POLIZZA CONVENZIONE D&O PER LE PICCOLE MEDIE IMPRESE DI CONFINDUSTRIA – ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE DI AMMINISTRATORI , SINDACI E DIRIGENTI
POLIZZA CONVENZIONE D&O PER LE PICCOLE MEDIE IMPRESE DI CONFINDUSTRIA – ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE DI AMMINISTRATORI , SINDACI E DIRIGENTI
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE SEZIONE I
A: RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale stabilito, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per Xxxxxxx Xxxxxxxxxx derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta da Xxxxx nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito a qualsiasi Atto Illecito, reale o presunto, commesso dall'Assicurato, anche per il caso di colpa grave, nell’esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società. La presente copertura non sarà valida nel caso in cui e fino alla misura in cui la Società, abbia indennizzato l’Assicurato.
B: RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE DALLA SOCIETA’
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società, nei limiti del massimale stabilito, per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito ad Atti illeciti, reali o presunti, commessi dall'Assicurato , anche per il caso di colpa grave, nell’esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società, ma solo nel caso e nella misura in cui la Società abbia indennizzato, o sia consentito o richiesto a termini di legge alla Società di tenere indenne l'Assicurato della Perdita Pecuniaria.
C: CONTROVERSIE IN AMBITO DI LAVORO SUBORDINATO
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato nei limiti del massimale stabilito, per Perdite Pecuniniarie che derivino da una qualsivoglia Richiesta di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro Subordinato (con la Società), avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il periodo di polizza per Atti Illeciti commessi dagli assicurati, subordinatamente a termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza.
Ai soli fini della presente estensione la definizione di assicurato viene estesa a tutti i dipendenti della società.
La presente garanzia viene prestata con estensione territoriale Europa.
D: ANTICIPO DEI COSTI DI DIFESA
L'Assicuratore anticiperà all'Assicurato od alla Società i costi di difesa previsti da tutte le coperture fornite dalla presente polizza prima della definizione conclusiva della richiesta di risarcimento.
Il limite massimo previsto per i costi di difesa è pari al quarto del massimale indicato al punto 3 della scheda di Polizza e da intendersi in eccesso al massimale stabilito.
L'Assicuratore anticiperà , altresì, all'Assicurato od alla Società i costi di difesa anche nei procedimenti per presunti reati dolosi.
Di contro l’Assicurato e la Società si impegnano alla restituzione degli importi anticipati nel caso di mancato proscioglimento o mancata assoluzione, con decisione passata in giudicato, oppure nel caso in cui non sia intervenuta derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo.
Le somme anticipate dall'Assicuratore verranno restituite all'Assicuratore dalla Società o dall'Assicurato, separatamente e nei limiti dei rispettivi interessi, anche nel caso che - e nella misura in cui - la Società e l'Assicurato non abbiano diritto al pagamento della perdita in base ai termini e alle condizioni di questa polizza.
Nel caso in cui - e nella misura in cui - alla Società sia stato permesso o imposto di risarcire l'Assicurato ma la Società, per una qualsiasi ragione, non l'abbia fatto, l'Assicuratore anticiperà all'Assicurato tutti i costi di difesa per conto della Società.
E: COSTI DI DIFESA PER PRESENZA AD INDAGINI ED ESAMI
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato per le parcelle e le spese legali, ragionevoli, sostenute con la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore, derivanti dall'obbligo per legge, per qualsiasi Amministratore, Sindaco, Dirigente, o dipendente della Società, di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili volti nei confronti della Società.
Se l’Amministratore, il Sindaco, il Dirigente o il dipendente della società ritiene che, in conseguenza di qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili, vi siano delle circostanze che potrebbero, ragionevolmente, dare origine ad una richiesta di risarcimento, sarà necessario notificare all'Assicuratore le circostanze e le ragioni per cui si prevede una richiesta di risarcimento.
Fatto salvo quanto sopra, la copertura prestata in base alla presente garanzia non includerà oneri, costi o spese attribuibili a qualsiasi indagine, interrogatorio o accertamento ufficiale o altra procedura analoga derivante da un evento che, anziché influire principalmente sulla Contraente, abbia un impatto sul settore in cui la Contraente svolge le sue attività.
Qualora l'amministratore, il dirigente o il dipendente della Società ritenga che, a seguito di tale indagine, interrogatorio, accertamento ufficiale o altra procedura analoga, esistano circostanze che è ragionevole prevedere possano dare origine ad una richiesta di risarcimento, sarà necessario dare avviso scritto all'assicuratore delle circostanze e dei motivi che inducono a prevedere una richiesta di risarcimento, fornendo dettagli esaustivi quanto a date e persone coinvolte in conformità del punto 5.5 delle Condizioni Generali.
Per questa garanzia l’Assicuratore non pagherà importi superiori al 50% del massimale stabilito per
Perdite Pecuniarie , con il massimo di Euro 1.000.000,00 (“sottolimite di garanzia”).
Tale sottolimite è compreso nel e non in aggiunta al massimale indicato al punto 3 della Scheda di polizza.
Si conviene, inoltre, che la suddetta garanzia non sarà applicabile agli Stati Uniti d’America.
F: COSTI DI PUBBLICITA’
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle Spese di Pubblicità ragionevolmente sostenute per prevenire, mitigare le conseguenze di una Richiesta di Risarcimento non esclusa dalle condizioni di polizza, avanzabile e avanzata per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il Periodo di Durata della copertura.
La presente garanzia è specificamente limitata al 15% del massimale stabilito per Perdite Pecuniarie e con un massimo di Euro 150.000 (“sottolimite di garanzia”).
Tale sottolimite è compreso nel e non in aggiunta al massimale indicato al punto 3 della Scheda di polizza.
La presente garanzia viene prestata con estensione territoriale Mondo Intero escluso USA e Canada.
DEFINIZIONI SEZIONE II
2.1 Per Amministratore o Sindaco si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata o eletta quale membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il controllo sulla gestione, del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale della società. Per Dirigente si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata dalla Società, ma esclusivamente nelle sue funzioni manageriali e di supervisione. Si precisa che nella definizione di Dirigente rientra anche la persona preposta alla redazione dei documenti contabili societari in relazione agli obblighi imposti dalla legge 262/2005.
2.2 Per Assicurato si intende qualsiasi passato, presente o futuro Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società e di ogni sua società controllata. La copertura verrà automaticamente estesa a tutti i nuovi Amministratori, Sindaci e Dirigenti dopo la data di inizio di validità della presente polizza. Il termine Assicurato comprenderà altresì qualsiasi dipendente della Società, riconosciuto responsabile quale Amministratore di fatto.
