CASSA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CASSA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
STATUTO |
ASPETTI GENERALI, COSTITUZIONE E FONTI ISTITUTIVE Con accordo collettivo aziendale 30 giugno 1998 e successive integrazioni, stipulato tra la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e le rappresentanze dei lavoratori, ai sensi dell’art. 59, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1999 il regime integrativo previsto per gli iscritti in servizio è stato trasformato in regime a contribuzione definita e capitalizzazione individuale, fatta salva la continuità dell’ordinamento e dell’erogazione delle prestazioni in essere per i titolari di assegno pensionistico al 31 dicembre 1998 e per gli iscritti in servizio all’1.1.1999 che abbiano optato per la permanenza nel regime integrativo. Il nuovo assetto tiene conto anche dell’accordo sindacale aziendale 24 giugno 1991 con il quale è stato riesaminato e disciplinato “ex novo”, a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 218/1990 e del d. lgs. n. 357/1990, il sistema di previdenza aziendale preesistente, oltreché degli accordi 24-25 luglio 1997, 25 settembre 1997 e 24 ottobre 1997. L’intervento di parziale trasformazione della Cassa di Previdenza, richiamato dal 3° comma che precede, è stato disposto dalle fonti collettive aziendali con finalità di razionalizzazione, in assenza di qualsivoglia intento novativo e senza soluzione di continuità dell’ordinamento previdenziale già in essere, il quale resta quindi destinatario delle previsioni dell’art. 20 del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, per brevità, Decreto 252). Lo Statuto, in vigore dal 1.1.1999, è stato adeguato secondo le previsioni del Decreto 252 e del D.M. 10 maggio 2007, n. 62, nonché in base alle istruzioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - COVIP. Lo Statuto è stato revisionato con accordo tra Fondi Istitutive del 5.11.2019.Tali modifiche sono state approvate con referendum degli iscritti del iscritti nel periodo dal 7.01.2020 al 21.02.2020. PARTE I - CLAUSOLE GENERALI Capitolo I - Disposizioni Generali Art. 1 Forma Giuridica - Durata - Sede legale Il Fondo pensione denominato "Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena" è Ente Morale (D.P.R. 06.05.1962, n. 930) con durata illimitata e sede legale in Siena presso la Direzione Generale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. E' Iscritto al n. 1127 dell'Albo dei Fondi Pensione. L’indirizzo di posta elettronica certificata PEC della Cassa è cassaprevidenzamps@postacert.gruppo.mps.it. Art. 2 Denominazioni per brevità Nel presente Statuto sono denominati per brevità: 1) la Cassa di Previdenza Aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena = Cassa; 2) il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza Aziendale = Consiglio della Cassa; 3) il Monte dei Paschi di Siena Istituto di Credito di Diritto Pubblico = Istituto; 4) la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. = Banca; 5) la Deputazione Amministratrice del Monte dei Paschi di Siena Istituto di Credito di Diritto Pubblico = Deputazione; |
6) il Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. = Consiglio della Banca;
7) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale = I.N.P.S.;
8) l'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'I.N.P.S. = A.G.O.;
9) i trattamenti pensionistici che non hanno corrispondenza nella normativa I.N.P.S. = pensioni sostitutive;
10) i dipendenti in attività di servizio = dipendenti;
11) gli ex dipendenti fruitori di trattamento integrativo a carico della Cassa = pensionati o pensionati diretti;
12) i trattamenti integrativi riconosciuti ai superstiti di dipendenti o di pensionati, rispettivamente = pensione indiretta - pensione di reversibilità;
13) gli ex dipendenti che hanno maturato il diritto al riconoscimento differito dell'integrazione pensionistica = differiti;
14) i destinatari del sistema (dipendenti in servizio, ex dipendenti, pensionati e differiti )= iscritti;
15) l'accordo sindacale 24 giugno 1991 = accordo 1991;
16) gli accordi sindacali 24-25 luglio 1997, 25 settembre 1997 e 24 ottobre 1997 = accordi 1997;
17) l'accordo sindacale 30 giugno 1998 e successive integrazioni = accordi 1998;
18) il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni = Decreto 252
19) la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – COVIP = Autorità di Vigilanza
20) il trattamento di fine rapporto = T.F.R.
21) il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese di credito" di cui al D.M. Lavoro 28 aprile 2000, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni = Fondo di solidarietà.
22) in caso di cessione del contratto di lavoro nell’ambito e per effetto di procedure collettive per riduzione di organici ed altre operazioni societarie in genere, se l’Azienda non fa parte del Gruppo = Azienda titolare del rapporto di lavoro.
Art. 3 Scopo
La Cassa ha l'esclusivo scopo di garantire agli iscritti ed ai loro eventuali superstiti un trattamento pensionistico complementare, integrativo o aggiuntivo delle pensioni erogate dall'A.G.O., secondo le modalità e le misure previste dallo Statuto.
A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli iscritti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare e dal presente Statuto.
Il patrimonio della Cassa è suddiviso in due gestioni separate ed autonome, destinatarie di una specifica disciplina - rispettivamente contenuta:
- nella II Parte dello Statuto, Sezione a prestazione definita o capitalizzazione collettiva e
- nella III Parte dello Statuto, Sezione a contribuzione definita con capitalizzazione individuale, che opera secondo criteri di corrispettività tra accumulo e prestazioni
le quali mantengono una propria distinta contabilità, ferma restando l'unità soggettiva della Cassa stessa.
Le prestazioni previdenziali di cui al presente Statuto sostituiscono ed assorbono:
- i trattamenti a carico della Cassa, quali previsti nel regime esonerato in vigore fino al 31.12.1990;
- il trattamento integrativo previsto dalle delibere 11.07.1958 e successive della Deputazione in favore del personale iscritto all'A.G.O.;
- il trattamento integrativo riservato al personale iscritto al regime esonerato e a quello assoggettato all'A.G.O., disciplinato dal Regolamento di cui alle intese sindacali del 31.5.1989.
Art. 4 Destinatari- Iscritti
Sono destinatari dei trattamenti di cui al presente Statuto:
- i dipendenti ed i pensionati al 31.12.1990 già iscritti al cessato fondo esonerato;
- i dipendenti e pensionati al 31.12.1990 iscritti all'A.G.O. e già destinatari del trattamento integrativo di cui alla delibera 11.07.1958 della Deputazione.
Tutti gli aderenti alla Cassa sono, agli effetti del Decreto 252, "vecchi iscritti".
Lo status di iscritto viene mantenuto:
a) in caso di cessione - anche individuale - del contratto di lavoro nell’ambito e per effetto di procedure collettive per riduzione di organici ed altre operazioni societarie in genere, nel rispetto di ogni altro limite o modalità prevista nello Statuto e secondo quanto previsto dagli Accordi Collettivi. L’Azienda cessionaria:
- se fa parte del Gruppo è di seguito individuata quale “Azienda del Gruppo”
- se non facente parte del Gruppo, è di seguito individuata quale “Azienda titolare del rapporto di lavoro”.
b) in caso di cessazione del rapporto di lavoro ivi compresa l’ipotesi in cui il soggetto si avvalga della facoltà di mantenere volontariamente l’iscrizione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile, purché possa far valere, alla data di pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore della “Cassa”. In questo caso l’interessato ha la facoltà di continuare ad alimentare la propria posizione, secondo quanto previsto al successivo art. 64.
I dipendenti riguardati dall'ipotesi di cui al successivo art. 25, 1° comma 2° alinea in quanto rimangano destinatari delle iniziative di natura mutualistica ed assistenziale di cui all'art. 26 saranno inseriti in apposito elenco.
Art. 5
Personale e spese di gestione
La Banca fornisce gratuitamente il personale direttivo ed esecutivo, i locali, i servizi e gli altri mezzi necessari per l'amministrazione autonoma della Cassa ed assume a suo carico tutte le spese ed oneri inerenti alla gestione, comprese quelle di funzionamento degli Organi di Amministrazione e di Controllo e delle coperture assicurative per la responsabilità civile previste dall’art.10, punto 12 dello Statuto.
Capitolo II - Organi della Cassa
Art. 6 Previsioni generali
Gli Organi della Cassa sono:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Collegio dei Sindaci;
c) il Presidente.
I membri degli Organi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili nel limite di tre mandati consecutivi; decadono con l'approvazione del terzo bilancio del triennio con continuità di funzioni fino al subentro dei successori.
Fanno parte altresì dell’assetto di governance la Funzione fondamentale di Revisione Interna, la Funzione fondamentale di
Gestione dei Rischi e la Funzione Attuariale.
L’incarico di Presidente e Consigliere è svolto a titolo gratuito.
Gli Organi sono coadiuvati dal Direttore Generale della Cassa, con le funzioni di cui agli articoli 12 e 19.
I membri degli Organi, nonché il Direttore Generale della Cassa debbono possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità, nonché trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità tempo per tempo richiesti dalla legge.
Non possono assumere la carica di Consigliere coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di
Amministratore.
Art. 7
Composizione degli Organi Collegiali
La composizione del Consiglio e del Collegio Sindacale è paritetica: ne fanno parte i membri designati dalla Banca ed i membri eletti dagli iscritti.
Art. 8
Elezione dei membri degli Organi Collegiali
Le elezioni sono indette almeno due mesi prima della prevista scadenza dal Consiglio della Cassa, che insedia un Seggio elettorale composto da un minimo di quattro ad un massimo di sei componenti, designandone il Presidente.
Le elezioni si svolgono secondo la procedura prevista nel Regolamento.
Art. 9
Criteri di costituzione del Consiglio di Amministrazione
Fermo restando quanto previsto dall’art. 6, fanno parte del Consiglio di Amministrazione;
a) n. 5 Consiglieri nominati dalla Banca tra i propri dipendenti iscritti alla Cassa;
b) n. 1 Consigliere nominato dalla Banca tra i pensionati diretti;
c) n. 5 Consiglieri eletti dagli iscritti alla Sezione a contribuzione definita e dagli iscritti in servizio della Sezione a prestazione definita, fra gli iscritti, in attività di servizio, alla Sezione a contribuzione definita e alla Sezione a prestazione definita, a norma dell'art. 8;
d) n. 1 Consigliere eletto dai pensionati diretti fra gli appartenenti alla categoria, a norma dell'art. 8.
Art. 10
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e della disciplina statutaria.
Spetta in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione:
1) approvare il bilancio d’esercizio
2) esprimere gli indirizzi generali sugli investimenti del patrimonio e assumere le delibere in materia di politiche di investimento;
3) istituire più comparti di investimento, nell'ambito della Sezione Fondo Complementare;
4) accettare contributi straordinari, donazioni, ecc.;
5) deliberare in ordine alle modificazioni dello Statuto disposte dalle Fonti Istitutive e del Regolamento, secondo quanto previsto dai successivi articoli 20 e 21;
6) nominare il Direttore Generale della Cassa e il suo Vice proposti dalla Banca tra i propri dipendenti;
7) nominare - in occasione della sua prima adunanza di ogni triennio - il Segretario del Consiglio, scegliendolo tra i dipendenti
in servizio della “Banca”;
8) individuare i soggetti a cui affidare la gestione finanziaria delle risorse, definendo il contenuto delle convenzioni;
9) individuare il Depositario delle risorse affidate in gestione, definendo il contenuto delle convenzioni nel rispetto delle
disposizioni previste dal “Decreto 252;
10) definire in un mandato formale finalità, autorità e responsabilità del soggetto incaricato dell’attività di controllo,
assicurando indipendenza organizzativa e imparzialità;
11)provvedere alla stipula in favore degli iscritti dei contratti assicurativi per la copertura di rischi di premorienza e inabilità, invalidità ai sensi del successivi artt. 71 e 72;
12) individuare la compagnia di assicurazione cui attribuire l’incarico di erogare le rendite, deliberando la relativa
convenzione;
13) stabilire le coperture assicurative per i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, nonché per il Direttore Generale della Cassa e il suo Vice;
14)conferire delega alle persone abilitate a firmare atti e corrispondenza;
15) eleggere il Presidente e il Vice Presidente, secondo quanto previsto al successivo art. 17;
16) approvare i Regolamenti occorrenti per garantire l’attività della Cassa.
17 ) adeguare la normativa statutaria con le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della Covip.
Al Consiglio spetta altresì:
a) esaminare i rapporti sulla gestione finanziaria e valutare le proposte formulate dalla Funzione Finanza, sulla quale esercita il controllo, adottando le relative determinazioni;
b) approvare le procedure interne relative alle modalità di individuazione delle forme di impiego diretto delle risorse e i soggetti coinvolti, nonché le relative procedure di controllo;
c) definire il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo, comprensivo delle Funzioni fondamentali e, in tale ambito, delineare il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
d) selezionare gli Advisor e i consulenti;
e) definire le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
f) nominare i titolari delle Funzioni Fondamentali di Gestione dei Rischi e di Revisione Interna;
g) definire la politica di remunerazione;
h) definire la politica di esternalizzazione;
i) definire la politica di gestione dei conflitti di interesse e vigilare sulla sua osservanza;
j) definire il piano d’emergenza;
k) effettuare la valutazione interna del rischio;
l) assumere le determinazioni inerenti alla trasparenza della politica di impegno e alla strategia di investimento azionario del Fondo;
m) assumere le determinazioni in tema di politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti;
n) assumere, con il supporto dell’Advisor, deliberazioni in relazione agli investimenti diretti;
o) adottare misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli aderenti, secondo le disposizioni della Commissione di Vigilanza e dello Statuto;
p) effettuare la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione dei propri componenti, dei componenti dell’organo di controllo, del Direttore Generale e dei titolari delle funzioni fondamentali ai sensi delle leggi vigenti;
q) approvare le convenzioni e/o i contratti con Soggetti/Società esterne per lo svolgimento di attività e funzioni;
r) definire la strategia in materia di esercizio dei diritti di voto spettanti al Fondo;
s) riferire alla Covip, in caso di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Sulle altre materie il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri al Presidente o al Direttore Generale della Cassa, fissandone i limiti.
Art. 11
Modalità di Funzionamento e responsabilità del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni tre mesi - in ogni caso entro il 30 aprile per l'approvazione del conto consuntivo - e in adunanza straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci o da almeno 3 membri del Consiglio medesimo.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con comunicazione inoltrata mediante posta elettronica o altra modalità informatica almeno dieci giorni prima dell’adunanza e, in caso d’urgenza, tre giorni prima. L’avviso di convocazione deve recare la data, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione, le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394- bis, 2395 e 2396 e 2629-bis c.c., nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
L’organo di amministrazione ha la responsabilità ultima dell’osservanza della normativa nazionale e delle norme dell’Unione
europea direttamente applicabili.
Art. 12
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno 8 membri, dei quali almeno 4 designati dalla Banca (art. 9 lett. a) e b)) e almeno 4 eletti dagli iscritti (art. 9 lett. c) e d)).
La presenza alle riunioni dei Consiglieri potrà eccezionalmente avvenire anche mediante videoconferenza o altri idonei sistemi di collegamento a distanza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e di scambiarsi documenti relativi agli argomenti affrontati. In tali casi il Consiglio si considera riunito nel luogo di convocazione del Consiglio medesimo, ove è presente il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; maggioranze qualificate possono essere previste in ottemperanza a disposizioni di legge.
Alle adunanze del Consiglio partecipa il Direttore Generale della Cassa, senza diritto di voto e sono invitati ad assistere i componenti del Collegio dei Sindaci.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; mancando anche il Vice Presidente dal consigliere più anziano di età.
I verbali delle adunanze sono trascritti nell'apposito libro dei verbali e sono firmati dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.
Art. 13
Criteri di costituzione del Collegio dei Sindaci
Fermo restando quanto previsto dall’art. 6, il Collegio dei Sindaci è composto:
a) da un sindaco nominato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che presiede il Collegio;
b) da un sindaco effettivo e uno supplente designati dalla Banca tra i propri dipendenti iscritti alla “Cassa”;
c) da un sindaco effettivo e uno supplente eletti dagli iscritti alla Sezione a contribuzione definita e dagli iscritti in servizio della Sezione a prestazione definita, a norma dell'art. 8 , fra i dipendenti stessi gli iscritti, in attività di servizio, alla Sezione a contribuzione definita e alla Sezione a prestazione definita ed i pensionati diretti iscritti a quest’ultima.
Art. 14
Modalità di funzionamento, attribuzioni e responsabilità del Collegio dei Sindaci
Il Collegio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e in adunanza straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri del collegio medesimo.
Il Collegio è convocato dal Presidente con comunicazione inoltrata mediante posta elettronica o altra modalità informatica almeno dieci giorni prima dell’adunanza e, in caso d’urgenza, tre giorni prima. L’avviso di convocazione deve recare la data, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
Le deliberazioni collegiali sono assunte a maggioranza dei presenti e devono essere trascritte in apposito libro dei verbali e
sottoscritte dai partecipanti all’adunanza.
I Sindaci partecipano alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle quali debbono essere invitati con le stesse modalità previste per la convocazione dei componenti del Consiglio stesso.
La presenza alle riunioni del Collegio potrà eccezionalmente avvenire anche mediante videoconferenza o altri idonei sistemi di collegamento a distanza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e di scambiarsi documenti relativi agli argomenti affrontati. In tali casi il Collegio si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio medesimo, ove è presente il Presidente.
Agli stessi sono attribuite funzioni di vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della “Cassa” ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili, ad esclusione delle funzioni di cui all’art. 2409-bis c.c. attribuite ai sensi dall’art. 24 dello Statuto.
Al Collegio compete la proposta motivata in merito al conferimento dell’incarico della revisione legale del bilancio ai sensi dell’art. 2409-bis c.c. attribuite ai sensi dall’art. 24 dello Statuto.
Il Collegio valuta i risultati della funzione di revisione interna.
Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell’assetto organizzativo.
Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio della Cassa nonché i
provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione della “Cassa” e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro incarico.
Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 c.c., nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
Art. 15
Decadenza di membri degli Organi Collegiali
Costituisce causa di decadenza dalla carica:
- per i Consiglieri: la risoluzione del rapporto di lavoro; con la “Banca” salvo che ciò avvenga per accesso al Fondo di
solidarietà di settore;
- il venir meno della qualifica di iscritti;
- per i Sindaci: la cessazione del rapporto di lavoro con la “Banca” senza diritto alla pensione integrativa salvo che ciò
avvenga per accesso al Fondo di solidarietà di settore;
- il venir meno della qualifica di iscritto.
Costituisce altresì causa di decadenza:
dei Consiglieri:
- la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio;
- la perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità;
- ogni altra ipotesi prevista dalla normativa vigente;
dei membri del Collegio:
- la perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità;
- la mancata partecipazione senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio;
- ogni altra ipotesi prevista dalla normativa vigente.
Art. 16
Sostituzione di Consiglieri e Sindaci
I membri del Consiglio e del Collegio dei Sindaci che decadono dalla carica o che vengono a mancare per qualsiasi altro motivo, sono sostituiti con le modalità appresso indicate:
- se trattasi di Consigliere o di Sindaco nominati dalla Banca, questa li sostituisce entro un mese dall’accertamento della
decadenza o del suddetto motivo;
- se trattasi di Consigliere elettivo subentra il candidato che nella lista vincitrice delle elezioni occupa il primo posto nell'elenco dei candidati per la sostituzione; in caso di ulteriori sostituzioni si procede secondo l'ordine dei candidati per la sostituzione;
- se trattasi di Sindaco effettivo elettivo, subentra il Sindaco supplente indicato nella lista vincitrice delle elezioni.
Qualora non si possa applicare il meccanismo previsto dal comma 1, si procede alla indizione di nuove elezioni per la copertura dei posti vacanti.
I sostituti restano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
Art. 17
Elezioni del Presidente e del Vice Presidente
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio della Cassa, che li sceglie fra i suoi membri nella prima riunione da convocarsi entro 60 giorni dalla scadenza del precedente Consiglio.
Per l’elezione, con votazione palese, è richiesta la presenza di almeno 9 Consiglieri; in caso di mancato raggiungimento del quorum l’elezione è rinviata al giorno successivo.
Nel caso in cui neppure nella seconda votazione, sempre con voto palese, venga raggiunto il quorum richiesto, nella stessa seduta si procede ad una nuova votazione, con voto segreto, alla presenza di almeno 7 Consiglieri.
La deliberazione è assunta a maggioranza dei presenti; qualora il Presidente sia scelto fra i Consiglieri nominati dalla “Banca”,
il Vice Presidente è scelto fra i Consiglieri elettivi, e viceversa.
Art. 18
Poteri del Presidente e del Vice Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cassa, convoca e presiede il Consiglio.
Il Presidente ha altresì la facoltà di promuovere azioni legali e di resistere in giudizio, relativamente a questioni inerenti la
gestione degli immobili; ulteriormente informa l’Autorità di Vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il Presidente cura altresì l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; trasmette alla Commissione di Vigilanza le delibere aventi a oggetto le modifiche statutarie e ogni variazione delle fonti istitutive unitamente a una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.
Qualora ricorrano motivi di particolare urgenza, il Presidente, o chi ne fa le veci, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre al Consiglio medesimo nella sua prima riunione.
Tra i provvedimenti indicati nel comma che precede sono esclusi quelli elencati nel precedente art. 10, comma 2. Nel caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 19
Il Direttore Generale della Cassa
Il Direttore Generale della Cassa assolve alle funzioni proprie previste dalla normativa ed è nominato dal Consiglio di
Amministrazione su proposta della “Banca” tra i propri dipendenti.
Il Direttore Generale della “Cassa” deve vantare i requisiti di onorabilità e di professionalità, nonché trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità tempo per tempo richiesti dalla legge. Egli decade dall’incarico qualora si interrompa il rapporto di lavoro con la “Banca” o perda i predetti requisiti.
Il Direttore Generale svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di
Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 c.c.
Il Direttore è preposto a curare l’efficiente gestione dell’attività corrente del Fondo, attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l’attuazione delle decisioni dell’organo di amministrazione. Supporta l’organo di amministrazione nell’assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
E’ responsabile dell'attività amministrativa, contabile ed esecutiva della Cassa e nell’ambito di tale funzione, il Direttore
Generale Responsabile provvede:
a) a vigilare, sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria della Cassa;
b) a vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti;
c) alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
d) nell'ambito delle deleghe conferitegli dal Consiglio, agli adempimenti conseguenti;
e) a ogni altro adempimento a tutti gli adempimenti relativi all’ordinaria gestione e organizzazione della Cassa;
f) a tutte le spese, nei limiti delle autonomie fissate dal Consiglio;
g) alla compilazione del rendiconto in bozza del Bilancio e della relativa relazione accompagnatoria;
h) ad inviare all’Autorità di Vigilanza dati e notizie sull’attività complessiva della Cassa e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente. Le medesime informazioni sono contestualmente trasmesse al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci
j) tenere il registro dei reclami e assicurare la tempestiva trattazione dei medesimi e la connessa reportistica a Covip.
In presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio della Cassa, il Direttore Generale Responsabile ha l’obbligo di segnalare all’Autorità di Vigilanza i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio stesse.
Il Direttore Generale ha i poteri di firma per l'espletamento di tutte le delle suindicate funzioni di cui al presente articolo.
Ai fini dell’espletamento dei compiti di cui sopra, il Direttore Generale della “Cassa” partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore Generale la funzione è assolta dal suo Vice, a tale incarico appositamente designato dal Consiglio di Amministrazione, proposto dalla “Banca” tra i propri dipendenti. Il Vice deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità e professionalità nonché trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, tempo per tempo previsti dalla legge, per la figura di cui sopra.
Art. 19 bis - Funzioni fondamentali
Nell’ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla
revisione interna.
Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l’anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione [in alternativa: al Direttore generale] che stabilisce quali azioni intraprendere.
Il titolare della funzione di revisione interna riferisce all’organo di amministrazione.
Capitolo III - Modifiche dello Statuto e del Regolamento
Art. 20 Modifiche dello Statuto
Le modifiche al presente Statuto sono formalmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, in attuazione di specifiche intese collettive aziendali intervenute al riguardo.
Sono altresì recepite mediante delibera del Consiglio le decisioni delle parti circa le misure di cui all’art. 26, comma 9.
Limitatamente alle modifiche riguardanti le norme contenute nella Parte I del presente Statuto, con esclusione di quelle che abbiano un contenuto strettamente formale e/o che derivino da previsioni di legge ovvero da istruzioni della COVIP, le deliberazioni, di cui al comma che precede, sono sottoposte, all'approvazione degli iscritti, tramite referendum svolto a maggioranza degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Il referendum di cui al comma precedente è indetto a cura del Consiglio della Cassa.
Esperito il referendum, le modifiche statutarie sono soggette all’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza. Non costituiscono peraltro modifiche statutarie le variazioni delle tabelle allegato n. 2 e allegato n. 4.
Art. 21 Modifiche del Regolamento
Le modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio della Cassa e dal Consiglio della Banca.
Capitolo IV - Alimentazione - Investimenti - Esercizio Finanziario
Art. 22 Entrate della Cassa
Le entrate della Cassa sono costituite:
1) dalle rendite del patrimonio;
2) dalla contribuzione a qualsiasi titolo fissata in base agli accordi sindacali fra la Banca e le Organizzazioni Sindacali del personale;
3) da ogni altro provento che pervenga a giusto titolo.
Art. 23 Patrimonio e Investimenti
In applicazione delle previsioni del “Decreto 252”, le risorse della “Cassa” in gestione sono depositate presso un soggetto distinto dal gestore (di seguito il Depositario),, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
Per la scelta del Depositario il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del “Decreto 252”.
Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari del Fondo depositate presso un depositario non sono ammesse azioni dei
creditori del depositario, del subdepositario o nell’interesse degli stessi.
Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie della Cassa è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di
depositario.
Il patrimonio della Cassa è rappresentato dalla sommatoria dei patrimoni risultanti dalle due Sezioni. Le disponibilità della Cassa sono investite tenendo conto delle caratteristiche e delle finalità delle separate ed autonome gestioni patrimoniali che ad essa fanno capo, nel tassativo divieto generale di perseguire intenti speculativi o finalità difformi rispetto agli scopi della Cassa stessa.
La gestione della Cassa è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con normativa tempo per tempo vigente.
Art. 24
Bilancio- Sistema di contabilità - Revisione legale dei conti
L'esercizio finanziario della Cassa inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Per ciascun esercizio finanziario è compilato un bilancio (Stato patrimoniale, Conto Economico, e Nota integrativa dell’esercizio) sul quale, vista la relazione del Collegio dei Sindaci e della società di revisione legale incaricata, delibera il Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.
Tale documento evidenzierà separatamente i rendiconti delle due sezioni di cui al successivo art. 25, compilati secondo le disposizioni vigenti in materia.
Il bilancio le relazioni degli amministratori e dei sindaci e la relazione della società incaricata del controllo contabile restano depositati in copia presso la sede della Cassa durante i quindici giorni che precedono l’approvazione, affinché gli iscritti al fondo possano prenderne visione.
Agli iscritti è fornita idonea informativa.
Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 2 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.
Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
Il Presidente del Fondo sovrintende, laddove previsto, alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, e il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Al Collegio compete la proposta motivata in merito al conferimento dell’incarico della revisione legale del bilancio ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.
Il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione degli iscritti tramite referendum a maggioranza dei votanti la proposta motivata del Collegio dei Sindaci per il conferimento dell’incarico della revisione legale dei conti al revisore abilitato ai sensi di legge.
Il Consiglio di Amministrazione sottopone altresì all’approvazione degli iscritti, tramite referendum, la revoca per giusta causa del suddetto incarico al revisore, sentito il Collegio dei Sindaci, nonché un eventuale esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti della stessa.
L’incarico ha la durata di tre esercizi e scade con l’approvazione del terzo bilancio del triennio.
Capitolo V - Sistema tecnico di gestione
Art. 25 Sistemi previdenziali
Nell'ambito della Cassa coesistono due separati ed autonomi regimi di previdenza complementare:
- il primo, a prestazione definita di tipo integrativo;
- il secondo, a contribuzione definita operante con il metodo della capitalizzazione individuale e della corrispettività tra accumulo e prestazioni.
Ai regimi di cui al comma che precede fanno capo due distinte sezioni denominate rispettivamente Sezione a Prestazione Definita e Sezione Fondo Complementare a Contribuzione Definita.
Le due Sezioni operano con contabilità separata.
PARTE II - SEZIONE A PRESTAZIONE DEFINITA
Capitolo VI - Caratteri generali
Art. 26 Articolazione
Alla Sezione a Prestazione Definita fanno carico:
- le prestazioni integrative di 1° livello di cui al capitolo VII:
- le prestazioni integrative di 2° livello di cui al capitolo VIII;
- le altre prestazioni di cui al capitolo IX, nonché quelle di cui all'art. 77.
Alla Sezione è assegnata in dotazione la quota del patrimonio della Cassa destinata alla stessa, secondo le modalità di ripartizione previste dagli accordi 1998. Tale dotazione è posta a garanzia delle prestazioni erogate dal medesimo fondo.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni di Legge e/o di regolamento disciplinanti tempo per tempo la materia, le attività della Cassa sono investite direttamente o tramite il supporto di operatori specializzati, sulla base di apposite convenzioni, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in:
a) beni immobili, anche sotto forma di partecipazioni societarie;
b) valori mobiliari, conformemente alla tipologia indicata dalle norme di legge in materia e comunque nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 del Decreto 252.
Con le modalità previste dal Regolamento, la Sezione viene accreditata:
- delle rendite nette rivenienti dagli investimenti del patrimonio in dotazione;
- dei contributi straordinari relativi a riscatti, ricongiunzioni e simili;
- di un contributo a carico della Banca pari all'1,50% dell'imponibile contributivo I.N.P.S. relativo ai dipendenti aderenti a questa Sezione.
La Sezione è addebitata dell'importo complessivo delle prestazioni erogate a suo carico.
La Sezione è gestita con il criterio di copertura dei capitali, sia con riferimento alle pensioni già in corso di corresponsione che agli impegni nei confronti dei dipendenti che ad essa facciano capo.
L'adeguatezza dei capitali di copertura viene verificata, almeno ogni 2 anni, sulla base di appositi calcoli attuariali separatamente per le prestazioni di 1° e di 2° livello.
I tassi tecnici di investimento, da adottarsi per detti calcoli, sono fissati dal Consiglio della Cassa e dal Consiglio della Banca, avuto riguardo alle risultanze reddituali degli investimenti della gestione patrimoniale di pertinenza e alle previsioni di andamento del mercato. Ulteriori modalità sono previste nel Regolamento.
Con cadenza biennale saranno esaminate le risultanze dei bilanci tecnici. Ad esito di tale disamina:
- qualora si verifichino avanzi derivanti dall'eventuale maggior rendimento del patrimonio rispetto al tasso di attualizzazione individuato nel precedente bilancio tecnico, le parti che hanno sottoscritto gli accordi '98 determinano le quote di questi avanzi da utilizzare in favore dei pensionati di questa Sezione, nonché le forme ed i criteri per l'utilizzo medesimo, individuando fin d'ora una logica di proporzionalità tra i diversi destinatari, secondo gli accordi citati;
- qualora dalla suddetta disamina delle risultanze emergano scostamenti significativi tra la riserva matematica relativa alla Sezione ed il patrimonio di pertinenza della Sezione medesima, le parti si incontreranno per ricercare le opportune soluzioni.
In particolare, ove a seguito di una serie di verifiche si consolidassero avanzi in misura rilevante, le parti daranno luogo al previsto incontro con l'intento, fin da ora manifestato, di indirizzare gli avanzi medesimi essenzialmente verso iniziative di natura mutualistica ed assistenziale nei riguardi dei destinatari dei trattamenti previdenziali di cui alle Sezioni del presente Statuto.
Eventuali deficienze dei capitali di copertura della Sezione che dovessero emergere dalle verifiche periodiche, saranno ripianate dalla Banca - limitatamente a quanto necessario per il mantenimento delle prestazioni di 1° livello - in relazione alla garanzia solidale verso gli iscritti ed i terzi da essa assunta a seguito della Legge 218/90 e richiamata negli accordi 1991.
Capitolo VII - Prestazioni integrative di 1° livello
Art. 27 Destinatari-Iscritti
Sono destinatari dei trattamenti di cui al presente capitolo:
- i dipendenti già iscritti al cessato fondo esonerato, che abbiano fatto espressa richiesta di permanere in questa Sezione entro i termini stabiliti dagli accordi 1998;
- i pensionati, anch'essi già iscritti al cessato fondo esonerato, tali alla data del 31.12.1990;
- i pensionati, già in servizio al 31.12.1990, divenuti tali dallo 01.01.1991 al 31.12.1998, anch'essi già iscritti al cessato fondo esonerato;
- i dipendenti al 31.12.1990 iscritti all'A.G.O. che abbiano fatto espressa richiesta di permanere in questa Sezione entro i termini stabiliti dagli accordi 1998, già destinatari del trattamento integrativo di cui alla delibera 11.07.1958 della Deputazione;
- i pensionati, al 31.12.1990 anch'essi iscritti all'A.G.O., già destinatari del trattamento di cui alla linea precedente;
- i pensionati, già in servizio al 31.12.1990, divenuti tali dallo 01.01.1991 al 31.12.1998, anch'essi già iscritti all'A.G.O. e già destinatari del trattamento di cui al 4° alinea;
- i soggetti di cui all'art. 41.
Art. 28
Pensione integrata: nozione
Viene convenzionalmente definito "pensione integrata" il trattamento complessivo (pensione A.G.O. più integrazione) garantito ai destinatari di cui all'art. 27.
La pensione integrata, da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi articoli 29 e 30, costituisce pertanto l'elemento base per determinare la misura della pensione integrativa da erogarsi nelle varie fattispecie previste dal presente capitolo.
Art. 29
Pensione integrata: basi di calcolo
a) Coefficienti
I coefficienti di calcolo della pensione integrata sono espressi dalle percentuali indicate, corrispondentemente alle varie anzianità, nella tabella allegata (allegato n. 1).
b) Anzianità utili
Per l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente punto a) sono considerate utili le seguenti anzianità:
- i periodi di servizio alle dipendenze della Banca ad orario intero, con esclusione delle settimane lavorative per le quali non sia stata corrisposta, neppure parzialmente, la retribuzione;
- tutte le anzianità, anche convenzionali riconosciute dal trattamento pensionistico di base.
Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per maturato diritto alla pensione di vecchiaia, l'eventuale riconoscimento del preavviso contrattuale nella forma di indennità sostitutiva comporta l'accredito di una anzianità pari al periodo di preavviso non trascorso in servizio.
Nei casi previsti dall'art. 31 sono altresì considerati utili i periodi assicurativi presso l'A.G.O. riscattati ai sensi di quanto previsto nell'articolo medesimo.
Nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l'anzianità inerente ai periodi di utilizzo a tempo parziale viene computata con criteri di proporzionalità rispetto all'orario a tempo pieno.
c) Base pensionabile
La base pensionabile è costituita dalle voci "fisse" di retribuzione intendendosi per tali quelle collegate alle aree professionali, ai livelli, alle categorie ed all'anzianità e comunque dovute indipendentemente dalle modalità, caratteristiche o particolari condizioni della prestazione lavorativa.
In applicazione dell'indicato criterio e con riferimento agli attuali assetti retributivi delle categorie interessate la base pensionabile è costituita dalle voci elencate nell'allegata tabella (allegato n. 2).
Al verificarsi di variazioni degli assetti medesimi, la Banca e le Organizzazioni Sindacali daranno luogo ad appositi incontri, al fine di verificare se e quali modifiche apportare al suddetto allegato in applicazione del criterio di cui al comma 1.
Le modifiche indicate dal comma che precede diverranno operative su conforme delibera del Consiglio della Cassa.
Art. 30
Pensione integrata: criteri di calcolo
L'ammontare annuo della pensione integrata si ottiene moltiplicando il coefficiente di pensione (art. 29 lett. a) corrispondente all'anzianità utile accreditata all'iscritto (art. 29, lett. b) per la base pensionabile (art. 29, lett. c) applicabile all'iscritto stesso in ragione della posizione raggiunta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Agli effetti del calcolo si tiene conto dei seguenti criteri:
- il coefficiente corrispondente agli anni interi di anzianità è aumentato di un dodicesimo del valore annuale del coefficiente stesso per ogni ulteriore mese di anzianità, con arrotondamento della frazione di mese a mese intero;
- l'ammontare annuo della base pensionabile viene determinato prendendo a riferimento le tabelle di retribuzione aventi efficacia il primo giorno del mese successivo a quello in cui si determina la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 31
Riscatto periodi di attività lavorativa prestata a terzi
Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro con diritto immediato a pensione ai sensi di quanto previsto nel presente capitolo è ammesso, all'atto della cessazione, il riscatto dei periodi assicurativi A.G.O. - riconosciuti nella gestione lavoratori dipendenti relativi ad attività lavorativa subordinata prestata antecedentemente all'assunzione presso la Banca.
Nei casi di cessazione senza diritto a pensione il riscatto può essere richiesto, con le modalità di cui al Regolamento, dall'iscritto o dai suoi aventi causa, quando risulti utile per la maturazione del diritto al riconoscimento della pensione integrativa.
L'iscritto od i suoi aventi causa sono tenuti a versare alla Cassa, nell'ambito della gestione patrimoniale di pertinenza, la corrispondente riserva matematica, calcolata con i criteri fissati dal Regolamento.
Art. 32
Importo massimo della pensione integrata
L'ammontare annuo della pensione integrata non può essere superiore all'importo massimo risultante dall'applicazione del coefficiente del 70% della base pensionabile pari al livello retributivo (tabella 198 relativa alla riparametrazione della retribuzione secondo la deliberazione della Deputazione del 24 luglio 1997) corrispondente a quello del Dirigente considerato al parametro dell'ex Dirigente di grado III, tale anteriormente alla data del 25 giugno 1997, al massimo livello di anzianità.
L'importo indicato dal comma che precede è adeguato alla data del pensionamento con la periodicità e con i criteri previsti dall'art. 11 della L. n. 503/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 33
Importo minimo della pensione integrata
La Sezione garantisce una pensione integrata per un importo non inferiore alla misura prevista tempo per tempo dalla norma vigente, esclusi gli eventuali assegni per familiari a carico.
Nel caso di intervenuta trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, la pensione integrata minima viene determinata in ragione del 70% della misura fissata al comma che precede, a meno che il periodo di servizio a tempo pieno non risulti pari o superiore all'anzianità minima stabilita dall'art. 37, punto 2.
L'importo indicato al comma 1 viene adeguato secondo quanto previsto al successivo art. 35.
Qualora il coniuge superstite abbia diritto a carico della Cassa ad un trattamento diretto e ad un trattamento indiretto o di reversibilità il minimo di cui al presente articolo è garantito sulla sola pensione integrata d'importo inferiore.
Art. 34
Calcolo della pensione integrativa
La pensione integrativa si calcola detraendo dall'importo annuo della pensione integrata la pensione annua maturata a carico dell'I.N.P.S. sulla base del servizio prestato presso la Banca, nonché, delle altre anzianità indicate dall'art. 29, lett. b).
Sono pertanto scorporate dalla pensione I.N.P.S., con criteri di proporzionalità, e non vengono conseguentemente detratte, le quote di pensione afferenti ad anzianità contributive estranee al rapporto di lavoro con la Banca (es. precedenti rapporti di lavoro) o comunque non considerate utili (es. assegni per inabilità) secondo quanto previsto dall'art. 29, lett. b).
Il servizio militare è considerato utile ai fini del trattamento integrativo se riconosciuto sulla pensione base.
La pensione I.N.P.S. da detrarre non può comunque essere inferiore al trattamento minimo fissato dalle norme di legge per le anzianità contributive minime previste nell'A.G.O..
La mancata corresponsione, la revoca o la riduzione della pensione I.N.P.S., operate in forza di disposizioni di legge per situazioni estranee al rapporto assicurativo, non influiscono sulla determinazione della pensione integrativa che - laddove dovuta ai sensi del presente capitolo - viene pertanto calcolata detraendo l'intero ammontare della pensione I.N.P.S. maturata.
Quanto previsto nel comma precedente riguarda nell'attualità:
- la legge 11 novembre 1983 n. 638 che fissa limiti di reddito per il riconoscimento dell'integrazione ai minimi di pensione;
- i trattamenti di inabilità e invalidità e di reversibilità.
Art. 35
Adeguamento della pensione integrativa
Le pensioni integrative liquidate ai sensi del presente capitolo, ivi comprese quelle massime e minime di cui agli articoli 32 e 33, vengono adeguate con la periodicità e con i criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 503/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le modalità sono le seguenti:
- sulla base delle variazioni intervenute viene determinata la nuova misura della pensione integrata e della pensione I.N.P.S.;
- sottraendo dal primo importo il secondo, si ottiene la nuova misura della pensione integrativa.
Art. 36
Ricalcolo della pensione integrativa
La pensione integrativa viene ricalcolata, con i criteri e le modalità previste dal presente Capitolo, (con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 34, comma 3) ogni qual volta abbiano a verificarsi variazioni della misura della pensione I.N.P.S., sia in aumento che in diminuzione, a seguito di provvedimenti modificativi del regime dell'A.G.O..
Art. 37
Diritto alle prestazioni
L'integrazione spetta in forma diretta all'iscritto nei seguenti casi di risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca:
1) in presenza del diritto a pensione INPS e:
- con una anzianità di contribuzione alla Cassa almeno pari al minimo contributivo A.G.O., nel caso di pensionamento per vecchiaia;
- con una anzianità di contribuzione al fondo di almeno 35 anni e/o 1820 settimane, al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente alinea (pensione di anzianità);
2) per invalidità o per inabilità accertata dall'I.N.P.S., indipendentemente dall'età e sempreché l'iscritto vanti almeno 5 anni di anzianità utile. In caso di invalidità o di inabilità per causa di servizio, il requisito di anzianità è quello (inferiore) previsto dalla disciplina dell'A.G.O. per le pensioni privilegiate.
In materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro subordinato ed autonomo si applicano integralmente le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.
L'integrazione compete in forma indiretta e di reversibilità ai superstiti di cui al successivo art. 43:
- in caso di decesso dell'iscritto in attività di servizio, quando questi abbia maturato l'anzianità di cui al comma che precede, punto 2, (pensione indiretta);
- in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità).
Agli effetti del conseguimento dei requisiti di anzianità previsti nel presente articolo, sono considerati utili:
- le anzianità di cui all'art. 29, lett. b);
- i periodi di servizio a tempo parziale prestati nell'ambito del rapporto di lavoro con la Banca trasformato da tempo pieno a tempo parziale.
Art. 38
Licenziamento per motivi disciplinari: trattamento
Nei casi di licenziamento per motivi disciplinari, disposto ai sensi di legge e di contratto, il trattamento di cui al presente Capitolo spetta solo nell'ipotesi in cui all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'interessato abbia maturato i requisiti di cui all'art. 37, comma 1, punto 1), primo alinea.
Art. 39 Decorrenza prestazioni
Il diritto alle prestazioni decorre dal giorno di maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione base; l'erogazione ha effetto dalla data di percezione della pensione base.
Art. 40
Invalidità, inabilità, superamento periodo di comporto per malattia: riassunzione in servizio
I beneficiari dei trattamenti in epigrafe verranno riassunti in servizio presso la Banca:
- nei casi di pensionamento per invalidità o inabilità qualora, a seguito di accertamenti medici od altro eventuale motivo, venga a cessare la pensione erogata dall'I.N.P.S.;
- nei casi di pensionamento per superato periodo di comporto per malattia, qualora, dagli accertamenti medici disposti dalla Banca, risulti recuperata l'idoneità all'attività lavorativa; gli accertamenti medici relativi sono disposti dalla Banca stessa tramite gli Enti pubblici e gli Istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 41
Diritto alla pensione integrativa differita
La risoluzione del rapporto di lavoro per motivi non disciplinari e per dimissioni comporta, per l'iscritto che abbia maturato l'anzianità minima di legge utile per la corresponsione della pensione di vecchiaia, il diritto al riconoscimento differito dell'integrazione di cui al presente Capitolo nei seguenti casi:
- compimento dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia previsto dalle norme di legge sull'assicurazione generale obbligatoria;
- inabilità o morte intervenute prima della maturazione dei limiti di età di cui all'alinea che precede.
Art. 42
Trasferimento ad altro fondo pensione e riscatto
L'iscritto, che cessa dal servizio senza diritto a pensione - né immediata né differita - e che aderisce ad altra forma pensionistica, ha diritto al trasferimento della propria posizione individuale; analogamente, in caso di riscatto, la Cassa restituisce quanto versato per la posizione individuale dell’iscritto stesso.
Nei casi contemplati al comma che precede, la posizione individuale viene convenzionalmente determinata nel 100% della contribuzione aziendale di cui all'art. 26, comma 4, terzo alinea, relativa agli anni successivi il 1° gennaio 1991, figurativamente rivalutata al tasso netto di rendimento tempo per tempo riconosciuto dalla Banca sui depositi del personale.
L'iscritto che ha maturato il diritto alla pensione integrativa differita, di cui al precedente art. 41, può optare in sostituzione di quest'ultima per il trattamento di cui al presente articolo.
Art. 43
Pensione integrativa indiretta o di reversibilità: aventi diritto La pensione integrativa indiretta o di reversibilità viene riconosciuta:
1) al coniuge;
2) ai figli di età inferiore ai 18 anni, oppure permanentemente invalidi al lavoro, a carico dell'iscritto o del pensionato diretto. Il limite di età è elevato a 21 qualora frequentino una scuola media e per tutta la durata del corso legale di studio, ma non oltre il 26° anno di età qualora frequentino l'università. Sono equiparati ai figli legittimi ed ai legittimati: i naturali, gli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi della legge 4.05.1983 n. 184, nonché i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge del dipendente o pensionato diretto;
3) ai nipoti minori (equiparati ai figli), se a carico dell’ascendente alla data di decesso del medesimo, anche se non formalmente affidati, nei casi previsti dalla normativa vigente;
4) in mancanza di superstiti appartenenti alle categorie indicate ai numeri 1), 2) ed 3, la pensione integrativa spetta ai genitori, viventi a carico dell'iscritto o del pensionato diretto;
5)in mancanza anche dei genitori l'integrazione spetta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, sempre che al momento della morte del dante causa risultino inabili al lavoro ed a carico dell'iscritto.
Nell'ipotesi in cui sia intervenuta sentenza di separazione, ovvero di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alle prestazioni o all'attribuzione di quote di pensione è regolato secondo quanto previsto dalla legge per l'A.G.O.. Parimenti in presenza di trattamento integrativo spettante all'iscritto, la pensione integrativa indiretta o di reversibilità è riconosciuta anche negli altri casi previsti dalle norme che regolano il trattamento di base.
La sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo si desume dagli specifici riconoscimenti operati dall'I.N.P.S..
Art. 44
Pensione integrativa indiretta o di reversibilità: misure
La pensione integrativa spettante ai superstiti è pari alle seguenti aliquote di quella fruita dal pensionato diretto o che sarebbe spettata all'iscritto defunto:
1) coniuge non in concorso con i figli: 60%;
2) coniuge e figli in concorso fra loro: 60% al coniuge e 20% a ciascun figlio. La somma delle integrazioni non può superare il limite del 100% del trattamento maturato dall'iscritto deceduto o dal pensionato deceduto;
3) figli e nipoti di cui all’articolo che precede non in concorso con il coniuge: 70% al figlio, unico avente diritto e 40% a ciascun figlio avente diritto, con il limite del 100% del trattamento maturato dall'iscritto deceduto o dal pensionato deceduto;
4) genitori: 15% a ciascun genitore;
5) fratelli e sorelle: 15% a ciascun fratello e sorella.
Qualora la somma delle quote capitarie indicate ai numeri 2, 3 e 5 risulti superiore al 100% della pensione integrativa maturata dall'iscritto deceduto la riduzione si effettua proporzionalmente sulle quote di spettanza dei figli o dei fratelli e sorelle.
Ove si verifichino variazioni nel numero dei beneficiari, la misura dell'integrazione già riconosciuta viene ricalcolata sulla base dei criteri sopra indicati.
Ai fini della determinazione delle prestazioni integrative ai superstiti si applicano le previsioni dell'art. 34, comma 3.
Art. 45
Assegni per familiari a carico
Ai titolari delle pensioni sostitutive in essere al 31.12.1997 viene riconosciuto il trattamento per familiari a carico previsto dalle disposizioni di legge applicabili nel tempo al regime dell'A.G.O.. Per i titolari di pensione integrativa il trattamento resta assorbito da quanto riconosciuto a detto titolo sulla pensione I.N.P.S..
Art. 46
Cessazione del diritto alla pensione integrativa o riduzione del suo ammontare
La cessazione del diritto alle prestazioni di cui al presente Capitolo si verifica in tutti i casi in cui vengono meno le condizioni che avevano dato luogo al relativo riconoscimento.
Nelle seguenti particolari situazioni il diritto stesso cessa:
1) invalidità - inabilità (art. 37 punto 2) - superamento periodo di comporto per malattia (limitatamente alle posizioni in essere al 31.12.1997)
- quando, ai sensi dell'art. 40, l'interessato sia riassunto alle dipendenze della Banca;
- quando, verificatasi la situazione di cui all'alinea precedente, l'interessato abbia rifiutato la riassunzione;
- quando risulti che l'interessato presti attività lavorativa subordinata, professionale od autonoma;
2) pensione sostitutiva (limitatamente alle posizioni in essere al 31.12.1997) - quando si verifichino le ipotesi di cui all'art. 78;
3) prestazioni indirette o di reversibilità (art. 43) - quando il coniuge superstite contragga un nuovo matrimonio.
In caso di nuovo matrimonio del coniuge superstite, gli altri aventi causa possono far valere i diritti nascenti dalla nuova situazione, ai sensi degli artt. 43 e 44.
Al coniuge che perda il diritto alla pensione integrativa per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno pari a due annualità della integrazione stessa.
Nei confronti dei percettori di pensione di anzianità e vecchiaia (art. 37, comma 1, punto 1), la cessazione o la riduzione del trattamento vengono disciplinate dalle disposizioni di legge in materia di "cumulo dei redditi".
Art. 47
Pensioni accese sino al 21.08.1990
Ai sensi della Legge 30.07.1990, n. 218 e del decreto lgs. 20.11.1990 n. 357, le pensioni accese a carico della cessata gestione esonerata fino al 21 agosto 1990 sono a carico della Cassa nei limiti del 10% delle misure in vigore al 1° gennaio 1991, mentre la restante quota del 90% fa carico all'A.G.O..
In applicazione della disposizione indicata dal comma che precede, la pensione integrativa da riconoscere ai pensionati al 21 agosto 1990 resta convenzionalmente fissata nella suddetta misura del 10%.
Resta comunque garantita una pensione integrata (pensione I.N.P.S. più integrazione) d'importo pari alla misura della pensione in godimento al 31.12.1990.
La pensione integrata di cui al precedente comma è aggiornata con i criteri di cui all'art. 35.
Per ogni altro aspetto sono applicabili le norme di cui al presente Capitolo, in quanto compatibili.
Art. 48
Modalità di erogazione della pensione
L'importo annuo della pensione integrativa o sostitutiva (quest'ultima limitatamente alle posizioni in essere al 31.12.1997), calcolato con i criteri di cui ai precedenti articoli, viene corrisposto in tredici rate mensili, delle quali le prime undici vengono di norma erogate il giorno 27 del mese e le rimanenti entro il giorno 20 del mese di dicembre.
Ove l'inizio o la cessazione del godimento del trattamento diretto, indiretto o di reversibilità avvenga durante il corso dell'anno, la 13° mensilità viene corrisposta in proporzione dei mesi durante i quali è stato erogato il trattamento.
Capitolo VIII - Prestazioni integrative di secondo livello
Art. 49 Destinatari
Sono destinatari dei trattamenti di cui al presente Capitolo i soggetti già indicati all'art. 27.
Art. 50
Contenuti delle prestazioni integrative di secondo livello
Le prestazioni integrative di cui al presente Capitolo si sostanziano nel miglior trattamento risultante dall'applicazione della normativa contenuta nel Capitolo VII modificata ai sensi dei seguenti articoli:
- Art. 51 pensione integrata: nozione
- Art. 52 coefficienti di computo della pensione integrata
- Art. 53 basi di calcolo della pensione integrata
- Art. 54 anzianità utile per il calcolo della pensione integrata
- Art. 55 importo massimo della pensione integrata
- Art. 56 importo minimo della pensione integrata
- Art. 57 adeguamento della pensione integrata
- Art. 58 calcolo della pensione integrativa
Le prestazioni contemplate dal presente Capitolo, fermo quanto previsto al comma 1, sono soggette alle altre disposizioni - nessuna esclusa - di cui al capitolo VII.
Art. 51
Pensione integrata di secondo livello: nozione
Viene convenzionalmente definita "pensione integrata di secondo livello" il trattamento complessivo (pensione A.G.O. più integrazioni di 1° e di 2° livello) garantito ai destinatari indicati all'art. 49 in base alle previsioni di cui al presente Capitolo.
Art. 52
Coefficienti di calcolo della pensione integrata di secondo livello
I coefficienti di calcolo indicati dall'art. 29, lett. a), del Capitolo VII sono sostituiti da quelli indicati nella tabella di cui all’allegato
n. 3.
Ai fini dell'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'art. 30, comma 2, primo alinea, il valore annuale del coefficiente è determinato come da Regolamento.
Art. 53
Basi di calcolo della pensione integrata di secondo livello
Per i Funzionari (ovvero per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello) cessati dal rapporto di lavoro con la Banca successivamente al 29 agosto 1983, la base pensionabile di cui all'art. 29, lett. c), è ampliata con l'inclusione nella tabella di cui all'allegato n. 2 della voce "ex ristrutturazione tabellare".
Art. 54
Anzianità utile per il calcolo della pensione integrata di secondo livello
Ferme restando le previsioni dell'art. 29, lett. b), l'anzianità utile per il calcolo della pensione integrata comprende:
- i periodi di lavoro prestati presso altre aziende di credito, di cui la Banca abbia assunto la prosecuzione degli affari o siano state assorbite od incorporate prima del 31.12.1990, espressamente riconosciuti dalla Banca stessa;
- i periodi di servizio prestati presso altre aziende, se espressamente riconosciuti dalla Banca.
Art. 55
Importo massimo della pensione integrata di secondo livello
L'ammontare annuo della pensione integrata non può essere superiore all'importo massimo risultante dall'applicazione:
- del coefficiente massimo di cui all'art. 52 sugli emolumenti utili a pensione dell'ex Dirigente di grado III, tale anteriormente alla data del 25.06.1997, con le modalità di determinazione di cui all'art. 32;
- della maggiorazione del 25% sulla differenza fra gli emolumenti di cui al precedente alinea e quelli - utili a pensione - dei Dirigenti Centrali percepiti alla data del pensionamento.
I trattamenti liquidati ai sensi del presente articolo sono soggetti ad adeguamento con la periodicità ed i criteri di cui al successivo art. 57.
Art. 56
Importo minimo della pensione integrata di secondo livello
La Cassa garantisce una pensione integrata non inferiore alla misura prevista tempo per tempo dalla norma vigente.
I trattamenti liquidati ai sensi del presente articolo sono soggetti ad adeguamento con la periodicità ed i criteri di cui al successivo art. 57.
Art. 57
Adeguamento della pensione integrata di secondo livello
Le pensioni integrate liquidate ai sensi del presente capitolo, ivi comprese quelle massime e minime di cui agli articoli 55 e 56, vengono adeguate con la periodicità e con i criteri previsti dall'art. 35 comma 1°.
Art. 58
Calcolo della pensione integrativa di secondo livello
La pensione integrativa si calcola detraendo dalla pensione integrata di cui al presente Capitolo la pensione integrata computata in applicazione di quanto previsto al capitolo VII.
Ai pensionati, tali alla data del 29 agosto 1983 e già appartenenti alla categoria dei Funzionari, viene riconosciuta una quota aggiuntiva del trattamento integrativo di cui al comma 1, calcolata sulle basi convenzionali riportate nella tabella allegata (allegato n. 4).
Per il calcolo e l'erogazione della quota aggiuntiva prevista dal comma precedente, si applicano i criteri di cui al presente Capitolo, ad esclusione del sistema di adeguamento automatico contemplato dall'art. 57.
Capitolo IX - Assegni fissi mensili
Art. 59 Assegni fissi mensili
Gli assegni fissi mensili riconosciuti - per 13 mensilità - agli ex dipendenti dell'Istituto, o loro aventi diritto, il cui rapporto di lavoro è stato risolto anteriormente al 6.08.1949 per:
- collocamento in quiescenza;
- superato periodo di conservazione del posto per malattia;
- morte;
sono disciplinati dalla normativa prevista dall'art. 78 con riferimento alla pensione "sostitutiva".
Fermo quant'altro contenuto nel Capitolo medesimo, resta confermato:
- che le prestazioni ragguagliate a 35 anni di anzianità utile competono nella misura del 75% per il personale direttivo e dell'80% per il restante personale;
- che per anzianità inferiori si fa luogo ad una riduzione di un trentacinquesimo per ogni anno di anzianità inferiore a 35 anni.
Gli assegni fissi mensili sono reversibili secondo quanto previsto dagli articoli 43 e 44.
Art. 60 Integrazione assegni fissi mensili
Le misure degli assegni fissi mensili di cui all'art. 59 vengono integrate secondo le previsioni del capitolo VIII, fermi i particolari criteri di computo di cui all'art. 59 medesimo.
PARTE III - SEZIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA
Capitolo X - Caratteri generali
Art. 61
Patrimonio - Investimenti - Ripartizione
La dotazione iniziale della Sezione a Contribuzione Definita è costituita dalla quota del patrimonio della Cassa a suo tempo destinata alla Sezione stessa, secondo le modalità di ripartizione previste dagli accordi 1998.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamento disciplinanti tempo per tempo la materia, le attività patrimoniali della Sezione sono investite, direttamente o tramite il supporto di operatori specializzati, sulla base di apposite convenzioni, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in:
a) beni immobili, anche sotto forma di partecipazioni societarie;
b) valori mobiliari, conformemente alla tipologia indicata dalle norme di legge in materia e comunque nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 del Decreto 252.
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del “Decreto 252”, il “Fondo” può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi nei limiti previsti dalla normativa vigente .
Il Consiglio di Amministrazione definisce i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all’art. 6 del “Decreto 252”, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo emanate al riguardo dalla COVIP.
