DELIBERAZIONE N. 10/4 DEL 21.2.2017
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Oggetto: Indirizzi per la contrattazione collettiva per il triennio 2016-2018. Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, articolo 63.
L’Assessore ad interim degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione rappresenta che occorre procedere alla definizione degli indirizzi per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018, da inviare al Comitato per la rappresentanza negoziale (Coran), nominato con la deliberazione della Giunta n. 56/30 del 18 ottobre 2016.
La L.R. n. 31/1998 stabilisce infatti che, nella negoziazione dei contratti collettivi, la Regione è legalmente rappresentata dal Coran (art. 59), il quale deve attenersi agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale (art. 63) e rispettare i limiti finanziari stabiliti dalla medesima sulla base degli stanziamenti recati dalla legge finanziaria (art. 62) ora denominata legge di stabilità.
Ambito temporale. Il 31 dicembre 2009 sono scaduti i contratti collettivi regionali di lavoro relativi al quadriennio normativo ed economico 2006-2009 per il personale dipendente e per la separata area della dirigenza.
Successivamente per effetto del blocco delle procedure contrattuali, disposto dall’art. 9, comma 17, DL n. 78/2010 s.m.i. a decorrere dal 1° gennaio 2010, non è stato possibile addivenire al rinnovo dei contratti.
Prosegue l’Assessore evidenziando che la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 ha inciso sulla validità di tale blocco restituendo valenza sia giuridica che economica alla nuova tornata contrattuale dal giorno successivo alla sua pubblicazione (24 luglio 2015).
I nuovi contratti, ai sensi dell’Intesa per l’applicazione dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali ai comparti del pubblico impiego, sottoscritta il 30 aprile 2009 dal Governo e dalle organizzazioni sindacali, avranno una durata triennale tanto per la parte economica che per quella normativa, in coerenza con il settore privato.
Risorse contrattuali. In attuazione degli accordi presi con il Protocollo d’intesa sulle relazioni sindacali del 29 settembre 2016, l’art. 1, comma 35, della L.R. n. 32 del 5 dicembre 2016
(Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie) ha rideterminato, “ai fini dell’adeguamento delle risorse contrattuali ai tassi IPCA”, in € 14.956.000 annui l’ammontare massimo delle risorse, comprensive degli oneri contributivi e dell’Irap, da destinare alla contrattazione collettiva del personale dell’Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali per il triennio 2016-2018. Dette risorse “integrano quelle già stanziate a decorrere dall'anno 2010 per l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e successive modifiche e integrazioni”.
Le predette risorse hanno decorrenza:
− € 1.591.000 dall’anno 2016;
− € 3.182.000 dall’anno 2017;
− € 3.819.000 dall’anno 2018.
L’importo complessivo delle risorse a regime è, pertanto, pari a € 8.592.000
Le risorse complessive e quelle a regime sono così suddivise fra le due aree di contrattazione regionale:
Area di contrattazione | Triennio 2016-2018 | ||||
Risorse 2016 | Risorse 2017 | Risorse 2018 e a regime | Totale risorse (2016+2017+2018) | Unità | |
Dirigenti | 122.000,00 | 367.000,00 | 661.000,00 | 1.150.000,00 | 174 |
Personale | 1.469.000,00 | 4.406.000,00 | 7.931.000,00 | 13.806.000,00 | 6.062 |
Totale | 1.591.000,00 | 4.773.000,00 | 8.592.000,00 | 14.956.000,00 | 6.236 |
RISORSE CONTRATTUALI | 2016 | 2017 | 2018 (REGIME) | TOTALE 2016/2018 | ||
IPCA | IPCA | IPCA | IPCA | |||
0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||
Incrementi del 2016 | DIRIGENTI | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 366.000 | |
DIPENDENTI | 1.469.000 | 1.469.000 | 1.469.000 | 4.407.000 | ||
TOTALE | 1.591.000 | 1.591.000 | 1.591.000 | 4.773.000 |
Incrementi del 2017 | DIRIGENTI | 245.000 | 245.000 | 490.000 | ||
DIPENDENTI | 2.937.000 | 2.937.000 | 5.874.000 | |||
TOTALE | 3.182.000 | 3.182.000 | 6.364.000 | |||
Incrementi del 2018 | DIRIGENTI | 294.000 | 294.000 | |||
DIPENDENTI | 3.525.000 | 3.525.000 | ||||
TOTALE | 3.819.000 | 3.819.000 |
Risorse complessive | DIRIGENTI | 122.000 | 367.000 | 661.000 | 1.150.000 | |
DIPENDENTI | 1.469.000 | 4.406.000 | 7.931.000 | 13.806.000 | ||
TOTALE | 1.591.000 | 4.773.000 | 8.592.000 | 14.956.000 |
La quantificazione delle risorse è stata determinata, come indicato nella sopracitata intesa del 30 aprile 2009, applicando al monte complessivo delle retribuzioni in godimento (base di calcolo) il parametro d’incremento costituito dal tasso d’inflazione IPCA, corrispondente allo 0,50% per l’anno 2016, all’1,00% per l’anno 2017 e all’1,20% per l’anno 2018.
