PROVINCIA DI PESCARA
PROVINCIA DI PESCARA
ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE
per il coordinamento e l'integrazione dei servizi
di cui alla Legge n. 104/92, art.13 - comma 1
Provincia di Pescara
Assessorato alla “Tutela Sociale del Cittadino”
Testo elaborato dal Gruppo di Lavoro Provinciale (siglato nel dicembre 2005)
PREMESSA
Uno dei principali obiettivi delle politiche sociali deve essere quello di garantire la migliore qualità di vita possibile, soprattutto a quei cittadini che a causa di una disabilità partono già da una condizione di svantaggio. Si tratta di una tematica complessa che richiede un approccio multidimensionale che promuova un miglioramento della qualità di vita sotto l’aspetto dell’autonomia e del benessere, nella prospettiva del progetto di vita della persona. In particolare la scuola va considerata come una tra le agenzie formative e socializzanti più importanti, ancor più quando la persona esprime esigenze “speciali”. L’attenzione alla tematica della disabilità costituisce un segno di civiltà e di responsabilità, che si concretizza a partire dall’esercizio del diritto dell’alunno con bisogni educativi “speciali” a ricevere un’educazione nella scuola “comune”, al pari degli altri alunni.
In una società complessa, come quella attuale, che insegue modelli di efficienza premiando soprattutto l’individualismo, l’handicap diventa sempre più il risultato dell’incontro tra la persona con disabilità e l’ambiente. Pertanto i disabili hanno il diritto a vivere in un ambiente che assicuri aiuti più puntuali ed efficaci, una scuola che sostenga la crescita e l’apprendimento, insegnanti che possano dedicare loro particolari attenzioni e cure. L’Italia è l’unico paese in Europa che prevede l’integrazione scolastica degli alunni disabili nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado. Il percorso che ha portato il nostro paese a tale traguardo è durato trent’anni e non si può ancora dire che sia concluso. Infatti a quasi trent’anni dalla L.n. 517 del 1977, che riconosce il diritto delle persone con disabilità a stare nella scuola di tutti, e a più di dieci anni dalla L.n. 104 del 1992 (legge-quadro sull’handicap), nonostante diversi cambiamenti abbiano inciso profondamente sul sistema scolastico nazionale, si registrano ancora notevoli difficoltà d’integrazione scolastica del disabile. Proprio la nuova realtà scolastica, venutasi a delineare all’indomani di tali cambiamenti, richiede oggi un costante affinamento delle risorse e delle competenze presenti in campo. Oltretutto bisogna prendere atto che per concretizzare il diritto allo studio del disabile non è stato sufficiente, in questi anni, il ricorso allo strumento legislativo, dunque è necessario stimolare, parallelamente, un processo di assimilazione e sedimentazione socio-culturale e un riassetto di competenze professionali adeguate.
Una fotografia dello stato attuale mostra come nel corso degli anni sia aumentato il numero complessivo degli alunni disabili: dati Istat inerenti l’anno scolastico 2003/2004 riferiscono che gli alunni con disabilità nelle scuole statali e non, sono stati 161.159, pari al 2,1% di tutti gli alunni, con un’alta percentuale di disabili psicofisici (1,71) rispetto ad altre tipologie. Dalla stessa fonte di si evince che l’Abruzzo è una delle regioni con la più alta percentuale di alunni disabili (2,0% sul totale degli alunni), ancor più se si confrontano i dati con quelli di altre regioni italiane più popolose come l’Xxxxxx Xxxxxxx (2,0%) o il Lazio (2,1%). La maggior concentrazione di alunni disabili si registra nelle scuole elementari, seguite dalle scuole secondarie di primo grado. Nello stesso anno i posti di sostegno sono stati 75.609 contro i 55.669 dell’anno scolastico 1997/1998: in 7 anni c’è stato un incremento del 35%.
L’esigenza di giungere a formalizzare uno strumento che regolarizzi e coordini le azioni di ogni “attore” coinvolto nel processo d’integrazione del disabile, nasce innanzitutto dalla constatazione di una reale carenza, sul territorio provinciale, di una rete collaborativa in grado di gestire la complessità; in secondo luogo dalla volontà di un rafforzamento della rete collaborativa sul territorio provinciale.
Il presente Accordo vuole appunto essere lo strumento operativo, analitico e formale che rinsalda tale rete e soprattutto quadro di riferimento per condividere una solida cultura dell’accoglienza e dell’integrazione nell’ambito scolastico e sociale dell’intera provincia. A tale fine risulta di fondamentale importanza assicurare e verificare il coordinamento e gli adempimenti di ciascun firmatario dell’accordo, come previsto dall’art.27 della Legge n.142 del 8 giugno 1990.
Il presente testo vuole porre particolare attenzione:
- all’elaborazione, precisa e dettagliata, di compiti e mansioni inerenti ciascun Ente e professionalità coinvolti nel processo, chiarendo inesattezze che hanno generato assenza o sovrapposizione di interventi;
- ad una stabile integrazione tra i sistemi coinvolti (scolastico, formativo, sociale e sanitario) in collegamento con gli specifici compiti delle varie Amministrazioni locali, al fine di garantire all’alunno con disabilità la continuità del suo percorso formativo;
- all’affermazione di un preciso ruolo di regia della Provincia di Pescara, a partire dal presente documento, delle attività e dei processi previsti per ciascun Ente firmatario;
- all’applicazione puntuale di tale accordo attraverso la definizione di momenti di verifica (come previsto nell’art. 10 del presente testo).
ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE
PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92, ART.13 - COMMA 1
Indice
PARTE PRIMA - SOGGETTI E CAMPI DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Obiettivi | pag. | 5 |
Art. 2 - Enti firmatari | pag. | 5 |
Art. 3 - Campo di applicazione | pag. | 5 |
Art. 4 - Estensione del campo di applicazione | pag. | 6 |
Art. 5 - Durata | pag. | 6 |
PARTE SECONDA - IMPEGNI DELLE PARTI STIPULANTI
Art. 6 - Amministrazione Scolastica | pag. | 6 |
Art. 7 - Provincia di Pescara | pag. | 8 |
Art. 8 - Azienda Sanitaria Locale | pag. | 9 |
Art. 9 - Amministrazioni comunali ed EAS | pag. | 10 |
PARTE TERZA - MODALITA’ DI VERIFICA
Art. 10 - Modalità operative di verifica pag. 12
PARTE QUARTA - DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA L. 104/92
Art. 11 – Individuazione dell’alunno come persona handicappata | pag. | 13 |
Art. 12 – Diagnosi funzionale | pag. | 13 |
Art. 13 – Profilo Dinamico Funzionale (PDF) | pag. | 13 |
Art. 14 – Piano Educativo Individualizzato (PEI) | pag. | 14 |
PARTE QUINTA – GRUPPI DI LAVORO HANDICAP
Art.15 – Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.) | pag. | 15 |
Art. 16 – Gruppo di Lavoro permanente | pag. | 16 |
Art. 17 – Gruppo Operativo sul singolo allievo (GLHO) | pag. | 16 |
Art. 18 – Gruppo studio e di lavoro d’Istituto (GLHI) | pag. | 16 |
PARTE SESTA – TIPOLOGIA E MANSIONI DEL PERSONALE
Art. 19 – Personale docente pag. 17
Art. 20 – Insegnante di sostegno pag. 17
Art. 21 – Assistente per l’autonomia e la comunicazione pag. 18
Art. 22 – Personale di riabilitazione pag. 18
Art. 23 – Personale ATA pag. 18
ALLEGATI pag. 20/49
PARTE PRIMA - SOGGETTI E CAMPI DI APPLICAZIONE
Gli enti firmatari dovranno accordarsi all’unanimità sugli obiettivi, le competenze relative a ciascun Ente, i tempi e i modi di applicazione, i luoghi degli interventi e le modalità di verifica dell’attuazione e dell’efficacia dell’Accordo.
