VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
In Milano, in data 27 maggio 2019
tra
• Intrum Italy S.p.A.
• CAF S.p.A.
e
• le XX.XX. FABI, FILCAMS CGIL, FISAC/CGIL, FIRST-CISL, FISASCAT CISL, UILCA, UILTUcS,
UNITA’ SINDACALE FALCRI - SILCEA - SINFUB;
premesso che
− il Gruppo Intrum, con l’acquisizione dal Gruppo Intesa Sanpaolo di Tersia S.p.A. (attuale Intrum Italy S.p.A., di seguito Intrum) ha avviato un percorso finalizzato a massimizzare la creazione di valore in Italia mediante una sempre più diffusa ed efficace attività di acquisizione e recupero dei crediti deteriorati;
− l’accennata operazione determina la necessità di mettere a fattor comune le professionalità acquisite e quelle che nell’ambito del Gruppo Intrum già si occupavano dello specifico buisiness, in modo da unificare il contesto organizzativo per cogliere ulteriori opportunità produttive, presupposto che è alla base della programmata fusione per incorporazione di CAF S.p.A. (di seguito CAF) in Intrum;
− tra le caratteristiche distintive della prevista incorporazione, che si prevede possa realizzarsi entro il mese di luglio 2019, vi è la possibilità di potenziare l’attività recuperatoria sul mercato italiano senza che si determinino sovrapposizioni territoriali e/o di business, creando il presupposto per valorizzare le professionalità delle risorse di Intrum e di CAF;
− gli Organi statutariamente competenti hanno approvato il suddetto progetto di fusione per incorporazione; Intrum e CAF, con lettera del 7 maggio 2019 - che qui si dà per integralmente trascritta - hanno fornito alle XX.XX. interessate la comunicazione di avvio della procedura prevista dalle disposizioni di legge e dei contratti vigenti;
si conviene quanto segue:
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. a far tempo dalla data di efficacia giuridica dell’operazione, ai sensi dell’art. 2112 c.c. il rapporto di lavoro del Personale di CAF prosegue senza soluzione di continuità in Intrum. Il predetto personale è destinatario del Contratto Complementare di cui all’art. 3 comma 2 del CCNL 31
marzo 2015 nonché del Contratto Collettivo di secondo livello applicato, oltre che delle normative aziendali tempo per tempo vigenti in Intrum;
3. dalla data di efficacia giuridica della fusione il Personale incorporato è inquadrato ai sensi della disciplina prevista dall’Appendice n.1) del CCNL Credito 31 marzo 2015 nella categoria corrispondente a quella di appartenenza, rispettivamente al primo livello retributivo della Terza Area Professionale ovvero al primo livello retributivo dei Quadri Direttivi. Il Personale appartenente alla Terza Area Professionale destinatario di una retribuzione su base annua superiore a quella di A3L1 è inserito, nell’ambito della medesima categoria, nel livello retributivo del contratto complementare immediatamente inferiore rispetto alla retribuzione percepita, assicurando sempre su base annua la tutela del trattamento economico complessivamente riconosciuto da CAF nonché delle anzianità di servizio maturate alla data di efficacia giuridica riconosciute in materia di ferie, malattia e infortunio;
4. ai fini del criterio di salvaguardia retributiva di cui al punto precedente l’eventuale differenza rispetto alla retribuzione integralmente percepita viene inserita in apposito assegno ad personam da assorbire esclusivamente in caso di inquadramento superiore anche economico. L’applicazione di quanto precede dovrà tenere conto che la retribuzione è attualmente corrisposta su 14 mensilità, mentre a far tempo dalla data di efficacia giuridica della fusione per incorporazione l’erogazione avverrà su 13 mensilità;
5. in materia di orario di lavoro si applicano le disposizioni del citato CCNL complementare del credito, tenendo conto che:
• l’orario di lavoro settimanale è fissato in 40 ore, di norma 8 giornaliere dal lunedì al venerdì;
• all’inizio di ogni anno a ciascun dipendente che non abbia orario di lavoro articolato in turni, sarà riversata nella banca delle ore la differenza relativa alla riduzione di 30 minuti settimanali (23 ore annuali);
6. ricorrendone i presupposti, l’eventuale premio di produttività riferito all’esercizio 2019 sarà
percepito nel valore, alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite presso Intrum;
7. in materia di previdenza complementare al Personale proveniente da CAF sarà data la possibilità di iscriversi al Fondo Pensione a contribuzione definita di prossima individuazione.
