REGOLAMENTO ORGANICO PROGETTOAIKI
REGOLAMENTO ORGANICO PROGETTOAIKI
1. ASSOCIAZIONE, AFFILIATE E TESSERATI
Art. 1 – Le Affiliate Art. 2 – I Tesserati
Art. 3 – Termini per l’affiliazione e il tesseramento Art. 4 – Le quote di affiliazione
Art. 5 – Controllo e accoglimento degli statuti delle Affiliate Art. 6 – Il vincolo sociale
Art. 8 - Risorse dell’Associazione
Art. 9 – L’Assemblea Nazionale
Art. 10 – Termini e modalità di convocazione Art. 11 – I Delegati
Art. 12 – Partecipazione esterna
Art. 13 - Commissione di verifica dei poteri
Art. 14 – Iscrizione dei Delegati e verifica dei poteri Art. 15 – Presidenza e Segreteria di Assemblea
Art. 16 – Modalità di votazione Art. 17 – Proposte di candidature Art. 18 – Le elezioni
4. LA SCUOLA ISTRUTTORI O QUADRI
Art. 19 – La Scuola Istruttori o Quadri
Art. 20 – Percorso Aree Comuni indirizzato agli Istruttori I Livello Art. 21 – Percorso Area Tecnica indirizzato agli Istruttori I Livello
Art. 22 – Modalità di attuazione del percorso Area Tecnica per Istruttori I Livello Art. 23 – Situazioni territoriali isolate
Art. 25 – La Formazione Tecnica per Istruttori di II Livello o superiore
Art. 26 – Modalità di attuazione della Formazione Tecnica per Istruttori di II Livello o superiore Art. 27 – Sanzioni per la perdita dei requisiti
Art. 28 – Assemblea degli Insegnanti
Art. 29 – Composizione e funzioni dell’Assemblea degli Insegnanti Art. 30 – Riconoscimento di stage calendarizzati
7. ESAMINATORI, ESAMI E ASSEMBLEA DEGLI ESAMINATORI
Art. 31 – Tipologie di esaminatori Art. 32 – Gli esami
Art. 34 – Requisiti per l’accesso agli esami gradi Dan Art. 35 – Gradi conferiti senza prova d’esame
Art. 36 – Percorsi alternativi per i passaggi di grado
Art. 37 – Equiparazione di gradi e qualifiche di altre organizzazioni
Art. 38 – Esami di grado Dan per i praticanti provenienti da diverse organizzazioni Art. 39 – Modalità generali di svolgimento degli esami di grado
Art. 40 – Calendarizzazione degli esami di grado
Art. 41 – Condizioni economiche per l’iscrizione agli esami di grado Dan Art. 42 – L’Assemblea degli Esaminatori
1. ASSOCIAZIONE, AFFILIATE E TESSERATI Art. 1 – Le Affiliate
1. Si definiscono Affiliate le Società, le Associazioni e gli Organismi sportivi che condividono le finalità
perseguite dall’Associazione e operano secondo i principi e le modalità espressamente riconosciuti dall’Assemblea Nazionale, la cui domanda di affiliazione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.
2. Le Affiliate rappresentano il luogo organizzato, in termini di gestione e di pratica, in cui gli insegnanti e i praticanti di Aikido e delle discipline affini trovano modo di compiere un processo di ricerca e promozione della disciplina, coerentemente agli ideali del Fondatore.
3. Ciascuna Affiliata che entri a far parte di ProgettoAiki si impegna a fornire i mezzi materiali ed intellettuali al fine di contribuire fattivamente e collettivamente alla realizzazione di tali ideali.
4. Nel suo essere parte fondante e costituente dell’organizzazione, ne riceve legittimità per quanto mette in opera, ai fini della diffusione della pratica, dei suoi processi di formazione e valutazione dei praticanti, nei modi stabiliti dal presente Regolamento.
Art. 2 – I Tesserati
1. Si definiscono Tesserati tutte le persone fisiche che entrano a far parte di ProgettoAiki a seguito dell’affiliazione dell’Associazione di appartenenza ovvero nelle ulteriori ipotesi previste dall’Art. 10 dello Statuto. Essi ne condividono i principi e le finalità espressi nello Statuto, e sono titolari dei diritti e dei doveri di cui all’Art. 11 dello stesso.
2. A ciascun Tesserato la Segreteria dell’Associazione provvederà a rilasciare una tessera annuale, previo pagamento della quota associativa e consegna della certificazione medica se prevista.
3. E’ esclusa l’adesione temporanea sotto qualsiasi forma.
4. Il rinnovo del tesseramento dovrà avvenire annualmente con le modalità previste nel presente Regolamento.
Art. 3 – Termini per l’affiliazione e il tesseramento
1. Ciascuna Affiliata è tenuta a rinnovare la propria iscrizione entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, ad esclusione della prima iscrizione, mediante presentazione di apposito modulo o iscrizione on-line (attiva dal 2012) e versamento della quota associativa.
2. Con la formalizzazione dell’iscrizione, l’Affiliata dichiara, sotto la propria responsabilità e in forma autocertificata, che i propri Istruttori ed Esaminatori hanno i requisiti richiesti secondo le norme del presente Regolamento.
3. Il mancato rinnovo comporta la perdita del diritto di partecipazione attiva all’Assemblea Nazionale di ProgettoAiki.
4. Il rinnovo oltre il termine perentorio previsto nel primo comma del presente articolo comporta il pagamento di una mora pari al 30% della quota annuale prestabilita, salvo deroga concessa dal Consiglio Direttivo.
5. In occasione del rinnovo annuale le Affiliate provvedono inoltre al tesseramento dei propri associati, secondo quanto previsto dall’Art. 8 del presente Regolamento.
6. Ai fini dell’iscrizione le singole Affiliate devono essere in regola con le normative vigenti in materia di associazionismo.
Art. 4 – Le quote di affiliazione
1. Le quote e i contributi associativi comunque versati sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 5 – Controllo e accoglimento degli statuti delle Affiliate
1. Ai fini della affiliazione le Società, le Associazioni e gli Organismi sportivi trasmettono copia del proprio statuto sociale al Consiglio Direttivo come indicato all’Art. 4 dello Statuto. L’Organo preposto al controllo degli statuti delle Affiliate e di eventuali successive modifiche, è composto dal Segretario e da due Consiglieri.
2. Il parere dell’Organo va trasmesso tempestivamente al Consiglio Direttivo al fine della successiva approvazione dell’affiliazione.
3. Le Affiliate sono tenute a comunicare tempestivamente a tale Organo ogni variazione del proprio statuto o delle proprie cariche sociali o della forma giuridica. Fino a tale momento dette modifiche non avranno effetto nei confronti dell’Associazione e dei suoi organi.
4. L’Organo di controllo, qualora ritenga che non sussistano i requisiti per l’accoglimento della richiesta di rinnovo dell’affiliazione annuale o l’accoglimento della richiesta di nuova affiliazione, potrà, con deliberazione motivata, in accordo con il Consiglio Direttivo, non accettare tale domanda.
5. La decisione dell’Organo di controllo dovrà essere comunicata per iscritto al soggetto interessato entro e non oltre 15 giorni dalla sua adozione.
6. Avverso la deliberazione che ha respinto la richiesta di prima affiliazione/rinnovo annuale potrà essere proposto ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della decisione.
Art. 6 – Il vincolo sociale
1. Secondo quanto disposto dall’Art. 13 dello Statuto, i Tesserati a ProgettoAiki restano vincolati all’Affiliata di appartenenza per l’anno in cui partecipano all’attività in corso, intendendo per anno l’anno solare in corso, al fine di favorire la maggiore trasparenza possibile nelle operazioni di calcolo dei Delegati di ciascuna Affiliata, destinati a prendere parte all’Assemblea Nazionale con diritto di voto.
Art. 7 – Utilizzo del marchio
1. Il marchio di ProgettoAiki, e la relativa denominazione, è di esclusiva titolarità di ProgettoAiki e può essere utilizzato, secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nello Statuto, da tutte le Affiliate regolarmente iscritte all’Associazione.
2. Il marchio può essere utilizzato dalle Affiliate per:
a. le diverse forme di diffusione e pubblicizzazione delle proprie attività.
b. i siti internet.
c. il materiale pubblicitario prodotto dalle singole Affiliate con riferimento ai corsi attivi o/e all’apertura di nuovi corsi.
d. le attività di promozione esterne alla pratica, previo avviso al Consiglio Direttivo (es. Manifestazione Pubblica, Convegno, Seminario, etc. …).
e. le attività di stage calendarizzate nell’ambito dell’Assemblea Nazionale.
f. le attività di stage non calendarizzate nell’ambito dell’Assemblea Nazionale, dove l’organizzatore dell’evento sia un’Affiliata ProgettoAiki o lo sia almeno uno degli organizzatori.
g. i casi urgenti o considerati dubbi vengono gestiti direttamente dal Presidente, che ne valuterà l’ammissibilità anche consultando i membri del Consiglio Direttivo.
3. La pubblicazione sul sito istituzionale del ProgettoAiki di locandine riferite ad eventi e/o manifestazioni e/o stage sarà vincolata dalla presenza sulla locandina del logo ProgettoAiki e/o dell’indicazione che chi organizza e/o co-organizza e/o partecipa all’evento è un’Affiliata ProgettoAiki.
4. Le Affiliate e i Tesserati che contravvengono alla presente norma sono soggetti a sanzioni di natura disciplinare secondo le norme e le deliberazioni dell’Associazione.
5. Il ProgettoAiki garantisce la divulgazione di tutti gli eventi tramite il proprio sito istituzionale e/o altri mezzi di comunicazione, purché aderiscano alle norme indicate e vengano trasmessi alla Segreteria in tempo utile.
Art. 8 - Risorse dell’Associazione
1. Al fine di consentire all’organizzazione di ProgettoAiki di rivestire un ruolo di primaria importanza nella promozione delle attività proprie e di quelle delle Affiliate, verso il perseguimento degli ideali a cui le stesse si ispirano e nell’esercizio delle proprie funzioni democratiche, si ritiene indispensabile l’acquisizione di risorse economiche attraverso l’autofinanziamento.
2. A tale scopo sono previste le seguenti forme di autofinanziamento:
a. versamento di una quota d’iscrizione annuale, stabilita dall’Assemblea Nazionale, da parte delle singole Affiliate.
b. versamento di una quota annuale di tesseramento da parte di ciascun praticante, con una riduzione da prevedersi per i praticanti di età inferiore ai 16 anni o superiore ai 60 anni.
c. versamento di una quota di registrazione, fissata annualmente dall’Assemblea Nazionale, per la partecipazione agli esami Dan.
d. altre forme espressamente approvate dall’Assemblea Nazionale.
3. Ogni transazione economica deve rispondere a quanto previsto dalle normative vigenti.
2. L’ASSEMBLEA NAZIONALE Art. 9 – L’Assemblea Nazionale
1. L’Assemblea Nazionale è il massimo Organo dell’Associazione, espressione della democrazia che
ispira l’intera organizzazione, ed esercita i poteri deliberativi, secondo le modalità e nei limiti previsti dallo Statuto.
2. Salvo i casi previsti dallo Statuto, essa è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell’Associazione.
Art. 10 – Termini e modalità di convocazione
1. L’Assemblea Nazionale può riunirsi in seduta ordinaria o in seduta straordinaria, secondo quanto disposto dallo Statuto.
2. Le Assemblee vengono convocate con i normali mezzi di comunicazione adottati dall’Associazione almeno 30 giorni prima della data fissata.
3. Sono ritenuti normali mezzi di comunicazione: la comunicazione postale, la comunicazione sul sito Internet ufficiale, l’invio di email con ricevuta di ritorno, l’invio di email certificata (PEC).
4. La comunicazione di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento, nonché l'ordine del giorno dei lavori.
Art. 11 – I Delegati
1. All’Assemblea partecipano con pieni diritti i Delegati delle Affiliate, secondo quanto stabilito dallo Statuto, nonché il Presidente dell’Associazione, i Consiglieri, il Segretario, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Le Associazioni dovranno presentare direttamente alla Commissione verifica poteri (vedi Art. 13 e 14 del presente Regolamento) le nomine scritte per i propri Delegati, senza obbligo di darne informazione anticipata.
Art. 12 – Partecipazione esterna
1. Al fine di garantire la più ampia trasparenza nei processi decisionali dell’Associazione, nel rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento, nonché di coinvolgere tutti coloro che siano interessati a conoscerne l’operato, è ammessa la partecipazione di quanti, anche non direttamente coinvolti nella rappresentanza delle Affiliate, dichiarino la propria volontà di partecipare.
2. I soggetti non coinvolti nelle operazioni di discussione ed approvazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale saranno ammessi ad assistere in qualità di “uditori”, senza diritto di voto e senza poter intervenire nella discussione e nella procedura di approvazione delle delibere associative.
3. La Presidenza dell’Assemblea Nazionale ha il diritto di allontanare dall’aula chiunque non rispetti le regole di comportamento suddette, turbando il normale svolgimento della seduta.
3. SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
Art. 13 - Commissione di verifica dei poteri
1. A seguito della convocazione delle Affiliate, il Segretario nomina tra coloro che lo coadiuvano i membri la Commissione di verifica dei poteri, alla quale spetta il compito di accertare la regolarità dei requisiti dei soggetti nominati dalle Affiliate quali Delegati e di tutti coloro che intendono prendere parte all’Assemblea Nazionale.
2. I membri di tale Commissione non possono essere scelti tra i candidati alle cariche associative.
Art. 14 – Iscrizione dei Delegati e verifica dei poteri
1. Al momento dell’apertura dei lavori di Assemblea, ogni Delegato è tenuto a presentarsi al tavolo della Commissione di verifica dei poteri per le attività di accertamento della regolarità del proprio ruolo di rappresentanza.
2. A tal fine il Delegato deve presentare valido documento di identità e la delibera di nomina da parte della propria Affiliata.
3. All’atto di iscrizione, verificata la regolare previsione nell’elenco dei Delegati o la regolare sub- delega in sostituzione di un Delegato della propria Affiliata, la Commissione verifica poteri consegna ad ogni Delegato un “tesserino d’Assemblea” che testimonierà il diritto di voto da esercitare durante i lavori.
4. Eventuale sub-delega deve essere firmata dal Presidente di Associazione.
5. Al termine della registrazione dei Delegati di ciascuna Affiliata saranno registrati i soggetti esterni che facciano richiesta di assistere ai lavori dell’Assemblea. A questi soggetti sarà conferito un “tesserino di uditore” che ne consentirà l’accesso in Assemblea.
Art. 15 – Presidenza e Segreteria di Assemblea
1. Il Presidente dell’Associazione procede all'apertura dell'Assemblea Nazionale ed invita la Commissione di verifica dei poteri a dichiarare il numero degli aventi diritto al voto ed il numero dei voti spettanti a ciascuno.
2. Il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario in carica assumono i propri ruoli all’interno dell’Assemblea Nazionale.
3. In caso di assenza del Presidente dell’Associazione, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente. In caso di assenza di altri membri viene invitata l’Assemblea a nominare fra i presenti gli Organi di Assemblea.
4. In caso di Assemblea elettiva, e laddove sia ritenuto necessario, viene nominata la Commissione Scrutinio.
5. La Segreteria ha il compito di seguire le procedure di votazione, conteggiando i voti, e di tenere il verbale d’Assemblea, che dovrà essere inviato alle Affiliate entro il termine di 30 giorni dallo svolgimento dell’Assemblea. Il verbale sarà pubblicato in area riservata del sito dell’Associazione e sarà comunque a disposizione di tutti i soci.
Art. 16 – Modalità di votazione
1. Ogni Delegato vota mostrando il tesserino d’Assemblea ricevuto all’atto di iscrizione.
2. Le singole votazioni vengono realizzate secondo quanto disposto nello Statuto o, in mancanza di una norma espressa, secondo quanto concordato dall’Assemblea stessa.
3. Nel caso in cui lo si ritenga necessario, i tempi per la discussione di ciascun punto all’ordine del giorno saranno preventivamente determinati dal Presidente e approvati dall’Assemblea.
Art. 17 – Proposte di candidature
1. L’elenco dei nomi dei candidati sarà consegnato a ciascun Delegato all’inizio dei lavori dell’Assemblea, con la precisazione della carica per cui è proposta la candidatura.
2. Le proposte di candidatura dovranno essere fatte pervenire all’Associazione entro e non oltre i termini previsti dallo Statuto, a pena di nullità della candidatura, a mezzo di mail indirizzata a xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx o xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, ovvero di comunicazione realizzata con i mezzi riconosciuti dall’Associazione.
3. Nel documento dovranno essere precisati i dati identificativi del candidato e la carica per cui si propone la candidatura.
4. L’Assemblea approva, laddove vi sia una pluralità di candidature, a scrutinio segreto.
Art. 18 – Le elezioni
1. I requisiti per potersi candidare alle diverse cariche associative sono indicati nello Statuto dell’Associazione ProgettoAiki.
2. Lo Statuto definisce la possibilità di candidarsi per una sola carica associativa e, per quanto riguarda le candidature per il Consiglio, per una sola categoria (Presidenti, Insegnanti, Praticanti)
3. Le candidature devono pervenire, con i mezzi di comunicazione ammessi, alla Segreteria che provvede a pubblicarle sul sito. Le candidature si aprono almeno tre mesi prima delle elezioni.
4. Le candidature possono essere:
• Individuali, effettuate direttamente dal candidato, a fronte della presentazione di un programma.
• Effettuate da un gruppo di persone, aventi diritto di voto, appartenenti alla stessa categoria della candidatura e promotori di un programma di cui il candidato proposto si faccia portavoce.
4. LA SCUOLA ISTRUTTORI O QUADRI Art. 19 – La Scuola Istruttori o Quadri
1. L’Assemblea Nazionale definisce ed approva un percorso formativo attraverso il quale si sviluppa il
sistema di qualifiche adottato dal ProgettoAiki, così come indicato nel capitolo ‘GLI ISTRUTTORI’.
2. Preso atto dell’estrema varietà delle situazioni presenti su base territoriale, l’Assemblea si impegna a definire diverse tipologie e modalità di attuazione di tale percorso.
3. La formazione di base verte su due distinte aree di intervento: le Aree Comuni e l’Area Tecnica.
4. Il percorso Aree Comuni e il percorso Area Tecnica, così come illustrati negli artt. da 20 a 23, rappresentano il punto di accesso alla formazione della Scuola Istruttori.
5. La formazione successiva è prevalentemente tecnica e si sviluppa sulla base del livello di qualifica, tenendo conto dell’anzianità di pratica e di insegnamento, così come illustrato negli artt. da 24 a 26.
6. Si riconoscono come validi percorsi svolti presso EPS e/o altre Organizzazioni Nazionali e/o Internazionali.
Art. 20 – Percorso Aree Comuni indirizzato agli Istruttori I Livello
1. La formazione Didattico-Associativa che attiene alle Aree Comuni viene sviluppata attraverso la realizzazione di percorsi didattico/formativi da organizzarsi indicativamente sulle seguenti aree
tematiche: identità associativa, attori e modelli del fenomeno sportivo italiano, interculturalità, educazione e didattica, pedagogia, psicologia, relazione e comunicazione, modelli della didattica delle attività motorie, salute e medicina sportiva, teoria e metodologia dell’allenamento, legislazione e diritto sportivo.
2. Le materie di cui al comma precedente saranno trattate indicativamente secondo la seguente suddivisione e impegno:
• Area Istituzionale 4 ore
• Area Culturale 4 ore
• Area Medico-Biologica 12-16 ore
• Area Educativa-Metodologica 6-8 ore
• Area Didattico-Pedagogica 6-8 ore
I contenuti di dettaglio dei singoli corsi saranno indicati all’atto della loro programmazione.
3. Possono essere valutati, in concerto con altre organizzazioni, percorsi equivalenti.
4. La formazione si può sviluppare anche attraverso l’uso di supporti informatici e/o di formazione on- line.
5. Il candidato è tenuto a concludere il percorso in un periodo di 3 anni.
Art. 21 – Percorso Area Tecnica indirizzato agli Istruttori I Livello
1. In riferimento all’Area Tecnica, oltre ad un impegno diretto a conoscere la realtà dell’Aikido o delle discipline affini espressa dai diversi Shihan di riferimento, è richiesto un impegno a frequentare corsi specifici o meno e condotti da Insegnanti qualificati su diversi temi, quali, a titolo esemplificativo:
a. studio del concetto di corso base (nelle diverse accezioni che differenti espressioni tecniche possono realizzare).
b. studio del concetto di relazione tra forme tecniche tra loro simili, in virtù del rispetto dei “principi” fondanti ovvero dell’identità di “forme”.
c. studio della nozione di qualità.
d. studio del significato di conoscenza formale, costruzione della tecnica e di integrità.
Art. 22 – Modalità di attuazione del percorso Area Tecnica per Istruttori I Livello
1. La figura centrale nella formazione di un Istruttore è riconosciuta in quella del suo Insegnante, che deve essere in regola con i requisiti di qualifica richiesti dal ProgettoAiki. All’opera del proprio Insegnante si deve il progresso tecnico del candidato.
2. Altre figure possono/devono contribuire alla formazione dell’Istruttore. Tali figure sono rappresentate da Insegnanti di alto grado (minimo IV Dan), in regola con i requisiti di qualifica richiesti, i quali sono tenuti all’organizzazione di appuntamenti aperti, singolarmente o in azione con altri insegnanti, coordinandosi sui contenuti di massima (come da Art. 21) e sulla calendarizzazione.
3. Al candidato viene riconosciuta la possibilità di condurre lezioni in altri Dojo, previo accordo con i relativi responsabili.
Art. 23 – Situazioni territoriali isolate
1. In presenza di situazioni territoriali caratterizzate da una comprovata difficoltà organizzativa, il raggiungimento del monte ore minimo previsto dai precedenti articolo può essere garantito mediante la concertazione, su deroga espressa dell’Assemblea Nazionale, di situazioni e soluzioni ad hoc.
5. GLI ISTRUTTORI Art. 24 – Qualifiche
1. In linea con quanto definito dal “Quadro di riferimento Europeo per le Qualifiche”, sono stati
individuati 4 livelli di qualifica:
• Istruttore di I Livello
• Istruttore di II Livello
• Istruttore di III Livello
• Istruttore di IV Livello
2. Per ottenere la qualifica di Istruttore bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
x. xxxxxxx dell’iscrizione entro il 31 dicembre (ovvero della mora del 30% in caso di ritardo);
b. dal II Livello in poi, operare in una Associazione che abbia un corso attivo con un minimo di 10 praticanti (salvo deroga concessa dall’Assemblea con le modalità previste da statuto e regolamento);
c. per gli associati provenienti da altre organizzazioni è prevista l’acquisizione della documentazione relativa ai percorsi formativi effettuati, che sarà valutata dall’Assemblea Nazionale per l’eventuale riconoscimento della qualifica.
3. Di seguito il dettaglio delle qualifiche:
• Istruttore di I Livello:
a. Caratteristiche:
• Può operare solo sotto la supervisione di un Istruttore di II Livello o superiore.
• La sua facoltà di esaminare i gradi Kyu è demandata ai singoli Dojo.
• Partecipa all’Assemblea Insegnanti.
b. Requisiti:
• Grado almeno II Dan.
• Praticante che abbia iniziato il percorso formativo (Aree Comuni e Area Tecnica), così come indicato nel capitolo ”LA SCUOLA ISTRUTTORI O QUADRI” e suoi articoli.
c. Mantenimento della qualifica:
• Partecipazione al percorso Aree Comuni (Art. 20) fino al suo completamento.
• Partecipazione al percorso Area Tecnica (Art. 21) con almeno 6 ore all’anno.
• Istruttore di II Livello:
a. Caratteristiche:
• Può condurre corsi in autonomia.
• Può esaminare solo i gradi Kyu.
• Partecipa all’Assemblea Insegnanti.
b. Requisiti:
• Grado almeno III Dan.
• Obbligo di completamento del percorso di formazione istruttore di I Livello.
c. Mantenimento della qualifica:
• Partecipazione alla Formazione Tecnica per Insegnanti II livello (artt. 25 e 26)
• Istruttore III Livello:
a. Caratteristiche:
• Può condurre corsi in autonomia.
• Può esaminare fino a II Dan.
• Partecipa all’Assemblea Insegnanti.
• Partecipa all’Assemblea Esaminatori.
b. Requisiti:
• Grado IV Dan (*) o superiore.
• Possesso della qualifica di Istruttore di II Livello.
• Partecipazione alla Formazione Tecnica per Istruttore III livello (artt. 25 e 26).
• Nomina dell’Assemblea.
c. Mantenimento della qualifica:
• Partecipazione alla Formazione Tecnica per Istruttore III livello (artt. 25 e 26).
(*) Questo requisito è richiesto per qualifiche successive ad Aprile 2015. Per qualifiche rilasciate precedentemente il grado minimo è III Dan.
• Istruttore di IV Livello:
a. Caratteristiche:
• Può condurre corsi in autonomia.
• Può esaminare fino a IV Dan.
• Partecipa all’Assemblea Insegnanti.
• Partecipa all’Assemblea Esaminatori.
b. Requisiti:
• Grado V Dan o superiore.
• Possesso della qualifica di Istruttore di III Livello.
• Partecipazione alla Formazione Tecnica per Insegnanti IV livello (artt. 25 e 26).
• Nomina dell’Assemblea.
c. Mantenimento della qualifica:
• Partecipazione alla Formazione Tecnica per Insegnanti IV livello (artt. 25 e 26).
4. Non sono previste al momento ulteriori qualifiche.
5. Nel caso fosse necessario produrre documentazione che attesti una qualifica diversa da quella di Istruttore, il Presidente dell’Associazione, previa verifica dei requisiti del candidato, può produrre un documento accompagnatorio che attesti l’equiparazione dei requisiti del candidato ai requisiti richiesti. La decisione dovrà essere inserita per conoscenza nell’ordine del giorno del Consiglio Direttivo immediatamente successivo.
Art. 25 – La Formazione Tecnica per Istruttori di II Livello o superiore
1. L’azione di formazione tecnica diretta al mantenimento della qualifica di Istruttore di II Livello o superiore è un momento obbligatorio per chi riveste tale ruolo, ma è libera nella sue forme di realizzazione, da svilupparsi nelle forme descritte dall’Art. 26.
Art. 26 – Modalità di attuazione della Formazione Tecnica per Istruttori di II Livello o superiore
1. Sono esclusi dall’obbligo di formazione chi detiene il VI Xxx XxxxxxxxXxxx e chi svolge attività di insegnamento da più 30 anni.
