STATUTO
STATUTO
TITOLO I COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA – SOCI – OGGETTO – CONTROLLO ANALOGO
Articolo 1 – Costituzione e denominazione.
1. E’ costituita dalle Società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello dell’in house providing, già affidatarie di attività ricomprese nel Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Savona, “Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.A.”, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx 0, “Servizi Ambientali S.p.A.”, con sede in Borghetto Santo Spirito (SV), Via per Toirano, e “Servizi Comunali Associati (SCA) s.r.l.”, con sede in Alassio (SV); Viale Hanbury 116-118, una Società consortile per azioni (SCpa) denominata Acque Pubbliche Savonesi Scpa di seguito APS.
2. La Società APS, a sua volta a totale capitale pubblico, svolge la sua attività mediante il modello in house providing, quale affidataria in via diretta dei servizi inerenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato per l’ATO Centro Ovest 1 savonese, così come individuato dalla vigente legge regionale n. 1 del 2014.
3. La Società APS è sottoposta al controllo analogo congiunto dei Soggetti pubblici interessati all’affidamento e all’erogazione del servizio secondo quanto previsto dal successivo art. 6.
4. L’ATO Centro Ovest 1 savonese comprende tutti i Comuni già facenti parte degli Ambiti Territoriali Ottimali Xxxxxx Xxxxx 0 x Xxxxxx Xxxxx 0, delimitazione venuta meno a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 13 luglio 2017.
5. Entro e non oltre il 31 dicembre 2021 le tre Società di cui sopra ed i Comuni loro azionisti si obbligano inderogabilmente a dar vita ad un unico soggetto giuridico mediante fusione per incorporazione nella Acque Pubbliche Savonesi Scpa, previa trasformazione della medesima in società per azioni.
Articolo 2 – Sede.
1. La Società ha sede legale in Savona, Via Caravaggio 1, presso i locali già sede della Società “Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.A.”.
2. E comunque garantito il mantenimento e la continuità delle attuali sedi delle Società consorziate, onde rendere il servizio più idoneo al territorio di appartenenza ed alle funzioni
assegnate.
3. La Società APS, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà aprire sedi secondarie, uffici e sportelli, nel territorio dell’ambito ATO Xxxxxx Xxxxx 0, xxxxx restando l’obbligo di aprire sedi secondarie, uffici e sportelli nelle attuali sedi delle società consorziate.
Articolo 3 – Durata.
1. La costituenda Società APS Scpa avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.
2. La Società APS potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause all’uopo previste dalla legge.
3. Costituisce comunque causa statutaria di scioglimento anticipato della Società APS (art. 2484
n. 7, Cod.civ.) il mancato affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Autorità d'Ambito entro il 31 dicembre 2019 o il successivo definitivo venir meno di detto affidamento. In tal caso, l'Organo amministrativo della Società APS convocherà senza indugio l’Assemblea dei soci per l'accertamento della causa di scioglimento e per le decisioni in ordine alla liquidazione.
4. Costituisce inoltre causa statutaria di scioglimento anticipato della Società APS (art. 2484 n. 7, Cod.civ.) il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 1, comma 5.
Articolo 4 – Soci e loro quote di partecipazione
1. Sono soci della Società Acque Pubbliche Savonesi SCpa le tre Società indicate all’articolo 1.
2. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.
3. Le quote della Società sono ripartite come segue:
- Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.A. con una quota pari al 50% del capitale sociale, rappresentata da n. 250.000 azioni da 1 euro ciascuna;
- Servizi Ambientali S.p.A. con una quota pari al 36,50% del capitale sociale, rappresentata da n. 182.500 azioni da 1 euro ciascuna;
- Servizi Comunali Associati (SCA) s.r.l. con una quota pari al 13,50% del capitale sociale, rappresentata da n. 67.500 azioni da 1 euro ciascuna.
4. E’ tassativamente vietata la partecipazione al capitale sociale della Società di soggetti che non siano a totale partecipazione pubblica.
Articolo 5 – Oggetto
1. La Società APS ha per oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di attività di gestione del Servizio Idrico Integrato, così come previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., sulla base della Convenzione da stipularsi con l’Autorità d’Ambito, e la realizzazione di opere ad esso connesse, nell’Ambito Territoriale Ottimale Xxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxx, per conto degli Enti locali ai quali viene fornito il servizio, e che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto.
2. La Società consortile APS sarà responsabile della realizzazione degli interventi previsti nel Piano investimenti contenuto nel Piano d’Ambito.
3. Alla Società consortile APS, inoltre, faranno capo le attività di bollettazione e incasso delle tariffe per il servizio, di incasso delle quote tariffarie per fognatura e depurazione dovute dai gestori provati salvaguardati temporaneamente operanti nell'ATO, di incasso di altri introiti connessi all'affidamento della gestione del SII, nonché i servizi relativi a gare, acquisti e adempimenti dovuti dal gestore del SII nei confronti di XXXXX.
4. Sono esclusivamente in capo alla Società consortile APS tutti i rapporti finanziari tra le Società consorziate e tra queste e la Società Consortile, compresa la gestione della liquidità.
5. Nel contesto dell’attività di gestione del Servizio Idrico Integrato affidato dall’Autorità d’Ambito, la Società consortile si avvarrà delle Società consorziate per le attività operative, gestionali e manutentive.
6. Tutti i rapporti tra la Società consortile APS e le consorziate, in relazione agli aspetti operativi e gestionali del Servizio Idrico Integrato, saranno regolati dai contratti di cui al successivo articolo 21, comma 1, lettera a).
7. Tutte le attività derivanti dall’affidamento, successivamente alla fusione, faranno capo alla APS.
8. Le reti e gli impianti destinati alla gestione del SII di proprietà dei singoli Comuni saranno messi a disposizione della Società consortile APS mediante gli strumenti giuridici idonei, mentre le reti e gli impianti di proprietà delle Società consorziate saranno locati dalle Società consorziate alla Società consortile APS mediante appositi contratti di affitto, che disciplineranno la messa a disposizione, da parte delle Società consorziate, delle reti e degli impianti del SII regolandone le condizioni di utilizzo, incluso il corrispettivo da riconoscersi alle Società Consorziate, che non dovrà essere inferiore al valore di ammortamento annuale dei beni affidati e dovrà consentire il regolare rimborso dei relativi mutui.
9. La Società APS, previa specifica autorizzazione della Autorità d’Ambito e nei limiti nella stessa contenuti, può svolgere altre attività, purché accessorie e/o strumentali all’attività sopraindicata e nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 175 del 2016, ivi incluse le attività esercitate in via secondaria che dovranno avere contabilità separata ed il conto economico delle stesse non potrà influire sulla determinazione della tariffa del S.I.I., se non in riduzione.
Articolo 6 - Controllo analogo congiunto
1. In coerenza con l’oggetto sociale di cui all’art. 5 dello Statuto, la Società APS rappresenta lo strumento dei Comuni dell’Ambito ATO Xxxxxx Xxxxx 0 xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx e dell’Autorità d’Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato, affidato e gestito nel loro interesse secondo il modello in house providing.
2. L’affidamento diretto di servizi pubblici locali relativi alle attività previste nell’oggetto sociale comporta il rispetto delle condizioni per l’esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici secondo quanto previsto dai c. 4 e 5 dell’art. 5 del D. Lgs. 50/2016.
3. Le modalità e le forme di indirizzo e controllo analogo congiunto da parte degli Enti locali ai quali viene fornito il servizio sono regolate dal presente statuto e dai patti parasociali stipulati tra i soci, nonché tramite gli accordi di consultazione costitutivi della Conferenza degli Enti Locali serviti.
4. Tramite i patti parasociali, è istituita altresì l’Assemblea di coordinamento e indirizzo ai fini dell’esercizio congiunto del controllo analogo da parte degli Enti Locali sui cui territori viene fornito il servizio per il tramite delle rispettive società partecipate, che detengono l’intero capitale di Acque Pubbliche Savonesi ScpA, secondo quanto ammesso dal secondo periodo del c. 2 dell’art. 5 del D. Lgs. 50/2016. Composizione, modalità di funzionamento e compiti dell’Assemblea di coordinamento e indirizzo sono analiticamente precisati nei patti parasociali sottoscritti dai soci.
5. La predisposizione e conseguente approvazione da parte dell’Assemblea del Piano previsionale e programmatico di cui al successivo art. 26 rappresenta il presupposto essenziale per la conduzione del controllo analogo congiunto.
6. La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire agli stessi, anche su istanza degli enti locali serviti l'esercizio di poteri ispettivi, nonché a fornire le relative informative richieste.
7. Per consentire comunque a tutti gli Enti locali interessati di esercitare ulteriormente le proprie prerogative, questi, anche singolarmente, possono rivolgere in forma scritta al Consiglio di
Amministrazione richieste di dati e informazioni inerenti l’attività aziendale direttamente o indirettamente svolta sul territorio di competenza; dette richieste devono essere evase in forma scritta entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
TITOLO II CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – CONTRIBUTI
Articolo 7 – Capitale sociale
1. Il capitale iniziale della Società APS è di euro 500.000 (cinquecentomila/00), ed è diviso in numero 500.000 (cinquecentomila) azioni nominative da Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.
Articolo 8 – Azioni
1. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa.
2. La Società APS riconosce un solo titolare per ciascuna azione.
3. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.
4. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.
Articolo 9 – Diritto di opzione e di prelazione
1. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni in natura.
2. Le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero di azioni già nella loro titolarità, così come rilevabile dal libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale, con le modalità ed i termini di cui alle pertinenti norme del codice civile.
3. Qualora l'interesse della Società APS lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione potrà essere escluso o limitato con deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria.
4. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 4 ultimo comma del presente Statuto deve considerarsi inefficace nei confronti della Società APS ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la condizione di totale configurazione pubblica, sia pur mediata, del capitale sociale.
Articolo 10 – Certificati azionari
1. La Società APS non ha l’obbligo di emettere i certificati azionari se non richiesti dal socio interessato.
2. La Società APS può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente.
3. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società APS, viene acquisita unicamente attraverso l’iscrizione nell’apposito libro soci.
Articolo 11 – Obbligazioni
1. La Società APS, previa autorizzazione dell’Assemblea e nei limiti previsti dalla stessa, potrà emettere obbligazioni ordinarie, ai sensi dell’articolo 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
Articolo 12 – Contributi e finanziamenti alla Società
1. Per far fronte alla realizzazione di interventi facenti parte dell’oggetto sociale o in generale per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario, la Società APS può anche ricevere contributi volontari in conto esercizio. Gli eventuali finanziamenti o sovvenzioni a carattere sia transitorio che continuativo, effettuati dai soci alla Società APS, devono intendersi infruttiferi anche se si protraggono nel tempo e per più esercizi, salva diversa deliberazione adottata dall’Assemblea Ordinaria.
2. L’equilibrio economico finanziario della gestione è garantito dalla tariffa del S.I.I. approvata secondo le procedure di legge e regolamentari pro tempore vigenti. Nelle more della messa a regime del S.I.I. nell’intero ambito, il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario può essere conseguito anche grazie ai contributi consortili versati dai soci con le modalità e le forme previste dalla legge.
Articolo 13 – Utili
1. Una parte degli utili realizzati dalla Società saranno accantonati per la costituzione della riserva legale.
2. Gli eventuali ulteriori utili d’esercizio, anche provenienti da eventuali attività secondarie di cui all’art. 5, sono destinati o a investimenti o a riduzione della tariffa.
Articolo 14 – Perdite
1. Per la gestione del S.I.I. dell’A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese, le entrate derivanti dalla tariffa devono tendere a garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico–finanziario senza perdite di esercizio del servizio stesso.
