Durata e recesso Clausole campione

Durata e recesso. Ciascun deposito vincolato ha la durata stabilita dal Cliente al momento della costituzione del vincolo. Successivamente alla scadenza del vincolo il Contratto di deposito delle somme non soggette a vincolo resterà in vigore fino a quando una delle parti non eserciti il diritto di recesso. In fase di accensione del rapporto il Cliente classificato come Consumatore può esercitare il diritto di recesso, senza penali, nel termine di 14 (quattordici) giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dalla data di conclusione del Contratto. Nel caso di esercizio del c.d. diritto di ripensamento il recesso ha, in ogni caso, effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione. Il diritto di ripensamento dovrà essere esercitato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tale ipotesi, la Banca provvede a restituire le somme depositate senza corresponsione di interessi. Fatto salvo quanto precede, il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura. Il recesso dovrà essere esercitato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite l’apposita procedura disponibile nell’area personale del sito Internet. L’esercizio del diritto di recesso ha effetto dalla data di scadenza dei vincoli eventualmente pendenti ovvero, in assenza di vincoli, dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione. La Banca rende disponibili le somme sul Conto Predefinito entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui ha effetto l'esercizio del diritto di recesso, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente medesimo. La Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente in formato cartaceo o altro supporto durevole, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, salvo in caso di giustificato motivo in cui il recesso ha invece effetto immediato. Nel caso in cui sul Conto Deposito fossero presenti somme vincolate, il recesso ha effetto dalla data di scadenza dei vincoli. In caso di recesso, da chiunque esercitato, la Banca è in ogni caso tenuta ad eseguire gli ordini impartiti anteriormente o già in corso di esecuzione al momento del recesso, e a rimborsare al Cliente le spese – eventualmente fatturate periodicamente e da questi corrisposte in via anticipata – in misura proporzionale al periodo di tempo successivo al recesso.
Durata e recesso. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino 30.06.2023. Il rinnovo tacito non è consentito. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata. In caso di recesso, l’AOU di Sassari avrà il diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.
Durata e recesso. 6.1 Il presente Contratto avrà durata di 6 mesi e per tale periodo è □ revocabile □ irrevocabile. Alla scadenza di tale termine il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta.
Durata e recesso. 3.1 L’Offerta prevede l’espletamento di attività relative a servizi e/o prodotti che si esauriscono al termine dell’esecuzione delle stesse (“Servizi e/o Prodotti One Shot”) e attività che viceversa vengono eseguite nel tempo (“Servizi e/o Prodotti di Durata”).
Durata e recesso. 1. Il presente Accordo decorre dalla sua sottoscrizione e termina contestualmente al completamento di tutti gli adempimenti amministrativi e di tutte le operazioni richiesti per la chiusura del Progetto.
Durata e recesso. L’accordo individuale sottoscritto ha una durata non superiore a 1 anno, eventualmente rinnovabile con la stipula di un nuovo accordo. Ai sensi dell’art. 19 Legge 22 maggio 2017, n. 81, durante il periodo di svolgimento del lavoro agile, sia l'Azienda che il dipendente possono recedere da detta modalità di lavoro, al cessare dei presupposti che hanno determinato la sottoscrizione dell’accordo. E’ altresì possibile l’immediato recesso, da parte dell’Azienda, per gravi inadempimenti del lavoratore, per impossibilità di svolgimento in piena autonomia dell’attività assegnata, per il mancato raggiungimento degli obiettivi concordati o per motivate esigenze organizzative sopravvenute: in questa ipotesi, il dipendente è tenuto a rientrare presso la sede lavorativa aziendale, nella giornata lavorativa immediatamente successiva. Costituiscono, altresì, giustificato motivo di recesso, comportando conseguentemente il recesso immediato dal lavoro agile, le seguenti fattispecie: - l’assegnazione del lavoratore a diversa unità organizzativa; - la variazione delle mansioni assegnate al lavoratore; - sopravvenute ed oggettive esigenze organizzative e produttive; - esigenze personali del lavoratore; - l’accertamento di un rilevante calo della produttività; - problemi di sicurezza informatica. Il lavoratore deve immediatamente comunicare all’Azienda il venir meno delle condizioni soggettive che hanno giustificato l’attivazione della prestazione lavorativa in modalità agile.
Durata e recesso. L’ Accordo di collaborazione viene siglato in funzione delle attività formative previste nell’anno formativo 2017/2018. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo di collaborazione dando un preavviso scritto all’altra Parte di almeno 30 giorni. Le attività di cui al presente Accordo di collaborazione sono finanziate con fondi ordinari previsti dal bilancio di Roma Capitale stanziati, sulla voce economica U1.04.01.02.0004.0103 (Altri trasferimenti a Città metropolitane) CDR 1SE a copertura delle spese di personale esterno, per la realizzazione delle attività formative. Il Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro di Roma Capitale e il Dipartimento III della Città metropolitana di Roma Capitale concordano l’erogazione delle relative risorse finanziarie, risorse quantificate in via presuntiva per un ammontare complessivo di € 699.120,00,, soggette a rendicontazione analitica dei costi diretti di contrattualizzazione del personale formatore ed esperto, nonché dei relativi afferenti costi indiretti di gestione, ed eventualmente oggetto di revisione in funzione dell’effettivo monte ore insegnanti ed esperti necessarie a garantire il regolare svolgimento dell’attività formativa. La somma complessiva verrà corrisposta secondo le seguenti modalità: - € 139.200,00 entro il mese gennaio 2018; - € 350.184,00 entro il mese di febbraio 2018 - la parte residuale verrà versata, a seguito di rendicontazione, al termine del servizio e comunque non oltre trenta giorni dalla chiusura dei corsi e cioè entro il 30 luglio 2018. Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all’ Accordo di collaborazione per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.
Durata e recesso. 1. Il presente Accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla firma dello stesso ed è prorogabile per espressa volontà delle Parti.
Durata e recesso. 6.1 Il Contratto è a tempo indeterminato.
Durata e recesso. 1. Il presente Protocollo d’intesa ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.