La base di calcolo è stata determinata tenendo conto della consistenza del personale, risultante dall’ultimo conto annuale certificato all’atto della quantificazione delle risorse per la contrattazione (dati 2015), ad eccezione dell’Aspal per la quale, in considerazione della trasformazione in atto, è stata considerata la consistenza personale alla data del 20.9.2016 (n. 624 dipendenti e n. 1 dirigente), e dei trattamenti retributivi contrattualmente previsti, quantificati tendendo conto dei dati di bilancio e del conto annuale. Rimane ferma l’applicazione della regola generale che prevede che l’incremento della consistenza di personale derivante da future assunzioni comporterà la necessaria copertura nei capitoli relativi al trattamento economico nei rispettivi bilanci dell’amministrazione e degli enti. La base di calcolo è stata incrementata degli oneri riflessi e dell’Irap calcolati al 41,30%.
Le risorse sopracitate integrano, ai sensi dell’alinea secondo del comma 35 dell’articolo 1 della L.R.
n. 32/2016, quelle già in godimento a titolo di vacanza contrattuale, già iscritte in conto dei capitoli di spesa riferiti alle retribuzioni ed oneri riflessi e IRAP dei bilanci delle rispettive amministrazioni. Tali risorse, pari complessivamente a € 3.858.221,35 compresi oneri riflessi e irap (di cui € 3.710.143,58 relativi al personale dipendente e € 148.077,77 riferiti al personale dirigente) fermo restando l’importo corrispondente a quello in godimento, potranno, pertanto, essere destinate in sede di contrattazione ad istituti, come assegno personale non riassorbibile o indennità legata alla specificità delle funzioni, di cui possa beneficiare il personale dell’intero comparto contrattuale.
Le amministrazioni appartenenti al comparto i cui oneri di funzionamento gravano su risorse
proprie (Enas, Area), ma, tenuti ad applicare il contratto regionale di lavoro, devono stanziare, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), le risorse relative al rinnovo contrattuale attenendosi, nella quantificazione, agli stessi criteri e parametri, anche metodologici, utilizzati dall’Amministrazione regionale.
Comparto. Il comparto di contrattazione collettiva Regione, Enti ed Agenzie regionali è così costituito:
− Amministrazione regionale;
− Agenzia Agris Sardegna;
− Agenzia Laore Sardegna;
− Agenzia Argea Sardegna;
− Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna;
− Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal);
− Istituto regionale etnografico (Isre);
− Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (Ersu di Cagliari);
− Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari (Ersu di Sassari);
− Ente acque della Sardegna (Enas);
− Azienda regionale per l’edilizia abitativa (Area)
− Sardegna Ricerche – unicamente per le future assunzioni. Al personale attualmente in servizio infatti continua ad applicarsi il contratto collettivo del settore bancario.
Indirizzi. Il Coran è tenuto, nell’ambito della normativa nazionale di riferimento a condurre la trattativa negoziale intervenendo sugli ambiti di seguito indicati.
