DECISIONE DEL CONSIGLIO
II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)
CONSIGLIO
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 31 gennaio 2000
relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»)
(2000/125/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in partico- lare gli articoli 95 e 133, in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, secondo xxxxx,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere conforme del Parlamento europeo (2), considerando quanto segue:
(1) Con decisione del 3 novembre 1997 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNCE), un accordo concernente l'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accesori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»).
(2) A seguito di questi negoziati, il 25 giugno 1998 è stato aperto alla firma l'accordo parallelo; la Comunità ha firmato l'accordo in data 18 ottobre 1999.
(3) Nel settore automobilistico l'armonizzazione a livello internazionale si svolge già nell'ambito dall'accordo del 1958 riveduto dell'UNCE relativo all'adozione di prescri- zioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (accordo del 1958), del quale la Comunità è divenuta parte contraente il 24 marzo 1998.
(1) GU C 87 del 29.3.1999, pag. 1.
(2) Parere reso il 15 dicembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) La conclusione dell'accordo parallelo costituisce, a norma dell'articolo 133 del trattato, un obiettivo della politica commerciale comune volto ad eliminare, tra le Parti contraenti, gli ostacoli tecnici agli scambi dei veicoli a motore e ad evitare la creazione di nuovi ostacoli; la partecipazione della Comunità garantirà la coerenza dei lavori di armonizzazione svolti nel quadro dell'accordo del 1958 con quelli svolti in base all'ac- cordo parallelo, facilitando così l'accesso ai mercati dei paesi terzi.
(5) La conclusione dell'accordo da parte della Comunità isti- tuisce un quadro istituzionale specifico introducendo procedure di cooperazione tra le parti contraenti; di conseguenza, è richiesto il parere conforme del Parla- mento europeo.
(6) Occorre stabilire modalità pratiche di partecipazione della Comunità all'accordo parallelo.
(7) È opportuno che la competenza ad assolvere gli obblighi di notifica previsti dall'accordo sia attribuita alla Commissione; l'accordo parallelo opererà parallelamente all'accordo del 1958; entrambi gli accordi opereranno nel contesto dell'UNCE e si avvarranno dei gruppi di lavoro e delle strutture già istituite in tale ambito.
(8) L'accordo parallelo istituisce un quadro giuridico che prevede l'approvazione, con voto per consenso, di rego- lamenti tecnici mondiali da inserire in un apposito regi- stro; dato che i due accordi opereranno parallelamente, i progetti di regolamenti tecnici proposti dai gruppi di lavoro saranno in linea di massima votati dagli organi di entrambi gli accordi; è stata istituita una procedura deci- sionale per l'accordo del 1958; pertanto, il voto della Comunità ai fini dell'accordo parallelo può essere deciso nell'ambito della medesima procedura e contestualmente a quello relativo all'accordo del 1958.
(9) Qualora un regolamento sia sottoposto a votazione unicamente nel quadro dell'accordo parallelo, è possibile delegare la Commissione ad assumere la decisione in merito al voto della Comunità con l'assistenza del comi- tato di regolamentazione, in quanto il regolamento tecnico mondiale approvato dovrà essere successiva- mente sottoposto alla procedura di adozione di cui agli articoli 95 e 251 del trattato.
(10) È opportuno determinare il voto della Comunità in merito ad una proposta di modifica dell'accordo paral- lelo secondo la procedura seguita per l'approvazione di tale accordo; per quanto concerne la formulazione di un'obiezione ad una modifica dell'accordo parallelo, dopo che tale modifica ha ottentuo un voto favorevole per consenso, tenuto conto della brevità del termine fissato dall'accordo, la posizione della Comunità può essere decisa dalla Commissione mediante una proce- dura semplificata.
(11) È opportuno approvare l'accordo parallelo.
DECIDE:
Articolo 1
L'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, in prosieguo denominato «accordo parallelo», è approvato a nome della Comunità, nei limiti delle sue competenze.
Il testo dell'accordo parallelo figura nell'allegato I.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo parallelo e a rilasciare la dichiarazione di cui all'allegato II.
Articolo 3
La Commissione provvede ad effettuare a nome della Comunità tutte le notifiche stabilite dall'accordo parallelo, in particolare quelle di cui agli articoli 7, 9, 12 e 15.
Articolo 4
Le modalità pratiche per la partecipazione della Comunità e degli Stati membri all'accordo parallelo sono stabilite nell'alle- gato III.
Articolo 5
1. La Comunità vota a favore dell'approvazione di un progetto di regolamento tecnico mondiale o di un progetto di modifica di un tale regolamento nei seguenti casi:
— quando il voto della Comunità a favore di un progetto di regolamento tecnico parallelo è stato deciso secondo una delle procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della deci- sione 97/836/CE del Consiglio (1),
— se un regolamento tecnico mondiale o una modifica di tale regolamento non è approvato contestualmente ad un rego- lamento o ad una modifica a norma dell'accordo del 1958, quando il progetto è stato approvato secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE (2).
2. In mancanza di approvazione a norma del paragrafo 1, la Comunità esprime voto contrario all'approvazione del regola- mento tecnico mondiale e alla sua iscrizione nel registro mondiale.
3. La posizione della Comunità in merito all'inserimento e alla conferma dell'inserimento di un regolamento nella raccolta dei regolamenti tecnici proposti, nonché in riferimento alla risoluzione delle controversie tra le parti contraenti è stabilita, secondo quanto opportuno, secondo la procedura di cui all'ar- ticolo 13 della direttiva 70/156/CEE.
Articolo 6
1. La Comunità vota a favore di una proposta di modifica dell'accordo parallelo se tale proposta è stata approvata secondo la procedura seguita per l'approvazione di tale accordo. Qualora tale procedura non si sia conclusa in tempo per la votazione, la Commissione esprime voto contrario alla modifica a nome della Comunità.
2. La decisione di esprimere un'obiezione ad una modifica dell'accordo parallelo è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino.
Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2000.
Per il Consiglio Il Presidente
X. XXXX MOURA
(1) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.
(2) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25).
