ed attività.
La Giunta camerale con deliberazione n. 22 in data 9 marzo 2016 ha approvato le predette modifiche riportate nella bozza allegata n. 1 alla presente deliberazione che viene sottoposta al Consiglio per l’approvazione definitiva ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera k).
Al Consiglio camerale è proposto:
1. di approvare il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione della Camera di Commercio di Padova (all. n. 1 alla presente deliberazione), che in appendice riporta l’addendum previsto per l’Azienda Speciale Padova Promex, in
sostituzione della precedente versione approvata con deliberazione consiliare n. 3 del 29 aprile 2013;
2. di dichiarare il presente provvedimento efficace ed eseguibile quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella sezione Albo camerale del sito internet istituzionale ai sensi dell’art. 48, comma 3, dello Statuto camerale.
Il Presidente apre la discussione.
Verificato che nessun consigliere chiede la parola sul tema in trattazione, Il Consiglio camerale assume la seguente
DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO CAMERALE
UDITA la relazione del Presidente;
PRESO ATTO che il Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile della delibera proposta;
PRESO ATTO che il Segretario Generale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico - amministrativa dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e della relativa proposta di provvedimento, e alla legittimità della delibera proposta e pertanto ha dichiarato che nulla osta alla sua adozione;
VISTO l’articolo 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 17 in data 08/10/2012;
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio camerale approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 10 in data 29/10/2014;
VERIFICATO che sono presenti il Presidente Xxxxx e i consiglieri Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Bertin, Xxxxx, Xxxxxxxx, Campagnaro, Cetera, Dall’Aglio, D’Ascanio, De Marchi, Xxxx’Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Ferrari, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Ravagnan, Xxxxx e Xxxxxxxx e che pertanto sussiste il numero legale ai fini della votazione del presente provvedimento;
A VOTI unanimi
DELIBERA
1. di approvare il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione della Camera di Commercio di Padova, che in appendice riporta l’addendum previsto per l’Azienda Speciale Padova Promex, allegato n. 1 alla presente deliberazione, in sostituzione della precedente versione approvata con deliberazione consiliare n. 3 del 29 aprile 2013;
2. di dichiarare il presente provvedimento efficace ed eseguibile quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella sezione Albo camerale del sito internet istituzionale ai sensi dell’art. 48, comma 3, dello Statuto camerale.
Il Segretario Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Il Presidente Xxxxxxxx Xxxxx XXXXXXXX XXXXX |
XXXXXXXX XXXXXXXXX
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx. In caso di stampa cartacea l’apposizione della firma grafometrica o comunque l’indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
Allegato n. 1
REGOLAMENTO
INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 28 APRILE 2016
Articolo 1
Finalità e ambito applicativo
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Padova (di seguito Camera) di incarichi individuali, a persone fisiche, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, ai sensi dell’art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.Lgs. n.165/2001 e smi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire la trasparenza e l’imparzialità nell’individuazione del collaboratore e a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi, nel rispetto del principio di proporzionalità tra entità del compenso e utilità conseguita dalla Camera.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d’opera stipulati ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, di esercizio di prestazioni intellettuali di cui agli art. 2229 e seguenti del Codice Civile, e di collaborazioni coordinate e continuative come contemplate dall’art. 409, 3° comma c.p.c., quali:
● incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
● incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
● incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività in xxx xxxxxxxxxxx.
0. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi a soggetti esterni aventi ad oggetto:
a. incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema di interesse dell’Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell’ente e sarà da questo utilizzato; il requisito
essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
b. incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell’Ente;
c. consulenze, consistenti nell’acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall’Ente;
d. prestazioni riferite a specifici progetti o programmi funzionalmente connessi con l’attività istituzionale generale della Camera e con gli obiettivi da questa prefissati, i cui risultati ed elaborazioni sono immediatamente fruibili dalla Camera, dai soggetti in essa operanti e dall’utenza esterna.
