S T A T U T O
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA
S T A T U T O
Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 8/10/2018 n. 1/16614 e successive modificazioni e integrazioni
Art. 1 - Azienda territoriale per l’edilizia residenziale.
1. L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) della provincia di Verona, in seguito denominata Azienda, disciplinata dalla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è ente pubblico economico strumentale della Regione che opera nel settore dell’edilizia residenziale pubblica ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile.
2. L’Azienda ha la propria sede nel comune capoluogo della provincia di Verona ed opera nel territorio della stessa.
Art. 2 - Statuto.
1. Lo Statuto è adottato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei voti dei componenti presenti; in caso di parità la maggioranza è determinata dal voto del Presidente. Con la stessa maggioranza possono essere apportate successive modifiche o integrazioni.
2. Lo Statuto adottato è trasmesso alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 7 comma 2 della legge regionale n. 53/1993 e dell’art. 18 comma 1 della legge regionale n. 39/2017.
Art. 3 - Attività.
1. L’Azienda opera con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nell’ambito dei poteri di indirizzo e di controllo della Regione.
2. L’Azienda provvede a:
a) attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l’acquisto, la costruzione e il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici;
b)progettare programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano, di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana;
c) progettare ed eseguire opere di edilizia nonché opere infrastrutturali e di urbanizzazione a servizio della residenza, per conto di enti pubblici;
d)eseguire opere di interesse pubblico con particolare riferimento all’edilizia scolastica, universitaria, sociale, culturale ed alla sicurezza;
e) svolgere attività per nuove costruzioni e per il recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
f) gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato, acquisito o conferito a qualunque titolo, nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;
g)stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori di settore per la progettazione e l’esecuzione delle azioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f);
h)svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici e privati;
i) intervenire, previa autorizzazione della Giunta regionale, con fini calmieratori sul mercato edilizio, mediante l’utilizzazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, realizzando abitazioni allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
j) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
k)assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà;
l) applicare le sanzioni amministrative di cui alla legge regionale n. 39/2017 secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni, per gli alloggi in proprietà.
3. L’Azienda può altresì svolgere le seguenti attività:
a) gestione e valorizzazione del patrimonio dismesso delle aziende unità locali socio- sanitarie (ULSS) o trasferito all’amministrazione regionale, o di altri enti, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni, da destinare alle attività di cui al comma 1, lettere a) e d);
b) funzioni di stazione unica appaltante secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modificazioni;
c) attestare, su richiesta degli interessati, la qualità ambientale ed energetica degli edifici, secondo gli indirizzi di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile” e successive modificazioni;
d) verifica della progettazione in materia di lavori pubblici nelle forme stabilite dalle norme sui contratti pubblici;
e) ogni altra attività attribuita da leggi statali o regionali.
Art. 4 - Rapporti con altri Enti e soggetti operanti nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica.
1. Al fine della razionalizzazione della propria organizzazione e per il conseguimento di obiettivi e programmi comuni, l’Azienda stabilisce rapporti di collaborazione con le altre Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale del Veneto.
2. L’Azienda, per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, può altresì stabilire rapporti di collaborazione con comuni ed altri Enti o soggetti operanti nel settore.
Art. 5 - Organi.
1. Sono organi dell’Azienda:
a) il Consiglio di Amministrazione (d’ora in poi Consiglio);
b) il Presidente;
c) il Direttore;
d) il Revisore unico dei conti (d’ora in poi Revisore).
Art. 6 - Consiglio di Amministrazione.
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, di cui uno con funzioni di Presidente, ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di cui alla medesima Legge Regionale.
2. Il Consiglio dura in carica per tutta la durata della legislatura ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.
3. L’indennità di carica del Presidente e degli altri componenti del Consiglio, come determinata dalla Giunta regionale, è omnicomprensiva e viene ridotta proporzionalmente, con riferimento al numero di sedute annue, in caso di assenza ingiustificata.
4. All’incarico di Consigliere di Amministrazione si applica la normativa vigente in materia di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Art. 7 - Compiti del Consiglio di Amministrazione.