Art. 1 - Obiettivi
Gli impegni descritti nel presente Accordo sono finalizzati a garantire il processo di completa integrazione scolastica, formativa e sociale degli studenti in situazione di handicap, attraverso l’individuazione e la predisposizione di ambienti, strumenti e risorse umane più idonei allo scopo. Ogni intervento di competenza dei singoli Enti deve avere la finalità ultima di “sostenere lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata, nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” (art.12, Legge n. 104/92) e prevedere la partecipazione delle famiglie e delle Associazioni di categoria preposte. Tale Accordo mira all’applicazione delle normative in vigore in fatto d’integrazione scolastica; per le parti non contemplate dalla normativa vige il presente Accordo.
Art. 2 - Enti 2irmatari
Prendono parte alla stipula del presente Accordo provinciale, direttamente o tramite i loro rappresentanti legali, i seguenti Enti:
- La Provincia di Pescara, promotrice dell’Accordo
- Il responsabile del CSA di Pescara
- L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pescara
- Tutti i Comuni della Provincia di Pescara
Art. 3 - Campo di applicazione
Il presente Accordo formula impegni e contenuti che avranno validità su tutto il territorio della Provincia pescarese e che si riferiscono a tutti gli alunni in situazione di handicap, certificati in base all’art. 3 della Legge n. 104/92 e nel rispetto delle priorità stabilite nel comma 3 della stessa (“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”), frequentanti:
- tutte le scuole, a partire da quelle dell’infanzia, fino a quelle comprese nel nuovo obbligo scolastico e formativo;
- le attività di formazione professionale in espletamento dell’obbligo formativo e i percorsi integrati scuola e formazione professionale.
Pertanto risultano interessate all’Accordo le scuole statali, quelle paritarie, ai sensi della Legge n. 62/2000, e le scuole dell’infanzia convenzionate con i Comuni.
Art. 4 - Estensione del campo di applicazione
Per quanto attiene le parti interessate al presente Accordo, si auspica una successiva estensione ai Centri di Formazione Professionale accreditati presso la Regione e ai Centri di Formazione Permanente, previo accertamento delle relative competenze e della disponibilità degli stessi ad aderire agli impegni dell’Accordo di programma.
Art.5 - Durata
Il presente accordo ha validità quinquennale e prevede una verifica a metà del percorso, in coincidenza con la scadenza dei piani sociali. Inoltre sarà adeguato alle nuove situazioni ogni qualvolta lo richiederanno le diverse disposizioni legislative o il mutare delle procedure organizzative degli Enti firmatari.
PARTE SECONDA - IMPEGNI DELLE PARTI STIPULANTI
Art. 6 - Amministrazione Scolastica
L’alunno disabile ha diritto all’istruzione e all’educazione tramite la frequenza nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a partire dall’asilo nido fino al compimento del percorso formativo previsto dalla normativa esistente.
L'Amministrazione scolastica:
a) garantisce l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione, a norma dell’art. 12 della l. 104/92, degli alunni in situazione di handicap;
b) nella formazione delle classi con alunni in situazione di handicap, applica l’articolo
10.1 del D.M. 24.07.1998 n. 331, come sostituito dal D.M. n. 141/99, nella formazione delle classi con alunni in situazione di handicap, tenuto conto dei tetti di organico fissati dal MIUR;
c) acquisisce la diagnosi funzionale dell’alunno agli Atti e tiene conto delle informazioni in essa contenute per l'organizzazione e la predisposizione dei percorsi di integrazione;
d) assicura le funzioni di assistenza materiale e igienica all’alunno disabile, possibilmente nel rispetto del genere maschile e femminile, attraverso il personale ATA ( Art. 47, Tab. A del CCNL Comparto scuola 2002/2005);
e) inoltra, entro il mese di marzo, al Comune di residenza dell’alunno (per le scuole dell’obbligo), e al Comune ove ha sede la scuola o Istituto (per le scuole secondarie), la richiesta del servizio di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione, come indicato dalla ASL nella Diagnosi Funzionale (in caso di prima iscrizione) e dal GLHO nel PDF e nel PEI, utilizzando esclusivamente il modello R.A.S. riportato in allegato (pag. 41). A tale proposito il Dirigente Scolastico allega alla richiesta copia della certificazione di handicap;
f) provvede, sulla base delle procedure indicate dalla normativa vigente, all'attivazione degli interventi di sostegno;
g) assegna docenti specializzati per le attività di sostegno, destinati non al singolo allievo ma alla classe, per assicurare un'azione coordinata con tutte le risorse impegnate nel
processo di integrazione. Inoltre l'Amministrazione Scolastica provvede annualmente, ove occorra, a rilevare e segnalare all'Università il fabbisogno formativo del suddetto personale;
h) assegna un numero di ore di sostegno didattico commisurate agli specifici bisogni educativi “speciali” individuati nella D.F. e nel P.E.I. (L.n. 104/92, art.13, commi 3,4 e 5);
i) prevede la nomina immediata di supplenti per l’insegnamento di sostegno per garantire la continuità del servizio in assenza di docenti a disposizione;
l) realizza attività di aggiornamento/formazione in servizio per gli insegnanti di sostegno e curriculari, per i collaboratori scolastici e gli Assistenti per l’autonomia e la comunicazione impegnati nell'integrazione, su tematiche di carattere pedagogico, didattico e su specifiche tecnologie per il superamento dell'handicap. Alcune di queste attività potranno coinvolgere anche il personale degli altri Enti (Legge 104/92, art. 14, comma 7) e delle Associazioni di categoria, nel qual caso l'organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento e formazione verranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati;
m) attiva forme sistematiche di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con l'intero sistema territoriale integrato per l'orientamento e in particolare con la Provincia e i Comuni per quanto di loro competenza;
n) promuove e favorisce la sperimentazione di nuove forme di integrazione fra Scuola, Territorio e/o Formazione Professionale;
o) prevede l'inserimento, all'interno del Piano dell'Offerta Formativa (POF), delle attività e delle risorse per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap realizzate all’interno di ogni scuola ;
p) provvede (in attuazione dell'Art 12, comma 9 della Legge 104/92) d'intesa con le ASL e i centri di recupero e riabilitazione pubblici e privati convenzionati con i Ministeri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale, all'istituzione, per i minori ricoverati in strutture ospedaliere, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale;
q) accerta l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti in situazione di handicap nelle scuole paritarie (L.n. 62/99);
r) assicura la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, inviando la documentazione inerente l’alunno alla scuola di nuova iscrizione e prevedendo forme di consultazione tra insegnanti del ciclo precedente e insegnanti del ciclo seguente (art.14, comma 1 della Legge 104/92);
s) fornisce all’Amministrazione provinciale, entro il mese di marzo, oltre ai dati richiesti per l'aggiornamento della Banca Dati dell’Osservatorio Provinciale, anche quelli inerenti gli alunni disabili, specificando:
cittadinanza – sesso – data di nascita – scuola e classe di appartenenza – tipo di disabilità codificata ( ICD 10)1;
t) invia alla Provincia e ai Comuni i dati inerenti le iscrizioni all’anno scolastico
1 Per facilitare il lavoro di elaborazione e analisi sarebbe auspicabile ricevere i dati su floppy disk, compatibile con windows. Le informazioni possono essere inviate all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx o spedite via posta al Centro Provinciale di Analisi Sociale, Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx o inviate via faJ al n. 085.3724415
successivo entro il mese di marzo, in modo da rendere possibile la previsione del servizio di assistenza scolastica per l’anno successivo;
u) garantisce il controllo e la verifica della qualità dei servizi resi, con indicatori di efficacia che prevedano anche la consultazione per gli utenti;
Art. 7 - Provincia di Pescara
La Provincia, nell’esercizio delle funzioni previste dalla l.r. 26 aprile 2004 n. 15, si impegna a:
a) garantire l'eliminazione progressiva delle barriere architettoniche riguardo gli edifici scolastici delle scuole superiori di secondo grado, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente. Per "barriera" si intende tutto quanto si frapponga ad un regolare accesso e fruizione delle strutture e delle attività curriculari;
