ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
28.8.2003
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 216/27
IT
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
tra la Comunità europea e la Federazione russa che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea
A. Lettera della Comunità europea
Moscou, il 30 luglio 2003
Signor,
1. Mi pregio far riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federa- zione russa del 13 ottobre 1997 che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Federazione russa nella Comunità europea. Detto sistema è entrato in vigore il 5 novembre 1997 per il periodo compreso tra questa data e il 31 dicembre 1999 ed è stato prorogato tra tale data ed il 31 dicembre 2001.
2. Durante i negoziati tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa per un nuovo accordo acciaio, le parti hanno deciso di prorogare il sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per taluni prodotti di acciaio per il periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2004 al fine di migliorare la trasparenza e di evitare possibili distorsioni degli scambi. Il sistema di duplice controllo viene descritto in dettaglio in allegato alla presente lettera.
3. Il presente scambio di lettere lascia impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi bilaterali sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia.
4. Ciascuna delle parti può proporre in qualsiasi momento, previo accordo di entrambe le parti, modifiche dell'allegato o delle relative appendici che entreranno in vigore una volta approvate. Qualora siano aperte inchieste antidumping o di salvaguardia o siano introdotte nella Comunità europea misure nei confronti di un prodotto soggetto al sistema di duplice controllo, la Federazione russa deciderà se esclu- dere o meno il prodotto da detto sistema. La sua decisione, tuttavia, non pregiudicherà l'immissione in libera pratica del prodotto nella Comunità.
5. Concludendo, mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera, dell'allegato e delle appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa, che entrerà in vigore il giorno della Sua risposta.
Voglia accettare, Sig., l'espressione della mia profonda stima.
Per la Comunità europea
L 216/28
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
28.8.2003
IT
B. Lettera del governo della Federazione russa
Moscou, il 30 luglio 2003
Signor,
mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
«1. Mi pregio far riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa del 13 ottobre 1997 che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Federazione russa nella Comunità europea. Detto sistema è entrato in vigore il 5 novembre 1997 per il periodo compreso tra questa data e il 31 dicembre 1999 ed è stato prorogato tra tale data ed il 31 dicembre 2001.
2. Durante i negoziati tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa per un nuovo accordo acciaio, le parti hanno deciso di prorogare il sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per taluni prodotti di acciaio per il periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2004 al fine di migliorare la trasparenza e di evitare possibili distorsioni degli scambi. Il sistema di duplice controllo viene descritto in dettaglio in allegato alla presente lettera.
3. Il presente scambio di lettere lascia impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi bilaterali sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia.
4. Ciascuna delle parti può proporre in qualsiasi momento, previo accordo di entrambe le parti, modi- fiche dell'allegato o delle relative appendici che entreranno in vigore una volta approvate. Qualora siano aperte inchieste antidumping o di salvaguardia o siano introdotte nella Comunità europea misure nei confronti di un prodotto soggetto al sistema di duplice controllo, la Federazione russa deciderà se escludere o meno il prodotto da detto sistema. La sua decisione, tuttavia, non pregiudi- cherà l'immissione in libera pratica del prodotto nella Comunità.
5. Concludendo, mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera, dell'allegato e delle appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa, che entrerà in vigore il giorno della Sua risposta.»
Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo su quanto precede e che la Sua lettera, la presente risposta, il relativo allegato e le relative appendici costituiscono un accordo conformemente alla Sua proposta.
Voglia accettare, Sig., l'espressione della mia profonda stima.
Per il governo della Federazione russa
28.8.2003
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L 216/29
IT
ALLEGATO
1.1. Nel periodo che va dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2004, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'appendice I, origi- nari della Federazione russa, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità secondo il modello di cui all'appendice II.
1.2. Nel periodo che va dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2004, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'appendice I, origi- nari della Federazione russa, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti della Federazione russa. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento.
1.3. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati sul mezzo di trasporto per l'esporta- zione.
1.4. Il documento di esportazione è conforme al modello di cui all'appendice III. Esso è valido per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità.
1.5. La Federazione russa trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità gover- native russe autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione unitamente ai facsimili dei timbri e delle firme utilizzati. La Federazione russa, inoltre, informa la Commissione di qualsiasi modifica di tali informa- zioni.
1.6. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo è determinata secondo le norme vigenti nella Comunità.
1.7. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare la Federazione russa di qualsiasi modifica della NC riguardante i prodotti contemplati dal presente accordo prima che entri in vigore nella Comunità.
1.8. Nell'appendice IV figurano alcune disposizioni tecniche sul funzionamento del sistema di duplice controllo.
2.1. La Federazione russa s'impegna a fornire alla Comunità informazioni statistiche precise sui documenti di esporta- zione rilasciati dalle sue autorità a norma del paragrafo 1.2. Dette informazioni devono essere inviate alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono.
2.2. La Comunità s'impegna a fornire alle autorità della Federazione russa informazioni statistiche precise sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri relativamente ai documenti di esportazione rilasciati dalle autorità russe a norma del paragrafo 1.1. Dette informazioni devono essere inviate alle autorità russe entro la fine del mese succes- sivo a quello cui si riferiscono.
3. In caso di necessità, su richiesta di una delle parti si tengono senza indugio consultazioni sugli eventuali problemi derivanti dall'applicazione del presente accordo. Le parti partecipano alle consultazioni tenute a norma del presente articolo con spirito di cooperazione e con l'intento di appianare le loro divergenze.
4. Le comunicazioni da effettuare ai sensi della presente decisione devono pervenire:
— per quanto riguarda la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee,
— per quanto riguarda la Federazione russa, al ministero dello Sviluppo economico e del commercio, dipartimento per la Regolazione non tariffaria.
L 216/30
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28.8.2003
IT
Appendice I
Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo senza limiti quantitativi
FEDERAZIONE RUSSA
Nastri laminati a freddo di larghezza non superiore a 500 mm
7211 23 99
7211 29 50
7211 29 90
7211 90 90
Lamiere elettriche a grani non orientati
7211 23 91
7225 19 10
7225 19 90
7226 19 10
7226 19 30
7226 19 90
Lamiere elettriche a grani orientati
7226 11 90
Appendice II
Appendice III
28.8.2003
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L 216/41
IT
Appendice IV
FEDERAZIONE RUSSA
Disposizioni tecniche sul funzionamento del sistema di duplice controllo
1. Il formato dei documenti di esportazione è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incol- lata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. In tal caso, soltanto la prima copia è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Solo l'originale è considerato valido dalle competenti autorità della Comunità per il controllo delle esportazioni nella Comunità secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.
2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
— due lettere che indicano il paese esportatore: RU = Federazione russa,
— due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:
BE | = | Belgio |
DK | = | Danimarca |
DE | = | Germania |
EL | = | Grecia |
ES | = | Spagna |
FR | = | Francia |
IE | = | Irlanda |
IT | = | Italia |
LU | = | Lussemburgo |
NL | = | Paesi Bassi |
AT | = | Austria |
PT | = | Portogallo |
FI | = | Finlandia |
SE | = | Svezia |
GB | = | Regno Unito |
— un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio «2» per il 2002,
— un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,
— un numero di cinque cifre da 00001 a 99999 assegnato allo Stato membro nel quale è previsto lo sdoganamento.
3. I documenti di esportazione valgono per l'anno di calendario del rilascio, come risulta dalla casella n. 3.
4. Dato che l'importatore deve presentare il documento di esportazione originale quando richiede un documento d'im- portazione, i documenti di esportazione dovrebbero essere rilasciati, nella misura del possibile, per singole operazioni commerciali anziché per contratti globali.
5. La Federazione russa non è tenuta a indicare i prezzi nel documento di esportazione, ma deve comunicarli, su richiesta, alle competenti autorità della Commissione.
6. I documenti d'esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti ai quali si riferiscono. In tal caso, essi recano la dicitura «issued retrospectively».
7. In caso di furto, perdita o distruzione di un documento di esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità gover- nativa competente che l'ha rilasciato per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso. I duplicati devono recare la dicitura «duplicate» e la data dei documenti di esportazione originali.
8. Le competenti autorità della Comunità sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di documenti d'esportazione già rilasciati nonché, se del caso, dei motivi del ritiro o della modifica.