Contract
V E R B A L E D I A C C O R D O
PROCEDURA SINDACALE AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E 21 CCNL
“FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL’OCCUPAZIONE, DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE IMPRESE DI CREDITO”
Il giorno 6 agosto 2020
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, MPS Capital Services Banca per le Imprese SpA, MPS Leasing e Factoring e Widiba SpA
e
le Delegazioni Sindacali di Gruppo FABI, FIRST – CISL, FISAC - CGIL, UILCA e UNISIN
hanno raggiunto la seguente intesa.
Premesso che
• in coerenza con il Piano di Ristrutturazione 2017–2021, Il Gruppo MPS prevede tra l’altro una revisione del dimensionamento delle strutture organizzative del Gruppo da realizzarsi, in prevalenza, attraverso manovre di accompagnamento all’uscita del personale;
• con il presente Accordo viene ribadita l’importanza di un coinvolgimento attivo del Sindacato, sia a livello centrale che periferico, confermando come fondamentale il confronto fra le Parti
Ciò premesso
le Parti, convengono quanto di seguito:
In linea con gli obiettivi di Piano il Gruppo ha dichiarato – con comunicazione del 31 luglio 2020 - l’obiettivo di recupero di efficienza, sotto il profilo degli organici, pari a n. 500 risorse al 31/10/2020, da gestire con soluzioni che consentano il raggiungimento degli obiettivi con il minor impatto sociale possibile. A tal fine, è intenzione delle Aziende del Gruppo gestire i processi di riduzione degli organici facendo ricorso alle prestazioni straordinarie del “Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito” di cui all’art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto Interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486, su base volontaria.
In particolare:
- i dipendenti della Banca MPS, MPS Capital Services Banca per le Imprese, MPS Leasing & Factoring e Widiba appartenenti alle categorie delle Aree Professionali, dei Quadri Direttivi e, a fronte della manovra oggetto del presente Accordo, dei Dirigenti aventi l’ultima retribuzione non superiore a quella prevista per un QD4 con anzianità e carriera contrattuale massime, che maturino il diritto ai trattamenti
pensionistici AGO successivamente al 01/11/2020 ed entro il 1/1/2025 potranno cessare dal servizio con effetto dal 31/10/2020 (ultimo giorno di servizio) per accedere alle prestazioni straordinarie del “Fondo di Solidarietà”.
L’accesso al Fondo di Solidarietà per la maturazione della pensione di vecchiaia è consentito anche ai titolari di assegno di invalidità. Nel caso invece di accesso al Fondo di solidarietà per la maturazione della pensione anticipata, lo stesso è consentito anche ai titolari di assegno di invalidità, purché l’erogazione dello stesso venga interrotta entro il 13/9/2020 e ferma restando la prevista accettazione della domanda di adesione da parte dell’INPS.
La domanda di adesione al Fondo di Solidarietà dovrà essere presentata a partire orientativamente dal 24/08/2020 e non oltre il 13/09/2020, con le modalità che verranno comunicate dalla Banca in tempo utile.
Le risorse che vedranno accettata la domanda di adesione al Fondo di Solidarietà, dovranno inderogabilmente entro il 30/09/2020 rassegnare irrevocabili dimissioni telematiche dal servizio (ex
D.M 15.12.2015), con effetto dal 31/10/2020 (ultimo giorno di servizio) al fine di evitare la decadenza della domanda di accesso.
Le prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà sono finanziate nel rispetto del vigente quadro normativo (disposizioni legislative e Regolamento del Fondo di Solidarietà) e prevedono la corresponsione dell’assegno straordinario oltre alla contribuzione correlata.
Con riferimento alle risorse per le quali le prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà si rivelassero non in linea con le prestazioni previste nell’accordo del 23.12.2016 ed unicamente su questo argomento, le Aziende si impegnano ad adottare le medesime misure di sostegno attivo previste nella sopracitata intesa.
In caso di adesione con erogazione dell’assegno in forma rateale, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà stesso, verranno mantenute le coperture assistenziali (Rimborso Spese Mediche) e le agevolazioni creditizie, condizioni e servizi tempo per tempo vigenti, che le Aziende avrebbero riconosciuto in costanza di rapporto di lavoro. Le coperture suddette cesseranno con l’uscita dell’iscritto dal Fondo di Solidarietà; successivamente verranno applicate le previsioni aziendali tempo per tempo vigenti per il personale in quiescenza. Il personale iscritto alla previdenza complementare aziendale che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà potrà in ogni caso esercitare le prerogative derivanti dall’applicazione dell’art. 14 D.lgs. 252/2005 in materia di permanenza nella forma pensionistica di appartenenza, secondo comunque le modalità previste nei rispettivi statuti e/o regolamenti o accordi, ed il riscatto totale o parziale della posizione maturata. Il personale iscritto alla previdenza integrativa a prestazione definita che accederà al Fondo di Solidarietà godrà comunque dell’integrazione pensionistica al momento della maturazione dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione di base, ed il periodo intercorrente tra il momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro e quello di maturazione dei predetti requisiti è considerato utile ai fini del calcolo della pensione integrativa.
In analogia a quanto previsto per i dipendenti in servizio e secondo le norme aziendali che regolano la fattispecie, potranno essere assunti per chiamata diretta il coniuge o l’orfano del dipendente deceduto in costanza di trattamento straordinario del Fondo di Solidarietà, in possesso dei requisiti per l’assunzione.
I dipendenti che alla data del presente accordo, risultino ancora soci della Cassa di Mutua Assistenza potranno continuare a mantenere la carica di socio beneficiando dei relativi servizi.
- I dipendenti di Banca MPS, MPS Capital Services Banca per le Imprese, MPS Leasing & Factoring e Widiba appartenenti alle categoria delle Aree Professionali, dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti, che entro l’1/11/2020 abbiano maturato o maturino il diritto ai trattamenti pensionistici AGO, potranno rassegnare entro il 30/09/2020 irrevocabili dimissioni dal servizio con effetto dal 31/10/2020 (ultimo giorno di servizio).
Le Parti prevedono un apposito momento di verifica (in data 16/09/2020) nell’ambito del quale verranno esaminate le domande pervenute e, qualora le adesioni volontarie dovessero risultare in numero superiore alle eccedenze dichiarate (n. 500) , le Parti prenderanno le dovute determinazioni, tenendo in prioritaria considerazione la maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell’AGO di appartenenza, ovvero la maggiore età.
Nel prendere in considerazione le domande pervenute ai fini delle determinazioni di cui al paragrafo che precede, valgono le anzianità contributive che si possono far valere ufficialmente alla data del 31/08/2020.
Per tutti i lavoratori destinatari delle previsioni di cui al presente accordo restano ferme le previsioni inerenti la fruizione in misura proporzionale del numero di giorni di ferie, ex-festività e banca delle ore spettanti nonché le previsioni relative alle ASO.
Limitatamente ad un numero marginale di lavoratori ed al fine di salvaguardare la funzionalità di strutture operative ed organizzative strategiche, le Aziende si riservano di posticipare la data di risoluzione del rapporto di lavoro fino al 31/12/2020.
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, anche in qualità di Capogruppo, si impegna a realizzare nel biennio 2020-2021 un numero complessivo di assunzioni pari a n.1 entrata ogni n.2 uscite per l’adesione al “Fondo di Solidarietà” di cui al presente Accordo.
Le assunzioni saranno prioritariamente indirizzate al rafforzamento della Rete Commerciale e a tal fine l’Azienda avvierà dal prossimo mese di ottobre le attività propedeutiche per pervenire ad un significativo numero complessivo di assunzioni già entro gennaio 2021.
Con la sottoscrizione della presente Ipotesi di Accordo si esaurisce l’iter procedurale contrattualmente previsto in materia di tensioni occupazionali, di cui agli artt. 20 e 21 vigente CCNL di settore, avviato con comunicazione del 31/7/2020.
Qualora nel corso del periodo di valenza del Piano dovessero intervenire modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, saranno effettuati appositi incontri tra le Parti firmatarie del presente Accordo per seguire attentamente l’evoluzione di quanto al riguardo sarà definito in sede nazionale a tutela degli interessi degli aderenti al Fondo di Solidarietà, impegnandosi a ricercare, nel contempo, possibili soluzioni condivise.
Con integrazione U581 del 13.12.2019 alla normativa del D600 “Finanziamenti al personale in servizio o in quiescenza di BMPS” è stata introdotta un’apposita linea di credito a tempo determinato, cui potrà far ricorso il Personale che aderisce al Fondo di Solidarietà, per il periodo intercorrente tra la risoluzione del rapporto di lavoro e la liquidazione da parte dell’INPS dell’assegno straordinario di sostegno al reddito previsto dal ridetto Fondo.
Le Aziende si dichiarano inoltre disponibili a supportare i lavoratori per quanto riguarda la loro posizione individuale al fine di consentirne le migliori determinazioni.
Dichiarazione delle Aziende
Qualora nell’apposito momento di verifica previsto tra le Parti, emergesse che non è pervenuto un numero di domande sufficiente a raggiungere l’obiettivo previsto di riduzione degli organici attraverso il ricorso al Fondo di Solidarietà su base volontaria, le Parti stabiliranno, entro il termine di 15 giorni, le conseguenti misure e gli strumenti atti a conseguire detto obiettivo.
Siena, 6 agosto 2020