CONTRATTO DI LOCAZIONE
CONTRATTO DI LOCAZIONE
ai sensi dell’ art. 2 comma 1 Legge 9 dicembre 1998 n. 431
L’anno duemilaventuno, il giorno ………………. del mese di ,
fra:
- A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI, con sede a Firenze in Via de’
Malcontenti n. 6, X.X. x. 00000000000, X. XXX 00000000000,
rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Catanzaro il 19/07/1969, in qualità di Direttore Generale autorizzato alla firma ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett. S) del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda, di seguito denominata anche locatore, da una parte
e
- il Sig. ……………………………., nato a il
………………….., residente in ………………….. Via
……………………..n…………………, , C.F. ………………………
di seguito denominato anche conduttore, dall’altra,
PREMESSO
- che A.S.P. Firenze Montedomini è proprietaria di una unità immobiliari posta in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx 00 Cod. Imm 231, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze al foglio di mappa 158 particella 564 sub. 504, cat. A/4, rendita euro 1.123,29.
che con bando del …../2021 A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI rendeva nota la disponibilità di detto immobile per la locazione ai sensi dell’ art. 2 comma 1 Legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- che il Sig.…………………………… chiedeva di partecipare
all’assegnazione di detti immobili;
- che con lettera del …………………… Prot. ……………………
A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI comunicava al Sig.
………..…………… l’ assegnazione in locazione di detti immobili; Ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1 - Premessa
La premessa è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2 - Oggetto
A.S.P. Firenze Montedomini concede in locazione ad uso abitativo al Sig. ………………………, nato a il
……………………, residente in …………….., Via …………………..
n……………………., C.F. ………………………., che accetta per sé e suoi aventi causa, le quat.
Per quanto riguarda l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), il locatore attesta che:
Articolo 3 - Durata
Il contratto è stipulato per la durata di 12 (dodici) anni, dal
……………… al ………………….., e alla prima scadenza si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di 4 (quattro) anni, salvo disdetta del locatore ai sensi dell’ art. 2 comma 1 L. 431/1998 da comunicarsi al conduttore con preavviso di almeno 6 (sei) mesi mediante lettera raccomandata a/r..
Articolo 4 - Opere
La parte conduttrice, a ciò autorizzata dalla parte locatrice, si obbliga
ad eseguire a sua totale cura e spese sulla cosa locata, in conformità alle normative vigenti, le opere risultanti dal progetto proposto e allegato all’offerta - busta 2 “Offerta tecnica” della domanda di partecipazione al bando. Tale progetto costituirà l’allegato A al presente contratto, da intendersi parte integrante del medesimo. Il locatore parteciperà alla spesa occorrente alla ristrutturazione nella misura del 30% della somma sborsata dal conduttore, ed in ogni caso sino alla concorrenza dell’importo massimo di € 40.000,00 (quarantamilamila/00), mediante scomputo dell’importo ad esso spettante dai canoni di locazione con le modalità di cui al successivo art. 5). Lo scomputo dai canoni di locazione sarà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fatture emesse dalla ditta o dalle ditte che effettueranno il restauro e i relativi pagamenti effettuati esclusivamente tramite bonifico.
E’ posto altresì a carico del conduttore l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie all’esecuzione delle opere che vi provvederà a sua totale cura e spese.
L’A.S.P. Firenze Montedomini non sarà in alcun modo responsabile dell’eventuale mancata concessione delle autorizzazioni/permessi da parte delle competenti Autorità.
Il conduttore si obbliga a portare a compimento le opere di cui al progetto allegato entro e non oltre 12 mesi decorrenti dalla stipula del presente atto.
Detto termine potrà essere prorogato per un’ unica volta per un
periodo massimo di mesi sei e ciò solo in presenza di documentati
motivi connessi a ritardi nel rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative e sempre purché risulti documentalmente dimostrata la tempestiva presentazione delle relative domande / istanze ai competenti uffici.
Viene sin d’ora espressamente previsto che per tutta la durata dell’ esecuzione delle opere il locatore, per il tramite di proprio incaricato/i, effettui attività di controllo e vigilanza con attribuzione del potere di far sospendere l’ esecuzione delle opere in caso di difformità sulla corrispondenza dei lavori eseguendi con quelli previsti nel progetto allegato, in caso di loro esecuzione non a regola d’ arte, nonché in caso di inosservanza di norme di legge ed amministrative vigenti in materia.
Qualora il conduttore non porti a termine le opere nei termini di cui sopra, il contratto di locazione si intenderà risolto di diritto e le opere già realizzate rimarranno acquisite all’ immobile senza che il conduttore possa pretendere rimborsi a qualsiasi titolo e/o ragione da
A.S.P. Firenze Montedomini. Qualora quest’ ultima lo ritenga, potrà tuttavia pretendere la rimessa in pristino, in tutto o in parte, dell’ immobile ed il conduttore sarà obbligato a provvedere a sua totale sua cura e spese rinunciando sin d’ora a chiedere qualsivoglia rimborso al locatore.
Articolo 5 - Canone
Il canone annuo di locazione viene di comune accordo stabilito in €
………………… (euro ………………………) oltre IVA, se ed in quanto dovuta, da corrispondersi in rate mensili anticipate di €……………..
(euro ) ciascuna, oltre IVA se ed in quanto dovuta,
che il conduttore si obbliga a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN XX00X0000000000000000000000 presso Banco Popolare, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxx, intestato ad A.S.P. Firenze Montedomini. A decorrere dal secondo anno di locazione, il canone verrà aggiornato nella misura del 75% della variazione degli indici ufficiali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevabili dall'I.S.T.A.T., verificatesi nell'anno precedente e così, successivamente di anno in anno.
In ragione dell’ esecuzione delle opere di cui all’ articolo 4) che precede, le parti convengono quanto segue:
Il pagamento del canone decorre dal decimo mese rispetto alla data di stipula del contratto.
Dal 13° al 24° mese il conduttore non corrisponderà alcun canone in quanto il relativo importo sarà interamente scomputato quale compartecipazione del locatore all’esecuzione dei lavori concordati; Con decorrenza dal 25° mese di locazione il conduttore corrisponderà il canone nella misura del 50% del canone mensile pattuito. Il tutto sino a che non sia raggiunto l’importo pari al 30% della somma sborsata dal conduttore per le opere di ristrutturazione e comunque sino alla concorrenza dell’ importo massimo di €40.000,00 (euro quarantamilamila/00) per la ristrutturazione dell’immobile
Qualora nel corso dell’esecuzione delle opere risultasse necessario eseguire diversi ed ulteriori interventi da quelli risultati dal capitolato
allegato, la parte conduttrice potrà eseguirli solo previa autorizzazione scritta della parte locatrice.
Articolo 6 - Deposito cauzionale Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto il conduttore consegna al locatore polizza fideiussoria bancaria a prima richiesta pari a 3 (tre) mensilità di canoni di locazione. Tale polizza dovrà essere valida per l’intera durata contrattuale e sostituisce il deposito cauzionale.
Articolo 7 - Spese ed oneri a carico del conduttore
Nel canone sopra indicato non sono comprese le spese condominiali, le quali faranno carico per intero al conduttore, sia pure nei limiti di legge (art. 9 L. 392/78), spese che il conduttore dovrà versare direttamente al locatore o a persona da lui designata, secondo i criteri, le misure e i tempi indicati nei conteggi preventivi e consuntivi emessi dallo stesso xxxxxxxx, conteggi che il locatore farà pervenire tempestivamente al conduttore a mezzo di lettera raccomandata.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire – in sede di consuntivo – entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione – anche tramite organizzazioni sindacali – presso il locatore o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore dovrà versare una quota di acconto non superiore a quella di sua
spettanza risultante dal consuntivo dell’anno antecedente.
