Contract
CONTRATTO PER LA CONDUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA SU MEDICINALI “Studio di fattibilità di Fase 2, multicentrico, randomizzato, controllato con placebo, in doppio cieco, volto a valutare guselkumab per il trattamento dei partecipanti con arterite a cellule giganti di nuova insorgenza o recidivante” |
TRA |
l'Azienda USL Toscana Centro (d'ora innanzi denominato/a“Ente"), con sede legale in Xxxxxxx, X.xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx C.F./P.I. 06593810481, in persona del Legale Rappresentante, Dr. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Direttore Generale, che ha munito di idonei poteri di firma del presente atto il Direttore Staff della Direzione Sanitaria Dr Xxxxxxx Xxxxxxx nato il 31 gennaio 1958 a Buggiano (PT) CF: BGNRRT58A31B251C |
E |
XXXXXXX-CILAG SpA, con sede legale in Cologno Monzese (MI), Via Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 23, C.F. n. 00962280590 e P.IVA n. 02707070963, in persona del Dr. Xxxxxxxxxx X’Xxxxx e della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, in virtù dei poteri conferiti loro in qualità di Procuratori della Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 05 ottobre 2018 in qualità di rappresentanti locali (di seguito “Società” o “Xxxxxxx”) |
di seguito per brevità denominate singolarmente/collettivamente "la Parte/le Parti" |
Premesso che: |
- Xxxxxxx R&D LLC, 000 Xxxxx 000, Xxxxxxx, XX 00000, Xxxxxx Xxxxxx è lo Sponsor della Sperimentazione (di seguito “JC Global Sponsor” o “Promotore”); - JC Global Sponsor ha designato in Europa secondo la definizione dell’articolo 4 (17) e in ottemperanza dell’articolo 27 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) Xxxxxxx Cilag International NV, con sede legale a Xxxxxxxxxxxxx 00, X-0000 Xxxxxx, Xxxxxx (di seguito “JCI”); - JCI è il rappresentante Europeo secondo l’articolo 20 del D.Lgs. 24/06/2003 ed ha designato Xxxxxxx Cilag SpA quale rappresentante locale in Italia; - è interesse del Promotore effettuare la sperimentazione clinica dal titolo: "Studio di fattibilità di Fase 2, multicentrico, randomizzato, controllato con placebo, in doppio cieco, volto a valutare guselkumab per il trattamento dei partecipanti con arterite a cellule giganti di nuova insorgenza o recidivante” (di seguito "Sperimentazione"), avente ad oggetto il Protocollo versione n. Emendamento 1 del 9 luglio 2020 e suoi successivi emendamenti debitamente approvati (di seguito "Protocollo"), codice EudraCT n. 2020‐000622‐26 presso l'Ente, sotto la responsabilità del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Responsabile scientifico della sperimentazione oggetto del presente Contratto (di seguito “Sperimentatore principale”), presso la S.O.C Reumatologia del P.O. Misericordia e Dolce di Prato – Azienda Usl Toscana Centro (di seguito “Centro di sperimentazione”); |
- Xxxxxxx individua quale proprio referente scientifico per la parte di propria competenza la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxx può modificare il referente scientifico per la parte di propria competenza con notifica scritta all’Ente; |
- il Centro Sperimentale possiede le competenze tecniche e scientifiche per la sperimentazione ed è struttura adeguata alla conduzione della sperimentazione nel rispetto della normativa vigente; |
- lo Sperimentatore principale e i collaboratori che svolgono qualsiasi parte della Sperimentazione sotto la supervisione dello Sperimentatore principale (di seguito “Co-sperimentatori”) sono idonei alla conduzione della Sperimentazione in conformità alla normativa applicabile, conoscono il Protocollo e le norme di buona pratica clinica e possiedono i requisiti normativi e regolamentari necessari, compresa l’assenza di conflitto di interessi con Xxxxxxx, tali da impedire o influenzare il corretto adempimento degli impegni assunti ai sensi del presente Contratto e nel rispetto della normativa vigente; |
- salvo quanto eventualmente, successivamente, diversamente concordato per iscritto dalle Parti, l’Ente dovrà condurre la Sperimentazione esclusivamente presso le proprie strutture; |
-l'Ente, pur essendo dotato di apparecchiature idonee all’esecuzione della Sperimentazione, riceve in comodato d’uso gratuito dal Xxxxxxx, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile, le attrezzature e/o i beni fondamentali per il buon esito della Sperimentazione, elencate all'art. 5 del presente Contratto; |
- Xxxxxxx ha presentato ad AIFA (di seguito “Autorità Competente”), in virtù del D. L. n. 158 del 13 settembre 2012 (“Decreto Balduzzi”), convertito con L. n. 189 del 8 novembre 2012, nei termini previsti dalla normativa, la domanda di autorizzazione allo svolgimento della Sperimentazione; |
- ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 211 del 24 giugno 2003, in data 11 novembre 2020, Xxxxxxx ha ottenuto il Parere Unico favorevole all'effettuazione della Sperimentazione da parte del Comitato Etico dell’IRCCS Ospedale San Xxxxxxxx, Comitato Etico Coordinatore della Sperimentazione per l'Italia e in data 20 aprile 2021 il Comitato Etico di Area Vasta Centro ha espresso parere favorevole alla conduzione della Sperimentazione, accettando il Parere Unico favorevole di cui sopra; |
- ai sensi del D.M. del 14 luglio 2009, Xxxxxxx ha stipulato la polizza assicurativa come meglio precisato al successivo art.8 del presente Contratto; |
- in seguito alla comunicazione “Gestione degli studi clinici in Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx XXXXX- 00 (coronavirus disease 19)” di cui alle circolari AIFA del 12 marzo 2020 e successivo aggiornamento datato 07 aprile 2020, sono state fornite le misure volte a fronteggiare l’emergenza COVID-19 che prevedono: o la limitazione delle visite cliniche allo stretto necessario; o lo svolgimento di analisi cliniche e/o indagini strumentali essenziali per la sicurezza dei soggetti presso strutture localizzate vicino al loro domicilio; o il rimborso dell’Ente da parte dello Sponsor per le misure urgenti adottate per garantire la protezione dei partecipanti allo studio clinico durante l’emergenza COVID-19 (Es. Visite telefoniche o esami eseguiti in laboratori esterni), in modo che queste non gravino sulle finanze pubbliche; o il rimborso dei pazienti, per mezzo dell’amministrazione dell’Ente, analogamente a quanto previsto per le malattie rare o particolari, per tutte le spese sostenute a causa delle misure adottate per far fronte all’emergenza COVID-19 (“Spese eccezionali”); |
o la fatturazione a Xxxxxxx, da parte l’amministrazione dell’Ente, delle predette Spese eccezionali sostenute dai pazienti, previa verifica che siano adeguatamente documentate e che le ricevute rilasciate dalle strutture esterne indicano chiaramente il codice del protocollo ed il numero EudraCT dello studio; - Xxxxxxx ha notificato a in data l’appendice COVID al Protocollo che prevede misure per gestire l’emergenza COVID-19: - è intenzione delle Parti ottemperare scrupolosamente alle misure previste da AIFA per far fronte all’emergenza COVID-19, facendo in modo che nessun costo della Sperimentazione gravi sul Servizio Sanitario Nazionale. |
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue: |
Art. 1 - Premesse |
1.1 Le premesse, il Protocollo, anche se non materialmente accluso, e tutti gli allegati, incluso il budget (Allegato A), il glossario relativo alla protezione dati personali (Allegato B) fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto. |
Art. 2 - Oggetto |
2.1 Xxxxxxx affida all'Ente l'esecuzione della Sperimentazione alle condizioni indicate nel presente Contratto, in accordo col Protocollo, con gli eventuali successivi emendamenti, nonché con le modifiche al presente Contratto/budget da questi derivanti e formalizzate mediante i necessari atti di modifica tempestivamente sottoscritti. |
