STATUTO EBIPIC
STATUTO EBIPIC
Art. 1 - Costituzione
A norma degli articoli 36 e seguenti del codice civile, e conformemente a quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. sottoscritti dalle parti stipulanti:
• CONFENAL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI;
• C.S.E. – CONFEDERAZIONE SINDACATI EUROPEI;
• CONFAE – CONFEDERAZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE;
• CONFIMPRESAITALIA;
è corrente una Associazione denominata Ente Bilaterale Piccole Imprese e Cooperative in sigla E.BI.P.I.C. alla quale possono rimandare diversi CC.NN.LL. purché stipulati anche dalle Organizzazioni Datoriali e dei Lavoratori sopra menzionate in base a quanto stabilito dagli articoli dei CC.NN.LL. sottoscritti.
Sono soci le seguenti Organizzazioni Nazionali: CONFENAL – Confederazione Nazionale Lavoratori, CONFAE Confederazione Attività Economiche, C.S.E. Confederazione Sindacati Europei e CONFIMPRESEITALIA.
Art. 2 - Sede
L' E.BI.P.I.C. ha sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx x.000.
Art. 3 - Durata
La durata dell'Ente è illimitata.
Art. 4 - Soci
Sono soci dell'E.BI.P.I.C. le Organizzazioni Nazionali di cui all'art. 1 del presente statuto.
Art. 5 - Scopi e finalità
L'E.BI.P.I.C. ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non persegue finalità di lucro ed ha carattere assistenziale e mutualistico.
Xxxx si propone lo scopo di promuovere e sostenere, con le opportune iniziative, il dialogo sociale tra le parti per un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori dipendenti e delle imprese aderenti alle Parti di cui all’art.1 del presente statuto.
In particolare, l'E.BI.P.I.C.. avrà i seguenti scopi:
• promuove la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e regionale e ne coordina l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
• verifica la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli enti bilaterali territoriali e regionali, con lo statuto tipo allegato al CCNL sottoscritti dando i relativi visti di congruità;
• incentiva e promuove studi e ricerche sui settori contrattualizzati, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
• promuove, progetta e/o gestisce, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
• attiva, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
• istituisce e gestisce Osservatori Nazionali del mercato del lavoro che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali, nonché coordinare l'attività degli Osservatori territoriali;
• promuove ed attiva le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
• favorisce, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
• raccoglie ed analizza i dati previsti all'art. 9 della legge 125/91;
• costituisce una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali territoriali e regionali, affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
• valuta l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il Fondo previsto per la formazione continua;
• segue lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
• riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge 936/86 di riforma del CNEL;
• riceve la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione;
• promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
• promuove lo sviluppo e la diffusione di reti di impresa, secondo le intese tra le parti sociali;
• attiva sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e assistenza sanitaria integrative;
• promuove studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
• valorizza in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e le relative esperienze bilaterali;
• individua ed adotta iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all' E.BI.P.I.C. stesso ed effettuare una valutazione in merito alla possibile razionalizzazione degli enti bilaterali territoriali, finalizzata al miglioramento dei compiti ad essi affidati dalla contrattazione;
• predispone uno schema di Regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali;
• garantisce, in vista dell'adozione della convenzione nazionale tra l'Inps e le Organizzazioni Nazionali stipulanti i CC.NN.LL., la trasmissione, da parte degli Enti Bilaterali Territoriali ad E.BI.P.I.C. dello
statuto, del regolamento e del bilancio consuntivo, per verificarne la regolare costituzione ed esprimere il relativo parere di conformità, rispetto a quanto stabilito dal CC.NN.LL..
• attua gli altri compiti che le parti, a livello eli contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'E.BI.P.I.C..
• dirime eventuali controversie di lavoro per l’applicazione delle regole stabilite dai CCNL sottoscritti dalle parti costituite all’art. 1, del presente statuto, attraverso la creazione di commissioni territoriali di conciliazione ed arbitrato, in base a quanto stabilito dall’art. 410 del c.p.c. e legge 533/1973;
• crea le commissione di certificazione dei contratti di lavoro, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 76 del Dlgs. 276/2003, anche ricorrendo a commissioni territoriali.
• promuove iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione, riorganizzazione e crisi aziendali, anche comunicate all’ente con apposita modulistica, che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro, o l’intervento di ammortizzatori sociali, ove previsti per legge, anche in deroga, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti
Art. 6 - Osservatorio Nazionale
L'Osservatorio Nazionale è lo strumento dell'E.BI.P.I.C.. per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tale scopo l’Osservatorio:
1. programma ed organizza sul quadro economico e produttivo dei comparti interessati, sulle prospettive di sviluppo, sullo stato e le previsioni dell’occupazione, costituendo una banca dati della domanda e dell’offerta, dell’evoluzione dei profili professionali nei comparti di riferimento, coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni, anche per supportare gli incontri per informazione e per gli esami congiunti previsti a livello territoriale e nazionale. A tale fine cura l’invio trimestrale dei risultati, anche sulla base dei dati e delle rilevazioni realizzati dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza all’art.9 della Legge 56/87;
2. ricerca ed elabora, anche ai fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione lavoro e di apprendistato, cura il monitoraggio sul lavoro temporaneo;
3. predispone progetti formativi per singole figure professionali ai fini del migliore utilizzo del contratto di formazione e lavoro;
4. svolge indagini a campione sull’utilizzo di diversi regimi di orario di lavoro;
5. riceve dalle Organizzazioni territoriali, datoriali o sindacali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone la raccolta;
6. svolge funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell’attività dei centri di servizio in materia di mercato del lavoro;
7. costituisce centri di servizio operativi nel territorio;
8. monitora ed analizza i premi di risultato al fine di promuovere e favorire la diffusione della contrattazione di II livello con vantaggi su produttività, redditività, qualità ed efficienza.
Art. 7 - Organi
Sono Organi dell'E.BI.P.I.C..:
a. Assemblea dei soci;
x. Xxxxxxxxx direttivo;
c. Presidente;
d. Vice Presidente;
e. Comitato Esecutivo;
f. Collegio dei revisori dei conti.
Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate. La funzione di componente degli Organi statutari ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni.
In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione.
In caso di dimissioni, di revoca o di decadenza di un componente dal Consiglio direttivo, il socio interessato comunica al Presidente il nominativo del sostituto, ai sensi dell'art. 11.
I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.
Art. 8 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei soci è composta da un massimo di n. 12 rappresentanti delle Organizzazioni Nazionali di cui all'art. 1, di cui n.6 dell’Organizzazione datoriale e n.6 delle Organizzazioni dei lavoratori (n.3 per ogni XX.XX.).
Art. 9 - Poteri dell'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci:
• ratifica, ai sensi dell'art. 11, gli amministratori membri del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 15;
• nomina il Presidente ed il Vice Presidente nel rispetto delle previsioni di cui al successivo art. 13, comma 1, ed art. 14, comma 1;
• dispone, alla unanimità, le modifiche statutarie;
• dispone, all'unanimità, le modifiche degli scopi e finalità di cui all'art. 5, e in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti i CC.NN.LL;
• approva il Regolamento interno dell’Ente;
• promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell’interesse dell’Ente;
• delibera in ordine all’eventuale indennità di funzione per gli Amministratori ed i Sindaci;
• delibera, all'unanimità, lo scioglimento dell'E.BI.P.I.C.. e ne nomina i liquidatori.
Art. 10 - Convocazione e Validità dell'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei soci si riunisce di norma ogni semestre, oppure ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei membri dell’Assemblea o dal Collegio dei Revisori dei Conti, nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.
La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente dell'E.BI.P.I.C. mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 10 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax mail istituzionale o mail certificata almeno tre giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, del luogo del giorno, dell’ora.
L'Assemblea dei soci, è presieduta dal presidente in carica.
Per la validità delle riunioni dell’Assemblea è necessaria la presenza della metà più uno dei membri. Le delibere sono prese:
a. a maggioranza assoluta dei voti presenti, in caso di composizione paritetica dei voti esprimibili dai rappresentanti delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
b. all’unanimità qualora i voti presenti alla riunione non rappresentino pariteticamente le due parti.
Art. 11 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da n.8 componenti, designati dai soci di cui all'art. 1, dei quali n.4 su designazione della parte datoriale e n.4 componenti per ognuna delle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori.
I componenti del Consiglio direttivo sono nominati dai soci di cui all’art.1 e sottoposti a ratifica dell’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo:
• predispone, per l'approvazione da parte all'Assemblea dei soci, il budget previsionale ed il bilancio consuntivo con allegate le relazioni annuali sull'andamento della gestione, dell'attività in corso e sull'attività programmata, anche rispetto agli obiettivi;
• propone all'Assemblea dei soci il regolamento dell’ E.BI.P.I.C.. e le eventuali modifiche da apportare allo Statuto ed al Regolamento dell’ E.BI.P.I.C..;
• propone all'Assemblea dei soci le linee di sviluppo dell'attività istituzionale di E.BI.P.I.C.. e le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo;
• definisce gli accordi di collaborazione per le iniziative di cui all'art. 5 del presente Statuto, con Associazioni, Enti, Istituti ed altri organismi nazionali, europei ed internazionali aventi analoghe finalità;
• indirizza e coordina la gestione di E.BI.P.I.C.., assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento ed all'organizzazione interna dell'ente;
• approva, su proposta della Presidenza, la pianta organica e l'organigramma di E.BI.P.I.C.. in base alle esigenze operative;
• accerta il possesso dei requisiti di moralità e professionalità previsti all'art. 7 del presente Statuto;
• nomina, su proposta della Presidenza, il Direttore e provvede a stabilirne le relative competenze.
• assumere e licenziare il personale dell’Ente e regolarne il trattamento economico;
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata e/o istituzionale, ovvero, con messaggio a mezzo telegramma, telefax, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri in carica.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, l'argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 60 giorni.
In caso di ulteriore parità di voti, la proposta viene ritirata.
Art. 12 - Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da n.8 membri, scelti nel rispetto del carattere bilaterale e paritetico dell'E.BI.P.I.C. in ogni caso devono esservi rappresentati tutti i soci di cui all’art.1. I componenti scelti dal Consiglio Direttivo saranno così ripartiti:
a. Presidente del Comitato;
b. Vice-Presidente del Comitato;
c. n.2 membri nominati della parte datoriale;
d. n. 2 membri nominati dalle XX.XX dei lavoratori.
Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, i quali assumono la stessa carica in seno al Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo, sulla base dei programmi di attività e degli indirizzi operativi fissati dal Consiglio Direttivo, coordina l'attività dell'E.BI.P.I.C. assicura l'attivazione dei programmi operativi adottando le deliberazioni ad essi inerenti.
Il Comitato Esecutivo, inoltre:
• elabora e propone al Consiglio Direttivo le linee di sviluppo dell'attività istituzionale dell'E.BI.P.I.C.., le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo;
• predispone il regolamento dell'E.BI.P.I.C..;
• Predispone i contenuti e redige i testi dei CC.NN.LL. di nuova sottoscrizione e di rinnovo;
• nomina il Direttore e provvede a stabilirne le relative competenze;
• assume i provvedimenti relativi al funzionamento ed all'organizzazione interna dell'E.BI.P.I.C..;
• può adottare, in caso di urgenza, deliberazioni relative all'ordinaria amministrazione, di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole a ratifica in occasione della prima seduta successiva di tale Organo.
• vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
• Elabora i programmi al fine di soddisfare i fabbisogni formativi delle Imprese associate;
• Predispone la banca dati dei formatori per l’attività didattica e di vigilanza sulla buona esecuzione di tutta l’attività formativa demandata al territorio e/o Ente di formazione convenzionato;
Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, secondo le modalità di cui al precedente articolo 11.
Le riunioni e le deliberazioni sono valide se si svolgono secondo quanto previsto al precedente articolo 11.
Il Direttore assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e, se presente, assume le funzioni di segretario; elabora inoltre proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo.
Art. 13 - Presidente
Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, alternativamente, una volta tra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, la volta successiva tra i Consiglieri rappresentanti la parte datoriale, salvo diverso accordo tra le parti socie.
Il Presidente:
• rappresenta l’Ente di fronte a terzi ed in giudizio;;
• sovraintende, di concerto con il Vice Presidente, al funzionamento dell'E.BI.P.I.C.. esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, da regolamenti, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato esecutivo;
• provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
• convoca gli Organi Statutari, determinando di concerto con il Vice Presidente, le materie da portare in discussione;
• in caso di comprovata urgenza può esercitare, di concerto con il Vice Presidente, i poteri del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, salvo ratifica degli stessi nelle prime rispettive sedute successive;
• stipula i contratti deliberati dagli Organi Statutari;
• sovraintende all’applicazione del presente statuto e del Regolamento;
• svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto che gli vengono affidati dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo;
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 14 - Vice Presidente
Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci alternativamente in rappresentanza della componente di cui non è espressione il Presidente.
Opera di concerto con il Presidente nei casi previsti dall'art. 13.
Sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Presidente, dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio Direttivo.
Relativamente alla durata carica valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente;
Art. 15 - Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri:
• 1 con la funzione di Presidente, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di comune accordo tra i soci su designazione della parte che non esprime il Presidente dell'Ente;
• 1 designato dalle Organizzazioni Sindacali;
• 1 designato dalla Parte datoriale.
Qualora, nel periodo di carica del Collegio vengano meno uno o più componenti, si provvederà alla sostituzione dello stesso secondo i criteri sopra indicati. Il componente subentrante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di carica degli Organi.
Il Collegio dei Revisori verifica l'osservanza delle disposizioni statutarie, controlla l'amministrazione dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed allo Statuto.
Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola quindici giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo.
I Revisori dei Conti assistono alle sedute del Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo.
Art. 16 - Finanziamento
In via ordinaria, l'.E.BI.P.I.C. è finanziato mediante la riscossione delle quote previste nei rispettivi contratti collettivi nazionali stipulati dalle parti e ove mancanti, da apposita delibera del Consiglio Direttivo e/o Accordi Interconfederali.
In via straordinaria, l'E.BI.P.I.C.. è finanziato con i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti ed i relativi rinnovi, con i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, ovvero con lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio dell'Ente, da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
Art. 17 - Patrimonio Sociale
Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare quanto previsto dal precedente articolo 16 e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Ente.
Il regime giuridico applicabile ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente sia in caso di scioglimento dello stesso.
Art. 18 - Esercizio Sociale
L'Esercizio sociale ha inizio il 1°gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo per il successivo esercizio deve essere approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 aprile. Al bilancio consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale.
Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi dell'Ente devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
Ai fini della regolare e corretta gestione dell'Ente potranno altresì essere demandati al Direttore prelievi, erogazioni e movimenti ordinari nei limiti ed alle condizioni che verranno stabiliti dal Comitato esecutivo.
Art. 19 - Scioglimento - Cessazione
In caso di scioglimento dell'E.BI.P.I.C.. o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, ed esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione, anche parziale, ai soci, sarà devoluto dai liquidatori, per la realizzazione di attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono gli scopi dell'E.BI.P.I.C...
Art. 20 - Regolamento
Per l'attuazione del presente statuto l'Ente è dotato di un Regolamento amministrativo e funzionale, che dovrà essere aggiornato a seguito delle presenti modifiche statutarie ed approvato dal Consiglio Direttivo.
Art.20) - Rinvio alle leggi
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto, senza scopo di lucro.