Articolo 8 - Imposte, tasse, spese di contratto
Tutte le spese di bollo, di quietanza e di esazione canoni sono a carico del conduttore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore il quale dovrà corrisponde al locatore la quota di sua spettanza pari alla metà.
Articolo 9 - Inadempimento del conduttore
Salvo quanto disposto dall’ articolo 55 della legge n. 392/78, nel caso di mancato o ritardato pagamento totale o parziale del canone e/o degli oneri accessori, trascorsi i termini di cui all’articolo 5 delle legge
n. 392/78, il presente contratto sarà da intendersi risolto di diritto ai sensi dell’ art. 1456 c.c., fermo il diritto del locatore al risarcimento dei danni.
In caso di ritardato pagamento del canone e di quant’altro dovuto, il conduttore è inoltre tenuto a corrispondere gli interessi moratori, da calcolarsi ad un tasso pari a quello dell’interesse legale.
Il pagamento di quanto dovuto per canoni di locazione ed oneri accessori non può essere ritardato o sospeso dal conduttore per alcuna ragione o motivo, fermo restando il separato esercizio delle proprie eventuali ragioni.
Articolo 10 - Recesso del conduttore, risoluzione e prelazione Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto, previa comunicazione da recapitare al locatore mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima. Nel caso in cui il conduttore eserciti il diritto di recesso, dichiara sin d’ora di rinunciare, così come
in effetti rinuncia, a richiedere la restituzione delle somme dal medesimo sborsate per l’ esecuzione delle opere di cui all’ articolo 4) che precede ancora non portate in compensazione, così come previsto dall’ articolo 5) che precede, con i canoni di locazione. Le opere eseguite rimarranno quindi a beneficio dell’ immobile locato senza che il conduttore possa pretendere alcunché, salvo il diritto del locatore di richiederne la rimozione alla quale il conduttore si obbliga a provvedere a sua totale cura e spese.
La vendita dell’unità immobiliare locata – in relazione alla quale non viene concessa la prelazione al conduttore – non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 11 - Cessione, sublocazione, comodato, successione Pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’ articolo 1456 c.c., è fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata, nonché di cedere a qualsiasi titolo il contratto a terzi, senza previa autorizzazione scritta del locatore.
In espressa e specifica deroga a quanto sopra previsto, in considerazione della ubicazione dell’ immobile in zona di elevato interesse turistico, il locatore consente sin d’ora al conduttore di destinare l’ immobile oggetto di locazione ad uso turistico-ricettivo secondo tutte le modalità extralberghiere previste dalla vigente normativa nazionale e regionale. Tale facoltà di sublocazione non consentirà in alcun modo un cambio di destinazione d’uso dell’immobile in contrasto con le vigenti norme urbanistiche del Comune di Firenze.
Per la successione nel contratto si applica l’articolo 6 della legge 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988.
Articolo 12 - Uso e riparazioni
Il conduttore si obbliga ad usare l’unità immobiliare locata con la diligenza del buon padre di famiglia, senza recare molestia agli altri conduttori o utilizzatori dell’edificio e ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria. Le riparazioni tutte di cui all’ art. 1576 c.c., ivi comprese quelle dipendenti da vetustà e caso fortuito di cui all’ art. 1609 c.c., sono ad esclusivo carico del conduttore il quale si assume integralmente le relative spese.
Il locatore ha comunque diritto di sostituirsi al conduttore qualora questo non vi provveda tempestivamente ed il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro e non oltre quindici giorni dall’ avvenuta riparazione.
Qualora le unità immobiliari necessitino di riparazione non a carico del conduttore, quest’ultimo è tenuto a dare immediata comunicazione scritta al locatore della necessità delle riparazioni stesse.
Sono altresì a carico del conduttore le spese occorrenti per riparare i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso, ai locali ed agli impianti di uso e di utilità comuni.
Il conduttore è direttamente responsabile nei confronti del locatore e di terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas ecc. e da ogni altro abuso e trascuratezza nell’ uso degli immobili locati. Contestualmente alla sottoscrizione del presente
contratto il conduttore consegna al locatore copia della polizza assicurativa stipulata in data ………………… con a
garanzia dei danni provocati a terzi in dipendenza dell’ utilizzo dell’ immobile obbligandosi a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa per tutta la durata della locazione, pena la risoluzione di diritto del contratto.
Il conduttore si obbliga ad osservare ed a far osservare le regole di buon vicinato nonché del regolamento condominiale che dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente e senza riserva alcuna e di cui con la sottoscrizione del presente atto accusa ricevuta.
Il locatore si riserva il diritto di eseguire manutenzioni o adeguamenti tecnologici o restauri, anche se non abbiano carattere di urgenza, senza corrispondere alcun compenso al conduttore, anche se questo per effetto di tali interventi subisca il mancato godimento della cosa locata per oltre venti giorni, derogandosi così espressamente al disposto di cui all’ art. 1584 c.c..
Più in generale le spese relative all’ordinaria manutenzione sono da intendersi a carico del conduttore e quelle di straordinaria manutenzione, una volta che saranno ultimate le opere di cui all’ allegato A, saranno a carico del locatore.
Articolo 13 - Miglioramenti e addizioni
Fermo quanto previsto all’ art. 4) che precede, le migliorie, addizioni o modifiche dovranno essere sempre preventivamente e specificatamente autorizzate per iscritto dal locatore, ad eccezione delle opere che dovessero essere eseguite in base a norme di legge o
regolamenti sopravvenuti al fine di mantenere ai locali la destinazione convenuta, fatte salve eventuali opere alla struttura degli immobili locati che dovranno comunque essere preventivamente e specificatamente autorizzate dal locatore.
Tutte le migliorie, addizioni o modifiche eseguite, anche se non autorizzate dal locatore, restano acquisite al locatore medesimo, rinunciando sin d’ ora espressamente il conduttore a richiedere ed agire per ottenere indennizzi, risarcimenti o rimborsi di qualsiasi natura per tali titoli.
Viene in ogni caso fatto salvo il diritto del locatore di pretendere dal conduttore la riduzione in pristino dell’ immobile nello stato in cui lo ha ricevuto, con relative spese ed oneri di qualsivoglia natura integralmente a carico del conduttore che sin d’ora se le assume.
L’ eventuale esecuzione di opere in contrasto con le norme urbanistico
– edilizie produrranno la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa del conduttore ai sensi dell’ art. 1456 c.c..
Articolo 14 - Manutenzione straordinaria
Fermo quanto previsto all’ art. 4) che precede, le parti stabiliscono che ove gli immobili locati abbiano necessità di manutenzione straordinaria a carico del locatore, questo avrà la facoltà di richiedere un aumento del canone di locazione in misura pari agli interessi legali sul capitale impiegato per le opere eseguite. Detto aumento verrà ad essere parte integrante del canone di locazione e sarà dovuto dal termine delle opere con decorrenza dal mese successivo a quello in cui ne verrà fatta richiesta e costituirà base di computo per gli
adeguamenti automatici di cui al precedente art. 5).
Articolo 15 - Esonero responsabilità
Il locatore è espressamente esonerato dal conduttore da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, diretti e indiretti, che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa degli altri condomini dello stabile o di terzi in genere.
Parimenti il locatore è esonerato da ogni responsabilità per l’ eventuale scarsità o mancanza d’ acqua, del gas o dell’ energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, anche se dovuti a guasti negli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.
Articolo 16 - Consegna
Il conduttore dichiara di aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati adatti all’uso convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze. Il conduttore dichiara, altresì, di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando il locatore da qualsiasi obbligo di effettuare adattamenti di sorta.
In relazione al Decreto n. 37/2008 “Sicurezza degli impianti” la parte conduttrice prende atto dello stato attuale degli impianti e di conseguenza si accolla il costo dei relativi lavori di adeguamento e la predisposizione della documentazione di conformità. La parte locatrice ha già consegnato alla conduttrice documentazione inerente la certificazione energetica:
…………………………………………………………………………………
Il conduttore con il ritiro delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge le unità immobiliari oggetto del presente contratto, di cui è costituito custode.
Articolo17 - Riconsegna
Alla data di cessazione del contratto il conduttore riconsegnerà puntualmente al locatore i locali in normale stato d’uso sotto pena del risarcimento dei danni, fatti salvi il normale deperimento derivante dall’uso e i danni attribuibili a mancati interventi a carico del locatore, purché preventivamente segnalati dal conduttore. A tal fine, le parti si obbligano a redigere, all’ atto della riconsegna degli immobili, un verbale di constatazione dello stato dei luoghi e di riconsegna.
Il conduttore si obbliga sin d’ora a restituire l’immobile libero e in difetto autorizza sin d’ ora il locatore a procedere allo smaltimento di eventuali beni relitti assumendosene sin d’ora integralmente la relativa spesa.
Articolo 18 - Ispezione
E’ riconosciuto al locatore il diritto di ispezionare, o far ispezionare da propri incaricati, in ogni momento i locali locati, previa comunicazione, anche verbale, al conduttore.
In particolare, l’ accesso all’ immobile locato dovrà essere consentito nell’ ultimo semestre di locazione, per almeno due ore al giorno, a nuovi potenziali conduttori. Qualora il proprietario intenda vendere l’ immobile locato, il conduttore dovrà consentire la visita dei locali dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nei giorni (non festivi) di ogni settimana, sotto pena di risarcimento dei danni.
Articolo 19 - Divieti
E’ vietato al conduttore occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché porre fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi genere e condizionatori all’esterno delle unità immobiliari locatagli, salvo che a ciò non sia preventivamente autorizzato dal locatore. E’ fatto altresì divieto di installare antenne radio o TV senza il preventivo consenso del locatore, che potrà indicare le modalità di installazione.
Articolo 20 - Varie
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
Qualunque modifica del presente contratto non può avere luogo e non può essere provata se non con atto scritto.
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice Civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98, o comunque dalle normative vigenti e dagli usi locali.
Articolo 21 - Trattamento dai personali
Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 le parti, in qualità di Titolari del trattamento, si informano, e consentono, che i rispettivi dati personali verranno raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici o telematici, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, ed al fine di adempiere gli obblighi di legge in materia contabile e fiscale, nonché per l’esecuzione degli obblighi e l’esercizio
dei diritti derivanti dal contratto. I dati personali non verranno diffusi, e potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate, ad Istituti bancari e/o consulenti legali e fiscali. Ciascuna delle Parti potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui al D.lgs. n. 196/03, da intendersi qui integralmente richiamato.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Firenze, li
Il locatore Il conduttore
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C, i sottoscritti dichiarano di aver letto e di approvare specificatamente i seguenti articoli:
1) Premessa; 2) Oggetto; 3) Durata; 4) Opere; 5) Canone; 6) Deposito Cauzionale; 7) Spese ed oneri a carico del conduttore; 8) Imposte, tasse, spese contratto; 9) Inadempimento del conduttore; 10) Recesso del conduttore, risoluzione, prelazione; 11) Cessione, sublocazione, comodato, successione; 12) Uso e riparazioni; 13) Miglioramenti e addizioni; 14) Manutenzione straordinaria; 15) Esonero responsabilità;
16) Consegna; 17) Riconsegna; 18) Ispezione; 19) Divieti; 20) Varie;
21) Trattamento dati personali. Xxxxx, approvato e sottoscritto. Firenze, lì
Il locatore Il conduttore