2.3 Per Assicuratore si intende CHARTIS EUROPE S.A.
2.4 Per Atto Illecito si intende qualsiasi infrazione al dovere, abuso di fiducia, negligenza, errore, dichiarazione inesatta o erronea, dichiarazione fuorviante, omissione, inadempimento di doveri derivanti dalla legge o dall’atto costitutivo, od altri atti commessi, ovvero che si presume siano stati commessi dall’Assicurato, nell’esercizio delle rispettive funzioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società, che determini nei loro confronti una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx. La copertura opera anche per il caso di colpa grave.
2.5 Per Contraente si intende la Società specificata al punto 1 della Scheda di polizza.
2.6 Per Costi di Difesa si intendono: le parcelle e le spese ragionevoli (compresa qualsiasi cauzione), sostenute con l'autorizzazione scritta dell'Assicuratore e derivanti esclusivamente da indagini, perizia, liquidazione, difesa ed appello connessi con qualsiasi richiesta di risarcimento, ma ad esclusione della retribuzione di qualsiasi Assicurato.
2.7 Per Perdite Xxxxxxxxxx si intendono le somme per le quali gli Assicurati siano riconosciuti responsabili in relazione ad una o più Richieste di Risarcimento in seguito a sentenza giudiziale od altra pronuncia, giudizio arbitrale, transazione, accordi extragiudiziali, effettuati previo il consenso scritto dell’Assicuratore (ed i costi di difesa inerenti). Per contro la Perdite Xxxxxxxxxx non comprendono: multe, ammende e sanzioni pecuniarie civili o penali, qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo non compensativi, imposte e qualsiasi somma per la quale l'Assicurato non sia responsabile legalmente, quanto garantibile tramite altro ramo ministeriale assicurativo, o rischi non assicurabili secondo la legislazione in base alla quale la presente polizza deve essere interpretata. Danni e costi derivanti da sentenze di condanna o da accordi extragiudiziali relativi a più di una richiesta di risarcimento contro l'Assicurato ma riconducibili ad un unico atto illecito verranno considerati alla stregua di un'unica perdita.
2.8 Per Periodo di Durata della Polizza si intende il periodo di tempo specificato al punto 2 della Scheda di polizza.
2.9 Per Periodo di Osservazione si intende quel periodo di tempo specificato nell'Estensione 4.2, decorrente dalla data di scadenza della presente polizza, durante il quale potrà essere notificata per iscritto all'Assicuratore qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prima volta contro l'Assicurato durante detto periodo di tempo, in seguito a qualsiasi atto illecito commesso prima dell’inizio del periodo di osservazione e comunque coperto dalla presente polizza.
2.10 Per Premio Annuale Intero si intende l’ammontare del premio in vigore immediatamente prima della fine del periodo di durata della polizza.
2.11 Per Richiesta di Risarcimento si intende:
(i) qualsiasi procedimento civile intentato contro un Assicurato, al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;
(ii) qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica, diversa dalla Società o di un assicurato, con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi atto illecito specificato;
(iii) qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato;
(iv) qualsiasi procedimento stragiudiziale o amministrativo (compresi, ove applicabili, procedimenti promossi dalla Corte dei Conti) o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi atto illecito specificato commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentatore che sia avviato mediante: (a) la notifica di una complaint (citazione) o di analogo atto processuale; oppure (b) la ricezione o la presentazione di una notice of charges (avviso di incriminazione); oppure
(v) qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita a un atto illecito:
(a) non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui al suddetto punto 2.11(ii), (iii) o (iv); oppure
(b) nel caso di un'indagine relativa agli affari di un Assicurato e condotta da qualsiasi autorità locale o internazionale che regolamenti specificamente l'offerta, l'acquisto o la vendita di titoli, dopo la notifica a detta assicurato di un mandato di comparizione;
L'espressione richiesta di risarcimento include le richieste di risarcimento avanzante contro un assicurato relative a titoli (a meno di contraria disposizione) e le richieste di risarcimento inerenti a rapporti di lavoro subordinato.
Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo atto illecito saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento.
2.12 Per singolo Atto Illecito si intende un atto illecito, o qualsiasi serie di atti illeciti collegati tra loro, continuati o ripetuti, siano essi commessi dal singolo Assicurato o da più di un Assicurato e siano essi diretti verso una o più persone o coinvolgenti tali persone.
2.13 Per Società si intende la Contraente della polizza ed ogni sua società controllata, così come definita al successivo punto 2.15 della presente sezione.
2.14 Per Società collegate si intendono le società diverse da una istituzione finanziaria, da società di biotecnologia, da società di telecomunicazioni o da società di alta tecnologia di cui la Contraente,
alla data di decorrenza della polizza, detenga direttamente o indirettamente attraverso una o più controllate oltre il 5% ma non oltre il 50% delle azioni con diritto di voto emesse e circolanti purchè tali Società collegate:
(i) non abbiano nessuno dei loro titoli quotati in alcuna Borsa degli Stati Uniti d'America o del Canada,
(ii) non siano costituite negli Stati Uniti d'America o in Canada,
(iii) non abbiano patrimonio netto negativo o non siano in liquidazione o per la quali sia stata deliberata qualsiasi altra procedura concorsuale
Ai fini della presente definizione:
Per istituzione finanziaria si intende qualsiasi istituzione di credito (inclusi a titolo esemplificativo banche commerciali, casse di risparmio, cooperative di credito e istituti di risparmio e di prestito), qualsiasi impresa assicuratrice o qualsiasi istituzione finanziaria diversificata (incluse, a titolo esemplificativo, società di intermediazione e società d'investimento).
Per società di biotecnologia si intende qualsiasi ente la cui attività primaria consista nell'utilizzo di microrganismi o sostanze biologiche.
Per società di alta tecnologia si intende qualsiasi ente la cui attività primaria riguardi la concezione, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la cessione su licenza, la locazione e la vendita di elaboratori elettronici o di prodotti informatici inclusi, a titolo esemplificativo, hardware, software, semiconduttori, microprocessori, circuiti integrati e altre periferiche, ovvero la fornitura di servizi relativi a tali prodotti.
Per società di telecomunicazioni si intende qualsiasi ente la cui attività primaria riguardi la concezione, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la cessione su licenza, la locazione e la vendita di prodotti della scienza e/o della tecnologia di comunicazione mediante trasmissione elettronica di impulsi, con qualsiasi mezzo fra cui telefono, cavo, radio, televisione o telegrafo.
2.15 Per Società controllate si intendono le società nelle quali la Contraente della polizza, alla data di decorrenza della polizza, direttamente o indirettamente, ovvero tramite una o più delle sue società controllate: detiene il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., ed inoltre:
(i) abbia il controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione; oppure:
(ii) abbia il controllo di più della metà dei voti; oppure:
(iii) detenga più della metà del capitale azionario emesso.
La copertura per qualsiasi richiesta di risarcimento contro un qualsiasi Amministratore, Sindaco o Dirigente di qualsiasi società controllata si applicherà esclusivamente per l'atto illecito o gli atti illeciti commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una società controllata della Contraente ai sensi della presente polizza.
2.16 Per Spese di Pubblicità si intendono gli oneri e le spese sostenuti da un Assicurato, con il consenso scritto dell'Assicuratore, in nome proprio o in nome della Società (ad eccezione di stipendi, straordinari, emolumenti e retribuzioni di qualsiasi Amministratore, Dirigente o dipendente della Società) e ritenuti necessari per l’ideazione e l'attuazione di una campagna pubblicitaria con l'obiettivo di prevenire o mitigare le conseguenze di una Richiesta di Risarcimento.
2.17 Per Titolo si intende qualsiasi nota, titolo a reddito fisso, titolo di credito, obbligazione, cambiale, documento di credito, azione o altro titolo azionario o titolo di debito della Società, compreso qualsiasi certificato di interesse o partecipazione, ricevuta, warrant o altro diritto di sottoscrizione o acquisto, certificato di voto, certificato di deposito ecc. relativi ad uno qualsiasi dei suddetti titoli.
2.18 Per Operazione si intende uno qualsiasi dei seguenti eventi:
(i) quando la Contraente della polizza si fonde o s’incorpora o vende tutte o la maggior parte delle sue attività a terzi;
(ii) quando qualsiasi persona o entità giuridica, individualmente o agendo di concerto acquisisce titoli o quote in circolazione rappresentanti più del 50 per cento dei voti validi per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione della Contraente della polizza, o acquisisce altrimenti i diritti di voto corrispondenti a tale percentuale delle azioni.
2.19 Per Richiesta di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro subordinato si intende qualsiasi richiesta di risarcimento o serie di richieste di risarcimento correlate riguardante un dipendente o ex dipendente della Società e emergente da:
▪ qualsiasi effettivo o presunto licenziamento ingiustificato o illegittimo;
▪ effettiva o implicita estinzione del contratto o cessazione del rapporto d'impiego;
▪ impropria rappresentazione dell'impiego;
▪ colpevole omissione di assunzione o di promozione;
▪ colpevole deprivazione di opportunità di carriera;
▪ ingiustificato provvedimento disciplinare;
▪ mancato rilascio di accurate referenze professionali;
▪ mancanza nel garantire il ruolo o negligente valutazione del dipendente;
▪ qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali, ambientali o rivolte ai disabili (inclusa la presunta realizzazione di vessazioni nell'ambiente di lavoro);
▪ discriminazione illegale, diretta o indiretta, intenzionale o involontaria;
▪ omissione nel predisporre adeguate politiche e procedure per il personale;
▪ inflizione di sofferenza psicologica originata da qualsiasi delle fattispecie qui sopra elencate.
ESCLUSIONI SEZIONE III
L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Assicurati:
3.1 derivino da:
(i) l'effettivo ottenimento di qualsiasi utile o vantaggio personale al quale l'Assicurato non avesse legalmente diritto;
(ii) azioni dolose o fraudolente.
Al fine di determinare l’applicabilità delle esclusioni 3.1 (i) e (ii), gli atti illeciti compiuti da qualsiasi assicurato non saranno attribuiti a nessun altro Assicurato. Tali esclusioni si applicheranno unicamente se saranno comprovate attraverso un qualsiasi procedimento giudiziario, civile o penale, un procedimento amministrativo, attraverso indagini, arbitrati o altre controversie giudiziali nei confronti dell’Assicurato, o attraverso qualsiasi ammissione resa verbalmente o in forma scritta da un Assicurato in un tribunale o al di fuori di esso, purchè il comportamento o i comportamenti ai summenzionati (i) e (ii), sia/siano realmente avvenuto/i.
3.2 derivino da fatti denunciati, o dagli stessi atti illeciti o da atti illeciti correlati denunciati o esposti, in una qualsiasi richiesta di risarcimento che sia già stata notificata all’Assicuratore. Oppure derivino da fatti esposti in qualsiasi circostanza della quale sia già stata data notizia ad altro assicuratore in base ad una polizza di cui la presente costituisca un rinnovo, una sostituzione, ovvero il cui contenuto sia
stato successivamente recepito in tutto o in parte, direttamente o indirettamente dalla presente polizza;
3.3 derivino da qualsiasi atto od omissione posti in essere dagli Assicurati nelle rispettive funzioni di Amministratori, Sindaci o Dirigenti di società od enti diversi dalla Società;
3.4 derivino da lesioni fisiche, indisposizione o malattia, decesso o sofferenza psicologica di qualsiasi persona, o danni arrecati a qualsiasi bene materiale, o distruzione di esso, compresa un'azione che lo renda inutilizzabile. In ogni caso qualsiasi richiesta di risarcimento attinente a soffferenza psicologica non sarà esclusa per quanto riguarda la richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato.
3.5 siano conseguenza di atti illeciti di Amministratori, Sindaci o Dirigenti nella veste di amministratore di qualsiasi fondo pensioni, piano di condivisione degli utili o piano previdenziale aziendale.
3.6 siano avanzate in uno dei paesi di Common Law, promosse da o per conto di qualsiasi assicurato oppure dalla società o per conto di essa, fermo restando che la presente esclusione non si applicherà nel caso di:
(i) una richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato promossa da qualsiasi
Assicurato;
(ii) un'azione derivata di azionisti promossa o mantenuta per conto della società senza l'assistenza, l'intervento, l'incoraggiamento o l'attiva partecipazione di qualsiasi Assicurato;
(iii) una richiesta di risarcimento promossa da o per conto della società contro qualsiasi Assicurato tramite indicazione o richiesta scritta o dopo uno specifico voto degli azionisti della società di avanzare tale risarcimento, fermo restando che la presente richiesta di risarcimento sia stata promossa senza l’assistenza, l’intervento, l’incoraggiamento o l’attiva partecipazione di qualsiasi Assicurato contro cui tale richiesta di risarcimento è stata avanzata;
3.7 derivino da una richiesta o più richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati che siano direttamente o indirettamente imputabili o in qualunque modo si riferiscano a perdite pecuniarie derivanti dall'esercizio, da parte della Società, da parte di società collegate o degli Assicurati, di specifiche attività operative o professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della contraente.
3.8 derivino da, o coinvolgano in qualche modo, direttamente o indirettamente, la reale, presunta, imminente o minacciata discarica, dispersione, liberazione o fuga di sostanze inquinanti; oppure qualsiasi direttiva o richiesta diretta ad ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare sostanze inquinanti, sostanze nucleari o residui nucleari.
3.9 derivino da Liti, Ispezioni, Controversie, Circostanze Note, Indagini o Pendenze note o conosciute prima della data di decorrenza della polizza.