b) dotare le scuole di propria competenza di arredi scolastici adeguati alle particolari esigenze degli allievi in situazione di handicap;
c) garantire, attraverso il sistema provinciale degli Enti di Formazione accreditati, necessari interventi di formazione professionale (Obbligo Formativo) e transizione al lavoro degli alunni in situazione di handicap, comprese le misure che ne garantiscono l'accesso, anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di integrazione fra scuola e formazione professionale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
d) fornire alle altre istituzioni, alle Associazioni di categoria, alle famiglie e agli alunni le informazioni relative alle opportunità formative, occupazionali e sociali del territorio attraverso i servizi del SILUS;
e) promuovere e favorire la sperimentazione di nuove forme di integrazione fra Scuola, Territorio e/o Formazione Professionale, nel rispetto della normativa vigente;
f) assegnare Assistenti scolastici domiciliari ai minorati della vista e dell’udito nelle scuole superiori e università, tramite convenzioni con le Associazioni di categoria preposte, come previsto dalla Legge regionale 9 aprile 1997, n 32;
g) erogare ai Comuni i fondi provinciali per garantire il trasporto e l’assistenza scolastica qualificata agli studenti disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, pari al 50% dei costi sostenuti. L’erogazione del finanziamento ai Comuni avverrà in riferimento a ciascun anno scolastico con la procedura degli acconti, pari ai 4/5 del dovuto, e del successivo saldo a fronte di appositi atti di rendicontazione;
h) garantire, in riferimento a ciascun anno scolastico, la corresponsione ai Comuni interessati dei contributi annuali di competenza regionale per i servizi di cui al punto g, subordinatamente alla preventiva emanazione da parte della Regione dei necessari provvedimenti autorizzatori e comunque entro 15 giorni dall’effettivo accertamento (acconti più saldi). In caso di ritardi nell’erogazione dei fondi regionali, la Provincia si riserva l’adozione di eventuali provvedimenti straordinari a valenza annuale per assicurare ai Comuni le somme necessarie, con modalità compatibili con gli equilibri finanziari dell’Ente;
i) istituire un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti della Provincia e dei Comuni, allo scopo di favorire l’attività di coordinamento, monitoraggio e controllo
di efficacia dei servizi erogati, di cui alla lettera g;
l) sostenere l’attività di coordinamento, monitoraggio e controllo di efficacia dei servizi resi, con indicatori di efficacia che prevedano anche la consultazione per gli utenti. A tale proposito la Provincia si impegna anche ad aprire un link sul proprio portale che, attraverso la raccolta di segnalazioni da parte di genitori, insegnanti, alunni ed operatori, funga da raccordo tra il cittadino e gli Enti propulsori dei servizi, al fine di migliorare la qualità del processo d’integrazione scolastica del disabile;
m) svolgere attività di informazione, scambio di buone prassi e diffusione dei dati inerenti i servizi erogati sul territorio provinciale;
n) designare in rappresentanza dell’Ente un esperto, da nominare per il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.), presso l’Ufficio Scolastico Provinciale (art. 15, L.104/92), e un esperto che intervenga nel Gruppo operativo sul singolo allievo (GLHO) degli Istituti superiori.
Art. 8 - Azienda Sanitaria Locale
L’Azienda Sanitaria Locale si impegna a:
a) individuare gli alunni in situazione di handicap attraverso l'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile (D.P.R. 24 febbraio 1994), formulare la Diagnosi Funzionale, collaborare alla stesura del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI) nonché alle loro verifiche insieme ad insegnanti, operatori sociali e famiglie. Eventuali esami specialistici, se necessari, saranno disposti e/o effettuati internamente alla ASL;
b) garantire la presenza dei propri referenti, di cui all'art. 12 della Legge 104/92, per l'aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale e per le verifiche periodiche del Piano Educativo Individualizzato;
c) garantire la presenza dei propri referenti nei Gruppi di lavoro d’Istituto (GLHI) previsti ai sensi dell'art. 15, comma 2 della Legge 104/92;
d) collaborare con l'Amministrazione scolastica e gli Enti locali alla progettazione degli interventi rivolti anche all’integrazione sociale eJtrascolastica degli alunni disabili;
e) fornire consulenza nei casi di alunni svantaggiati psicologicamente e con disturbi specifici dell’apprendimento non certificabili come handicap;
f) emettere certificati di parziale o totale esonero dalla frequenza scolastica;
g) garantire la partecipazione di un proprio referente al Gruppo operativo sul singolo allievo (GLHO) previsto in ogni istituzione scolastica;
h) garantire ai minori con disabilità fisica o sensoriale la fornitura (ad personam) di ausili, presidi e protesi previsti dal nomenclatore tariffario approvato dal Ministero della Sanità (art. 7, Legge 104/92);
i) garantire annualmente, attraverso la rete dei Pediatri di base, il monitoraggio del fenomeno dell’handicap infantile ai fini della programmazione degli interventi su base pluriennale;
l) fornire, entro il mese di marzo, oltre ai dati richiesti, anche quelli inerenti gli studenti disabili, per l'aggiornamento della Banca Dati dell’Osservatorio Provinciale (le modalità di invio dei dati sono specificate nella nota 1 a pag.8);
m) collaborare con l’Amministrazione scolastica e gli Enti locali alla realizzazione di corsi di formazione per operatori dell’assistenza didattica pomeridiana e/o per assistenti all’autonomia e la comunicazione;
n) garantire il controllo e la verifica della qualità dei servizi resi, con indicatori di efficacia che prevedano anche la consultazione per gli utenti;
o) designare un esperto in rappresentanza dell’Azienda, da nominare per il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.), presso l’Ufficio Scolastico Provinciale (art. 15, L.104/92).
Art. 9 - Amministrazioni comunali ed EAS
Le azioni dei Comuni devono volgere a favore degli alunni in situazione di handicap, di qualunque tipologia, certificati in base all’art. 3 della Legge 104/92, frequentanti le scuole gestite dallo Stato, da Enti locali paritari o convenzionati con i Comuni medesimi e da soggetti privati.
Le Amministrazioni comunali e gli EAS si impegnano a:
a) garantire la precedenza agli alunni disabili nelle liste d’iscrizione ai nidi pubblici e privati autorizzati;
b) garantire l'eliminazione progressiva delle barriere architettoniche degli edifici scolastici di propria competenza, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente. Per "barriera" si intende tutto quanto si frapponga ad un regolare accesso e utilizzo delle strutture e delle attività curriculari;
c) garantire, nel rispetto dei propri equilibri di bilancio, la gestione tecnico- amministrativa dei seguenti servizi:
• servizio di trasporto (casa-scuola e viceversa) per tutti gli studenti disabili certificati con la L. 104/92, residenti sul proprio territorio;
• servizio di assistenza scolastica per gli studenti disabili, certificati con la L. 104/92, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, utilizzando, per le scuole superiori di secondo grado, i finanziamenti annuali dell’Amministrazione Provinciale e Regionale ( L.R. 26 aprile 2004, N. 15).
A tale scopo si impegna ulteriormente: all’accertamento del diritto alla prestazione (sulla base della documentazione inviata dai dirigenti scolastici ai sensi degli artt. 16 e 20), all’individuazione dei fornitori dei servizi, a produrre alla Provincia una rendicontazione2 del corretto utilizzo dei finanziamenti ricevuti per i servizi inerenti le scuole superiori e ad erogare i suddetti servizi non appena in possesso della documentazione necessaria;
d) erogare, solo in via eccezionale e per comprovata impossibilità di provvedere a mezzo pubblici servizi, il rimborso del trasporto scolastico ad personam per gli studenti delle scuole superiori. In tal caso i pagamenti avverranno esclusivamente previa certificazione delle effettive ore di presenza scolastica. Il rimborso deve essere calcolato sul totale dei chilometri percorsi per 1/5 del costo della benzina, più eventuali pedaggi autostradali;
e) prevedere, nei capitolati di gara per la stipula delle Convenzioni con le Cooperative
2 come da modelli allegati P.A.S. e P.T.S.
appaltatrici del servizio di assistenza scolastica, parametri di valutazione delle offerte che siano premianti per quelle che garantiscano la massima continuità del servizio nel passaggio da una classe all’altra e da un ordine di scuola all’altro. Il Comune deve anche prevedere, su propria richiesta, che le Cooperative mettano a disposizione di altro soggetto appaltatore i propri operatori aventi gli stessi requisiti;
f) inviare alla Provincia, entro e non oltre il 31 luglio ed in riferimento all’anno scolastico precedente, una Determinazione Dirigenziale attestante l’avvenuta attuazione dei servizi di trasporto e assistenza scolastica qualificata agli studenti delle scuole superiori. Alla Determinazione di cui sopra va allegata:
• la rendicontazione delle spese sostenute;
• la relazione sulla gestione dei servizi erogati;
• un prospetto attestante le previsioni di spesa e di utenza per l’anno scolastico successivo;
g) fornire alla Provincia, entro il mese di marzo, oltre ai dati richiesti, anche quelli inerenti gli studenti disabili, per l'aggiornamento della Banca Dati dell’Osservatorio Provinciale come da modello P.A.S. allegato (le modalità di invio dei dati sono specificate nella nota 1, pag.7);
h) dotare le scuole, in sinergia con le risorse alle stesse erogate dal CSA e destinate allo scopo, di attrezzature, materiale didattico e ausili tecnologici adeguati alle particolari esigenze degli allievi in situazione di handicap, di cui al PDF. Sarà compito del Gruppo di lavoro di Istituto (GLHI) individuare i tipi di materiali occorrenti;
i) assicurare allo studente disabile l’accessibilità ai centri estivi organizzati o patrocinati dal Comune (ove vi fossero) e la partecipazione ad eventuali attività eJtrascolastiche e di aggregazione socio-educativa (da integrare nei PEI degli alunni), anche mediante l’adeguamento di attrezzature e personale dei propri servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
l) realizzare, anche in forma associata, attività di formazione e di aggiornamento per gli Assistenti all’autonomia e alla comunicazione impegnati nell'integrazione presso le scuole di competenza. Tali attività avranno carattere pedagogico e/o didattico o verteranno sull'utilizzo di specifiche tecnologie per il superamento dell'handicap. Alcune di queste attività potranno coinvolgere anche il personale degli altri Enti, come previsto dall'art. 14, comma 7 della Legge 104/92, nel cui caso l'organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate tra gli Enti interessati. Tali programmi potranno essere realizzati prevedendo che le Cooperative lo facciano.
m) garantire la presenza dei propri referenti nei Gruppi di lavoro d’Istituto previsti ai sensi dell'art. 15, comma 2 della Legge 104/92;
n) fornire alle scuole la mappa delle risorse eJtrascolastiche presenti sul proprio territorio, favorendone il reale utilizzo;
o) garantire la collaborazione con l'Amministrazione scolastica e la Provincia, nel rispetto delle proprie competenze, relativamente all'orientamento scolastico e professionale degli allievi in situazione di handicap;
p) collaborare con la Provincia alle attività di coordinamento e monitoraggio;
q) garantire il controllo e la verifica della qualità dei servizi resi, con indicatori di
efficacia che prevedano anche la consultazione per gli utenti;
r) vigilare sulla piena e completa attuazione dei servizi attraverso una verifica ed una valutazione in itinere per quanto di competenza;
s) relazionare alla Provincia su eventuali difficoltà attuative o inadempienze che si venissero a creare rispetto alla gestione dei servizi di competenza;
t) designare in rappresentanza dell’Ente un esperto, da nominare per il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.), presso l’Ufficio Scolastico Provinciale (art. 15, L.104/92), e un esperto che intervenga nel Gruppo operativo sul singolo allievo (GLHO).
PARTE TERZA - MODALITÀ DI VERIFICA
Art. 10 – Modalità operative di veri2ica
La verifica dell’attuazione e del rispetto degli impegni assunti dagli Enti firmatari dell’Accordo avverrà, annualmente, a tre livelli:
• ad opera dei responsabili dei servizi interessati all'handicap all'interno dei Comuni, della Provincia, delle Aziende A.S.L. e dell'Amministrazione Scolastica;
• ad opera del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l'integrazione scolastica (GLIP), costituito presso l'Ufficio Scolastico Provinciale a norma dell'art. 15 della Legge 104/92, anche alla luce dei rilievi e dei suggerimenti che perverranno dalle Istituzioni scolastiche, dall'utenza e dai servizi interessati. Il GLIP ha inoltre facoltà di richiedere ai Dirigenti scolastici documentate relazioni informative in materia di integrazione degli alunni disabili;
• ad opera del Collegio di Vigilanza, nominato dal Presidente della Provincia entro 90 giorni dalla firma del Decreto di approvazione dell’Accordo di programma. Il Collegio di Vigilanza è un organismo tecnico con funzioni di controllo dell’esecuzione dell’Accordo, secondo i tempi e le modalità stabilite contestualmente alla nomina. Esso agisce nel rispetto delle autonomie istituzionali e delle responsabilità gestionali dei soggetti sottoscrittori. Questo Collegio è presieduto e convocato dal Presidente della Provincia (o suo delegato) e costituito da un rappresentante dell’Amministrazione Scolastica, un rappresentante di ciascun E.A.S., un rappresentante della Provincia di Pescara e un rappresentante dell’ Azienda Sanitaria Locale.
PARTE QUARTA – DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA L. 104/92
L'avvio e la continuazione del processo di integrazione scolastica presuppongono la produzione, l'acquisizione e l'uso di una documentazione tecnico-conoscitiva e progettuale che, in base all'art. 12, comma 5 della Legge 104/92, si compone dei documenti di seguito riportati.
Art.11 – Individuazione dell’alunno come persona handicappata
Il competente Servizio dell'Azienda ASL provvede, tramite apposita certificazione come da modello IH allegato, all'individuazione dell'alunno come soggetto disabile (D.P.R. 24/02/1994, art.2, Decreto Legge 27 agosto 1993, n.324 e Legge n. 104/92, art. 3, comma 5). Essa costituisce la condizione per accedere agli interventi educativi, assistenziali (servizio di Trasporto scolastico e di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione) e di sostegno previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La certificazione viene rilasciata alla famiglia dell'alunno o al diretto interessato in caso di maggiore età, che provvederà a consegnarla alla scuola all'atto dell'iscrizione. Qualora il procedimento di individuazione venisse richiesto dalla scuola previo accordo con la famiglia (sottoscrizione da parte dei genitori della scheda di segnalazione) questa verrà invitata a compilare presso la ASL la scheda di consenso informato. Qualora la commissione medica di cui all’art. 4 della L. n.104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall’art. 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale di residenza dell’alunno. (art. 1 del D.L. 27 agosto 1993, n. 324). Le attestazioni di handicap prodotte da specialisti nell'esercizio della libera professione devono comunque essere convalidate secondo le procedure previste dalle competenti A.S.L.
Art. 12 - Diagnosi Funzionale
Come stabilito dall’art.3 del D.P.R. del 24 febbraio 1994, la Diagnosi Funzionale consiste in una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno e in una diagnosi clinica, codificata per fini statistici secondo l’ICD 10 e redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.). La D. F. si articola in un profilo nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dell'alunno e dal quale si evincono gli elementi necessari per accedere agli interventi educativi, assistenziali e di sostegno previsti. Alla sua stesura, sul modello DF riportato in allegato, provvede l’équipe multidisciplinare territoriale della ASL composta (art. 2 del D.P.R. del 24 febbraio 1994) dal medico specialista in neuropsichiatria infantile, dallo psicologo dell’età evolutiva, dal terapista della riabilitazione e dagli operatori sociali in servizio presso la ASL. La DF viene aggiornata allorquando se ne ravvisano i presupposti. In caso di prima individuazione, la ASL si impegna a produrre la documentazione in tempo utile per l’assegnazione dei servizi previsti per l’anno scolastico successivo. Le istituzioni scolastiche acquisiscono la Diagnosi Funzionale agli atti e tengono conto delle informazioni in essa contenute per l'organizzazione e la predisposizione dei percorsi di integrazione.
