ACCORDO SINDACALE
ACCORDO SINDACALE
(RAPPORTI LAVORATIVI PART-TIME)
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Il giorno 09 gennaio 2014, in Volterra, presso la Direzione Generale della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.
tra
la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. rappresentata da: Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Dr. Xxxxxx Xxxxx
e
le Organizzazioni Sindacali Aziendali è stato raggiunto il seguente accordo.
Le parti
- visto quanto previsto dall’art. 35 del C.C.N.L. 19/01/2012, recante la disciplina dei contratti di lavoro part-time nel settore del credito;
- viste le disposizioni introdotte in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da full- time a part-time dalla Legge 24/12/2007, n° 247, mediante la riformulazione dell’articolo 12 BIS dalla Legge 25/02/2000, n° 61.
CONVENGONO DI DISCIPLINARE COME SEGUE
la trasformazione dei rapporti di lavoro da full-time a part-time ed il rinnovo dei rapporti part-time, ad integrale sostituzione delle precedenti disposizioni contenute negli accordi sindacali aziendali in materia.
finalizzate:
Art. 1
Le parti si danno reciprocamente atto che le normative contrattuali e di legge sono
a) a favorire l’occupazione e la flessibilità del lavoro, anche sotto il profilo sociale, utilizzando la trasformazione dei rapporti di lavoro e le assunzioni a part-time;
b) ad offrire ai lavoratori l’opportunità di adeguare la durata e la collocazione delle prestazioni lavorative alle loro esigenze personali;
c) a fornire alle aziende uno strumento di “flessibilità” negli ambiti operativi nei quali le esigenze di servizio consentano l’inserimento di operatori part-time;
Art. 2
Le parti stesse riconoscono che l’accoglimento delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time presuppone:
a) la collimanza fra le modalità di effettuazione delle prestazioni programmate dal dipendente e le condizioni organizzative che si pongono per il loro accoglimento;
b) la disponibilità del dipendente, ove le condizioni per l’accoglimento di una unità lavorativa part- time non risultino sussistenti presso la sede di lavoro indicata dal dipendente stesso, a prestare servizio presso altra dipendenza od ufficio; in tal caso, la Cassa avrà comunque cura di ricercare una soluzione quanto più aderente possibile alle necessità manifestate dal dipendente ed alle priorità dallo stesso indicate.
Art. 3
Fermo quanto previsto dalle norme di legge e di contratto, la Cassa avrà cura di ricercare, nei limiti delle esigenze dei servizi, ambiti di compatibilità, che consentano di corrispondere alle esigenze di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time del personale.
A tal fine la Cassa si rende disponibile:
• ad esaminare l’accoglibilità di richieste di part-time anche di tipo verticale;
• ad utilizzare, allorché se ne riscontrino le opportunità operative, lo strumento dell’assunzione di personale part-time al fine di neutralizzare le diminuzioni di prestazioni conseguenti all’accoglimento delle richieste di trasformazione avanzate dal personale in servizio.
Art.4
La Cassa assume l’impegno di mettere a disposizione del personale dipendente: numero 55 posizioni part-time, comprensivo dei rapporti part-time a tempo indeterminato ed a termine già in essere; al rientro a full-time di uno o più dipendenti part-time oppure alla cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente part-time, la Cassa resta impegnata ad individuare nell’ambito delle
filiali e/o Direzione Generale un corrispondente numero di posizioni part-time da assegnarsi con i criteri di cui agli articoli seguenti.
E’ altresì previsto un plafond di numero 5 posizioni da utilizzarsi per l’accoglimento delle domande di trasformazione avanzate da dipendenti per i quali ricorrano le condizioni di cui all’ “ambito A” ed al numero 1 dell’ “ambito B”, nell’eventualità in cui non si siano rese disponibili posizioni a valere sulla dotazione di cui al primo comma del presente articolo, ovvero nel caso in cui le disponibilità esistenti siano da assegnarsi ad altri dipendenti che precedono gli interessati nella graduatoria. Detto plafond diminuirà corrispondentemente al rientro a full-time oppure alla cessazione del rapporto di lavoro di uno o più dipendenti con rapporto part-time a tempo indeterminato.
Fino a concorrenza di un numero massimo di cinque unità, non verranno conteggiate nelle posizioni di cui al primo comma le eventuali trasformazioni accordate dalla Cassa in riconoscimento del diritto dei lavoratori/lavoratrici affetti da patologie oncologiche, comportanti una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapia salvavita, accertata dalla competente commissione medica dell’unità sanitaria locale (articolo 12 bis della legge 247/2007).
A regime, una volta assorbito completamente il plafond di cui al 2° comma del presente articolo e venuti meno i rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, rimarranno a disposizione dei dipendenti le n° 55 posizioni part-time di cui al 1° comma, nonché le n° 5 posizioni di cui al 3° comma del medesimo articolo.
Art. 5
All’assegnazione dei posti part-time indicati nell’articolo 3 concorrono, a domanda, sia i dipendenti che intendono trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time, sia i dipendenti che, in ragione della scadenza del precedente rapporto part-time, intendano fruire di ulteriori periodi di servizio part-time; in entrambi i casi le domande debbono essere presentate e documentate nei termini (da intendersi tassativi) previsti dal successivo articolo 9.
L’individuazione degli assegnatari delle posizioni part-time disponibili avviene sulla base di apposite graduatorie, (ved. art. 9) nelle quali i richiedenti sono inseriti all’atto della presentazione delle domande, con attribuzione dei punteggi previsti per ciascuno degli ambiti di cui all’articolo 8.
Durante la permanenza in graduatoria, i dipendenti, al ricorrere di nuove situazioni personali o familiari, possono richiedere l’aggiornamento della loro posizioni, con comunicazioni, comunque, da farsi pervenire entro la data - prevista dall’articolo 9 - di chiusura della graduatoria.
I dipendenti inseriti nelle graduatorie ne escono nel momento in cui ottengono l’assegnazione di una posizione part-time, ferma restando la loro facoltà di richiedere un nuovo inserimento a seguito dell’avvenuta scadenza del precedente rapporto part-time, ovvero nel caso previsto al punto b) del comma che segue.
Le graduatorie relative ai tre ambiti previsti dall’articolo 8 comprendono le domande presentate antecedentemente alle date di chiusura delle graduatorie medesime da parte:
a) dei dipendenti che richiedono la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part- time,
b) dei dipendenti con rapporto part-time in essere al momento della presentazione della domanda e del quale sia prevista la scadenza fra la data di apertura di una finestra e quella di apertura della finestra successiva; in detti casi il rapporto part-time in essere viene automaticamente prorogato fino all’apertura della finestra di riferimento.
Art.6
Le richieste di trasformazione e di rinnovo debbono contenere l’indicazione:
• della filiale o filiali (o Direzione Generale) gradite per la prosecuzione del rapporto di lavoro con orario ridotto;
• della durata settimanale dell’orario (entro i limiti del C.C.N.L);
• della distribuzione dell’orario di cui al punto precedente nell’arco della settimana (part-time orizzontale o verticale);
• della collocazione dell’orario giornaliero.
Come previsto dall’art. 2 del presente accordo, le indicazioni di cui al comma che precede formeranno oggetto di esame da parte della Cassa per l’accertamento della loro compatibilità rispetto alle esigenze di ordine organizzativo ed operativo, confermandosi comunque l’impegno a ricercare soluzioni, quanto più aderenti possibile, alle necessità e priorità manifestate dal dipendente interessato.
Art.7
La durata dei rapporti part-time viene stabilita in 28 mesi.
Durate più brevi possono essere richieste dai dipendenti assegnatari, fermo restando che, per periodi inferiori a mesi 12, la Cassa si riserva di valutarne la compatibilità con le esigenze organizzative ed operative.
La durata dei rapporti part-time costituiti o rinnovati a fronte della necessità di assistere uno o più figli non può superare il compimento:
- del 13° anno di età dei figli, nei casi previsti nell’ambito A) - punti n° 4, 5 e 6 e nell’ambito
B) – punti n. 1, 2 e 3;
- del 16° anno di età dei figli, nel caso previsto al punto n. 4 dell’ambito B).
In detti casi il periodo di 28 mesi previsto quale durata dei rapporti part-time dal 1° comma del presente articolo, verrà ridotto in misura tale da far coincidere la relativa scadenza con la finestra successiva al compimento dei suindicati limiti di età da parte del figlio risultante di minore età all’atto della costituzione del rapporto part-time; detta riduzione:
- non si applica qualora al momento della costituzione del rapporto part-time ricorrano per il dipendente altre situazioni fra quelle previste negli ambiti A), B) e C);
- viene meno, con possibilità di prolungamento fino a 28 mesi del rapporto part-time nel caso di nascita di altro figlio.
Nei casi in cui la posizione part-time sia stata assegnata a fronte della necessità di assistere un solo congiunto, affine o convivente, il decesso dell’assistito comporta automaticamente il rientro del dipendente a full time dalla data corrispondente all’apertura della seconda finestra successiva.
Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di legge, per accordo fra la Cassa ed il dipendente interessato, la data di scadenza del rapporto di lavoro part-time può essere anticipata rispetto a quanto convenuto al momento della sua costituzione; in detti casi, per tutta la durata del periodo residuo il dipendente non potrà concorrere per l’assegnazione di un nuovo periodo di lavoro part-time.
Art.8
Per l’assegnazione delle posizioni part-time che si renderanno disponibili sono individuati tre ambiti contrassegnati, rispettivamente, con le lettere A, B e C.
Ambito A
Nell’Ambito A vengono inserite e gestite, sulla base di apposita graduatoria formata trimestralmente le domande di trasformazione, ovvero di rinnovo, presentate con riferimento alle sottostanti situazioni familiari alle quali la legge 24.12.2007, n° 247 (art.44.d), attribuisce valore prioritario.
Situazioni | Punteggi | |
1) | lavoratore/lavoratrice con familiare (coniuge, figlio*, genitore o convivente more uxorio) affetto da patologia oncologica | 50 |
2) | lavoratore/lavoratrice che assista una persona convivente totalmente e permanentemente inabile ad attività lavorativa; inabilità riconosciuta |
con la connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5.2.1992, n° 104, nella percentuale del 100%,con necessità di assistenza continua determinata dall’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto 05/02/1992 del Ministero della Sanità; | 47 | |
3) | lavoratore/lavoratrice con figlio* convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n°104 ; | 44 |
4) | lavoratore/lavoratrice con figlio* convivente di età non superiore ad un anno compiuto; | 41 |
5) | lavoratore/lavoratrice con figlio* convivente di età compresa fra un anno compiuto e due anni compiuti; | 38 |
6) | lavoratore/lavoratrice con figlio* convivente di età compresa fra due anni compiuti e tre anni compiuti; | 35 |
7) | gravi motivi di salute personale del dipendente, o dei di lui coniuge, figli*, genitori ovvero convivente more uxorio, opportunamente documentati da idonea certificazione medica | 30 |
8) | conviventi (non rientranti nel suindicato punto 1) affetti da patologie oncologiche | 25 |
NOTA (*): per figli si intendono quelli legittimi, naturali, adottivi e affidatari.
Ai punteggi di cui al comma precedente vengono sommati:
▪ in presenza di altri figli conviventi i punti riportati nell’Ambito B con riferimento alle singole situazioni ivi previste;
▪ in presenza di situazioni di cui alle lettere da a) a d) dell’Ambito C, i punti previsti a fronte delle singole situazioni ivi riportate.
A parità di punteggio, verrà seguito l’ordine di precedenza risultante dall’elencazione delle situazioni ricomprese nell’Ambito A; qualora, anche così facendo, dovesse registrarsi una situazione di ulteriore parità, si terrà conto dei punteggi previsti a fronte delle situazioni indicate nell’art. 8 BIS.
Ambito B
L’Ambito B comprende le domande di trasformazione, ovvero di rinnovo, presentate con riferimento alle sottostanti situazioni familiari, alle quali la legge 247/2007 attribuisce valore prioritario unitamente a quelle riportate nell’Ambito A.
Le domande stesse vengono gestite sulla base di apposita graduatoria e potranno essere accolte solo in assenza di domande dell’Ambito A.
La graduatoria viene formata quadrimestralmente attribuendo i seguenti punteggi:
Situazioni: per ciascun figlio legittimo, naturale o adottivo convivente e per ogni minore in affidamento | Punteggi | |
1) | di età compresa fra tre e sei anni compiuti; | 16 |
2) | di età compresa fra i sei e gli undici anni compiuti; | 10 |
3) | di età compresa fra gli undici e i tredici anni compiuti; | 4 |
4) | di età compresa fra i tredici e i sedici anni compiuti, limitatamente ai figli adottati e minori ricevuti in affidamento per i quali l’ingresso in famiglia sia avvenuto successivamente al compimento del tredicesimo anno di età. | 4 |
In presenza di situazioni richiamate alle lettere a) e b) dell’Ambito C, ai suindicati punteggi vengono sommati, ai fini della formazione della graduatoria, quelli previsti in corrispondenza delle situazioni medesime.
A parità di punteggio verrà seguito l’ordine di precedenza risultante dall’elencazione delle situazioni ricomprese nell’Ambito B; ad ulteriore parità si terrà conto dei punteggi previsti in corrispondenza delle situazioni indicate all’art. 8 BIS.
Ambito C
L’Ambito C comprende le domande di trasformazione, ovvero di rinnovo, presentate con riferimento alle situazioni personali e/o familiari di seguito indicate;
Le domande stesse vengono gestite sulla base di apposita graduatoria e potranno essere accolte solo in assenza di domande degli ambiti A e B;
La graduatoria viene formata trimestralmente attribuendo i seguenti punteggi:
Situazioni | Punteggi | |
a) | gravi motivi di salute, (da documentare con idonea certificazione medica), di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado (diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti) residenti nella provincia del richiedente o provincia limitrofa (da |
autocertificare) | 7 | |
b) | genitori o suoceri ultra ottantenni residenti nella provincia del richiedente o provincia limitrofa (da autocertificare), cumulabili con un massimo di 6; il punteggio non è cumulabile per lo stesso genitore o suocero con il punteggio attribuibile ai sensi della lettera “c” | 4 punti per ogni genitore o suocero |
NOTA (*): per figli si intendono quelli legittimi, naturali, adottivi e affidatari.
A parità di punteggio le domande inserite nell’Ambito C verranno accolte seguendo i criteri di priorità espressi dalla suindicata elencazione; ad ulteriore parità si terrà conto dei punteggi previsti in corrispondenza delle situazioni indicate nell’art. 8 BIS.
O
Le situazioni descritte negli ambiti A, B e C, danti titolo alla acquisizione di punteggi di graduatoria riguardanti uno stesso soggetto, possono essere fatte valere da un solo dipendente.
Art. 8 BIS
Nel caso in cui la sommatoria dei punteggi attribuiti in base a quanto previsto negli Ambiti A, B e C, faccia registrare parità fra due o più richiedenti il part-time, si terrà conto della permanenza in graduatoria riconoscendo 0,50 punti per ogni finestra non usufruita (per quanto ovvio, il punteggio non è trasferibile nel caso di inserimento in graduatoria a seguito di richiesta di un nuovo periodo di lavoro part-time); nel caso di ulteriore parità si terrà conto, nell’ordine, dell’anzianità di servizio e dell’età anagrafica.
Art.9
Per la costituzione e per il rinnovo dei rapporti di lavoro part-time sono previste n° 3 finestre all’anno fissate nelle seguenti date: 1 gennaio, 1 maggio, 1 settembre. Corrispondentemente, le graduatorie verranno formate e chiuse con riferimento alle domande pervenute e documentate improrogabilmente entro le date del 1 dicembre dell’anno precedente, 1 aprile, 1 agosto.
Le assegnazioni delle posizioni part-time ed il perfezionamento dei relativi contratti avranno luogo con le seguenti modalità:
− trasformazione da full-time a part-time (lettera a) del 5° comma dell’articolo 5): perfezionamento dei nuovi contratti part-time con decorrenza dalla data di apertura della finestra; rinnovo contratti part-time (lettera b) del 5° comma dell’articolo 5) perfezionamento dei nuovi contratti part-time con decorrenza dalla data di apertura della finestra.
I dipendenti in proroga part-time (lettera b) del 5° comma dell’art. 5, non assegnatari delle posizioni resesi disponibili, rientrano automaticamente a full-time dalla data di apertura della finestra.
Art. 10
I trattamenti retributivi aziendali tempo per tempo in vigore saranno applicati ai lavoratori part-time - per le parti compatibili con le peculiarità del rapporto - con criteri di proporzionalità rispetto alle prestazioni fornite dai singoli dipendenti interessati.
Art.11
Qualora, nelle ipotesi previste dalle norme di legge e di contratto, il lavoratore part-time prolunghi la propria presenza in azienda oltre il normale orario di lavoro e ciò comporti l’effettuazione della pausa per il pranzo, sarà corrisposto per intero il trattamento dovuto relativamente all’effettuazione dell’orario c.d. “spezzato”, e comunque, le indennità previste per il prolungamento dell’orario, ivi compreso il ticket pasto.
Nei confronti dei dipendenti part-time che partecipano alle assemblee fuori dell’orario di lavoro, pur non configurandosi detta partecipazione come lavoro supplementare, è prevista la corresponsione del ticket pasto.
Art.12
Nei giorni immediatamente successivi alla chiusura delle graduatorie di cui all’articolo 9, la Cassa fornirà alle Organizzazioni Sindacali una informativa riguardo:
1. alla distribuzione dei lavoratori part-time in azienda;
2. alle richieste di trasformazione pervenute ed alle relative graduatorie
3. alle variazioni di orario e al lavoro supplementare eventualmente richiesto ai dipendenti interessati.
Art.13
Per quanto non contemplato dal presente accordo le parti fanno riferimento alla regolamentazione della materia riportate nelle leggi vigenti e negli accordi collettivi.
Art.14
Il presente accordo si applica in ogni sua parte dalla data della sua sottoscrizione, restando stabilito in particolare:
1) che per i rapporti part-time costituiti in applicazione dell’accordo sindacale del 23/06/2009 resta confermata la durata prevista dall’accordo medesimo, con proroga fino all’apertura della finestra successiva prevista dal presente accordo;
2) che la prima finestra da gestirsi in applicazione della nuova regolamentazione verrà aperta alla data corrispondente al 30° giorno successivo a quella di sottoscrizione del presente accordo, prendendo a base la graduatoria formata:
- dalle domande contenute nella graduatoria redatta al 30/11/2013 in funzione dell’apertura della finestra gestita dalla Cassa dal gennaio 2014, in attesa della conclusione della trattativa per la definizione del presente accordo;
- dalle domande successivamente pervenute entro il 20° giorno dalla sottoscrizione del presente accordo.
ooo
Volterra, 09 gennaio 2014
Le Organizzazioni Sindacali Aziendali La Delegazione Aziendale
Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.