CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DIRIGENTE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÁ DI BOLOGNA
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DIRIGENTE
DELL’ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
(anno 2009)
Art. 1)
Ambito e validità dell’accordo Art. 4 CCNL 5/3/2008
1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale dirigente di seconda fascia in servizio presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, di seguito chiamati dirigenti.
2. Il presente accordo è formulato ai sensi dell’art. 4 del CCNL del personale dirigente dell’Area VII sottoscritto il 5/3/2008.
3. Gli effetti economici e giuridici del contratto, salva diversa espressa indicazione appositamente prevista, decorrono dal 1 gennaio 2009 fino a disdetta di una delle due Parti, nel qual caso rimangono efficaci fino alla stipula di nuovo accordo.
4. Xxxxx restando quanto precede, le Parti si riservano di riaprire il confronto negoziale, anche su iniziative unilaterali, ogni qual volta intervengano nuovi indirizzi contrattuali o di legge relativi ad argomenti trattati nel presente contratto collettivo integrativo.
Art. 2)
Determinazione dei fondi di posizione e di risultato
1. Nel rispetto di quanto disposto dal vigente CCNL e dalle disposizioni legislative vigenti, il Fondo per l’anno 2009 per la retribuzione di posizione e di risultato spettante ai dirigenti in servizio presso l’Ateneo ammonta complessivamente a euro 1.414.319,58 comprensivi di oneri carico ente.
2. Tenendo conto della situazione pregressa, della decurtazione che il fondo ha subito nell’anno 2009 per effetto dell’art. 67, comma 5 della L. 133/2008, dell’accordo sulla graduazione delle posizioni dirigenziali sottoscritto il 29 settembre 2009, le Parti determinano i fondi di posizione e di risultato nei seguenti importi:
Retribuzione di posizione | € 1.186.000,00 |
Retribuzione di risultato | € 228.319,58 |
TOTALE | € 1.414.319,58 |
La retribuzione di posizione rappresenta l’83,9 % del Fondo per il trattamento accessorio complessivo.
Art. 3)
Retribuzione di posizione e di risultato
1. Considerato che l’ammontare dei fondi di posizione e di risultato è strettamente legato ai criteri definiti dal CCNL, all’accordo del 29.09.2009 e ai valori economici della retribuzione di posizione attribuiti alle fasce, le Parti nel determinare la quota del Fondo da destinare alla retribuzione di posizione e la quota da destinare alla retribuzione di risultato hanno considerato, quali valori economici annui della retribuzione di posizione, gli importi di seguito riportati:
I^ fascia € 42.859,84 II^ fascia € 32.405,89 III^ fascia € 27.179,65
Tali valori sono comprensivi anche della retribuzione di posizione parte fissa negli importi stabiliti dall’art. 5, comma 3 del CCNL 5/3/2008 biennio economico 2004/2005.
2. L’importo annuo individuale della retribuzione di risultato non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di ciascuna posizione nei limiti delle risorse disponibili del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti, previa valutazione positiva dei risultati ottenuti e dei comportamenti assunti da ciascun dirigente.
3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato per l’anno 2009 saranno a tal fine integralmente utilizzate.
Art. 4) Incarichi aggiuntivi
1. Gli incarichi, le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti dall’Ateneo ricadono nel principio di onnicomprensività (art. 52 comma 2 CCNL 05.03.08 comma 2).
2. Gli incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall’Ateneo rientrano nell’ambito di applicazione del comma precedente e pertanto non sono oggetto di ulteriore remunerazione rispetto a quanto previsto dall’art. 52, comma 1 del CCNL 05.03.08.
3. Ai sensi dell’art. 26 comma 3 del CCNL del 05.03.08, qualora gli incarichi aggiuntivi vengano conferiti da terzi ai dirigenti in ragione del loro ufficio su designazione dell’Ateneo i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all’Ateneo e confluiscono sui fondi di cui all’articolo 62 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti) per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. Ai dirigenti interessati dallo svolgimento dei suddetti incarichi viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio pari al 50% dell’importo disponibile, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Art. 5) Incarichi ad interim
1. Nel caso di dirigente titolare di incarico e assente con diritto alla conservazione del posto e nel caso di vacanza di posto in organico, la reggenza dell’ufficio può essere affidata a un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico ad interim secondo quanto disposto dall’art. 27 del CCNL 05.03.2008.
2. Il dirigente, durante il periodo di sostituzione, continua a percepire la retribuzione di posizione in godimento. Il trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi di sostituzione, è integrato, nell’ambito della retribuzione di risultato, di un importo pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico ricoperto dal dirigente sostituito e comunque nei limiti della disponibilità del fondo.
Art. 6) Disposizioni finali
1. Gli oneri di cui al presente contratto non possono eccedere la somma complessiva in esso indicata.
2. Per tutte le materie di cui all’art. 4 del CCNL del 5/3/2008 non disciplinate nel presente accordo, si rinvia a successivi e specifici accordi.
3. Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo Integrativo di Xxxxxx in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle norme di legge e alle disposizioni dei Contratti Nazionali di Lavoro attualmente vigenti.
Art. 7)
Interpretazione autentica delle clausole controverse
1. Nel caso in cui sorgano controversie sull’interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto, le Parti si incontrano entro 30 giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato.
2. L’eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa fin dall’inizio della vigenza del contratto collettivo integrativo.
Dichiarazione congiunta delle Parti
Le Parti danno atto che, per le motivazioni indicate nell’articolo 2 comma 2 del presente accordo, i valori economici delle tre fasce della retribuzione di posizione presi in considerazione ai fini della stipula del presente contratto collettivo integrativo (art. 3 comma 1) risultano inferiori rispetto a quelli previsti per l’anno 2008.
La Delegazione di Parte Pubblica, rappresentata, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 5/3/2008 come di seguito indicato:
Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxx
Delegato del Rettore ………………………………….
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Direttore Amministrativo ………………………………….
e
la Delegazione di Parte Sindacale per la Contrattazione Collettiva integrativa, rappresentata, ai sensi degli art. 7 e 8 del CCNL 5/3/2008, come di seguito indicato:
Sig. Xxxxxx Xxxxxxx
Delegato FLC-CGIL …………………………………
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
Delegato CISL - Università …………………………………..
Sig.ra Xxxxxxx Xxxx
Delegato UIL – PA ………………………………….
Sig. Xxxxx Xxxxx
Delegato UIL – PA ………………………………….
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Delegato DIRSTAT - Università ………………………………….
Sig.ra Xxxxxx Xxxx
RSA FLC-CGIL ………………………………….
Dott. Marco Degli Esposti
RSA CISL - Università ………………………………….
Dott. Xxxxx Xxxxxx
RSA DIRSTAT - Università ………………………………….
Bologna, 25.11.2009 Il segretario
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx