Accordo amministrativo
Traduzione
Accordo amministrativo
0.831.109.475.11
concernente l’applicazione della Convenzione
di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kosovo
Concluso l’8 giugno 2018
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° settembre 2019
(Stato 1° settembre 2019)
In applicazione dell’articolo 20 paragrafo 1 della Convenzione di sicurezza sociale dell’8 giugno 20181 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kosovo, di seguito denominata «Convenzione», le autorità competenti, ossia
per la Confederazione Svizzera,
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e
per la Repubblica del Kosovo,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.
Art. 2 Organismi di collegamento e istituzioni competenti
(1) Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 20 para- grafo 1 della Convenzione:
1.1 in Svizzera:
– per l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
la Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra (di seguito denominata
«Cassa svizzera di compensazione»),
– per l’assicurazione per l’invalidità,
l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, a Ginevra;
1.2 in Kosovo:
– il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
RU 2019 2617
1 RS 0.831.109.475.1
(2) Le istituzioni competenti sono:
2.1 in Svizzera:
– per l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, la cassa di compensazione competente,
– per l’assicurazione per l’invalidità, l’ufficio AI competente;
2.2 in Kosovo:
– per il sistema pensionistico finanziato dallo Stato,
la Divisione pensioni (Settore pensioni estere) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 3 Moduli e scambio elettronico di dati
(1) Le autorità competenti dei due Stati contraenti o, con il loro consenso, gli orga- nismi di collegamento stabiliscono di comune accordo i moduli necessari all’appli- cazione della Convenzione.
(2) Per facilitare l’applicazione della Convenzione gli organismi di collegamento possono concordare misure relative allo scambio elettronico di dati.
Titolo II
Norme giuridiche applicabili
Art. 4 Distacchi
(1) Nei casi di cui all’articolo 7 paragrafo 1 della Convenzione, le istituzioni dello Stato contraente indicate nel paragrafo 2 le cui norme giuridiche restano applicabili attestano, su richiesta, che la persona interessata rimane sottoposta a tali norme giuridiche.
Il certificato indica la sua durata di validità e, conformemente alla Convenzione, costituisce la prova che la persona non è assoggettata all’assicurazione obbligatoria dell’altro Stato contraente.
(2) Il certificato di cui al paragrafo 1 è rilasciato sull’apposito modulo:
2.1 in Svizzera, dalla competente cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
2.2 in Kosovo, dalla Divisione pensioni (Settore pensioni estere) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(3) Le domande volte a prorogare la durata del distacco oltre i cinque anni previsti nella Convenzione devono essere inoltrate prima della scadenza del certificato all’autorità competente dello Stato contraente dal cui territorio la persona è stata distaccata. Se approva la domanda, detta autorità si accorda tramite scambio di lettere con l’autorità competente dell’altro Stato contraente e comunica la decisione convenuta al richiedente e alle istituzioni interessate del suo Paese.
Art. 5 Persone occupate presso una rappresentanza diplomatica o consolare
(1) Le persone ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 1 della Convenzione forniscono la prova che continuano a essere sottoposte alle norme giuridiche dello Stato d’invio presentando un certificato in conformità con la Convenzione di Vienna sulle rela- zioni diplomatiche e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.
(2) Per esercitare il diritto di opzione previsto all’articolo 10 paragrafi 3 e 4 della Convenzione:
2.1 le persone occupate in Svizzera comunicano la loro scelta alla Divisione pensioni (Settore pensioni estere) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
2.2 le persone occupate in Kosovo comunicano la loro scelta alla Cassa federale di compensazione a Berna.
(3) Se le persone menzionate nell’articolo 10 paragrafi 3 e 4 della Convenzione optano a favore delle norme giuridiche dello Stato contraente rappresentato, l’istituzione competente o le istituzioni competenti di questo Stato rilasciano loro un certificato da cui risulta che sono sottoposte a queste norme giuridiche. Il certificato va inoltrato agli organi competenti dello Stato contraente sul cui territorio sono occupate.
(4) Nei casi di cui all’articolo 10 paragrafo 7 della Convenzione, le persone interes- sate devono annunciarsi all’istituzione competente dello Stato sul cui territorio sono occupate al momento di iniziare la loro attività lucrativa oppure all’entrata in vigore della Convenzione, se in quel momento esercitano già un’attività lucrativa ma non sono assicurate.
Art. 6 Familiari
Nei casi di cui all’articolo 13 paragrafo 2 della Convenzione, le persone interessate devono annunciarsi alla cassa di compensazione del Cantone sul cui territorio hanno risieduto da ultimo.
Titolo III
Disposizioni sulle prestazioni
Art. 7 Inoltro e disbrigo delle richieste di prestazioni
(1) Le persone residenti in Svizzera che chiedono prestazioni di vecchiaia, d’invalidità o per superstiti in virtù delle leggi kosovare in materia di assicurazioni sociali inoltrano la loro richiesta direttamente alla Cassa svizzera di compensazione. Quest’ultima appone sul modulo la data di ricevimento, verifica se la richiesta è completa, controlla se tutti i documenti e gli atti ufficiali richiesti sono stati allegati e attesta la validità degli atti ufficiali acclusi. Quindi trasmette la richiesta, le copie dei documenti e degli atti allegati nonché un modulo d’informazione concernente i periodi di assicurazione all’istituzione competente o, nel caso in cui quest’ultima non fosse nota, all’organismo di collegamento del Kosovo menzionato nell’arti-
colo 2. Questa istituzione può chiedere altre informazioni e attestazioni alla Cassa svizzera di compensazione, direttamente ai richiedenti o, per il tramite dell’orga- nismo di collegamento del Kosovo, ai datori di lavoro oppure ad altre istituzioni.
(2) Le persone residenti in Kosovo che chiedono prestazioni dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti o l’invalidità presentano la loro richiesta diret- tamente alla Divisione pensioni (Settore pensioni estere) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Kosovo. Questa appone sul modulo la data di ricevimen- to, verifica se la richiesta è completa, controlla se tutti i documenti richiesti sono stati allegati e attesta la validità degli atti ufficiali acclusi. Quindi trasmette la richie- sta, le copie dei documenti e degli atti allegati nonché un modulo d’informazione concernente i periodi di assicurazione alla Cassa svizzera di compensazione. Per la compilazione del modulo d’informazione la Divisione pensioni (Settore pensioni estere) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale chiede anche al Fondo di risparmio per le pensioni kosovaro indicazioni concernenti i periodi di assicurazione per i mesi in cui sono stati versati contributi a detto Fondo. La Cassa svizzera di compensazione può chiedere altre informazioni e attestazioni alla Divisione pensioni (Settore pensioni estere) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ko- sovo o direttamente ai richiedenti, ai datori di lavoro oppure ad altre istituzioni.
(3) In deroga ai paragrafi 1 e 2, le persone possono presentare la richiesta anche direttamente alle istituzioni competenti degli Stati contraenti. In tal caso l’istituzione competente può chiedere all’assicuratore sociale interessato del Paese di domicilio di esaminare e confermare i dati contenuti nella richiesta e nella documentazione ricevuta.
(4) Le persone residenti in uno Stato terzo che chiedono prestazioni di vecchiaia, per i superstiti o d’invalidità in virtù delle leggi kosovare in materia di assicurazioni sociali oppure dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità si rivolgono direttamente all’istituzione competente.
(5) Per le richieste di prestazioni devono essere utilizzati i moduli previsti all’arti- colo 3 paragrafo 1.
Art. 8 Indennità unica
(1) Quando, in virtù dell’articolo 16 paragrafi 3 e 6 della Convenzione, i cittadini del Kosovo o i loro superstiti possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di un’indennità unica, la Cassa svizzera di compensazione comunica loro contemporaneamente l’importo che sarebbe loro eventualmente versato al posto della rendita. Essa indica parimenti la durata complessiva dei periodi di assicurazio- ne presi in considerazione.
(2) L’avente diritto deve fare la propria scelta entro un termine di 60 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione della Cassa svizzera di compensazione.
(3) Se l’avente diritto non ha fatto la propria scelta entro il termine previsto, la Cassa svizzera di compensazione gli assegna l’indennità unica.
(4) Le conseguenze giuridiche di un mancato esercizio del diritto d’opzione sono rese note all’assicurato tramite la comunicazione di cui al paragrafo 1.
Art. 9 Notifica della decisione
L’istituzione competente notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni, indicando i rimedi giuridici, e ne invia una copia all’istituzione competente dell’altro Stato contraente ai sensi dell’articolo 2.
Art. 10 Versamento delle prestazioni
(1) Le prestazioni sono versate dalle istituzioni debitrici di prestazioni secondo le norme giuridiche a esse applicabili. L’istituto finanziario scelto liberamente dalla competente istituzione debitrice di prestazioni fissa il tasso di conversione.
(2) Per il versamento delle prestazioni all’estero in virtù delle norme giuridiche kosovare si possono prevedere pagamenti trimestrali anziché mensili, a condizione che le spese di versamento superino in media il 10 per cento dell’importo della rendita. Se, a prescindere dalle spese di versamento, l’avente diritto desidera un pagamento mensile, la prestazione va versata mensilmente a condizione che egli ne assuma interamente le spese.
Titolo IV Disposizioni varie
Art. 11 Recupero di contributi non versati e ripetizione di prestazioni indebitamente erogate
(1) I crediti risultanti da prestazioni non dovute sono compensati, per quanto possi- bile, mediante la trattenuta prevista all’articolo 30 della Convenzione.
(2) Se la totalità o una parte del credito non ha potuto essere compensata mediante la trattenuta, l’importo ancora dovuto è recuperato conformemente all’articolo 31 della Convenzione.
(3) L’istituzione competente di uno degli Stati contraenti che desideri recuperare un credito nell’altro Stato contraente inoltra una domanda di esecuzione, accompagnata dal titolo esecutivo, all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente. Nella domanda sono indicati:
3.1 il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione del- la persona fisica o giuridica interessata o di terzi che detengono i suoi averi;
3.2 il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione dell’istituzione che ha inoltrato la domanda di esecuzione;
3.3 la natura e l’importo del credito;
3.4 la data di notifica del titolo esecutivo.
(4) L’organismo di collegamento presso il quale la domanda di esecuzione è stata inoltrata non è tenuto ad accordare l’assistenza di cui all’articolo 31 della Conven- zione, se la domanda si riferisce a crediti risalenti a più di cinque anni o se la proce- dura dell’esecuzione appare infruttuosa.
(5) L’esecuzione è effettuata nella valuta dello Stato contraente in cui essa ha luogo. L’organismo di collegamento presso il quale la domanda di esecuzione è stata inol- trata trasferisce l’intero importo recuperato all’istituzione che ha inoltrato la doman- da.
(6) L’organismo di collegamento presso il quale la domanda di esecuzione è stata inoltrata riscuote presso il debitore tutte le spese connesse all’esecuzione, confor- memente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili a crediti analoghi sorti nel suo Stato. Le spese connesse all’esecuzione che non posso- no essere riscosse direttamente presso il debitore possono essere dedotte dall’im- porto recuperato. Se le spese superano l’importo recuperato o se la procedura di esecuzione non ha dato buon esito, le spese sono assunte dall’istituzione che ha inoltrato la domanda di esecuzione.
(7) L’assistenza amministrativa accordata per l’applicazione degli articoli 30 e 31 della Convenzione è gratuita.
(8) Su richiesta dell’istituzione competente di uno degli Stati contraenti, l’altro Stato contraente le fornisce qualsiasi informazione che possa essere utile per l’esecuzione di un credito. Per ottenere queste informazioni l’organismo di collega- mento dell’altro Stato contraente esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislati- ve, regolamentari e amministrative applicabili all’esecuzione di crediti analoghi sorti nel suo Stato. Nella domanda di informazioni sono indicati tutti i dati utili ai fini dell’identificazione della persona fisica o giuridica alla quale si riferiscono le infor- mazioni da fornire, nonché la natura e l’importo del credito per il quale è stata inoltrata la domanda.
Art. 12 Risarcimento di danni
Nei casi di cui all’articolo 32 paragrafo 2 della Convenzione, l’istituzione dello Stato contraente sul cui territorio si trova il debitore riscuote presso quest’ultimo il credito complessivo, a condizione che l’istituzione dell’altro Stato contraente ne faccia richiesta.
Art. 13 Statistiche
Gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati contraenti si scambiano ogni anno le statistiche concernenti i distacchi concessi e i versamenti effettuati agli aventi diritto in applicazione della Convenzione. Tali statistiche danno indicazioni, suddivise per tipo di prestazione, sul numero degli aventi diritto e sull’importo complessivo delle prestazioni concesse.
Art. 14 Obbligo d’informare
(1) I beneficiari di prestazioni concesse secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti che risiedono sul territorio dell’altro Stato contraente comunicano all’istituzione competente, direttamente oppure tramite gli organi menzionati nell’articolo 2, qualsiasi cambiamento concernente la situazione personale o familia- re, lo stato di salute o la capacità al lavoro e al guadagno suscettibile d’influenzare i
loro diritti od obblighi in base alle norme giuridiche menzionate nell’articolo 2 della Convenzione e alle disposizioni della Convenzione.
(2) Le istituzioni si informano reciprocamente, direttamente oppure tramite gli organi menzionati nell’articolo 2 paragrafo 1, su qualsiasi cambiamento di cui al paragrafo 1 comunicato loro.
Art. 15 Documenti ed esami medici
(1) L’istituzione di uno degli Stati contraenti trasmette gratuitamente a quella dell’altro Stato contraente tutta la documentazione medica di cui dispone in rela- zione all’invalidità della persona che ha richiesto una prestazione o ne beneficia.
(2) Al momento dell’inoltro della richiesta di prestazioni l’istituzione dello Stato di domicilio invia gratuitamente il modulo convenuto (rapporto medico) all’istituzione dell’altro Stato contraente.
Art. 16 Ulteriori esami e informazioni
(1) Se il richiedente o il beneficiario di una rendita d’invalidità secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti risiede sul territorio dell’altro Stato contraen- te, l’istituzione competente può chiedere in qualsiasi momento all’organo di questo Stato contraente menzionato nell’articolo 2 di procedere a esami medici o fornire altre informazioni necessarie secondo le proprie norme giuridiche. L’istituzione competente conserva il diritto di fare esaminare il richiedente o il beneficiario di una rendita da un medico di sua scelta.
(2) Se l’istituzione di uno Stato contraente chiede un ulteriore rapporto medico per una persona che ha richiesto o percepisce una prestazione, l’istituzione dell’altro Stato contraente organizza l’esame richiesto sul territorio in cui risiede l’interessato conformemente alle norme giuridiche cui è soggetta e alle tariffe applicabili nello Stato di residenza.
(3) Le spese di cui al paragrafo 2 sono rimborsate dall’istituzione richiedente su presentazione di un conteggio particolareggiato e corredato dei documenti giustifica- tivi. I dettagli relativi alla procedura di rimborso sono stabiliti di comune accordo dagli organismi di collegamento.
Art. 17 Spese amministrative
Le spese amministrative risultanti dall’applicazione della Convenzione e del presen- te Accordo sono assunte dagli organi incaricati dell’applicazione.
Art. 18 Entrata in vigore
(1) Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla medesima data della Convenzione e vi rimane per la sua stessa durata.
(2) Il presente Accordo amministrativo può essere completato o modificato di comune accordo dalle autorità competenti dei due Stati contraenti.
Fatto a Pristina, l’8 giugno 2018, in due originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua albanese, le due versioni facenti parimenti fede.
Per l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali:
Xxxx-Xxxxxx Xxxxx
Per il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale: Xxxxxxx Xxxxxx