CARATTERISTICHE Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a contenuto formativo, in cui la prestazione lavorativa è obbligatoriamente accompagnata dalla formazione E’ anche detto contratto a causa mista, perché la prestazione del lavoratore...
APPRENDISTATO: normativa e contributi
CARATTERISTICHE
Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a contenuto formativo, in cui la prestazione lavorativa è obbligatoriamente accompagnata dalla formazione
E’ anche detto contratto a causa mista, perché la prestazione del lavoratore viene scambiata non solo con la retribuzione ma anche con la formazione professionale.
Il contratto di apprendistato può durare da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 4 anni, elevati a 5 per il settore artigiano.
Non vengono conteggiati i periodi di sospensione imputabili al lavoratore (per malattia, infortunio, servizio militare, maternità) e per sospensioni del lavoro dovute a esigenze produttive dell’impresa.
I periodi di apprendistato svolti presso più datori di lavoro vengono cumulati, purché si riferiscano alle stesse attività e non ci sia interruzione superiore a un anno.
CAMPO DI APPLICAZIONE
I contratti di apprendistato si possono stipulare in tutti i settori produttivi, compresa l’agricoltura.
C’è un limite massimo da rispettare: gli apprendisti (salvo in alcuni casi nell’artigianato) non possono essere più numerosi dei lavoratori qualificati o specializzati presenti in azienda.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani con più di 15 che hanno assolto l’obbligo formativo, i giovani fino a 18 anni in assolvimento dell’obbligo formativo e i giovani tra i 18 e i 24 anni anche se in possesso di titolo di studio idoneo alle mansioni da svolgere.
L’età massima è elevata:
- a 26 anni per assunzioni effettuate ad aree specifiche (Obiettivi 1 e 2);
- a 29 anni nel settore artigiano per qualifiche ad alto contenuto professionale.
L’età massima deve essere riferita al momento dell’inizio dell’apprendistato e non a quello dell’assunzione. Per i giovani disabili i limiti di età massima sono elevati di 2 anni.
FORMAZIONE
Deve essere sia di tipo pratico che teorico, e sia interna che esterna all’azienda.
La quantità di ore destinate alla formazione è stabilita dai singoli contratti collettivi, ma non può essere inferiore alle 120 ore annue per i giovani che non hanno un titolo di studio post-obbligo o un attestato di formazione professionale.
Al termine del periodo di formazione l’apprendista riceve un attestato sulle competenze professionali acquisite. La formazione esterna costituisce un credito formativo e può essere riconosciuta da nuovi datori di lavoro.
In azienda, deve essere prevista la figura di un tutor che accompagna l’apprendista nel percorso di formazione.
IL RAPPORTO DI LAVORO
L’assunzione dell’apprendista deve essere preceduta da una richiesta di autorizzazione, da parte del datore di lavoro, alla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente. Nella richiesta devono essere indicati il contratto nazionale applicabile, la forza lavoro qualificata in servizio e la qualifica da conseguire. L’autorizzazione deve essere rilasciata entro 45 giorni dalla richiesta.
L’assunzione di un apprendista è subordinata a una visita medica che ne accerti l’ idoneità fisica alle mansioni da svolgere.
Il contratto di apprendistato può essere anche a tempo parziale. La retribuzione è quella prevista dai diversi contratti nazionali di categoria.
Il rapporto di apprendistato si esaurisce alla scadenza del termine di durata previsto; può cessare prima della scadenza del termine:
- per il riconoscimento anticipato della qualifica professionale
- per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.
Il datore di lavoro ha il dovere di organizzare adeguatamente il percorso formativo dell’apprendista.
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TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Qualora al termine del periodo di apprendistato non venga data disdetta, l’apprendista rimane in servizio con la qualifica conseguita e il contratto viene trasformato a tempo indeterminato.
La trasformazione del rapporto a tempo indeterminato deve essere comunicata al Centro per l’impiego entro 5 giorni.
I CONTRIBUTI PER GLI APPRENDISTI
Per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane i contributi, salvo quelli di lire 32 dovuti per l’assicurazione maternità, restano a carico delle regioni. Si ricorda che nei confronti degli apprendisti è operante una riduzione di tre punti dell’aliquota contributiva applicata per i dipendenti comuni per l’invalidità e vecchiaia e di 0,50 punti della quota di contributo dovuta dai lavoratori dipendenti da tutti i settori pubblici e privati per le prestazioni del Servizio Sanitario nazionale.
Tenuto conto che aliquote vigenti per la generalità dei lavoratori sono rispettivamente dell’8,34 % e dell’1 % ne deriva che sulle retribuzioni degli apprendisti deve essere applicata l’aliquota complessiva del 5,84 % (5,34 % e 0,50 %) a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994. Dall’1/10/1995 l’aliquota complessiva passa al 6,04 % (5,54 % Fpld e 0,50 % Ssn). Dall’1/1/1998 l’aliquota complessiva scende al 5,54 % (viene abolito lo 0,50 % del Ssn). Dall’1/1/2007 sale al 5,84 %.
Il contributo di maternità di 0,02 € settimanali resta a carico dei datori di lavoro artigiani.
Anno | Contributo settimanale dovuto per i lavoratori soggetti all’assicurazione INAIL | Contributo settimanale dovuto per i lavoratori esclusi dall’assicurazione INAIL. | Aliquota complessiva a carico del lavoratore apprendista. |
1996 | 5.021 | 4.841 | 6,04 % |
1997 | 5.200 | 5.020 | 6,04 % |
1998 | 5.030 | 4.850 | 5,54 % |
1999 | 5.110 | 4.930 | 5.54 % |
2000 | 5.070 | 4.890 | 5,54 % |
2001 | 5.200 | 5.015 | 5,54 % |
euro | |||
2002 | 2,75 | 2,65 | 5,54 % |
2003 | 2,81 | 2,72 | 5,54 % |
2004 | 2,88 | 2,79 | 5,54 % |
2005 | 2,94 | 2,85 | 5,54 % |
2006 | 2,98 | 2,89 | 5,54 % |
2007 | 10 % sull’imponibile previdenz. | 10 % sull’imponibile previdenz. | 5,84 % |
2008 | 10 % sull’imponibile previdenz. | 10 % sull’imponibile previdenz. | 5,84 % |
2009 | 10 % sull’imponibile previdenz. | 10 % sull’imponibile previdenz. | 5,84 % |
2010 | 10 % sull’imponibile previdenz. | 10 % sull’imponibile previdenz. | 5,84 % |
2011 | 10 % sull’imponibile previdenz. | 10 % sull’imponibile previdenz. | 5,84 % |
2012 | 10 % sull’imponibile previdenz. | 10 % sull’imponibile previdenz. | 5,84 % |
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