ALLEGATO A
ALLEGATO A
CONVENZIONE PER INTERVENTI DA ATTUARSI NELLA VALLE DI ASTINO PER LA MITIGAZIONE DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE EMERSE NELL’ESTATE 2016
TRA
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (di seguito indicato per brevità con Ente Attuatore) rappresentato nella persona del Presidente Protempore xxxx. Xxxxxx Xxxxx domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, posta in Bergamo, in Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00/00 (X.X. 80017830169)
E
Comune di Bergamo E
Parco dei Colli di Bergamo E
Fondazione Congregazione Misericordia Maggiore Bergamo (MIA) anche quale controllante Valle D’Astino Srl
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VISTI:
il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, che all’art. 61, prevede nelle competenze delle Regioni la definizione di “proposte per la formazione di programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici”;
la l.r. 11 marzo 2005, n. 12, e s.m.i., che prevede all’art. 55 la definizione da parte di Regione Lombardia del quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio in materia di tutela ed uso delle acque e di difesa del suolo; il decreto d.u.o. 26 novembre 2007, n. 14313, pubblicato sul B.U.R.L. n. 251
del 10 dicembre 2007, con cui sono state approvate le Linee Guida regionali per la definizione di studi idrogeologici a scala di sottobacino idrografico; l’Art.80 comma 5 della L.R. 31 del 2008 s.m.i., rende facoltà ai Consorzi di promuove convenzioni con gli enti locali per la gestione del reticolo idrico minore;
PREMESSO CHE:
- successivamente agli eventi meteorici dell’estate 2016 che hanno determinato allagamenti nella zona della Valle D’Astino e nel quartiere di Longuelo i convenuti stabilivano di riunirsi in un tavolo tecnico per la definizione delle problematiche scaturite e ricercare idonee soluzioni;
- il Consorzio di Bonifica interveniva tempestivamente con operazioni di pulizia e smaltimento dei fanghi di dragaggio successivi all’evento che hanno comportato i seguenti risultati: Km puliti: 2,0; quantità fanghi rimossi: 420 T; n° interventi: 3;
- il Consorzio di Bonifica provvedeva a commissionare specifico STUDIO IDROLOGICO E IDRAULICO, all’Università di Pavia per analizzare l’accaduto e studiare possibili soluzioni atte a fronteggiare eventi meteorici particolarmente intensi, la cui definizione è ultimata per la parte geografica che si riferisce al presente accordo e che viene allegata alla presente (Allegato A);
- le risultanze del tavolo tecnico portavano comunque alla necessità di intervenire in fase preventiva sulla base degli esiti dello studio commissionato per dare risposte alla cittadinanza;
- il Consorzio di Bonifica, sulle risultanze dello studio affidato ad Università di Pavia, relative a Valle d’Xxxxxx, proponeva al Comune la formazione
nella zona interessata di due ambiti di laminazione per complessivi 50.000 mc., quale opera ragionevolmente idonea ad affrontate in modo adeguato la problematica, almeno nelle sue evenienze più probabili, oltre ad altre opere ed interventi accessori atti al funzionamento del sistema idraulico così elaborato;
- il Comune di Bergamo facendosi interprete delle necessità dei cittadini, proponeva l’individuazione di parziali interventi – rispetto a quelli strutturali e complessivi proposti dal Consorzio di Bonifica – per dare risposta al territorio interessato dagli allagamenti;
- il Consorzio di Bonifica, pur non volendo attribuire significato pregnante alla cronologia esecutiva per la soluzione dei problemi relativi al rischio idraulico in valle d’Astino, così come proposti dal Comune, ritiene in ogni caso utile procedere al primo degli interventi accessori che riguarda la roggia Curna, in quanto l’adeguamento della stessa è agli esiti dello studio, l’unico presidio in grado di funzionare senza la presenza di ulteriori opere del progetto generale, alle seguenti indifferibili condizioni:
1. che le parti firmatarie il presente accordo approvino in linea tecnica le soluzioni pianificatorie derivanti lo studio dell’Università di Pavia;
2. che sia redatto un progetto generale riferito al complessivo sistema idrico-idraulico di Valle d’Astino prodotto sulla scorta delle risultanze dello studio sub Allegato A;
3. che qualunque intervento riferibile alla presente convenzione sia uno stralcio del progetto generale di cui al punto 2 che precede.
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L’anno 2017, il giorno del mese di , tra le parti si conviene e
si stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
Le premesse tutte formano parte integrante del presente accordo.
