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<.. image(Document Cover Page. Document Number: 10878/18. Subject Codes: WTO 183 AGRI 341 UD 157 COASI 181. Heading: PROPOSTA. Originator: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese in relazione al procedimento di risoluzione delle controversie dell’OMC DS492 – Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame. Commission Document Number: COM(2018) 517 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 5 luglio 2018. Interinstitutional Files: 2018/0274 (NLE). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5033649809257461759_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2018/0274 (NLE)
Bruxelles, 5 luglio 2018 (OR. en)
10878/18
WTO 183
AGRI 341
UD 157
COASI 181
PROPOSTA
Origine: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 5 luglio 2018
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2018) 517 final
Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese in relazione al procedimento di risoluzione delle controversie dell’OMC DS492 – Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 517 final.
All.: COM(2018) 517 final
10878/18 sp
RELEX.1.A IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 5.7.2018
COM(2018) 517 final 2018/0274 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese in relazione al procedimento di risoluzione delle controversie dell’OMC DS492 – Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
• Motivi e obiettivi della proposta
L’UE è tenuta a conformarsi alle conclusioni della relazione del panel dell’OMC adottata il 19 aprile 2017 nel quadro del procedimento di risoluzione delle controversie DS492 Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame promosso dalla Repubblica popolare cinese contro l’Unione europea. Il panel ha in particolare rilevato che, nell’assegnazione ai paesi fornitori di quantitativi nell’ambito dei contingenti tariffari conformemente alle norme dell’OMC, l’UE avrebbe dovuto tenere conto, in quanto “fattore speciale”, dell’aumento della capacità della Cina di esportare prodotti a base di carne di pollame verso l’UE a seguito dell’allentamento delle misure sanitarie nel luglio 2008. Il periodo ragionevole per l’applicazione della relazione del panel conformemente alle norme dell’OMC è iniziato il 19 aprile 2017.
Il 12 marzo 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per una soluzione concordata con la Cina. Il Consiglio (comitato della politica commerciale) è stato consultato regolarmente in merito al contenuto e all’avanzamento dei negoziati. I negoziati con la Cina sono sfociati in un accordo in forma di scambio di lettere siglato a Ginevra il 18 giugno 2018 (“l’accordo”). L’accordo dovrebbe rispettare i diritti degli altri fornitori, concordati nel quadro di precedenti negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT. La Commissione è inoltre tenuta a gestire in modo trasparente e adeguato i contingenti tariffari.
La Thailandia ha dichiarato il suo assenso all’assegnazione di contingenti tariffari alla Cina previsti dall’accordo e attendiamo di riceverne conferma scritta a breve (in ogni caso prima della firma del presente accordo).
La Commissione propone pertanto al Consiglio di autorizzare la firma dell’accordo, con riserva della sua conclusione in una fase successiva.
• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Non pertinente – la misura è adottata per applicare una relazione del panel dell’OMC, così come imposto all’Unione dall’accordo OMC.
• Coerenza con le altre normative dell’Unione
Non pertinente – la misura è adottata per applicare una relazione del panel dell’OMC, così come imposto all’Unione dall’accordo OMC.
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
• Base giuridica
Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, del TFUE per la firma degli accordi internazionali.
• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta rientra nella competenza esclusiva dell’Unione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
• Proporzionalità
La misura è adottata per applicare una relazione del panel dell’OMC, così come imposto all’Unione dall’accordo OMC.
• Scelta dell’atto giuridico
A norma dell’articolo 218, paragrafo 5, del TFUE è prescritta una decisione del Consiglio che autorizza la firma dell’accordo.
3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Non pertinente – la misura è adottata per applicare una relazione del panel dell’OMC, così come imposto all’Unione dall’accordo OMC.
• Consultazioni dei portatori di interessi
Pubblicazione della tabella di marcia, consultazioni regolari con il settore, i portatori di interessi e gli Stati membri. Nel gennaio 2018, a seguito della pubblicazione della tabella di marcia, l’associazione europea delle carni di pollame, uova e carni di selvaggina (European Poultry, Egg and Game Association – EPEGA) ha trasmesso un proprio riscontro nel quale ha chiaramente espresso sostegno all’apertura di tali contingenti supplementari.
• Assunzione e uso di perizie
Non pertinente – la misura è adottata per applicare una relazione del panel dell’OMC, così come imposto all’Unione dall’accordo OMC.
