Allegato “A” dell’atto costitutivo STATUTO
Allegato “A” dell’atto costitutivo STATUTO
Dello Studio Associato denominato “I.P.A.C. – Infermieri Professionisti Associati Carmagnola -‐ di Xxxxxxxx Xxxxxxx & Soci.”
ARTICOLO 1) - ‐ Denominazione
E’ costituito uno Studio Associato nella forma di società semplice ai sensi degli articoli 2251 e seguenti del Codice Civile, fra Infermieri aderenti che sarà retta dalle disposizioni di Legge, da quelle contenute dal presente statuto con la denominazione “I.P.A.C. – Infermieri Professionisti Associati Carmagnola -‐di Xxxxxxxx Xxxxxxx & Soci”.
ARTICOLO 2 – Sede Sociale
Lo Studio Associato ha sede in Carmagnola, Xxx X. Xxxxxxxxxx x.00. L’eventuale trasferimento di questa nell’ambito del comune di Carmagnola, non richiede modifica dello statuto mediante atto formale.
ARTICOLO 3 – Durata
La durata dello Studio Associato è a tempo indeterminato. Ciascuno dei soci può recedere in ogni momento dandone preavviso scritto almeno 3 (tre) mesi prima. Qualora il recesso avvenga prima che siano compiuti i due anni dall’appartenenza allo studio associato il
recedente deve indennizzare l’associazione stessa delle spese effettuate in dipendenza della sua adesione.
ARTICOLO 4 – Oggetto Sociale
Costituisce l’ oggetto sociale l’esercizio in forma associata dell’attività di Infermiere libero professionista, nonché le attività di formazione, di studio, di ricerca e di coordinamento, nel ruolo e nelle competenze che le vigenti leggi consentono agli iscritti al relativo
Ordine Professionale.
ARTICOLO 5 – Altri Conferimenti
Al fine di realizzare lo scopo associativo di cui all’articolo precedente, le parti si impegnano a conferire tutta la propria attività professionale, oltre agli incarichi ricevuti da clienti in ordine alle prestazioni che rientrano nell’attività prevista dall’articolo 4. Ogni socio si obbliga inoltre a non svolgere attività concorrenziali con quelle dello Studio Associato, né in proprio né per conto di altri, salvo il caso in cui vi sia stata l’autorizzazione da parte dell’ organo rappresentativo dei soci. Nello svolgimento degli incarichi professionali, i soci debbono agire in nome dello Studio Associato.
ARTICOLO 6 – Responsabilità Professionale
La responsabilità personale e patrimoniale nei confronti dei clienti vengono assunte in solido da tutti i soci, anche qualora il mandato venga conferito ad uno solo di essi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del socio inadempiente.
Tuttavia, le responsabilità civili conseguenti a responsabilità penali o disciplinari rimangono esclusivamente a carico del singolo socio titolare dell’incarico. Comunque, la società provvederà a stipulare, ovvero a far stipulare una polizza di Responsabilità Civile (R.C.) con una Compagnia Assicuratrice per coprire ogni rischio derivante dall’ attività dei soci.
ARTICOLO 7 – Intestazione contratti
I contratti di utenza, ed in generale nei confronti dei terzi, sono intestati allo Studio Associato (C/C bancario, telefono, affitto locali, fornitura gas ed elettricità, Affidamenti d’incarico, Appalti, Convenzioni, ecc...), salvo diversa deliberazione dell’organo di rappresentanza.
ARTICOLO 8 – Compensi ed oneri
I compensi di qualsiasi natura derivanti dalle attività professionali svolte dai singoli soci, competono alla società, salvo deroga sottoscritta dai soci.
Tale somma confluirà nel fondo associativo al fine di essere utilizzata per i pagamenti delle spese, delle imposte di competenza e delle erogazioni degli utili ai soci stessi.
ARTICOLO 9 – Bilancio Sociale
L’organo di rappresentanza o suo delegato entro il quarto mese successivo la chiusura d’esercizio dovrà redigere il bilancio ed il relativo conto economico dell’associazione, aggiornato al 31 dicembre precedente.
Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno ripartiti fra i soci in proporzione ai conferimenti professionali, alle prestazioni ed attività erogate od alle ore svolte, salvo diversa deliberazione dei soci. Le spese saranno ripartite in proporzione fra tutti i soci salvo diversa deliberazione degli organi competenti in base allo statuto ed al Regolamento Interno.
ARTICOLO 10
Per ciò che concerne l’amministrazione, i rapporti con i terzi, lo scioglimento della società, sono applicate le norme previste dal Codice Civile, ove nulla sia pattuito.
ARTICOLO 11 – Regolamento Interno
Il Regolamento Interno approvato all’unanimità dai soci e che costituisce parte integrante del presente atto, potrà stabilire norme organizzative, amministrative, assicurative, previdenziali, comportamentali, etiche e deontologiche, disciplinare l’ingresso di nuovi soci, disciplinare l’istituzione di accantonamenti e riserve per specifiche finalità, regolare doveri, recesso ed esclusione dei soci e stabilire sanzioni.
ARTICOLO 12 – Amministrazione
L’amministrazione e la rappresentanza dello studio Associato, con firma libera e disgiunta, viene conferita per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione al Presidente o Legale Rappresentante e/o, in sua assenza, ad un consigliere delegato componente l’organo amministrativo.