ALLEGATO I
(TRADUZIONE)
ACCORDO
sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore
PREAMBOLO
LE PARTI CONTRAENTI,
AVENDO DECISO di adottare un accordo volto a istituire un procedimento per promuovere l'elaborazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale che assicurino livelli elevati di sicurezza, tutela ambientale, efficienza energetica e protezione contro il furto dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore;
AVENDO DECISO che tale procedimento deve servire anche a promuovere l'armonizzazione dei regolamenti tecnici vigenti, riconoscendo il diritto delle autorità infranazionali, nazionali e regionali di adottare e mantenere in vigore regolamenti tecnici in materia di sanità, sicurezza, tutela ambientale, efficienza energetica e protezione contro il furto più rigorosi dei regolamenti approvati a livello mondiale;
ESSENDO STATE AUTORIZZATE a concludere tale accordo a norma del paragrafo 1, lettera a) del mandato dell'UN/ECE e del capitolo XIII del regolamento interno dell'UN/ECE, regola 50;
RICONOSCENDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di una Parte contraente derivanti da accordi internazionali vigenti in materia di sanità, sicurezza e tutela dell'ambiente;
RICONOSCENDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di una Parte contraente derivanti da accordi conclusi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ivi compreso l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, ed intendendo approvare in base al presente accordo regolamenti tecnici mondiali, che possano servire come base per i regolamenti tecnici nazionali, in maniera coerente con tali accordi;
PREFIGGENDOSI che le Parti contraenti del presente accordo utilizzino i regolamenti tecnici mondiali approvati in base al presente accordo come base per i rispettivi regolamenti tecnici;
RICONOSCENDO l'importanza ai fini della sanità, della sicurezza e del benessere pubblici del costante miglioramento e perseguimento di livelli elevati di sicurezza, tutela ambientale, efficienza energetica e protezione contro il furto dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, nonché i potenziali vantaggi in termini di commercio internazionale, possibilità di scelta per i consumatori e riduzione dei prezzi al consumo di una maggiore convergenza dei regolamenti tecnici vigenti e futuri e delle relative norme tecniche;
RICONOSCENDO che gli Stati hanno il diritto di perseguire ed applicare livelli sempre più elevati di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente e di decidere se i regolamenti tecnici mondiali approvati ai sensi del presente accordo rispondano o meno alle loro esigenze;
RICONOSCENDO l'importante opera di armonizzazione già attuata in base all'accordo del 1958;
RICONOSCENDO l'interesse e le conoscenze tecniche che si sono sviluppati in diverse regioni geografiche riguardo a problemi concernenti la sicurezza, la tutela dell'ambiente, l'energia e la protezione contro il furto e ai metodi per risolvere tali problemi, nonché il valore di tale interesse e conoscenze tecniche ai fini dell'elaborazione di regolamenti mondiali che possano contribuire ad elevare i livelli di tutela e a ridurre al minimo le divergenze;
NELL'INTENTO di promuovere l'adozione di regolamenti tecnici approvati a livello mondiale nei paesi in via di sviluppo, tenendo conto di particolari aspetti e circostanze concernenti tali paesi ed in particolare quelli meno sviluppati;
NELL'INTENTO di assicurare sia tenuto debito conto dei regolamenti tecnici applicati dalle Parti contraenti ai fini dell'elaborazione di regolamenti tecnici mondiali attraverso procedure trasparenti e che, in tale contesto, sia effettuata un'analisi comparativa dei costi e benefici;
RICONOSCENDO che l'approvazione di regolamenti tecnici mondiali che prevedano livelli elevati di tutela contribuirà a convincere tutti i paesi che tali regolamenti assicurano la tutela e l'efficienza necessarie nei rispettivi ordinamenti;
RICONOSCENDO l'incidenza della qualità dei carburanti sull'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni dei veicoli, sulla salute umana e sull'efficienza dei carburanti;
RICONOSCENDO che l'applicazione di procedure trasparenti per l'elaborazione di regolamenti tecnici mondiali in base al presente accordo è particolarmente importante e che il procedimento di elaborazione deve essere compatibile con i procedimenti legislativi delle Parti contraenti al presente accordo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Scopo
1.1. Scopo del presente accordo è:
1.1.1. istituire un procedimento a livello mondiale mediante il quale le Parti contraenti di ogni regione del mondo possano elaborare congiuntamente regolamenti tecnici mondiali in materia di sicu- rezza, tutela ambientale, efficienza energetica e protezione contro il furto dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore;
1.1.2. assicurare che nell'elaborazione di regolamenti tecnici mondiali sia tenuto debito conto in maniera obiettiva dei regolamenti tecnici vigenti nelle Parti contraenti e dei regolamenti UN/ECE;
1.1.3. assicurare che sia presa in considerazione in maniera obiettiva l'analisi della migliore tecnologia disponibile, dei relativi benefici e della relativa efficienza sotto il profilo dei costi, ove ciò sia opportuno ai fini dell'elaborazione di regolamenti tecnici mondiali;
1.1.4. assicurare la trasparenza delle procedure applicate per l'elaborazione dei regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale;
1.1.5. conseguire livelli elevati di sicurezza, tutela ambientale, efficienza energetica e protezione contro il furto a livello mondiale e impedire che interventi fondati sul presente accordo possano promuovere o produrre un abbassamento di tali livelli all'interno degli ordinamenti delle Parti contraenti, anche a livello infranazionale;
1.1.6. ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi internazionali attraverso l'armonizzazione dei regolamenti tecnici vigenti nelle Parti contraenti e dei regolamenti UN/ECE e l'elaborazione di nuovi regola- menti tecnici mondiali in materia di sicurezza, tutela ambientale, efficienza energetica e prote- zione contro il furto dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, miranti al conseguimento di livelli elevati di sicurezza e di tutela ambientale e degli altri obiettivi summenzionati;
1.1.7. assicurare che, laddove siano necessari livelli alternativi di rigorosità per agevolare l'attività di regolamentazione in taluni paesi, in particolare in quelli in via di sviluppo, si tenga conto di tale esigenza in sede di elaborazione e approvazione di regolamenti tecnici mondiali.
1.2. Il presente accordo opera parallelamente all'accordo del 1958, ferma restando l'autonomia istituzionale di ciascun accordo.
Articolo 2
Parti contraenti e status consultivo
2.1. Possono diventare Parti contraenti al presente accordo i paesi che sono membri della Commis- sione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE), le organizzazioni di integrazione economica regionale istituite da paesi membri dell'ECE e i paesi ammessi nell'ECE con funzioni consultive a norma del paragrafo 8 del mandato ECE.
2.2. Possono diventare Parti contraenti del presente accordo i paesi che sono membri delle Nazioni Unite e che partecipano a talune attività dell'ECE a norma del paragrafo 11 del mandato ECE e le organizzazioni di integrazione economica regionale istituite da tali paesi.
2.3. Le agenzie specializzate e le organizzazioni, comprese le organizzazioni intergovernative e non governative, a cui il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite abbia conferito lo status consultivo, possono partecipare in tale qualità alle deliberazioni dei gruppi di lavoro quando siano esaminate materie di particolare interesse per dette agenzie od organizzazioni.
Articolo 3
Comitato esecutivo
3.1. I rappresentanti delle Parti contraenti costituiscono il comitato esecutivo del presente accordo e si riuniscono in tale veste almeno una volta all'anno.
3.2. Il regolamento interno del comitato esecutivo è contenuto nell'allegato B del presente accordo.
3.3. Il comitato esecutivo:
3.3.1. è competente per l'attuazione del presente accordo, inclusa la fissazione delle priorità per le attività da intraprendere a norma del presente accordo;
3.3.2. esamina le raccomandazioni e i rapporti dei gruppi di lavoro riguardanti l'approvazione di regolamenti tecnici mondiali a norma del presente accordo;
3.3.3. adempie ad ogni altra funzione che si renda necessaria in forza del presente accordo.
3.4. Spetta al comitato esecutivo deliberare sull'inserimento o meno dei regolamenti nella Raccolta dei regolamenti tecnici proposti e sull'approvazione dei regolamenti tecnici mondiali a norma del presente accordo.
3.5. Nell'adempimento delle sue funzioni il comitato esecutivo utilizza, qualora lo ritenga opportuno, informazioni tratte da qualsiasi fonte rilevante.
Articolo 4
Criteri informativi dei regolamenti tecnici
4.1. Per essere inserito nella Raccolta di cui all'articolo 5 o per essere approvato a norma dell'articolo 6, un regolamento tecnico deve soddisfare i seguenti criteri:
4.1.1. deve contenere una chiara descrizione dei veicoli a motore, degli accessori e/o delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore disciplinati dal regolamento;
4.1.2. deve contenere prescrizioni:
4.1.2.1. che impongano livelli elevati di sicurezza, tutela ambientale, efficienza energetica o protezione contro il furto e
4.1.2.2. che, se del caso, siano formulate in termini di prestazioni piuttosto che di caratteristiche di progettazione;
4.1.3. deve includere:
4.1.3.1. il metodo di prova mediante il quale deve essere dimostrata la conformità al regolamento;
4.1.3.2. per i regolamenti da inserire nella Raccolta di cui all'articolo 5, se del caso, una chiara descrizione dei marchi e/o dell'etichettatura di omologazione o certificazione richiesti per l'omo- logazione del tipo o la conformità della produzione e delle prescrizioni in tema di dichiarazione di conformità dei fabbricanti;
4.1.3.3. ove applicabile, l'indicazione di un periodo minimo di adeguamento raccomandato, stabilito in base a considerazioni di razionalità e praticità, che le Parti contraenti devono prevedere prima di introdurre l'obbligo di conformità.
4.2. Un regolamento tecnico mondiale può stabilire livelli alternativi di rigorosità o di prestazioni applicabili a livello mondiale e metodi di prova adeguati, ogniqualvolta ciò sia necessario per agevolare l'attività di regolamentazione di taluni paesi, in particolare quelli in via di sviluppo.
Articolo 5
Raccolta dei regolamenti tecnici proposti
5.1. È istituita e tenuta una Raccolta in cui sono inseriti i regolamenti tecnici delle Parti contraenti diversi dai regolamenti UN/ECE, proposti ai fini dell'armonizzazione o dell'adozione come regolamenti tecnici mondiali (denominata Raccolta dei regolamenti proposti).
5.2. Inserimento dei regolamenti tecnici nella Raccolta dei regolamenti proposti
Ogni Parte contraente può presentare una richiesta al comitato esecutivo relativa all'inserimento nella Raccolta dei regolamenti proposti di un regolamento tecnico che tale Parte contraente abbia applicato, applichi o abbia adottato per applicarlo in futuro.
5.2.1. La richiesta di cui al paragrafo 5.2 deve contenere:
5.2.1.1. una copia del regolamento considerato;
5.2.1.2. tutta la documentazione tecnica disponibile di supporto a tale regolamento, compresa la docu- mentazione concernente la migliore tecnologia disponibile, i relativi benefici e la sua efficienza sotto il profilo dei costi;
5.2.1.3. l'indicazione di tutte le norme tecniche volontarie internazionali in materia, vigenti o in procinto di essere applicate, di cui si abbia conoscenza.
5.2.2. II comitato esecutivo esamina tutte le richieste che soddisfino i criteri stabiliti dall'articolo 4 e dal paragrafo 5.2.1 del presente articolo. Il regolamento tecnico è inserito nella Raccolta dei regolamenti proposti, quando ottiene un voto favorevole espresso a norma dell'articolo 7, paragrafo 7.1, dell'allegato B. La documentazione presentata unitamente alla richiesta di inseri- mento del regolamento tecnico nella Raccolta è allegata al regolamento tecnico inserito.
5.2.3. Il regolamento oggetto della richiesta si considera inserito nella Raccolta ad opera del segretario generale alla data in cui ottiene un voto favorevole a norma del paragrafo 5.2.2 del presente articolo.
5.3. Cancellazione dei regolamenti tecnici dalla Raccolta dei regolamenti proposti
Un regolamento tecnico inserito può essere cancellato dalla Raccolta nei seguenti casi:
5.3.1. quando viene iscritto nel Registro mondiale un regolamento tecnico mondiale che contenga prescrizioni concernenti le stesse prestazioni o caratteristiche di progettazione dei prodotti disciplinate dal regolamento tecnico inserito;
5.3.2. decorsi cinque anni dall'inserimento del regolamento nella Raccolta a norma del presente articolo e alla scadenza di ogni quinquennio successivo, salva l'ipotesi in cui il comitato esecutivo confermi, mediante voto favorevole espresso a norma dell'articolo 7, paragrafo 7.1, dell'allegato B, l'inserimento del regolamento tecnico nella Raccolta dei regolamenti proposti, oppure
5.3.3. in accoglimento di una richiesta scritta presentata dalla Parte contraente che ha originariamente chiesto l'inserimento del regolamento tecnico nella Raccolta. La richiesta deve includere l'indica- zione dei motivi per cui è chiesta la cancellazione del regolamento.
5.4. Pubblicità dei documenti
Il pubblico ha diritto di accesso a tutti i documenti presi in considerazione dal comitato esecutivo a norma del presente articolo.
Articolo 6
Registro dei regolamenti tecnici mondiali
6.1. Per i regolamenti tecnici mondiali elaborati ed approvati a norma del presente articolo è istituito e tenuto un apposito registro, denominato Registro mondiale.