ESTENSIONI SEZIONE IV
Tutte le definizioni, condizioni, limitazioni ed esclusioni di questa polizza saranno applicate alle seguenti estensioni:
4.1 Nuove società controllate
La definizione di società controllate di cui al punto 2.16 è estesa e ricomprende qualsiasi società di cui la Contraente dopo la data di decorrenza della polizza acquisisce, direttamente o indirettamente
tramite una o più delle sue Società controllate, il controllo della Composizione del Consiglio di Amministrazione, il controllo di più della metà dei voti o giunga a detenere di più della metà del capitale azionario, a condizione che tale nuova Società controllata:
- non abbia promosso o svolto un’offerta pubblica di sottoscrizione delle proprie azioni o sia quotata presso qualunque Borsa o mercato, o
- non sia una Società o istituzione finanziaria
- non sia costituita negli Stati Uniti d’America, o in qualsiasi Stao, territorio o possedimento USA
Una Società cessa di essere una Società controllata, quando viene meno una qualsiasi delle condizioni sopra elencate.
4.2 Periodo di osservazione
Se alla scadenza della presente polizza l’Assicuratore dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare questa polizza, così come se la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza con CHARTIS Europe e non sottoscrivesse analoga copertura con altro assicuratore, la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di osservazione secondo le modalità qui sotto indicate pagando l’eventuale premio addizionale:
(i) 24 mesi senza l’applicazione di alcun premio addizionale ; oppure:
(ii) 36 mesi pagando il 30% del premio annuale intero; oppure:
(iii) 48 mesi pagando il 60% del premio annuale intero; oppure:
(iv) 60 mesi pagando il 90% del premio annuale intero.
Per fruire del periodo di osservazione, la Contraente deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza, e deve versare l’eventuale premio addizionale entro 30 giorni dalla data di scadenza. Il premio addizionale non è soggetto a rimborso e il periodo di osservazione non può essere annullato.
Se ha luogo una Operazione, la Contraente non avrà diritto ad "acquistare" un periodo di osservazione con le modalità suddette. Tuttavia la Contraente avrà il diritto, entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata della polizza, di richiedere all'Assicuratore l'offerta per un periodo di osservazione di durata sino a 72 mesi. L'Assicuratore offrirà un periodo di osservazione con i termini, le condizioni ed il premio che riterrà opportuni, secondo criteri ragionevoli.
4.3 Eredi, patrimonio e rappresentanti legali
Se un Assicurato muore, perde la capacità giuridica, diviene insolvente o viene dichiarato fallito, la presente polizza viene estesa alle perdite pecuniarie derivante da qualsiasi richiesta di risarcimento presentata e contenente rivendicazioni nei confronti del patrimonio degli eredi o dei rappresentanti legali dell'Assicurato in relazione a qualsiasi atto illecito commesso da tale Assicurato.
4.4 Responsabilità civile per beni comuni
L'assicuratore risarcirà le perdite pecuniarie derivanti da una richiesta di risarcimento presentata per la prima volta contro il coniuge legittimo di un assicurato durante il periodo di validità della polizza e notificata all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza, a condizione che tale richiesta di risarcimento:
(a) derivi esclusivamente dal suo stato di coniuge legittimo dell’assicurato; e
(b) sarebbe coperta dalla presente polizza qualora fosse avanzata nei confronti di tale
assicurato; e
(c) chieda il risarcimento di danni recuperabile dai beni acquisiti in regime di xxxxxxxxx
legale dei beni, o da beni in comproprietà sia dell’assicurato sia del coniuge legittimo, o dai beni trasferiti dall’ assicurato al coniuge legittimo.
4.5 Amministratori ritirati per fine mandato
Se la contraente decide di non rinnovare e di non sostituire la presente polizza con un'altra polizza emessa dall'assicuratore o da qualsiasi altro assicuratore che presti una copertura assicurativa analoga e non viene richiesto alcun periodo di osservazione ai sensi della suddetta Estensione 4.2, sarà garantito ai sensi della presente polizza un periodo di osservazione di 60 mesi successivo alla data di mancato rinnovo della polizza. Durante tale periodo sarà possibile notificare all'assicuratore qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prima volta nei confronti di qualsiasi amministratore che sia cessato dalle sue funzioni per motivi di pensionamento o di naturale scadenza di mandato prima della data di mancato rinnovo della presente polizza e comunicata per iscritto all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza ma soltanto in relazione agli atti illeciti commessi da tali Assicurati prima della data del mancato rinnovo e altrimenti coperti ai sensi dei termini e delle condizioni della presente polizza. Tutte le perdite pecuniarie in aggregato conseguenti a tutte le richieste di risarcimento contro tali Assicurati che rientrino nel disposto della presente estensione sono soggette al sottolimite stabilito eventualmente specificato. La presente estensione non è prevista nel caso di una operazione.
4.6 Assicurati Addizionali: Dipendenti con procura, Impiegati in ambito D.lg. 626/94, Impiegati in ambito D.lg. 196/03 art. 13, Dirigenti in ambito D.lg. 262/2005, Impiegati in ambito D.lg. 231/2001
Nei limiti delle garanzie prestate dalla presente polizza, il termine di Assicurato comprenderà anche il personale dipendente con specifiche procure, il personale dipendente che riveste incarichi di responsabilità in ambito del D.lg. 626/94, il personale dipendente che riveste incarichi di responsabilità in ambito del D.lg. 196/03 art. 13, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in relazione agli obblighi imposti dalla legge 262/2005, qualsiasi membro facente parte del comitato interno di sorveglianza ai sensi del D.lg. 231/01.
Tali persone si considereranno Assicurati addizionali solamente se l'Atto illecito a loro riferibile riguardi l’esercizio di funzioni manageriali e di supervisione o purché la Richiesta di Risarcimento originata da tale Atto illecito sia contestualmente avanzata e mantenuta nel tempo anche nei confronti di un membro del Consiglio di Amministrazione.
4.7 Estensione Società collegate
La copertura è estesa alle Perdite Xxxxxxxxxx derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di qualsiasi assicurato che sia stato, sia o possa diventare, su specifica richiesta scritta della società, amministratore, dirigente, sindaco, o responsabile con carica equivalente di qualsiasi Società collegata in relazione a qualsiasi atto illecito commesso dall'assicurato nell'esercizio delle sue mansioni di amministratore, dirigente, sindaco, o responsabile con carica equivalente della Società Collegata.
La copertura sarà specificamente prestata per la parte eccedente qualsiasi assicurazione in corso relativa alla Società Collegata nonché qualsiasi indennità fornita dalla Società Collegata. Nel caso in cui l'altra assicurazione sia prestata dall'assicuratore o da qualsiasi compagnia appartenente all'American International Group (o sarebbe prestata tranne che per l'applicazione della franchigia o per l'esaurimento del massimale), il massimale aggregato totale per tutte le perdite coperte dalla presente estensione sarà ridotto del massimale indicato nel prospetto dell'altra polizza American International Group emessa a favore della Società collegata.