ARTICOLO 13 – Requisiti d’iscrizione allo studio associato
Possono assumere la qualità di soci le persone fisiche con i seguenti requisiti:
-‐ iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche (O.P.I.);
-‐ esercizio della libera professione in forma esclusiva;
Per l’iscrizione è richiesto l’accordo di tutti i soci ed il nuovo socio dovrà accettare integralmente e incondizionatamente i presenti patti sociali ed il Regolamento Interno.
ARTICOLO 14 – Recesso ed esclusione di un socio
Il socio può recedere dallo Studio Associato, compatibilmente con le esigenze di
svolgimento degli incarichi assunti nei confronti degli assistiti, degli enti con il quale ha instaurato un rapporto di fiducia, dandone comunicazione scritta almeno tre mesi prima, in ottemperanza dell’art. 2285 del C.C., con lettera raccomandata o P.E.C. e con decorrenza dalla data di ricevimento. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo la comunicazione, fatta salva la possibilità di svolgimento, a seguito della comunicazione di recesso, dell’attività professionale conferita purchè nel rispetto del Regolamento Interno. La qualità di socio si perde:
a) per lo scioglimento dello studio associato;
b) per l’inadempienza del socio agli obblighi statutari e regolamentari;
c) per l’inosservanza dell’etica professionale e del Codice Deontologico;
d) per la cancellazione dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche (O.P.I.);
e) per il venir meno del requisito dell’esercizio in forma esclusiva della libera professione;
f) per morte del socio, escluso ogni diritto di subentro da parte degli eredi;
g) per le sanzioni disciplinari inflitte dai Consigli Professionali che sono diventate definitive e che siano diverse dall’avvertimento;
h) per gravi negligenze nel servizio svolto, tali da compromettere la reputazione, l’immagine e l’affidabilità nell’ attività professionale dello Studio Associato;
i) per la divulgazione di notizie riservate di clienti, colleghi e della gestione sociale tali da arrecare danni alla Studio ed alle persone oggetto della divulgazione;
m) per l’impossibilità a prestare la propria opera professionale per malattia, per invalidità o per qualsiasi altra causa protrattasi ininterrottamente per un anno;
n) per le altre cause stabilite dal Regolamento Interno.
ARTICOLO 15 – Rapporti tra studio associato e socio
Le pratiche in corso al momento del recesso o della esclusione del socio rimangono affidate allo studio associato fatta salva la facoltà per il cliente di revocare il mandato e la facoltà di rinunciare alle suddette da parte degli organi sociali. Il socio uscente dovrà garantire ed agevolare la costituzione del nuovo rapporto fiduciario fra i clienti ed i soci
subentranti, si obbliga a non porsi in regime di concorrenza ed a non operare né a proporsi, a qualsiasi titolo, presso i clienti in cui si è presentato in nome e per conto dello studio associato per un periodo di almeno un anno dal recesso o dall’esclusione.
In caso di esclusione o di recesso senza il dovuto preavviso il socio escluso o receduto o i suoi eredi, ha il solo diritto di percepire una somma di denaro (da erogare entro un anno ) che rappresenti gli utili maturati e non già percepiti fino al momento della cessazione della qualifica di socio.
In caso di recesso al socio dovrà essere corrisposto entro un anno dalla cessazione della qualifica di socio:
-‐il rimborso della quota conferita;
-‐gli utili maturati e non già percepiti fino al momento della cessazione della qualifica di socio;
-‐una somma rappresentativa dell’avviamento sociale così determinata:
(Utile fiscale ultimi due esercizi chiusi prima del recesso x la quota percentuale del socio receduto) x numero di anni di associazione del socio receduto dalla data di sottoscrizione del presente atto / 42).
La quota percentuale è la risultanza della media delle quote maturate nel corso della vita associativa del socio dalla data di sottoscrizione del presente atto e sino al suo recesso. Per fare fronte alle eventuali necessità finanziarie derivanti dai recessi dei soci verrà istituito un accantonamento annuo specifico, in accordo con il Regolamento Interno pari
all’ 1% (uno per cento) del risultato d’esercizio.
L’istituto inizia a produrre i suoi effetti solo dalla data di sottoscrizione del presente atto ed il corrispettivo verrà riconosciuto a tutti i soci che abbiano contribuito a finanziare l’apposito accantonamento per almeno tre anni e maturato utili fiscali nei tre anni antecedenti il recesso.
Per quanto riguarda le responsabilità del socio uscente, viene applicata la disciplina dell’ art. 2290 del Codice Civile. Fra la società ed il socio non si costituisce mai alcun rapporto di lavoro subordinato.
ARTICOLO 16 – Controversie e Foro Competente
Qualora si manifestassero tra i soci o i loro eredi controversie e/o divergenze in ordine alla validità, interpretazione ed applicazione del presente statuto e del regolamento interno, le stesse si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo di composizione in via amichevole e, in caso d’impossibilità, ogni controversia verrà risolta avanti al Tribunale
del Foro di Torino.
ARTICOLO 17
Il presente atto costitutivo viene comunicato ai rispettivi Ordini Professionali interessati e competenti per territorio.
ARTICOLO 18
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto sociale e dal regolamento interno vale la vigente normativa di legge in materia e le disposizioni dei rispettivi ordinamenti professionali.
Il presente allegato “A” è stato letto ed approvato dalle parti e risulta composto da 4 fogli di cui 8 pagine scritte.
Letto, confermato e sottoscritto. Xxxxxxxxxx, lì 15 aprile 2018