TRA
CONVENZIONE(*) TRA L’ASST DI LECCO
E LA SOCIETÀ……………………………………………………………………………………………………………………………….
CONCERNENTE CONDIZIONI E MODALITA' PER L'ESECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA
"……………………………………………………………………………………………………………………………………”
PRESSO LA U.O.C. ………………………………………………………………………
(*)redatta in conformità al d.d.u.o. DG Sanità – Regione Lombardia in data 06 marzo 2012 n. 1818
TRA
L’ASST di Lecco, (di seguito per brevità “Ente”) ”) con sede in Lecco, Via dell’Eremo 9/11, C.F. e P.I.
n. 03622120131, in atto rappresentata dall’avv. Xxxxx Xxxxxxxxx, Direttore della U.O.C. Affari Generali, su delega del Direttore Generale
E
la ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(di seguito per brevità "Promotore")
con sede legale in……………………………………Via ,
P.I. e C.F. n. …………………………………………………., in persona del Legale Rappresentante/Procuratore (Nome Cognome)…………………………………………………………………………………………………………………….
oppure in caso di incarico a CRO
la………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(di seguito per brevità “CRO”)
con sede legale in …………………………………………via ……………………………………………………………………
P.I. e C.F. n. …………………………………………………., in persona del Legale Rappresentante/Procuratore (Nome Cognome)…………………………………………………………………………………………………………………….
la quale agisce [inserire a che titolo ] per (dati del promotore)
PREMESSO:
- che con istanza in data …………… la Società ……………………………………………………………………………
con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………
ha richiesto all’ASST di Lecco la pertinente autorizzazione ad effettuare lo Studio clinico dal titolo:"………………………………………………………………………… "(di seguito la “Sperimentazione”); codice protocollo n "(di seguito il “Protocollo”)
numero EudraCT………………………….
- che tale sperimentazione rispetta le disposizioni di cui al D.Lgs. 24/06/2003, n. 211 “Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico;
- che il protocollo costituisce parte integrante della presente convenzione e che costituiscono parte integrante anche tutti i documenti inviati al Comitato Etico e approvati dal medesimo, anche non allegati alla presente convenzione;
- che la sperimentazione potrà iniziare solo dopo l’emanazione del parere favorevole del Comitato Etico e l’approvazione dell’Autorità Competente, in conformità alla vigente normativa;
- che la sperimentazione clinica sui pazienti nell’ambito di tutte le strutture dell’Ente potrà essere operata solo nel pieno rispetto della dignità dell’uomo e dei suoi diritti fondamentali così come dettato dalla “Dichiarazione di Helsinki”, dalle norme di “Good Clinical Practice“ (GCP) emanate dalla Comunità Europea (così come recepiti dal Governo Italiano ed in accordo con le Linee Guida emanate dagli stessi organismi), in attuazione di quanto prevede inoltre la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano nell’applicazione della biologia e della medicina fatta ad Oviedo il 4 /4/1997 e, infine, secondo i contenuti dei codici italiani di deontologia medica delle professioni sanitarie e dei Regolamenti vigenti in materia, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - PREMESSA
Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
ART. 2 - REFERENTI DELLA SPERIMENTAZIONE
L'Ente nomina quale Responsabile della Sperimentazione richiamata in premessa, a seguito di formale accettazione, il dr. …………………………., in servizio presso la U.O.C.
……………………………………………………………………………………………, in qualità di Sperimentatore [o Sperimentatore Principale]
Il referente tecnico scientifico della Sperimentazione per conto del Promotore sarà il Dr.
……………………………………………. il quale potrà nominare un responsabile di progetto ed avere contatti con i sanitari incaricati di programmare e di eseguire la Sperimentazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa richiamata in premessa.
L'Ente accetta le visite di monitoraggio e di auditing che verranno eseguite presso la U.O.C.
…………………………………………………………….. da parte del personale del Promotore o di società terza incaricata dal Promotore, al fine di verificare il corretto andamento della Sperimentazione.
ART. 3 – INIZIO SPERIMENTAZIONE E NUMERO PAZIENTI
La Sperimentazione avrà inizio dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti interni.
Presso il centro sperimentale dell’Ente saranno arruolati circa ………………… pazienti entro il ….……..
……….. (data stimata). Il reclutamento continuerà in ogni caso fino al raggiungimento del numero globale di pazienti previsti da protocollo, salvo diversa comunicazione in corso di studio.
[nel caso di sperimentazione multicentrica]: Il numero complessivo massimo, tra tutti i centri partecipanti (in Italia / nel mondo), sarà di n pazienti.
Essendo una Sperimentazione multicentrica ad arruolamento competitivo [togliere se l’arruolamento non è competitivo], il numero di pazienti per centro può variare, in più o in meno, in funzione della capacità d’arruolamento di ciascuno.
Le Parti prendono atto che un eventuale aumento del numero di pazienti da arruolare presso il centro sperimentale dell’Ente dovrà essere preventivamente concordato per iscritto tra le parti, sentito il parere dello sperimentatore, e successivamente notificato al Comitato Etico.
Il Promotore comunicherà tempestivamente per iscritto allo Sperimentatore la data di chiusura degli arruolamenti, o per raggiungimento del numero di pazienti complessivamente richiesto a livello internazionale o per scadenza dei tempi previsti, e lo Sperimentatore sarà quindi tenuto a svolgere la Sperimentazione solo su quei pazienti già arruolati alla data di detta comunicazione.
Il Promotore non avrà alcuna responsabilità e non riconoscerà alcun compenso per i pazienti arruolati dallo Sperimentatore, su sua iniziativa, oltre il numero massimo concordato o in data successiva a quella della comunicazione di interruzione dell’arruolamento.
ART. 4 - OBBLIGAZIONI DELLE PARTI
4.1 Il Promotore si impegna:
a) ad osservare tutte le istruzioni, le direttive e le raccomandazioni precisate nel parere del Comitato Etico.
b) a fornire all'Ente, tramite la farmacia i prodotti oggetto dello studio. [Inserire elenco farmaci forniti, nonché il materiale necessario per la loro preparazione ], a propria cura e spese, con le modalità previste dalla normativa vigente, nelle quantità e modalità necessarie all'esecuzione della Sperimentazione, confezionati ed etichettati secondo quanto descritto dal Protocollo e dalla normativa applicabile. Le quantità di farmaco consegnate dovranno garantire il fabbisogno mensile dei pazienti effettivamente arruolati. I farmaci debbono essere accompagnati da regolare documento di trasporto indirizzato alla farmacia riportante descrizione dei prodotti, quantità, lotto di preparazione, data di scadenza, eventuali particolari condizione di conservazione, il riferimento del protocollo sperimentale, il n. EudraCT, il reparto a cui sono destinati, il nome del responsabile della sperimentazione, come indicato nel modulo pubblicato alla pagina web aziendale, dedicata a tale ambito.
La farmacia dell'Ente assicura l'idonea conservazione dei prodotti da sperimentare adottando tutte le misure necessarie, fino alla distribuzione allo sperimentatore responsabile che dalla presa in carico ne risulterà consegnatario. Il consegnatario o persona da lui delegata cura la tenuta di un apposito registro di carico e scarico costantemente aggiornato.
c) Per quello che riguarda i prodotti residuali o scaduti:
L’Ente utilizzerà i prodotti sperimentali forniti dal Promotore solo ed esclusivamente ai fini della Sperimentazione, impegnandosi inoltre a restituire allo stesso i volumi residuali o scaduti al termine della Sperimentazione stessa, con spesa a carico del Promotore. La farmacia [o la struttura preposta] dell'Ente assicura l'idonea conservazione dei prodotti da sperimentare adottando tutte le necessarie misure, così come indicato preventivamente dal Promotore nel protocollo o in apposito documento allegato, parte integrante della presente convenzione.
Per quello che riguarda i prodotti residuali o scaduti:
L’Ente utilizzerà i prodotti sperimentali forniti dal Promotore solo ed esclusivamente ai fini della Sperimentazione.
L’Ente si impegna a restituire al Promotore i farmaci sperimentali non utilizzati al termine della Sperimentazione stessa, o allo scioglimento della presente convenzione se anticipata rispetto alla conclusione della Sperimentazione, con spesa a carico del Promotore.
Il Promotore provvede a proprie spese a ritirare puntualmente i farmaci appena scaduti.
Il Promotore provvede al conseguente smaltimento dei farmaci non utilizzati o scaduti con spesa a proprio carico.
Per l’esecuzione della Sperimentazione il Promotore si impegna inoltre a fornire gratuitamente tutti i supporti necessari per la registrazione e la raccolta dati ed altro materiale eventualmente previsto dal protocollo o comunque necessario allo svolgimento della stessa (quale :
…………………….).
c) (se previsto) A dare in comodato d’uso gratuito all’Ente che a tale titolo riceve ed accetta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e s.m.i. del c.c., ai fini esclusivi della Sperimentazione, e per tutto il tempo necessario all’effettuazione della stessa, le seguenti apparecchiature (conformi alla vigente normativa) unitamente al
pertinente materiale d’uso pure sotto specificato:
……………… del valore di €……………………….
……………… del valore di €…………………….
L’Ente si assume l’onere di provvedere alla custodia delle apparecchiature sopra elencate e del relativo materiale d’uso.
Il Promotore si assume ogni responsabilità per quanto concerne eventuali danni derivanti dall’utilizzo dell’apparecchiatura per le finalità descritte in premessa e secondo il manuale d’uso del produttore della stessa.
L’Ente si assume la responsabilità per ogni eventuale danno che potrebbe derivare a persone, animali o cose di sua proprietà o di terzi in relazione all’uso dell’apparecchiatura al di fuori delle finalità descritte in premessa o in difformità da quanto prescritto dal manuale d’uso del produttore, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne il Promotore.
L’Ente si impegna altresì ad effettuare regolare denuncia all’autorità competente, in caso di furto, danno o smarrimento delle apparecchiature, e, in ogni caso, ad avvisare immediatamente il Promotore. Il promotore si impegna a tenere indenne l’Ente in caso di furto o incidente connesso all’uso delle apparecchiature.
Il Promotore si impegna ad accollarsi le eventuali spese di manutenzione e riparazione di dette apparecchiature per l’uso riguardante la Sperimentazione. Al termine delle attività richiedenti l’utilizzo delle Apparecchiature o, comunque, al termine della Sperimentazione, il Promotore si farà carico di ritirare le apparecchiature sopra menzionate.
Nel caso di protocollo “ad accesso allargato” inserire, ove previsti, gli accordi specifici riguardanti la fornitura del farmaco ai pazienti in trattamento sino alla disponibilità sul mercato.
d) A copertura dei costi derivanti e/o generati dalla Sperimentazione, per ogni paziente eleggibile e valutabile incluso e trattato secondo il Protocollo e per il quale sarà consegnata/trasmessa la relativa CRF ("Case Report Form") completata e ritenuta valida dal Promotore/CRO, all’Ente verranno corrisposti gli importi sotto indicati, in base alle attività svolte (importi in euro, IVA esclusa). Il corrispettivo totale a paziente completato e valutabile sarà di € + IVA, così determinato:
Visite | Compenso/paziente |
Visita 1 | € ……. + I.V.A. |
Visita 2 | € ……. + I.V.A. |
Visita 3 | € ……. + I.V.A. |
Visita 4 | € ……. + I.V.A. |
Visita 5 | € ……. + I.V.A. |
Visita 6 | € ……. + I.V.A. |
Contatti telefonici | € ……. + I.V.A. |
Cicli di terapia | € ……. + I.V.A. |
Visite successive | € ……. + I.V.A. |
Altro | € + I.V.A. |
TOTALE | € + I.V.A. |
Corrispettivi di tipo amministrativo/organizzativo | Compenso/prestazione |
Ad esempio Start up | € ………+ I.V.A. |
COMPENSO PER LE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PRELIMINARI Compenso per il primo anno di attività, per costi generali di istruttoria, valutazione fattibilità locale e dei costi di gestione generali della Sperimentazione per le attività amministrative, compresi i costi di conservazione | € 1.800,00 + I.V.A. |
dei documenti essenziali della Sperimentazione ( da corrispondersi in un’unica rata all’atto di sottoscrizione della presente Convenzione). | |
COMPENSO AMMINISTRATIVO ANNUALE Compenso per le attività amministrative, per ogni anno successivo al primo, o frazione di anno, e per tutta la durata dello Studio (da corrispondersi annualmente a decorrere da un (1) anno dopo l’attivazione del centro). | € 600,00 + I.V.A. |
COMPENSO PER LE ATTIVITÀ DELLA FARMACIA - ESCULSA LA DISPENSAZIONE DEL FARMACO (compenso da corrispondersi in un’unica rata all’atto di sottoscrizione della presente Convenzione) | € ……. + I.V.A. |
Monitoraggi | € ……. + I.V.A. |
Altro | € ……. + I.V.A. |
€ ……. + I.V.A. | |
€ ……. + I.V.A. | |
€ ……. + I.V.A. |
Trasferimento dati relativi a prestazioni di pratica clinica | Compenso/prestazione |
€ ……. + I.V.A. | |
€ ……. + I.V.A. | |
€ ……. + I.V.A. | |
€ ……. + I.V.A. | |
€ ……. + I.V.A. | |
€ ……. + I.V.A. | |
€ ……. + I.V.A. | |
Prestazioni aggiuntive studio specifiche che non fanno parte della normale pratica clinica, né per tipologia né per frequenza | Compenso/prestazione |
€ ……. + I.V.A. | |
€ ……. + I.V.A. | |
€ ……. + I.V.A. | |
€ ……. + I.V.A. | |
€ ……. + I.V.A. | |
€ ……. + I.V.A. | |
€ ……. + I.V.A. | |
Tutti gli esami di laboratorio aggiuntivi rispetto alla comune pratica clinica richiesti dal Protocollo, così come approvato dal Comitato etico, verranno effettuati centralmente o saranno finanziati a parte alle tariffe concordate nel presente accordo e non graveranno in alcun modo sull’Ente (scegliere opzione).
Tutti gli esami strumentali aggiuntivi rispetto alla comune pratica clinica richiesti dal Protocollo, così come approvato dal Comitato etico, saranno finanziati a parte, alle tariffe concordate nel presente accordo e non graveranno in alcun modo sull’Ente.
Il Promotore/CRO provvederà, inoltre, a rimborsare all’Ente tutti i costi aggiuntivi risultanti da attività mediche/diagnostiche non previste nel Protocollo o successivi emendamenti allo stesso, e non già coperti dai compensi sopra elencati, qualora tali attività si rendano indispensabili a seguito di un'alterazione dello stato clinico del paziente causata dalla Sperimentazione stessa. Il rimborso sarà effettuato solo a condizione che tali attività e i relativi costi come da tariffario dell’Ente siano stati tempestivamente comunicati, giustificati e documentati per iscritto al Promotore/CRO (fermo restando l'anonimato del paziente).
Non vi sarà compenso, ad eccezione degli oneri fissi del Comitato Etico/Segreteria, per violazione dei criteri di inclusione e, comunque nel caso di non corretta e completa osservanza del protocollo.
Gli importi di cui al presente articolo, saranno corrisposti all'Ente su base … [annua (dicembre), semestrale (giugno e dicembre) ……..] a fronte di emissione di regolare fattura da parte della stessa, sulla base di rendiconto presentato dal Promotore/dalla CRO da inviare al seguente indirizzo:
allo Sperimentatore Principale xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx-xxxxx.xx
xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxx-xxxxx.xx
Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni data fattura. Il saldo verrà effettuato in ogni caso solamente dopo la consegna al Promotore di tutte le schede raccolta dati compilate le cui queries siano state risolte.
4.2 L’Ente e lo Sperimentatore s’impegnano ad osservare tutte le istruzioni, le direttive e le raccomandazioni precisate nel parere del Comitato Etico.
4.3 L’Ente e lo Sperimentatore si obbligano a tenere informati costantemente il Promotore e il Comitato etico sull’andamento della sperimentazione, in particolare per quanto concerne l’eventuale verificarsi di eventi avversi gravi direttamente o non direttamente correlati alla somministrazione del farmaco sperimentale.
4.4 La documentazione inerente alla Sperimentazione che rimarrà in possesso dell’Ente, dovrà essere conservata per il periodo previsto dalla normativa vigente. Il Promotore ha l’obbligo di comunicare all’Ente il termine dell’obbligo della conservazione.
ART.5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
5.1 Le Parti si impegnano, nell’esecuzione delle attività correlate alla Sperimentazione, ad osservare le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, tra cui il D.Lgs. n°196/2003 e s.m.i., il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), nonché a rispettare le disposizioni di cui alle Linee Guida 24 luglio 2008 del Garante della Privacy per i trattamenti di dati personali nell’ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali.
Ai sensi e a tutti gli effetti della normativa vigente L’Ente e il Promotore sono ciascuno per gli ambiti di propria competenza, titolari autonomi, o a seconda dei casi, contitolari del trattamento dei dati dei pazienti correlate all’effettuazione della sperimentazione oggetto della presente convenzione. Soggetto autorizzato al trattamento dei dati dei quali l’Ente è Titolare è il Responsabile della Sperimentazione o Sperimentatore di cui al precedente art. 2, il quale, prima di iniziare la sperimentazione deve acquisire dal paziente il prescritto documento di consenso al trattamento dei dati personali. L’Ente sarà responsabile della conservazione di tale documento. L’informativa e il consenso dei pazienti al trattamento dei dati personali sarà conforme a quanto approvato e condiviso dal Comitato etico e alle indicazioni previste dal provvedimento del Garante (Linee Guida 24 luglio 2008).
5.2 [Inserire il nome della CRO ove applicabile] è stata, dal Promotore, nominata responsabile del trattamento dei dati relativi allo svolgimento dello Studio.
5.3 [(ove applicabile) Il Promotore e la CRO potranno inoltre comunicare, nel pieno rispetto della normativa vigente, i dati personali e sensibili ad altre società dei rispettivi gruppi ed a società che collaborano con loro a livello internazionale per l’esecuzione di specifiche attività relative alla sperimentazione. I dati potranno essere trasmessi in territori situati al di fuori dell’Unione Europea. Il Promotore, il Responsabile ed i destinatari di comunicazioni adotteranno le adeguate misure per la tutela dei dati rispettivamente trasferiti.
La CRO dovrà eseguire solo le operazioni di trattamento necessarie allo svolgimento della sperimentazione, attenendosi alle istruzioni scritte impartite dal Promotore e sotto la vigilanza del medesimo, e dovrà designare come incaricati del trattamento le persone fisiche impiegate nello Studio che trattano dati personali e sensibili.
Gli obblighi e le disposizioni del presente articolo continueranno ad essere pienamente validi ed efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione per qualsiasi causa del presente Contratto.
ART. 6 - DATI DEI CONTRAENTI
Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all’utilizzo dei propri dati funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.
Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d’informativa e consenso di cui alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
ART. 7 – DATI SCIENTIFICI: SEGRETEZZA, PROPRIETÀ , RISULTATI E POLITICA DI PUBBLICAZIONE
7.1 Salvo quanto disposto dal presente articolo 7, l’Ente manterrà le informazioni correlate alla Sperimentazione nel più stretto riserbo e non divulgherà tali informazioni riservate a terzi senza il consenso scritto del Promotore. L’Ente garantisce che l’obbligo alla riservatezza sarà esteso allo Sperimentatore e ai suoi collaboratori e a qualunque altra persona, estranea all’Ente, che, per qualsiasi motivo, dovesse venire a conoscenza di dati riservati. I presenti obblighi di riservatezza e confidenzialità rimarranno in vigore finché le informazioni non saranno rese di dominio pubblico da parte del Promotore.
7.2 La divulgazione dei dati dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Il Promotore si assume inoltre la responsabilità della preparazione del Rapporto Clinico finale, dell’inserimento dello stesso nell’apposita sezione dell’OsSC e dell’invio tempestivo allo Sperimentatore.
Affinché sia garantita la corretta raccolta e rielaborazione dei dati risultanti dalla Sperimentazione, lo Sperimentatore dovrà inviare il manoscritto al Promotore prima della sua sottomissione per la pubblicazione. Il Promotore avrà 60 giorni (silenzio – assenso), dal ricevimento del manoscritto, durante i quali potrà suggerire modifiche. Lo Sperimentatore accetterà di incorporare nella pubblicazione commenti che non siano in contrasto con l’attendibilità dei dati, con i diritti, con la sicurezza ed il benessere dei pazienti.
Laddove la Sperimentazione sia multicentrica, resta inteso che ogni eventuale pubblicazione da parte dello Sperimentatore potrà avvenire solo dopo la pubblicazione multicentrica effettuata dal Promotore, o da terzo da questi designato. Laddove entro dodici (12) mesi dalla fine della sperimentazione multicentrica non sia stata avviata una pubblicazione ad opera del Promotore, o del terzo da questi designato, lo Sperimentatore potrà pubblicare i risultati ottenuti presso l’Ente, nel rispetto di quanto contenuto nel presente art. 7.
7.3 Tutti i dati privi di elementi identificativi e quanto prodotto in relazione alla Sperimentazione, incluse tutte le schede raccolta dati, la documentazione, le informazioni, i materiali ed i risultati in qualsiasi forma generati nel corso dell’esecuzione della Sperimentazione, sono di proprietà del Promotore, al quale vengono trasferiti in virtù della presente Convenzione. La proprietà del promotore riguarderà pertanto tutti i dati scientifici e non i dati personali
Eventuali risultati suscettibili di brevetto, derivanti direttamente dalla Sperimentazione, saranno in ogni caso di proprietà del Promotore nel rispetto delle normative vigenti. E’ consentita anche in questo caso la pubblicazione dei risultati della Sperimentazione agli sperimentatori che vi abbiano preso parte fermo restando le procedure di verifica di cui al punto 7.2 precedente.
Lo sperimentatore conserva il diritto di pubblicare il risultato della sperimentazione nel rispetto delle disposizioni vigenti, previo consenso del promotore, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale. L’eventuale diniego alla pubblicazione deve essere adeguatamente motivato.
7.4 Gli obblighi e le disposizioni del presente articolo continueranno ad essere pienamente validi ed efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione per qualsiasi causa del presente contratto.
ART. 8. - COPERTURA ASSICURATIVA
Si dà atto che il Promotore, conformemente alle normative vigenti, ha stipulato con la compagnia
……………….. ………………………………….una Polizza di Assicurazione responsabilità civile Sperimentazioni cliniche n approvata dal Comitato etico .
ART. 9. - DECORRENZA DEL CONTRATTO
Le Parti convengono che la presente scrittura avrà validità a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione della stessa, e rimarrà in vigore fino alla data di chiusura formale del centro sperimentale presso l’Ente.
La data di termine della sperimentazione è prevista indicativamente entro (specificare
mese/anno).
ART. 10. - RECESSO - INTERRUZIONE ANTICIPATA
Il Promotore/CRO si riserva il diritto di recedere in qualunque momento, con preavviso scritto di 30 giorni, dalla convenzione stessa.
Tale preavviso verrà inoltrato tramite lettera raccomandata o PEC ed avrà effetto dal momento del ricevimento dell’altra parte.
Ciascuna delle parti della presente convenzione si riserva il diritto di interrompere immediatamente la Sperimentazione per gravi e documentate inadempienze dell’altra parte e in qualunque momento nel caso si abbia motivo, valido e documentabile, di ritenere che la prosecuzione della Sperimentazione possa rappresentare un rischio non accettabile per i pazienti Al verificarsi dell'interruzione anticipata della Sperimentazione, il Promotore corrisponderà all’Ente i rimborsi spese e i compensi effettivamente maturati fino a quel momento, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora la sperimentazione non venga condotta in conformità al D.lgs. 6.11.2007 n. 200, al D.lgs. 24.06.2003 n. 211 e secondo le norme di Buona Pratica Clinica in vigore.
ART. 11. - REGISTRAZIONE E BOLLI.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso. Le spese di bollo sono a carico del Promotore.
ART. 12. – FORO COMPETENTE E NORMATIVA APPLICABILE.
La normativa applicabile alla presente convenzione è quella dello Stato Italiano.
Per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto, non risolvibile in via amichevole, è competente, in via esclusiva, il Foro di Lecco, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo.
ART 13 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le Parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.
Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto è stato negoziato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342, c.c.
ART 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA
L’Ente dichiara di aver adottato un proprio Codice Etico e un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ex L. 190/2012 e s.m.i., pubblicati sul sito istituzionale xxx.xxxx-xxxxx.xx, nella sezione Amministrazione Trasparente, impegnandosi a rispettarne le regole e i principi in essa espressi.
Il presente accordo, in quanto costituisce parte integrante del relativo provvedimento assunto dal Direttore Generale, sarà pubblicato per un periodo di 15 gg sul sito istituzionale nella sezione Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 17 comma 6 della legge regionale 33/2009 e s.m.i..
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
p. l’Ente : ASST DI LECCO
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx Data : Firma :
p. il Promotore/CRO S.p.A.
il Legale Rappresentante/Procuratore
Dott. ………………….. | Data : | Firma : |
Per presa visione e accettazione | ||
Il responsabile della sperimentazione Dott. ………………….. | Data : | Firma : |