La garanzia prestata in base alla presente clausola non si applicherà in relazione ad una richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di qualsiasi assicurato da parte della Società Collegata, di qualsiasi dei suoi amministratori, dirigenti, sindaci, o responsabili con carica equivalente o di qualsiasi azionista della Società collegata che detenga oltre il 20% delle azioni con diritto di voto emesse e circolanti della
Società collegata, fermo restando tuttavia che le delimitazioni di copertura contenute nel presente paragrafo non si applicheranno a:
(i) qualsiasi richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato avanzata da qualsiasi amministratore, dirigente, sindaco, o responsabile con carica equivalente della Società collegata;
(ii) qualsiasi richiesta di contributo o indennizzo, nel caso in cui la richiesta di risarcimento sia il risultato diretto di un'altra richiesta di risarcimento altrimenti coperta dalla presente estensione;
(iii) qualsiasi azione derivata di un azionista promossa o continuata per conto della Società collegata senza la sollecitazione o la partecipazione di alcun assicurato o amministratore, dirigente, sindaco, o responsabile con carica equivalente della Società collegata;
(iv) qualsiasi richiesta di risarcimento presentata o continuata da un liquidatore, curatore o amministratore legale in maniera derivata per conto della Società collegata senza la sollecitazione o la partecipazione di alcun assicurato o amministratore, dirigente, sindaco, o responsabile con carica equivalente della Società collegata.
La copertura prestata in virtù della presente estensione non sarà operante in relazione ad una richiesta di risarcimento nei confronti di un assicurato derivante da un atto illecito commesso dall'assicurato precedentemente alla data di continuità di cui al punto 6 del Frontespizio, nel caso in cui in quella data o precedentemente l'assicurato sapesse o avrebbe ragionevolmente dovuto prevedere che tale atto illecito avrebbe determinato o avrebbe potuto determinare una richiesta di risarcimento nei suoi confronti.
4.8 Tutela in materia ambientale
L’esclusione di cui all’art. 3.8 non si applica a:
(1) costi di difesa, diversi da quelli sostenuti in relazione ad una richiesta di risarcimento relativa a titoli, fermo il sottolimite specificato al punto 3 della Scheda di Polizza;
(2) richieste di risarcimento relative a titoli ad eccezione delle richieste di risarcimento USA;
(3) richieste di risarcimento presentate contro gli Assicurati da azionisti della Società direttamente o indirettamente riferibili a Perdite Pecuniarie della Società o degli azionisti della stessa, a meno che alla data di decorrenza del rischio la Società, gli Assicurati o qualsiasi dipendente della società con responsabilità in materia di ambiente / inquinamento fosse a conoscenza di o avrebbe potuto prevedere delle circostanze o degli atti illeciti che avrebbero potuto generare una richiesta di risarcimento nei confronti della Società o nei confronti degli Assicurati.
4.9 Responsabilità Civile Professionale (Mancata supervisione)
L’esclusione di cui all’articolo 3.7 non si applica a Richieste di Risarcimento avanzate direttamente o per conto della Società da un possessore di Titoli della Società nell’ambito delle sue proprie funzioni, nella forma di una azione diretta, derivata o “class action”, nei confronti dell’Assicurato che si basino su una presunta mancanza di controllo di un altro Assicurato che abbia eseguito o abbia mancato di eseguire specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze, a condizione che tale richiesta sia avanzata indipendentemente da e senza la partecipazione o l’assistenza o l’intervento diretto della Società o di un Assicurato.
CONDIZIONI GENERALI SEZIONE V
5.1 Dichiarazioni contenute nel questionario
Garantendo la copertura a qualsiasi Assicurato, l’Assicuratore tiene conto del questionario e dei dettagli in esso contenuti assieme agli allegati, dati finanziari della società ed altre informazioni fornite o richieste (se questa polizza è un rinnovo di una precedente polizza emessa dall’Assicuratore, allora l’Assicuratore potrà tener conto delle informazioni presentate per la precedente polizza). Tali documenti, dichiarazioni, dettagli, allegati ed informazioni sono le basi per la copertura e saranno considerati parte integrante di questa polizza.
In relazione alle dichiarazioni e ai dettagli contenuti nel questionario, nessuna dichiarazione fatta da un qualsiasi Assicurato o informazione di cui un qualsiasi Assicurato è in possesso sarà imputabile a qualsiasi altro Assicurato, ove si debba stabilire se una qualsiasi richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale altro Assicurato sia oggetto di copertura assicurativa.
5.2 Variazioni del rischio durante il periodo di durata della polizza
(i) Se, durante il periodo di durata della polizza, ha luogo un’Operazione, la copertura fornita in base alla presente polizza si applicherà esclusivamente agli atti illeciti commessi prima della data effettiva della Operazione.
(ii) Qualora, durante il periodo di durata della polizza, la Società decidesse di fare un'offerta al pubblico dei propri titoli nell'ambito di una qualsiasi giurisdizione o modificasse il precedente status di quotazione, in tal caso, non appena le informazioni divenissero di dominio pubblico, la Società dovrà fornire all'Assicuratore il prospetto informativo o la dichiarazione di offerta, affinché l'Assicuratore possa valutare l'aumento di esposizione al rischio che ne deriva; inoltre l'Assicuratore avrà il diritto di apportare modifiche ai termini ed alle condizioni di questa polizza e/o far pagare un premio addizionale che rispecchi l'aumento della esposizione al rischio.
Su richiesta della Contraente, prima dell'annuncio al pubblico dell'offerta di tali titoli, l'Assicuratore valuterà l'aumento dell'esposizione al rischio e comunicherà le necessarie modifiche da apportare alle condizioni di polizza ed il relativo premio addizionale. In questo caso, e dietro richiesta della Contraente, l'Assicuratore sottoscriverà con la Contraente un accordo di confidenzialità relativo a qualsiasi informazione relativa all'offerta dei titoli in questione.
Se la Società non dovesse fornire all’Assicuratore le informazioni necessarie alla nuova valutazione del rischio in relazione all’offerta di titoli, qualsiasi richiesta di risarcimento collegata direttamente o indirettamente all’offerta di titoli, si intenderà esclusa.
5.3 Massimali
Il massimale stabilito costituisce la massima somma risarcibile per tutte le perdite pecuniarie, derivanti da tutte le richieste di risarcimento presentate contro tutti gli Assicurati in base a tutte le coperture della presente polizza. Il massimale per il periodo di osservazione sarà parte del massimale totale per il periodo di polizza e non in aggiunta ad esso.
5.4 Franchigia
L'Assicuratore risponderà delle perdite pecuniarie esclusivamente qualora la perdite pecuniarie superino l'ammontare della franchigia stabilita, rimanendo tale ammontare non assicurato a carico della Società e/o degli Assicurati e ciò con riferimento a tutte le Perdite Pecuniarie di cui alle coperture A) e
B) nei casi in cui l’indennizzo da parte della Società sia richiesto o permesso o non vietato ai sensi di legge.