A fronte dell’iscrizione a detto Fondo Pensione - con adesione da perfezionarsi entro il 31 dicembre 2019, con effetto dal 1° luglio 2019 e ferme le eventuali aliquote superiori in essere - l’aliquota datoriale minima versata sarà pari al 2% delle voci stipendio, scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. Tale contributo sarà incrementato al 2,5% dal 1° gennaio 2020, al 3,5% dal 1° gennaio 2021. Sarà inoltre consentito il trasferimento a detto Fondo Pensione della posizione già eventualmente in essere anche in un momento successivo all’iscrizione, secondo le modalità e le regole del Fondo stesso.
In conformità alle vigenti disposizioni di legge sarà comunque consentita la possibilità di mantenere la posizione di previdenza complementare eventualmente in essere ovvero di trasferirla a Fondi Pensioni Aperti o a forme pensionistiche individuali, in ogni caso con esclusione della contribuzione a carico Azienda.
Il cosiddetto TFR “inoptato”, ai sensi dell’art. 8, 7° comma del D. Lgs 252/2005, sarà versato al
citato Fondo Pensioni di prossima individuazione;
8. a decorrere dal 1° gennaio 2020 il personale incorporato sarà destinatario della forma di assistenza sanitaria integrativa che le Parti individueranno entro il corrente anno, con l’impegno ad assicurare la medesima contribuzione datoriale rispetto a quella prevista per il Personale proveniente da Tersia. A questo scopo le Parti rivolgono alle Fonti Istitutive del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo la richiesta di prevedere la possibilità di consentirne l’iscrizione con applicazione della complessiva normativa Statutaria e la precisazione che la fruizione delle prestazioni avverrà mediante le modalità definite nell’Appendice 2 dello Statuto stesso per un periodo di tre anni;
9. per quanto attiene alle eventuali ferie non fruite alla data di efficacia giuridica dell’incorporazione il Personale manterrà il residuo delle ferie maturate. In pari data decorrerà la maturazione delle ferie ai sensi del contratto del credito complementare. A far tempo dal 1° gennaio 2020 a detto Personale sarà riconosciuto un numero minimo di giornate di ferie pari a 22 annue;
10. nel caso in cui il Personale interessato abbia maturato residui ROL non fruiti, gli stessi sono versati nella banca delle ore con scadenza entro il 31 dicembre 2019. Ove fossero presenti posizioni negative si procederà con l’addebito dell’equivalente a valere sulle 23 ore spettanti ai sensi del punto 5 del presente accordo. Per il Personale inserito nella categoria dei Quadri Direttivi si procederà all’eventuale monetizzazione/addebito dei residui con la retribuzione di settembre 2019;
11. il buono pasto giornaliero è attribuito secondo il valore, le condizioni e le modalità tempo per tempo vigenti presso la società incorporante, in attuazione di quanto previsto dal citato Contratto Collettivo di secondo livello 3 agosto 2018 in materia di Conciliazione tempi di vita e di lavoro;
12. il Personale incorporato con rapporto di lavoro a tempo parziale conserva anche alle dipendenze di Intrum il contratto part time già in essere alla data di efficacia giuridica dell’operazione, alle stesse condizioni pattuite;
13. il personale di CAF sarà destinatario delle condizioni agevolate applicate al restante Personale;
14. tenuto conto del mutato contesto operativo e di Gruppo, nel rispetto dei criteri previsti dal richiamato vigente Contratto Collettivo di secondo livello, a partire dal 1° gennaio 2020 Intrum in materia di:
• mobilità territoriale riattiverà la prevista graduatoria aziendale con salvaguardia delle
segnalazioni pregresse riguardanti sedi di lavoro in cui opera l’Azienda;
• lavoro flessibile, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive e organizzative, attiverà la fruizione da casa;
• “banca del tempo” costituirà una dotazione annua di 500 ore, da incrementare in misura pari alle donazioni dei colleghi, fino a un massimo di 1.000 ore;
15. il presente accordo si applica dalla data di efficacia giuridica dell’incorporazione a tutto il Personale proveniente da CAF, ferma restando l’esigenza di specifica adesione da parte di ciascun dipendente interessato, da formalizzarsi in sede di commissione di conciliazione sindacale ai sensi della disciplina prevista dall’Appendice 1 del CCNL Credito 31 marzo 2015.
* * *
Le Parti si danno atto che le presenti intese concludono le procedure di legge e di contratto riguardanti la fusione per incorporazione di CAF in Intrum ed il correlato passaggio alla normativa collettiva nazionale complementare del credito.
Intrum Italy S.p.A.
CAF S.p.A.
FABI
FILCAMS CGIL
FISAC/CGIL
FIRST/CISL
FISASCAT CISL
UILCA
UILTUcS
UNITA’ SINDACALE FALCRI - SILCEA – SINFUB