ALLEGATO "B" AL N. 16.342 di RACCOLTA STATUTO
ALLEGATO "B" AL N. 16.342 di RACCOLTA STATUTO
della Società Consortile "CONSEL - CONSORZIO ELIS per la for- mazione professionale superiore - società consortile a re- sponsabilità limitata"
Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata
1. E' costituita, ai sensi degli artt. 2615-ter e 2462 e i segg. c.c., una società consortile a responsabilità limita- ta, con attività esterna, denominata "CONSEL - CONSORZIO E- LIS per la formazione professionale superiore - società con- sortile a responsabilità limitata". La società consortile ha sede in Roma, all'indirizzo denunciato presso il registro delle imprese.
Art. 2 - Oggetto
1. La Società, che potrà svolgere la sua attività tanto in I- talia che all'estero, ha per oggetto la acquisizione e pre- stazione, sia in favore dei propri consorziati che per ter- zi, di servizi consortili di natura scientifica, didattica, educativa, culturale, assistenziale, ricettiva, nonchè di o- gni prestazione a ciò connessa, complementare e/o collegata, quali, in particolare e tra l'altro, lo studio, progettazio- ne e realizzazione di iniziative di qualificazione post se- condaria; idonee a fornire una cognizione tecnica qualifica- ta, la istituzione ed assegnazione di borse di studio, la promozione ed incentivazione di ricerche scientifiche, tecno-
logiche, didattiche e culturali.
2. In vista di tali scopi ed obiettivi e per il miglior per- seguimento di essi, la eventuale partecipazione di univer- sità pubbliche e private al Consorzio sarà finalizzata a con- sentire e promuovere l'integrazione delle capacità scientifi- che, didattiche e culturali proprie della componente accade- mica con le capacità e la esperienza operativa delle imprese e degli enti di formazione partecipanti al Consorzio.
3. In particolare le università, le imprese e gli enti di formazione consorziati potranno realizzare, nell'ambito del- le attività del Consorzio, corsi di studio e attività cultu- rali, formative e scientifiche ai sensi e con le modalità di cui all'art. 8 della legge 341/90 e di cui all'art. 91 bis del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, così come modificato dall'art. 13 della L. 9.12.1985 n. 705.
4. Potranno fruire dei servizi consortili, per sè o per pro- pri dipendenti e terzi beneficiari a titolo gratuito ed one- roso, i soci della Società, individualmente o collettivamen- te, nonchè i consorziati aderenti non soci ammessi a norma di emanando regolamento.
5. La prestazione di servizi consortili in favore di terzi sarà consentita ove prevista nel Regolamento Consortile.
6. A loro volta i servizi di cui trattasi, ed ogni prestazio- ne connessa o complementare, potranno essere forniti, presta- ti o comunque procurati e resi disponibili, da consorziati o
da terzi secondo quanto previsto nel Regolamento Consortile.
7. La Società non ha fine di lucro e pertanto i servizi sa- ranno resi al costo, secondo i criteri di ripartizione ed im- putazione a norma di Regolamento, così come avranno luogo al costo ogni atto ed attività, anche di impresa, posti in esse- re per conto e nell'interesse dei consorziati.
8. Al fine di quanto precede e nell'ambito delle finalità so- pra individuate la Società potrà, tra l'altro:
a) compiere in nome e per conto proprio e nel nome di consor- ziati e/o per conto di terzi, qualsiasi operazione commercia- le, industriale e finanziaria attiva o passiva;
b) partecipare a enti, associazioni e consorzi;
c) gestire attività consortili, promuovere, concludere o ade- rire ad accordi consortili, assumere la rappresentanza con- giunta od individuale degli interessi di propri soci e/o di terzi per loro conto, in nome proprio od in nome dei medesi- mi;
d) svolgere nell'interesse e per conto dei consorziati e/o di terzi, attività commerciali, industriali e servizi di ge- stione, assistenza, rappresentanza e consulenza e con la so- la eccezione delle attività per le quali si richiedano previ assentimenti della Pubblica Amministrazione; attività queste ultime che potranno essere svolte solo previo ottenimento de- gli assentimenti medesimi;
e) dare e ricevere garanzie personali e reali, fidejussioni
ed avalli per sè o per terzi, in propria o in altrui rappre- sentanza;
f) più in generale compiere qualsiasi operazione utile od op- portuna per il conseguimento del fine sociale.
9. Per il perseguimento dei propri scopi la Società consorti- le potrà avvalersi di tutti i contributi e finanziamenti pre- visti dalla normativa vigente, nazionale e non, per le atti- vità ed i compiti di cui al presente statuto.
Art. 3 - Regolamento Consortile
1. I servizi consortili che la Società renderà disponibili ai propri soci individualmente e/o collettivamente saranno disciplinati da apposito Regolamento predisposto a cura del- l'Organo Amministrativo della società e sottoposto ad appro- vazione della Assemblea dei Soci.
2. Detto regolamento stabilirà i contenuti e l'oggetto dei costituendi servizi e le condizioni per fruirne ed esservi ammessi, fermo restando che la partecipazione alla Società dà titolo a tutti i soci di partecipare, secondo le proprie necessità e le rispettive occasioni, ai servizi stessi nella misura in cui essi siano istituti e disponibili.
3. La partecipazione ai servizi consortili non sarà pertanto necessariamente corrispondente alla quota di partecipazione nella Società.
4. Il Regolamento prevederà altresì i presupposti e le condi- zioni per la eventuale partecipazione di terzi ad iniziative
e servizi consortili.
Il Regolamento dovrà essere impostato secondo il principio che il Consorzio non debba conseguire per sè utili, nè assu- mere rischi ed oneri derivanti dalle opere e servizi che es- so andrà a realizzare per conto e/o nell'interesse dei con- sorziati e più latamente dei fornitori, e pertanto dovrà re- stare estraneo al risultato, in utile od in perdita, di ogni atto ed attività posto in essere per conto di consorziati e/o più latamente nel quadro della prestazione dei servizi consortili; dovendo ogni risultato delle attività svolte pro- dursi direttamente in capo alle imprese consorziate e/o frui- trici.
Art. 4 - Soggetti ammessi al Consorzio, Xxxxxxxx ammessi ai servizi consortili
1. Le prestazioni saranno rese in favore dei soci della so- cietà consortile (individualmente e collettivamente) nonchè in favore dei consorziati aderenti non soci ammessi, a norma di emanando Regolamento, alla fruizione dei servizi.
2. Sarà altresì in facoltà degli organi consortili, secondo quanto previsto dal Regolamento Consortile, ammettere terzi soggetti alla partecipazione occasionale ad iniziative con- sortili o alla occasionale fruizione di servizi consortili, allorchè tale partecipazione appaia utile od opportuna.
3. All'atto di ammettere i terzi soggetti alla occasionale fruizione di servizi consortili, nei limiti e nei termini
di cui al Regolamento Consortile, gli organi consortili de- termineranno ove non già disciplinate a norma di Regolamen- to, le condizioni generali e particolari di tale ammissione, nel rispetto dei criteri di neutralità e trasparenza economi- ca e fiscale della attività consortile.
Art. 5 - Capitale sociale, contributi consortili annuali, Partecipazione alle iniziative e servizi consortili
1. Il capitale sociale è pari a euro 51.000,00 (cinquantuno- mila/00) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art.2463 c.c..
2. I consorziati soci verseranno all'atto di adesione al Con- sorzio, oltre a quanto dovuto per la partecipazione al capi- tale sociale, il contributo consortile annuale per le spese generali e di struttura ed organizzazione del Consorzio, nonchè per servizi ed iniziative di interesse generale dei consorziati.
3. L'ammontare di tale contributo verrà quantificato, per il primo anno, nell'atto costitutivo, e per i successivi eserci- zi dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sulla ba- se della gestione e del rendiconto dell'esercizio precedente e delle previsioni relative all'esercizio successivo.
4. I consorziati aderenti non soci verseranno un contributo consortile annuale per le spese generali, di struttura e di organizzazione del Consorzio, secondo modalità e tempi deter- minati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio medesi- mo.
5. La partecipazione di Università pubbliche alle attività ed iniziative consortili, sia quale socio del Consorzio, sia come aderente non socio, sarà regolata, anche e segnatamente per ciò che concerne il profilo economico, da quanto previ- sto dall'art. 91 bis del D.P.R. 11.7.80 n. 382, come modifi- cato dall'art. 13 della Legge 9.12.85 n. 705.
6. Il Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'approvazio- ne di ciascuna singola iniziativa (servizi, prestazioni, etc.) fisserà altresì le quote di partecipazione alla inizia- tiva medesima dei soci e/o dei consorziati aderenti non so- ci, secondo le rispettive necessità e occasioni, fermo re- stando che tale partecipazione non sarà necessariamente cor- rispondente alla quota di partecipazione alla società.
7. Competerà egualmente al Consiglio di Amministrazione fis- sare le quote di eventuale partecipazione di terzi alle sud- dette iniziative consortili, nella cui determinazione si dovrà tener conto dell'incidenza delle spese generali e di organizzazione e struttura dei Consorzio.
Art. 6 - Mandato
1. Le attività svolte in nome proprio dal Consorzio, ma per conto dei consorziati saranno poste in essere su specifico mandato.
2. Il mandato dovrà prevedere la integrale copertura di ogni onere, rischio e costo che il Consorzio andrà ad assumere per conto dei partecipanti alla specifica iniziativa cui il
mandato si riferisce ed ogni idonea condizione ed opportuna garanzia atta ad assicurare la piena neutralità e trasparen- za economica e fiscale di ogni operazione che il Consorzio andrà a porre in essere per conto dei partecipanti.
Art. 7 - Organi del Consorzio
1. Sono organi del Consorzio, l'Assemblea dei Soci, il Consi- glio di Amministrazione, l'Organo di Controllo o il Revisore e, ove nominati, il Presidente, i Vice Presidenti, il Comita- to Operativo, il Direttore e i Comitati Tecnico - Scientifi- ci.
A
ASSEMBLEA DEI SOCI
I. L'Assemblea dei Soci delibera sulle materie riservate al- le decisioni dei soci a norma dell'art. 2479 cod. civ., nonchè della determinazione del contributo annuale nei casi e a norma di regolamento.
II. Le Assemblee saranno convocate con informazione sugli ar- gomenti da trattare mediante lettera raccomandata ovvero a mezzo di fax, posta elettronica, videoconferenza, telegramma o altro mezzo equipollente ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
III. Le Assemblee dei soci si riuniscono presso la sede so- ciale o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione e si costituiscono e deliberano in conformità all'art. 2479 bis cod. civ..
IV. E' ammessa la partecipazione all'assemblea e la concomi- tante espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazio- ne, secondo un regolamento redatto dal consiglio di ammini- strazione e approvato dall'assemblea dei soci.
B
CONSIGLIO D'AMMINSITRAZIONE
I. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio e da due a undici Consiglieri nominati per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'Assem- blea. I predetti, che possono anche essere non soci, durano in carica 5 anni e sono rielegibili.
II. Il Consiglio opera per la cura degli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione ed attende al compimento di ogni atto e attività necessari, utili od opportuni per l'at- tuazione del Regolamento Consortile e per l'attuazione delle deliberazioni assembleari.
III. Il consiglio stabilisce, ove non determinati per Regola- mento, le condizioni, termini, e modalità organizzative ed e- conomiche di partecipazione alle iniziative e di fruizione dei servizi, anche da parte di consorziati aderenti non soci e di terzi, ove previsto dal Regolamento Consortile.
IV. Determina i criteri di ripartizione degli oneri consorti- li, sulla base delle prestazioni effettivamente richieste dai singoli consorziati.
X. Xxxxxxxxxx, a termini di legge, il bilancio dell'eserci-
zio chiuso al precedente 31 dicembre, curandone il deposito presso il registro delle imprese.
VI. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la le- gale rappresentanza del Consorzio e convoca le riunioni del Consiglio stesso.
VII. Il Consiglio può delegare, ad alcuno dei Consiglieri o al Comitato Operativo, parte delle proprie attribuzioni.
VIII. E' ammessa la partecipazione alle riunioni del consi- glio di amministrazione e la concomitante espressione del vo- to mediante mezzi di telecomunicazione, secondo un regolamen- to redatto dal consiglio di amministrazione e approvato dal- l'Assemblea dei Soci.
C
ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE
I. I soci possono nominare un organo di controllo o il revi- sore.
II. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è in o- gni caso obbligatoria nei casi previsti dall’articolo 2477
c.c. e nelle altre ipotesi previste dalla legge.
III. L’organo di controllo è costituito alternativamente, su decisione dei soci da adottarsi con delibera assembleare, ed al momento della nomina, da un membro effettivo detto Sinda- co Unico oppure da tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio Sindacale, aventi i requisiti di legge.
IV. L'organo di controllo ha i doveri e i poteri previsti
dal codice civile e dalle disposizioni di legge in materia e dovrà esercitare anche la revisione legale dei conti della società ove non sia stato nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione.
V. All’organo di controllo si applicano le disposizioni in tema di collegio sindacale previste per le società per azio- ni, in quanto compatibili.
VI. Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la so- cietà nomini per la revisione legale dei conti un Revisore Legale o una società di revisione legale, questa deve essere iscritta all'apposito registro; ad essi si applicano le di- sposizioni sulle società per azioni e quelle di xxxxx xxxxx- ti in materia.
D
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
I. Ove nominati a norma del Regolamento, i Comitati Tecnico Scientifici saranno composti ciascuno da 4 membri designati dal Consiglio di Amministrazione.
II. I membri dei Comitati resteranno in carica per un perio- do di 5 anni, saranno rielegibili e non avranno diritto a compenso.
III. Competenze, funzioni e modalità operative dei Comitati Tecnico Scientifici saranno determinate dal Regolamento Con- sortile.
Art. 8 - Prestazioni Consortili
1. Il Xxxxxxxxx non consegue, nè conseguirà, direttamente e per sè profitti, nè assumerà rischio relativamente alle atti- vità che esso andrà a realizzare; quindi rimarrà estraneo ai risultati di vantaggio o svantaggio derivanti, direttamente o indirettamente, dalla prestazione dei servizi consortili, posto che ogni risultato delle attività svolte si produrrà direttamente in capo ai partecipanti alle singole iniziative.
Art. 9 - Responsabilità patrimoniale verso terzi
1. La responsabilità per le obbligazioni assunte in nome dei Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, nonchè per le obbligazioni assunte per conto di singoli con- sorziati, sono regolate dalle disposizioni in materia di consorzi in forma di società di capitali.
Art. 10 - Bilancio d'esercizio e residui attivi
1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazio- ne provvede alla formazione del bilancio d'esercizio a norma di legge, corredandolo con una relazione sull'andamento del- la gestione sociale.
3. Eventuali attività non possono essere distribuite ai soci e saranno destinate a riserva.
Art. 11 - Durata
1. La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2090, salvo proroga che dovrà essere deliberata dalla Assem-
blea dei soci consorziati entro e non oltre il semestre pre- cedente la scadenza.
2. Rimane integro il diritto di recesso dei soci che non con- cordino sulla eventuale proroga.
3. Ai consorziati soci non favorevoli che vogliono recedere spetta la completa liquidazione della propria partecipazione al capitale sociale, che verrà determinata secondo le moda- lità stabilite per il recesso dei consorziati soci.
Art. 12 - Recesso dei consorziati soci
1. Nell'ipotesi di recesso di un socio o di scioglimento del rapporto, al socio receduto o il cui rapporto sociale si è sciolto spetta il rimborso della propria quota di partecipa- zione nell’ammontare pari al valore nominale, maggiorato del plusvalore patrimoniale netto. Il rimborso della quota verrà eseguita a cura del Consiglio d’Amministrazione entro centot- tanta giorni.
2. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto della quota o di parte di essa da parte degli altri soci proporzio- nalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un ter- zo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora tut- ti gli altri soci siano d'accordo, l'acquisto della quota può avvenire anche per quote diverse, ovvero non proporzio- nalmente alle loro partecipazioni, e anche in favore soltan- to di alcuni soci.
3. Nel caso in cui i soci non intendono acquistare la quota
offerta, o nel caso in cui non venga individuato un terzo ac- quirente, il rimborso sarà effettuato utilizzando le riserve disponibili, o in mancanza, il capitale dovrà essere ridotto in proporzione, in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c..
4. In ogni caso, laddove il consorziato partecipi ad una ini- ziativa consortile condotta in nome del Consorzio per conto di consorziati, il suo recesso dal Consorzio diverrà operan- te, salvo unanime espresso assentimento degli altri parteci- panti alla iniziativa in oggetto, solo nel momento in cui, compiutasi la detta iniziativa, si sia definitivamente defi- nito e regolato ogni rapporto di dare ed avere comunque ad essa inerente.
5. Il recesso non libera il consorziato socio dagli obblighi assunti verso la società Consortile.
Art. 13 - Esclusione dei Consorziati
1. L'esclusione avviene di diritto, nei casi di fallimento e/o di gravi inadempimenti degli obblighi consortili da par- te del socio. Al fallimento è equiparata, ai fini del presen- te articolo, la domanda di ammissione ad una qualsiasi proce- dura concorsuale e la presentazione di istanze di fallimento a carico di un consorziato.
2. In caso di cambiamento sostanziale di attività, l'Assem- blea può deliberare l'esclusione di uno dei soci, così come nell'ipotesi in cui il socio compia atti idonei a gettar di-
scredito sul Consorzio o suoi partecipanti.
3. In caso di esclusione del socio al socio escluso spetta il rimborso della propria quota di partecipazione nell’ammon- tare pari al valore nominale, maggiorato del plusvalore pa- trimoniale netto. Il rimborso della quota verrà eseguita a cura del Consiglio d’Amministrazione entro centottanta gior- ni dalla comunicazione al socio escluso della delibera di e- sclusione secondo le modalità previste dall'articolo sul re- cesso dei consorziati soci. È, in ogni caso, esclusa la pos- sibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzio- ne del capitale sociale.
4. Quanto sopra, fatte salve le eventuali azioni per risarci- mento danni causati nei casi di dolo e comportamento sleale.
Art. 14 - Trasferimento di partecipazione sociale
1. Le partecipazioni sociali sono trasferibili, così come possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedu- te in pegno o in garanzia, solo previa approvazione del Con- siglio di Amministrazione, che potrà essere negata solo per fondato e giustificato motivo.
Art. 15 - Scioglimento
1. Il Consorzio si scioglie:
- per decorso del tempo stabilito;
- per l'avvenuto conseguimento dell'oggetto sociale o per l'impossibilità a conseguirlo;
- per volontà unanime di tutti i consorziati soci;
- per deliberazione dell'Assemblea, presa a norma dell'art. 2606 del Codice Civile quando vi sia giusta causa.
2. Per la nomina dei liquidatori e le procedure di liquida- zione si fa riferimento a quanto è previsto in materia dal Codice Civile.
Art. 16 - Modificazioni dello statuto
1. Il presento Statuto non può essere modificato senza il consenso di almeno i due terzi dei consorziati.
2. Tutte le modificazioni devono risultare da atto pubblico sotto pena di nullità.
Art. 17 - Clausola compromissoria
1. Nella deprecata ipotesi di controversie tra il Consorzio e singoli partecipanti, come pure nella ipotesi di controver- sie insorgende tra consorziati relativamente a rapporti di- sciplinati dal patto consortile, la competenza a decidere spetterà ad un collegio di tre arbitri i quali decideranno inappellabilmente, secondo equità e svincolati da ogni norma di procedura fatto salvo il rispetto del principio del con- traddittorio.
2. I membri del Collegio saranno così nominati: il primo ar- bitro sarà nominato dal Primo Presidente della Corte di Cas- sazione con funzione di Presidente del Collegio; il secondo sarà nominato dal Presidente del Consiglio di Stato; il ter- zo sarà nominato dal Presidente del Consiglio Nazionale Fo- rense degli Avvocati.
3. Per tutte le controversie non devolute alla cognizione del Collegio Arbitrale sarà competente il Foro di Roma.
Art.18 - Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.
In originale firmato: Adolfo de Rienzi notaio