2.2 La Sperimentazione deve essere condotta nel più scrupoloso rispetto del Protocollo, nella versione vigente, accettata dallo Sperimentatore principale e approvata dal Comitato Etico e dall’Autorità Competente, in conformità alla vigente normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali e ai principi etici e deontologici che ispirano l'attività medica dei professionisti a vario titolo coinvolti. |
2.3 La Sperimentazione deve essere altresì condotta in conformità ai principi contenuti nella Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina, nella Dichiarazione di Helsinki nella versione aggiornata, nelle vigenti regole della Buona Pratica Clinica, e in conformità delle leggi applicabili in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, nonché di protezione dei dati personali secondo la normativa vigente. |
2.4 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano di conoscere e accettare il contenuto di quanto sopra richiamato. |
2.5 Xxxxxxx e lo Sperimentatore principale, avendo l’obbligo di tutelare la salute dei pazienti, quando ricorrano le circostanze, possono adottare urgenti e adeguate misure a tutela della sicurezza dei pazienti, quali la sospensione temporanea dello studio (interruzione del trattamento per i pazienti già coinvolti nella sperimentazione, ovvero interruzione dell’inclusione di nuovi soggetti), anche in assenza delle necessarie approvazioni dal parte del Comitato Etico e dell’Autorità |
Competente, fermo restando l’obbligo per Xxxxxxx di informare immediatamente il Comitato Etico e l’Autorità Competente, oltre che i partecipanti allo studio in merito ai nuovi eventi, alle misure intraprese e al programma di provvedimenti da adottare, completando tempestivamente le procedure previste dalla vigente normativa. |
2.6 Poiché la Sperimentazione prevede l’arruolamento competitivo dei pazienti, è prevista da parte dell’Ente l’inclusione di circa 2-3 soggetti, con il limite del numero massimo di 60 pazienti candidabili alla Sperimentazione a livello globale e dei termini previsti da Xxxxxxx. Il periodo previsto di inclusione è suscettibile di modifiche in funzione del suo andamento anche a livello internazionale. Al raggiungimento del numero totale dei pazienti previsti per l’intera Sperimentazione, l’inclusione di ulteriori pazienti verrà automaticamente chiusa, indipendentemente dal numero di pazienti inclusi presso l’Ente, a eccezione dei pazienti che hanno già fornito il loro consenso a partecipare alla Sperimentazione, a meno che essi stessi non ritirino il consenso. Xxxxxxx provvederà a inviare all'Ente adeguata e tempestiva comunicazione. |
2.7 L'Ente e Xxxxxxx conserveranno la documentazione inerente la Sperimentazione (fascicolo permanente “trial master file”) per il periodo di tempo secondo le specifiche indicate dalla vigente legislazione. L’Ente si impegna, alla data del presente provvedimento, a conservare la documentazione per un periodo di 15 anni. Xxxxxxx ha l’obbligo di comunicare al Centro Sperimentale l’avvenuta scadenza del termine dell’obbligo di conservazione (solo se richiesto). A richiesta di Xxxxxxx, dopo lo spirare del termine suddetto, le Parti potranno concordare le condizioni di un ulteriore periodo di conservazione. |
2.8 L’Ente e Xxxxxxx, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, si obbligano inoltre a conservare la citata documentazione adottando delle forme di digitalizzazione (o dematerializzazione) documentale. Indipendentemente dal fatto che l’archiviazione della documentazione inerente la Sperimentazione riguardi o meno dati personali (di natura particolare o meno), secondo le definizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, l’Ente e Xxxxxxx dovranno adottare tutte le misure fisiche e tecniche di cui all’art. 32 del citato Regolamento (UE) n. 679/2016 ed effettuare gli eventuali controlli di sicurezza previsti dalla ISO 2701 e sue successive modificazioni, a protezione di dati, informazioni e documenti (sia cartacei che elettronici). Il sistema di archiviazione adottato dovrà garantire non solo l’integrità dei dati, delle informazioni e dei documenti cartacei ed elettronici, ma altresì la loro futura leggibilità per tutto il periodo previsto dall’obbligo di conservazione. Per l’espletamento di tale obbligazione, sia Xxxxxxx che l’Ente potranno avvalersi di soggetti esterni che gestiscano tale obbligo di archiviazione. |
2.9 Xxxxxxx, l’Ente e lo Sperimentatore principale devono rispettare le direttive, le indicazioni, le istruzioni e le raccomandazioni impartite dal Comitato Etico e dall’Autorità competente. |
Art. 3 - Sperimentatore principale e Co-sperimentatori |
3.1 Lo Sperimentatore principale sarà coadiuvato nell'esecuzione della Sperimentazione dal personale, sanitario e non sanitario, nonché da eventuali collaboratori incaricati dall’Ente stesso, designati dallo stesso e operanti sotto la sua responsabilità per gli aspetti relativi alla presente Sperimentazione, che sia qualificato per la conduzione della Sperimentazione, che abbia ricevuto |
preventivamente da Xxxxxxx adeguata formazione prevista dalla normativa vigente e che abbia manifestato la propria disponibilità a partecipare alla Sperimentazione (di seguito Cosperimentatori). Fermo quanto precede, non rientra nella definizione di ‘Sperimentatori’ il personale medico e non medico che nell’ambito della Sperimentazione svolga attività istituzionale propria (ad es. farmacisti ospedalieri che allestiscono i medicinali sperimentali). |
3.2 Le Parti prendono atto che lo Sperimentatore principale è tenuto a ogni responsabilità e obbligo imposti a tale figura dalla normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. |
3.3 Il presente rapporto intercorre tra Xxxxxxx e l’Ente. Xxxxxxx è estraneo a rapporti esistenti tra l’Ente, lo Sperimentatore principale e Co-sperimentatori, restando quindi sollevato da qualsiasi pretesa che il personale dell'Ente coinvolto nello studio dovesse avanzare in relazione alla Sperimentazione. |
3.4 In relazione alla Sperimentazione oggetto del presente Contratto, è fatto divieto allo Sperimentatore principale e ai Co-sperimentatori di ricevere, direttamente o indirettamente, compensi da Xxxxxxx, così come di avere contatti o intrattenere con Xxxxxxx rapporti di qualsiasi natura, che non siano di carattere tecnico scientifico. |
3.5 Qualora il rapporto tra lo Sperimentatore principale e l'Ente dovesse per qualsiasi ragione concludersi, l’Ente deve informarne tempestivamente per iscritto Xxxxxxx, indicando il nominativo di un sostituto. L'indicazione del sostituto deve essere oggetto di approvazione da parte di Xxxxxxx e del Comitato Etico competente. L’Ente garantisce che il nuovo Sperimentatore principale abbia i requisiti idonei a proseguirla, accetti i termini e le condizioni del presente Contratto e assuma l'impegno di rispettare il Protocollo nell'esecuzione della Sperimentazione. Nelle more dell’approvazione dell’emendamento sostanziale di cambio dello Sperimentatore principale, lo sperimentatore indicato da Xxxxxxx garantisce la necessaria attività sperimentale. Nel caso in cui Xxxxxxx non intenda accettare il nominativo del sostituto proposto dall'Ente oppure questi non proponga un sostituto, Xxxxxxx potrà recedere dal presente Contratto in accordo a quanto previsto dall'art. 7. |
3.6 Lo Sperimentatore principale prima di iniziare la Sperimentazione, deve acquisire il consenso informato del paziente o del suo rappresentante legale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sperimentazioni cliniche, oltre che ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e relativa normativa italiana di adeguamento (D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 Agosto 2018). Deve essere prestato, se necessario, anche il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e sue successive modificazioni, come successivamente declinato all’art. 11. |
3.7 Lo Sperimentatore principale deve fornire informazioni a Xxxxxxx e al Comitato Etico in merito all'andamento della Sperimentazione e comunicare tempestivamente a Xxxxxxx l'eventuale verificarsi di eventi avversi seri, fatti salvi gli eventuali obblighi di segnalazione al Comitato Etico previsti dalla vigente normativa, e oltre ogni altra informazione clinica di rilievo per la conduzione dello studio indicato nel Protocollo (ad esempio gravidanza) direttamente o indirettamente |
correlabili all'esecuzione della Sperimentazione, secondo quanto previsto dal Protocollo della sperimentazione, dalle norme di Buona Pratica Clinica e dalla normativa applicabile in materia di farmacovigilanza e sperimentazioni cliniche di medicinali. |
3.8 L’Ente garantirà che lo Sperimentatore principale si impegni altresì a garantire lo svolgimento della Sperimentazione secondo i più elevati standard di diligenza. |
3.8.1 Lo Sperimentatore principale deve consegnare tutte le Schede Raccolta Dati (Case Report Forms-CRF) correttamente compilate, secondo termini e modalità previsti dal Protocollo della sperimentazione e dalla normativa applicabile, in formato cartaceo o elettronico, e comunque con tempestività come da GCP, entro i termini previsti dal Protocollo della sperimentazione. |
3.8.2 Lo Sperimentatore principale si impegna altresì a risolvere le richieste di chiarimento (queries) generate da Xxxxxxx entro i termini previsti dal Protocollo della sperimentazione. |
3.8.3 Per verificare la corrispondenza tra i dati registrati nelle Schede Raccolta Dati e quelli contenuti nei documenti originali (per es. cartella clinica), l'Ente e lo Sperimentatore principale consentono l'accesso diretto ai dati originali durante le visite di monitoraggio e nel corso di eventuali audit promossi da Xxxxxxx e ispezioni da parte delle Autorità Competenti, incluse le modalità da remoto, purché non vengano violate le norme in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali dei pazienti. |
3.8.4 L'Ente e lo Sperimentatore principale, informati con congruo preavviso, devono consentire il corretto svolgimento dell'attività di monitoraggio e di auditing presso il Centro di Sperimentazione da parte del personale di Xxxxxxx e da parte dell’Autorità Competente, attività effettuate per garantire la regolare esecuzione della Sperimentazione. |
3.9 L’Ente avviserà tempestivamente Xxxxxxx qualora un’Autorità Competente comunichi all’Ente un avviso di ispezione/audit relativo alla Sperimentazione e, se non negato espressamente dall’Autorità Competente, l’Ente autorizzerà Xxxxxxx a parteciparvi, inviando nel contempo a Xxxxxxx ogni comunicazione scritta ricevuta e/o trasmessa ai fini o in risultanza dell’ispezione/audit. |
3.10 Tali attività non devono però pregiudicare in alcun modo lo svolgimento dell'ordinaria attività istituzionale dell'Ente. |
3.11 L’Ente x Xxxxxxx garantiscono che i campioni biologici (sangue, urine, saliva ecc.) dei pazienti coinvolti nella Sperimentazione di cui al presente Contratto saranno utilizzati esclusivamente per la Sperimentazione oggetto del presente Contratto, secondo le previsioni del Protocollo e della vigente normativa. L’eventuale conservazione e successivo utilizzo sono vincolati all’acquisizione di uno specifico consenso informato da parte del paziente (o del genitore/tutore legale), al parere favorevole del Comitato Etico, nei limiti e con le garanzie previste dalle norme vigenti e dalle linee di indirizzo di cui all’art. 1 del D. Lgs 14 maggio 2019 n. 52. |
Art. 4 - Medicinali Sperimentali e Materiali |
4.1 Xxxxxxx si impegna a fornire gratuitamente all'Ente, per tutta la durata della Sperimentazione e nelle quantità necessarie e sufficienti all'esecuzione della Sperimentazione, i prodotti farmaceutici oggetto della Sperimentazione (Guselkumab e placebo) nonché a fornire ogni altro materiale necessario all'esecuzione della Sperimentazione (di seguito "Materiali"). Le quantità dei Medicinali Sperimentali devono essere adeguate alla numerosità della casistica trattata. |
4.2 Il Promotore si impegna a rendere disponibile il farmaco oggetto della Sperimentazione clinica al termine della sperimentazione, oltre il periodo di osservazione, per i pazienti che abbiano ottenuto una risposta clinica favorevole per i quali si ritenga opportuno, in base al giudizio clinico, proseguire fino a quando il farmaco non sarà reso disponibile tramite gli ordinari canali di dispensazione, in modo da garantire la continuità terapeutica. |
4.3 I Medicinali Sperimentali devono essere inviati dal Xxxxxxx alla Farmacia dell'Ente che provvederà alla loro registrazione, appropriata conservazione e consegna allo Sperimentatore principale, così come previsto dal Protocollo e dalla normativa vigente. |
4.4 I Medicinali Sperimentali dovranno essere muniti di adeguato documento di trasporto destinato alla Farmacia, con la descrizione del tipo di farmaco, della sua quantità, del lotto di preparazione, dei requisiti per la conservazione, della scadenza e i riferimenti alla Sperimentazione (codice di protocollo, Sperimentatore principale e Centro di Sperimentazione interessato). |
4.5 L'Ente e lo Sperimentatore principale devono utilizzare i Medicinali Sperimentali e i Materiali forniti da Xxxxxxx esclusivamente nell'ambito e per l'esecuzione della Sperimentazione. L'Ente non deve trasferire o cedere a terzi i Medicinali Sperimentali e i Materiali forniti da Xxxxxxx ai sensi del presente Contratto. |
4.6 I Medicinali Sperimentali scaduti o non altrimenti utilizzabili, ovvero non utilizzati al termine della Sperimentazione, saranno integralmente ritirati da Xxxxxxx (o suo incaricato) e successivamente smaltiti a sue spese. |
Art. 5 - Comodato d’uso |
5.1 Xxxxxxx concede in comodato d'uso gratuito all'Ente, che accetta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e ss c.c., lo/gli Strumento/i meglio descritti in appresso, unitamente al pertinente materiale d’uso (di seguito cumulativamente “Strumenti”): La proprietà degli Strumenti, come per legge, non viene trasferita all'Ente. Gli effetti del presente comodato decorreranno dalla data di consegna degli Strumenti e cesseranno al termine della Sperimentazione, quando gli Strumenti dovranno essere restituiti a Xxxxxxx senza costi a carico dell'Ente. Le Parti concordano altresì che gli eventuali ulteriori Strumenti ritenuti necessari alla |
Strumento | Descrizione | Valore Commerciale |
N. 1 e-Tablet | Samsung, SM-T595 | € 667,00 circa |
N. 1 Actigrafo per paziente | CentrePoint Insight watch Modello CPW01 produttore ActiGraph, LLC | € 445,00 circa |
conduzione dello studio nel corso della Sperimentazione, qualora ne ricorrano le caratteristiche e le condizioni, saranno concessi in comodato d'uso gratuito secondo la disciplina di cui al presente Contratto. L’Ente e Xxxxxxx procederanno con una convenzione specifica ovvero con un addendum/emendamento al Contratto, sul comodato qualora gli Strumenti vengano forniti dopo la stipula del presente Contratto. |
5.2 Gli Strumenti in questione sono muniti di dichiarazione di conformità alle normative e direttive europee. Gli Strumenti in questione verranno sottoposti a collaudo di accettazione da parte dei tecnici incaricati dell’Ente, alla presenza di un delegato di Xxxxxxx, previ accordi, per le verifiche di corretta installazione e funzionalità e rispetto della normativa vigente. Al momento della consegna dei materiali forniti in comodato d’uso da Xxxxxxx all’Ente, viene redatta idonea documentazione attestante la consegna. Gli strumenti sono dotati di collegamento internet indipendente dalla rete Lan dell’Ente |
5.3 Xxxxxxx si fa carico del trasporto e dell’installazione dello Strumento/i e si impegna a fornire, a propria cura e spese, l’assistenza tecnica necessaria per il suo funzionamento nonché eventuale materiale di consumo per il suo utilizzo, senza costi per l’Ente. |
5.4 Secondo quanto previsto nel manuale tecnico dello Strumento, Xxxxxxx svolgerà, a sua cura e spese, in collaborazione con lo Sperimentatore, tutti gli interventi tecnici necessari per il buon funzionamento dell’Apparecchiatura, quali controlli di qualità, tarature e verifiche di sicurezza periodica. In caso di disfunzione o guasto degli Strumenti, tempestivamente comunicati dallo Sperimentatore, Xxxxxxx procederà, direttamente o tramite personale specializzato, alla manutenzione correttiva o riparazione o sostituzione con analoghi Strumenti. |
5.5 Xxxxxxx dichiara che i beni sono coperti da polizza assicurativa per incendio e responsabilità civile. |
5.6 Gli Strumenti sarà/anno utilizzato/i dal personale dell'Ente e/o dai pazienti e ai soli ed esclusivi fini della Sperimentazione oggetto del presente Contratto, conformemente a quanto previsto nel Protocollo. L'Ente si obbliga a custodire e conservare lo/gli Strumento/i in maniera appropriata e con la cura necessaria, a non destinarlo/li a un uso diverso da quello sopra previsto, a non cedere neppure temporaneamente l'uso dello/gli Strumento/i a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, e a restituire lo/gli Strumento/i a Xxxxxxx nello stato in cui gli è/sono stato/i consegnato/i, salvo il normale deterioramento per l'effetto dell'uso. |
5.7 Xxxxxxx si riserva il diritto di richiedere l'immediata restituzione degli Strumenti qualora gli stessi vengano utilizzati in maniera impropria o comunque in modo difforme dalle previsioni di cui al presente Contratto. Xxxxxxx è responsabile per ogni eventuale danno che dovesse derivare a persone o cose in relazione all’uso dei beni in comodato se dovuto a vizio della stessa. |
5.8 In caso di furto o perdita o smarrimento dello/gli Strumento/i, l’Ente provvederà tempestivamente dalla conoscenza dell’evento, alla presentazione di formale denuncia alla competente pubblica autorità con comunicazione dell’accaduto a Xxxxxxx nello stesso termine. In tutti gli altri casi di danneggiamento o distruzione, l’Ente dovrà darne comunicazione a Xxxxxxx e tempestivamente dalla conoscenza dell’evento. L’eventuale utilizzo fraudolento o comunque non |
autorizzato dovrà essere segnalato immediatamente dallo Sperimentatore principale a Xxxxxxx. In caso di danneggiamento irreparabile o furto dello/gli Strumento/i, Xxxxxxx provvederà alla sostituzione dello stesso/degli stessi, senza costi per l’Ente, salvo che il fatto derivi da dolo dell’Ente. |
5.9 Resta inteso che per quanto attiene agli Strumenti che saranno direttamente maneggiati o gestiti dai pazienti/genitori/tutori legali (es. diari elettronici), Xxxxxxx riconosce che l’Ente è sollevato da responsabilità derivanti da manomissione, danneggiamento o furto degli stessi Strumenti imputabili ai pazienti/genitori/tutori legali. In caso di guasto e/o smarrimento da parte del soggetto che partecipa allo studio, Xxxxxxx provvederà a proprie spese alla sostituzione dell’attrezzatura; l’Ente si farà carico della consegna dell’attrezzatura al destinatario, compresa la registrazione e la consegna delle istruzioni di Xxxxxxx, nonché del ritiro al momento dell’uscita, per qualsiasi ragione avvenuta, del soggetto dallo studio; l’Ente si farà inoltre carico di informare tempestivamente Xxxxxxx per qualunque mancata restituzione dell’attrezzatura da parte del soggetto che partecipa allo studio. |
5.10 L'autorizzazione alla concessione in comodato d'uso gratuito dello/gli Strumento/i è stata rilasciata dall'Ente a seguito delle e secondo le proprie procedure interne. |
Art. 6 - Corrispettivo |
6.1 Il corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, valutabile e completato secondo il Protocollo e per il quale è stata compilata validamente la relativa CRF/eCRF, comprensivo di tutte le spese sostenute dall’Ente per l’esecuzione della presente Sperimentazione e dei costi a compensazione di tutte le attività ad essa collegate, è pari ad € 8.889,00 + IVA per paziente come meglio dettagliato nel Budget qui allegato (Allegato “A” parte 1). |
6.2 Xxxxxxx si impegna a corrispondere quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto/rendiconto giustificativo, concordato tra le Parti. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con la cadenza indicata nel Budget (Allegato A) sulla base del numero dei pazienti coinvolti nel relativo periodo, dei trattamenti da loro effettuati secondo Protocollo e in presenza delle relative CRF/eCRF debitamente compilate e ritenute valide da Xxxxxxx in base alle attività svolte. |
6.3 Gli esami di laboratorio/strumentali, indicati in Allegato A, richiesti dal Protocollo, così come approvato dal Comitato Etico, non graveranno in alcun modo sull’Ente in quanto effettuati centralmente. |
Tutti gli esami di laboratorio/strumentali e ogni altra prestazione/attività aggiuntiva non compresa nel corrispettivo pattuito per paziente eleggibile, richiesta da Xxxxxxx, così come approvato dal Comitato Etico e dall’Autorità Competente e come dettagliato in Allegato A (parte 2), saranno rimborsati e fatturati da Xxxxxxx in aggiunta al corrispettivo pattuito per paziente eleggibile. |
6.4 L'Ente non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle norme di Buona Pratica Clinica o di mancato rispetto della normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. L'Ente non avrà diritto ad alcun |
compenso anche per pazienti coinvolti successivamente alla comunicazione di interruzione e/o conclusione della Sperimentazione da parte di Xxxxxxx od oltre il numero massimo di soggetti da includere ai sensi del presente Contratto, ove non concordati con Xxxxxxx. |
6.5 Xxxxxxx provvederà, inoltre, a rimborsare all’Ente tutti i costi aggiuntivi risultanti da attività mediche/diagnostiche, compresi eventuali ricoveri, non previste nel Protocollo o nei successivi emendamenti allo stesso, e non già coperti dai compensi sopra elencati, qualora tali attività si rendano indispensabili per una corretta gestione clinica del paziente in sperimentazione. Il rimborso sarà effettuato solo a condizione che tali attività e i relativi costi vengano tempestivamente comunicati, giustificati e documentati per iscritto a Xxxxxxx e approvati per iscritto dallo stesso, fermo restando la comunicazione in forma codificata dei dati personali del paziente. |
6.6 Se nel corso dello svolgimento della Sperimentazione si rendesse necessario aumentare il supporto economico a favore dell'Ente, Xxxxxxx potrà integrare, con un addendum/emendamento, il presente Contratto, prevedendo l'adeguato aumento del Budget qui allegato. |
6.7 In ottemperanza alla Legge di Bilancio 2018 (comma 909) che prevede l’obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per la prestazione di servizi anche tra privati, l’Ente emetterà fatture emesse in formato XML (Extensible Markup Language) e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Xxxxxxx comunica i dati necessari per l’emissione della fattura elettronica: RAGIONE SOCIALE: Xxxxxxx-Cilag SpA CODICE DESTINATARIO: RS76RHR CF: 00962280590 P.IVA: 02707070963 |
6.8 I pagamenti effettuati per i servizi svolti dall’Ente (i) rappresentano il corretto valore di mercato di detti servizi, poiché adeguati rispetto al tariffario applicabile presso l’Ente, (ii) sono stati negoziati a condizioni commerciali normali e (iii) non sono stati definiti sulla base del volume o valore di prescrizioni o comunque in riferimento a tali prescrizioni o altre attività economiche che si generino fra le Parti. A fronte delle attività svolte o delle spese sostenute includendo i Pazienti in Sperimentazione, al cui pagamento Xxxxxxx sia tenuto, né l’Ente né lo Sperimentatore principale chiederanno altri rimborsi o corrispettivi ad altri soggetti. |
6.9 Per quanto riguarda le Procedure aggiuntive eventualmente necessarie per fronteggiare l’emergenza covid-19 (Allegato A, Parte 5), resta inteso tra le Parti che: a) non saranno rimborsati esami fatti effettuare al di fuori della struttura dell’Ente o con modalità non contemplate dal Contratto che non siano giustificati dalla necessità di ottemperare alle prescrizioni normative o regolamentari vigenti per far fronte all’emergenza COVID-19; b) qualora si dovesse rilevare che, nonostante quanto previsto dal presente Xxxxxxxxx, lo Sperimentatore, per qualsivoglia motivo, si trovi nella necessità di prescrivere esami da effettuarsi al di fuori della struttura dell’Ente, lo Sperimentatore dovrà informare preventivamente Xxxxxxx e l’Ente; Xxxxxxx provvederà a rimborsare il SSN ed a documentare il proprio adempimento, una volta definita con l’Ente la corretta procedura della prescrizione da seguire. Xxxxxxx provvederà a |
corrispondere all’Ente il costo di detti esami, che non potrà essere superiore a quello determinato sulla base dei tariffari regionali in vigore. |
Art. 7 - Durata, Recesso e Risoluzione |
7.1 Il presente Contratto produrrà effetti a partire dalla data di ultima sottoscrizione (“Data di decorrenza”) e rimarrà in vigore sino all’effettiva conclusione della Sperimentazione presso l’Ente, così come previsto nel Protocollo di studio, salvo eventuali modifiche concordate tra le Parti. Fermo restando quanto sopra, il presente Xxxxxxxxx produrrà i suoi effetti a seguito del rilascio di formale autorizzazione da parte dell’Autorità Competente. |
7.2 L'Ente si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta e con preavviso di 30 giorni da inoltrare a Xxxxxxx con raccomandata A.R. o PEC. nei casi di: |
- insolvenza di Xxxxxxx, proposizione di concordati anche stragiudiziali con i creditori di Xxxxxxx o avvio di procedure esecutive nei confronti di Xxxxxxx; |
- cessione di tutti o di parte dei beni di Xxxxxxx ai creditori o definizione con gli stessi di un accordo per la moratoria dei debiti. |
Il preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte di Xxxxxxx della comunicazione di cui sopra. |
7.3 Xxxxxxx, ai sensi dell'art. 1373, comma secondo, Codice Civile, si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto in qualunque momento per giustificati motivi mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di 30 giorni. Tale preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte dell'Ente di detta comunicazione. In caso di recesso di Xxxxxxx sono comunque fatti salvi gli obblighi assunti e le spese effettuate dall'Ente alla data della comunicazione di recesso. In particolare, Xxxxxxx corrisponderà all'Ente tutte le spese documentate e non revocabili che questo abbia sostenuto al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione della Sperimentazione (ove applicabile, incluse le spese sostenute dall’Ente nei confronti dei pazienti-partecipanti), nonché i compensi sino a quel momento maturati. In caso di recesso anticipato, il Promotore ha diritto di ricevere, quale proprietario a titolo originario, tutti i dati e risultati, anche parziali, ottenuti dall’Ente nel corso della Sperimentazione e anche successivamente, se derivanti da o correlati a essa. |
7.4 Ciascuna delle Parti può interrompere la Sperimentazione in qualunque momento con effetto immediato, rispettando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 2, qualora abbia motivo, valido e documentabile, di ritenere che la prosecuzione della Sperimentazione possa rappresentare un rischio non accettabile per la sicurezza e la salute dei pazienti. In caso di interruzione della Sperimentazione, Xxxxxxx corrisponderà all'Ente i rimborsi delle spese e i compensi effettivamente maturati e documentati fino a quel momento. |
7.5 Resta peraltro inteso che lo scioglimento anticipato del Contratto non comporterà alcun diritto di una Parte di avanzare nei confronti dell’altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto. |
7.6 Gli effetti del presente Contratto cesseranno automaticamente ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile italiano nel caso in cui una delle Parti non abbia adempiuto a uno dei principali obblighi previsti dal presente Contratto entro 30 giorni dalla richiesta scritta di adempimento presentata dall’altra parte. Resta in ogni caso salva l’applicabilità dell’art. 1218 e seguenti del Codice Civile. |
7.7 In caso di risoluzione del presente Contratto, non derivante da violazioni da parte dell’Ente, questo avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la Sperimentazione prima del ricevimento della notifica di risoluzione e a un compenso per i servizi proporzionale all'attività svolta sino al momento della risoluzione. L'Ente si impegna a restituire al Xxxxxxx eventuali importi già liquidati e relativi ad attività non svolte. |
7.8 In tutti i casi di interruzione o di risoluzione del presente Contratto, sarà attuata ogni precauzione per garantire la massima tutela dei pazienti già coinvolti, in accordo con quanto previsto dal Protocollo approvato dal Comitato Etico, garantendo, laddove ritenuta clinicamente necessaria, la continuità terapeutica. |
Art. 8 - Copertura assicurativa |
8.1 Xxxxxxx dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ITLSCQ37504, con la Compagnia Chubb European Group SE) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009). La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica. |
8.2 Fatte salve le previsioni della L. 8 Marzo 2017, n. 24, la copertura assicurativa fornita da Xxxxxxx è garantita rispetto alle ipotesi di responsabilità civile di Xxxxxxx, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente. |
8.3 Xxxxxxx si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento. 8.4 Xxxxxxx in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma III del D.M. 17/07/09. 8.5 L’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative MEDMAL (sia a copertura dell’Ente, che del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 codice civile. |
Art. 9 - Relazione finale, titolarità e utilizzazione dei risultati |
9.1 Il Promotore si impegna a divulgare tutti i risultati dello studio anche qualora negativi. |
9.2 Xxxxxxx assume la responsabilità della preparazione del rapporto clinico finale e dell’invio entro i termini previsti dalla normativa allo Sperimentatore principale e al Comitato Etico del riassunto dei risultati della Sperimentazione stessa. |
9.3 Tutti i dati derivanti dall'esecuzione della Sperimentazione e nel perseguimento degli obiettivi della stessa, trattati ai sensi dell’art. 11, e i risultati di questa, sono di proprietà esclusiva del Promotore. A fronte di una procedura attivata Xxxxxxx per il deposito di una domanda di brevetto avente a oggetto invenzioni ricavate nel corso della Sperimentazione, l’Ente e lo Sperimentatore principale si impegnano a fornire tutto il supporto, anche documentale, utile a tal fine. |
9.4 Le Parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso della Sperimentazione, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione e dai suoi obiettivi (sideground knowledge). |
9.5 Le disposizioni del presente articolo resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente Contratto. |
Art. 10 - Segretezza e Diffusione dei dati |
10.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, L’Ente si impegna a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale, contenute nella documentazione e nel materiale sperimentale messo a disposizione da Xxxxxxx e/o sviluppato nel corso della Sperimentazione e nel perseguimento degli obiettivi della stessa, classificabili come “Segreti Commerciali” ai sensi degli art. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30/2005, come modificato dal D. Lgs. n. 63/2018 in recepimento della Direttiva UE 2016/943), adottando ogni misura (di carattere contrattuale, tecnologico o fisico) idonea per la loro protezione, anche nei confronti di propri dipendenti, collaboratori, sub-appaltatori, danti o aventi causa. |