• Valutazione d’impatto
Non pertinente – la misura è adottata per applicare una relazione del panel dell’OMC, così come imposto all’Unione dall’accordo OMC.
• Efficienza normativa e semplificazione
Non pertinente – la misura è adottata per applicare una relazione del panel dell’OMC, così come imposto all’Unione dall’accordo OMC.
• Diritti fondamentali
Non pertinente.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
Cfr. la scheda finanziaria.
5. ALTRI ELEMENTI
• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La Commissione propone al Consiglio che l’accordo in forma di scambio di lettere con la Cina sia firmato a nome dell’Unione. Parallelamente, viene altresì presentata al Consiglio una proposta distinta relativa alla conclusione dell’accordo su una soluzione concordata.
I risultati dell’accordo sono i seguenti.
L’Unione europea apre i seguenti contingenti tariffari:
– un contingente tariffario di 6 060 tonnellate per la linea tariffaria 1602.3929 (con un’assegnazione specifica per paese di 6 000 tonnellate alla Cina e di 60 tonnellate a tutti gli altri paesi), con un’aliquota del dazio contingentale del 10,9 %;
– un contingente tariffario di 660 tonnellate per la linea tariffaria 1602.3985 (con un’assegnazione specifica per paese di 600 tonnellate alla Cina e di 60 tonnellate a tutti gli altri paesi), con un’aliquota del dazio contingentale del 10,9 %;
– un contingente tariffario erga omnes di 5 000 tonnellate per la linea tariffaria 1602.3219, con un’aliquota del dazio contingentale dell’8 %.
La Commissione adotterà regolamenti di esecuzione per ampliare e gestire i contingenti pertinenti, a norma dell’articolo 187, lettera a), del regolamento sull’organizzazione comune dei mercati (OCM) unica (regolamento (UE) n. 1308/2013).
Queste misure di attuazione sono in corso di elaborazione parallelamente alla presente proposta.
Una volta aperti i contingenti, l’UE e la Cina notificheranno l’accordo all’organo di conciliazione dell’OMC come soluzione concordata in relazione alla controversia DS492.
• Documenti esplicativi (per le direttive)
Non pertinente.
• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Non pertinente.
2018/0274 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese in relazione al procedimento di risoluzione delle controversie dell’OMC DS492 – Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame
Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:
(1) Il 12 marzo 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per una soluzione concordata con la Cina nel quadro del procedimento di risoluzione delle controversie dell’OMC DS492 – Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame.
(2) I negoziati si sono conclusi e il 18 giugno 2018 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Cina.
(3) È pertanto opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo dell’accordo da firmare è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
1 Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
Allegato SCHEDA FINANZIARIA | FinancSt/18/ 2693978 CMaj | |||||
6.146.2018.1 agri.ddg1.a.0(0000)00 00000 | ||||||
DATA: 7.5.2018 | ||||||
1. | LINEA DI BILANCIO: Capitolo 12 – Dazi doganali e altri diritti | STANZIAMENTI: 22 844 milioni di EUR | ||||
2. | TITOLO: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese in relazione al procedimento di risoluzione delle controversie dell’OMC DS492 – Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame | |||||
3. | BASE GIURIDICA: Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5 | |||||
4. | OBIETTIVI: Autorizzare la firma dell’accordo sull’apertura di contingenti tariffari relativi a taluni prodotti a base di carne di pollame con assegnazione di quantitativi specifici alla Cina e di quantitativi per tutti gli altri paesi, a seguito del procedimento di risoluzione delle controversie dell’OMC DS492 | |||||
5. | INCIDENZA FINANZIARIA | ESERCIZIO IN CORSO 2018 (milioni di EUR) | ESERCIZIO 2019 (milioni di EUR) | ESERCIZI SUCCESSIVI Dal 2020 in poi (milioni di EUR) | ||
5.0 | SPESE A CARICO – DEL BILANCIO DELL’UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – ALTRO | N.P. | – | – | ||
5.1 | ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELL’UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – NAZIONALI | N.P. | – | – | ||
5.2 | METODO DI CALCOLO: | |||||
6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO | ||||
6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO | ||||
6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLETTIVO | SÌ NO | ||||
6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SÌ NO | ||||
OSSERVAZIONI: L’impatto finanziario dell’apertura dei contingenti tariffari è valutato nella scheda finanziaria allegata alla proposta della Commissione di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese. |