TITOLO III ORGANI SOCIALI
Articolo 15 – Organi
1. Sono organi della Società:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d) il Collegio Sindacale;
e) l’Organo di Revisione.
TITOLO IV L’ASSEMBLEA
Articolo 16 – Attività dell’Assemblea
1. L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci ed è ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio di esercizio.
3. Nei casi previsti dall’art. 2364 c.2 Cod.civ., la convocazione può essere effettuata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’Assemblea ordinaria inoltre è convocata in qualsiasi momento in cui l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.
4. Le assemblee sono convocate ai sensi dell’articolo 2366 Cod.civ.
5. Le assemblee possono anche essere convocate mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, comunicato ai
soci all’indirizzo che risulta dal libro soci, almeno otto giorni prima dell’Assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento.
6. In caso di assoluta urgenza tale termine è ridotto a 48 ore.
7. L’Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale della Società consortile, purché in Italia.
8. L’Assemblea di coordinamento e indirizzo o altro organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controlla analogo congiunto, anche su invito dell’Autorità d’Ambito, può chiedere la convocazione dell’Assemblea per la revoca dell'Organo amministrativo, nei casi in cui il medesimo si sia discostato dagli indirizzi impartiti dall’Assemblea o dalle autorizzazioni dell’Assemblea nei casi previsti del presente statuto, ovvero abbia adottato immotivatamente provvedimenti in contrasto con il parere della stessa Assemblea di coordinamento e indirizzo o altro organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto.
9. Della convocazione dell'Assemblea deve sempre essere data preventiva comunicazione all’Assemblea di coordinamento e indirizzo o altro organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto.
10. Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli Organi di amministrazione e di controllo non presenti ed all’Assemblea di coordinamento e indirizzo e all’ulteriore organismo a presidio del controllo analogo congiunto.
Articolo 17 – Partecipazione all’Assemblea
1. All’Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni o certificati provvisori nello stesso termine presso la sede sociale.
2. All’Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, un rappresentante comune degli obbligazionisti.
3. Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della Società mediante delega scritta.
Articolo 18 – Svolgimento dell’Assemblea
1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo è l’Assemblea a nominare il Presidente.
2. Spetta al Presidente dell’Assemblea regolare la discussione e determinare il modo della votazione.
3. La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all’Assemblea spetta al Presidente dell’Assemblea medesima. Il Presidente, su designazione dell’Assemblea, nomina un segretario, anche non socio, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo, da cui sono fatte constare le deliberazioni dell’Assemblea.
4. Nell’Assemblea straordinaria le funzioni di segretario dovranno essere affidate ad un Notaio scelto dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione.
Articolo 19 – Costituzione dell’Assemblea e validità delle deliberazioni
1. L’Assemblea ordinaria, sia in prima convocazione sia in seconda convocazione e nelle convocazioni successive è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentino la totalità (100%) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la totalità (100%) del capitale sociale.
2. E’ comunque fatto salvo il disposto dell’art. 2369 comma 4, Cod.civ., quanto all’approvazione del bilancio ed alla nomina e revoca delle cariche sociali.
3. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, la totalità (100%) del capitale sociale. L’assemblea straordinaria delibera con il voto unanime dei Soci.
Articolo 20 – Attribuzioni dell’Assemblea
1. L’Assemblea Ordinaria:
a) ha tutte le competenze attribuite dalla Legge e dal presente Statuto;
b) nomina e revoca l'Organo amministrativo;
c) pronuncia la decadenza degli amministratori in caso di sopravvenuta incompatibilità;
d) stabilisce la remunerazione degli amministratori;
e) stabilisce gli emolumenti del Collegio Sindacale e dell’Organo che esercita la revisione legale dei conti;
f) determina gli indirizzi cui l'Organo amministrativo dovrà attenersi nella gestione della società;
g) approva il piano previsionale e programmatico
h) approva il bilancio d’esercizio.
2. L'organo amministrativo che non intenda eseguire la deliberazione approvata dall’Assemblea, adotta, entro il termine di quindici giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa ai soci ed all’Assemblea di coordinamento e indirizzo e all’organismo consultivo e di coordinamento istituito ad ulteriore presidio del controllo analogo congiunto tra gli enti serviti.
3. L’Assemblea Straordinaria ha tutte le competenze attribuite dalla legge.
Articolo 21 – Autorizzazioni dell’Assemblea
1. I seguenti atti degli amministratori, anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale quale presupposto dell’affidamento in house, sono sottoposti, previo parere dell’Assemblea di coordinamento e indirizzo e all’organismo consultivo e di coordinamento istituito ad ulteriore presidio del controllo analogo congiunto, alla preventiva autorizzazione dell’Assemblea, adottata all'unanimità:
a) contratti necessari e comunque opportuni per la regolamentazione dei rapporti tra la Società Consortile APS e le Consorziate a titolo esemplificativo: contratto per la fornitura di servizi tecnici ed operativi, contratto di affitto di ramo di azienda, contratto per la fornitura di servizi amministrativi, contratto di regolazione dei rapporti finanziari e tesoreria accentrata, contratto di affitto degli impianti del servizio idrico, salvo altri;
b) piano previsionale e programmatico su base annuale e pluriennale, contenente la definizione del budget economico e finanziario annuale e dei programmi di investimento e di reclutamento di personale da realizzarsi nel corso degli esercizi di riferimento;
c) pianta organica e regolamento del personale;
d) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;
e) acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda, per un valore superiore a euro 300.000 (trecentomila);
f) mutui e altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a euro 300.000 (trecentomila);
g) tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità.
2. L’Assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dall'organo amministrativo.
3. A cura degli amministratori, sono messi a disposizione dell’Assemblea di coordinamento e indirizzo e dell’organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto, lo schema dell’atto dell'organo amministrativo sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti ad esso allegati. Il Piano previsionale e programmatico deve, in ogni caso, essere trasmesso all’Assemblea di coordinamento e indirizzo ed all’organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto, almeno quindici giorni prima della seduta.
4. L’Assemblea può autorizzare il compimento dell’atto anche sotto la condizione che vengano osservate prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione.
5. Nel caso l’Assemblea non autorizzi l’adozione dell’atto entro 10 giorni dalla data di convocazione e non sia stata comunicata da alcun socio l’esigenza di disporre di un maggior termine per esprimersi, gli Amministratori sono tenuti ad informare i Soci, attraverso specifica lettera di richiamo, in merito agli impatti del ritardo dell’autorizzazione sulla gestione della società. La lettera di sollecito è altresì inviata all’Assemblea di coordinamento e indirizzo ed all’organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto.
6. L'organo amministrativo informa gli Enti locali interessati dal servizio e l’Autorità d’ambito affidante, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l’esecuzione degli atti autorizzati, sull’andamento della Società e dei servizi, con particolare riguardo alle esigenze dell’Utenza. A tal fine la Società APS si dota di adeguati strumenti di controllo di gestione, reportistica e monitoraggio periodico dell’attività.
7. I soci e gli enti locali che per il tramite dei soci a cui partecipano, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale o che rappresentino un numero di abitanti equivalenti serviti superiore al 5
% del totale, ove ritengano che la Società APS non abbia eseguito o non stia eseguendo l’atto in conformità all’autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell’art. 2367 Cod.civ., l’immediata convocazione dell’Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell’interesse della Società APS.
8. L’esecuzione degli atti di cui al comma 1° senza che sia stata richiesta ed ottenuta l’autorizzazione ovvero la mancata esecuzione dell’atto in conformità all’autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca del mandato degli amministratori.
9. L’organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall’art. 2429 Codice civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale e sulla base delle autorizzazioni assembleari ricevute, motivando in particolare sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.
10. L’organo amministrativo predispone altresì annualmente la relazione sul governo societario richiesta dall’art. 6, comma 4, del D.lgs 19 agosto 2016, n. 175, a chiusura dell’esercizio sociale da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio.