Xxxxxxx inoltre dichiara e garantisce quanto segue: (i) i Segreti Commerciali di Xxxxxxx sono stati acquisiti, utilizzati e rivelati lecitamente e non vi sono – per quanto a Xxxxxxx noto – azioni giudiziarie, contestazioni, richieste di risarcimento o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di terzi rivendicanti la titolarità di tali segreti. (ii) pertanto, terrà indenne e manleverà l’Ente da azioni giudiziarie, contestazioni, richieste di risarcimento o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di terzi rivendicanti la titolarità di tali segreti. |
A sua volta, con la sottoscrizione del Contratto, Xxxxxxx si impegna a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale, contenute nella documentazione e nel materiale sperimentale messo a disposizione dall’Ente, classificabili come “Segreti Commerciali” ai sensi degli art. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, adottando ogni misura (di carattere contrattuale, tecnologico o fisico) idonea per la loro protezione, anche nei confronti di propri dipendenti, collaboratori, appaltatori, ulteriori sub-appaltatori, danti o aventi causa. |
L'Ente inoltre dichiara e garantisce quanto segue: |
(iii) i Segreti Commerciali dell'Ente sono stati acquisiti, utilizzati e rivelati lecitamente e non vi sono - per quanto all'Ente noto - azioni giudiziarie, contestazioni, richieste di risarcimento o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di terzi rivendicanti la titolarità di tali segreti. |
(iv) Pertanto, l'Ente terrà indenne e manleverà Xxxxxxx da azioni giudiziarie, contestazioni, richieste di risarcimento o di indennizzo promosse anche in via stragiudiziale, da parte di terzi rivendicanti la titolarità di tali segreti". |
10.2 Le Parti sono obbligate all'adeguata e corretta diffusione e pubblicazione dei risultati della Sperimentazione e all’adeguata comunicazione dei risultati della Sperimentazione ai pazienti partecipanti e ai rappresentanti dei pazienti. Xxxxxxx, ai sensi della vigente normativa, è tenuto a rendere pubblici tempestivamente, non appena disponibili da parte di tutti i Centri partecipanti e comunque non oltre 12 mesi dalla conclusione della Sperimentazione, i risultati, anche eventualmente negativi, ottenuti a conclusione della Sperimentazione. Ai sensi dell'art. 5, xxxxx secondo, lett. c) del D.M. 8 febbraio 2013, lo Sperimentatore principale ha diritto di diffondere e pubblicare, senza limitazione alcuna, i risultati della Sperimentazione ottenuti presso l’Ente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati sensibili, di protezione dei dati personali e di tutela della proprietà intellettuale, nonché nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente Contratto. |
10.3 Per garantire la correttezza della raccolta e la veridicità dell'elaborazione dei dati, lo Sperimentatore principale dovrà trasmettere a Xxxxxxx copia del documento oggetto di presentazione o di pubblicazione almeno 60 giorni prima della sua presentazione o pubblicazione. Xxxxxxx avrà 60 giorni, dal ricevimento del manoscritto, per poter suggerire modifiche allo Sperimentatore principale. Nel caso in cui dovessero sorgere questioni relative all'integrità scientifica del documento e/o questioni afferenti agli aspetti regolatori, brevettuali o di tutela della proprietà intellettuale, Xxxxxxx provvederà al riesame del documento unitamente allo Sperimentatore principale. Lo Sperimentatore principale accetterà di effettuare le modifiche suggerite da Xxxxxxx o tenere conto dei suggerimenti di Xxxxxxx nella pubblicazione o presentazione, solo se necessarie ai fini della tutela della riservatezza delle informazioni e dei dati personali e della tutela della proprietà intellettuale, purché non in contrasto con l'attendibilità dei dati, con i diritti, la sicurezza e il benessere dei pazienti. A Xxxxxxx xxxx consentito di rimuovere le sue informazioni riservate, diverse dai dati della Sperimentazione, da qualsiasi pubblicazione proposta. |
10.4 Xxxxxxx riconosce di non aver diritto di chiedere l'eliminazione delle informazioni contenute nel documento e non dovrà modificarne il contenuto, salvo quando tali richieste e modifiche siano necessarie ai fini della validità scientifica, della tutela della riservatezza dei dati, della protezione dei dati personali e della tutela della proprietà intellettuale. |
10.5 Xxxxxxx, allo scopo di presentare una richiesta di brevetto e qualora risulti necessario, potrà chiedere allo Sperimentatore principale di differire di ulteriori 90 giorni la pubblicazione o presentazione del documento. Lo Sperimentatore principale non potrà pubblicare i dati del proprio Centro sino a che tutti i risultati della Sperimentazione siano stati integralmente pubblicati ovvero |
per almeno 12 mesi dalla conclusione della Sperimentazione, dalla sua interruzione o chiusura anticipata. Laddove la pubblicazione recante i risultati di una sperimentazione multicentrica ad opera di Xxxxxxx, o del terzo da questi designato, non venga effettuata entro 18 mesi (secondo la normativa vigente almeno dodici mesi) dalla fine della Sperimentazione multicentrica, lo Sperimentatore potrà pubblicare i risultati ottenuti presso l’Ente, nel rispetto di quanto contenuto nel presente articolo. |
Art. 11 - Protezione dei dati personali |
11.1 Le Parti nell’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a trattare i dati personali, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante la Indagine clinica, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, “Leggi in materia di Protezione dei dati”). |
11.2 I termini utilizzati nel presente articolo, nel Contratto, nella documentazione di informativa e consenso e in ogni altro documento utilizzato per le finalità della Indagine clinica devono essere intesi e utilizzati secondo il significato a essi attribuito nell’Allegato B. |
11.3 L’Ente e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo 17) del RGPD. La XXXXXXX-CILAG SpA è designata come responsabile del trattamento dal Promotore, ai sensi dell’art. 28 del RGPD. |
11.4 Per le finalità della Sperimentazione saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti alla sperimentazione e loro stakeholders; persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità della Sperimentazione saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPD. |
11.5 Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore si responsabilizza circa l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire una adeguata protezione dei dati personali. |
11.6 Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità della Sperimentazione rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di riferimento. |
11.7 Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice. |
11.8 Lo Sperimentatore principale, quando prescritto, deve informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio la Sperimentazione (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali; in particolare il paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa alla sperimentazione così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor. |
11.9 Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Sperimentazione, anche, se necessario, al trattamento dei dati. L’Ente è responsabile della conservazione di tale documento. |
11.10 Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del RGPD. |
Art. 12 – Modifiche |
12.1 Il presente Contratto e i relativi allegati/addendum, unitamente al Protocollo quale parte integrante, costituisce l'intero accordo tra le Parti. |
12.2 Il Contratto può essere modificato/integrato solo con il consenso scritto di entrambe le Parti. Le eventuali modifiche saranno oggetto di addendum al presente Contratto e decorreranno dalla data della loro sottoscrizione, salvo diverso accordo tra le Parti. |
Art. 13 - Disciplina anti-corruzione |
13.1 L’Ente e Xxxxxxx si impegnano a rispettare la normativa anticorruzione applicabile in Italia. |
