Somministrazione di lavoro
Somministrazione di lavoro
(artt. 30 ss. D.lgs. 81/2015, mod. da D. L.
87/2018)
Avv. Xxxxxxx Xxxxx
Partner Studio Legale Littler
Un nuovo vincolo per la somministrazione
L’introduzione del vincolo percentuale (complessivo) del 30% rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’utilizzatore
Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore
La disciplina del rapporto di lavoro
Estensione della disciplina del contratto a tempo determinato di cui al capo III D. Lgs. n. 81/2015 al rapporto di lavoro a tempo determinato tra Agenzia di somministrazione e lavoratore (causalità, tetto dei 24
mesi, termine di decadenza per l’impugnazione di 180 giorni, etc.), con
esclusione solo delle norme relative a:
• stop & go
• limiti percentuali del 20%
• diritto di precedenza
La necessità della causale per i contratti di lavoro a tempo determinato fra Agenzia di somministrazione e lavoratore che eccedano i 12 mesi nonché per le proroghe oltre tale termine e per i rinnovi
Le causali devono essere riferite all’utilizzatore, che ha quindi l’onere di comunicarle all’Agenzia di somministrazione
Le proroghe del contratto di lavoro a tempo determinato fra Agenzia di somministrazione e lavoratore: il difficile coordinamento tra la legge (così come riformata) e l’art. 47 del CCNL per le Agenzie di Somministrazione
Parrebbe razionale ritenere applicabile l’art. 47 del CCNL di settore (massimo 6 proroghe), ma con una limitazione quanto all’arco temporale dei 36 mesi che, nel vigore del nuovo regime, sarebbe da ridursi prudenzialmente a 24 mesi (quanto meno relativamente alle proroghe implementate a decorrere dal 1.11.2018 in poi)
Il regime sanzionatorio
• Quanto al rapporto di lavoro:
In caso di mancanza della causale o di causale non rientrante nelle tipologie legali o comunque non veritiera, il lavoratore somministrato potrà richiedere nei confronti dell’Agenzia di somministrazione la trasformazione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato
• Quanto alla somministrazione irregolare:
Nulla è cambiato. Il lavoratore somministrato continuerà a rivendicare nei confronti dell’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro nei casi previsti dall’art. 38 (mancanza della forma scritta del contratto commerciale di somministrazione di lavoro, violazione dei limiti percentuali, violazione dei divieti, omissione nel contratto commerciale degli elementi essenziali)
• Sotto distinto profilo:
È stata reintrodotta la somministrazione fraudolenta, la cui pena dell’ammenda colpisce entrambe le parti: utilizzatore ed agenzia di somministrazione
Il regime transitorio
Risulta razionale ritenere applicabile il regime transitorio dettato in tema di contratto a tempo determinato.
Grazie per l’attenzione!
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Il licenziamento nei rapporti Jobs Act
(D.lgs. 23/2015, mod. da D. L. 87/2018)
Avv. Xxxxxxx Xxxxx
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Il licenziamento illegittimo (per cui cioè non ricorrono gli estremi) nell’ambito di aziende aventi i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 Stat. Lav.: l’innalzamento dell’indennità minima (da 4 a 6 mesi) e della massima (da 24 a 36 mesi)
• L’indennità (originariamente da 4 / 24 mesi) passa a 6 / 36 mesi, in ragione di 2 mesi per ogni anno di servizio.
• La recente pronuncia (non ancora disponibile) della Corte Costituzionale (secondo cui è illegittima la determinazione del risarcimento del danno, contenuta nel Jobs Act, fondata solo sul dato della anzianità di servizio) comporta che il potere di determinare l’entità del danno, entro la forbice dei 6 / 36 mesi, potrebbe spettare (non è dato sapere in base a quali parametri eventualmente) ai giudici: ne deriva che il massimo teorico dei 36 mesi (che nell’impianto attuale ha un valore più che altro “simbolico” spettando solo a lavoratori licenziati nel 2033) potrebbe riacquistare un valore pratico rilevante. Il tutto evidenziando una possibile anomalia: il giudice potrebbe trovarsi a liquidare ad un lavoratore in regime di Jobs Act un risarcimento del danno più elevato di quello previsto dall’art. 18 Stat. Lav.
Il licenziamento affetto da vizi formali e procedurali nell’ambito di aziende aventi i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 Stat. Lav.: l’indennità risarcitoria resta invariata
Resta ferma la precedente indennità risarcitoria, variabile tra un minimo di 2 ed un massimo di 12 mesi, in ragione di 1 mese per ogni anno di servizio.
Il licenziamento collettivo:
l’innalzamento della indennità risarcitoria
Il rimando, in caso di violazione della procedura o dei criteri di scelta, all’art. 3, comma 1, del Jobs Act conduce all’applicazione della nuova indennità risarcitoria compresa tra 6 e 36 mesi (non più tra 4 e 24 mesi), in ragione di 2 mesi per ogni anno di servizio.
Il licenziamento illegittimo nelle piccole aziende non
aventi i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 Stat. Lav.
L’indennità risarcitoria, richiamando quella novellata, viene ad accrescersi nel senso che diviene pari a 3 / 6 mesi (e non più 2 / 6 mesi), in ragione di 1 mese per ogni anno di servizio, nel caso di licenziamento illegittimo.
Resta invece invariata l’indennità risarcitoria per i licenziamenti affetti da vizi formali / procedurali, pari ad 1 / 6 mesi, in ragione di 1 mese per ogni anno di servizio.
L’innalzamento dell’offerta conciliativa:
oggi compresa tra un minimo di 3 ed un massimo di 27 mesi (e non più tra 2 e 18 mesi) per le aziende aventi i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 Stat. Lav. ed invece compresa tra un minimo di 1,5 ed un massimo di 6 mesi (e non più tra 1 e 6 mesi) per le piccole aziende non aventi i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 Stat. Lav.
Il datore di lavoro che integri i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 Stat. Lav. può offrire al lavoratore, entro 60 giorni dal licenziamento, in una sede protetta, un importo (esente da prelievo fiscale e contributivo) pari - oggi - a 3 / 27 mesi, in ragione di 1 mese per ogni anno di anzianità aziendale.
Il datore di lavoro che non integri i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 Stat. Lav. potrà offrire, nelle medesime sedi e con le stesse modalità, al lavoratore licenziato un importo compreso tra 1,5 e 6 mesi, in ragione di 1 mese per ogni anno di servizio.
Si assiste quindi ad un potenziamento dell’offerta conciliativa che potrebbe ulteriormente
depotenziare il contenzioso giudiziale.
Grazie per l’attenzione!
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