Articolo 2
Casi di esclusione
1. Restano esclusi dall’applicazione delle procedure comparative previste nel presente regolamento:
● gli incarichi disciplinati da specifiche norme di legge (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli incarichi professionali conferiti nell’ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (D.lgs. 163/2006);
● gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
Articolo 3
Presupposti per il conferimento di incarichi
1. Per esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, la Camera può conferire gli incarichi individuali di cui al precedente art. 1, nell’ambito delle previsioni e con i limiti posti dal bilancio di previsione e dagli strumenti di assegnazione dei budget direzionali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti requisiti:
a. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione;
b. l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo, impossibilità che sussiste quando si verifichi, anche alternativamente, una delle seguenti ipotesi:
● l’ente non può in concreto reperire all’interno della propria organizzazione la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto di incarico;
● le prestazioni e le attività non possono essere espletate dal personale dipendente per eccezionali esigenze di carattere organizzativo debitamente motivate;
● l’oggetto della prestazione verte su materie di particolare complessità, specializzazione e innovatività;
c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata: a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste specializzazioni, anche universitarie, particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni. Non è richiesta specializzazione universitaria per le attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o per soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo oggetto e compenso della collaborazione;
e. non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
2. Per il conferimento dell’incarico il soggetto deve possedere i seguenti requisiti:
a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
b. godere dei diritti civili e politici;
c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e. non essere a conoscenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che estende gli obblighi di condotta a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, e ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento della Camera di Commercio di Padova (approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 16 del 30 gennaio 2014 e s.m.i.) rilasciandone apposita dichiarazione.
3. Non possono partecipare alla procedura e saranno esclusi dalla stessa coloro che:
a. per qualsiasi ragione non siano legittimati a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b. si trovino in conflitto di interessi con l’Amministrazione o che abbiano avuto un precedente incarico con valutazione non positiva.
4. Il provvedimento di conferimento di incarico dovrà contenere puntuale ed esaustivo riscontro della sussistenza dei presupposti di cui al presente articolo, oltre alla dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, resa
dal Dirigente che conferisce l’incarico ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i., rilasciando apposita dichiarazione.
Articolo 4
Selezione mediante procedure comparative
1. La Camera procede, fatto salvo quanto previsto all’art. 8, alla selezione dei collaboratori esterni ai quali conferire incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, mediante procedure comparative, con le modalità di cui ai successivi artt. 5 e 6, motivando la scelta della procedura adottata, in atti.
2. Le procedure comparative, di cui al precedente comma, sono precedute da una ricognizione volta a verificare il profilo richiesto per l’espletamento dell’incarico e la carenza, all’interno dell’ente, di profili professionali corrispondenti alle esigenze relative. Con provvedimento del Dirigente interessato vengono individuate le competenze necessarie per l’espletamento dell’incarico e la specifica procedura comparativa e di conferimento tra quelle previste dal presente regolamento.
3. All’espletamento della procedura comparativa provvede un’apposita Commissione, nominata con determinazione dirigenziale e composta dal Dirigente, o suo delegato, richiedente l’espletamento dell’incarico, con funzione di Presidente e due funzionari della Camera di Padova di categoria non inferiore alla D.
4. Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate dal componente, diverso dal Presidente, con minore anzianità di servizio. Della Commissione potranno far parte anche esperti esterni per l’accreditamento di specifiche competenze richieste dall’avviso di cui al successivo art. 5.
5. Il provvedimento di approvazione degli atti della Commissione e di individuazione dell’incaricato competono al Dirigente interessato.
6. Le procedure comparative di cui al presente regolamento non costituiscono procedure di reclutamento.
Articolo 5
Pubblicazione avviso di selezione
1. Il Dirigente interessato al conferimento di un incarico procede ai sensi dell’art. 4, fatto salvo quanto previsto agli artt. 2 e 8, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi mediante procedure comparative, previa pubblicazione di specifici avvisi nei quali sono indicati:
a. il Servizio/Xxxxxxx proponente;
b. l’oggetto dell’incarico con specificazione degli obiettivi da conseguirsi e dei risultati attesi;
c. il luogo e le modalità di realizzazione dell’incarico;
d. il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
e. i requisiti morali, culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell’incarico;
f. le modalità selettive previste (es. per titoli, per titoli e colloquio, ecc.);
g. i criteri per la valutazione comparativa dei seguenti elementi curriculari ai fini dell’affidamento dell’incarico:
i. titoli di studio, abilitativi, professionali del candidato;
ii. pubblicazioni, articoli, studi relativi alla materia oggetto dell’incarico;
iii. esperienza professionale in attività afferenti o similari a quelle da realizzare, anche già svolte nell’ambito del sistema camerale;
iv. esperienza specifica acquisita in progetti o programmi analoghi a quelli oggetto dell’incarico;
v. caratteristiche qualitative delle proposte operative presentate dai partecipanti, modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, tempistica prevista per la realizzazione delle attività;
vi. proposta economica e dei servizi offerti.
h. la durata;
i. il compenso previsto, al lordo degli oneri fiscali, assistenziali e previdenziali la cui entità dev’essere strettamente correlata all’utilità che la Camera ritiene di poter conseguire con la prestazione svolta; in alternativa la spesa massima preventivata per la realizzazione dell’incarico, rispetto alla quale ciascun soggetto indicherà il compenso richiesto (al lordo degli oneri fiscali, assistenziali
e previdenziali) che in nessun caso potrà essere superiore alla spesa massima prevista dall’Amministrazione nè inferiore ai minimi contrattuali o di legge (ove previsti), oppure con proposte di realizzazione migliorative;
j. le modalità ed il termine per la presentazione della candidatura.
2. L’avviso è pubblicato nel sito web istituzionale della Camera fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, stabilito di volta in volta in riferimento alle singole procedure, per almeno 10 giorni dalla data di pubblicazione. In relazione a particolari motivazioni e all’urgenza, detto termine può essere ridotto a 7 giorni.
3. e domande di ammissione, sono redatte, di regola tramite strumenti informatici e telematici ai sensi dell’articolo 65 del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005), utilizzando l’apposita modulistica a tal fine predisposta.
4. Le domande devono contenere tutte le informazioni richieste dall’avviso di selezione e dovranno essere inoltrate alla Camera di Padova con le modalità di cui al comma 3 e nei termini indicati dall’avviso stesso.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso di selezione per la presentazione delle domande.
6. L’avviso di selezione prevede la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico.
7. In ogni caso l’amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di revocare l’avviso o di non procedere all’affidamento.
Articolo 6
Selezione attraverso liste di accreditamento
1. La Camera può istituire una o più liste di accreditamento di collaboratori autonomi con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
2. Per la realizzazione e l’aggiornamento delle liste l’Amministrazione pubblica apposito avviso secondo la procedura di cui agli artt. 4 e 5.
3. La Camera ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.
4. Le liste di accreditamento, di durata massima triennale, sono pubblicate in apposita sezione del sito Internet della Camera di Commercio.
5. Il Dirigente interessato al conferimento assegnerà gli incarichi operando all’interno delle liste di accreditamento, ove possibile, secondo il criterio di rotazione, avendo riguardo anche al gradimento conseguito nelle prestazioni già fornite dai collaboratori.
Articolo 7
Altra modalità di selezione mediante procedure comparative
1. Il Dirigente interessato al conferimento, in assenza di liste di accreditamento per specifiche professionalità - previa autorizzazione del Segretario generale - può, in via residuale, con provvedimento motivato, procedere alla selezione mediante procedure comparative adeguatamente pubblicizzate di cui ai precedenti articoli, senza la nomina di una commissione.
2. Il Dirigente interessato al conferimento, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione, previo colloquio con i candidati se previsto, procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari di cui all’art. 5.
3. In relazione alla peculiarità dell’incarico il Dirigente può definire ulteriori criteri di selezione.
4. Il Dirigente individua, motivatamente, il soggetto cui conferire l’incarico.
Articolo 8
Presupposti per il conferimento di incarichi in via diretta - senza esperimento di procedura comparativa
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, il Dirigente può conferire ad esperti esterni incarichi in via diretta, senza l’esperimento delle procedure di comparazione di cui agli
art. 4, 5 e 6, quando ricorrano uno o più dei seguenti presupposti (v. Corte dei Conti sez. reg. di Controllo per il Piemonte, del. n. 194/2014 23.09.2014):
a. procedura comparativa andata deserta;
b. unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
c. assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della collaborazione in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la particolare urgenza deve essere “connessa alla realizzazione dell’attività discendente dall’incarico;
d. nel caso di collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzate da un rapporto intuitu personae che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese (ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, singola docenza, la traduzione di o pubblicazioni e simili, l’individuazione dei componenti delle commissioni di gara o di concorso o di selezione pubblica);
e. nei casi in cui si renda necessario completare o aggiornare la prestazione oggetto di un precedente incarico, limitatamente al tempo strettamente necessario;
f. nei casi in cui sia prevista la cessione dell’opera dell’ingegno e del diritto d’autore.
2. Resta inteso che l’attività di difensore dell’ente pubblico, pur non soggiacendo all’obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza ed adeguata motivazione, onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare (Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730).
3. L’individuazione del soggetto da incaricare compete al Dirigente, che provvede mediante adozione di un apposito provvedimento contenente puntuale ed esaustivo riscontro delle motivazioni che legittimano il ricorso alla procedura di conferimento diretto.
Articolo 9
Formalizzazione dell’incarico
1. L’incarico conferito viene formalizzato mediante stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, redatto in forma scritta a pena di nullità, sottoscritto dal Dirigente competente, nel quale sono specificati gli obblighi per l’incaricato.
2. Il contratto dovrà contenere, quali elementi essenziali:
● le generalità del contraente;
● la precisazione della natura della prestazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
● l’oggetto e gli obiettivi dell’attività;
● il luogo di svolgimento dell’incarico;
● le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento della prestazione;
● le modalità di verifica della corretta esecuzione dell’incarico, anche con riferimento a quanto previsto dal successivo art. 10;
● il termine di esecuzione della prestazione;
● l’ammontare lordo del compenso, le modalità di riconoscimento di eventuali rimborsi spese e di liquidazione;
● la determinazione delle penali e le modalità della loro applicazione in caso di inadempimento parziale o totale o in caso di ritardo;
● la definizione delle cause di recesso o risoluzione anticipata dell’incarico;
● la clausola compromissioria;
● apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
● l’applicazione dell’eventuale imposta di bollo.
3. Il compenso per la prestazione dev’essere correlato alla tipologia e alla qualità della prestazione richiesta, in modo da perseguire la massima economicità e la maggiore utilità per la Camera. La liquidazione delle competenze è comunque condizionata alla effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico, salva diversa pattuizione in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell’incarico o esigenze di budget dell’ente.
4. Nel caso di incarico conferito con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e con il coordinamento del Dirigente competente, senza vincolo di subordinazione.
5. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita in via eccezionale al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
6. Il contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa in nessun caso può valere a costituire in capo al collaboratore esterno diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in rapporto di lavoro dipendente.
7. Il Dirigente competente è tenuto a comunicare all’Ufficio Risorse Umane almeno 5 giorni prima della data di inizio attività i dati relativi al collaboratore esterno ed il relativo incarico affidato per gli adempimenti di competenza dell’ente.
Articolo 10
Verifica dell’esecuzione del buon esito dell’incarico
1. Il Dirigente competente, verifica il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto nel contratto, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente competente, può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente competente, può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente competente verifica l’assenza di ulteriori oneri, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente, già previsti ed autorizzati.
Articolo 11
Pubblicizzazione e controllo dell’affidamento degli incarichi
1. Il Dirigente competente, rende noti gli incarichi di consulenza conferiti mediante pubblicazione dei provvedimenti di incarico, del nominativo dell’incaricato, dell’oggetto dell’incarico del relativo compenso sul sito istituzionale dell’Ente, nonché la dichiarazione del dirigente della verifica dell’assenza del conflitto d’interessi di cui all’art. 3 comma 4. Gli incarichi conferiti acquisiscono efficacia dalla data di pubblicazione dei dati richiesti dalla legge.
2. L’incaricato deve sottoscrivere inoltre la dichiarazione incarichi di cui al d.lgs. 33/2013 art. 15 c. 1 lett. c), relativamente allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di eventuali attività professionali, per la pubblicazione del dato sul sito ai fini degli obblighi di trasparenza.
3. Gli atti di spesa per gli incarichi esterni di collaborazione di importo superiore ad € 5.000,00 devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti con trasmissione da parte del Dirigente competente (come previsto dall’art. 1 c. 173, L. 266/2005).
Articolo 12 Privacy
1. Nelle procedure di affidamento degli incarichi esterni, i dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 per le finalità di gestione delle medesime.
Articolo 13 Disposizioni finali
1. Copia del presente Regolamento dovrà essere inviato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le norme vigenti in materia.
Articolo 14
Addendum dell’Azienda Speciale Padova Promex al presente Regolamento
art. 3 – il conferimento degli incarichi si estende anche a soggetti non in possesso della nazionalità italiana o comunitaria, nel rispetto della legislazione vigente (v. anche DPR 445/2000 art. 3);
art. 8, punto b) – gli incarichi saranno conferiti senza esperimento di procedura comparativa nel caso di collaborazioni svolte da soggetti in località diversa dal territorio italiano, in considerazione della specificità delle competenze richieste;
art. 8, punto d) - gli incarichi saranno conferiti senza esperimento di procedura comparativa nel caso di collaborazioni caratterizzate da un rapporto intuitu personae e nei limiti di € 4.000,00 annui (quale compenso) oltre ad oneri, per collaboratore;
art. 9 - non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, è possibile conferire un nuovo incarico allo stesso collaboratore nel rispetto dei criteri di rotazione, trasparenza e concorrenza e nei limiti di cui all’art. 8, punto d.
Scheda di cui al D. Lgs. 33/2013, art. 23, comma 2
Oggetto | Contenuto |
Il Consiglio camerale delibera: ● di approvare il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione della Camera di Commercio di Padova (all. n. 1 alla presente deliberazione), che in appendice riporta l’addendum previsto per l’Azienda Speciale Padova Promex, in sostituzione della precedente versione approvata con deliberazione consiliare n. 3 del 29 aprile 2013. | |
Principali documenti presenti nel fascicolo | Eventuale spesa prevista |
deliberazione del Consiglio n. 3 del 29 aprile 2013; | --- |