6.2. Approvazione ed iscrizione nel Registro mondiale di regolamenti tecnici mondiali elaborati attraverso l'armonizzazione dei regolamenti vigenti
Ogni Parte contraente può presentare una proposta di elaborazione di un regolamento tecnico mondiale armonizzato riguardante prestazioni o caratteristiche di progettazione disciplinate da regolamenti tecnici inseriti nella Raccolta dei regolamenti proposti, o da regolamenti UN/ECE, oppure da entrambi i tipi di regolamenti.
6.2.1. La proposta di cui al paragrafo 6.2 deve contenere:
6.2.1.1. la spiegazione dello scopo del regolamento tecnico mondiale proposto;
6.2.1.2. una descrizione o, se disponibile, il testo del progetto di regolamento tecnico mondiale proposto;
6.2.1.3. tutta la documentazione disponibile che possa facilitare l'analisi delle questioni da trattare nel rapporto menzionato al paragrafo 6.2.4.2.1 del presente articolo;
6.2.1.4. un elenco di tutti i regolamenti tecnici inseriti nella Raccolta dei regolamenti proposti e dei regolamenti UN/ECE che disciplinano le stesse prestazioni o caratteristiche di progettazione contemplate dal regolamento tecnico mondiale proposto;
6.2.1.5. l'indicazione di tutte le norme tecniche volontarie internazionali vigenti in materia di cui si abbia conoscenza.
6.2.2. Le proposte presentate a norma del paragrafo 6.2.1 del presente articolo devono essere sotto- poste al comitato esecutivo.
6.2.3. Il comitato esecutivo non può deferire ad alcun gruppo di lavoro le proposte di cui accerti la non conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 4 e dal paragrafo 6.2.1 del presente articolo. Esso può deferire tutte le altre proposte ad un gruppo di lavoro competente.
6.2.4. Il gruppo di lavoro, a cui è deferita la proposta di elaborazione di un regolamento tecnico mondiale attraverso l'armonizzazione, applica procedure trasparenti al fine di:
6.2.4.1. formulare raccomandazioni in merito ad un regolamento tecnico mondiale basate:
6.2.4.1.1. sulla verifica dello scopo del regolamento tecnico mondiale proposto e della necessità di prevedere livelli alternativi di rigorosità o di prestazioni;
6.2.4.1.2. sull'esame di tutti i regolamenti tecnici inseriti nella raccolta dei regolamenti proposti e di tutti i regolamenti UN/ECE che disciplinano le stesse caratteristiche di prestazioni;
6.2.4.1.3. sull'esame di tutta la documentazione allegata ai regolamenti menzionati al paragrafo 6.2.4.1.2 del presente articolo;
6.2.4.1.4. sull'esame di ogni valutazione disponibile di strumenti equivalenti rilevante ai fini dell'esame del regolamento tecnico mondiale proposto, incluse le valutazioni delle relative norme tecniche;
6.2.4.1.5. sulla verifica della coerenza del regolamento tecnico mondiale in via di elaborazione con gli obiettivi dichiarati del regolamento stesso ed i criteri previsti all'articolo 4;
6.2.4.1.6. sull'esame della possibilità di adottare il regolamento tecnico in base all'accordo del 1958;
6.2.4.2. sottopone al comitato esecutivo:
6.2.4.2.1. un rapporto scritto che esponga le raccomandazioni del gruppo di lavoro in merito al regola- mento tecnico mondiale, includa tutti i dati e le informazioni tecniche che sono state prese in considerazione ai fini della formulazione delle raccomandazioni, descriva le analisi compiute in base al paragrafo 6.2.4.1 del presente articolo ed illustri i motivi delle raccomandazioni, inclusi i motivi che hanno determinato il rigetto delle prescrizioni normative e degli approcci considerati in alternativa;
6.2.4.2.2. il testo del regolamento tecnico mondiale raccomandato.
6.2.5. Il comitato esecutivo, applicando procedure trasparenti:
6.2.5.1. verifica che le raccomandazioni in merito al regolamento tecnico mondiale ed il rapporto siano basati su un accurato e sufficiente svolgimento delle attività indicate al paragrafo 6.2.4.1 del presente articolo. Se il comitato esecutivo accerta che le raccomandazioni, il rapporto e/o l'eventuale testo del regolamento tecnico mondiale raccomandato sono inadeguati, rinvia il regolamento ed il rapporto al gruppo di lavoro per una revisione o per un supplemento di attività;
6.2.5.2. valuta l'opportunità di approvare il regolamento tecnico mondiale raccomandato secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 7.2, dell'allegato B. Il voto per consensus del comitato esecutivo a favore del regolamento determina l'iscrizione del regolamento nel Registro mondiale.
6.2.6. Il regolamento tecnico mondiale si considera iscritto nel Registro mondiale alla data in cui il comitato esecutivo esprime per consensus un voto a favore del regolamento.
6.2.7. Il segretariato, dopo l'approvazione di un regolamento tecnico mondiale da parte del comitato esecutivo, allega al regolamento copia di tutta la documentazione rilevante, ivi compresa la proposta presentata in base al paragrafo 6.2.1 del presente articolo e le raccomandazioni ed il rapporto di cui al paragrafo 6.2.4.2.1 del presente articolo.
6.3. Approvazione ed iscrizione nel Registro mondiale di nuovi regolamenti tecnici mondiali
Ogni parte contraente può presentare una proposta di elaborazione di un nuovo regolamento tecnico mondiale riguardante prestazioni o caratteristiche di progettazione non disciplinate dai regolamenti tecnici inseriti nella Raccolta dei regolamenti proposti o da regolamenti UN/ECE.
6.3.1. La proposta di cui al paragrafo 6.3. deve contenere:
6.3.1.1. la spiegazione dello scopo del nuovo regolamento tecnico mondiale proposto, fondata su dati obiettivi, per quanto possibile;
6.3.1.2. una descrizione o, se disponibile, il testo del progetto del nuovo regolamento tecnico mondiale proposto;
6.3.1.3. tutta la documentazione disponibile che possa facilitare l'esame delle materie da trattare nel rapporto menzionato nel paragrafo 6.3.4.2.1 del presente articolo;
6.3.1.4. l'indicazione di tutte le norme tecniche volontarie internazionali vigenti in materia di cui si abbia conoscenza.
6.3.2. Le proposte presentate a norma del paragrafo 6.3.1 del presente articolo devono essere sotto- poste al comitato esecutivo.
6.3.3. Il comitato esecutivo non può deferire ad alcun gruppo di lavoro le proposte di cui accerti la non conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 4 e dal paragrafo 6.3.1 del presente articolo. Esso può deferire tutte le altre proposte ad un gruppo di lavoro competente.
6.3.4. Il gruppo di lavoro, cui è deferita la proposta di elaborazione di un nuovo regolamento tecnico mondiale, applica procedure trasparenti al fine di:
6.3.4.1. formulare raccomandazioni in merito ad un nuovo regolamento tecnico mondiale basate
6.3.4.1.1. sulla verifica dello scopo del nuovo regolamento tecnico mondiale proposto e della necessità di prevedere livelli alternativi di rigorosità o di prestazioni;
6.3.4.1.2. sull'analisi della fattibilità tecnica;
6.3.4.1.3. sull'analisi della fattibilità economica;
6.3.4.1.4. sull'analisi dei benefici, inclusi quelli che deriverebbero dalle prescrizioni normative o dagli approcci considerati in alternativa;
6.3.4.1.5. sul confronto della potenziale efficienza sotto il profilo dei costi del regolamento raccomandato rispetto alle prescrizioni normative e agli approcci considerati in alternativa;
6.3.4.1.6. sulla verifica della coerenza del nuovo regolamento tecnico mondiale in via di elaborazione con gli obiettivi dichiarati del regolamento ed i criteri stabiliti dall'articolo 4;
6.3.4.1.7. sull'esame della possibilità di adottare il regolamento tecnico in base all'accordo del 1958;
6.3.4.2. sottopone al comitato esecutivo:
6.3.4.2.1. un rapporto scritto che esponga le raccomandazioni del gruppo di lavoro in merito al nuovo regolamento tecnico mondiale, includa tutti i dati tecnici e le informazioni che sono state prese in considerazione ai fini della formulazione delle raccomandazioni, descriva le analisi compiute in base al paragrafo 6.3.4.1 del presente articolo ed illustri i motivi delle raccomandazioni, inclusi i motivi che hanno determinato il rigetto delle prescrizioni normative e degli approcci considerati in alternativa;
6.3.4.2.2. il testo del nuovo regolamento tecnico mondiale raccomandato.
6.3.5. Il comitato esecutivo, applicando procedure trasparenti:
6.3.5.1. verifica che le raccomandazioni in merito al nuovo regolamento tecnico mondiale ed il rapporto siano basati su un accurato e sufficiente svolgimento delle attività indicate nel paragrafo 6.3.4.1 del presente articolo. Se il comitato esecutivo accerta che le raccomandazioni, il rapporto e/o l'eventuale testo del nuovo regolamento tecnico mondiale raccomandato sono inadeguati, rinvia il regolamento ed il rapporto al gruppo di lavoro per una revisione o un supplemento di attività;
6.3.5.2. valuta l'opportunità di approvare il nuovo regolamento tecnico mondiale raccomandato secondo la procedura stabilita dall'articolo 7, paragrafo 7.2, dell'allegato B. II voto per consensus del comitato esecutivo a favore del regolamento determina l'iscrizione del regolamento nel Registro mondiale.
6.3.6. Il regolamento tecnico mondiale si considera iscritto nel Registro mondiale alla data in cui il comitato esecutivo esprime per consensus un voto a favore del regolamento.
6.3.7. II segretariato, dopo l'approvazione di un nuovo regolamento tecnico mondiale da parte del comitato esecutivo, allega al regolamento copia di tutta la documentazione rilevante, ivi compresa la proposta presentata in base al paragrafo 6.3.1 del presente articolo nonché le raccomandazioni ed il rapporto di cui al paragrafo 6.3.4.2.1 del presente articolo.
6.4. Modifiche di regolamenti tecnici mondiali iscritti nel Registro mondiale
Per la modifica di un regolamento tecnico mondiale approvato ed iscritto nel registro mondiale in base al presente articolo si applica la procedura prevista al paragrafo 6.3. del presente articolo per l'approvazione e l'iscrizione di un nuovo regolamento tecnico mondiale nel Registro mondiale.
6.5. Pubblicità dei documenti
Il pubblico ha diritto di accesso a tutti i documenti presi in considerazione o prodotti dal gruppo di lavoro al fine di formulare raccomandazioni su regolamenti tecnici mondiali ai sensi del presente articolo.
Articolo 7
Adozione e notifica dell'applicazione di regolamenti tecnici mondiali approvati
7.1. La Parte contraente che vota a favore dell'approvazione di un regolamento tecnico mondiale di cui all'articolo 6 del presente accordo si impegna ad assoggettare il regolamento tecnico al procedimento previsto dal suo ordinamento per recepire tale regolamento tecnico nel diritto interno e ad adoperarsi per pervenire alla decisione finale in tempi brevi.
7.2. La Parte contraente che recepisce nel proprio ordinamento un regolamento tecnico mondiale approvato notifica per iscritto al segretario generale la data di inizio dell'applicazione del regolamento. La notifica deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data della decisione di adottare il regolamento. Se il regolamento tecnico mondiale approvato prevede più livelli di rigorosità o di prestazioni, devono essere specificamente notificati i livelli di rigorosità o di prestazioni scelti dalla Parte contraente.
7.3. Se una Parte contraente indicata al paragrafo 7.1 del presente articolo decide di non recepire il regolamento tecnico approvato nel proprio ordinamento, notifica per iscritto al Segretario generale la propria decisione precisandone i motivi. La notifica deve essere effettuata entro sessanta (60) giorni dalla data della decisione.
7.4. Se, decorso un anno dalla data di iscrizione del regolamento nel registro mondiale, una Parte contraente indicata al paragrafo 7.1 non ha ancora recepito il regolamento tecnico né ha deciso di non recepirlo nel diritto interno, deve presentare un rapporto sullo stato del procedimento interno di adozione del regolamento. Un analogo rapporto deve essere presentato allo scadere di ogni anno successivo se entro tale data non è stata assunta nessuna di tali iniziative. Il rapporto di cui al presente paragrafo deve:
7.4.1. contenere la descrizione degli atti compiuti nell'anno precedente nell'ambito del procedimento di cui sopra e ai fini della decisione finale nonché l'indicazione della data in cui si prevede di adottare tale decisione,
7.4.2. e deve essere presentato al segretario generale entro 60 giorni dalla fine dell'anno a cui il rapporto si riferisce.
7.5. Una Parte contraente che accetta i prodotti conformi al regolamento tecnico mondiale appro- vato, senza recepire il regolamento nel diritto interno, notifica per iscritto al segretario generale la data di inizio dell'accettazione di tali prodotti. La Parte contraente deve effettuare la notifica entro sessanta (60) giorni dalla data di inizio dell'accettazione dei prodotti. Se il regolamento tecnico mondiale approvato prevede più livelli di rigorosità o di prestazioni, devono essere specificamente notificati i livelli di rigorosità o di prestazioni scelti dalla Parte contraente.
7.6. Ogni Parte contraente che abbia recepito nel diritto interno un regolamento tecnico mondiale approvato può decidere di abrogare o modificare il regolamento adottato. Prima di assumere tale decisione, la Parte contraente notifica per iscritto al segretario generale la propria intenzione precisando i motivi per cui intende agire in tal senso. Tale obbligo di preavviso si applica anche qualora una Parte contraente, che abbia accettato prodotti in base al paragrafo 7.5, intenda cessare di accettare tali prodotti. La Parte contraente notifica al Segretario generale la propria decisione di adottare un regolamento modificato o un nuovo regolamento entro 60 giorni dalla data della decisione. La Parte contraente deve tempestivamente fornire copia del regolamento modificato o del nuovo regolamento alle altre Parti contraenti che ne facciano richiesta.
Articolo 8
Risoluzione delle vertenze
8.1. Le questioni concernenti le disposizioni di un regolamento tecnico mondiale approvato devono essere deferite al comitato esecutivo per la risoluzione.
8.2. Qualsiasi vertenza sorta tra due o più Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applica- zione del presente accordo deve essere risolta, ove possibile, attraverso una consultazione o un negoziato tra le Parti. Se attraverso tale procedura la vertenza non viene risolta, le Parti contraenti interessate possono concordemente chiedere al comitato esecutivo di risolvere la vertenza a norma dell'articolo 7, paragrafo 7.3. dell'allegato B.
Articolo 9
Modalità per divenire parte contraente
9.1. I paesi e le organizzazioni di integrazione economica regionale indicati all'articolo 2 possono divenire Parti contraenti al presente accordo mediante:
9.1.1. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
9.1.2. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione;
9.1.3. accettazione;
9.1.4. adesione.
9.2. Lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione deve essere depositato presso il segretario generale.
9.3. Dopo esser divenuto Parte contraente:
9.3.1. successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, ciascun paese o organizzazione di integrazione regionale notifica a norma dell'articolo 7 quale o quali regolamenti tecnici mondiali approvati ai sensi dell'articolo 6 intende eventualmente adottare nonché ogni decisione di accettare prodotti conformi ad uno o più di tali regolamenti tecnici mondiali senza recepire i regolamenti stessi nel suo ordinamento. Se il regolamento tecnico mondiale approvato prevede più livelli di rigorosità o di prestazioni, devono essere specificamente notificati i livelli di rigorosità o di prestazioni adottati o accettati dalla Parte contraente;
9.3.2. ciascuna organizzazione di integrazione economica regionale dichiara che, nell'ambito della sua competenza, i suoi Stati membri le hanno trasferito poteri nelle materie oggetto del presente accordo, incluso il potere di assumere decisioni vincolanti per conto degli Stati membri.
9.4. Le organizzazioni di integrazione economica regionale che sono Parti contraenti cessano di essere Parti contraenti nel momento in cui perdono i poteri dichiarati a norma del paragrafo
9.3.2 del presente articolo e ne informano il segretario generale.
Articolo 10
Firma
10.1. Il presente accordo è aperto alla firma a decorrere dal 25 giugno 1998.
10.2. Il presente accordo resta aperto alla firma fino alla sua entrata in vigore.
Articolo 11
Entrata in vigore
11.1. Il presente accordo ed i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano in vigore il trentesimo (30) giorno successivo alla data in cui almeno cinque (5) paesi e/o organizzazioni di integrazione economica regionale sono divenuti Parti contraenti nelle forme previste dall'articolo
9. Tale numero minimo di cinque (5) deve includere la Comunità europea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America.
11.2. Qualora le modalità previste al paragrafo 11.1 del presente articolo non si realizzino entro quindici (15) mesi dalla data indicata al paragrafo 10.1, il presente accordo ed i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano comunque in vigore il trentesimo (30) giorno successivo alla data in cui almeno otto (8) paesi e/o organizzazioni di integrazione economica regionale sono divenuti Parti contraenti nelle forme previste dall'articolo 9. Tale data di entrata in vigore non può essere anteriore al decorso di sedici (16) mesi dalla data indicata al paragrafo
10.1. Almeno uno (1) di tali otto (8) paesi od organizzazioni deve essere la Comunità europea, il Giappone o gli Stati Uniti d'America.
11.3. Per ogni paese od organizzazione di integrazione economica regionale che diviene Parte contraente al presente accordo successivamente alla sua entrata in vigore, il presente accordo entra in vigore entro sessanta (60) giorni dopo la data in cui tale paese od organizzazione di integrazione economica regionale deposita il suo strumento di ratifica, accettazione, approva- zione o adesione.
Articolo 12
Denuncia dell'accordo
12.1. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo notificando la propria intenzione per iscritto al segretario generale.
12.2. La denuncia di una Parte contraente del presente accordo ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il segretario generale riceve la notifica a norma del paragrafo 12.1. del presente articolo.
Articolo 13
Modifica dell'accordo
13.1. Ciascuna Parte contraente può proporre modifiche del presente accordo e ai relativi allegati. Le modifiche proposte sono presentate al segretario generale che le trasmette a tutte le Parti contraenti.
13.2. Ogni modifica proposta trasmessa a norma del paragrafo 13.1. del presente articolo deve essere esaminata dal comitato esecutivo nella riunione immediatamente successiva.
13.3. Se la modifica ottiene il voto favorevole per consensus delle Parti contraenti presenti e votanti, il comitato esecutivo ne dà comunicazione al segretario generale che a sua volta trasmette copia della modifica a tutte le Parti contraenti.
13.4. Una modifica trasmessa a norma del paragrafo 13.3 del presente articolo si considera accettato da tutte le Parti contraenti, se nessuna delle Parti contraenti solleva obiezioni entro il termine di sei (6) mesi dalla data di trasmissione. Se nessuna Parte contraente ha sollevato obiezioni, la modifica entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre (3) mesi dopo la scadenza del termine di sei (6) mesi menzionato al presente paragrafo.