Un unico ammontare di franchigia verrà applicato alle perdite pecuniarie derivanti da tutte le Richieste di Risarcimento relative ad un singolo Atto Illecito o ad Atti Illeciti connessi
5.5 Modalità di comunicazione e notifica di una richiesta di risarcimento
(i) La notifica di una richiesta di risarcimento o di circostanze che possono dar luogo ad una richiesta di risarcimento deve essere trasmessa per iscritto a Financial Lines Claims, CHARTIS Europe
S.A. Xxx Xxxxx Xxxxxx 0, 00000 - Xxxxxx. Se la comunicazione viene inviata per posta, la data di spedizione sarà considerata come data di comunicazione e ne costituirà prova.
(ii) L'Assicurato dovrà, come condizione per l’insorgere delle obbligazioni dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore in cui lo informa di qualsiasi richiesta di risarcimento presentata contro un Assicurato:
(a) in qualsiasi momento durante il periodo di durata della polizza o durante il periodo di osservazione;
oppure:
(b) entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata della polizza o del periodo di osservazione, a condizione che di tale richiesta o tali richieste di risarcimento venga data notizia entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tale richiesta o tali richieste di risarcimento sono state presentate per la prima volta contro un Assicurato.
(iii) Se, durante il periodo di durata della polizza o il periodo di osservazione, viene trasmessa all'Assicuratore - conformemente ai termini e le condizioni di questa polizza - una comunicazione scritta in cui lo si informa di una richiesta di risarcimento presentata contro un Assicurato, qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da fatti denunciati nella richiesta di risarcimento precedentemente trasmessa all'Assicuratore o denunciante un unico atto illecito che è lo stesso atto illecito denunciato nella richiesta di risarcimento precedentemente notificata o è correlato ad esso, sarà considerata come presentata contro l'Assicurato e notificata all'Assicuratore alla data in cui è stata trasmessa la prima comunicazione.
(iv) Se, durante il periodo di durata della polizza o il periodo di osservazione, l'Assicurato viene a conoscenza di fatti e circostanze in base alle quali sia ragionevolmente possibile prevedere che ne derivi una richiesta di risarcimento contro un Assicurato, e trasmette una comunicazione scritta all'Assicuratore informandolo dei suddetti fatti e circostanze e spiegandogli i motivi per cui si prevede che venga presentata una richiesta di risarcimento, con tutti i dettagli relativi a tali fatti e circostanze, alle date ed alle persone coinvolte, qualsiasi richiesta di risarcimento che venga successivamente presentata contro un Assicurato e notificata all'Assicuratore, derivante da tali circostanze o denunciante un qualsiasi atto illecito che sia lo stesso atto illecito denunciato o implicato da queste circostanze, o sia correlato a tale atto, sarà considerata come presentata contro l'Assicurato e notificata all'Assicuratore alla data in cui è stata trasmessa per la prima volta la notifica delle circostanze.
5.6 Modalità di conduzione della difesa
L'Assicurato ha il diritto ed il dovere di difendersi contro qualsiasi richiesta di risarcimento e di contestarla. L'Assicuratore avrà il diritto di cooperare in modo efficace con l'Assicurato alla difesa ed alla composizione extragiudiziale di qualsiasi richiesta di risarcimento che si preveda ragionevolmente
che debba coinvolgere l'Assicuratore, ad esempio, in via meramente esemplificativa e non limitativa, la cooperazione efficace nella negoziazione di un accordo extragiudiziale con la controparte.
E’ condizione per l’insorgere della responsabilità dell'Assicuratore per perdite pecuniarie derivanti da una richiesta di risarcimento, il fatto che l'Assicurato non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo per una composizione extragiudiziale con la controparte, non aderisca ad alcuna richiesta di danni e non si accolli alcun costo di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. L’approvazione da parte dell’Assicuratore non potrà essere negata senza ragione, purché all’Assicuratore sia effettivamente stato concesso di associarsi totalmente nella difesa e nella negoziazione di transazioni relative a qualsiasi Richiesta di Risarcimento al fine di raggiungere una decisione su basi di ragionevolezza.
La società e l'Assicurato coopereranno con l'Assicuratore senza riserve e gli forniranno tutte le informazioni che potranno essere loro richieste ragionevolmente (ciò costituisce condizione sospensiva ai fini della responsabilità dell'Assicuratore per la perdita derivante dalla richiesta di risarcimento). Nel caso che nasca una controversia tra l'Assicuratore e l'Assicurato in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio o impugnare un provvedimento, né la società né l'Assicurato saranno obbligati ad opporsi al procedimento giudiziario, a meno che ciò venga deliberato da un arbitro (che verrá scelto di comune accordo). I costi dell’arbitro saranno a carico dell’Assicuratore.
5.7 Ripartizione del danno
(i) L'Assicuratore non ha alcuna obbligazione in base alla presente polizza in relazione ai costi di difesa sostenuti dalla società, o a qualsiasi sentenza emessa contro la società o qualsiasi accordo extragiudiziale stipulato dalla società, o alcuna obbligazione in merito al risarcimento di perdite derivanti da qualsiasi responsabilità legale che la società ha nei confronti del terzo ricorrente. Di conseguenza, in relazione a:
(a) i costi di difesa sostenuti da;
(b) qualsiasi composizione extragiudiziale congiunta effettuata da; e/o:
(c) qualsiasi sentenza, passata in giudicato, di condanna per responsabilità solidale contro:
la società e qualsiasi Assicurato, la società e l'Assicurato e l'Assicuratore si impegnano ad adoperarsi al meglio delle loro possibilità per un'equa e corretta ripartizione degli importi tra la società e l'Assicurato e l'Assicuratore, tenendo conto delle rispettive esposizioni legali e finanziarie e dei relativi benefici ottenuti dall'Assicurato e dalla società.
(ii) Nel caso in cui una qualsiasi richiesta di risarcimento coinvolga sia rischi coperti dalla polizza che rischi non coperti, i costi di difesa ed i costi connessi con sentenze di condanna e/o accordi extragiudiziali verranno ripartiti in modo equo e corretto tra la società, l'Assicurato ed Assicuratore, tenendo conto delle relative esposizioni legali e finanziarie attribuibili alle materie coperte ed alle materie non coperte in base alla presente polizza.
(iii) Nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo in merito all'importo dei costi di difesa che, in base alla presente polizza, devono essere anticipati all'Assicurato, l'Assicuratore anticiperà una somma pari all'importo che l'Assicuratore stesso dichiarerà essere equo e corretto, finché non venga raggiunto un accordo per una cifra differente, o non venga stabilita una cifra differente in base alle disposizioni di questa polizza ed alle leggi applicabili.
5.8 Surrogazione
Nel caso di un qualsiasi pagamento effettuato in base a qualsiasi articolo della presente polizza, l'Assicuratore subentrerà all'Assicurato, per l'importo di tale pagamento, per quanto riguarda tutti i suoi diritti di recupero; inoltre l'Assicurato firmerà tutti documenti richiesti e farà tutto quanto è necessario per assicurare e preservare tali diritti, compresa la firma dei documenti necessari a consentire all'Assicuratore di sostenere efficacemente le proprie tesi in tribunale a nome dell'Assicurato.