13.2 Xxxxxxx dichiara di aver adottato misure di vigilanza e controllo ai fini del rispetto e dell’attuazione delle previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché, in quanto applicabili e non in contrasto con la normativa vigente in Italia, i principi del Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti, e loro successive modifiche e integrazioni. L’Ente e le sue strutture cliniche e amministrative, si impegnano a collaborare in buona fede, nei limiti di quanto previsto dalla normativa italiana di cui sopra, con il personale e il management di Xxxxxxx al fine di facilitare la piena e corretta attuazione degli obblighi che ne derivano e l’attuazione delle procedure operative a tal fine messe a punto da Xxxxxxx. |
13.3 Ai sensi e per gli effetti della L. n. 190 del 06 novembre 2012 (“Legge Anticorruzione”) e sue successive modificazioni, l’Ente dichiara di avere adottato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione. |
13.4 L’Ente e Xxxxxxx s’impegnano reciprocamente a informare immediatamente l’altra parte circa ogni eventuale violazione del presente articolo di cui venga a conoscenza e a rendere disponibili tutti i dati informativi e la documentazione per ogni opportuna verifica. |
13.5 Xxxxxxx può divulgare per qualsiasi scopo legittimo, nei limiti della normativa sul trattamento dei dati, i termini del presente Contratto o di qualsiasi suo emendamento. |
13.6 La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti. |
Art. 14 - Trasferimento diritti, cessione del Contratto e sub-appalto |
14.1 Il presente Contratto ha carattere fiduciario e, pertanto, le Parti non possono cedere o trasferire o subappaltare lo stesso a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte. Ogni Parte acconsente a che l’altra Parte possa cedere e/o trasferire in tutto o in parte i diritti e gli obblighi a lui pervenuti direttamente o indirettamente dalla firma del presente Contratto a un suo successore o ad una società collegata o a soggetti terzi, previa accettazione del cessionario di tutte le condizioni e i termini del presente Contratto. Qualsiasi trasferimento di diritti in assenza delle suddette condizioni sarà considerato nullo e mai avvenuto. |
14.2 In caso di cambio di denominazione dell’Ente non si renderà necessario l’emendamento alla presente convenzione. L’Ente sarà comunque tenuto a notificare tempestivamente a Xxxxxxx tale cambio di denominazione. |
Art. 15 - Oneri fiscali |
15.1 Il presente Contratto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all’art. 15, comma 2bis della Legge n. 241/1990, come aggiunto dall’art. 6, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 22. Le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto, ivi comprese l’imposta di bollo sull’originale informatico di cui all’art. 2 della Tabella Allegato A – tariffa parte I del DPR n. 642/1972 e l’imposta di registro devono essere versate, nel rispetto della normativa applicabile. L’imposta di bollo sull’originale informatico, è a carico di Xxxxxxx ed è assolta virtualmente da Xxxxxxx (Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 1 del 5/3/2007 - Uff. Monza). |
15.2 Ai sensi dell’art. 7 ter del DPR n. 633/1972 e successive modifiche, le prestazioni contrattuali sono soggette ad IVA in quanto rese a soggetto passivo stabilito in Italia. |
Art. 16 - Legge regolatrice e Foro competente |
16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. |
16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale. |
Art. 17 Xxxxx di rinvio Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto è stato negoziato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342, c.c. |
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. Per Janssen Cilag Spa Il Procuratore Dr. Xxxxxxxxxx X’Xxxxx GCO Manager R&D Il Procuratore Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Global Clinical Operations Director Per I’Ente - Azienda USL Toscana Centro il Direttore Staff della Direzione Sanitaria Dr Xxxxxxx Xxxxxxx XXXXXXX XXXXX 2021.05.18 13:03:51 CN=XXXXXXX XXXXXXX C=IT O=Regione Toscana/01386 2.5.4.11=Servizio Sanitario RSA/1024 bits |
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Xxxxxxx CNTO1959GCA2001_ PI Cantini_Contratto Principale
ALLEGATO A – BUDGET ALLEGATO ALLA CONVENZIONE ECONOMICA |
Si riportano di seguito indicazioni schematiche sulle informazioni da includere nel Budget allegato alla convenzione economica. |
A1. Estremi di riferimento della Sperimentazione |
- Titolo Protocollo “Studio di fattibilità di Fase 2, multicentrico, randomizzato, controllato con placebo, in doppio cieco, volto a valutare guselkumab per il trattamento dei partecipanti con arterite a cellule giganti di nuova insorgenza o recidivante”; |
- Numero Eudract 2020‐000622‐26; |
- Fase dello studio 2; |
- Codice Protocollo CNTO1959GCA2001, Versione e data Emendamento 1 del 09 luglio 2020; |
- Promotore Xxxxxxx R&D LLC, 000 Xxxxx 000, Xxxxxxx, XX 00000, Xxxxxx Xxxxxx (i dettagli del clinical trial Physician si trovano nella Protocol Contact Info Page); - Xxxxxxx-Cilag SpA, con sede in Xxxxxxx Xxxxxxx (XX), Xxx X. Xxxxxxxxxx x. 00, Cod. Fisc. 00962280590 e P. IVA 02707070963, Reg. Imprese MI 00962280590, REA 1454254, |
- Sperimentatore Principale: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx S.O.C. Reumatologia P.O. Misericordia e Dolce di Prato Azienda USL Toscana Centro Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 Xxxxx, 00000, Xxxxx (tel +39 0574807690-807749 - mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx) |
- Numero di pazienti previsti a livello internazionale 60, nazionale 16 e nel centro 2-3 (l’arruolamento è di tipo competitivo) |
- Durata dello studio: circa 3 anni (LPLV 28 agosto 2023) |
A2. Oneri e compensi |
Parte 1 - Oneri fissi e Compenso per paziente incluso nello studio |
Includere, a titolo di esempio le seguenti voci: |
- Fornitura del/i Medicinale/i Sperimentale/i e/o di ogni altro materiale in sperimentazione o necessario allo svolgimento della stessa affinché non vi sia aggravio di costi a carico del S.S.N. (kit diagnostici, dispositivi medici, ecc.): FARMACI IN STUDIO Guselkumab; I Kit di laboratorio centralizzato, i temptale e le provette verranno forniti da Xxxxxxx. |
- Compenso lordo a paziente incluso nello studio: € 8.889,00 + IVA. |
- Fasi economiche intermedie: |
- Tutti i costi rimborsabili relativi allo studio, inclusi quelli coperti dal contributo per paziente coinvolto nello studio, non comporteranno aggravio di costi a carico del SSN |
Parte 2 Costi aggiuntivi per esami strumentali e/o di laboratorio da effettuarsi sulla base del Tariffario |
- Dettaglio dei costi aggiuntivi (gli importi indicati relativi alle prestazioni potranno subire aggiornamenti e revisioni a seguito di atti/disposizioni adottati dalla Regione Toscana e che trovano applicazione dalla data di decorrenza dagli stessi atti): |
Procedure | Importo (IVA esclusa) | Informazioni aggiuntive |
Re-consenting di un soggetto durante una visita regolarmente programmata | € 36.00 | Pre-approvato dallo Sponsor |
MILESTONES | Importo Visita (IVA esclusa) | Informazioni aggiuntive |
Visita di Screening | € 672.00 | Xxxxxxx rimborserà l'Ente gli Screen Failures al costo previsto per la visita di Screening |
Settimana 0 | € 878.00 | L'importo comprende 1 ora di infusione |
Settimana 4 | € 658.00 | L'importo comprende 1 ora di infusione |
Settimana 8 | € 742.00 | L'importo comprende 1 ora di infusione |
Settimana 12 | € 652.00 | |
Settimana 16 | € 463.00 | |
Settimana 20 | € 610.00 | |
Settimana 24 | € 463.00 | |
Settimana 28 | € 652.00 | |
Settimana 32 | € 361.00 | |
Settimana 36 | € 382.00 | |
Settimana 40 | € 589.00 | |
Settimana 44 | € 382.00 | |
Settimana 48 | € 361.00 | |
Settimana 52 | € 582.00 | |
Settimana 60 | € 442.00 | |
Visita di riacutizzazione | € 498.00 | |
Visita di interruzione anticipata | € 602.00 | |
Compenso per soggetto | € 8,889.00 | (Non sono incluse la Visita di riacutizzazione e la Visita di interruzione anticipata) |
Re-consenting di un soggetto al di fuori di una visita regolarmente programmata | € 69.00 | |