Art. 13 - Pro2ilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)
Il P.D.F., atto successivo alla Diagnosi Funzionale, è disciplinato dal D.P.R. del 24 febbraio 1994 art. 4, dalla C.M. 250/85 e dalla L.104/92, artt. 5,6,7,8. All’inizio del percorso scolastico o nell’anno della prima segnalazione dell’alunno in situazione di handicap, la ASL trasmette alla scuola la documentazione predisposta per i minori in
oggetto (dichiarazione di Individuazione e Diagnosi Funzionale) permettendo in tal modo agli insegnanti di integrare le proprie osservazioni con i dati tecnico-sanitari dell’equipe socio-sanitaria. Il P.D.F. è atto successivo alla Diagnosi Funzionale ed è il risultato del lavoro interprofessionale del G.L.H.O. (vedi Art.16) che, dopo un primo periodo di inserimento scolastico in cui osserva l’alunno, ne redige il testo utilizzando l’apposito modello PDF riportato in allegato. Tale documentazione, che costituirà una guida per la successiva progettazione del Piano Educativo Individualizzato (vedi Art.15), individua gli aspetti prioritari dello sviluppo potenziale dell’alunno, evidenziandone bisogni e risorse (tra cui anche l’eventuale bisogno di un Assistente per l’autonomia e la comunicazione), prefigurando obiettivi e strategie d’intervento. Il Profilo viene consegnato in copia alla famiglia, la quale è parte attiva nella definizione e nella verifica del PDF e del PEI e può avvalersi, se lo ritiene necessario, di suoi consulenti nel rispetto delle linee guida elaborate da Enti e Società Scientifiche accreditate. Il Profilo Dinamico Funzionale verrà aggiornato ogniqualvolta lo si riterrà necessario e comunque obbligatoriamente al momento del passaggio ad ogni nuovo ciclo scolastico (art. 4, comma 4 del D.P.R. del 24 febbraio 1994). Sono di competenza del GLHO, oltre che la stesura e l'aggiornamento del PDF, anche la verifica dei dati e delle informazioni in esso contenute, al fine di una più idonea progettazione educativa rivolta all’alunno interessato. Il P.D.F. contiene i seguenti dati:
• dati anagrafici relativi all’alunno
• informazioni clinico-mediche-specialistiche (diagnosi clinica funzionale e, se necessario, eventuali cenni alla storia clinica nel totale rispetto della privacy)
• informazioni sulla situazione evolutiva e sulle abilità possedute (punti di forza, punti di debolezza, eventuali influenze tra l’una e l’altra caratteristica).
Art. 14 - Piano Educativo Individualizzato (PEI)
Il P.E.I., atto successivo alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico Funzionale, è disciplinato dall’art.5 del D.P.R. del 24 febbraio 1994, dalla C.M. 250/85 e dalla L.104/92 art. 12, comma 5. Il Piano Educativo Individualizzato, redatto collegialmente dal GLHO, costituisce un documento di sintesi dei dati conosciuti e di previsione degli interventi prospettati sotto forma di protocollo operativo. Per ogni alunno in situazione di handicap inserito nella scuola viene definito uno specifico Piano Educativo Individualizzato che, consegnato in copia alla famiglia, documenta gli interventi didattici e riabilitativi correlativi alle specifiche potenzialità, difficoltà e disabilità predisposti a favore dell'alunno, per un periodo di tempo determinato (di norma annuale). Il Piano è parte integrante della programmazione educativo - didattica di classe. Esso è definito dai docenti entro i primi due mesi di scuola (3 mesi per le Scuole Superiori), con il contributo degli operatori sanitari della ASL, delle eventuali figure professionali sociali dell'Ente Provinciale e Comunale che seguono il caso e della famiglia.
In esso si definiscono, sul modello riportato in allegato:
- informazioni che ripercorrono il cammino scolastico dell’alunno;
- informazioni sul contesto familiare e sociale;
- i bisogni, le prestazioni e i servizi erogati alla persona (tra i quali anche l'accesso,
l'accoglienza e la somministrazione dei farmaci);
- indicazione generale del numero ore di sostegno da assegnare allo studente;
- indicazione del numero ore di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione da assegnare allo studente, da inoltrare al Comune di residenza dell’alunno (per la scuola dell’obbligo) o al Comune ove ha sede la scuola (per la scuola superiore) ;
- gli obiettivi educativo/riabilitativi e di socializzazione perseguibili (in uno o più anni);
- gli obiettivi di apprendimento e di integrazione riferiti alle diverse aree, anche in relazione alla programmazione di classe;
- le attività;
- i metodi, i materiali e i sussidi con cui organizzare le proposte di intervento;
- i tempi di scansione degli interventi previsti;
- le forme e i modi di verifica e di valutazione del Piano;
- le forme di integrazione fra scuola ed eJtra-scuola in sintonia con il progetto di vita.
Il PEI è firmato dal Coordinatore del Consiglio di classe, dal docente di sostegno, dal referente ASL e dalla famiglia.
PARTE QUINTA – GRUPPI DI LAVORO HANDICAP
Art.15 - Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.)
Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale, istituito presso ogni Ufficio Scolastico Provinciale in attuazione della l. 5 febbraio 1992, n.104 - art.15 comma 1 e del
D.M. 22 del 1994, è composto da: un Dirigente Tecnico nominato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, da un esperto della scuola ai sensi dell’art. 14 comma 10, l. n. 270 /82, due esperti designati dagli Enti Locali (Comune e Provincia), due esperti della ASL, tre esperti designati dalle Associazioni di persone in situazione di handicap maggiormente rappresentative a livello provinciale, nominati sulla base dei criteri indicati dal Direttore Generale o da un suo delegato. Il GLIP "ha compiti di consulenza e proposta al Provveditore agli Studi (attuale Direttore Scolastico Regionale), di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli Enti locali e le Unità Sanitarie Locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli Accordi di programma e per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento" (art. 15, comma 3, L.n. 104/92).
Allo scopo di rendere effettivi tali compiti, il GLIP ha accesso alla documentazione integrativa prodotta dai vari Enti in applicazione del presente Accordo. Lo stesso propone modalità e strumenti coordinati d'informazione all'utenza e predispone annualmente, in collaborazione con i vari Enti sottoscrittori, l'azione informativa sugli Accordi a favore degli alunni di nuova certificazione.
Il Gruppo di Lavoro predispone annualmente una relazione da inviare alla Direzione Generale Scolastica (L’Aquila), al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta Regionale il quale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione dell’ Accordo di programma. Al GLIP spetta inoltre la verifica sulla trasmissione alle scuole della mappa delle risorse eJtrascolastiche presenti sul proprio territorio da parte dei Comuni. Il Gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
Art. 16 – Gruppo di Lavoro permanente
Presso il C.S.A. è costituito il Gruppo di lavoro permanente (Gruppo H), istituito in ogni provincia a seguito delle XX.XX. n. 227 dell’8 agosto 1975 e n. 216 del 3 agosto 1977. Per le funzioni e i compiti del predetto gruppo si rimanda alle XX.XX. citate nonché alla
C.M. 11 aprile 1994, n. 123.
Art. 17 - Gruppo operativo sul singolo allievo (GLHO)
Il GLHO (istituito in attuazione della C.M. 227/75 e successive integrazioni, della C.M. 123/94 e dal D.M. 122/94 – art.7) è composto dal Consiglio di Classe (insegnanti curriculari e di sostegno), dagli operatori ASL referenti per il caso, dai genitori dell’alunno, da un esperto richiesto dalla famiglia di loro fiducia e/o dell’Associazione di cui fanno parte, nel rispetto delle linee guida elaborate da Enti e Società Scientifiche accreditate, da un referente per l’Ente Provinciale e Comunale oltre che dall’Assistente domiciliare individuato dall’Associazione di categoria competente.
Tra i compiti di tale gruppo c’è quello di predisporre il PDF e il PEI e di verificarne l’attuazione e l’efficacia nell’intervento scolastico (art. 12 L. 104/92, commi 5 e 6 più Atto d’indirizzo D.P.R. del 24/02/94 art.4 e 5), oltre che di decidere sulla richiesta dell’assegnazione dell’Assistente per l’autonomia e la comunicazione e delle relative ore. A tale scopo il GLHO predispone apposito regolamento interno per disciplinare con criteri obiettivi l’attribuzione del monte ore di assistenza. Il Dirigente Scolastico costituisce formalmente il Gruppo specificando nominalmente i referenti indicati dai diversi Enti. Il Gruppo si riunisce in date prestabilite, secondo un calendario concordato, su convocazione del Capo di Istituto almeno due volte l'anno (variazioni potranno essere concordate nell'ambito del Gruppo stesso), per la stesura, l'aggiornamento e la verifica del Profilo Dinamico Funzionale (art. 13) e del Piano Educativo Individualizzato (art.14). Il Gruppo Operativo sottoscrive il Piano Educativo Individualizzato come impegno alla realizzazione dello stesso e potrà avvalersi di consulenze di specialisti, anche messi a disposizione dalle Associazioni, secondo protocolli appositamente sottoscritti.
Art.18 – Gruppo di studio e di lavoro d’Istituto (GLHI)
Presso le scuole di ogni ordine e grado il Dirigente scolastico nomina il GLHI che ha compiti di organizzazione e di indirizzo, come previsto dall’art. 15, comma 2 della Legge 104/92, dalla C.M. 262/88 – par.2 e dal D.M. 122/94. Esso è composto dal Dirigente scolastico o suo delegato, dai docenti di sostegno e curriculari, dai rappresentanti degli Enti e delle Associazioni, dai rappresentanti dei genitori nonché, per la scuola superiore, dai rappresentanti degli studenti. I compiti del GLHI sono:
• creare rapporti con il territorio per una mappa e una programmazione delle risorse;
• “collaborare alle iniziative educative ed integrative predisposte nel Piano Educativo” (L. 104/92, art.15 comma 2);
• costituire un fascicolo personale degli alunni iscritti;
• analizzare la situazione complessiva nell’ambito delle scuole di competenza (numero di alunni in situazione di handicap, tipologia di handicap, classi coinvolte, ecc);
• analizzare le risorse umane e materiali di Istituto al fine di predisporre interventi volti all’integrazione;
• diffondere gli Accordi di programma tra gli Enti preposti, per favorire l’attuazione degli impegni in esso contenuti;
• formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento (art. 14, comma 7 della Legge 104/92);
• proporre ai coordinatori dei Consigli di classe materiali e sussidi didattici necessari agli allievi con difficoltà di apprendimento;
• produrre materiali inerenti l’integrazione scolastica;
• pubblicizzare le attività dell’Istituto e i materiali didattici prodotti.
PARTE SESTA - TIPOLOGIA E MANSIONI DEL PERSONALE
Art. 19 - Personale docente
Svolge le funzioni, previste dalla norma, attinenti l'area educativo-didattica. Viene assegnato secondo le procedure e la programmazione delle risorse fissata dall'Amministrazione scolastica, sostenendo la continuità al progetto espresso dal Piano Educativo Individualizzato. Interagisce e collabora con le altre figure preposte all’integrazione scolastica dell’alunno disabile.
Art. 20 – Insegnante di sostegno
La figura dell’insegnante di sostegno è prevista nelle scuole di ogni ordine e grado in base agli artt. 2 e 7 della L. 517/77, l’art. 12 della L. 270/82 e la sua denominazione dalla Circolare Min. 199 del 28 luglio 1979, oltre che dall’ art. 13, comma 6 della legge 104/92. L’attività dell’insegnante di sostegno dev’essere rivolta all’intera classe nella quale è iscritto l’alunno in situazione di handicap. Egli insieme agli altri docenti della classe, identifica i bisogni educativi speciali dell’alunno e attraverso il GLHO ne propone e ne costruisce il Piano Educativo Individualizzato. Il docente di sostegno ha anche il ruolo di facilitatore della comunicazione e della relazione tra docenti, alunno in situazione di handicap, alunni della classe e altri soggetti che interagiscono nel processo di integrazione (famiglia, personale ASL, educatori, mediatori, assistenti all’autonomia e alla comunicazione). L’insegnante di sostegno, oltre ad assumere la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti (art. 315, c.5 - d. l.vo 16 aprile 1994, n.297 comma V).
Il Dirigente Scolastico inoltra la documentazione raccolta al momento dell’iscrizione, con la richiesta delle ore di sostegno necessarie, all’Ufficio del CSA competente per l’ordine di scuola (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Media, Scuola Superiore). L’assegnazione dell’insegnante di sostegno spetta al Gruppo di lavoro permanente istituito in ogni provincia (vedi art. 16 ) e la qualificazione oraria nel rapporto
insegnante/xxxxxx viene stabilita in base alla gravità dell’handicap. Il compito di formare i futuri docenti di sostegno per le scuole di ogni ordine e grado spetta alle Università. Per l’assegnazione i docenti devono essere forniti di apposito titolo di specializzazione rilasciato ai sensi dell’art. 325 (art. 319, c.4 - d. l.vo 16 aprile 1994, n.297). Per i posti di sostegno l’utilizzazione di docenti privi dei prescritti titoli è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati (art. 319, c.5).
Art. 21 - Assistente per l’autonomia e la comunicazione
Oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno sono previste altre figure professionali necessarie ad affrontare problemi di autonomia e di comunicazione (L. 104/92, art. 13 comma 3). Il personale di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione viene assegnato dal Comune di residenza dell’alunno (per la scuola dell’obbligo) e dal Comune ove ha sede l’Istituto (per la scuola superiore) che ne riceve segnalazione dal Dirigente Scolastico. Esso dovrà essere personale in possesso di competenze professionali specifiche o riconosciute tali dalla Regione Abruzzo. Si ritiene che tale tipo di assistenza debba essere svolta, a titolo esemplificativo, dalle seguenti figure professionali: educatore professionale, traduttore del linguaggio dei segni, assistente educativo, personale paramedico psico-sociale, ecc. La verifica dell’effettiva necessità di assegnare all’alunno disabile un Assistente per l’autonomia e la comunicazione spetta al GLHO, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Neuropsichiatria infantile della ASL all’interno del modello DF. Il Dirigente scolastico provvederà ad inoltrare ai Comuni di competenza (al Comune di residenza dell’alunno per la scuola dell’obbligo, al Comune ove ha sede la scuola per la scuola superiore) le richieste di assistenza, sulla base del modello RAS riportato in allegato. L’assistente collabora con il personale della scuola e gli insegnanti ai fini della effettiva partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche e con essi partecipa anche alle attività di programmazione e verifica, oltre che di stesura del PDF e del PEI. Il servizio va comunque garantito anche nelle attività eJtracurriculari. Compatibilmente con l’organizzazione del proprio orario di lavoro, tale attività va, di norma, garantita dall’assistente addetto all’alunno.
Art. 22 – Personale di riabilitazione
Il personale di riabilitazione è composto da logopedisti e terapisti della riabilitazione ed interviene eccezionalmente nel contesto scolastico in relazione a specifici progetti.
Art. 23 - Personale ATA
I collaboratori scolastici (eJ bidelli, oggi personale ATA), sono parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili. Ad essi compete, coerentemente con quanto previsto dalle norme e utilizzando gli istituti previsti dal contratto, l'assistenza degli alunni disabili in occasione di momentanea assenza degli insegnanti, l'aiuto materiale agli stessi per i loro spostamenti nell'acceso e nell'uscita dalle aree esterne alle strutture scolastiche, l'assistenza all'interno delle strutture scolastiche nell'uso dei servizi igienici e nella cura personale (Art. 47 del CCNL Comparto scuola 2002/2005).
ALLEGATI
1. Modello IH (Individuazione Handicap) | pag. 20 |
2. Modello DF (Diagnosi Funzionale) | da pag. 21 a 22 |
3. Modello PDF (Profilo Dinamico Funzionale) | da pag. 23 a 33 |
4. Modello RQ (Relazione Quadrimestrale) | pag. 34 |
5. Modello RM (Riepilogo Mensile) | da pag. 35 a 36 |
6. Modello RM ATA (Riepilogo Mensile Pers. ATA) | da pag. 37 a 38 |
7. Modello PEI (Piano Educativo Individualizzato) | da pag. 39 a 43 |
8. Modello PAS (Prospetto Assistenza Scolastica) | pag. 44 |
9. Modello STS ( Servizio Trasporto Scolastico) | pag. 45 |
10. Modello RAS (Richiesta Assistenza Scolastica) | da pag. 46 a 49 |
REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA‘ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
U.O. DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Via X.Xxxxxxx, 00 00000 Pescara - tel. 000-0000000 fax 000-0000000
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 104/92
Nome Cognome
nato/a il residente a
a via
DIAGNOSI CLINICA
CODIFICAZIONE DELLA DIAGNOSI (ICD 10)
PER INFORMAZIONI IL REFERENTE DELL’ÉQUIPE DEL SERVIZIO E’ L’ASSISTENTE SOCIALE tel. 085/0000000 - 2842
Data Firma
REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA‘ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
U.O. DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Xxx X. Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx - tel. 000-0000000 fax 000-0000000
DIAGNOSI FUNZIONALE
Alunno/a
nato/a il residente a
a via
scuola Classe
DIAGNOSI CLINICA
FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE:
PER GARANTIRE L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA SI RAVVISA LA NECESSITA’ DI:
Assistenza durante l’orario
scolastico tramite:
Assistenza di base □
Assistenza per l’autonomia e la comunicazione □
Per la deambulazione □
Ausili: Per la comunicazione □
AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DI CUI ALLA l. 104/92
IL DOTT. E’ L’ATTUALE REFERENTE DELLA UNITA’ OPERATIVA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE.
FUNZIONALITA’ DELLE AREE DI SVILUPPO
AREE | DISABILITA’ | GRADO DI COMPROMISSIONE | |||||
Assente | Transitoria | Permanente | Lieve | Moderato | Pervasivo | Profondo | |
Motoria | |||||||
Cognitiva | |||||||
Neuropsicologica | |||||||
Affettivo – Relazionale | |||||||
Linguistico – Comunicazionale | |||||||
Autonomia | |||||||
Sensoriale |
POTENZIALITA’ GLOBALI E NELLE SINGOLE AREE (SPECIFICARE)
CATEGORIA ICD 10 (per fini statistici)
PER L’AZIENDA ASL
Pescara,
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
Nome e cognome
Scuola
Diagnosi
firme degli estensori
Nome e cognome | Qualifica | Firma |
Data
ASSE COGNITIVO
(Livello di sviluppo; strategie; uso integrato di competenze diverse.)
Livello attuale
Obiettivi
Strumenti
ASSE AFFETTIVO RELAZIONALE
(Area del se’; rapporti con gli altri; motivazioni.)
Livello attuale
Obiettivi
Strumenti
ASSE COMUNICAZIONALE
(Mezzi privilegiati; contenuti prevalenti; modalità di interazione.)
Livello attuale
Obiettivi
Strumenti
ASSE LINGUISTICO
(Comprensione; produzione; uso comunicativo; uso di linguaggi alternativi e/o integrativi.)
Livello attuale
Obiettivi
Strumenti
ASSE SENSORIALE
(Funzionalità visiva, funzionalità uditiva.)
Livello attuale
Obiettivi
Strumenti
ASSE MOTORIO PRASSICO
(Motricità globale; motricità fine; prassie semplici e complesse.)
Livello attuale
Obiettivi
Strumenti
ASSE NEUROPSICOLOGICO
(Capacità □estiche; capacità attentive; organizzazione spazio-temporale.)
Livello attuale
Obiettivi
Strumenti
ASSE DELL’AUTONOMIA
(Autonomia personale; autonomia sociale.)
Livello attuale
Obiettivi
Strumenti
ASSE DELL’APPRENDIMENTO
(Gioco e grafismo in età prescolare; lettura, scrittura, calcolo; uso spontaneo delle competenze; apprendimenti curriculari.)
Livello attuale
Obiettivi
Strumenti
Osservazioni e note
Mod. RQ
INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
ASSISTENZA DI BASE – ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE RELAZIONE QUADRIMESTRALE
SCUOLA… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
COMUNE… … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … …
QUADRIMESTRE… … … … … … … … … … … … … .ANNO SCOLASTICO… .… … … … … …
OPERATORE … … … … … … … … … … … … … … ORE SETTIMANALI… … … ……………..
ALUNNO… … … … … … … … … … … … … … … … CLASSE..… … ………………………………
OBIETTIVI STABILITI
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………
…
OBIETTIVI RAGGIUNTI
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
SUGGERIMENTI E/O PROPOSTE
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
DATA DI COMPILAZIONE……………………………………………………………………………………..
FIRMA DELL’OPERATORE……………………………………………………………………………………..
Mod. RM
INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
RIEPILOGO MENSILE DELLE PRESTAZIONI DI COMPETENZA DELL’OPERATORE DELL’ENTE LOCALE (ART. 139 L. 112/98)
SCUOLA……………………………………………………………………………………………………........................
COMUNE…………………………………………………………………………………………………………………...
MESE …………………………………………………………………………………ANNO…………………………….
OPERATORE…………………………………………………ORE SETTIMANALI……………………………….........
ALUNNO…………………………………………………………………………CLASSE………………………………
GIORNO SETTIMANA | ORE POMERIGGIO DA A | ORE MATTINA DA A | TOT. ORE | FIRMA OPERATORE | NOTE | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
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31 | ||||||||
TOTALE ORE |
DATA………………………
FIRMA DIRIGENTE COLASTICO………………………………………….
Mod. RM ATA
INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
RIEPILOGO MENSILE DELLE PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEL COLLABORATORE SCOLASTICO (NOTA MIUR 3390/30.11.2001)
SCUOLA………………………………………………………………………………………………………....................
COMUNE…………………………………………………………………………………………………………………...
MESE……………………………………………………………ANNO…………………………………………………..
COLLABORATORE SCOLASTICO………………………………………………………………………………………
ALUNNO……………………………………………………….CLASSE………………………………………………...
GIORNO SETTIMANA | CRONOLOGIA INTERVENTI GIORNALIERI | NOTE | |||||
1 | |||||||
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3 | |||||||
4 | |||||||
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31 |
DATA DI COMPILAZIONE……………………………………
FIRMA DEL COLLABORATORE……………………………………………………………………………..
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
ISTITUZIONE SCOLASTICA SEDE FREQUENTATA ANNO SCOLASTICO CLASSE FREQUENTATA
COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA NASCITA RESIDENZA
1. Caratteristiche della classe
Sezione Numero di ore settimanali di lezione Organizzazione dell’orario giornaliero con indicazione delle pause
Numero di alunni frequentanti di cui in situazione di handicap
Caratteristiche della classe in relazione all’accoglienza dell’allievo in situazione di handicap:
Risorse umane a sostegno del processo di integrazione, in aggiunta ai docenti disciplinari assegnati alla classe
• Docente specializzato per il sostegno n. ore settimanali
• Personale educativo assistenziale n. ore settimanali
• Altre figure mediatrici (volontario, tutor, …) n. ore settimanali
2. L’alunno/a utilizza particolari strumenti e/o ausili sia per gli apprendimenti che per le autonomie,etc.)
La mensa saltuariamente SI’ NO La mensa tutti i giorni SI’ NO
Il trasporto speciale SI’ NO
Il trasporto speciale con accompagnatore SI’ NO L’ascensore SI’ NO
Il bagno attrezzato SI’ NO La carrozzella SI’ NO
Il banco speciale SI’ NO Il calcolatore SI’ NO
Il calcolatore con ausili particolari SI’ NO L’ambiente di riposo SI’ NO
Strumenti e ausili particolari SI’ NO
Altro SI’ NO
3. Frequenza settimanale dell’alunno Orario scolastico completo Orario scolastico ridotto
Se ridotto spiegare le motivazioni e/o le attività svolte fuori dalla scuola in orario scolastico
4. Modalità organizzative delle attività programmate all’interno della scuola ed orario settimanale della classe con indicazione delle discipline (aree disciplinari o settori di attività) :
Indicare nella tabella che segue le modalità di integrazione e le aree disciplinari o settori di attività CL = classe intera; G = lavoro di gruppo interno alla classe; L-CL= attività di laboratorio con la classe; L-G= attività di laboratorio anche con alunni di altre classi; AI = attività individualizzata in rapporto uno a uno con l’insegnante di sostegno, fuori della classe; A-PG= attività per piccoli gruppi condotte dal docente di sostegno fuori dalla classe; R= riposo; RIAB= riabilitazione o cura. Indicare inoltre se le attività programmate prevedono la presenza di
DD= Docenti disciplinari, DS= Docente specializzato per il sostegno; ASS= personale educativo assistenziale; MED= altro personale mediatore (volontario, tutor, …)
ORARIO | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
MODELLO P.E.I.
5. Particolari attività programmate per la classe che coinvolgono l’alunno in situazione di handicap
• Attività di recupero, consolidamento e potenziamento
• Attività di laboratorio, di classi aperte, per gruppi
• Visite didattiche e gite scolastiche
• Altro
6. Il progetto:
_ Allegare la programmazione didattica individualizzata ed eventuali altri strumenti correlati alla realizzazione del progetto (es. scheda di valutazione, portfolio, progetti…)
_ Attività integrate nella programmazione educativa individualizzata, anche con la partecipazione di enti esterni alla scuola,
1. attività di carattere sportivo
2. attività di carattere culturale, formativo o socializzante
3. attività di orientamento o di eventuale permanenza
4. attività di alternanza scuola/lavoro (per la Scuola Secondaria di 2°grado)
MODELLO P.E.I.
• Il percorso di orientamento o il progetto di continuità o di eventuale permanenza previsto per l’alunno
(in allegato al presente PEI si trova la programmazione di dettaglio delle singole attività, degli obiettivi, dei tempi, delle modalità, compreso la descrizione dell’eventuale collaborazione con scuole o istituzioni esterne)
Descrizione sintetica (obiettivi, tempi, periodo di svolgimento, risorse e collaborazioni necessarie)
• Gli interventi di riabilitazione e terapia previsti sono
in orario scolastico
n° incontri settimanali durata nell’anno scolastico tipologia di intervento
in orario extra scolastico
n° incontri settimanali durata nell’anno scolastico tipologia di intervento
Verifiche del presente Piano Educativo Individualizzato
Il seguente Piano Educativo verrà sottoposto a verifica e conseguente ridefinizione periodica in un qualunque momento il consiglio di classe, su proposta di uno qualunque dei suoi componenti, ne ravvisi la necessità.
La verifica dei risultati raggiunti e della congruenza delle scelte effettuate avviene in xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx con le verifiche periodiche quadrimestrali.
Di ciascuna delle sedute di verifica si redige un verbale sintetico che viene riportato in allegato alla seguente copia.
DATE DELLE VERIFICHE:
7. Rapporti con i genitori funzionali all’integrazione
MODELLO P.E.I.
8. Altre annotazioni
Data di approvazione del PEI Firma del Dirigente Scolastico
Firme dei componenti del Consiglio di Classe
Firme degli operatori A.S.L.
Firma dei genitori
ELENCO DEGLI ALLEGATI AL PEI
DATA DI REDAZIONE
N.B. Qualora le istituzioni scolastiche approntassero modelli sperimentali del Piano Educativo Individualizzato, anche in riferimento ai modelli di profilo utilizzati in altre realtà regionali, sono tenute ad inviarli al GLIP, al fine di raccogliere i modelli esistenti sul territorio, di confrontare le pratiche esistenti, nonché favorire la messa a punto di modelli condivisi.
PROVINCIA DI PESCARA Modello PAS
SETTORE AFFARI CULTURALI, TURISMO, BIBLIOTECA E POLITICHE SOCIALI
Servizio politiche sociali, giovanili, sanitarie e pari opportunità Servizio attività culturali, turismo, sport e tempo libero Servizio Biblioteca Provinciale
PROSPETTO ASSISTENZA SCOLASTICA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE
Alunni disabili degli Istituti Superiori e Università (L.104/92) (da allegare alla relazione descrittiva)
COMUNE DI
ANNO SCOLASTICO
ACCONTO
SALDO
COMUNE di residenza dell'alunno | NOME ISTITUTO O UNIVERSITA' | CODICE DELL’ ALUNNO | COGNOME E NOME ASSISTENTE | Quali2ica pro2essionale Assistente (come da contratto) | n. ore annue assegnate (a) | Tari22a oraria del Servizio (b) | COSTO TOT. € (a) x (b) | |
TOT |
Data Firma Dirigente Responsabile
PROVINCIA DI PESCARA Modello STS
SETTORE AFFARI CULTURALI, TURISMO, BIBLIOTECA E POLITICHE SOCIALI
Servizio politiche sociali, giovanili, sanitarie e pari opportunità Servizio attività culturali, turismo, sport e tempo libero Servizio Biblioteca Provinciale
PROSPETTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Alunni Diversamente Abili degli Istituti Superiori e Università (L.104/92) (da allegare alla relazione descrittiva)
COMUNE DI
ANNO SCOLASTICO
ACCONTO SALDO
CODICE DELL’ALUNNO | NOME ISTITUTO O UNIVERSITA' | N. KM ANNUI PERCORSI (a) | RIMBORSO A KM (b) | ALTRE VOCI DI SPESA da speci2icare (es: carburante, retribuzione autista..) (c) | Costo Tot. € [a x b] + (c) | |
TOT |
Data Firma Dirigente Responsabile
AL COMUNE DI
INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE
Richiesta di personale di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione agli alunni disabili, certificati in base all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
ANNO SCOLASTICO /
SCUOLA/ISTITUTO COMUNE OVE HA SEDE LA SCUOLA
Visto l’Accordo di programma per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, a norma della legge n. 104/92, si richiede l’assegnazione di personale addetto all’assistenza per:
ALUNNO (INSERIRE IL CODICE IDENTIFICATIVO) NATO A IL RESIDENTE A PROVENIENTE DA 3
ISCRITTO ALLA CLASSE _ SEZIONE
• DESCRIZIONE SINTETICA DELLA DISABILITA’ DELL’ALUNNO, IN BASE ALLA DIAGNOSI FUNZIONALE:
3 Riferendosi all’anno scolastico precedente, specificare se proveniente da altra scuola (nome e città) o dalla stessa, oppure (nel caso di prima iscrizione alla scuola materna) dal Nido.
LIEVE
□
MEDIO
□
GRAVE
□
DIAGNOSI CLINICA
N. | FATTORI FACILITANTI LA PARTECIPAZIONE | PRESENTI | SCARSE | ASSENTI |
1 | SITUAZIONE FAMILIARE AFFETTIVA | |||
2 | SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA | |||
3 | ABILITA’ DI AUTONOMIA PERSONALE | |||
4 | ABILITA’ SOCIALI | |||
5 | CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA’ (alle strutture e alle attività) | |||
6 | ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE (% disabili in classe, compresenza operatori) | |||
TOT. |
Dai dati raccolti nelle griglie si ritiene che la situazione di handicap dell’alunno (inserire codice) sia:
LIEVE
□
MEDIA
□
GRAVE
□
GRIGLIA RIASSUNTIVA DEI DATI PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE.
Iscritto per la prima volta? si/no | Certificato per la prima volta? si/no | In classe con altri alunni disabili? | N. tot. alunni presenti in classe | Ore di frequenza settimanali della classe | Ore di frequenza settimanali dell’alunno | Ore di sostegno settimanali assegnate all’alunno | Ore di Assistenza settimanali assegnate nell’ a.s. precedente? | Ore di Assistenza settimanali richieste | ||
si/no | quanti | si/no | quante | |||||||
GRIGLIA DELLA COMPRESENZA SETTIMANALE DEGLI INSEGNANTI/OPERATORI DELL’ALUNNO DISABILE
(Docente curriculare, docente di sostegno, assistente per l’autonomia e la comunicazione)
I ORA | II ORA | III ORA | IV ORA | V ORA | VI ORA | TOT. ORE di compresenza | |
LUNEDI | |||||||
MARTEDI | |||||||
MERCOLEDI | |||||||
GIOVEDI | |||||||
VENERDI | |||||||
SABATO | |||||||
TOT. |
Sulla base di un’attenta valutazione dei reali bisogni dell’alunno , risultante dalla Diagnosi Funzionale e dalla comparazione dei dati riassunti nelle griglie, si ritiene necessario richiedere un numero di ore di Assistenza pari a: ORE SETTIMANALI.
Qualifica e firma dei componenti il gruppo H (solo per i casi già conosciuti):
Data di compilazione / /
IL DIRIGENTE SCOLASTICO