1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi dettati dalla Regione:
a) adotta lo Statuto;
b) stabilisce le linee di indirizzo generale dell’Azienda e gli obiettivi pluriennali, assumendosi la responsabilità del loro conseguimento;
c) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento del personale e la relativa dotazione organica, il regolamento per la tenuta dell’elenco degli esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti nel registro dei revisori nonché ogni altro regolamento avente efficacia esterna;
d) approva, sentita la Conferenza dei sindaci, i piani annuali e pluriennali di attività e le relative modalità di finanziamento;
e) approva, sentita la Conferenza dei sindaci, il bilancio preventivo nonché le relative variazioni;
f) approva, sentita la Conferenza dei sindaci, il bilancio consuntivo di esercizio unitamente ad una relazione che illustri l'attività svolta ed i risultati conseguiti;
g) nomina il Direttore ed il suo vicario per i casi di assenza o impedimento temporaneo, stabilendone il relativo trattamento giuridico ed economico;
h) invia entro il mese di febbraio di ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle attività aziendali svolte.
2. Xxxxxx, altresì, al Consiglio:
a) nominare il Vice presidente;
b) adottare annualmente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
c) assumere mutui o prestiti di qualsiasi natura o effettuare altre operazioni finanziarie e accettare eredità, legati, lasciti e donazioni;
d) approvare i programmi ed i singoli progetti di intervento, i progetti preliminari ed esecutivi, le modalità di appalto in conformità alle vigenti norme di legge o di regolamento; approvare le perizie suppletive e di variante che superino lo stanziamento originario, gli esiti di collaudo o i certificati di regolare esecuzione compreso l’accoglimento o meno delle riserve, gli atti che dispongono la risoluzione dei contratti e l’esecuzione d’ufficio dei lavori; sono fatte salve, in ogni caso, le competenze riservate al Direttore dei lavori, al responsabile
del procedimento o comunque ad altri soggetti, sulla base delle norme vigenti in materia di contratti pubblici;
e) definire la struttura organizzativa aziendale, gli indirizzi generali per l’organizzazione, per il funzionamento degli uffici e per la gestione del personale secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
f) la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico mediante il recepimento e l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e la stipula di quelli aziendali e la relativa attuazione, con particolare riferimento agli atti concernenti il rapporto di lavoro e lo stato giuridico ed economico del personale e, nei casi ammessi, gli accordi sindacali aziendali;
g) la composizione delle commissioni per la selezione del personale, l’approvazione dei relativi risultati, l'assunzione, la sospensione ed il licenziamento del personale, salvo quanto di competenza del Direttore;
h) approvare promozioni e i passaggi di livello in applicazione del regolamento del personale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;
i) l’affidamento, in caso di assenza prolungata di dirigenti, delle relative funzioni ad altro dirigente secondo quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro e dal regolamento del personale;
j) approvare, sentita la Conferenza dei sindaci, le convenzioni con enti locali, società o privati di cui all’articolo 3, comma 2, lettera g);
k) approvare accordi o convenzioni per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 4;
l) affidare gli incarichi esterni e determinare i rispettivi compensi limitatamente alle attività di competenza del Consiglio medesimo e nei casi previsti da apposito Regolamento;
m) approvare ogni operazione patrimoniale con il relativo prezzo di compravendita, compreso quello degli alloggi, ove non sia fissato per legge;
n) approvare i criteri di locazione e di determinazione dei canoni di locazione, laddove non predeterminati per legge o dai regolamenti attuativi;
o) approvare i criteri per la quantificazione del corrispettivo per i servizi di consulenza e di gestione offerti ad enti pubblici, nonché per la progettazione e la esecuzione per conto dei Comuni e di enti pubblici e per conto di operatori pubblici o privati, delle opere di cui all’articolo 3.
3. Gli atti previsti dall’art. 21 comma 2 del presente Statuto acquistano efficacia successivamente al controllo effettuato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 53/1993.
Art. 8 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
1. Il Consiglio si riunisce in xxx xxxxxxxxx xxxxxx una volta al mese ed in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi componenti o dal Revisore.
2. Le sedute del Consiglio si svolgono, di norma, presso la sede dell’Azienda e vi assistono, nell’esercizio delle funzioni previste dalla legge regionale n. 39/2017 e dallo Statuto, il Direttore ed il Revisore.
3. Le sedute non sono aperte al pubblico; il Presidente, allorché ne ravvisi la necessità a fini istruttori sugli argomenti all’ordine del giorno, può richiedere la presenza di dipendenti dell’Azienda o altre persone estranee.
4. Il Presidente convoca il Consiglio mediante qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo a garantirne l’avvenuta ricezione, all’indirizzo comunicato per iscritto dai consiglieri; la convocazione è effettuata almeno cinque giorni interi e liberi precedenti a quello stabilito per la seduta ed è completa di luogo, data, ora e ordine del giorno della seduta o di più sedute, qualora i lavori siano programmati per più date.
5. In caso d’urgenza, la convocazione o l’inserimento di nuovi argomenti all’ordine del giorno devono essere trasmessi ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta.
6. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno due componenti.
7. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente e in assenza dal Vicepresidente.
8. Nel corso della seduta non possono essere trattati argomenti non tempestivamente comunicati, a meno che non vi sia la presenza di tutti i componenti e il loro accordo unanime alla trattazione.
9. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei componenti presenti; in caso di parità la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.
10. Di ciascuna seduta è redatto il verbale, che deve contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli oggetti con l’indicazione degli astenuti, dei favorevoli e dei contrari, il testo delle deliberazioni approvate nonché il parere di legittimità del Direttore di cui all’articolo 12.
11. Ogni componente del Consiglio ha diritto, durante la seduta, di richiedere la verbalizzazione delle proprie dichiarazioni e del proprio dissenso nei confronti delle decisioni assunte e delle relative motivazioni.
12. Funge da segretario verbalizzante il Direttore, ovvero in sua assenza, il vicario.
13. Il processo verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
14. Il Consiglio può disciplinare ulteriori modalità per il proprio funzionamento, con regolamento deliberato con la maggioranza di cui al comma 9, nel rispetto della legge regionale n. 39/2017.
15. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio adotta deliberazioni numerate progressivamente per anno e raccolte in apposito registro vidimato.
Art. 9 - Presidente.
1. Il Presidente, nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 39/2017, ha la rappresentanza legale e processuale dell’Azienda, che può demandare al Direttore, nell’ambito delle competenze di cui al successivo art. 12
2. Il Consiglio nomina tra i propri componenti un Vice presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.
Art. 10 - Compiti del Presidente.
1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento dell'Azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni consiliari, nonché sul buon andamento dell’Azienda stessa.
2. In particolare, il Presidente:
a) intrattiene le relazioni, sottoscrive gli atti e la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione e partecipa agli accordi di programma ed alle conferenze di servizio relativamente alle attività di competenza del Consiglio;
b) emana le direttive generali di attuazione delle deliberazioni del Consiglio e sovrintende l’andamento e la gestione dell’Azienda;
c) propone al Consiglio la nomina del Direttore e del suo vicario, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;
d) adotta, in caso di necessità ed urgenza, sotto la sua responsabilità provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre a ratifica, a pena di decadenza, nella prima seduta successiva; detti provvedimenti sono immediatamente esecutivi;
e) trasmette alla Giunta regionale le deliberazioni adottate e presta la collaborazione necessaria all’esercizio del potere di vigilanza;
f) esercita tutte le altre funzioni a lui assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti aziendali di attuazione.
Art. 11- Direttore.
1. Il Consiglio, entro novanta giorni dalla propria costituzione, nomina il Direttore; in caso di cessazione o revoca dell’incarico, la nomina deve intervenire entro sei mesi, con decorrenza dalla data della medesima.
2. Il Direttore è scelto tra dirigenti pubblici o privati aventi i seguenti requisiti:
a) età non superiore a sessantacinque anni;
b) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo determinato.
4. L’incarico di Direttore decorre dalla data di nomina e termina al compimento del novantesimo giorno dalla nomina del nuovo Consiglio; detto incarico può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del Consiglio.
5. Fatto salvo quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all’articolo 51, comma 4, della legge regionale n. 39/2017, l’incarico non può essere rinnovato per più di due volte consecutive.
6. Il rapporto di lavoro del Direttore è caratterizzato dall’obbligo di esclusività; non può assumere altri rapporti di lavoro o esercitare la libera professione, impiego, commercio o industria; può assumere incarichi retribuiti, previa autorizzazione del Consiglio, con esclusione da imprese concorrenti, se siano compatibili con l’esercizio delle competenze e funzioni attribuite dal presente articolo dello Statuto.
Art. 12 - Compiti del Direttore.
1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Azienda, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti che non siano riservati al Consiglio di Amministrazione o al Presidente.
2. Il Direttore, al quale sono attribuiti i poteri di rappresentanza anche verso l'esterno per gli atti di gestione dell'Azienda, assicura l’efficienza, l’economicità e la rispondenza dell’azione amministrativa alle linee di indirizzo generale ed agli obiettivi pluriennali definiti dal Consiglio, in particolare:
a) è responsabile del conseguimento degli obiettivi e dell’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio;
b) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Azienda, anche mediante l’adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;
c) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia, nonché alle spese per il normale funzionamento dell’Azienda;
d) dirige il personale ed organizza i servizi;
e) partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni di segretario verbalizzante ed esprime parere di legittimità su ogni deliberazione del medesimo;
f) assume i provvedimenti di assegnazione, decadenza, ampliamento del nucleo familiare, ospitalità, sanzioni, ed ogni altro provvedimento relativo ai contratti che stipula, secondo la disciplina disposta dal relativo regolamento.
3. Al Direttore compete altresì:
a) esercitare i poteri di spesa con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti finalizzati al controllo della gestione e nei limiti previsti dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione;
b) determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, adottando i provvedimenti idonei al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità e dell'economicità e rispondenza all'azione tecnico-amministrativa, ai fini gestionali e particolari dell'Azienda;
c) disporre in materia di incarichi ed attribuzioni interne, disciplina e mobilità degli uffici, relativamente a tutto il personale e nei limiti dei contratti collettivi di lavoro e provvede all’ irrogazione di sanzioni disciplinari, da adottarsi nei casi, con le garanzie e per
gli effetti previsti dalla legislazione vigente e dai rispettivi contratti collettivi di lavoro, quando gli stessi non riservino tale competenza al Consiglio;
d) mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione, in applicazione del PTPCT e definire l’organizzazione, la tempistica e le modalità operative per il reperimento, la trasmissione e pubblicazione dei dati della trasparenza nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale aziendale;
e) attribuire l’incarico di ufficiale rogante a dirigenti o a funzionari dell’Azienda;
f) firmare congiuntamente al responsabile dell’ufficio ragioneria, gli ordinativi di pagamento e incasso;
g) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente con facoltà di delega;
h) affidare gli incarichi esterni e determinare i rispettivi compensi limitatamente alle attività di propria competenza e nei casi previsti da apposito regolamento;
i) provvedere all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera l);
j) può incaricare altri dipendenti per lo svolgimento di specifiche attività di propria competenza;
k) in quanto demandato dal Presidente, sottoscrivere procure speciali in base all’art. 83
c.p.c. per liti attive volte al recupero della morosità per canoni, accessori ed oneri condominiali, convalide di sfratto, procedimenti esecutivi di liberazione degli immobili, nonché tutte le liti di competenza del Giudice di Pace;
l) compiere tutti gli atti di gestione che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto, al Consiglio o al Presidente, intesi a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'attività dell'Ente, nonché provvedere a tutti gli altri compiti attribuitigli da leggi, dal presente Statuto e da regolamenti.
4. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Direttore adotta decreti numerati progressivamente per anno e raccolti in apposito registro.
Art. 13 - Vicario.
1. Il Consiglio, entro novanta giorni dalla propria costituzione, provvede ad individuare il vicario del Direttore, stabilendone altresì il relativo trattamento giuridico ed economico.
2. La nomina del vicario è effettuata su proposta del Presidente e sentito il Direttore; detto incarico può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del Consiglio.
3. Il vicario sostituisce il Direttore nei casi di assenza o di impedimento temporaneo.
4. In caso di assenza o di impedimento del Direttore di prevedibile durata superiore ai sessanta giorni, il Consiglio può affidare ad un dirigente dell’amministrazione l’incarico temporaneo di Direttore, non superiore ai sei mesi e non tacitamente prorogabile; in tal caso è corrisposto, per il periodo di supplenza o reggenza, il trattamento economico integrativo che non può determinare, in alcun caso, un compenso omnicomprensivo superiore al trattamento economico del Direttore.
Art. 14 - Revisore unico dei conti.
1. Il Revisore unico dei conti ed il Revisore supplente sono nominati dalla Giunta regionale tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti nel registro dei revisori contabili e nell’apposito elenco istituito e disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c).
2. Il Revisore dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo Revisore.
3. Al Revisore si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibile e dalla vigente normativa regionale.
4. Al Revisore ed al suo supplente spetta il trattamento economico determinato dalla Giunta regionale.
Art. 15 - Compiti del Revisore unico dei conti.
1. Al Revisore competono il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico–finanziaria dell’Azienda; in particolare il Revisore:
a)vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
b)accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie e degli adempimenti contributivi;
c)relaziona al Direttore con cadenza trimestrale in ordine all’attività di controllo espletata.
2. Il Revisore partecipa alle sedute del Consiglio e può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza; a tal fine è assicurato l'accesso ai documenti dell'Azienda contenenti atti che siano di interesse per l'esercizio delle sue funzioni.
3. Il Revisore accompagna il conto consuntivo con una relazione che deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di
bilancio ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti, dei ratei e dei risconti ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.
4. Il Revisore fornisce dettagliate informazioni e chiarimenti a seguito di richiesta del Presidente della Giunta regionale ed ha altresì l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Azienda, di riferirne immediatamente al Presidente della Giunta regionale stesso.
5. Il regolamento di contabilità di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) può disciplinare ulteriori attività del Revisore.
Art. 16 - Conferenza dei sindaci.
1. Presso l’Azienda è costituita la Conferenza dei sindaci (d’ora in poi Conferenza), che svolge funzioni consultive e propositive di supporto all’attività del Consiglio, al fine di conciliare le esigenze del territorio con l’amministrazione e la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica.
2. La Conferenza è composta da cinque sindaci o loro delegati che, nella prima seduta di insediamento, provvedono alla nomina del Presidente; il sindaco del comune capoluogo di provincia è componente di diritto.
3. La Conferenza dura in carica per l’intera legislatura e, qualora un componente nominato cessi dall’incarico di sindaco, la provincia procede alla nomina del nuovo componente.
4. La partecipazione alla Conferenza è gratuita.
5. La Conferenza definisce con apposito atto le modalità del proprio funzionamento.
Art. 17 – Compiti della Conferenza dei sindaci.
1. La Conferenza dei sindaci esprime parere al Consiglio:
a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
b) sui piani annuali e pluriennali di attività;
c) sugli atti relativi alle fattispecie di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), e) della legge regionale n. 39/2017, sull’eventuale stipula delle relative convenzioni con gli enti locali ai sensi della lettera g), del medesimo articolo;
d) su questioni attinenti l’attività dell’ente, ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio di amministrazione.
2. I pareri sono resi entro trenta giorni dal ricevimento degli atti o dalla richiesta.
3. La Conferenza dei sindaci svolge, altresì, attività di supporto ed analisi sulla gestione dell’Azienda e sullo stato del suo patrimonio immobiliare, con particolare attenzione ai casi di fragilità socioeconomica, anche avvalendosi dei dati forniti dall’Osservatorio per la legalità e la trasparenza istituito presso l’Azienda ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale n. 39/2017;
provvede, inoltre, a formulare osservazioni e rilievi sull’andamento del fabbisogno abitativo presente nel territorio, sulla qualità dell’abitare negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con specifico riferimento sia ai programmi di intervento dell’Azienda, sia alla pianificazione urbanistica dei comuni e agli interventi di coesione sociale.
Art. 18 - Rapporti con l’Azienda.
1. Al fine del rilascio dei pareri di cui all’articolo 17, il Presidente dell’Azienda trasmette al presidente della Conferenza i relativi atti.
2. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo di esercizio, completi anche della relazione del Revisore redatta ai sensi dell’articolo 2429 cc., sono trasmessi in tempo utile per il rispetto dei termini di approvazione dei medesimi previsti dal presente Statuto.
Art. 19 - Comitato tecnico.
1. Presso l’Azienda è costituito il Comitato tecnico, composto da:
a) il Direttore, con funzioni di presidente;
b) il responsabile della struttura tecnica dell’Azienda;
c) il responsabile della struttura del genio civile regionale competente per territorio o suo delegato;
d) due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, nominati dalla Giunta regionale.
2. Alle sedute del Comitato tecnico partecipa, con voto consultivo, il rappresentante legale dell’operatore pubblico o privato interessato all’argomento in discussione, o suo delegato.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell’Azienda.
4. Il Comitato tecnico è costituito dal Consiglio di amministrazione e resta in carica per la durata dello stesso.
5. Il Comitato tecnico è convocato dal Direttore ed esprime parere:
a) sugli atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata o agevolata, realizzati dai comuni;
b) sulla congruità economica dei programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata o agevolata, ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici, nonché sulle eventuali maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Giunta regionale;
c) sulla richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili;
d) sugli atti gestionali per la realizzazione delle opere.
6. Il Comitato tecnico esprime inoltre parere ogni qualvolta sia richiesto dagli enti interessati.
7. Il Comitato tecnico esercita il controllo sul rispetto, da parte degli operatori pubblici e privati incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia residenziale fruenti di sovvenzione o contributo pubblico, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi, mediante rilascio di apposita attestazione.
8. Ai componenti del Comitato tecnico spetta esclusivamente il rimborso delle spese che è a carico dell’Azienda con rivalsa nei confronti dei soggetti interessati se diversi dall’Azienda.
Art. 20 – Doveri e obblighi di astensione.
1. I componenti del Consiglio, il Direttore ed il Revisore devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice Etico e dai regolamenti dell’Azienda.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad astenersi dal prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti i loro interessi, quelli del coniuge, dell’affiliato e dell’affiliante o di parenti e affini fino al terzo grado o concernenti interessi di società delle quali siano
amministratori o soci illimitatamente responsabili e, comunque, in tutti i casi in cui vi siano, per conto proprio o di terzi, conflitti con gli interessi dell’Azienda.
Art. 21 - Vigilanza e controllo.
1. Ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge Regionale n. 39/2017, la vigilanza ed il controllo sugli atti e organi dell’Azienda è esercitato dalla Giunta Regionale nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge Regionale 18/12/1993 n. 53.
2. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 7 comma 2 della legge regionale n. 53/1993, i seguenti atti:
a) Gli statuti, i regolamenti di organizzazione, i regolamenti del personale, le dotazioni organiche e relative modificazioni;
b) I programmi annuali e pluriennali di attività;
c) I bilanci preventivi, gli assestamenti di bilancio, i rendiconti o bilanci consuntivi, i regolamenti di contabilità, corredati dai pareri del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico;
d) Gli atti di acquisto e di alienazione di immobili;
e) Gli atti relativi alla partecipazione a enti o società;
f) Gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di 5 anni;
3. L’Azienda favorisce la vigilanza della Giunta regionale sul conseguimento degli obiettivi aziendali, attraverso il monitoraggio delle attività svolte, nonché sul funzionamento della stessa.
4. L’Azienda garantisce ai Consiglieri regionali e alle Commissioni consiliari l’accesso alle informazioni ed agli atti di cui all’articolo 18, comma 5 della legge regionale n. 39/2017.
Art. 22 – Decadenza e revoca.
1. I singoli componenti del Consiglio, il Presidente, il Direttore ed il Revisore decadono dall'incarico:
a) se divengono parti in vertenze con l'Azienda, a meno che non si tratti del Direttore per cause attinenti il suo rapporto di lavoro;
b) se divengono proprietari o comproprietari, o amministratori o sindaci, o ricoprono altre cariche simili anche non retribuite, o se sono consulenti o dirigenti di imprese concorrenti o in concreto contrastanti con l'attività istituzionale dell'Azienda, oppure di imprese che con l'Azienda abbiano contratti per lavori, servizi o forniture continuativi o ricorrenti, fermo restando il rapporto di esclusività con l'Azienda per il Direttore;
c) in tutti i casi in cui ricorrano le ipotesi previste dalla normativa statale e regionale.
2. I componenti del Consiglio ed il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre adunanze consecutive del Consiglio di amministrazione decadono dalla carica.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono essere, inoltre, revocati in caso di violazione dei doveri e degli obblighi stabiliti dalla legge, dallo Statuto o dal Codice Etico aziendale, oppure nei casi in cui vi sia per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello dell'Azienda, nonché per insanabile e ripetuto contrasto dell’attività svolta rispetto alle direttive e agli atti della programmazione regionale o per altri gravi motivi attinenti la funzionalità dell’Azienda.
4. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui all’articolo 12 della legge regionale
n. 53 del 1993 e la relativa contestazione è effettuata dal soggetto competente alla nomina.
Art. 23 - Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG).
1. L’Azienda adotta il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine di prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità, esimente da ipotesi di responsabilità amministrativa, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e sue modificazioni, e procede alla analisi di gestione del rischio prendendo a riferimento la mappatura completa dei processi.
Art. 24 - Organismo di Vigilanza (OdV).
1. La vigilanza sul funzionamento, nonché l'osservanza e l'aggiornamento del modello di organizzazione e di gestione per la tutela e prevenzione della corruzione e dell'illegalità sono attribuiti a un Organismo di Vigilanza (OdV) dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo.
2. L’OdV è nominato dal Consiglio ed ha la medesima durata in carica del Consiglio stesso e comunque fino alla nomina del nuovo OdV.
Art. 25 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
1. L’Azienda si dota del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), anche implementando il Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’articolo 23, in relazione all'attività dell'Azienda, con le misure anticorruzione previste dal Piano Nazionale Anticorruzione, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e sue modificazioni.
2. Il PTPCT promuove lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità, individuando altresì le iniziative idonee a garantire un adeguato livello di trasparenza.
3. L’Azienda garantisce la tutela dell’anonimato ed il divieto di discriminazione nei confronti del dipendente che effettua segnalazioni di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Art. 26 - Il Responsabile aziendale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è individuato dal Consiglio nel ruolo del dirigente amministrativo ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Il RPCT svolge altresì le funzioni previste dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e sue modificazioni.
2. In caso di assenza prolungata, impossibilità o in mancanza del ruolo del dirigente amministrativo, la funzione del RPCT viene individuata dal Consiglio sempre nell’ambito dell’Area Amministrativa tra i responsabili di ufficio non individuati all’interno dell’Azienda fra quelli con maggior rischio corruttivo e che abbiano sempre mantenuto una condotta integerrima.
3. L’Azienda deve garantire al RPCT:
a) indipendenza e autonomia nelle decisioni e nell’organizzazione in tema di anticorruzione e trasparenza;
b) riparo da possibili ritorsioni;
c) obblighi di informazione da parte degli organi di indirizzo politico, dei dirigenti, dei capi ufficio e di tutto il personale;
d) una struttura organizzativa;
e) l’attribuzione di risorse economiche.
4. Il RPCT propone al Consiglio, che lo adotta, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e i relativi aggiornamenti.
Art. 27 - Codice Etico e Codice Disciplinare.
1. La tutela e la prevenzione della corruzione e dell'illegalità si attua anche attraverso l'approvazione del Codice Etico e del Codice Disciplinare, vincolante per organi, dirigenti, dipendenti, consulenti e per chiunque instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione con l'Azienda.
Art. 28 - Principio generale di trasparenza.
1. L’Azienda garantisce la trasparenza della propria attività, nei modi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, intesa come accessibilità alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo di risorse pubbliche.
Art. 29 - Accesso alle informazioni.
1. In attuazione del decreto legislativo n. 33/2013, l'accesso alle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività avviene principalmente attraverso la sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale aziendale.
2. L’Azienda pubblica sul proprio sito istituzionale il Programma triennale per prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché i dati del monitoraggio effettuato sull’avvio di ciascun ciclo della trasparenza.
Art. 30 - Accesso documentale e civico.
1. Le ATER si dotano di un regolamento sull’accesso che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso: documentale, civico semplice e civico generalizzato.
2. L’Accesso civico semplice consente a chiunque, senza indicare motivazioni, il diritto di richiedere alle ATER documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”.
3. L’Accesso civico generalizzato consente a chiunque, senza indicare motivazioni il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle ATER, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013.
4. L'accesso documentale previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e sue modificazioni, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti dall’Azienda riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
5. L’Azienda adotta le misure organizzative idonee ad assicurare l’efficacia dell’accesso documentale, civico semplice e generalizzato; a tal fine, sul sito istituzionale aziendale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sono pubblicate le informazioni relative alle modalità di esercizio di tali diritti.
6. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso, in caso di inerzia l’Azienda nomina un titolare del potere sostitutivo.
Art. 31 - Carta dei servizi.
1. La carta dei servizi, che si ispira ai principi di uguaglianza e imparzialità, continuità, efficacia ed efficienza, partecipazione, professionalità, chiarezza e cordialità, costituisce strumento di trasparenza ed informazione, per orientare gli utenti nelle attività e nei servizi offerti.
2. L’Azienda garantisce ai propri utenti il diritto di ricevere i servizi e le prestazioni indicate nella propria carta dei servizi, secondo le modalità ed i tempi previsti per ciascun servizio e prestazione.
3. Il rispetto degli impegni assunti nella carta dei servizi viene verificato annualmente attraverso opportune azioni di monitoraggio e controllo degli indicatori di qualità e dei relativi standard.
4. L’osservanza delle prescrizioni pubblicizzate nella carta dei servizi a carico dell'Azienda nell'erogazione dei servizi deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte pubblicamente nei confronti dei destinatari dei servizi medesimi.
Art. 32 - Privacy.
1. In applicazione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, l’Azienda:
a) adotta misure di sicurezza adeguate ed efficaci a protezione dei dati, costantemente riviste e aggiornate;
b) garantisce trattamenti conformi con i principi e le disposizioni del regolamento europeo, compresa l’efficacia delle misure.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Azienda individua il “data protection officer” (DPO, responsabile della protezione dei dati personali) .
Art. 33 - Patrimonio.
1. Il patrimonio delle ATER è costituito da:
a) beni mobili e immobili già di proprietà dell’Istituto Autonomo per le Case popolari della Provincia di Verona trasformato in Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia di Verona con legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, oltre che dai rapporti attivi e passivi già esistenti per l’Istituto medesimo;
b) eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengano all’Azienda, previa accettazione da parte del Consiglio;
c) patrimonio degli altri enti di cui venga disposta la fusione o incorporazione nell’Azienda;
d) tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;
e) fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del capitale;
f) tutti i beni ed i fondi liquidi comunque acquisiti in proprietà dall’Azienda nell’esercizio delle proprie attività.
Art. 34 - Fonti di finanziamento.
1. L’Azienda provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:
a) i finanziamenti europei, dello Stato, della Regione e degli enti locali, destinati all’edilizia residenziale pubblica;
b) i rimborsi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta regionale, nell’ambito dei massimali di costo per l’edilizia residenziale pubblica;
c) i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente;
d) l’alienazione del patrimonio immobiliare nel rispetto delle disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti;
e) i fondi propri e i fondi derivanti dall’accesso al credito;
f) gli ulteriori proventi e conferimenti derivanti dalle attività previste all’articolo 3.
Art. 35 - Struttura organizzativa.
1. La dotazione organica è determinata e aggiornata dal Consiglio ed approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 7 comma 2 della legge regionale n. 53/1993; Al fine di ottimizzare la gestione di alcune attività, strumentali all'assolvimento dei propri fini istituzionali, nonché perseguire le finalità previste nell’articolo 3, l’Azienda promuove l’aggregazione di servizi di cui all’articolo 20 legge regionale n. 39/2017 in conformità al regolamento previsto dall’articolo 49, comma 2, lettera i) di tale legge regionale, anche mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni con altre ATER.
Art. 36 - Stato giuridico e trattamento economico.
1. Al personale dell’Azienda, compreso il Direttore, si applicano, per quanto compatibili con la natura dell'ente, gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale delle aziende municipalizzate di igiene ambientale e il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore, non può in alcun modo essere superiore a quello spettante ai direttori di direzione regionale di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012,
n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e successive modificazioni.
3. L'assunzione del personale dell’Azienda avviene secondo le procedure di selezione pubblica disciplinate dal regolamento del personale, adottato dal Consiglio nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità.
Art. 37 - Incompatibilità del personale dipendente.
1. I dirigenti ed i dipendenti dell’Azienda, a tempo determinato o indeterminato, non possono assumere altri rapporti di lavoro o svolgere attività commerciali, industriali, artigiane e libero professionali in costanza di rapporto di lavoro con l’Azienda medesima.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere incarichi retribuiti, con esclusione da imprese concorrenti, solo previa autorizzazione del Direttore e qualora i medesimi siano compatibili con l’esercizio delle funzioni e mansioni aziendali attribuite.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono iscriversi all’Albo professionale di categoria se l’iscrizione è consentita dall’ordinamento professionale di appartenenza. L’onere è a carico dell’Azienda nei casi previsti dalla legislazione statale o regionale, previa autorizzazione del Direttore.
4. Il personale dell'Azienda è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Codice Disciplinare adottato dall'Azienda.
5. In assenza di specifica disciplina aziendale si applicano al personale le disposizioni contenute nel CCNL di appartenenza.
Art. 38 - Bilancio preventivo.
1. L’esercizio aziendale coincide con l’anno solare.
2. Il bilancio preventivo annuale è lo strumento contabile che quantifica, coordina e indirizza, in termini monetari, l’acquisizione e l’impiego dei fattori produttivi per lo svolgimento della gestione di ciascun esercizio nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario.
3. Il bilancio preventivo, che predetermina il limite finanziario della gestione, è formulato sulla base dei criteri di cui all’articolo 2423 bis del codice civile e secondo lo schema previsto dall’articolo 2425 del codice civile (conto economico) integrato da un preventivo di cassa.
4. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio, sentita la Conferenza di cui all’articolo 16, entro il termine previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 39/2017.
Art. 39 - Bilancio di esercizio.
1. Il Consiglio adotta il bilancio di esercizio, sentita la Conferenza di cui all’articolo 16, formulato secondo le prescrizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredato dalla relazione di cui all’articolo 2428 del codice civile, entro il termine previsto dall’articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 39/2017.
2. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi a cura del Direttore al Revisore in tempo utile per il successivo invio alla Conferenza di cui all’articolo 16.
3. Il Revisore deve redigere apposita relazione sui risultati dell’esercizio, sulla tenuta della contabilità e fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.
4. Il bilancio consuntivo, con la nota integrativa e la relazione sulla gestione nonché la relazione del Revisore ed il provvedimento di approvazione del Consiglio sono trasmessi alla Regione ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 53/1993.
Art. 40 – Disposizioni finali.
1. Le modificazioni aggiuntive, soppressive o sostitutive del presente Statuto debbono essere approvate con le medesime modalità di approvazione dello Statuto stesso.
⮚ Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente Statuto si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.