TITOLO V ORGANI AMMINISTRATIVI.
Articolo 22 - Nomina e composizione degli Organi di Amministrazione.
1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, eletti dall’Assemblea dei Soci, i quali saranno, in ogni caso, nominati rispettivamente uno su indicazione di Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.A., uno su indicazione di Servizi Ambientali S.p.A. e uno su indicazione di Servizi Comunali Associati (SCA) S.r.l.
2. L’organo amministrativo sarà nominato con una durata fino a tre esercizi. Ricopre la carica di Presidente il membro indicato dal Socio “Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.A.”.
3. Non è prevista la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato o trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.
4. La composizione degli Organi della Società APS deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e dallo statuto in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, in materia di rappresentanza di genere e in materia di cause di ineleggibilità ed incompatibilità
5. I soggetti nominati negli Organi sociali devono possedere specifiche competenze ed esperienze nel settore di gestione di società di capitali e/o nelle attività rientranti nell’oggetto sociale o con provata esperienza professionale.
6. I requisiti di cui al comma precedente devono essere documentati da specifico "curriculum", che evidenzi competenze ed esperienze tecniche, giuridiche od economiche specificatamente idonee per divenire componenti degli organi sociali.
7. La rielezione a membro del Consiglio di Amministrazione, è consentita al massimo fino a tre mandati consecutivi (calcolati conteggiando per interi anche i mandati conclusisi in anticipo, rispetto alla scadenza prevista). Qualora un Consigliere di Amministrazione, venga nominato per tre mandati consecutivi, dal termine dell’ultimo mandato dovranno trascorrere 3 (tre) anni prima di una sua eventuale successiva nomina negli organi sociali
8. Non possono ricoprire la carica coloro che sono in lite con la Società consortile APS o con le Società, nonché gli amministratori e i dipendenti di società esercenti attività concorrenti ad esclusione degli amministratori e dipendenti delle società consorziate.
9. Non possono ricoprire la carica dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.
10. Se la carica è ricoperta da dipendenti delle Società socie, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione, essi non percepiranno alcun compenso, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate entro i limiti massimi di legge.
11. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e s.m.i.
12. La qualità di componente il Consiglio di amministrazione si perde quando si verificano le cause ostative di cui al presente articolo.
13. Gli Amministratori decadono inoltre se non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.
14. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori rimasti in carica provvederanno senza indugio a sostituirlo mediante cooptazione previa indicazione del nominativo da parte del Socio che aveva provveduto all’indicazione del Consigliere cessato.
15. Se nel corso dell’esercizio viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore rimasto in carica provvederà senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei componenti cessati nel rispetto di quanto previsto al presente articolo.
16. In entrambi i casi di sopravvenuta cessazione di alcuni fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori nominati mediante cooptazione, ovvero mediante nomina Assembleare, cesseranno alla data di scadenza degli amministratori rimasti in carica.
17. Il Consiglio di Amministrazione elegge un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimento del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
18. Il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio.
19. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda all’art. 11 del D.lgs.19 agosto 2016,
n. 175, ed al Codice civile.
Articolo 23 – Poteri del Consiglio di Amministrazione.
1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società APS escluso per gli atti che la Legge o lo Statuto riservano all’Assemblea, nel rispetto degli indirizzi dell’Assemblea e dell’Assemblea di coordinamento e indirizzo e dell’organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi previsti dall'articolo 21 che precede.
2. Il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre all’Assemblea il piano previsionale e programmatico su base annuale e pluriennale (budget) entro il 15 novembre di ogni anno.
3. Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili, oltre quanto previsto dalla legge, i poteri e le attribuzioni relativi a:
a) approvazione della proposta dei piani previsionali e programmatici su base annuale e pluriennale (budget) da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
b) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;
c) approvazione degli atti di assunzione e licenziamento del personale;
d) alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how di valore superiore ad euro 20.000,00= per singola transazione;
e) l’acquisto, la permuta e l’alienazione di immobili;
f) le prestazioni di garanzia e le concessioni di prestiti per importi superiori a Euro 50.000,00= per ogni singolo atto;
g) la proposta di tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità;
h) assunzione di mutui di importo superiore ad euro 75.000,00= per ogni singolo atto.
4. La rappresentanza legale della Società APS di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi spetta al Presidente, nonché al Vice Presidente nei casi in cui sostituisca il Presidente.
5. Qualora il Consiglio di Amministrazione o singoli amministratori, si discostino dagli indirizzi dell’Assemblea, essi potranno essere revocati. Nel caso l'atto di revoca dovrà essere debitamente motivato sentite le osservazioni rese dai soggetti di cui sopra.
6. Gli Amministratori dovranno mettere a disposizione dell’Assemblea e dell’Assemblea di coordinamento e indirizzo e dell’organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto, un report semestrale, nonché copia del progetto di bilancio
di esercizio.
7. La mancata o tardiva segnalazione ai soci, all’Assemblea di coordinamento e indirizzo e all’organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto, di accadimenti o situazioni gestionali infraperiodali tali da impattare in modo rilevante sulle risultanze del piano previsionale e programmatico, quali ipotesi di risultato di esercizio negativo o scostamenti da i margini economici e finanziari programmati superiori al 10%, rappresenta giusta causa di revoca degli amministratori.
8. Gli Amministratori dovranno inoltre mettere a disposizione dell’Autorità di Ambito tutti gli atti e documenti necessari per consentire l’esercizio delle funzioni di controllo ed i poteri sostitutivi previsti dagli artt. 151 e segg. del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. Gli Amministratori dovranno altresì mettere a disposizione tutti gli atti ed i documenti funzionali ad esercitare il potere ispettivo dei soci previsto nell’esercizio del controllo analogo congiunto.
9. Più in generale gli Amministratori dovranno adempiere a tutti gli obblighi che saranno previsti a carico del gestore dalla convenzione di Gestione che sarà stipulata con l’Autorità competente all’affidamento.
Articolo 24 – Convocazione del Consiglio
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età, nella sede della Società o in altro luogo della Repubblica Italiana.
2. La convocazione contenente il luogo, il giorno e l’ora della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno deve essere trasmessa agli amministratori e ai membri del Collegio Sindacale nonché all’organo di revisione legale dei conti almeno tre giorni prima dell’adunanza tramite raccomandata, facsimile o posta elettronica o altri mezzi da cui si tragga prova della avvenuta convocazione.
3. Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso all’Assemblea di coordinamento e indirizzo e all’organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto.
4. Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta, anche da uno solo dei suoi componenti.
Articolo 25 – Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza degli
Amministratori in carica.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione (a titolo meramente esemplificativo videoconferenza, audio conferenza, etc), purché con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
4. Le modalità di svolgimento della riunione non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. Il Consiglio di amministrazione prima dell’inizio di ciascuna seduta nomina un Segretario, scelto anche al di fuori del Consiglio, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario medesimo, da cui sono fatte constare le deliberazioni assunte e che verrà trascritto su apposito Libro, tenuto a norma di legge.
5. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti; detti documenti fanno piena fede se sottoscritti dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmati dal Segretario.
TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE E ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI
Articolo 26 – Nomina e composizione del Collegio Sindacale e dell'Organo di revisione.
1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente Statuto.
2. Il Collegio dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo degli esercizi suddetti e con precisazione che la cessazione per scadenza del termine ha effetto solo nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
3. I Componenti del Collegio Sindacale e l’organo di revisione dei conti non possono essere eletti per più dei tre mandati consecutivi.
4. In ossequio all’art. 3 del D.Lgs. n. 175 del 2016, la revisione legale dei conti delle Società APS è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro, secondo quanto previsto dall’articolo 2409-bis c.c. e seguenti, diverso
dal collegio sindacale e con il quale effettua uno scambio periodico di informazioni. Il conferimento dell’incarico di revisione legale viene effettuato dall’Assemblea dei soci.
5. Il Collegio sindacale ed il soggetto che esercita l’attività di revisione sono tenuti a trasmettere le loro osservazioni ed i rilievi formali anche all’Assemblea di coordinamento e indirizzo e all’organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto.
TITOLO VII PROGRAMMAZIONE E BILANCI
Articolo 27 – Piano previsionale e programmatico
1. Entro il 15 novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione predispone e sottopone all’autorizzazione dell’Assemblea un piano previsionale e programmatico su base annuale e triennale, previa acquisizione del parere obbligatorio dell’Assemblea di coordinamento e indirizzo dell’organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto.
2. Il piano previsionale e programmatico deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il piano si compone di una relazione che descrive il prevedibile e programmato andamento della Società per il successivo triennio con particolare riguardo alla gestione del SII dell’ATO 1 Centro ovest savonese, di un budget economico triennale, di un programma dei flussi finanziari relativo al primo anno del triennio, di un programma degli investimenti previsti nel triennio e di un programma triennale di reclutamento di personale.
4. I budget previsionali non possono essere configurati in deficit. Il pareggio di bilancio deve essere perseguito attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.
5. Entro il 31 luglio il Consiglio di Amministrazione predispone un report di controllo relativo al primo semestre che evidenzia e motiva gli eventuali scostamenti dal piano previsionale e programmatico, il quale viene portato all’attenzione dell’Assemblea entro il 15 settembre, previo parere obbligatorio dell’Assemblea di coordinamento e indirizzo e dell’organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto.
Articolo 28 – Esercizio e Xxxxxxxx
1. La durata dell’esercizio coincide con l’anno solare e termina al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio, redatto dagli Amministratori, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione in conformità all’art. 2428 del Codice Civile ed alla relazione del collegio sindacale (articolo 2429 del Codice Civile) e la relazione dell’organo di revisione è presentato all’Assemblea per l’approvazione.
3. La proposta di bilancio, completa di Nota integrativa e Relazione sulla gestione, deve essere trasmessa al Collegio Sindacale, e all’Organo di revisione legale dei conti, almeno 30 giorni prima dell’approvazione. Il Collegio Sindacale e l’Organo di revisione, hanno quindici giorni di tempo dal ricevimento della proposta per la redazione ed il deposito della propria Relazione.
4. Almeno quindici giorni prima dell’Assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e dell’Organo di revisione legale dei conti dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.
5. Il bilancio approvato dall’Assemblea deve essere tempestivamente trasmesso all’Assemblea di coordinamento e indirizzo e all’organismo consultivo e di coordinamento istituito a presidio del controllo analogo congiunto.
TITOLO IX - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 29 – Cause di scioglimento
1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società APS sono quelle previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell’Assemblea dei soci.
3. L’Assemblea dovrà deliberare, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto, sulla liquidazione, sulla nomina e sui poteri di uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione.
4. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dell’articolo 2487 Cod.Civ.
TITOLO X - NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 30 – Controversie
1. Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza del contratto sociale in relazione alle vicende sociali o all’applicazione del presente Statuto e delle delibere degli organi sociali, o in connessione con i rapporti sociali riguardanti la Società APS, i Soci (anche cessati), gli amministratori, i sindaci e i liquidatori (ancorché non ricoprano più tali cariche) saranno devolute alla competenza del Tribunale di Savona.
Articolo 31 – Norma di chiusura
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali operanti in materia.
Articolo 32 – Amministratori della Società nella fase di start up
1. In sede di costituzione della Società APS, al fine di favorire l’esercizio dell’attività di coordinamento, sono nominati quali membri del Consiglio di amministrazione i Presidenti degli Organi amministrativi delle tre Società consorziate, fatto salvo loro rinuncia e sostituzione con altro soggetto nel rispetto del criterio di rappresentatività di ciascuna consorziata di cui all’art. 22 che precede.