13.5. Il Segretario generale notifica quanto prima possibile a tutte le Parti contraenti se è stata sollevata un'obiezione alla modifica proposta. Qualora sia stata sollevata un'obiezione, la modifica si considera non accettata e priva di qualsiasi efficacia.
Articolo 14
Depositario
Depositario del presente accordo è il segretario generale delle Nazioni Unite. Oltre alle altre funzioni di depositario, al segretario generale spetta il compito di notificare quanto prima possibile alle Parti contraenti:
14.1. l'inserimento o la cancellazione dei regolamenti tecnici di cui all'articolo 5;
14.2. l'approvazione e l'iscrizione o l'emendamento dei regolamenti tecnici mondiali di cui all'articolo 6;
14.3. le notifiche ricevute a norma dell'articolo 7;
14.4. le firme, le accettazioni e le adesioni a norma degli articoli 9 e 10;
14.5. le notifiche ricevute a norma dell'articolo 9;
14.6. le date di entrata in vigore del presente accordo per le Parti contraenti a norma dell'articolo 11;
14.7. le notifiche di recesso dal presente accordo ricevute a norma dell'articolo 12;
14.8. la data di entrata in vigore di qualsiasi emendamento al presente accordo a norma dell'articolo 13;
14.9. le notifiche ricevute a norma dell'articolo 15 riguardanti i territori.
Articolo 15
Estensione territoriale dell'accordo
15.1. Il presente accordo si applica a tutti i territori per le cui relazioni internazionali una Parte contraente è competente, salvo che sia diversamente indicato da tale Parte contraente, prima dell'entrata in vigore dell'accordo per tale Parte contraente.
15.2. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo a norma dell'articolo 12 separata- mente per uno o per alcuni dei territori sopra indicati.
Articolo 16
Segretariato
Il segretariato del presente accordo è il segretario esecutivo dell'UN/ECE. Il segretario esecutivo adempie le seguenti funzioni di segreteria:
16.1. prepara le riunioni del comitato esecutivo e dei gruppi di lavoro;
16.2. trasmette alle Parti contraenti i rapporti e le altre informazioni ricevute in base alle disposizioni del presente accordo;
16.3. adempie i compiti assegnatigli dal comitato esecutivo.
Allegato A
Definizioni
Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:
1) Per quanto riguarda i regolamenti tecnici mondiali elaborati a norma del presente accordo, per «accettare» si intende l'azione della Parte contraente di consentire l'immissione in commercio sul suo territorio di prodotti conformi ad un regolamento tecnico mondiale senza avere recepito tale regolamento tecnico nel proprio ordinamento.
2) Per quanto riguarda i regolamenti tecnici mondiali elaborati a norma del presente accordo, per «adottare» si intende la promulgazione di un regolamento tecnico mondiale nell'ordinamento di una Parte contraente.
3) Per quanto riguarda i regolamenti tecnici mondiali elaborati a norma del presente accordo, per «applicare» si intende l'azione della Parte contraente di imporre l'obbligo di conformità ad un regolamento tecnico mondiale contraente a decorrere da una certa data; in altre parole, la data in cui un regolamento diviene efficace nell'ordinamento giuridico di una Parte contraente.
4) Per «articolo» si intende un articolo del presente accordo.
5) Per «voto per consensus» si intende un voto in cui nessuna delle Parti contraenti presenti e votanti solleva obiezioni alla questione oggetto della votazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 7.2 dell'allegato B.
6) Per «Parte contraente» si intende qualsiasi paese od organizzazione di integrazione economica regionale che è Parte contraente al presente accordo.
7) Per «accessori e parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore» si intendono accessori o parti le cui caratteristiche incidono sulla sicurezza, la tutela ambientale, l'efficienza energetica o la protezione contro il furto. Tali accessori e parti comprendono, tra l'altro, sistemi di scarico, pneumatici, motori, sistemi di insonorizzazione, dispositivi antifurto, segnalatori acustici e sistemi di ritenuta per bambini.
8) Per «regolamento tecnico mondiale approvato» si intende un regolamento tecnico mondiale iscritto nel Registro mondiale in base al presente accordo.
9) Per «regolamento tecnico inserito» si intende un regolamento tecnico nazionale o regionale che è stato inserito nella Raccolta dei regolamenti tecnici proposti in base al presente accordo.
10) Per «dichiarazione di conformità del fabbricante» si intende l'obbligo giuridico imposto da una Parte contraente ai fabbricanti di veicoli a motore, accessori e/o parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore di attestare che ciascun veicolo, accessorio o parte immesso in commercio soddisfa determinati requisiti tecnici.
11) Per «organizzazione di integrazione economica regionale» si intende un'organizzazione costituita e composta da Stati sovrani competente per le materie contemplate dal presente accordo e dotata del potere di assumere decisioni vincolanti per tutti i suoi Stati membri in ordine a tali materie.
12) Per «segretario generale» si intende il segretario generale delle Nazioni Unite.
13) Per «procedure trasparenti» si intendono procedure volte a rendere pubblico il procedimento di elaborazione dei regolamenti in base al presente accordo e a consentire la partecipazione del pubblico a tale procedimento. Tali procedure devono includere la pubblicazione:
1) delle convocazioni delle riunioni dei gruppi di lavoro e del comitato esecutivo;
2) dei documenti di lavoro e dei documenti definitivi.
Le procedure devono garantire anche la possibilità di esprimere tramite un rappresentante opinioni o argomentazioni nelle seguenti sedi:
1) riunioni dei gruppi di lavoro attraverso organismi a cui è attribuito lo status consultivo;
2) riunioni dei gruppi di lavoro e del comitato esecutivo attraverso consultazioni preliminari con i rappresentanti delle Parti contraenti.
14) Per «omologazione del tipo» si intende un'attestazione scritta emessa da una Parte contraente (o da un'autorità competente designata da una Parte contraente), che attesti che un veicolo a motore e/o qualsiasi accessorio e/o parte che possano essere installati e/o utilizzati su un veicolo a motore, soddisfa determinati requisiti tecnici, al cui rilascio è subordinata l'immissione in commercio del veicolo, dell'accessorio o della parte.
15) Per «regolamenti UN/ECE» si intendono i regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite adottati a norma dell'accordo del 1958.
16) Per «gruppo di lavoro» si intende un organo tecnico sussidiario specializzato subordinato all'ECE e demandato ad elaborare raccomandazioni in merito all'approvazione di regolamenti tecnici mondiali nuovi o armonizzati ai fini della loro iscrizione nel Registro mondiale e ad esaminare le modifiche ai regolamenti tecnici mondiali iscritti nel Registro mondiale.