Personale dipendente
1. Adeguamento del testo contrattuale alla vigente normativa. Considerato che la contrattazione interviene in una fase di incisive riforme e che deve, pertanto, conseguire l’obiettivo di rivisitare le norme contrattuali vigenti in modo da renderle coerenti con l’attuale quadro normativo nazionale e regionale, è necessario procedere alla:
a) riscrittura delle disposizioni contrattuali eliminando quelle incompatibili con il nuovo quadro legislativo e riunendo, in un unico testo, tutta la normativa contrattuale vigente;
b) rideterminazione, ai fini della corretta partecipazione sindacale, dei casi che possono rientrare rispettivamente negli istituti della informazione preventiva, successiva, e della concertazione;
c) individuazione delle materie oggetto di contrattazione integrativa;
d) sostituzione dei comitati per le pari opportunità e per il mobbing dei dipendenti e dei dirigenti con il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), già istituito nel comparto, secondo quanto stabilito dall’art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183;
e) rivisitazione, con riferimento ai procedimenti disciplinari, del sistema delle infrazioni e delle sanzioni armonizzandolo con la normativa nazionale.
2. Valorizzazione del personale, riconoscimento del merito, perseguimento del benessere organizzativo e conciliazione vita familiare e lavorativa:
a) adeguamento del sistema di valutazione alla normativa regionale vigente in linea con le modifiche introdotte con la L.R. n. 24/2014 alla L.R. n. 31/1998;
b) alla luce delle recenti riforme che hanno interessato la pubblica amministrazione e per assicurare maggiore rispondenza tra le funzioni svolte e il relativo inquadramento giuridico nonché per favorire e sviluppare i processi di mobilità, occorre riclassificare il personale, senza dar luogo a nuovi o maggiori spese, anche attraverso la rivisitazione dell’attuale articolazione in categorie (ad esempio accorpando categorie e introducendo nuovi livelli iniziali), salvaguardando i differenziali economici tra i livelli esistenti all’interno delle categorie, nel rispetto dei principi costituzionali e dei requisiti normativi per l’accesso ai nuovi inquadramenti evitando che la riclassificazione si tramuti in mere progressioni verticali;
c) al fine di adeguare le modalità di alimentazione del fondo per le progressioni professionali a quelle previste dai contratti nazionali di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, si rende necessario intervenire, con apposita regolamentazione, da un lato disponendo l’inserimento, nel fondo, delle economie a regime dell’indennità di amministrazione nonché di quelle corrispondenti alla differenza tra il livello retributivo posseduto al momento della cessazione e quello iniziale della categoria di appartenenza dei dipendenti cessati dal servizio, a qualunque titolo, nell’anno precedente, e dall’altro prevedendo l’applicazione di modalità operative improntate a criteri di maggior selettività e valorizzazione delle competenze;
d) in relazione alle esigenze di servizio e in modo da rispondere alle nuove modalità organizzative improntate ad una maggiore flessibilità, è opportuno intervenire sull’orario di lavoro prevedendo il calcolo multiperiodale dello stesso;
e) in relazione al rapporto di lavoro a tempo parziale è necessario rimodularne la disciplina rendendola coerente con il quadro normativo nazionale avendo riguardo in particolare: alla facoltà di diniego, all’incidenza sulla retribuzione e sugli istituti di assenza, alle limitazioni, alla compatibilità con le esigenze organizzative e alla durata minima, al fine di garantire all’Amministrazione forme alternative di impiego a compensazione della riduzione di prestazione lavorativa;
f) per un miglior utilizzo delle professionalità e delle competenze possedute dal personale, nonché, per ragioni di equità rispetto alle funzioni e alle responsabilità attribuite, si rende necessario definire il trattamento fisso, non inferiore all’attuale importo massimo, per la retribuzione di posizione delle unità organizzative di cui al comma 7 dell’art. 12 della L.R.
n. 31/1998, nonché adeguare la remunerazione e rivisitare le tipologie degli incarichi, anche prevedendo i gruppi di lavoro e il relativo trattamento economico massimo a valere sul fondo di posizione con modalità che devono essere strettamente connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi delle strutture;
g) occorre razionalizzare l’istituto delle ferie prevedendo soluzioni finalizzate ad uniformare il numero di giorni spettanti nell’anno;
h) per rispondere all’obiettivo di conciliare le esigenze derivanti dalla vita familiare con quelle connesse all’impegno lavorativo dei dipendenti, con particolare attenzione alla tutela della maternità e della paternità nonché alla riduzione del disagio derivante da problematiche di salute personale o di assistenza a familiari affetti da gravi patologie, fermo restando la priorità dell’attività e dell’organizzazione amministrativa, occorre prevedere e regolamentare i relativi istituti come ad esempio il telelavoro e il lavoro agile.
3. Razionalizzazione della struttura retributiva e armonizzazione con la normativa regionale:
a) tenuto conto delle problematiche emerse sul piano operativo dovrà essere rivisitata, la nozione di retribuzione, applicabile ai differenti istituti previsti dal contratto, senza dar luogo a maggiori spese; ivi compreso, in relazione a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 2120 del cod. civ., cui rimanda la L.R. n. 27/2011, quali elementi retributivi costituiscono la base imponibile del trattamento di fine rapporto;
b) occorre determinare, specificando meglio, le condizioni e i limiti per il godimento delle
indennità varie (ad esempio: campagna, rischio e guida), disciplinare l’indennità di servizio all’estero (specificando quali istituti siano applicabili tenendo conto del quadro normativo) nonché stabilire quali tipologie retributive ed istituti normativi siano compatibili con l’attività sindacale;
c) è necessario disciplinare il periodo di comporto in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio. Infatti, per l’infortunio deve rimanere la conservazione del posto fino a completa guarigione conservando la retribuzione intera, mentre per la malattia per causa di servizio il trattamento economico in misura intera deve essere assicurato solo per il periodo del comporto, così come attualmente disciplinato dall’art. 48 comma 1 (36 mesi).
Personale dirigente
1. In linea con le innovazioni apportate con la L.R. n. 24/2014 alla L.R. n. 31/1998 e con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 8 bis occorre adeguare il sistema di valutazione dei dirigenti alla normativa regionale ed in particolare a quanto definito dalla Giunta con la deliberazione n. 64/8 del 2 dicembre 2016.
2. Al fine di una omogeneizzazione della retribuzione dirigenziale con quella prevista negli altri comparti del pubblico impiego dovrà essere:
a) rivista l’attuale suddivisione tra le voci retributive fondamentali ed accessorie;
b) uniformata l’indennità di risultato tra tutti i dirigenti appartenenti alle amministrazioni del sistema Regione in coerenza con la previsione normativa contenuta nel comma 4 e 5 dell’art. 13 della L.R. n. 5/2016;
c) inserita, tra le figure dirigenziali, quella di responsabile di Unità di progetto.
3. È, inoltre, opportuno:
a) prevedere l’indennità di trasferimento, e la sua parametrazione, in sedi diverse da quella di precedente assegnazione escludendo i trasferimenti nell’ambito dei 50 km;
b) disciplinare “la retribuzione di sostituzione” nei casi previsti dall’art. 30 della L.R. n. 31/1998, le sostituzioni ad interim nonché la retribuzione spettante ai dirigenti temporaneamente privi di incarico e la loro assegnazione;
c) disciplinare la permanenza lavorativa anche in relazione alla definizione della maturazione dei buoni pasto.
4. Con riferimento ai procedimenti disciplinari è necessario individuare le infrazioni e le rispettive
sanzioni.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore ad interim degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione in merito agli indirizzi per la contrattazione collettiva regionale 2016-2018, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’organizzazione e del personale
DELIBERA
di approvare gli indirizzi per la contrattazione collettiva, area dei dipendenti e separata area dei dirigenti, del comparto Amministrazione, Agenzie ed Enti relativa al triennio 2016-2018, come rappresentati dall’Assessore ad interim degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.
La presente deliberazione è inoltrata al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 63, comma 1, della L.R. n. 31/1998.
Il Direttore Generale Il Presidente
Xxxxxxxxxx De Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx