ALL’APPRENDISTATO
ALL’APPRENDISTATO
Guida
2012
Il Testo Unico approvato dal Governo italiano con il Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 ed entrato effettiva- mente in vigore a partire dal 25 ottobre dello stesso anno, definisce l’Apprendistato un “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.
Può essere inteso al pari di un contratto di lavoro di speciale natura (c.d. a causa mista), dal momento che al suo interno convivono un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed un rapporto di formazione a tempo determinato.
2.professionalizzante o contratto di mestiere
1. per la qualifica o per il diploma professionale
ESISTONO 3 TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO:
3.di alta formazione e ricerca
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APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA O PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE
APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
O CONTRATTO DI MESTIERE
APPREN2DISTATO DI ALTA FORMAZIONE
E RICERCA
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Destinatari: giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni.
Obiettivo: favorire acquisizione di competenze, occupazione e assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Durata massima: 3 anni (4 nel caso di diploma regionale quadriennale).
Destinatari: giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (se già in possesso di qualifica professionale, il rapporto potrà iniziare a 17 anni).
Obiettivo: favorire il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali.
Xxxxxx e formazione: stabilite da accordi interconfederali e contratti collettivi, in ragione dell’età dell’apprendista e della qualifica da conseguire.
La formazione di tipo professionalizzante è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, di competenza regionale e finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio.
Destinatari: giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (se già in possesso di qualifica professionale, il rapporto potrà iniziare a 17 anni)
Obiettivo: incentivare la ricerca, favorire il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, del titolo universitario e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca ed il praticantato.
Durata e formazione: regolate dalle regioni in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale aventi ad oggetto la promozione di attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO :
è utilizzabile in tutti i settori di attività, sia pubblica che privata.
Il Testo Unico stabilisce che la normativa relativa alle modalità di reclutamento e d’accesso ai settori di attività pubblica siano oggetto di un D.P.C.M. da emanare entro i 12 mesi dalla sua entrata in vigore (Art. 7, comma 8 D.lgs 167/2011).
può essere a tempo pieno o part-time (sempre che la durata delle prestazioni lavorative sia tale da permettere il conseguimento della qualifica professionale oggetto del contratto).
si trasforma automaticamente – una volta scaduti i termini – in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sempre che entrambe le parti non abbiano esercitato, con il dovuto preavviso, la facoltà di recesso di cui all’Art. 2118 c.c.).
per conseguire una necessaria riqualificazione professio- nale, consente di reinserire nel sistema produttivo anche i lavoratori in mobilità.
trova spazio anche in aziende che svolgano attività organizzate su cicli stagionali.
Il Testo Unico stabilisce infatti che i contratti collettivi di settore (es. Turismo) possano prevedere specifiche modalità di applicazione dell’apprendistato tra le quali è contemplato anche il tempo determinato ai sensi del D.Lgs 368/2001 e ss. i. m. (Art. 4, comma 5 D.Lgs 167/2011).
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Centro Europeo di Studi Manageriali - Guida all’Apprendistato
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DELL’APPRENDISTA
Nell’ambito del contratto di apprendistato il datore di lavoro deve rispettare tutte le obbligazioni tipiche di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato (pagare la retribuzione, rispettare la contrattazione collettiva, etc. ) ed attuare tutti gli obblighi formativi previsti dalla legge o dal contratto colletti- vo.
L’apprendista deve rispettare tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro nonché adempiere ai compiti previsti dal percorso formativo.
Il Testo Unico ammette la rescissione del contratto per volontà delle parti, con l’obbligo di preavviso a decorrere dal termine del periodo di formazione secondo quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile.
In caso di recesso del contratto prima del termine del periodo di formazione, il datore di lavoro è obbligato a fornire prova di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante il periodo di prova il recesso è invece sempre possibile.
INCENTIVI PER IL DATORE DI LAVORO
Incentivi contributivi
Per le aziende sino a 9 dipendenti l’aliquota è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (con il 5,84% a carico dell’apprendista).
Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 9 l’aliquota è pari al 1,5% nel primo anno, 3% nel secondo anno, 10% per gli anni successivi al secondo (con il 5, 84% a carico dell’apprendista). Per le assunzioni dal 1° gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2016 la legge di stabilità 2012 (Art. 22, comma 1) ha previsto lo sgravio contributivo del 100% per una durata massima di 3 anni.
N.B. i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori in mobilità. (Art. 7, comma 9 D.lgs 167/2011).
Incentivi economici
Il datore di lavoro gode della possibilità di inquadrare l’apprendista secondo una categoria inferiore (fino a 2 livelli) rispetto a quella in cui rientrano i suoi più esperti colleghi, addetti a quelle funzioni per le quali risulta indispensabile portare a termine il piano formativo condiviso alla stipula del contratto. Tale circostanza consente peraltro di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e di corrispondergliela in maniera graduale e proporzionale all’anzianità.
Incentivi normativi
Gli apprendisti non rientrano nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normati- ve e istituti.
Incentivi fiscali
Il costo formativo dell’apprendista si deduce dalla base imponibile su cui si calcola l’IRAP.
FORMAZIONE
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale.
La Regione Lazio ha approvato con delibera n.41 del 3/02/2012 le Disposizioni in materia di formazione nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, in attuazio- ne di quanto previsto dal Testo Unico dell'Apprendistato (fermo restando la fase di transizione prevista dal Testo Unico, durante la quale i CCNL sono chiamati ad adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di apprendistato).
L'articolazione delle ore previste è determinata in moduli di 40 ore per ciascun anno di durata del contratto, per un totale di 120 ore nel triennio, con la possibilità di ridurre il monte ore complessivo in relazione all'età ed alle competenze dell'apprendista, oppure di anticipare nel corso di ogni anno le attività formative relative alle successive annualità.
L'offerta formativa regionale può essere erogata in modalità interna o esterna all'azienda.
Formazione interna:
Per formazione interna finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali si intende la formazione definita dalla Regione Lazio e svolta sotto la responsabilità dell'azienda, nel rispetto delle seguenti caratteristiche:
organizzata secondo i contenuti previsti dal Piano formativo individuale attuata mediante programmazione
monitorata, verificabile e attestata nei confronti dell’apprendista garantita dal tutor o dal referente aziendale
impartita da idonei formatori interni o esterni all’impresa svolta in luoghi idonei
La formazione interna può essere realizzata in maniera integrata con il contributo di altri datori di lavoro e può essere finanziata attraverso i Fondi paritetici interprofessionali.
Il datore di lavoro è tenuto a registrare i dati e le informazioni richieste dalla Regione Lazio mediante inserimento in piattaforma X.XXX Nuovo Apprendi- stato.
Formazione esterna:
Per formazione esterna si intende invece la formazione definita e finanziata dalla Regione Lazio, nei limiti delle risorse economiche disponibili, ed erogata da enti accreditati nel sistema regionale per la formazione continua.
La Regione Lazio ha definito i contenuti della formazione di base e trasversale:
• Competenze di Base e trasversali I annualità
• Competenze informatiche per l’office
automation
• Informatica – Software fogli di calcolo
• Informatica – Software di videoscrittura
• Informatica – Software archivi elettronici
• Informatica – Internet e posta elettronica
• Informatica – Software presentazione
• Lingua Inglese – Livello base A1
• Lingua Inglese – Livello Intermedio B1
• Lingua Inglese – Livello avanzato C1
• Lingua Francese – Livello base A1
• Lingua Francese – Livello Intermedio B1
• Lingua Francese – Livello avanzato C1
• Lingua Italiana per stranieri
• Comunicazione e competenze relazionali
• Problem solving e processi decisionali
• Organizzazione ed Economia
• Sicurezza e prevenzione
Il primo modulo (Competenze di base e trasversale) è obbligatorio per la prima annualità, mentre gli altri sono a scelta in base a quanto indicato nel progetto formativo individuale.
Ogni modulo ha una durata di 40 ore
E’ compito del datore di lavoro iscrivere gli apprendisti alle edizioni dei corsi creati attraverso il sistema informatico X.XXX
N.B.: La formazione può essere svolta anche presso sedi occasionali dei soggetti accreditati.
Xxxxxx apprendisti può assumere il Datore di Xxxxxx?
F.A.Q
FAQ
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. (Art. 2, comma 3 D.lgs 167/2011).
Cos’è il Piano Formativo Individuale?
Il Piano Formativo Individuale è un elemento essenziale ed integrante del contratto di apprendistato. Consiste in un allegato al contratto, redatto in forma scritta anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, mediante il quale viene definito il percorso formativo dell’apprendista. Il Piano deve essere definito entro 30 gg dalla stipula del contratto (Art. 2, comma 1 lett. a) D.Lgs 167/2011).
Cosa sono i Profili Formativi?
Il profilo formativo definisce gli obiettivi/contenuti del percorso di formazione formale che deve realizzarsi nell’ambito del contratto di apprendistato. Pertanto risulta necessario alla redazione del piano formativo individuale che deve obbligatoriamente essere allegato al contratto di assunzione degli apprendisti.
Chi è il Tutor?
Il tutor è una figura prevista dalle norme di legge e di contratto cui spetta il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato e di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative, favorendo l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro. La legge stabilisce che il tutor debba avere “formazione e competenze adeguate”, secondo le previsioni della normativa regionale o, in assenza di essa, della contrattazione collettiva.
Al termine dell’apprendistato viene consegnata una certificazione?
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dall’apprendista, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all’impiego e rilasciandone copia al lavoratore, ciò dimostrerà l’assolvimento dell’obbligo di formazione da parte dell’azienda e dell’apprendista. La registrazione della formazione svolta e della qualifica professionale eventualmente acquisita viene effettuata dal datore di lavoro nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
E’ possibile finanziare la formazione dell’apprendista?
Il T.U. sull’apprendistato stabilisce espressamente la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti tramite i fondi paritetici interprofessionali di cui all’Art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e all’articolo 12 del D.lgs 276/2003 anche attraverso accordi con le Regioni.
Cos’è il Libretto Formativo del Cittadino?
Il libretto formativo del cittadino è un libretto personale del lavoratore in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle Regioni nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi dell’unione Europea in materia di apprendimento permanente, purchè riconosciute e certificate (Art. 2,comma 1 lett. i) D.lgs 276/2003). Con il decreto interministeriale del 10 ottobre 2005 è stato definito un modello unico di Libretto Formativo che dovrà essere rilasciato dalla Regione.