17) Per «accordo del 1958» si intende l'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni.
Allegato B
Composizione e regolamento interno del comitato esecutivo
Articolo 1
La partecipazione al comitato esecutivo è limitata alle Parti contraenti.
Articolo 2
Tutte le Parti contraenti sono membri del comitato esecutivo.
Articolo 3
3.1. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 3.2. del presente articolo, ciascuna Parte contraente dispone di un voto.
3.2. Se un'organizzazione di integrazione economica regionale ed uno o più dei suoi Stati membri sono Parti contraenti al presente accordo, l'organizzazione di integrazione economica regionale, nelle materie di sua competenza, esercita il suo diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti del presente accordo. Tale organizzazione non esercita il suo diritto di voto se lo stesso diritto è esercitato da uno dei suoi Stati membri e viceversa.
Articolo 4
Per poter esprimere il suo voto, una Parte contraente deve essere presente. Non occorre la presenza della Parte contraente se il voto è espresso per suo conto da parte dell'organizzazione di integrazione regionale cui appartiene.
Articolo 5
5.1. Per la validità delle votazioni è necessario che siano presenti almeno la metà di tutte le Parti contraenti.
5.2. Per il calcolo del quorum di cui al presente articolo e del numero di Parti contraenti necessario per costituire un terzo delle parti contraenti presenti e votanti a norma dell'articolo 7, paragrafo 7.1 del presente allegato, un'organizzazione di integrazione economica regionale ed i suoi Stati membri sono considerati come una sola Parte contraente.
Articolo 6
6.1. Nella prima sessione di ogni anno solare, il comitato esecutivo elegge un presidente ed un vicepresidente nel suo seno. Il presidente ed il vicepresidente sono eletti con il voto favorevole di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti.
6.2. Non può essere eletto per due anni consecutivi un presidente, né un vicepresidente, appartenente alla stessa Parte contraente. In uno stesso anno, il presidente ed il vicepresidente non possono provenire dalla stessa Parte contraente.
Articolo 7
7.1. Un regolamento nazionale o regionale è inserito nella Raccolta dei regolamenti proposti con un voto positivo, calcolato in uno dei seguenti modi, a seconda di quale di essi sia più idoneo al conseguimento di un voto positivo: almeno un terzo delle Parti contraenti presenti e votanti (secondo la definizione data dall'articolo 5.2 del presente allegato) oppure un terzo della totalità dei voti espressi. In ogni caso, tale terzo deve comprendere il voto della Comunità europea o del Giappone o degli Stati Uniti, se tali paesi sono Parti contraenti.
7.2. L'approvazione e l'iscrizione nel Registro mondiale di un regolamento tecnico mondiale, la modifica di un regola- mento tecnico mondiale approvato e la modifica del presente accordo sono deliberati con voto per consensus delle Parti contraenti presenti e votanti. Una Parte contraente presente e votante, che si opponga ad una delibera per la cui adozione è necessario un voto per consensus, deve fornire una motivazione scritta della sua opposizione al segretario generale entro sessanta (60) giorni dalla data della votazione. Se tale Parte contraente omette di fornire la motivazione entro detto termine, il suo voto si considera come voto a favore della delibera oggetto della votazione. Se tutte le Parti contraenti che si sono opposte alla delibera omettono di fornire la motivazione, il voto espresso sulla delibera si considera come voto favorevole espresso per consensus da tutte le persone presenti e votanti. In tal caso, la data del voto si considera quella del primo giorno successivo alla scadenza del suddetto termine di sessanta (60) giorni.
7.3. Qualsiasi altra questione su cui occorra deliberare può essere risolta, a discrezione del comitato esecutivo, attraverso la procedura di votazione stabilita al paragrafo 7.2 del presente articolo.
Articolo 8
Le Parti contraenti che si astengono dal voto sono considerate come non votanti.
Articolo 9
Il Segretario esecutivo convoca il comitato esecutivo ogniqualvolta sia necessario procedere ad una votazione in base agli articoli 5, 6 o 13 del presente accordo od ogniqualvolta sia necessario adempiere una delle attività previste dal presente accordo.
ALLEGATO II
Per le materie che le competono la Comunità europea dichiara che gli Stati membri hanno trasferito ad essa competenze nei settori contemplati dal presente accordo, in particolare al fine di adottare decisioni vincolanti per tali Stati.
ALLEGATO III
MODALITÀ PRATICHE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ E DEGLI STATI MEMBRI AI LAVORI DELL'UN/ECE IN QUALITÀ DI PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO PARALLELO
1. Il contributo della Comunità circa le priorità del programma di lavoro è stabilito, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 300, paragrafo 1 del trattato.
2. Esperti della Commissione e degli Stati membri partecipano ai lavori preparatori dei gruppi di esperti per facilitare l'iscrizione nel registro mondiale di una proposta di regolamento tecnico mondiale o la modifica di un regolamento esistente. Nel corso di questi lavori preparatori, gli esperti degli Stati membri possono esprimere pareri tecnici e partecipare pienamente alle discussioni di carattere tecnico unicamente in base alla loro competenza tecnica, senza vincolare la Comunità.
Diversamente gli Stati membri parti contraenti dell'accordo parallelo esercitano i propri diritti e contraggono obblighi in base al presente accordo soltanto nel settore non armonizzato e nella misura in cui è stabilito un regolamento tecnico mondiale in parallelo ad un regolamento tecnico non vincolante per la Comunità in base all'accordo del 1958 e il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, non ha deciso che la Comunità eserciterà tali diritti e contrarrà tali obblighi.
3. La Commissione informa il Parlamento europeo, in particolare per quanto concerne l'elaborazione del programma di lavoro e l'orientamento e i risultati dei lavori preparatori. La Commissione presenta inoltre tempestivamente al Parlamento i progetti di regolamenti tecnici mondiali nonché i progetti di modifica.
4. La Commissione rappresenta la Comunità nell'ambito del comitato esecutivo istituito dall'articolo 3 dell'accordo parallelo. Il diritto di voto presso gli organi dell'accordo è esercitato dalla Commissione per conto della Comunità.
5. Le istituzioni comunitarie si impegnano ad accelerare per quanto possibile i lavori per non ritardare inutilmente la votazione nell'ambito dell'UNECE. A tal fine la Commissione presenta la sua proposta o il suo progetto di decisione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 non appena definiti tutti gli elementi essenziali del progetto di regolamento tecnico mondiale o del progetto di modifica.