Visita non programmata | € 46.00 | 1. Il costo della visita deve essere pagato unitamente a una delle procedure sotto riportare se condotta al di fuori di una visita regolarmente programmata. |
2. Questo importo comprende il tempo dello Sperimentatore e dello Study Coordinator. | ||
Ripetizione dell'Esame obiettivo | € 73.00 | 1. L'esame obiettivo è incluso nel costo delle visite presso il centro come da Tabella sopra riportata in accordo al calendario delle attività del Protocollo. 2. Durante una visita non programmata nella finestra di screening della durata massima di 6 settimane |
Ripetizione dell'ECG a 12 derivazioni | € 53.00 | 1. L'ECG a 12 derivazioni è incluso nel costo delle visite presso il centro come da Tabella sopra in accordo al calendario delle attività del Protocollo. 2. Se ritenuto necessario dallo Sperimentatore o richiesto dalle normative locali. |
Ripetizione della Valutazione della tubercolosi | € 46.00 | 1. La valutazione della Tubercolosi è inclusa nel costo delle visite presso il centro come da Tabella sopra in accordo al calendario delle attività del Protocollo. 2. Durante un contatto telefonico ogni 8-12 settimane circa |
Ripetizione Radiografia toracica | € 112.00 | Per verificare i risultati della radiografia del torace nei paesi in cui il test QuantiFERON®-TB non è registrato/approvato o accettato a livello locale, o il test cutaneo alla tubercolina è richiesto dalle autorità sanitarie locali |
Ripetizione del Test di gravidanza sulle urine | € 16.00 | 1. Il test di gravidanza sulle urine è incluso nel costo delle visite presso il centro come da Tabella sopra in accordo al calendario delle attività del Protocollo. 2. Se le normative locali richiedono test di gravidanza più frequenti |
Ripetizione del Test QuantiFERON®-TB | € 43.00 | 1. Alla Visita di Screening 2. Se il risultato del test è indeterminato 3. Per verificare i risultati del test QuantiFERON®-TB nei paesi in cui il test QuantiFERON®-TB non è registrato/approvato o accettato a livello locale, o il test cutaneo alla tubercolina è richiesto dalle autorità sanitarie locali |
Rietizione eritrosedimentazione | € 24.00 | 1. Il test di laboratorio è incluso nel costo delle visite presso il centro come da Tabella sopra in accordo al calendario delle attività del Protocollo. 2. Durante una visita non programmata nella finestra di screening della durata massima di 6 settimane 3. Per ragioni di sicurezza oppure per problemi tecnici con i campioni prelevati |
Ripetizione test chimica | € 25.00 | |
Ripetizione test ematologia | € 25.00 | |
Campione DNA Opzionale | € 42.00 | 1. Se il soggetto acconsente al prelievo facoltativo di un campione di sangue intero per la ricerca farmacogenomica (DNA) 2. In accordo al calendario delle attività del Protocollo. |
Ora di Infusione aggiuntiva | € 44.00 | 1. Un'ora di infusione è inclusa nel costo delle visite presso il centro come da Tabella sopra in accordo al calendario delle attività del Protocollo. 2. Se ritenuto necessario dallo Sperimentatore o richiesto dalle normative locali. |
PET/CT con FDG | € 2,000.00 | 1. Ala Visita di Screening prima della settimana 0. 2. Alla settimana 52 (o alla Visita di Riacutizzazione se precedente). |
RM Cerebrale con contrasto | € 999.00 | 1. Include valutazione e referto 2. Se il soggetto non ha già effettuato una RM cerebrale, una Angio RM cerebrale, un'Ecografia dell'arteria temporale oppure una Biopsia dell'arteria temporale, una tra queste procedure dovrà essere effettuata prima che il soggetto completi lo screening. |
RM Cerebrale senza contrasto | € 723.00 | |
Angio RM Cerebrale con contrasto | € 1,090.00 | |
Angio RM Cerebrale senza contrasto | € 748.00 | |
Ecografia dell'arteria temporale | € 179.00 | |
Biopsia dell'arteria temporale | € 513.00 | |
Professionista della salute mentale | € 146.00 | Come clinicamente indicato per confermare l'eleggibilità |
Parte 4 Tabella per procedure aggiuntive eventualmente necessarie per fronteggiare l’emergenza covid-19 |
A 3. Copertura assicurativa: |
NR POLIZZA ITLSCQ37504, emessa il 14/08/2020 COMPAGNIA: CHUBB European group ltd DECORRENZA: 01/12/2020 SCADENZA: 30/11/2023 MASSIMALI: Protocollo: € 5.000.000,00 - per persona: € 1.000.000,00 |
Tabella per procedure aggiuntive per fronteggiare l'emergenza Covid-19 | €+IVA | Informazioni aggiuntive |
Visita di Telemedicina (disponibile per la Settimana 12 fino alla visita di interruzione anticipata se condotta al posto dlla visita preso l’Ente) | 76.00 | Tali visite possono essere interrotte a discrezione di Xxxxxxx senza un emendamento al presente Contratto. Xxxxxxx comunicherà all’Ente l’interruzione o l’aumento per iscritto. |
Spese sostenute dai pazienti in seguito all’implementazione di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID- 19 , ovvero costi sostenuti per: Esami sierologici; esami ematologici; esami biochimici; coagulazione; esami delle urine; analisi del sedimento urinario; Test di gravidanza su siero; Test di Gravidanza tramite urine | Per fronteggiare l’emergenza COVID- 19, i costi per le prestazioni effettuate al di fuori dell’Ente saranno pagati al costo effettivo, senza maggiorazione di prezzo da parte dell’Ente. | Le procedure devono essere eseguite in conformità con il Manuale del Laboratorio. Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di fattura (cfr. art. 6) e dei giustificativi forniti in conformità alle indicazioni AIFA (le spese devono essere adeguatamente documentate e le ricevute rilasciate dalle strutture esterne devono indicare chiaramente il codice del Protocollo ed il numero EudraCT dello studio). |
COPERTURA POSTUMA: l’assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione purche si siano manifestati non oltre 24 mesi dal termine della Sperimentazione e /o dellAssicurazione per i quali sia stata presentata richiesta di risarcimento entro 36 mesi dal termine della Sperimentazione e /o dell’Assicurazione. ESCLUSIONI: si rimanda al certificato assicurativo. |
A4. Liquidazione e fatture |
- Il compenso deve essere liquidato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura. |
-La fattura deve essere emessa con cadenza prevista SEMESTRALE (GIUGNO-DICEMBRE) secondo quanto maturato nel periodo di riferimento, sulla base di apposita richiesta di emissione fattura da parte di Xxxxxxx. |
Allegato B |
• Dato personale - qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; |
• Trattamento - qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; |
• Pseudonimizzazione - il trattamento dei dati personali tale che i dati non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile; |
• Titolare del trattamento - la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; |
• Responsabile del trattamento - la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; |
• Consenso dell'interessato - qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento; |
• Violazione dei dati personali - la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; |
• Dati relativi alla salute - i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute; |
• Dati genetici - i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione; |
• Campione biologico - ogni campione di materiale biologico da cui possano essere estratti dati genetici caratteristici di un individuo; |
• Sponsor/Promotore - la persona, società, istituzione oppure organismo che si assume la responsabilità di avviare, gestire e/o finanziare una sperimentazione clinica; |
• CRO – organizzazione di ricerca a Contratto alla quale lo sponsor può affidare una parte o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica; |
• Monitor – il responsabile del monitoraggio della Sperimentazione individuato dallo Sponsor/CRO; |
• Auditor – il responsabile della esecuzione della verifica sulla conduzione della Sperimentazione, come parte integrante della assicurazione di qualità, individuato dallo Sponsor/CRO. |