Altra assicurazione Clausole campione

Altra assicurazione. Se qualsiasi responsabilità coperta da questa Polizza è coperta, totalmente o in parte, anche da qualsiasi altra polizza assicurativa posseduta da un Beneficiario:
Altra assicurazione. A4.1 Qualora una responsabilità coperta dalla presente Polizza sia anche coperta per intero o parzialmente da qualsiasi altra assicurazione di responsabilità civile valida, detenuta dall’utente:
Altra assicurazione. L’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Assicuratore l’esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze di assicurazione che prevedano analoga o più ampia copertura rispetto alla copertura offerta dalla presente polizza. In caso di Xxxxxxx l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 1910 del codice civile italiano.
Altra assicurazione. A meno che ciò non sia in contrasto con la legge, qualsiasi assicurazione fornita da questa polizza si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile.
Altra assicurazione. La copertura assicurativa prevista dalla presente polizza si applicherà in eccedenza rispetto ad ogni altra Assicurazione valida e riscuotibile sottoscritta dall’Assicurato, compresa ogni franchigia ovvero ogni parte deducibile della stessa, a meno che l’altra Assicurazione sia stata redatta solo come specifica Assicurazione per l’eccedenza rispetto al massimale aggregato o altro massimale applicabile della presente polizza.
Altra assicurazione. Si dà atto che possono sussistere altre Assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, l’Assicuratore risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, l’Assicuratore risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.. In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., l’Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di comunicare all’Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso Xxxxxxx l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..
Altra assicurazione. La copertura assicurativa si applica in eccedenza rispetto a ogni altra assicurazione sottoscritta dall'Assicurato che sia valida, e quindi a secondo rischio, compresa ogni franchigia ovvero ogni parte deducibile della stessa, a meno che l'altra assicurazione sia stata stipulata esplicitamente per l'eccedenza rispetto al massimale della presente polizza.
Altra assicurazione. Salvo diversa disposizione di legge, qualsiasi garanzia fornita ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso (ossia “a secondo rischio”) specifico rispetto ai massimali di qualsiasi altro valido ed esigibile diritto d’indennizzo o assicurazione (quale ad esempio una polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori o dei soggetti incaricati, in generale, della gestione della società, una polizza di assicurazione della responsabilità datoriale, una polizza di assicurazione della responsabilità per danno ambientale, una polizza di assicurazione della responsabilità civile in generale, una polizza di assicurazione della responsabilità da prodotto, etc.) indipendentemente dall’ammontare di detti massimali ed a prescindere dal fatto che le altre garanzie siano state stipulate direttamente dall’Assicurato ovvero da terzi per suo conto o in suo favore. Nel caso in cui, sulla base di qualsiasi altro valido ed esigibile diritto di indennizzo o assicurazione, sia posta una franchigia a carico di un Assicurato, il relativo importo non potrà essere indennizzato dall’Assicuratore in favore di tale Assicurato quale Perdita pecuniaria ai sensi della presente polizza.
Altra assicurazione. Ad eccezione delle Garanzie specificamente prestate a primo rischio, tutte le altre Garanzie prestate ai sensi della presente Polizza opereranno sempre in eccesso rispetto ad ogni altra assicurazione valida ed esigibile, salvo qualora l’altra assicurazione si applichi specificamente a secondo rischio rispetto al Massimale previsto dalla presente Polizza.
Altra assicurazione. La presente Sezione di Garanzia si applicherà esclusivamente in eccesso a qualsiasi altra polizza valida ed esigibile di responsabilità civile sottoscritta dall’assicurato. Milano, 03.04.2023 AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia ProfessionalEdge 2016 - Allegati Restrizione dell’ambito di applicazione territoriale