STATUTO FONDO EASI
STATUTO FONDO EASI
Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i CED e le PMI (Approvato dall’Assemblea dei Soci del 20 luglio 2022)
Art. 1 – Costituzione
Ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L) per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati del 30 marzo 2007, è costituito l'"ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DEI CENTRI ELABORAZIONE DATI E DELLE PMI" siglabile
"EASI", in seguito chiamato Ente.
L'Ente ha natura paritetica tra le parti datoriali e dei lavoratori firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui sopra. L'Ente, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
Art. 2 - Sede e durata
L'Ente ha sede in Roma.
È di competenza del Consiglio Direttivo deliberare il trasferimento della sede nell’ambito del territorio del Comune di Roma. Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dell’Assemblea ordinaria dei soci.
La durata dell'Ente è illimitata.
Art. 3 – Soci
Sono Soci dell'Ente CONFTERZIARIO – Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa, ASSOCED – Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati, LAIT – Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali e UGL-TERZIARIO.
Acquisiranno la qualifica di socio anche le altre Federazioni dei datori e dei lavoratori che aderiranno all'Ente attraverso formale richiesta accolta dall'Assemblea.
Art. 4 – Iscritti
Assumono la qualifica di iscritti all'Ente le Imprese ed i Lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, ai quali si applicano i seguenti contratti collettivi di lavoro:
- CCNL CED, ICT, Professioni Digitali e STP (ASSOCED - LAIT – UGL TERZIARIO);
- CCNL Professionisti non ordinistici (LAIT - LAIT CERT- AIESIL - UGL TERZIARIO).
Possono essere iscritti ad EASI le Imprese ed i Lavoratori dipendenti ai quali è applicato un contratto collettivo di lavoro diverso dai sopra citati CCNL, purché sia deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente.
Possono altresì essere iscritti, con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento, coloro che,
per qualsiasi causa, hanno perso il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali l'Ente autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione.
L'iscrizione all'Ente cessa a seguito di:
a - scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, dell'Ente; b - cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi;
c - esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive, secondo quanto previsto dal Regolamento.
Art. 5 - Scopi e finalita’
L'Ente ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa.
Art. 6 - Organi Statutari
Sono organi dell'Ente:
- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente dell'Ente;
- Vice Presidente dell'Ente;
- Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e permangono sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili. La funzione di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal Socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni.
La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.
Nei predetti casi, qualora si tratti di componenti dell'Assemblea o del Consiglio d'Amministrazione o dei Comitati, il Socio che ne ha effettuato la designazione, provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i trenta giorni successivi.
I sostituti, rimangono in carica per la durata del triennio in corso.
La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli Organi comporta la decadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Ente.
Art. 7 – Assemblea
L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti delle organizzazioni socie o loro delegati.
La nomina è effettuata secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive Organizzazioni Nazionali.
L'Assemblea ha le seguenti competenze:
a) nomina il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, designati dai Soci costituenti;
b) delibera la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di comunicazione da parte dei soci;
c) xxxxxxx, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale;
d) approva le eventuali modifiche statutarie, su proposta del Consiglio Direttivo, nei limiti della deroga prevista all’art. 2 dello statuto relativamente al trasferimento della sede dell’ente;
e) fissa le linee guida strategiche e programmatiche dell'Ente;
f) delibera sulle domande di adesione dei nuovi soci;
g) delibera lo scioglimento dell’Ente e dei Fondi e la nomina dei liquidatori. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.
L’Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo di messaggio di posta elettronica (e-mail) da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza con e-mail o telegramma, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'Assemblea qualora lo richieda almeno un terzo dei rappresentanti in carica o dal Collegio dei Revisori dei Conti. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano i Revisori dei Conti.
È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:
(a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
(b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell’ordine del giorno;
(c) vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell’Ente, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita e le relative deliberazioni adottate, quando è rappresentata l’intera compagine sociale e tutti i Consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti siano presenti alla riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento (Assemblea totalitaria).
Al di fuori dei casi di Assemblea totalitaria, l’Assemblea dei Soci può essere convocata (e tenersi anche in forma non totalitaria) anche senza l’indicazione di alcun luogo fisico di svolgimento, bensì ricorrendo esclusivamente a mezzi elettronici di collegamento, purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che:
- sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell’ordine del giorno.
Le riunioni dell'Assemblea, in via ordinaria, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei componenti dell'Assemblea e purché sia garantita la rappresentatività bilaterale delle parti sociali.
Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento, sono assunte all'unanimità, con la presenza di tutti i membri dell'Assemblea.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro componente mediante delega scritta. In ottemperanza al principio della pariteticità tra la componente delle associazioni che rappresentano i lavoratori e quella delle associazioni che rappresentano i datori di lavoro, spetta a ciascuna di esse il 50% (cinquanta percento) del totale dei voti.
Alla parte sindacale dei lavoratori spettano tre voti.
Per parte datoriale spettano tre voti: uno a Confterziario, uno ad ASSOCED, uno a LAIT.
Art. 8 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, è costituito da 8 (otto) componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, di cui 2 (due) in rappresentanza di CONFTERZIARIO, 1 (uno) in rappresentanza di ASSOCED, 1 (uno) in rappresentanza di LAIT e 4 (quattro) in rappresentanza della UGL- TERZIARIO.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o almeno cinque dei suoi componenti; è convocato dal Presidente a mezzo e-mail almeno cinque giorni prima della riunione.
Le sedute del Consiglio Direttivo si tengono di regola presso la sede legale dell’Ente. Il Consiglio può altresì riunirsi in qualunque altro luogo sia in Italia che all’estero, utilizzando anche la possibilità di tenere le riunioni mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare è necessario che:
(a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare
l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
(b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell’ordine del giorno;
(c) vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio direttivo totalitario) i luoghi audio/video collegati a cura dell’Ente, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
Pur in mancanza delle formalità di convocazione, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito e le relative deliberazioni adottate quando siano intervenuti tutti i consiglieri e i revisori in carica (Consiglio Direttivo totalitario).
Al di fuori dei casi di Consiglio totalitario, il Consiglio Direttivo può essere convocato (e tenersi anche in forma non totalitaria) anche senza l’indicazione di alcun luogo fisico di svolgimento, bensì ricorrendo esclusivamente a mezzi elettronici di collegamento, purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri e che:
- sia consentito al Presidente del Consiglio di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell’ordine del giorno.
Il Direttore partecipa in funzione di segretario. Spetta al Consiglio Direttivo:
a) assicurare il coordinamento dei Fondi per il raggiungimento degli scopi sociali;
b) deliberare e compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
c) deliberare gli atti necessari, per l'attuazione dello scopo sociale;
d) approvare lo schema di bilancio annuale consuntivo ed il budget Previsionale dell'Ente, al fine di sottoporlo all'Assemblea per l'approvazione;
e) deliberare il piano triennale dell'attività dell'Ente;
f) svolgere attività di monitoraggio sull'andamento delle Gestioni;
g) approvare i Regolamenti;
h) proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto, che si rendessero necessarie con esclusione della modifica della sede se nell’ambito del Comune di Roma;
i) vigilare sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
j) predisporre i rendiconti annuali;
k) provvedere alla esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in materia di stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività ordinaria e straordinaria di
EASI;
l) sviluppare ed attua ogni iniziativa inerente l'attività istituzionale;
m) assumere e licenziare il personale e nomina il Direttore;
n) deliberare sui ricorsi eventualmente presentati dagli assistiti entro 60 giorni dalla ricezione;
o) decidere su eventuale esclusione degli iscritti prevista all’art. 3 punto c);
p) deliberare sull’autorizzazione alla prosecuzione volontaria prevista all'articolo 4 comma 2;
q) delibera i compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore dei Revisori dei Conti, nei limiti stabiliti dall’Assemblea dei Soci.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, in via ordinaria, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, senza diritto di voto.
Art. 9 - Presidente e Vice Presidente dell'Ente
Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente sono nominati dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo, alternativamente per la durata di un triennio, su designazione dei Soci.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri e firma congiunti in tutti gli atti di ordinaria amministrazione, sia di attività interna che di attività esterna, salvo che per atti che possono essere congiuntamente delegati ad altro componente del Consiglio Direttivo o al Direttore.
Art. 10 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti designati di comune accordo dai Soci e nominati dall’Assemblea.
I Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili:
- uno con la funzione di Presidente su designazione della parte/i che non esprime/ono il Presidente del Consiglio Direttivo,
- due, di cui uno effettivo ed uno supplente, designati da UGL-Terziario;
- due, di cui uno effettivo ed uno supplente, designati congiuntamente da CONFTERZIARIO, ASSOCED e LAIT.
Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell’Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
Il Collegio dei Revisori redige la relazione sul bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario,
depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea indetta per l’approvazione del suddetto bilancio consuntivo.
I Revisori dei Conti partecipano alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Le sedute del Collegio dei Revisori si tengono di regola presso la sede legale dell’Ente. Il Collegio può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, utilizzando anche la possibilità di tenere le riunioni in videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di poter ricevere, trasmettere, visionare documenti ed intervenire oralmente in tempo reale. Verificandosi tali circostanze, il Collegio dei Revisori si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente della riunione.
Art. 11 – Direttore
Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo. Il Direttore è responsabile delle attività operative dell'Ente e risponde al Consiglio Direttivo. Dà attuazione alle delibere degli organi dell'Ente.
Partecipa in qualità di segretario alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 12 - Entrate e gestione finanziaria dell'Ente
In via ordinaria costituiscono entrate dell'Ente:
a. i contributi, ordinari o volontari, versati alla gestione a copertura dei trattamenti, previsti dai contratti nazionali di categoria ed eventualmente dalle leggi;
b. i contributi versati alla gestione dei trattamenti sanitari integrativi previsti da accordi collettivi territoriali o aziendali che fossero frutto di specifici accordi di armonizzazione;
c. gli importi versati alla gestione a titolo di quota di ingresso una tantum;
d. i proventi straordinari di qualsiasi specie nonché le liberalità versate da enti o singoli privati.
Art. 13 - Patrimonio Sociale
Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, sono pervenuti nella disponibilità dell'Ente.
Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello applicato ai Fondi comuni regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.
Art. 14 - Esercizio economico
Il bilancio dell'Ente è unico.
L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi dell'Ente devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o su delega congiunta.
Art. 15 - Scioglimento – Cessazione
Per lo scioglimento dell'Ente, come per la nomina di uno o più liquidatori, deciderà il consesso assembleare con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.
In caso di scioglimento dell'Ente o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'Ente.
Art. 16 - Regolamento delle prestazioni
Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente deve dotarsi di un Regolamento delle Prestazioni, che dovrà essere portato all'approvazione dell'Assemblea.
Art. 17 - Disposizioni finali
Copia autentica dello Statuto vigente sarà consegnata a ciascun Socio.
Art. 18 - Rinvio alle Leggi – Controversie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro. Lo Statuto ed il regolamento dell'Ente saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che dovessero, in futuro, disciplinare l'assistenza sanitaria integrativa.
Per qualsiasi controversia legale è competente il foro di Roma.