Oggetto della presente convenzione è l’affidamento degli incarichi di progettazione per la realizzazione di “INTERVENTI NELLA VALLE DI ASTINO PER LA MITIGAZIONE DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE EMERSE
NELL’ESTATE 2016” finalizzati alla definizione degli interventi di sistemazione idraulica, di riqualificazione ambientale, di manutenzione di rete idraulica, altresì rivolti della realizzazione di interventi manutentivi sulla roggia Curna dell’importo indicativo stimato di € 320.000,00 oltre IVA che verrà meglio identificato e definito nel progetto che verrà affidato.
ART. 2 – ACCETTAZIONE DEL RUOLO
Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca accetta il ruolo di Ente Attuatore e, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici e servizi, diventa responsabile della completa realizzazione del progetto e degli interventi.
ART. 3 – REFERENTE OPERATIVO
Il referente operativo, viene individuato nei soggetti di cui al “COLLEGIO DI VIGILANZA” definito all’Art. 7 e da una “SEGRETERIA TECNICA” definita all’Art. 8, entrambi composti da un rappresentante per ogni Ente cofinanziatore dell’opera, oltre ai soggetti specificatamente individuati negli articoli appositi.
Il COLLEGIO DI VIGILANZA e la SEGRETERIA TECNICA si attiveranno entro 30 giorni dalla data della firma del presente accordo e definirà un programma di riunioni per assolvere le attività finalizzate alla realizzazione dello studio.
ART. 4 – OBBLIGHI DELL’ENTE ATTUATORE
L’Ente Attuatore si impegna a realizzare le attività previste nella presente convenzione, in linea con le premesse sopra riportate, nei tempi stabiliti all’art. 8 del presente atto.
In particolare si impegna:
1. ad affidare apposito incarico professionale, per la definizione dell’intervento con progetto di fattibilità tecnica ed economica sul sistema idrico-idraulico da effettuarsi in Valle d’Astino, in linea delle risultanze dello studio di UNIPV, ex Art. 23 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ed esteso al intero sistema di Valle d’Astino;
2. ad affidare apposito incarico professionale, secondo le procedure previste dalla normativa vigente e quale stralcio del progetto di cui al punto 1 che precede, per la progettazione fino al livello esecutivo ex Art. 23 comma 1 del D.lgs. 50/2016 relativo all’ambito di laminazione più ampio, come individuato nello studio Allegato A, comprese le opere ed i lavori accessori per il corretto funzionamento del sistema idrico-idraulico, compresi gli studi di dettaglio idrico-idraulico, quelli geologici ed idrogeologici e quelli di architettura del paesaggio ed ingegneria naturalistica, comprendendo infine quelle professionalità che dovessero rendersi necessarie per rendere cantierabile l’opera;
3. realizzare l’intervento di manutenzione straordinaria della roggia Xxxxx,
secondo le procedure e modalità previste per legge, nel tratto dal confine con il canale di gronda nord-ovest fino alla confluenza con lo scaricatore di Valle d’Astino nell’ambito del progetto esecutivo di cui al punto 2 che precede;
4. ottemperare ai controlli ed alle verifiche da parte di Regione Lombardia, ed è tenuto a fornire tutti i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal Collegio di Vigilanza per le verifiche di cui al successivo art. 7;
L’incarico per lo studio progettuale di cui al punto 2 che precede dovrà tenere conto di quanto segue per la progettazione delle opere richieste:
- una sintesi sull’intero bacino della Valle d’Astino in merito alla situazione idraulica, idrogeologica e ambientale:
- un aggiornamento delle criticità idrauliche che si sono verificate anche sulla base degli eventi alluvionali recenti;
- la definizione della compatibilità idraulica dei ponti di attraversamento;
- stabilire il grado di attenuazione/risoluzione delle problematiche idrauliche che gli interventi, possono produrre in Valle d’Astino, accertando che la loro realizzazione non costituisce aggravamento, avuto riguardo al contesto urbano di cui trattasi.
ART. 5 – OBBLIGHI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI
Al fine dell’espletamento delle funzioni previste nella presente convenzione, gli Enti sottoscrittori, attraverso le proprie articolazioni funzionali, provvederanno, ciascuno per le proprie competenze:
1. il Consorzio di Bonifica si incarica dell’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e dello stralcio
esecutivo validato, di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 4;
2. il Comune di Bergamo provvede all’acquisizione di tutti i nulla/osta ed i pareri comunque denominati, anche ricorrendo all’istituto, ove lo si ritenga, della “conferenza di servizi”;
3. la Fondazione MIA anche per quanto di proprietà di Valle D’Astino Srl, si impegna a mettere a disposizione le aree ai soli fini progettuali e di rilievo.
4. Il Parco dei Colli di Bergamo provvede a mettere a disposizione tutti i dati in suo possesso che possono avere attinenza con lo studio in oggetto, mettendo a disposizione le proprie conoscenze tecniche in materia ambientale, paesaggistice e faunistica.
ART. 6 – COFINANZIAMENTO
Gli oneri economici per la realizzazione di cui agli Artt. 4 e 5 che precedono, saranno reperiti mediante cofinanziamento fra Consorzio di Bonifica e Comune di Bergamo. In particolare:
- il Comune di Bergamo corrisponderà la quota per tutte le spese di progettazione di cui ai punti 1 e 2 dell’Art. 4 con il finanziamento delle prestazioni progettuali fino alla concorrenza di € 120.000/00 (centoventimila/00), nonché quelle eventuali e relative ai diritti reali immobiliari;
- il Consorzio di Bonifica affronterà le spese di realizzazione della manutenzione straordinaria della roggia Curna, di cui al punto 3 dell’Art. 4 fino alla concorrenza di euro 320.000/00 (trecentoventimila/00);
A tal fine il Comune di Bergamo, con la sottoscrizione della presente scrittura, accetta che il Consorzio di Bonifica recuperi la quota di spettanza tramite
emissione di ruolo di contribuenza esercizio 2018.
ART. 7 – COLLEGIO DI VIGILANZA
Si conviene di costituire un organo collegiale paritario, denominato “COLLEGIO DI VIGILANZA” composto da un rappresentate ciascuno degli Enti sottoscrittori della presente convenzione.
Il COLLEGIO DI VIGILANZA è coordinato dal CONSORZIO, che provvede all’organizzazione delle riunioni e alle funzioni di segreteria.
Questo consesso:
- si riunisce, secondo il calendario che il gruppo stesso stabilirà, al fine di:
▪ verificare lo stato di avanzamento del procedimento;
▪ verificare l’avanzamento della progettazione ed esecuzione lavori;
- si riunisce d’urgenza, su richiesta anche di uno solo dei soggetti, qualora vi siano motivi da sottoporre alla comune attenzione;
- trasmette agli Enti di riferimento il progetto per le approvazioni di competenza.
Il COLLEGIO DI VIGILANZA si costituirà e sarà operativo entro 30 giorni dalla data della firma della presente convenzione e definirà un programma di riunioni per assolvere le attività di cui sopra.
Il COLLEGIO di VIGILANZA ALTRESÌ:
- vigila sulla piena, sollecita e corretta attuazione del presente accordo;
- individua gli eventuali ostacoli di fatto o di diritto che si frapponessero all’attuazione del presente accordo proponendo le soluzioni idonee al loro superamento;
- dirime, in via bonaria, tutte le controversie che dovessero insorgere fra i
firmatari del presente accordo;
- dispone, in via esclusiva ed in deroga al regime ordinario, nei confronti del soggetto obbligato, cui sarà assegnato congruo termine per adempiere, gli interventi sostitutivi che risulteranno indispensabili per rimuovere l’inadempienza;
- verifica la correttezza delle procedure e acquisisce ove lo ritenga, ogni utile notizia anche sui partecipanti alle procedure e sulle aggiudicazioni;
- risulta efficace ai fini autorizzativi quale conferenza dei servizi come disciplinata ex legge 241/90.
Fin da questo primo atto gli enti comunicano di voler delegare per questo incarico:
Xxxxx Xxxxxxxxx - Assessore ai lavori pubblici e reti, manutenzioni, servizi tecnologici per il Comune di Bergamo;
Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx - Assessore all'ambiente, politiche energetiche, verde pubblico per il Comune di Bergamo;
Xxxxx Xxxxxxx – Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca;
Xxxxxxxx Xxxxxxx – Direttore della Fondazione MIA.
Xxxxxx Xxxxxxxx – vice presidente del Parco dei Colli di Bergamo
ART. 8 – SEGRETERIA TECNICA
Si conviene di costituire un ulteriore organo collegiale paritario, denominato “SEGRETERIA TECNICA” composto da un rappresentate ciascuno degli Enti sottoscrittori della presente convenzione, oltre ad un rappresentante della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Milano, ove questo Ente decidesse
di nominarlo.
La SEGRETERIA TECNICA è coordinata dal CONSORZIO, che provvede all’organizzazione delle riunioni e alle funzioni di segreteria.
Questo consesso:
- si riunisce, secondo il calendario che il gruppo stesso stabilirà, al fine di:
▪ fornire supporto e indicazioni tecniche ai professionisti/ditte incaricati/e;
▪ verificare l’avanzamento della progettazione ed esecuzione lavori riferendo al Collegio di Xxxxxxxxx;
- si riunisce d’urgenza, su richiesta anche di uno solo dei soggetti, qualora vi siano motivi da sottoporre alla comune attenzione.
La SEGRETERIA TECNICA si costituirà e sarà operativa entro 30 giorni dalla data della firma della presente convenzione e definirà un programma di riunioni per assolvere le attività di cui sopra.
Fin da questo primo atto gli enti comunicano di voler delegare per questo incarico:
Xxxxx Xxxxxxx – Dirigente Direzione LL.PP., Strade, Parcheggi e Servizi a rete del Comune di Bergamo;
Xxxxxxxx Xxxxxx – Dirigente Area Tecnica del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca;
Xxxxxxxx Xxxxxxx – Direttore della Fondazione MIA; Xxxxxxxxx Xxxxxxx – dipendente del Parco dei Colli di Bergamo
ART. 9 – TEMPI DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO
I soggetti firmatari della presente convenzione, stante la necessità di dover
operare con tempestività per risolvere le gravi problematiche idrauliche del territorio comunale, convengono il seguente cronoprogramma delle attività previste dalla presente scrittura:
1. sottoscrizione del presente accordo che si intende valido dal momento
dell’ultima ratifica effettuata da uno dei sottoscrittori, entro 30 gg. dalla data di presentazione;
2. avvio dell’affidamento di incarico professionale, per la definizione del
progetto esteso al complessivo sistema idrico-idraulico di Valle d’Astino, di fattibilità tecnica ed economica, ex Art. 23 comma 1 del D.lgs. 50/2016 entro 30 gg del punto che precede, con sua consegna prevista entro 90 gg. dall’affidamento;
3. affidamento incarico per la progettazione esecutiva ex Art. 23 comma 1
del D.lgs. 50/2016 relativo al 1° stralcio del progetto di cui al punto 2, entro 15 gg. dalla consegna del progetto generale di cui al punto 2 che precede;
4. consegna progetto esecutivo al Consorzio di Bonifica entro 60 gg.
dall’affidamento dell’incarico di cui al punto 3, fatti salve eventuali ulteriori procedure e/o autorizzazioni che durante l’iter si rendessero necessarie;
5. approvazione dell’intero progetto di fattibilità tecnico economica e di
quello esecutivo, da parte degli enti sottoscrittori del presente atto entro 30 gg. dalla consegna formale ad opera dei progettisti al Consorzio di Bonifica che provvederàa sua volta atrasmetterloai soggetti sottoscrittori del presetne accordo, a mezzo PEC;
6. avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori di cui alla
presente convenzione, entro 15 gg. dall’approvazione integrale di cui al punto 6;
7. presunta chiusura delle procedure di gara entro 80 gg. dall’avvio del procedimento di cui al punto 7;
8. affidamento dei lavori entro i termini di legge, come stabiliti dal D.lgs. 50/2016.
ART. 10 – DURATA E RECESSO
Il presente accordo ha durata, a decorrere dalla sottoscrizione delle parti contraenti, fino al compimento dei lavori di cui al punto 8 dell’Art. 9, salvo eventuale risoluzione della stessa, o necessità di proroga in funzione del termine della progettazione o esecuzione dell’intervento, da richiedere prima della scadenza. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente convenzione, dovrà darne comunicazione scritta alle altre almeno novanta giorni prima della data di decorrenza a mezzo raccomandata A.R. o PEC.
ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs.196/2003 l’Ente Attuatore assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione.
Titolare del trattamento sarà soggetto individuato dal Consorzio di Bonifica. Responsabile del trattamento sarà soggetto individuato dal Consorzio di Bonifica.
L’Ente Attuatore:
- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
- si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.
- si impegna a nominare, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato.
- consente l’accesso ai soggetti interessati o loro fiduciari al fine di effettuare verifiche in ordine alla modalità dei trattamento ed all’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
ART. 12 – CONTROVERSIE
Tutti i sottoscrittori della presente convenzione si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione della presente convenzione.
A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda alle altre Parti che provvederanno su di essa nel termine perentorio di 30 gg dal ricevimento della stessa.
Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.
Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.
ART. 13 – CONSERVAZIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione è sottoscritta digitalmente dalle parti; l’originale digitale, ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., verrà conservato nel sistema documentale del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.
Letto, confermato e sottoscritto
Bergamo, lì
Comune di Bergamo
( )
Parco dei Colli di Bergamo ( )
L’Ente Attuatore Consorzio di Bonifica della
Media Pianura Bergamasca
Il Presidente – xxxx. Xxxxxx Xxxxx ( )
Fondazione Mia anche controllante Valle D’Astino Srl
( ) ( )
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.