2. Tutti gli altri soggetti, al fine di attuare la propria formazione tecnica, possono scegliere fra le seguenti opzioni:
a. Partecipare ad eventi formativi (stage) presso uno Shihan dell’Aikikai di Tokyo, in qualunque sede nazionale e internazionale.
b. Partecipare a stage condotti da Insegnanti qualificati, in possesso di almeno il V Dan ProgettoAiki.
c. Partecipare a stage e momenti di formazione condotti da Insegnanti esterni al ProgettoAiki, purché in possesso di almeno il V Xxx Xxxxxxx e riconosciuti all’uopo dall’Assemblea.
d. Realizzare momenti di formazione autonoma, che consiste in uno scambio di esperienze tra Insegnanti (nel numero minimo di 4), che si considerano tra loro pari, in cui ognuno dei partecipanti risulta impegnato nel compito di contribuire alla propria e all’altrui crescita didattica.
e. Richiedere che si sviluppino momenti di formazione ad hoc, secondo quanto disposto dall’Art. 23, in presenza di situazioni territoriali caratterizzate da una comprovata difficoltà organizzativa.
3. Le società certificano il percorso di formazione.
Art. 27 – Sanzioni per la perdita dei requisiti
1. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento per il mantenimento della qualifica di Insegnante, per un periodo di 2 anni, l’Insegnante che non dimostri la presenza di un giustificato motivo per il proprio inadempimento perde la facoltà di svolgere esami di grado Kyu.
2. L’insegnante riferisce al Consiglio Direttivo.
3. La qualifica di Insegnante si perde dopo 5 anni di mancato rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento.
6. L’ASSEMBLEA INSEGNANTI
Art. 28 – Assemblea degli Insegnanti
1. Gli Insegnanti si riuniscono periodicamente nell’Assemblea degli Insegnanti, alla quale è riconosciuto carattere di indirizzo generale, analisi tecnica e proposta.
2. L’Assemblea degli Insegnanti ha competenza per tutti gli aspetti tecnici nell’identificazione degli obiettivi didattici, nella definizione di livello per i diversi gradi, d’analisi e di proposta.
3. Le scelte operate dagli Insegnanti riuniti in tale consesso sono soggette ad approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale.
4. A tal fine, ogni decisione sarà riferita all’Assemblea Nazionale mediante la relazione compiuta da un coordinatore, individuato per rotazione tra tutti gli insegnanti, che resta in carica per un anno.
5. Particolare attenzione dovrà essere riservata dall’Assemblea Insegnanti alle azioni rivolte alla diffusione dell’Aikido e delle discipline affini tra i giovani, da coordinarsi centralmente attraverso l’Assemblea stessa e da realizzarsi attraverso auspicabili sinergie tra Insegnanti.
6. L’Assemblea Insegnanti esercita inoltre una funzione di stimolo, di indirizzo e di critica positiva sul corpo Esaminatori, con particolare riferimento alla realizzazione del processo di giudizio.
Art. 29 – Composizione e funzioni dell’Assemblea degli Insegnanti
1. L’Assemblea degli Insegnanti è composta da tutti gli Insegnanti in possesso di qualifica.
2. Possono essere invitati, a titolo consultivo, tutti i soggetti che a qualunque titolo esercitino forme di insegnamento attivo, seppure non in possesso di qualifica.
3. L'Assemblea è coordinata a turno da un suo membro, designato in ordine alfabetico sulla base di una lista dei propri componenti.
4. Sono compiti dell’Assemblea degli Insegnanti:
a. accogliere nel suo consesso i nuovi Insegnanti, segnalati dai responsabili delle singole Affiliate.
b. accogliere le osservazioni del corpo Esaminatori.
c. individuare le problematiche dell'insegnamento per lo sviluppo della disciplina, con particolare attenzione alle attività rivolte ai giovani o a soggetti designati.
d. esaminare e revisionare i programmi d’esame per il Tai Jutsu.
e. esaminare e revisionare i programmi d’esame per il lavoro con le armi.
f. raccogliere le richieste di nuovi inserimenti nella lista Esaminatori da sottoporre, sotto forma di proposta, all’Assemblea Nazionale dell’Associazione.
g. raccoglie le auto-candidature alla conduzione di stage, a scopo promozionale, su richiesta delle situazioni territoriali in difficoltà, da realizzarsi a titolo di volontariato, senza compenso salvo il rimborso del viaggio.
h. regolamentare le condizioni di realizzazione delle suddette iniziative di promozione.
Art. 30 – Riconoscimento di stage calendarizzati
L’articolo è stato abrogato.
7. ESAMINATORI, ESAMI E ASSEMBLEA DEGLI ESAMINATORI
Art. 31 – Tipologie di esaminatori
1. Gli esaminatori sono suddivisi in tre categorie:
a. Esaminatori Kyu: Istruttori II Livello o superiore
b. Esaminatori di gradi fino al II Dan: Istruttori III Livello o superiore
c. Esaminatori di gradi fino al IV Dan: Istruttori IV Livello
2. Rispetto all’ammissione nelle categorie b) e c) l’Assemblea può determinare ulteriori criteri, a partire dai requisiti di cui agli artt. 25 e 26.
Art. 32 – Gli esami
1. Gli esami sono un diritto di tutti gli Associati.
2. Al fine di sostenere gli esami di grado Dan, gli Associati sono presentati dal Responsabile del Dojo di appartenenza, nella persona dell’Insegnante o del Presidente.
3. Non è ammessa l’autopresentazione.
Art. 33 – Esami gradi Kyu
1. Gli esami Kyu si svolgono presso il Dojo d’appartenenza o in quello dell’Esaminatore se non coincidente.
2. Tali esami possono aver un costo per esigenze interne alla Società organizzatrice.
Art. 34 – Requisiti per l’accesso agli esami gradi Dan
1. I requisiti per l’accesso agli esami di grado Dan vengono di seguito determinati con riferimento al singolo grado.
a. per sostenere il grado I Xxx è richiesto il raggiungimento del sedicesimo anno di età. Al fine di preservare l’esperienza tecnica minima necessaria e l’acquisizione di qualità di relazione si individua il periodo ideale di tempo necessario per sostenere detto esame in 4 anni di pratica dalla prima iscrizione.
b. per sostenere il grado II Xxx è richiesto il raggiungimento del diciannovesimo anno d’età. Al fine di preservare l’esperienza tecnica minima necessaria e l’acquisizione di qualità di relazione si individua il periodo ideale di separazione rispetto al precedente passaggio di grado in almeno 2 anni di pratica.
c. per sostenere il grado III Dan è richiesto il raggiungimento del ventiquattresimo anno d’età. Al fine di preservare l’esperienza tecnica minima necessaria e l’acquisizione di qualità di relazione si individua il periodo ideale di separazione rispetto al precedente passaggio di grado in almeno 3 anni di pratica.
d. per sostenere il grado IV Dan è richiesto il raggiungimento del ventottesimo anno d’età. Al fine di preservare l’esperienza tecnica minima necessaria e l’acquisizione di qualità di relazione si individua il periodo ideale di separazione rispetto al precedente passaggio di grado in almeno 4 anni di pratica.
1. In caso di esito negativo l’esame può essere ripetuto alla successiva sessione in calendario (previa nuova iscrizione).
Art. 35 – Gradi conferiti senza prova d’esame
1. Sono previsti i seguenti gradi Dan conferiti senza prova d'esame:
a. V Dan trascorsi almeno 5 anni dal IV Dan
b. VI Xxx trascorsi almeno 6 anni dal V Dan
c. VII Xxx trascorsi almeno 7 anni dal VI Dan
d. VIII Xxx trascorsi almeno 8 anni dal VII Dan ed almeno 60 anni di età.
2. Sono conferiti esclusivamente dall'Assemblea nei seguenti casi:
a. su proposta dell’Assemblea stessa.
b. su proposta di uno Shihan dell'Aikikai di Tokyo.
c. su proposta del Presidente dell'Associazione.
d. su proposta dell'Assemblea degli Insegnanti/Esaminatori.
Art. 36 – Percorsi alternativi per i passaggi di grado
1. Con riferimento agli esami per i passaggi di grado dal I al IV Dan, laddove sia ritenuto necessario dall’Assemblea Nazionale, vengono elaborati percorsi alternativi per i passaggi di grado, rivolti ai praticanti che non possono accedervi nei modi precedentemente previsti.
2. L’impossibilità a prendere parte alle normali sessioni d’esame deve essere adeguatamente motivata mediante comunicazione diretta al Segretario.
3. E’ ammessa l’attribuzione del grado Dan sulla base della valutazione del curriculum del candidato.
4. L’istanza non può essere proposta direttamente dal candidato, ma va posta dalla relativa Affiliata, dall'Assemblea degli Insegnanti/Esaminatori, dall'Assemblea Nazionale, dal Presidente, da un VI Dan dell'Associazione o da uno Shihan Aikikai.
5. Se la procedura è avviata nei confronti di un praticante che, nonostante l’anzianità di pratica non ha mai sostenuto un esame di grado Dan, non si può attribuire un grado superiore al II Dan.
6. In ogni caso, il I Xxx non potrà essere accordato con le presenti modalità se non dopo una pratica effettiva di cinque anni dal I Kyu.
7. Se il praticante ha ottenuto, con superamento di un esame di grado, il I Xxx potrà ottenere sulla base del solo curriculum il grado di II e III Dan; se il praticante ha ottenuto, con superamento di un esame di grado, il II Dan può accedere sulla base del solo curriculum al grado di III e IV Dan; se il praticante ha ottenuto, con superamento di un esame di grado, il III Dan, può accedere sulla base del solo curriculum al grado di IV Dan.
8. L’avvio della procedura in esame non è possibile laddove non siano rispettati i requisiti di età e di pratica di seguito specificati:
GRADO RICHIESTO | I Xxx | XX Dan | III Dan | IV Dan |
GRADO PRECEDENTE | I Kyu | I Dan | II Dan | III Dan |
ETA’ MINIMA | 35 anni | 40 anni | 45 anni | 53 anni |
TEMPO MIN. TRA I GRADI | 5 anni | 5 anni | 6 anni | 8 anni |
9. L’istanza per l’assegnazione del grado, completa di curriculum e di adeguata motivazione, deve essere fatta pervenire al Segretario dell'Associazione che, se necessario, compie adeguata istruttoria e la sottopone all'Assemblea Nazionale per la decisione.
Art. 37 – Equiparazione di gradi e qualifiche di altre organizzazioni
1. L'Associazione ProgettoAiki attraverso accordi con altri Enti o Federazioni, ratificati dall’Assemblea Nazionale, si riserva di ritenere validi i gradi e le qualifiche conseguiti in altre organizzazioni, previa autorizzazione dell'Assemblea.
2. In assenza di tali accordi l'Assemblea è chiamata ad esprimersi caso per caso.
3. In caso di conferma la registrazione del grado e della qualifica avverrà mantenendone inalterata la decorrenza.
4. In caso di urgenza il Presidente dell’Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, può confermare il grado e/o la qualifica. La decisione dovrà essere inserita per la ratifica nell’ordine del giorno dell’Assemblea immediatamente successiva.
Art. 38 – Esami di grado Dan per i praticanti provenienti da diverse organizzazioni
1. I Praticanti appartenenti a nuovi Soggetti, che si affiliano per la prima volta a ProgettoAiki, possono sostenere esami di grado Dan solo dopo la ratifica del grado attuale da parte dell’Assemblea e fatti salvi i tempi minimi previsti dal presente Regolamento, che si intenderanno trascorsi dalla data di decorrenza del grado attuale.
2. In caso di urgenza il Presidente dell’Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, può confermare il grado posseduto e consentire al candidato di sostenere l’esame al grado successivo. La decisione dovrà essere inserita per la ratifica nell’ordine del giorno dell’Assemblea immediatamente successiva.
3. La stessa disciplina di cui ai commi precedenti si applica anche a tutti i Praticanti in possesso del I Kyu, o di gradi superiori, che si iscrivono per la prima volta ad uno dei Soggetti già affiliati a ProgettoAiki.
Art. 39 – Modalità generali di svolgimento degli esami di grado
1. Gli esami di grado Dan si svolgono in presenza di un unico Esaminatore-Responsabile.
2. A livello di indirizzo generale è consigliato il coinvolgimento, ai fini della composizione del giudizio valutativo finale, dell’Insegnante del candidato.
3. E’ riconosciuta all’Esaminatore la possibilità di coordinarsi con altri Esaminatori (o gradi non necessariamente inquadrati nel ruolo di Esaminatori) al fine di formare una Commissione d’esame di massimo tre elementi, della quale riveste il ruolo di Capo Commissione.
4. La responsabilità delle decisioni assunte nei confronti degli esaminandi ricade inderogabilmente sul Capo Commissione.
5. Al fine di favorire situazioni territoriali svantaggiate e riequilibrare le disparità fra Istruttori III Livello pre e post modifica dei requisiti (Aprile 2015), si riconosce la possibilità agli Istruttori II Livello con il
III Dan di coordinarsi tra loro per creare una Commissione d’esame composta da almeno tre elementi. La responsabilità del giudizio sarà condivisa.
Art. 40 – Calendarizzazione degli esami di grado
1. Non è obbligatoria, seppur consigliata, una calendarizzazione puntuale delle sessioni d’esame per i gradi Dan in Assemblea Nazionale, ma possono essere fornite indicazioni di massima.
2. Le informazioni su data, luogo, Associazione organizzatrice e Esaminatore di una sessione d’esame per i gradi Dan devono essere comunicate alla Segreteria del ProgettoAiki almeno 8 settimane prima del suo svolgimento.
3. Ciascun Esaminatore Xxx può organizzare, presso un Dojo della propria Affiliata, un’unica sessione d’esame di grado Dan per ogni anno di corso e deve essere disponibile ad organizzarne un’altra presso un Dojo esterno alla propria Affiliata, ovvero a parteciparvi come membro aggiunto, su invito di altro Responsabile di Sessione.
4. Ciascun Esaminatore non può partecipare come Responsabile di Sessione a più di due sessioni d’esame annuali per i gradi Dan.
5. Non è ammessa più di una sessione annuale per ogni Affiliata.
6. La Segreteria, verificata la piena ottemperanza dei commi precedenti, pubblicherà ufficialmente l’evento almeno 6 settimane prima della data di svolgimento della sessione d’esame, consentendo l’iscrizione dei candidati. In caso di dubbi la Segreteria potrà sentire il Consiglio Direttivo.
Art. 41 – Condizioni economiche per l’iscrizione agli esami di grado Dan
1. Le condizioni economiche d’iscrizione e registrazione dell’esame vengono disciplinate preventivamente dall’Assemblea e devono tenere conto del rimborso per l’azione dell’Esaminatore.
Art. 42 – L’Assemblea degli Esaminatori
1. L’Assemblea degli Esaminatori si occupa di tutti gli aspetti concernenti i passaggi di grado, rappresentando un momento d’analisi e verifica di come gli indirizzi elaborati dall’Assemblea degli Insegnanti si concretizzino nel momento d’esame.
2. L’Assemblea degli Esaminatori riferisce, all’Assemblea degli Insegnanti ed all’Assemblea Nazionale, dei risultati delle proprie riunioni per mezzo di un Coordinatore che viene nominato per rotazione, in ordine alfabetico, tra tutti gli Esaminatori e resta in carica per un anno dal giorno della nomina.
3. L’Assemblea degli Esaminatori è formata da tutti gli Esaminatori nominati dall'Assemblea Nazionale, con cadenza annuale, ed è coordinata da uno dei suoi membri, scelto a rotazione in ordine alfabetico, per ciascuna singola riunione.
4. L’Assemblea degli Esaminatori:
a. ha il compito di aggiornare il corpo insegnante sullo stato generale della pratica, verificare gli indirizzi e realizzare una critica positiva sullo stato dell’arte.
b. ha competenza per il confronto delle opinioni sullo stato qualitativo dell'arte, basandosi sulle relazioni verbalizzate degli esami svolti.
c. ha ruolo di stimolo verso l'Assemblea Insegnanti per le indicazioni di indirizzo generale per l'incremento della qualità tecnica.
d. riflette sul proprio ruolo nel rispetto delle autonomie di valutazione dei principi generali della disciplina.
e. laddove ne senta necessità programma attività di formazione specifica.