Agli aderenti alla Sezione è stata riconosciuta all'1.01.1999 una posizione individuale iniziale consistente in una quota parte del patrimonio accantonato nella Sezione medesima alla stessa data, ripartito ai sensi degli accordi 1998 in funzione di:
- anzianità utile ai fini della misura delle prestazioni a carico della Cassa, secondo il sistema a prestazione definita raggiunta al 31.12.1998;
- retribuzione annua utile ai fini della determinazione della base retributiva pensionabile della Cassa, sempre secondo il sistema a prestazione definita, maturata al 31.12.1998.
Art. 62 Destinatari
Alla Sezione a Contribuzione Definita fanno carico le prestazioni riservate agli iscritti, già in servizio presso la Banca al 31.12.90 e tali all'1.01.1999, che hanno scelto il sistema di cui alla Sezione stessa, entro i termini stabiliti dagli accordi 1998.
Capitolo XI - Apporti economici - Gestione delle risorse
Art. 63
Alimentazione della Sezione - Posizioni di capitalizzazione individuale degli iscritti
La separata ed autonoma gestione patrimoniale facente capo alla Sezione è alimentata da:
a) contributi della Banca e degli iscritti, ai sensi dell'art. 64
b) conferimenti di quote di trattamento di fine rapporto (T.F.R.) ai sensi dell'art. 65;
c) redditi derivanti dall'impiego delle attività;
d) qualsivoglia altra entrata, direttamente o indirettamente finalizzata a conseguire gli scopi della Sezione, accettata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa; tale apporto, diviene incremento del reddito di cui alla precedente lett. c).
Le risorse di cui alle lett. a) e b) del comma che precede sono ripartite nelle posizioni di capitalizzazione individuale relative a ciascun iscritto; dette posizioni sono tempo per tempo incrementate, pro-quota, dai redditi di cui alla lett. c).
Alle posizioni individuali previste dal comma 2 sono imputate le somme finalizzate alla corresponsione delle prestazioni, delle consentite anticipazioni e dell'attuazione di trasferimenti o riscatti.
Oltre alla contribuzione ordinaria le posizioni individuali degli iscritti possono essere alimentate da contributi straordinari a carico della Banca, degli iscritti e da ogni altro contributo previsto negli accordi collettivi recepiti dal Consiglio di Amministrazione della “Cassa”.
Art. 64 Contribuzione
Le posizioni individuali degli iscritti sono alimentate dai contributi a carico della Banca e degli iscritti stessi in attività di servizio calcolati sulla retribuzione imponibile utile per la determinazione del T.F.R, nella misura tempo per tempo stabilita dalle Fonti Istitutive.
La misura ordinaria del contributo a carico della Banca è nell’attualità del 2,5%.
A ciascun iscritto è consentito di corrispondere apporti contributivi volontari, nella percentuale massima del 15% rispetto alla retribuzione imponibile. La contribuzione volontaria, nella misura fissata da ogni interessato, è corrisposta per il tramite della Banca. E' facoltà dell'iscritto variare nel tempo la misura della contribuzione volontaria, previa comunicazione da inoltrare entro i termini e con l'efficacia stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa e comunicati agli interessati.
I contributi straordinari degli iscritti non possono eccedere, su base annua, il limite massimo complessivo del 15% della misura della retribuzione determinata ai sensi del comma 3 del presente articolo.
Nei confronti dei dipendenti riguardati dall’ipotesi di cui all’art. 25 comma 1, secondo alinea, che all’atto della cessazione del
rapporto di lavoro mantengono la posizione individuale accantonata, non è più dovuto il contributo a carico della Banca.
Nei casi dell’art. 4, 3° comma lett. a) di cessione del rapporto di lavoro, la contribuzione datoriale da parte dell’Azienda cessionaria sarà regolamentata dalle previsioni dei relativi accordi collettivi, recepiti dal Consiglio di amministrazione della Cassa.
Nei casi di cui all’art. 4 co. 3 lett. b) l’interessato ha la facoltà di continuare ad alimentare la propria posizione nei modi previsti negli accordi collettivi recepiti dal Consiglio di amministrazione della “Cassa”, nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto.
In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
Art. 65 Conferimenti di T.F.R.
La posizione individuale prevista dall'art. 61 può essere incrementata, a richiesta dell'interessato, dalla totalità o da una quota del T.F.R. in maturazione secondo i criteri e le modalità previste dal “Decreto 252”.
E’ consentito agli iscritti, come previsto dalla modifica dell’art. 8 del “Decreto 252” rivedere la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare alla Sezione a contribuzione definita della Cassa secondo gli accordi tra le Fonti Istitutive e recepite dal Consiglio.
Art. 66
Versamento degli apporti economici al Fondo
La contribuzione prevista dall'art. 64, comma 1, obbligatoria per la Banca e volontaria per gli iscritti - e dall’art. 65 - è dovuta entro la fine del mese di corresponsione di ciascuna attribuzione retributiva imponibile.
Art. 67 Comparti di investimento
Qualora siano istituiti più comparti di investimento, ciascun iscritto alla Sezione sceglie il comparto più rispondente al proprio orizzonte temporale ed alla propria attitudine soggettiva tenuto anche conto del profilo rischio/rendimento.
E’ previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’art. 79 e 80 del presente Statuto.
La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti sinteticamente nella Nota informativa e, con maggior dettaglio, nel Documento sulla politica di investimento.
Capitolo XII - Prestazioni
Art. 68 Prestazioni pensionistiche
La Sezione eroga agli iscritti, cessati dal rapporto di lavoro con la Banca, prestazioni pensionistiche sotto forma di capitale, sino alla misura massima consentita dalla legge (nell'attualità 100%) allorquando conseguono il diritto alla pensione di base.
Al momento della maturazione del diritto, anteriormente alla liquidazione del capitale, è facoltà dell'iscritto chiedere, in alternativa, la percezione della prestazione pensionistica sotto forma di rendita.
E' altresì facoltà dell'iscritto richiedere la prestazione in forma mista - capitale e rendita - nella percentuale indicata dall'interessato.
La rendita vitalizia immediata contemplata dai due commi che precedono è attribuita per il tramite di compagnia di assicurazione, con la quale la Cassa sottoscrive apposita convenzione, nel rispetto delle modalità e procedure prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
Per il calcolo e le modalità di attribuzione del capitale si applicano le disposizioni di cui al Regolamento.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’iscritto:
- che abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza
- 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari
ha la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate in tutto o in parte in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
L’iscritto, che abbia cessato l’attività lavorativa, e che sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, ha la facoltà di richiedere la rendita di cui al comma precedente con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell’aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
Nel corso dell’erogazione della rendita l’iscritto può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle
rate residue.
Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, l’iscritto ha la facoltà di richiedere, con riferimento solamente alla quota residua della posizione individuale, l’anticipazione e il riscatto ovvero la prestazione pensionistica.
In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata.
In tutti i casi di RITA, trovano applicazione le disposizioni di cui al “Decreto 252” nonché le disposizioni regolamentari.
Art. 69 Anticipazioni
Nel rispetto delle previsioni di cui al “Decreto 252” il Consiglio della Cassa disciplina con apposito regolamento applicativo la materia delle anticipazioni della posizione individuale maturata, disciplinando inoltre le modalità di reintegro della posizione individuale da parte dell’iscritto.
Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio della predetta facoltà da parte dell’aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo previsto dalla normativa, decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
Capitolo XIII - Vicende dell'iscritto
Art. 70
Cessazione dall'iscrizione alla Sezione - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
In caso di cessazione dall'iscrizione alla Sezione senza aver maturato i requisiti per percepirne le prestazioni, trova applicazione l'art. 14 del “Decreto 252”.
E' prevista la facoltà di trasferimento ad altro fondo pensione, in costanza di rapporto di lavoro, secondo quanto previsto
dall’art. 14, comma 6, del Decreto 252.
In caso di trasferimento ad altra forma di previdenza complementare in costanza di rapporto di lavoro:
-con la Banca, viene meno l’obbligo contributivo della stessa;
- con le “Aziende del Gruppo” o altre “Aziende titolare del rapporto di lavoro” troveranno applicazione le previsioni degli
Accordi Collettivi recepiti dal Consiglio di amministrazione della “Cassa”.
Le modalità di calcolo delle posizioni individuali da trasferire o riscattare sono disciplinate nel Regolamento, parte integrante del presente Statuto.
Art. 71 Decesso dell'iscritto
In caso di morte dell'iscritto, in costanza di rapporto di lavoro, ovvero nel corso dell’erogazione della RITA trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 14, comma 3, del “Decreto 252” secondo le quali la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
In caso di decesso dell'iscritto con contestuale sorgere di trattamento pensionistico base di reversibilità la posizione individuale di cui al comma che precede è convertibile dagli aventi diritto in rendita, ai sensi dell'art. 68, commi 2 e 3.
Quanto dovuto ai sensi dei commi che precedono è incrementato dalle prestazioni assicurative determinate nell'ambito della polizza prevista dal successivo art. 72.
Art. 72
Iscritto inabile o invalido
In caso di cessazione dal rapporto di lavoro con la Banca per invalidità o inabilità con contestuale sorgere di inerente trattamento pensionistico di base, la posizione individuale dell'iscritto interessato, anteriormente alla liquidazione della prestazione, è incrementata dalla prestazione di apposita polizza assicurativa, all'uopo accesa dalla Cassa con onere per premi a carico della gestione. La polizza dà altresì attuazione alla previsione dell’art. 71, comma 3.
Fra le parti stipulanti gli accordi 1998 sono convenute le caratteristiche e le conseguenti prestazioni della polizza assicurativa, nonché i limiti di anzianità entro i quali i bassi livelli delle dotazioni individuali rendono necessarie tali integrazioni.
In caso di cessazione della prestazione di base l'iscritto è riassunto in servizio presso la Banca.
Art. 73 Informativa agli iscritti
La Cassa mette a disposizione degli iscritti, anche attraverso il proprio sito, la documentazione e tutte le informazione utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP vigenti in materia. La Cassa fornisce ai propri iscritti ai sensi delle disposizioni di legge e delle eventuali indicazioni dell’Autorità di Vigilanza le informazioni richieste sull’impiego delle risorse patrimoniali e sui risultati reddituali conseguiti.
In conformità alle disposizioni della COVIP tempo per tempo vigenti, la Cassa invia annualmente all’iscritto una comunicazione contenente informazioni sulla posizione individuale maturata e alle prestazioni erogate, nonché ogni altra informazione prevista.
Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
PARTE IV- NORME FINALI
Capitolo XIV - Varie
Art. 74 Natura delle pensioni
Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.
I trattamenti pensionistici in capitale e rendita di cui al presente Statuto, non possono essere ceduti, alienati o vincolati sotto forma alcuna per nessun motivo o titolo, né in tutto né in parte, se non nei limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dall’ultimo comma dell’art. 11 del “Decreto 252”.
Le anticipazioni di cui all’art. 31 sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le
pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
Art. 75
Divieto di operazioni di credito
Nessuna operazione di credito può essere eseguita dalla Cassa in favore degli iscritti e in specie non possono essere loro concesse sovvenzioni di sorta.
Art. 76
Entrata in vigore dello Statuto Il presente Statuto è in vigore dal 1° gennaio 1999.
Art. 77
Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'Accordo 24.06.1991 Prestazioni
Agli iscritti che abbiano risolto il rapporto di lavoro in base alle previsioni dell'accordo sottoscritto tra le parti il 24.06.1991, la Cassa, in prosecuzione del trattamento erogato dalla Banca, riconosce le prestazioni pensionistiche contemplate dallo Statuto, al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) compimento dell'età pensionabile prevista a norma di legge (prestazioni integrative da calcolarsi a norma delle previsioni statutarie);
b) maturazione di 35 anni di anzianità, se anteriore al compimento dei limiti di età di cui alla lett. a), considerando convenzionalmente utile a tale effetto il periodo successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (prestazioni: pensione sostitutiva - ovvero prestazioni integrative se in presenza di pensione di anzianità a carico dell'A.G.O. - da calcolarsi a norma delle previsioni statutarie);
c) decesso dell'interessato o riconoscimento da parte dell'I.N.P.S di uno stato di invalidità o inabilità (prestazioni integrative da calcolarsi a norma delle previsioni statutarie).
Agli effetti di quanto previsto dal comma che precede, la quota di pensione A.G.O. corrispondente ad eventuali periodi assicurativi derivanti da prosecuzione volontaria, posta in essere con onere a carico del pensionato, è soggetta allo scorporo di cui alle previsioni statutarie.
Le prestazioni dovute agli iscritti di cui al comma 1, sono riconosciute con le decorrenze appresso indicate: per l'ipotesi di cui al comma 1, lett. b):
- dal mese successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità ivi previsto; per le ipotesi di cui al comma 1, lett. a) e c):
- dalla data di erogazione della pensione I.N.P.S.
Art. 78 Pensione sostitutiva
Alla pensione sostitutiva in essere alla data del 31.12.1997 si rendono applicabili, in quanto compatibili, le previsioni di cui al capitolo VI.
La pensione sostitutiva cessa dalla data in cui vengono a verificarsi le condizioni che danno diritto al pensionamento a carico dell'A.G.O. (compimento dei limiti di età, morte, invalidità o inabilità, ecc.).
Dalla data contemplata dal comma che precede, l'iscritto od i suoi aventi causa maturano il diritto al trattamento integrativo.
Al verificarsi di situazioni che fanno presumere l'esistenza di uno stato di invalidità od inabilità, il titolare di pensione sostitutiva è tenuto a presentare domanda di pensionamento all'I.N.P.S..
Ove l'interessato non ponga in essere tutti i necessari adempimenti per far sorgere la pensione di base di qualsiasi tipo, l'assegno sostitutivo cessa di essere corrisposto in via definitiva.
Capitolo XV - Norme transitorie
Art. 79
Destinazione del T.F.R. maturando per gli iscritti alla Sezione a prestazione definita
Qualora il lavoratore iscritto alla Sezione a prestazione definita si esprima per la destinazione alla Cassa del T.F.R. maturando, quest’ultimo, nel rispetto delle previsioni del “Decreto 252”, confluisce nella linea “a capitale garantito”, costituita nell’ambito della Cassa, che assicura “con certezza la restituzione integrale del solo capitale, entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi” ed un rendimento comparabile (e, quindi non uguale) al tasso di rivalutazione T.F.R..
Qualora il lavoratore iscritto alla Sezione a prestazione definita nulla comunichi alla Banca in merito alla destinazione del T.F.R., nel rispetto delle previsioni del “Decreto 252”, il “T.F.R.” maturando, confluisce – conferimento tacito – a decorrere dal 1° luglio 2007 nella linea “a capitale garantito” costituita nell’ambito della Cassa che assicura “con certezza la restituzione integrale del solo capitale, entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi” ed un rendimento comparabile (e, quindi, non uguale) al tasso di rivalutazione T.F.R..
Nel caso di destinazione del T.F.R. alla linea “a capitale garantito” il lavoratore potrà chiedere successivamente il trasferimento ad una diversa forma di previdenza complementare nel rispetto dei limiti temporali previsti per la permanenza dell’investimento nella linea “a capitale garantito”.
Potrà inoltre richiedere, limitatamente al montante maturato nella linea “a capitale garantito”, l’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) nei termini e nelle modalità previste nel presente Statuto, Parte III, in quanto applicabili.
Art. 80
Destinazione del T.F.R. maturando residuale per gli iscritti alla Sezione a contribuzione definita
Per gli iscritti alla Sezione a contribuzione definita, la scelta per la destinazione del T.F.R. maturando residuale (per parte residua deve intendersi anche il 100% del T.F.R. maturando) alla Cassa, può avvenire, nel rispetto delle previsioni del “Decreto 252”, secondo le seguenti alternative:
a) lavoratore iscritto che si esprime per la destinazione alla Cassa del T.F.R. maturando: quest’ultimo confluisce nel comparto
di investimento di appartenenza;
b) lavoratore iscritto alla Cassa che nulla comunica alla Banca – conferimento tacito - : il T.F.R. maturando confluisce, a decorrere dal 1° luglio 2007 nella linea “a capitale garantito” costituita nell’ambito della Cassa, che assicura “con certezza la restituzione integrale del solo capitale, entro un lasso si tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi” ed un rendimento comparabile (e, quindi, non uguale) al tasso di rivalutazione T.F.R..
Nel caso di destinazione del T.F.R. alla linea “a capitale garantito” costituita nell’ambito della Cassa, il trasferimento ad altro comparto di investimento potrà avvenire nel rispetto delle previsioni del presente Statuto e dei limiti temporali minimi previsti per la permanenza dell’investimento nella linea “a capitale garantito”.
REGOLAMENTO
Parte generale
Art. 1
Elezione dei rappresentanti degli iscritti nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci (articoli 8, 9 e 13 Statuto)
Le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci in rappresentanza degli iscritti avvengono, mediante votazione a scrutinio segreto, attraverso la presentazione di liste recanti i nomi dei candidati, secondo le modalità disposte dai commi successivi.
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo, secondo le previsioni degli artt. 9 e 13 dello Statuto, gli iscritti in possesso dei requisiti statutari e di legge alla data di svolgimento delle elezioni.
Le elezioni sono indette almeno due mesi prima della prevista scadenza dal Consiglio di Amministrazione in carica, che insedia un Seggio elettorale, composto da un minimo di quattro ad un massimo di sei componenti, di cui un pensionato diretto designato dai dipendenti a riposo, nominandone il Presidente.
Il seggio elettorale nella sua prima adunanza, da tenersi entro dieci giorni dal suo insediamento, fissa la data della consultazione elettorale ed il termine ultimo di presentazione delle liste, per ciascuna elezione, dandone avviso agli iscritti con apposita comunicazione.
Le liste dei candidati sono proposte per iscritto al Seggio elettorale da almeno una delle sigle sindacali firmatarie degli accordi istitutivi della Cassa, ovvero da un numero minimo di 80 iscritti.
Le liste dei candidati devono contenere:
1. quelle degli iscritti in attività di servizio alla Sezione a contribuzione definita e della Sezione a prestazione definita:
- l’indicazione di 5 Consiglieri effettivi e 5 loro sostituti;
- l’indicazione di 1 Sindaco effettivo e di 1 Sindaco supplente
2. quelle dei pensionati diretti:
- l’indicazione di 1 Consigliere effettivo e di 1 suo sostituto;
Ciascuna lista deve essere corredata da dichiarazione sottoscritta da ogni candidato attestante il possesso dei requisiti
d’onorabilità e di professionalità prescritti per ricoprire la carica a cui concorre nonché l’assenza di cause di incompatibilità.
Il voto si esprime in modalità elettronica. Il Seggio elettorale stabilisce quali misure debbano essere adottate per garantire la segretezza del voto.
Il voto si esprime contrassegnando la lista prescelta.
A votazione conclusa il Seggio elettorale procede allo spoglio delle schede.
Il Seggio elettorale proclama vincitrice la lista relativa alla votazione degli iscritti in attività di servizio che ha riportato il maggior numero di voti ed eletti i candidati che la compongono; parimenti proclama vincitrice la lista relativa alla votazione dei pensionati diretti che ha riportato il maggior numero di voti ed eletto il candidato che vi è indicato.
Il seggio elettorale provvede quindi alla pubblicazione dei risultati elettorali.
Art. 2
Referendum: criteri e modalità (art. 20 Statuto)
Il referendum è richiesto per tutte le modifiche statutarie di cui all'art. 20. Le altre modifiche statutarie che non necessitano di referendum sono comunicate agli iscritti.
Al referendum partecipano gli iscritti alla Cassa.
Le modalità di indizione e svolgimento dei referendum vengono fissate di volta in volta dal Consiglio della Cassa.
Sezione a prestazione definita
Art. 3
Verifiche attuariali (art. 26 Statuto)
Le verifiche attuariali di cui all'art. 26 dello Statuto sono effettuate, assumendo a base i dati (anagrafici - retributivi ecc.) e le normative di contratto e di legge vigenti all'atto della valutazione.
Art. 4
Riscatto del corso legale di laurea
Le previsioni del presente articolo riguardano i riscatti richiesti successivamente al 31.12.1990.
La possibilità di rendere utili i periodi relativi al corso legale di laurea agli effetti del trattamento integrativo previsto dalle norme statutarie presuppone che il riscatto medesimo sia stato richiesto dall'iscritto ed ottenuto a valere sulla posizione accesa presso l'A.G.O.
In presenza del necessario presupposto di cui al comma che precede, il riscatto viene accordato dalla Cassa, con l'applicazione, salvo quanto espressamente previsto dal presente articolo, delle norme di cui alla Legge n. 153/1969 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità attuative previste dalle disposizioni emanate dall'I.N.P.S.
L'iscritto è tenuto a versare alla Cassa una somma pari alla riserva matematica corrispondente al beneficio pensionistico che viene a conseguire, da calcolarsi prendendo a riferimento la posizione dell'iscritto stesso quale risultante all'atto del riscatto ed assumendo a base tabelle corrispondenti a quelle approvate, con decreto 19.02.1981 e successive modifiche, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La somma dovuta può essere versata in un'unica soluzione, ovvero in 60 rate mensili, con applicazione di un tasso d'interesse pari a quello legale in vigore all'atto del perfezionamento dell'operazione.
L'eventuale interruzione dei versamenti comporta l'automatico accredito di una anzianità proporzionalmente corrispondente al capitale versato e comunque non superiore a quella riconosciuta allo stesso titolo dall'I.N.P.S.
Il riscatto può essere richiesto solo in costanza di rapporto di lavoro e la relativa rateizzazione non può protrarsi oltre la data di risoluzione del rapporto medesimo.
All'iscritto che cessi dal servizio senza diritto a pensione - né immediato né differito - la Cassa restituisce quanto versato per le proprie prestazioni e relativi interessi, da calcolarsi al tasso legale.
La somma di cui al comma che precede prescinde dall'autonoma previsione dell'art. 42 dello Statuto.
Art. 5
Riconoscimenti individuali di anzianità pregresse da parte della Banca (art. 54 Statuto)
Il contributo straordinario che la Banca è tenuta versare alla Cassa a fronte dei riconoscimenti di anzianità pregresse operati nei confronti di singoli iscritti è pari alla riserva matematica corrispondente al beneficio pensionistico che ne consegue.
Detta riserva matematica viene calcolata prendendo a riferimento la posizione dell'iscritto dipendente quale risultante alla data del calcolo stesso ed assumendo a base tabelle corrispondenti a quelle approvate, con decreto 19.02.1981 e successive modifiche, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Art. 6
Sistema tecnico di gestione: modalità (art. 26 Statuto)
Le modalità per l'attuazione di quanto previsto in ordine alla gestione tecnica della Sezione sono:
a) le entrate per contributi e riscatti (o derivanti da altro titolo) vengono accreditate con contabilizzazione dalla data delle singole operazioni;
b) le uscite per prestazioni (o derivanti da altro titolo) vengono addebitate con contabilizzazione dalla data in cui viene effettuato il pagamento;
c) a chiusura di ciascun esercizio la consistenza patrimoniale della Sezione viene determinata sulla base del saldo contabile dell'esercizio stesso e dell'accredito delle rendite nette della Cassa.
Art. 7
Riscatto pregressi periodi lavorativi (art. 31 Statuto)
Il riscatto totale o parziale di pregressi periodi lavorativi che abbiano dato luogo ad iscrizione all'A.G.O. (gestione lavoratori dipendenti) può essere richiesto, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca, da parte dell'iscritto o, nei casi di decesso in attività di servizio, dai suoi aventi diritto ovvero, nel caso di cessazione per adesione al "Fondo di solidarietà", all'atto della presentazione della domanda di pensione.
La facoltà contemplata dal comma che precede può essere esercitata solo nei casi in cui sussista diritto immediato a pensione in base all'anzianità maturata per le prestazioni fornite alla Banca, ovvero nei casi in cui il diritto stesso possa essere acquisito sommando a detta anzianità quella derivante dai pregressi periodi lavorativi di cui si richiede il riscatto.
Il mancato esercizio della facoltà di riscatto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca o la relativa rinuncia escludono la possibilità di una sua successiva riproposizione.
L'iscritto (od i suoi aventi diritto) è tenuto a versare alla Cassa nell'inerente gestione patrimoniale una somma pari alla riserva matematica corrispondente al beneficio pensionistico che viene a conseguire, da calcolarsi prendendo a riferimento la posizione dell'iscritto stesso, quale risultante all'atto della cessazione ed assumendo a base tabelle corrispondenti a quelle approvate, con decreto 19.02.1981, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La somma determinata ai sensi del comma che precede può essere versata alla Cassa in unica soluzione, ovvero con le seguenti modalità:
- versamento del 30% all'atto del perfezionamento dell'operazione;
- versamento del residuo 70% in 36 rate mensili, con applicazione di un tasso di interesse pari a quello legale.
L'eventuale interruzione dei versamenti rateali comporta l'automatico accredito di una anzianità proporzionalmente corrispondente al capitale versato.
Al verificarsi dell'ipotesi di cui al comma precedente, la posizione previdenziale dell'iscritto o dei suoi aventi diritto è riesaminata ad ogni effetto, ivi compreso quello del recupero di quanto risulti percepito non a giusto titolo.
Art. 8
Calcolo delle pensioni integrate:
valori annui coefficienti (articoli 30 e 52 Statuto)
Agli effetti del calcolo della pensione integrata, i valori annuali dei coefficienti da utilizzarsi per il computo delle anzianità espresse in frazioni di anno sono i seguenti:
- pensione integrata di primo livello (coefficienti di cui all'art. 30):
- per tutte le categorie: 1,50% fino a 35 anni di anzianità;
- pensione integrata di secondo livello (coefficienti di cui all'art. 52 sostitutivi di quelli di cui all'art. 30):
. area professionale dalla 1^ alla 4^ : 1,70% fino a 35 anni di anzianità;
. Dirigenti e Funzionari: 1,70% fino a 35 anni di anzianità, 1,50% per anzianità superiori.
Art. 9
Adeguamento trattamenti minimi (art. 57 Statuto)
In relazione a quanto previsto dall'art. 57, l'adeguamento nel tempo dei trattamenti minimi viene attuato applicando alle misure in atto al 31.12.1997 gli stessi aumenti percentuali previsti sui trattamenti pensionistici ordinari (perequazione automatica).
Art. 10
Contributi: versamento (art. 22 Statuto)
I contributi dovuti alla gestione della Sezione a prestazione definita vengono mensilmente versati dalla Banca con riferimento all'ammontare complessivo delle retribuzioni (imponibile I.N.P.S.) corrisposte in ciascun mese agli iscritti beneficiari dei trattamenti pensionistici a prestazione definita, di cui alla presente Sezione.
Detto versamento viene effettuato mediante accredito nel c/c che la Cassa intrattiene presso la Banca stessa, con valuta del giorno 27.
Art. 11 Segnalazioni da parte della Banca
La Banca, a richiesta, fornisce alla Cassa le informazioni ritenute utili per la verifica delle scritture contabili e delle erogazioni delle pensioni.
Art. 12 Pagamento delle pensioni
La pensione viene versata a ciascun avente diritto o a persona munita dei necessari poteri.
Art. 13 Trasferimenti (art. 42 Statuto)
Per i trasferimenti previsti dall'art. 42 dello Statuto trova applicazione analogica la disciplina contemplata dal successivo art. 17.
APPENDICE
Adempimenti della Cassa per conto della Banca
La Cassa provvede a svolgere gli adempimenti, di volta in volta richiesti dalla Banca, in favore di personale rientrante nelle particolari fattispecie, di cui agli accordi 1997 previa costituzione dei necessari capitali da parte della Banca medesima.
Sezione a contribuzione definita
Art. 14
Modalità di calcolo (articoli 68 e 71 Statuto)
La prestazione in capitale prevista dall'art. 68, comma 1, è calcolata tenendo conto della dotazione iniziale, degli apporti economici versati e della loro remunerazione, accertata in sede di rendiconto di ciascun esercizio.
Le corresponsioni in capitale disciplinate dagli articoli 70, comma 1 e 71 comma 1 dello Statuto, sono determinate, in entrambe le fattispecie considerate, con applicazione del metodo di remunerazione indicato dal comma che precede.
La remunerazione contemplata dai precedenti commi 1 e 2 è capitalizzata al 31 dicembre di ogni anno. Per l'anno in cui interviene la cessazione dell'iscrizione alla Cassa si assume come remunerazione il tasso medio netto di rendimento dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi (o, in difetto, di titolo pubblico equipollente), capitalizzato all'ultimo giorno del mese in cui interviene la cessazione stessa, salvo che l'organizzazione contabile della Cassa stessa non consenta di disporre di una valorizzazione giornaliera o mensile delle singole posizioni degli iscritti. In tale ultimo caso la remunerazione sarà calcolata fino all'ultimo giorno del mese antecedente la liquidazione.
Art. 15 Modalità di erogazione
(articoli 68, 70 e 71 Statuto)
La prestazione in capitale prevista dall'art. 68, comma 1 dello Statuto, e le corresponsioni in capitale disciplinate dagli articoli 70, comma 1 allorquando si estrinsecano in riscatto della posizione individuale e 71 comma 1, sempre dello Statuto, sono attribuite con valuta dell'ultimo giorno del mese antecedente a quello di pagamento.
Le erogazioni di cui al comma che precede sono pagabili presso la Filiale della Banca dove l'iscritto era addetto al momento del pensionamento, oppure presso altra Filiale della Banca stessa, da indicarsi con un mese di preavviso.
Contestualmente all'erogazione della prestazione in capitale di cui all'art. 68, comma 1, secondo la cadenza temporale indicata al comma che precede, sono poste in essere, in alternativa, le procedure volte all'attribuzione all'iscritto della rendita vitalizia prevista dal medesimo art. 68, comma 2 dello Statuto.
Art. 16
Esercizio di facoltà (art. 70 Statuto)
Con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 70 dello Statuto le facoltà di trasferimento della posizione dell'iscritto vanno esercitate indirizzando alla Cassa, tramite lettera raccomandata, specifica domanda. La domanda deve contenere tutti gli elementi necessari per effettuare il trasferimento della posizione. Anche per i casi di cui all’art. 70, comma 3, la facoltà di trasferimento ad altra forma di previdenza complementare va esercitata tramite lettera raccomandata.
ALLEGATI
Allegato n. 1 - Coefficienti di calcolo della pensione integrata
Art. 29
Pensione integrata: basi di calcolo
Anni di anzianità utile (cfr. lett. b) | Coefficienti di pensione (valori %) | Anni di anzianità utile (cfr. lett. b) | Coefficienti di pensione (valori %) | |
5 | 25,00 | 21 | 49,00 | |
6 | 26,50 | 22 | 50,50 | |
7 | 28,00 | 23 | 52,00 | |
8 | 29,50 | 24 | 53,50 | |
9 | 31,00 | 25 | 55,00 | |
10 | 32,50 | 26 | 56,50 | |
11 | 34,00 | 27 | 58,00 | |
12 | 35,50 | 28 | 59,50 | |
13 | 37,00 | 29 | 61,00 | |
14 | 38,50 | 30 | 62,50 | |
15 | 40,00 | 31 | 64,00 | |
16 | 41,50 | 32 | 65,50 | |
17 | 43,00 | 33 | 67,00 | |
18 | 44,50 | 34 | 68,50 | |
19 | 46,00 | 35 | 70,00 | |
20 | 47,50 |
Allegato 2 - Voci retributive
Artt. 29 e 53
Pensione integrata: basi di calcolo
VOCI "FISSE" attuali retribuzioni |
Stipendio |
Scatti di anzianità |
Ex ristrutturazione tabellare |
Ad personam contrattuale |
Emolumento ad personam |
Ad personam CDA 14/03/2002 |
Dirigenti:
Quadri Direttivi di 3° e 4° livello
VOCI "FISSE" attuali retribuzioni |
Stipendio |
Scatti di anzianità |
Ex ristrutturazione tabellare |
Ex premio rendimento |
Ad personam contrattuale |
Maggiorazione del trattamento economico (MTE) |
(ex funzionari):
Quadri Direttivi di 1° e 2° livello
VOCI "FISSE" attuali retribuzioni |
Stipendio |
Scatti di anzianità |
Ex ristrutturazione tabellare |
Ex premio rendimento |
Maggiorazione del trattamento economico (MTE) |
Assegno ad personam quadri |
(ex quadri e quadri super) 3^ Area professionale
VOCI "FISSE" attuali retribuzioni |
Stipendio |
Scatti di anzianità |
Ex ristrutturazione tabellare |
Ex premio rendimento |
Benefici economici per automatismo |
Assegno per il vice capo ufficio |
Maggiorazione assegno di grado |
Assegno mensile ex art. 117 lett. a CCNL 1990 |
(ex impiegati)
1^ e 2^ Area professionale
VOCI "FISSE" attuali retribuzioni |
Stipendio |
Scatti di anzianità |
Assegno di grado |
Ex ristrutturazione tabellare |
Ex premio rendimento |
Benefici economici per automatismo |
Assegno mensile ex art. 117 lett. a CCNL 1990 |
(ex impiegati di 2^, commessi ed ausiliari):
Allegato n. 3 - Coefficienti di calcolo
Art. 52
Coefficienti di calcolo della pensione integrata di secondo livello
Le presenti tabelle trovano applicazione solo ed esclusivamente nei confronti dei soggetti indicati all’art. 49.
I coefficienti di calcolo di cui alla seguente tabella sono stati oggetto di aggiornamento nel 2019 al fine di tener conto
dell’allungamento dell’età pensionabile per effetto delle modifiche normative intervenute nel tempo.
I nuovi coefficienti entrano in vigore una volta intervenuta l’approvazione da parte della “COVIP” delle modifiche
statutarie e senza effetto retroattivo.
Anni di | Coefficiente | Anni di | Coefficiente |
Anzianità utile | di pensione | anzianità utile | di pensione |
5 | 25 | ||
6 | 26,7 | Quadri direttivi di 1° e 2° livello, Aree professionali | |
7 | 28,4 | ||
8 | 30,1 | ||
9 | 31,8 | 35 | 79 |
10 | 33,5 | 36 | 80,5 |
11 | 35,2 | 37 | 82 |
12 | 36,9 | 38 | 83,5 |
13 | 38,6 | 39 | 85 |
14 | 40,3 | 40 | 86,5 |
15 | 42 | 41 | 88 |
16 | 43,7 | 42 | 89,5 |
17 | 45,4 | 43 | 91 |
18 | 47,1 | 44 | 92,5 |
19 | 48,8 | 45 | 94 |
20 | 50,5 | ||
21 | 52,2 | Dirigenti e Quadri Direttivi di 3° e 4° livello | |
22 | 53,9 | ||
23 | 55,6 | ||
24 | 57,3 | 35 | 76 |
25 | 59 | 36 | 77,5 |
26 | 60,7 | 37 | 79 |
27 | 62,4 | 38 | 80,5 |
28 | 64,1 | 39 | 82 |
29 | 65,8 | 40 | 83,5 |
30 | 67,5 | 41 | 85 |
31 | 69,2 | 42 | 86,5 |
32 | 70,9 | 43 | 88 |
33 | 72,6 | 44 | 89,5 |
34 | 74,3 | 45 | 91 |
Allegato n. 4 - Basi retributive convenzionali
Art. 58
Calcolo della pensione integrativa di secondo livello
- Grado VII Euro 3.021,27 annui
- Grado VI Euro 4.493,17 annui
- Grado V Euro 5.861,78 annui
- Grado IVB Euro 8.237,48 annui