5.9 Altra Assicurazione
A meno che ciò non sia in contrasto con la legge, qualsiasi assicurazione fornita da questa polizza si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile.
5.10 Avviso e Autorità
Fatto salvo quanto previsto in qualsiasi articolo della polizza, la Contraente della polizza conviene che agirà per conto di tutti gli Assicurati per quanto riguarda: il pagamento ed il ricevimento della notifica di richieste di risarcimento o di una risoluzione, il pagamento dei premi ed il ricevimento di qualsiasi premio rimborsabile in base a questa polizza, la negoziazione, il ricevimento e l'accettazione di appendici e l'invio ed il ricevimento di qualsiasi comunicazione prevista da questa polizza. Gli Assicurati convengono che in questi casi la Contraente della polizza agirà per loro conto.
5.11 Cessione
I cambiamenti, le modifiche o la cessione di un diritto derivante dalla presente polizza non saranno efficaci a meno che non vengano effettuati mediante un'appendice scritta allegata alla polizza, firmata da un dipendente autorizzato dell'Assicuratore.
5.12 Scelta della legge applicabile
Qualsiasi interpretazione di questa polizza relativa alla sua costruzione giuridica, validità o efficacia verrà effettuata, ove non stabilito diversamente, conformemente con le leggi dello Stato Italiano
5.13 Foro Competente
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Contraente.
5.14 Rinnovo della Polizza di Assicurazione
La Contraente si impegna a far pervenire all'Assicuratore, almeno 75gg prima della scadenza indicata, le informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura, inerente alla copertura, richieste dall'Assicuratore stesso, purchè il rilascio di tali informazioni non sia in contrasto con norme vigenti. Esaminata la documentazione ricevuta, l'Assicuratore avrà facoltà di determinare se vi è stata una diminuzione o un aggravio del rischio provvedendo, conseguentemente, ad aumentare, diminuire o mantenere invariato il premio di rinnovo della Polizza in applicazione alla Convenzione.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30gg prima della scadenza, ed in assenza di sinistri e/o fatti o circostanze che possano generare una Richiesta di Risarcimento, la polizza, di durata non inferiore ad un anno, è rinnovata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo assicurativo, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata della polizza.
SEZIONE INFORTUNI SEZIONE VI
Le definizioni e le disposizioni contenute nella presente Sezione Infortuni non costituiscono in alcun modo deroga a quanto riportato nelle sezioni precedenti e hanno esclusiva validità nell’ambito della presente sezione.
ASSICURATO Il/i soggetto/i identificati nel questionario assuntivo, il cui interesse è protetto dall’assicurazione durante il periodo di validità della Polizza in applicazione alla Polizza Convenzione Confindustria D&O – Assicurazione per la responsabilità civile di Amministratoti, Sindaci e Dirigenti.
BENEFICIARIO Il soggetto designato dall’Assicurato ad incassare l’indennità prevista in caso di morte dell’Assicurato stesso.
RISCHIO La possibilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale e` prestata l’Assicurazione.
INDENNIZZO La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro.
SOMMA ASSICURATA Euro 250.000,00
6.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI
E` considerato infortunio l’evento, verificatosi durante il periodo di durata della polizza, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità permanente grave.
Sono considerati infortuni ai sensi della presente polizza: l’asfissia non di origine morbosa; l’annegamento; l’assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore, influenze termiche ed atmosferiche; le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti; le punture di insetti (escluso la malaria), morsi di rettili e animali; il contatto accidentale con corrosivi.
6.2 ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
a) dalla guida o uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei, salvo quanto previsto per il rischio volo all’ART.6.4;
b) durante l’arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
c) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
d) dalla pratica di attività sportiva.
e) da ubriachezza, quando alla guida di un veicolo, o psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
f) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
g) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
h) da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso della forza militare ovvero rovesciamento di qualsiasi autorità statale o militare.
i) da terrorismo o che siano conseguenza diretta o indiretta di terrorismo, inclusa qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da un atto terroristico effettivo o previsto
j) da trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti. Sono comunque esclusi dall'assicurazione, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito, i danni direttamente o indirettamente originati da qualsiasi esposizione o contaminazione nucleare.
k) direttamente o indirettamente da qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito.
A precisazione di quanto disposto nella presente sezione si conviene il significato dei seguenti termini come segue:
GUERRA: si intende guerra, dichiarata o meno, ovvero ogni attività di guerra, incluso l'uso della forza militare da parte di uno stato sovrano per raggiungere fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o qualsiasi altro scopo. – TERRORISMO: si intende l'uso effettivo o minacciato di forza o violenza nei confronti di cose o persone, ovvero un atto che metta in pericolo la vita umana o la proprietà o che comprometta o interferisca con il funzionamento di un sistema elettronico o di comunicazione, ad opera di qualsiasi persona o gruppo che agisca o meno per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione, governo, potere, autorità o forza militare, laddove l'effetto sia intimidire, coartare o danneggiare un governo, la popolazione civile o una parte di essa, ovvero destabilizzare qualsiasi settore dell'economia. Per Terrorismo si intende inoltre qualsiasi atto che sia accertato o riconosciuto come atto terroristico dal governo del paese in cui tale atto si verifica, ovvero dal paese di residenza dell'assicurato. – CONTAMINAZIONE: si intende la contaminazione o l'avvelenamento di persone con sostanze nucleari e/o chimiche e/o biologiche che causino malattia, morte e/o invalidità permanente. – SOSTANZE NUCLEARI: si intendono elementi, particelle, atomi o materiali derivanti da emissione, discarica, dispersione, liberazione o fuga di materiale radioattivo che emetta un livello di radiazioni tramite ionizzazione, fissione, fusione, scissione o stabilizzazione di detti elementi, particelle, atomi o materiali. - SOSTANZE BIOLOGICHE: si intende qualsiasi microrganismo patogeno (causante malattia) e/o tossina prodotta biologicamente (inclusi organismi geneticamente modificati e tossine sintetizzate chimicamente) che sia in grado di causare l'invalidità o la morte di persone o animali. -
SOSTANZE CHIMICHE: si intende qualsiasi composto chimico solido, liquido o gassoso che, se opportunamente diffuso, sia in grado di causare l'invalidità o la morte di persone o animali.
6.3 INDENNIZZI a- Caso Morte
La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio stesso e` avvenuto. Tale somma viene liquidata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. Se il corpo dell’Assicurato non viene trovato entro un anno dopo la scomparsa, l’arenamento, l’affondamento od il naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacuale, fluviale o marittimo, in servizio pubblico e/o privato, non escluso dalle condizioni di polizza, verrà riconosciuto il risarcimento previsto per il caso di morte considerando l’evento di cui sopra come l’infortunio. Se dopo il pagamento dell’indennizzo è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, l’Assicuratore ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell’Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.
b- Caso Invalidità Permanente Grave
Per invalidità permanente grave si intende la sussistenza di postumi di Invalidità permanente conseguenti ad infortunio determinato in base ai criteri di indennizzabilità dell’art. 6.10 delle presenti Condizioni, in misura pari al 66% della capacità lavorativa valutata in base alla tabella della Legge per gli infortuni sul lavoro con conseguente abbandono del posto di lavoro.
Qualora l’invalidità permanente, valutata in base alle percentuali ed ai criteri previsti in base alla tabella della Legge per gli infortuni sul lavoro, sia di grado pari o superiore al 66% sarà considerata, ai fini dell’indennizzo, come invalidità permanente totale pari al 100%.
Nessun indennizzo per invalidità permanente inferiore al 66% verrà riconosciuto dall’Assicuratore.
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno dal quale l’infortunio e’ avvenuto, l’Impresa liquida per tale titolo, l’indennità calcolandola sulla somma assicurata secondo le percentuali previste dalla “Tabella per l’industria allegata al Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124” e successive modifiche.
Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla precitata tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa.
La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
Per la singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l’asportazione totale’
L’indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice e’ stabilita nella meta’, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella meta’ e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 l’indennità e’ stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale e’ per sempre diminuita la capacita’ generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
6.4 PERSONE NON ASSICURABILI
L’assicurazione non vale:
a) per le persone di età superiore ai 75 anni, mentre per quelle già assicurate cessa alla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento del settantacinquesimo anno, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell’età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti al Contraente;
b) per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, AIDS o sindromi correlate; o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici. L’assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.
Si dà atto che il Contraente è esonerato dal denunciare difetti fisici, infermità o mutilazioni da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire.
6.5 LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per il mondo intero.
6.6 RISCHIO VOLO
L’assicurazione vale anche per gli infortuni che l’Assicurato subisca mentre effettua in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) viaggi aerei su aeromobili (esclusi gli elicotteri) in servizio pubblico di linee regolari inclusi i voli charter effettuati con velivoli presi a noleggio da società che eserciscono in servizio pubblico linee aeree regolari. Tale estensione non è
valida per monomotori e velivoli di aereoclub. Sono inoltre esclusi gli aerei di proprietà dell’Assicurato e/o Contraente.
6.7 LIMITE DI RISCARCIMENTO
Resta convenuto che, in caso di più sinistri occorsi durante il medesimo periodo di assicurazione, l'esborso a carico dell'Assicuratore non potrà superare la somma complessiva di Euro 250.000. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo l’Assicuratore procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.
6.8 DIRITTO DI RIVALSA
L’Assicuratore rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa di cui all’ART.1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
6.9 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI
La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo determinano, corredata di certificazione medica, deve essere fatta per iscritto alla direzione dell’Assicuratore, o al Broker al quale è assegnata la polizza, immediatamente o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Il beneficiario o l’Assicurato, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall’Assicuratore, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
6.10 CRITERI DI INDENNIZZABILITA’
L’Assicuratore corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno dal quale l’infortunio e’ avvenuto, l’Assicuratore liquida per tale titolo, l’indennità calcolandola sulla somma assicurata secondo le percentuali previste dalla “Tabella per l’industria allegata al Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124” e successive modifiche.
Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla precitata tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa.
La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
Per la singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l’asportazione totale’
L’indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice e’ stabilita nella meta’, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella meta’ e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 l’indennità e’ stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale e’ per sempre diminuita la capacita’ generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
6.11 CONTROVERSIE SU NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI
In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni le Parti si obbligano a conferire mandato ad un Collegio di tre medici. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge senza contravvenire alla legge stessa. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che l’Assicuratore comunicherà all'Assicurato, entro trenta giorni, il nome del medico che essa a sua volta avrà designato. Il terzo medico viene scelto dalle Parti entro una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, l’Assicuratore convocherà il Collegio invitando l'Assicurato o gli aventi diritto a presentarsi. Il Collegio medico risiede, a scelta dell’Assicuratore, presso la sede dell’Assicuratore stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
6.12 ALTRE ASSICURAZIONI
Prima di stipulare altre assicurazioni infortuni per le stesse persone o categorie di persone assicurate con la presente polizza la Contraente deve darne comunicazione scritta all’Assicuratore sotto pena di decadenza. La Contraente è esonerata dall’obbligo di comunicare all’Assicuratore altre analoghe assicurazioni infortuni che avesse in corso o stipulasse con altri Assicuratori. Permane l’obbligo da parte della Contraente di comunicare eventuali altre assicurazioni stipulate per la stessa tipologia di rischio con l’Assicuratore.
6.13 INTEGRATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Agli effetti di presenti e futuri obblighi di assicurazione ai sensi di Legge, la presente polizza ha carattere del tutto indipendente e del tutto integrativo.
6.14 BENEFICIARI E MANLEVA
L’Assicuratore dà atto che gli indennizzi liquidati a sensi della presente sezione di polizza verranno da esso versati al Contraente, la quale pertanto viene designata e considerata come beneficiaria a tutti gli effetti, con l'intesa che il Contraente stesso, per le somme così percepite, rilascerà regolare atto ampiamente liberativo all’Assicuratore, manlevando quest'ultimo di ogni e qualsiasi richiesta che venisse avanzata dagli Assicurati o loro aventi causa.
FIRMA E NOMINATIVO DELL’ASSICURATO PER ACCETTAZIONE
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6.15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le vigenti norme di Legge.
L'ASSICURATORE LA CONTRAENTE
CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Il sottoscritto dichiara di aver letto ed approvato le Condizioni di Assicurazione ed in particolare di aver soffermato la sua attenzione sulle disposizioni contenute in:
SEZIONE I. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE SEZIONE III. – ESCLUSIONI
SEZIONE IV. – ESTENSIONI:
- art. 4.2 – Periodo di Osservazione
SEZIONE V – CONDIZIONI GENERALI
- art. 5.1 – Dichiarazioni contenute nel questioonario
- art. 5.2 – Variazioni del rischio
- art. 5.5 – Modalità di Comunicazione e notifica di una richiesta di Risarcimento
- art. 5.6 – Modalità di conduzione della difesa
- art. 5.10 – Avviso e Autorità
- art. 5.11 – Cessione
- art. 5.13 – Foro Competente
- art. 5.14 – Rinnovo della polizza di Assicurazione
SEZIONE VI – SEZIONE INFORTUNI
- art. 6.1 – Oggetto dell’assicurazione
- art. 6.2 – Esclusioni
- art. 6.7 – Limite di Risarcimento
- art. 6.9 – Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi
- art. 6.11 – Controversie su natura e conseguenza delle lesioni
La Contraente dichiara di aver preso visione della nota informativa predisposta ai sensi dell’art. 123 del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997.
LA CONTRAENTE
L'ASSICURATORE LA CONTRAENTE
CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia