TITOLO V
TITOLO V
AMMINISTRAZIONE FONDI URBANI E RUSTICI, CONDOMINI COMPRESI
Capitolo 1 AMMINISTRAZIONE CONDOMINI
§ 1 - Conferma dell’amministratore
L’amministratore in carica è normalmente confermato con la maggioranza prevista dal III° comma dell’art. 1136 c.c., purché in seconda convocazione.
§ 2 - Compenso agli amministratori
Per i professionisti che ricevono il mandato di amministratore condominiale i compensi vengono definiti all’inizio di ogni gestione condominiale nell’assemblea ordinaria annuale.
§ 3 - Parti comuni dell’edificio
L’evoluzione tecnologica negli edifici in condominio ha reso necessario individuare ulteriori beni comuni oltre quelli già recepiti nell’ordinamento giuridico.
Sono usualmente ritenuti comuni i seguenti beni e impianti:
- impianti di condizionamento;
- videocitofoni;
- impianti televisivi centralizzati;
- impianti di autoclave.
§ 4 - Opere straordinarie
Non tutte le opere straordinarie sono da considerarsi innovazioni; per essere tali le opere devono incidere sul bene trasformandone la destinazione originaria.
§ 5 - Ripartizione provvisoria di spese
Nei condomini ove le tabelle millesimali non risultino approvate all’unanimità, le spese vengono ripartite con criteri provvisori, deliberati a maggioranza, salvo i conguagli, derivanti dall’approvazione delle tabelle definitive.
§ 6 - Ripartizione spese particolari
a) Antenne TV centralizzate:
in base ai valori millesimali delle unità immobiliari.
b) Acqua:
qualora non vi siano contatori singoli la ripartizione avviene in base alla decisione deliberata in assemblea.
§ 7 - Ripartizione spese centrali termiche, di condizionamento e di produzione acqua calda
Nella ripartizione delle spese straordinarie per la centrale termica condominiale, per la centrale di condizionamento o per la centrale di produzione di acqua calda, si tiene conto dei valori di proprietà per le sole unità immobiliari collegate agli impianti.
In presenza di impianto centralizzato per la produzione di riscaldamento ambientale e per la distribuzione di acqua calda, il costo di gestione annuale della centrale è ripartito secondo le decisioni deliberate in assemblea.
§ 8 - Balconi - Terrazze
In presenza di strutture aggettanti non sorrette da mensole sottostanti, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del solaio, del pavimento e dell’intonaco sottostante sono ripartite con il criterio previsto per gli stessi manufatti all’interno dell’unità immobiliare.
Quando con certezza si può assumere che la struttura di protezione del balcone, ancorché in cemento armato, costituisce elemento di squisita ricerca architettonica, la ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali porzioni viene posta a carico dell’intero condominio; diversamente la spesa sarà di pertinenza del proprietario utilizzatore esclusivo.
§ 9 - Lastrici solari - Riparazioni o ricostruzioni
Per i lastrici solari i due terzi delle spese sono a carico delle unità immobiliari sottostanti alla proiezione del lastrico medesimo, limitatamente alle superfici interessate a tale proiezione.
Nel caso di terrazza a livello, tale ripartizione di spese vale anche per gli interventi eseguiti alla copertura tradizionale.
Ove il lastrico di uso esclusivo copra un solo piano, la ripartizione delle spese avviene con riferimento analogico ai criteri di cui all’art. 1125 c.c., anziché a quelli di cui all’art. 1126 c.c.
§ 10 - Beni comuni a più edifici
In presenza di beni comuni a più edifici, prevale nella ripartizione delle spese il rinvio analogico alla normativa sul condominio piuttosto che a quella relativa alla comunione. Ciò prevalentemente si verifica nei condomini complessi o supercondomini con riferimento ad esempio a viabilità comune, spese di illuminazione, manutenzione e pulizia strade e giardini, etc.
§ 11 - Ripartizione spese per la manutenzione di beni a comune di più edifici
Le spese di manutenzione per servizi a comune destinati a servire più edifici vengono ripartite in ragione dei valori millesimali di proprietà dei singoli edifici.
Capitolo 2 AMMINISTRAZIONE FONDI RUSTICI
§ 1 - Amministrazione fondi rustici
La regolazione del rapporto di amministrazione di fondi rustici è demandata ad accordi diretti fra le parti che fissano poteri di rappresentanza, competenze e mansioni dell’amministratore.
La figura dell’amministratore di fondi rustici che esercita la sua attività nell’interesse del proponente e della di lui azienda si colloca attualmente:
- o in un rapporto di lavoro dipendente, specificatamente disciplinato da un contratto di lavoro anche part-time;
- oppure in un incarico professionale concordato per mansioni e competenze conferito o in forma continua od occasionale a professionisti iscritti in albi professionali o ruoli camerali.
§ 2 - Spesa comune nei fabbricati rustici
Il frazionamento della proprietà immobiliare ha creato il condominio anche in fabbricati rurali.
Pertanto tutti i criteri di ripartizione delle spese comuni di un fabbricato rustico fanno riferimento alle norme del condominio.
Anche per i complessi immobiliari misti, comprendenti edifici accampionati sia al catasto urbano che a quello rurale, con più proprietari, anche se divisi in vari corpi di fabbrica ma accomunati da strade, piazzali, impianti di acquedotto, riscaldamento, servitù, in modo da configurare un unico ente di gestione, si fa riferimento alle norme del condominio.
Tutte le spese di manutenzione di una strada vengono sostenute dagli utenti della stessa in proporzione alla superficie virtuale legata all’uso ed alle distanze dall’imbocco al termine del transito.
TITOLO VI
AGRICOLTURA E PRODOTTI ALIMENTARI
Capitolo 1
PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA
a) FRUMENTO, GRANOTURCO, CEREALI MINORI
§ 1 - Forma del contratto
Il frumento, il granoturco ed i cereali minori si vendono a peso, tanto nei magazzini dei commercianti quanto presso i produttori.
§ 2 - Compravendita di cereali in erba o in produzione
La qualità contrattata in una compravendita di cereali in erba o in produzione, si riferisce alla qualità scevra da difetti e mercantile prodotta nell’annata in quella data località dai produttori locali, salvo speciali accordi tra le parti.
§ 3 - Vendite
Le vendite possono essere fatte su campione reale, su campioni tipo, su denominazione o su caratteristiche.
§ 4 - Clausola “circa”
La vendita è fatta per quantità determinata, ma se si aggiunge alla quantità l’espressione “circa”, il venditore ha facoltà di consegnare fino al 5% in più o in meno della quantità contrattata.
§ 5 - Qualità della merce
Salvo accordi contrari la merce si intende sempre venduta alla condizione di “sana, secca, leale, mercantile”.
“Sana” si intende la merce che non abbia odori sgradevoli, impropri a quella contrattata, non sia riscaldata, non abbia grani cotti o macchiati o odore di muffa;
“Leale” si intende la merce che non abbia vizi occulti;
“Mercantile” si intende la merce che non abbia difetti speciali che impediscano la sua classificazione nella buona media dell’annata, a seconda della zona di produzione e dell’epoca di consegna;
“Secca” si intende la merce scorrevole alla mano e che dia la risonanza tipica della propria specie, con umidità base, senza abbuoni, del 13%, ed un massimo del 14% per il grano tenero. Per il grano duro l’umidità base è del 12% con un massimo del 13%. Per il granoturco, umidità base del 14%.
Le umidità superiori alle massime sopra indicate e fino ad un massimo del 2%, daranno diritto ad un bonifico proporzionale sul prezzo.
Oltre al detto 2%, per il grano tenero e il grano duro, vi è diritto al rifiuto della merce.
Il granoturco può essere trattato con clausola “sano stagionato” purché abbia un grado di umidità non superiore al 16% con bonifico proporzionale sul prezzo. Per umidità superiori è previsto un compenso per l’essiccazione.
In ogni caso la stagionatura deve essere tale da non provocare un rapido deterioramento.
§ 6 - Verifiche
Può esser concordata la clausola “salvo verifica al monte”: in tal caso la verifica della merce al monte deve essere effettuata dal compratore nel termine massimo di 2 giorni non festivi.
La merce verificata dal compratore e da questi “vista e gradita” nel magazzino del venditore si ritiene senz’altro conforme a quella contrattata.
§ 7 - Pesatura
Per la merce consegnata in colli, salvo patto contrario, questi devono essere di peso uniforme.
La spesa di ripesatura alla consegna in arrivo è a carico del compratore.
§ 8 - Rischi di viaggio ed imballaggi
La merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del compratore anche se spedita in porto affrancato, salvo la clausola di “merce franca destino o domicilio del compratore” od in caso di consegna eseguita con mezzi del venditore al domicilio del compratore.
I sacchi per il trasporto sono forniti dal compratore, franco di porto al magazzino o alla stazione più vicina al venditore; quando sono di proprietà del venditore si restituiscono franco di porto entro 15 gg., in mancanza di che decorre un nolo a carico del compratore; in difetto, si fatturano al prezzo corrente.
§ 9 - Calo di viaggio
E’ tollerato un calo di viaggio nella misura massima dello 0,25% limitatamente ai primi tre mesi del raccolto del prodotto.
§ 10 - Differenze di qualità
La merce consegnata deve corrispondere alle caratteristiche obbligate o al campione sul quale è stata fatta la vendita salve le tolleranze che seguono.
Nelle vendite su campione reale differenze della qualità della merce superiori allo 0,50% danno diritto alla risoluzione del contratto.
Nelle vendite su campione tipo o su caratteristiche obbligate, se la differenza della qualità della merce rispetto al campione o alle caratteristiche pattuite è inferiore al 10% del valore è consentita solo la riduzione del prezzo. Se la differenza è superiore a detta percentuale, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.
Nei tipi di vendita di cui sopra è consentita comunque una tolleranza senza abbuoni per deficienze nella qualità della merce non superiori allo 0,25%. Per superiori differenze i bonifici od abbuoni vengono applicati senza alcuna tolleranza.
§ 11 - Difetti della merce
Qualunque cereale, legume, seme o derivato può dar luogo al rifiuto della merce quando abbia un difetto vistoso quale, ad esempio, il ribollimento della massa, la tignola, il tonchio, il punteruolo, la soverchia mescolanza di semi, il tanfo, etc.
§ 12 - Avarie
Salvo patto contrario la presenza del tonchio non costituisce difetto per le fave, le cicerchie, la veccia ed i piselli secchi da foraggio.
Le avarie che sopravvenissero dopo il contratto e la visita stanno a carico del venditore secondo le norme del deposito.
b) GRANOTURCO
(v. la voce “Frumento, granoturco, cereali minori”)
c) RISO
(v. Capitolo 9- “Prodotti delle industrie alimentari” voce a )
d) CEREALI MINORI
(v. la voce “Frumento, granoturco, cereali minori”)
e) PATATE
(nessun uso accertato)
f) ORTAGGI
- COMMERCIO ALL’INGROSSO - PASSAGGIO DALLA PRODUZIONE AL COMMERCIO
(nessun uso accertato)
- COMMERCIO ALL’INGROSSO PER LA VENDITA SUI MERCATI LOCALI
§ 13 - Contrattazioni
La vendita di ortaggi ai dettaglianti sui singoli mercati della provincia viene fatta dai produttori o direttamente.
g) UVA DA MOSTO
§ 14 - Qualità della merce
L’uva è mercantile quando risulta sana, matura e asciutta, e ciò in relazione alle annate, alla località, alla produzione e alla varietà del vitigno.
§ 15 - Consegna e trasporto
La consegna delle uve suole avvenire sul luogo di produzione ed in località carreggiabile. Il trasporto è a carico del compratore.
Qualora il prezzo fissato si riferisca per consegna franca alla più vicina stazione o in altro determinato luogo, il trasporto è a carico del venditore.
§ 16 - Pesatura
La pesatura della merce viene effettuata sul luogo di produzione presso il venditore ed a carico di questi, in presenza dei contraenti o dei loro rappresentanti.
§ 17 - Avarie e perdite
Se la consegna dell’uva ha luogo sul fondo, le perdite o avarie relative al trasporto sono a carico del compratore; se la consegna deve aver luogo a domicilio dell’acquirente o in altro luogo da questi fissato, le eventuali avarie sono a carico del venditore, salvo che siano dipendenti dai recipienti forniti dal compratore.
Il compratore può ricusare di ricevere l’uva comprata ancora in pianta se, dopo il contratto e prima del termine stabilito per la consegna, sopravvengono grandinate che danneggino notevolmente il prodotto.
h) OLIVA
§ 18 - Vendita delle olive sulla pianta
In provincia di Prato vige l’uso della vendita delle olive sulla pianta.
Il proprietario o conduttore del fondo individua l’appezzamento di terreno per il quale cede all’acquirente la globalità delle olive presenti sulle piante; l’acquirente provvede alla raccolta a sue spese e con propri mezzi delle olive che divengono di sua proprietà al momento della separazione dei frutti dalla pianta.
Il prezzo viene corrisposto dall’acquirente al venditore al termine delle operazioni di raccolta ed in un unica soluzione, con conseguente rilascio della fattura, prezzo concordato tra le parti per ogni chilo di olive raccolte. Ultimata la raccolta, si procede al peso delle olive.
L’acquirente si assume interamente ogni onere, rischio e spesa inerente la raccolta.
La frangitura delle olive è effettuata a cura e a carico del proprietario del fondo il quale, per questo fatto, si riserva il diritto di riscuotere l’aiuto comunitario alla produzione di olive.
i) AGRUMI
(nessun uso accertato)
l) FRUTTA FRESCA
- COMMERCIO ALL’INGROSSO - PASSAGGIO DALLA PRODUZIONE AL COMMERCIO
§ 19 - Contrattazioni
La compravendita di frutta fresca avviene direttamente fra produttore e commerciante.
- COMMERCIO ALL’INGROSSO PER LA VENDITA SUI MERCATI LOCALI
§ 20 - Contrattazioni
La vendita di frutta fresca ai dettaglianti sui singoli mercati della provincia viene fatta dai produttori direttamente.
m) FRUTTA SECCA
§ 21 - Compravendita di marroni e/o castagne: mediazione
I marroni e/o castagne vengono portati ai mercati locali ed ivi venduti.
n) ERBE, SEMENTI E FORAGGI
§ 22 - Produzione e vendita
La produzione aziendale di semi destinati alla riproduzione e al commercio viene effettuata a norma di legge, a seguito di apposita richiesta e sotto il controllo dell’ENSE e ceduta a stabilimenti sementieri debitamente autorizzati alla lavorazione.
Di norma il prodotto è ceduto franco azienda, limitatamente alle partite e alle quantità approvate e ritenute idonee dall’Ente di controllo.
La lavorazione, confezionamento, cartellinatura, commercializzazione e le garanzie di purezza e germinabilità sono a carico della ditta sementiera che le rimette in commercio.
Le sementi, di qualunque specie, devono essere vendute a peso netto in confezioni originali, chiuse e cartellinate a norma di legge. Le piccole confezioni di semi da orto e giardino, chiuse in bustine sigillate, sono vendute a numero anziché a peso. A numero sono anche vendute le confezioni di semi di mais e di girasole, integre, sigillate e recanti la indicazione del numero dei semi contenuti.
o) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
-FIORI RECISI
§ 23 - Contrattazioni
I fiori si contrattano e si consegnano con contestuale pagamento in contanti entro la fine del mercato e fino al momento della consegna vengono custoditi dal venditore. E’ in uso anche un altro metodo di contrattazione quale la tentata vendita.
I fiori recisi si contrattano come segue:
garofani a 20-25 o a 50
rose a 20
gladioli a 10 20 a 30 o a 50
tuberose a 10
lilium a 5 o a 10
lilium longiflorum a fiori o a ramificazioni
lilium orientale a fiori o a ramificazioni
bovardie a 10
gerbere a 20 a 25 o a 50 (in scatole)
statice a xxxxxxxx
xxxxxxxxx a 5 o a 10
astri a 10 a 20 o a 25
poinsettia a 10
crisantemi a fiore grande a 10
crisantemi a fiore piccolo da 5 a 50
liatris a 10
agapanthus a 5 o a 10
alstroemeria a 10
eremurus a 5 o a 10
fior di loto a 10
calle a 10
aglium a 10
peonie a 10
strelitzia a 10
iris a 10
tulipani a 10
orchidee dal fiore singolo, a steli multipli, a mazzetti o rami
gypsophila a peso
mimosa a peso
asparagus sprengeri a peso
asparagus plumoso a peso
mazzerie varie a mazzetti da 10 a 50 steli
anturium a steli per varietà
xxxxxx a mazzetti da 10
genziana a mazzetti da 5 o da 10
ornitogallo a mazzetti da 5 o da 10
protee a steli per varietà o a mazzi
felci a mazzetti
eucalyptus a mazzi
quercia vari a mazzi
corbezzole a mazzi
Anche i fiori stagionali che vengono immessi sul mercato si contrattano nelle forme sopraindicate.
Si distinguono fino a quattro scelte nell’ambito di ogni qualità (extra, prima, seconda, terza).
- PIANTE ORNAMENTALI
§ 24 - Caratteristiche
Le piante ornamentali coltivate in vaso si contrattano a numero e devono essere ben radicate nel vaso al momento della contrattazione.
Anche il postime (piante stagionali da giardini e balconi) che deve essere sistemato in adeguati contenitori singoli, deve offrire tale garanzia.
Gli imballaggi e i contenitori si intendono “a perdere”.
p) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO
§ 25 - Caratteristiche
Al momento della contrattazione degli arbusti a foglia persistente, gli arbusti stessi devono essere ben radicati e le radici protette dal loro pane di terra. L’imballaggio dell’apparato radicale deve essere tale da offrire adeguata protezione allo stesso.
Nel caso di piante adulte esse devono subire almeno un altro trapianto.
Gli alberi e gli arbusti a foglia cadente, compresi gli alberi da frutto, devono avere una forte quantità di radici alla base e non il fittone.
§ 26 - Garanzia di attecchimento
Salvo diverso patto espresso, non viene data garanzia di attecchimento.
q) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI
- PIANTE OFFICINALI
§ 27 - Definizione
Con il nome di “piante officinali” si intendono quei materiali di origine vegetale che trovano impiego in farmacia, erboristeria, liquoreria, profumeria, detti anche “droghe” o “medicamenti semplici”.
§ 28 - Commercializzazione
Delle piante officinali vengono immessi in commercio normalmente , a seconda degli impieghi, i fiori, i semi, i frutti, le foglie a solo o con i giovani rami, le radici, la scorza, ecc.
Le foglie, i rami e le radici, per favorirne l’impiego, vengono commerciate tagliate a piccoli pezzi, della lunghezza di circa cm. 0,5, detti “taglio tisana” (T.T.); fiori semi e frutti vengono posti in commercio tali e quali la pianta li produce.
§ 29 - Essiccazione
Le piante officinali, dopo la raccolta, vengono essiccate allo scopo di permetterne la conservazione. L’essiccazione deve essere fatta esponendo la pianta in locali aerati ed asciutti, ma non al sole: si usa ricorrere agli essiccatori, apparecchi nei quali la pianta, o sue parti, vengono sottoposti all’azione di una corrente di aria calda, a 40-50 gradi, per diverse ore.
§ 30 - Vendita al dettaglio
La vendita al dettaglio viene effettuata a peso od a numero, sia per merce sfusa che in buste, pacchetti, scatole preconfezionate, ovvero confezioni sottovuoto, in pacchi con involucro di foglio di alluminio, foderato di polietilene.
§ 31 - Alterazioni
E’ d’uso sostituire ogni anno le droghe detenute per il commercio con droghe del raccolto di annata, onde evitare decadenze per invecchiamento o alterazioni enzimatiche (muffe, parassiti, ecc.).
§ 32 - Usi industriali
Le piante officinali per l’industria (produzione di estratti o essenze) sono usate allo stato fresco, possibilmente appena raccolte.
§ 33 - Approvvigionamento
Per l’approvvigionamento di piante officinali per l’industria è d’uso stipulare appositi contratti con agricoltori, per la destinazione di una certa superficie di fondi agricoli, ad una determinata coltura; nel contratto si stabiliscono il prezzo, le caratteristiche del prodotto e l’epoca del ritiro, che avviene “franco azienda del produttore.” In alcuni casi e per certe coltivazioni il committente fornisce normalmente anche il seme.
§ 34 - Essenze
Le essenze od olii essenziali si ricavano dalla pianta officinale per distillazione in corrente di vapore, per trattamento con solventi, per trattamento con grassi animali.
L’estrazione dell’essenza può avvenire presso lo stabilimento ovvero nel campo con attrezzature mobili.
Il valore commerciale delle essenze naturali dipende dal grado di purezza, dalla ragione di provenienza, dal contenuto in terpeni.
- CAFFÈ, GENERI COLONIALI, DROGHE E SPEZIE
§ 35 - Clausola “visitata e gradita”
La vendita del caffè, del cacao, del pepe e degli altri generi coloniali alle condizioni “merce visitata e gradita” ed altre analoghe, esclude il compratore da ogni diritto a reclamo per la differenza di qualità o per qualsiasi altro titolo, quando il compratore abbia visitata ed accettata la merce.
Il ritiro della merce da parte del compratore equivale ad esplicita rinuncia alla visita e pertanto in tal caso la merce dovrà considerarsi come visitata e gradita, salvo che la stessa venga riscontrata non conforme a leggi o regolamenti vigenti.
§ 36 - Clausola “salvo vista campione”
La vendita alla condizione “salvo vista campione” si intende perfezionata in ogni sua parte se il compratore non comunica al venditore il suo “non gradimento” con lettera raccomandata spedita entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento del campione, salvo diverso accordo.
§ 37 - Tare
Le tare del caffè crudo si calcolano secondo gli imballaggi usati dal Paese di origine. Per il caffè tostato si calcola la tara reale.
Per il pepe e per gli altri generi coloniali, droghe e spezie, le tare si calcolano secondo gli imballaggi usati dal Paese d’origine.
§ 38 - Consegna
Le vendite possono esser effettuate per merce da nazionalizzare o per merce nazionalizzata.
Le vendite per merce da nazionalizzare prevedono normalmente la consegna franco magazzino doganale ove è depositata la merce e tutti gli oneri inerenti allo sdoganamento della merce sono a carico del compratore.
Nelle vendite per merce nazionalizzata la consegna del caffè, del cacao, del pepe e degli altri generi coloniali è fatta abitualmente al domicilio del compratore oppure franco stazione ferroviaria x xxxxxx corriere negli altri casi.
La consegna “pronta” dei generi suddetti deve avvenire entro 8 giorni successivi alla stipulazione del contratto se si tratta di merce già nazionalizzata, disponibile nel magazzino del venditore, oppure entro 15 giorni se si tratta di merce da nazionalizzare o disponibile altrove, salvo diversa pattuizione.
Il venditore ha la facoltà di consegnare fino al 3% in più o meno del quantitativo fissato.
§ 39 - Oneri fiscali e doganali
Salvo diverse pattuizioni, per le vendite di merce nazionalizzata, le variazioni in aumento o in ribasso che intervengono nell’ammontare degli oneri fiscali doganali, e dell’imposta erariale di consumo e dopo la stipulazione del contratto e prima della consegna della merce da parte del venditore, sono rispettivamente a carico o a favore del compratore.
§ 40 - Mediazione
Al mediatore intervenuto spetta una provvigione solo da parte del venditore in ragione dell’1% sul valore “schiavo dogana” del caffè crudo e delle altre droghe contrattate, salvo diverse pattuizioni.
Per il caffè sdoganato la provvigione si calcola sul prezzo comprensivo degli oneri doganali.
§ 41 - Provvigione
La percentuale di provvigione ai viaggiatori, piazzisti, rappresentanti o procacciatori d’affari è calcolata sul valore della merce “schiavo dogana” per il caffè crudo e le altre droghe, salve diverse pattuizioni.
Per il caffè tostato la provvigione si calcola sul prezzo comprensivo degli oneri doganali.
r) DROGHE E SPEZIE
(Vedi voce “Caffè’, coloniali, droghe e spezie”)
s) VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI AL MINUTO A PEZZO
Vengono usualmente commercializzati al minuto a pezzo i carciofi, qualunque ne sia la provenienza.
Capitolo 2 PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA
a) BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO
§ 1 - Forme e modi di contrattazione
Le contrattazioni avvengono di solito verbalmente; se le parti ricorrono al mediatore, questi può rilasciare a ciascuno dei contraenti un appunto scritto (“ricordo”).
Nelle contrattazioni verbali relative a compravendita di animali, è in uso che la fine delle contrattazioni col conseguimento dell’accordo sia dimostrata da una stretta di mano tra le parti; qualora nelle trattative intervenga il mediatore, anche questi partecipa alla stretta di mano.
I bovini da lavoro si contrattano normalmente a paio; le femmine in lattazione insieme ai redi. I bovini da macello si possono contrattare a peso morto, a peso vivo e a vista.
Nel contratto a peso morto, a peso vivo o a vista l’I.V.A., le spese di sosta o di macellazione sono a carico del compratore; sono pure a carico del compratore, salvo patto contrario, le spese di trasporto; le spese di assicurazione contro danni derivanti da sequestri parziali o totali sono a carico del venditore.
Per i vitelli lattanti venduti “a peso vivo” viene rilasciato sul peso un abbuono variante, a seconda della zona, da Kg. 2 a Kg. 4 a capo.
Per i bovini adulti, venduti a peso vivo normalmente si applica la stallatura di 12 ore.
Per i bovini da macello i contratti possono essere effettuati direttamente tra agricoltori oppure con l’intervento del mediatore.
L’acquisto di bovini da xxxxxxx può essere affidato anche a commissionari i quali assumono la garanzia “star del credere”.
§ 2 - Passaggio di proprietà
Per i bovini da vita il passaggio di proprietà avviene al momento della vendita e la consegna viene effettuata entro un breve termine e previo rilascio di documentazione sanitaria prevista a norma di legge.
I rischi e i pericoli passano al compratore al momento della consegna, che avviene alla stalla del venditore. Il bestiame viaggia a spese e rischio del compratore.
(1) Norme tecniche per l’assettatura dei bovini:
a) i bovini devono essere scuoiati in modo che alla pelle non rimanga aderente carne o grasso;
b) la testa deve essere distaccata dal tronco mediante un taglio diritto in corrispondenza dell’articolazione atloido- occipitale (tra la testa e prima vertebra) e tra la laringe e la trachea;
c) le zampe devono essere disarticolate in corrispondenza dell’articolazione carpo-metacarpica e tarso-metatarsica (la articolazione del carpo e del tarso);
d) il diaframma deve essere lasciato completamente a posto in tutte le sue parti: centro frenico o tendinoso (palanfra), parte muscolare periferica (faldine), pilastri (lombatello);
e) il taglio della coda deve avvenire tra la prima e la seconda vertebra coccigea;
f) devono essere tolti gli organi genitali compresa la verga e i muscoli peniani (bocciolo), lasciando a posto in tutti i soggetti il sego dei lombi (rognonata), quello dei vescicali (bacino) e le borse;
g) devono essere tolte le mammelle (spugna) nelle vacche da latte sempre, e nelle vacche da lavoro durante il periodo di lattazione.
Per i bovini da macello acquistati alla stalla “a vista”, il termine per ritiro scade al settimo giorno da quello del contratto: in tale periodo ogni rischio e pericolo per quanto riguarda le accidentalità sopravvenute è a carico del venditore.
Per i bovini da acquistati “a peso” il termine della consegna viene concordato fra le parti, con possibilità di proroga consensuale, fermo restando quanto esposto per gli animali acquistati “a vista” per ciò che riguarda rischi e pericoli i quali come sopra detto, passano al compratore al momento della consegna.
Se il bovino è assicurato, ove all’atto della macellazione si verifichi da parte della autorità sanitaria il sequestro totale o parziale, il danno fa capo all’una o all’altra parte contraente in base alle risultanze del verbale del veterinario ispettore delle carni.
Se il sequestro è limitato ai visceri il danno è sopportato dal venditore.
Qualora però il venditore rilasci al compratore una somma di danaro sul prezzo pattuito, a titolo di quota assicurativa, non è tenuto a rispondere di alcun danno, anche se il bovino venga macellato senza preventiva assicurazione.
§ 3 - Tolleranze per le vacche lattifere o gravide
L’acquirente di una vacca da latte ha diritto di restituirla al venditore se riscontra che non ha la produzione di latte nella quantità stabilita (è consentita una tolleranza del 10%) nonché la qualità mercantile stabilita dalle norme CEE.
Per le vacche da lavoro la produzione di latte deve essere sufficiente per l’allevamento di un redo.
Se la vacca è stata garantita gravida e si constata che non è tale, ha luogo la risoluzione del contratto.
Se nel contratto viene indicata l’epoca nella quale la vacca si sgraverà, è tollerato il ritardo di un mese e trascorso questo termine il compratore ha diritto ad un indennizzo che viene fissato d’accordo tra i contraenti dopo il parto.
Se la gravidanza viene interrotta per aborto o per parto prematuro, il compratore ricorrerà a visita veterinaria per accertarne la causa e potrà esercitare l’azione redibitoria o quella di nullità del contratto a seconda di quanto accertato e certificato dal sanitario stesso.
§ 4 - Pagamento
Il termine usuale di pagamento per i bovini da vita è stabilito entro otto giorni dalla consegna e può avvenire anche a mezzo del mediatore, che in tal caso ne risponde verso il venditore. Il pagamento può anche avvenire in occasione del secondo mercato successivo al giorno del contratto.
Per i bovini da macello contrattati “a peso vivo” e “a peso morto”, il pagamento di solito si effettua dopo l’ispezione veterinaria delle carni, non oltre il mercato successivo.
Per i bovini da macello contrattati “a vista” il pagamento si effettua non oltre il mercato successivo, salvo diversi accordi fra le parti.
Per i bovini contrattati come “caporotto” o “S. Xxxxxxx” il pagamento avviene contestualmente alla consegna.
§ 5 - Garanzia
Nel commercio dei bovini con le parole “sano e da galantuomo” o “sano e per l’arte del contadino” si garantisce la sanità del bestiame e la mancanza di vizi e difetti.
La garanzia varia a seconda della destinazione dell’animale:
a) per il bestiame da lavoro, la garanzia si estende, oltre che alle malattie di cui al paragrafo seguente, anche ai vizi e difetti che ne pregiudicano l’attitudine al lavoro;
b) per il bestiame da carne la garanzia si estende, oltre che alle malattie suddette, a quei difetti e vizi che possano renderne pericolosa la custodia durante il periodo di “ristallo”;
c) per il bestiame da latte la garanzia si estende, oltre che alle malattie suddette, anche alla qualità e alla commerciabilità del latte prodotto, con dichiarazione formale del venditore oppure prova concordata fra le parti;
d) per il bestiame da riproduzione, la garanzia si estende, oltre che alle malattie suddette, anche alla capacità al salto e feconda attività per i maschi e alla capacità riproduttiva per le femmine.
La durata della garanzia decorre dal giorno successivo alla consegna: è di giorni 3 per i vizi d’animo e per i difetti; di giorni 40 per ogni malattia a carattere redibitorio.
Nella vendita di bovini nota col nome “caporotto” o “S. Xxxxxxx” o “interdetta”, il venditore è dispensato, nei confronti del compratore, dal prestare qualunque garanzia, anche nei riguardi della macellazione.
§ 6 - Difetti, vizi o malattie - Azione redibitoria
Sono ritenuti malattie e vizi redibitori quelli occulti, preesistenti al contratto, e di gravità tale da rendere l’animale non atto all’uso cui è destinato.
La denuncia della malattia deve essere corredata da certificato veterinario. Per i vizi e difetti il controllo a prova viene effettuato dalle parti con l’intervento di una persona di loro fiducia.
Qualora l’azione redibitoria verta sulla quantità o commerciabilità del latte, viene effettuata la prova della mungitura su accordo e alla presenza delle parti oppure prelievo del campione per l’analisi: tali operazioni sono da effettuarsi entro i tre giorni successivi alla consegna. Una volta fatta la prova, cessa ogni responsabilità del venditore.
I vizi d’animo ed i difetti delle bestie da lavoro debbono denunciarsi entro tre giorni dopo quello della consegna: le malattie redibitorie debbono essere denunciate nel termine di 40 giorni, ameno che siano intercorsi, per un termine più breve, particolari accordi tra le parti; l’inesistenza della gravidanza nelle bovine garantite “gravide ad otto giorni”, deve essere denunciata entro gli stessi otto giorni.
La denuncia deve essere convalidata da certificato veterinario.
Le denunce possono essere fatte verbalmente alla presenza di testimoni, per via telegrafica o con lettera raccomandata, direttamente al venditore o tramite il mediatore.
Le malattie infettive comprese tra quelle soggette a provvedimenti sanitari a norma del vigente Regolamento di polizia veterinaria (approvato con D.P.R. 8-2-1954, n. 320) comportano la nullità del contratto anche se la malattia al momento della stipulazione del contratto medesimo si trovava in periodo di incubazione.
§ 7 - Obblighi del compratore e del venditore
Ogni qualvolta il compratore abbia rilevato nell’animale acquistato una malattia, un vizio o un difetto, ne deve dare immediatamente avviso al venditore, assegnandogli un congruo termine di tempo perché questi possa verificare o far verificare l’esistenza o meno e la qualità della malattia, vizio o difetto denunciati.
Riconosciuta da parte del venditore l’esistenza della malattia, del vizio o difetto, si potrà addivenire fra le parti ad un accordo circa la restituzione dell’animale oppure la diminuzione del prezzo pattuito; in caso contrario il compratore potrà ricorrere alle vie legali.
L’azione giudiziaria può essere iniziata dal compratore anche nel caso in cui il venditore non riconosca la malattia, vizio o difetto, oppure lasci cadere il termine assegnatogli senza eseguire la verifica.
L’animale in contestazione resterà frattanto nella stalla del compratore sotto la sua responsabilità a meno che, per accordi intervenuti fra gli interessati, non si ritenga opportuno consegnarlo ad una terza persona di comune fiducia, che lo manterrà a spese e a carico della parte soccombente.
Trascorsi i termini usuali di pagamento, se la contestazione non è risolta, il compratore verserà presso un Istituto bancario la somma corrispondente al prezzo pattuito. Di tale deposito il venditore dovrà essere tempestivamente informato.
Il compratore non ha diritto a far valere l’azione redibitoria se non abbia conservato l’animale nelle condizioni in cui si trovava all’atto dell’acquisto. Potrà praticare cure speciali che abbiano carattere di evidente urgenza a giudizio di un medico veterinario.
Restano però impregiudicati i diritti del compratore se questi sottopone l’animale al lavoro prima della denuncia, purché tale lavoro non sia stato eccessivo o inadatto, e possa dimostrarsi non avere contribuito a far insorgere la malattia, il vizio o il difetto denunciati.
Quando il venditore rilevi che l’animale è dimagrito a causa della deficiente alimentazione, di eccessivo lavoro, di maltrattamenti, di fatiche superiori alle sue forze per impiego non conforme alla sua destinazione, o per altre trascuratezze, può obbligare il compratore a rimettere l’animale nello stato primitivo ed anche rifiutarsi di riceverlo. Le parti contraenti possono anche, di comune accordo, procedere ad una nuova stima dell’animale con l’assistenza di un veterinario.
§ 8 - Verifiche delle malattie e dei vizi
Quando la malattia sia stata denunciata dal compratore con il corredo di un certificato veterinario, il venditore ha diritto di far controllare la diagnosi, alla presenza delle parti, da un veterinario di fiducia.
Qualora i responsi dei due professionisti siano in contrasto, può essere richiesto, previo accordo delle parti, l’intervento di un terzo veterinario in veste di arbitro. Le parti si impegnano all’osservanza di quanto potrà derivare dal suo giudizio.
Gli accertamenti diagnostici si eseguono su accordo delle parti e con il rispetto delle norme di legge vigenti in materia.
L’esistenza e la qualità di un vizio d’animo denunciati possono essere controllati anche da un semplice esperto.
§ 9- Termine di prescrizione per l’azione redibitoria
Il termine utile per l’esercizio dell’azione redibitoria è in ogni caso quello fissato dal Codice Civile.
§ 10 - Come e dove si provvede alla restituzione
Qualora, accertati malattie o vizi, il compratore intenda restituire l’animale, ne deve informare tempestivamente il venditore, che ne cura il ritiro a proprie spese.
§ 11 - Obblighi in caso di malattia
Se, nel periodo in cui trovasi in contestazione, l’animale presenti necessità di cure urgenti, il compratore dovrà informare il venditore senza ritardo, personalmente o a mezzo mediatore, ed è obbligato a prestare le cure più urgenti prescritte da un veterinario.
La mancata risposta del venditore implica l’accettazione di quanto eseguito dal compratore.
§ 12 - Effetti e presunzioni conseguenti a morte
Se l’animale ammalato muore entro il periodo di garanzia la perdita è a tutto carico del venditore, a meno che non si provi che la morte è dovuta a causa accidentale, incuria o a qualsiasi fatto attribuibile al compratore.
Nel caso in cui non sia possibile stabilire a chi spetta la responsabilità della morte, i contraenti, di solito, convengono amichevolmente di dividere la perdere tra loro in parti uguali.
Le spese di trasporto, per medicinali e per prestazioni veterinarie sono a carico del venditore, salvo patto diverso.
§ 13 - Rescissione del contratto nella vendita a coppia o a gruppo
Nelle vendite di animali bovini a coppia, l’eventuale malattia o vizio redibitorio constatati in uno di essi, dà diritto alla rescissione del contratto per la coppia e non per il solo animale difettoso.
Se con un solo contratto vengono venduti o permutati parecchi animali, il compratore ha diritto alla rescissione del contratto quando riscontri, anche soltanto in uno dei medesimi, una malattia soggetta a provvedimenti sanitari; nel caso di altre malattie o vizi di natura redibitoria si restituiscono i soli capi contestati, facendone determinare il prezzo da periti, a meno che detto prezzo non sia stato determinato capo per capo.
§ 14 - Mediazione
Nella compravendita di bovini viene corrisposta la mediazione dell’1% a carico del venditore e dell’1% a carico del compratore.
b) EQUINI
§ 15 - Forme e modi di contrattazione
Le contrattazioni degli equini avvengono verbalmente; se le parti ricorrono al mediatore, questi può lasciare a ciascuno dei contraenti un appunto scritto.
Gli equini da vita o da servizio si contrattano normalmente a capo; le femmine in lattazione insieme ai redi.
Per gli equini da macello, che possono essere contrattati “a peso vivo” o “a peso morto”, le pattuizioni vengono concordate tra le parti caso per caso. Le spese fino all’atto della pesatura sono a carico del venditore, salvo patto contrario.
Per gli equini contrattati “a peso morto” viene rilasciata una tara di Kg. 2 per il rifreddo.
Per gli equini venduti “a peso vivo” viene rilasciato un abbuono, quando ciò è concordato tra le parti.
§ 16 - Passaggio di proprietà
Il passaggio di proprietà degli equini da vita avviene dopo che è stata effettuata la prova di idoneità all’uso per il quale sono stati acquistati. Normalmente la prova avviene presso il venditore.
Per gli animali iscritti ai libri genealogici il passaggio di proprietà avviene con la compilazione del formulario, presente nel retro del certificato, che deve essere firmato da entrambi i contraenti.
§ 17 - Pagamento
Il pagamento si effettua a contanti al momento della consegna.
§ 18 - Obblighi di garanzia del venditore - Azione redibitoria
Con la formula “sano e da galantuomo” si intende che l’animale è esente da malattia, vizi e difetti.
Nella vendita “a fuoco e fiamma” o “a caporotto” non si dà alcuna garanzia neppure per il macello.
La durata della garanzia decorre dal giorno successivo a quello della consegna; essa è di giorni 3 per vizi d’animo e di giorni 8 per le malattie a carattere redibitorio.
Sono malattie e vizi a carattere redibitorio quelli occulti, preesistenti al contratto e di gravità tale da rendere l’animale non atto all’uso al quale è destinato.
La denuncia della malattia può essere fatta verbalmente alla presenza di testimoni oppure per via telegrafica o con lettera raccomandata direttamente al venditore o tramite il mediatore.
La denuncia di malattia deve essere corredata da certificato veterinario.
I vizi a carattere redibitorio (mordere, calciare, sgroppare, ticchiare, ballo dell’orso, ecc.) possono essere rilevati anche da un semplice esperto.
Se il soggetto è stato venduto garantito gravido e si constata che non è tale, ha luogo la risoluzione del contratto, salvo diverso accordo fra le parti. L’accertamento dello stato di gravidanza deve avvenire entro i limiti consentiti dalla tecnica. La prova della mancata gravidanza sarà a carico del compratore, in caso contrario sarà a carico del soccombente.
§ 19 - Mediazione
Nella compravendita di asini e cavalli viene corrisposta la mediazione nella misura dell’1% a carico del venditore e dell’1% a carico del compratore.
c) SUINI
§ 20 - Forme e modi di contrattazione
I suini si contrattano a capo o a gruppo; per i suini da macello venduti “a peso vivo” normalmente non vi è abbuono ma si pratica la stallatura per 12 ore. Le spese relative sono a carico del venditore fino alla consegna, che avviene subito dopo il riscontro del peso.
Per i suini da macello venduti “a peso morto” sono a carico del venditore le spese di assicurazione e di trasporto al macello pubblico; sono, invece, a carico del compratore la pesatura, la sosta e la macellazione.
§ 21 - Pesatura
L’animale deve essere pesato dopo la depilazione e dopo l’asportazione di tutti i visceri esclusi i reni.
§ 22 - Pagamento
Il pagamento si effettua a contanti al momento della consegna.
§ 23 - Garanzie
Per i suini destinati all’allevamento valgono le garanzie previste dalle norme di legge vigenti. Per i suini destinati alla macellazione deve essere garantita la commestibilità delle carni.
§ 24 - Mediazione
Nella compravendita di suini viene corrisposta la mediazione nella misura dell’1% a carico del venditore e dell’1% a carico del compratore.
d) XXXXX E CAPRINI
§ 25 - Forme e modi di contrattazione
Gli ovini e i caprini si contrattano per branco ed anche per capo, di solito verbalmente: se c’è opera di mediatore, questi rilascia un “ricordino”.
Per gli ovini da macello venduti “a peso vivo” non vi è abbuono. Tutte le spese sono a carico del compratore.
Gli animali vengono consegnati all’acquirente con i documenti sanitari prescritti dalla legge.
§ 26 - Pagamento
Il pagamento si effettua a contanti al momento della consegna.
§ 27 - Obblighi di garanzia del venditore - Azione redibitoria
Sono ritenute malattie e vizi a carattere redibitorio quelli occulti, preesistenti al contratto, e di gravità tale da rendere l’animale non atto all’uso cui è destinato.
La durata della garanzia decorre dal giorno successivo alla consegna ed è di giorni quaranta.
Le denuncie possono essere fatte verbalmente alla presenza di testimoni, per via telegrafica o con lettera raccomandata, direttamente al venditore o tramite il mediatore.
La denuncia di malattia deve essere corredata da certificato veterinario.
§ 28 - Mediazione
Nella compravendita di agnelli e pecore viene corrisposta la mediazione nella misura dell’1% a carico del venditore e dell’1% a carico del compratore.
e) ANIMALI DA CORTILE: POLLAMI E CONIGLI
§ 29 - Contrattazioni
Le contrattazioni del pollame e dei conigli per la macellazione sono fatte per merce “vista e gradita”, a peso e con pagamento per contanti; ovvero a 15 o 30 giorni.
Il pollame vivo destinato all’allevamento è oggetto di contratto per capo secondo la comune intenzione delle parti.
§ 30 - Assettatura del pollame e dei conigli morti
Il pollame morto viene immesso alla vendita ucciso mediante dissanguamento, eviscerato secondo le norme di legge vigenti.
I conigli morti vengono immessi alla vendita scannati sempre senza visceri senza pelle e senza zampe.
§ 31 - Garanzie
Per il pollame da immettere negli allevamenti vengono garantiti:
- la razza o incrocio;
- il sesso nel caso in cui i pulcini siano destinati alla produzione di uova;
- la commestibilità del bestiame per la macellazione.
§ 32 - Commissionario
Esiste sul mercato del capoluogo la figura del commissionario che vende per conto del grossista, il quale generalmente non presenzia alla vendita. La percentuale di commissione è del 2% o del 2,50% e viene corrisposta dal grossista.
f) PELLI BOVINE FRESCHE DI MACELLO
§ 33 - Contrattazione e consegna delle pelli
Le pelli vengono contrattate e consegnate presso i macelli, a singoli privati o ad organizzazioni costituite allo scopo, fresche in buono stato di conservazione, nette da sangue, carne, sterco, muso con la coda vuota, con le zampe tagliate come alla lettera c) delle norme tecniche per l’assettatura dei bovini.
§ 34 - Prezzo
Il prezzo viene pattuito per chilogrammi, a “peso coda”, cioè al peso accertato all’atto della consegna della pelle fresca.
g) LANE GREGGE
§ 35 - Tipi di lane
Le lane di tosa trattate sui mercati regionali toscani possono essere sudice o sucide, saltate, lavate a fondo.
Per le lane da materasso, che sono in massima parte di provenienza estera, non si hanno usi locali. Di questa qualità sono trattate anche, ad esempio, la lana moscia di Puglia e la lana ordinaria di Sardegna, che seguono le consuetudini delle altre lane saltate e lavate.
La lana di concia viene contrattata alla stessa stregua della lana lavata, compatibilmente con le sue particolari condizioni di origine.
§ 36 - Tolleranze
Le lane di produzione nazionale maggiormente contrattate sono la Vissana, la Sopravissana, la Maremmana, l’Abruzzese, la Pugliese, la Sarda; su ogni partita è tollerata una percentuale di lana moretta e bigia nella proporzione del 5%. E’ tollerata anche la presenza del 5% di lana agnellina.
Le lane moretta, bigia e agnellina vengono poi calcolate in fattura per 3/4 del loro peso e lo scarto (cioè pancia, zampe e coda) per ½ del suo peso.
§ 37 - Prezzo
Il prezzo per tutte le qualità è sempre fatto per chilogrammo peso netto.
§ 38 - Mediazione
Al mediatore compete una provvigione del 3% dal solo venditore.
§ 39 - Imballaggi
Gli imballaggi sono sempre gratuiti e pesano al massimo Kg. 5,50 per balla secondo la provenienza della lana trattata.
h) LANA LAVATA A FONDO
§ 40 - Requisiti della merce
La lana lavata a fondo deve risultare liberata dalle sostanze grasse con una tolleranza massima sino all’1%, quindi in condizioni da poter essere sempre adoperata senza bisogno di altri trattamenti.
§ 41 - Condizionatura
La lana lavata a fondo viene condizionata nei gabinetti di analisi privati o pubblici legalmente riconosciuti, al tasso di ripresa del 17% di umidità; le spese relative sono per metà a carico del venditore e per metà a carico del compratore.
§ 42 - Imballaggi
Gli imballaggi sono sempre gratuiti ed hanno pesi variabili a seconda della provenienza della lana trattata.
§ 43 - Peso
La lana lavata a fondo viene di regola trattata a peso condizionato.
§ 44 - Prezzo
Il prezzo, in contanti netto, viene espresso per chilogrammo di peso condizionato.
§ 45 - Lane di provenienza estera
Per le contrattazioni aventi per oggetto lane di provenienza estera vale il “Traitè d’arbitrage, conditions de vente et autres accords internationaux” della Federazione Laniera Internazionale attualmente in vigore.
i) UOVA
§ 46 - Qualità delle uova
Le uova, sia di allevamento industriale che di allevamento tradizionale, sia nazionali che di provenienza estera, si distinguono in:
fresche da bere: raccolte da non oltre 5 giorni; fresche: di buona qualità mercantile.
§ 47 - Prezzo
Nelle vendite all’ingrosso il prezzo delle uova viene determinato anche a peso.
Sia nelle vendite all’ingrosso che in quelle al dettaglio le uova di guscio colorato vengono pagate con una maggiorazione di prezzo.
§ 48 - Imballaggi
La merce italiana ed estera è venduta in scatole o cassette di varia dimensione ed altri imballaggi di varia natura.
§ 49 - Trasporto
Nei passaggi tra grossista e dettagliante la merce si intende consegnata xxxxxx negozio e la consegna segue immediatamente la richiesta.
§ 50 - Pagamento
Il pagamento avviene a contanti netto di sconto.
Capitolo 3
PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA
a) LEGNA DA ARDERE
§ 1 - Contrattazioni
La legna da ardere alla produzione si contratta a misura, in cataste a metro stero o a peso, in quintali.
Le fascine si contrattano a numero (centinaia); raramente a misura. Le piante si vendono generalmente in piedi, a peso o a misura.
Le spese di atterramento, lavorazione, smacchio, trasporto e ripulitura relativa sono sostenute dal compratore.
Nel caso in cui le piante non siano vendute in piedi, bensì all’imposto, tali spese sono a carico del venditore.
Le piante si vendono in piedi anche a corpo; in una data superficie di bosco, le piante e la vegetazione cedua in essa esistenti non si ritengono tutte comprese nella vendita, giacchè è obbligo riservare le piante aventi funzione di matricine, nel numero, età, condizioni vegetative e distribuzione sul terreno previste dalle prescrizioni forestali in vigore.
§ 2 - Trasporto
In fase di commercializzazione il trasporto della legna da ardere al domicilio del compratore (dettagliante o consumatore) è generalmente a carico del venditore, salvo convenzione contraria.
§ 3 - Classificazione
La legna da ardere suole classificarsi in legna grossa e legna minuta dolce o forte. Alla legna grossa appartengono le cataste, alla legna minuta le fastelle o fascine.
Attualmente il riferimento avviene a metro stero o a quintale, come detto inizialmente.
Si considera legna da ardere dolce il castagno, l’olmo, il tiglio, il pioppo, il salice, l’ontano, la robinia e le resinose; si considera legna forte la querce (rovere, cerro, roverella, farnia, ecc.); il leccio, il faggio, il frassino, l’acero, l’ulivo ed in generale tutti i legnami di fibra compatta.
b) CARBONE VEGETALE
§ 4 - Contrattazioni
Le vendite si effettuano generalmente a peso o, raramente, a misura di soma di due balle magonali toscane o romane.
Le balle magonali toscane di metri 1,47 per 0,94 pesano da 90 a 115 chilogrammi. La balla magonale romana è di metri 1,50 per 0,80 e pesa da 70 a 95 chilogrammi.
§ 5 - Consegna
La consegna viene fatta man mano che il carbone è cotto, salvo diverso termine stabilito al momento della contrattazione.
§ 6 - Trasporto e imballaggio
Il venditore provvede alle spese di trasporto delle balle vuote dagli imposti camionabili al centro di produzione.
Le spese di imballatura sono a carico del venditore. Generalmente le balle vengono fornite dal compratore.
Per la consegna fatta sul luogo di produzione, le spese di trasporto sono a carico del compratore; quando la merce è venduta posta sul camion, il trasporto dal luogo di produzione al posto di carico è sostenuto dal venditore, al quale normalmente compete anche la spesa di carico sul mezzo stesso.
§ 7 - Classificazione
Il carbone si classifica, a seconda della legna da cui proviene, in carbone forte se proveniente da legna forte, in carbone dolce se proveniente da legna dolce e in carbone di pigna o castagno normalmente adoperato per particolari usi industriali.
Il carbone di legna si suddivide poi in carbone di cannello e carbone di spacco.
Il carbone cannello assume la denominazione di pedagna oppure carbone di forteto.
§ 8 - Mediazione
Al mediatore, che eventualmente interviene nella compravendita di legna da ardere, di fascine e di carbone vegetale, compete una provvigione dell’1,50 % a carico del venditore e dell’1 % a carico del compratore, salvo diverso accordo tra le parti.
c) LEGNAME XXXXX
(nessun uso accertato)
d) XXXXXXX, ETC.
(nessun uso accertato)
e) BOSCO DI ALTO FUSTO
§ 9 - Contrattazioni
Il bosco di alto fusto può essere costituito da piante di latifoglia e/o resinose. Le piante si vendono generalmente in piedi, a peso, a misura e a corpo.
Le spese di atterramento, lavorazione, smacchio, trasporto e ripulitura relativa sono sostenute dal compratore.
Nel caso in cui le piante non siano vendute in piedi, ma bensì all’imposto tale spese sono a carico del venditore.
Per quanto riguarda le modalità di taglio ci si attiene alle prescrizioni di massima e Polizia Forestale.
Capitolo 4
USI SPECIALI IN AGRICOLTURA E SILVICOLTURA
- ISTITUTI SPECIALI PER LA MIGLIORE GESTIONE PATRIMONIALE IN COLLABORAZIONE FRA PICCOLI IMPRENDITORI AGRICOLI
§ 1 - Scambio di manodopera e di attrezzature fra le aziende agricole
Nelle aziende agricole vige la consuetudine di scambiare sia la manodopera che gli attrezzi.
Lo scambio di manodopera avviene sia tra coltivatori diretti sia tra conduttori in economia e sia tra coltivatori diretti e conduttori in economia e viceversa.
Nel caso di conduttori in economia (cioè le aziende che conducono con manodopera dipendente), generalmente lo scambio non è riferito alla sola manodopera ma anche al mezzo meccanico che l’operaio conduce.
Inoltre è abbastanza normale che aziende di piccola e grande estensione acquistino in comune delle attrezzature che richiedano siano portate da conduttori provetti ed in genere è sempre la stessa persona che può essere o dipendente o coltivatore diretto che conduce il mezzo meccanico acquistato in comune.
Il coltivatore diretto rimborsa l’azienda condotta in economia con il proprio lavoro.
§ 2 - Prestito di manodopera
E’ abbastanza comune il prestito di manodopera fra aziende condotte in economia, nel qual caso l’azienda debitrice rimborsa all’altra il puro costo del lavoro comprensivo di oneri salariali, previdenziali, e quant’altro.
§ 3 - Scambio di manodopera e di servizi con riferimento all’art. 2139 c.c.
Vi è uso nello scambio del bestiame, degli arnesi e delle “opre”. Lo scambio di opre tra coloni e coltivatori diretti si verifica per le “faccende” più importanti ed urgenti, quali la semina, la vendemmia, la trebbiatura, la raccolta delle olive, delle castagne, ecc.
- FATTORE O AGENTE AGRARIO
§ 4 - Nozione
Il fattore o agente agrario è un collaboratore permanente nella impresa agricola, le cui mansioni si esplicano nel campo tecnico ed amministrativo alle dirette dipendenze dell’imprenditore, con funzioni di vigilanza in genere e di sorveglianza sui raccolti e sui lavori agricoli.
§ 5 - Poteri di rappresentanza del preponente
Il fattore o agente agrario svolge la sua attività nell’interesse del preponente e della di lui azienda. I suoi poteri, quando non siano specificatamente disciplinati da contratto individuale o collettivo ai sensi dell’art. 2138 c.c. ovvero da procura scritta, debbono intendersi conferiti con efficacia generale, salvo le limitazioni seguenti.
§ 6 - Vendita dei prodotti del fondo
Il fattore o agente agrario deve curare lo smercio dei prodotti del fondo purché staccati dal suolo e immagazzinati nei locali affidati alla sua custodia.
Non ha, in genere, facoltà di vendere, senza ottenere previamente disposizioni del preponente, i frutti pendenti né di ottenere anticipazioni da terzi su tali prodotti.
E’ facoltà del fattore o agente agrario stipulare la vendita del bosco ceduo; il taglio o la vendita dell’alto fusto invece, sono di esclusiva facoltà del proponente, salva procura speciale.
§ 7 - Vendita del bestiame
E’ facoltà del fattore o agente stipulare contratti di vendita del bestiame sempre nei limiti del normale bisogno del fondo. Le vendite a pagamento differito sono consentite con le modalità richiamate nella parte dedicata alla vendita dei bovini.
§ 8 - Acquisti
E’ facoltà del fattore stipulare contratti di acquisto del bestiame, nei limiti del normale bisogno del fondo.
Il fattore può acquistare concimi, sementi, anticrittogamici, strumenti agricoli, macchine (escluse quelle di costo o di importanza eccezionali).
§ 9 - Acquisti a pagamento differito
In genere, e sempre salva diversa specifica direttiva del preponente, sono in facoltà del fattore o agente agrario gli acquisti a pagamento differito.
§ 10 - Direttive
In ogni caso, i contratti di cui ai precedenti paragrafi debbono essere intesi subordinati alle direttive del preponente.
§ 11 - Pagamenti e riscossioni
E’ consuetudine che l’agente provveda al pagamento di “opre” a giornata ed a cottimo, di somme attinenti alle gestioni mezzadrili, di tasse ed imposte. Può riscuotere canoni, corrisposte varie, prezzo ed acconti di prezzo o caparre relative a contratti che rientrano nelle sue specifiche attribuzioni.
§ 12 - Assicurazione dei prodotti e del bestiame
La consuetudine consente che il fattore concluda contratti di assicurazione, sia contro l’incendio che contro la grandine o la mortalità del bestiame. E’ però preferibile l’uso di esibire la delega espressa del titolare.
Il fattore non può, senza il consenso del titolare stesso, effettuare versamenti personali in conto cassa per le necessità aziendali.
§ 13 - Poteri del fattore nei confronti dei lavoratori della azienda e dei mezzadri
Nei confronti dei lavoratori addetti all’azienda il fattore può licenziare solo i salariati e gli operai fissi o avventizi, non invece i mezzadri senza procura speciale del titolare.
Può allogare i poderi a famiglie mezzadrili o compartecipanti rendendone preventivamente edotto il proprietario.
In caso di assenza o di impedimento del titolare il fattore lo rappresenta nella redazione dei conti colonici
Sono comunque salve le leggi speciali.
§ 14 - Rapporti del fattore con il titolare dell’azienda
Nei rapporti di impiego col titolare, il fattore è alle sue dipendenze in conformità delle disposizioni dei patti di lavoro. Deve altresì, secondo l’uso, presentare al titolare, ad ogni mese, un estratto della contabilità che riporti dal giornale tutte le operazioni avvenute (“mensile”).
La risoluzione del rapporto avviene secondo le norme dei contratti collettivi di lavoro della categoria.
- FATTORE SPICCIOLO
§ 15 - Nozione
Il fattore spicciolo è colui che esplica le stesse mansioni del fattore o agente agrario in più aziende.
-USUFRUTTO DEI BOSCHI
§ 16 - Boschi di alto fusto
L’usufruttuario di boschi di alto fusto destinati al taglio ha diritto di eseguire i tagli di diradamento, intercalari e definitivi, con partecipazione agli utili a norma dell’art. 984 c.c.
§ 17 - Prodotti secondari dei boschi
L’usufruttuario ha diritto a percepire i prodotti secondari dei boschi di qualsiasi tipo (pascolo, semi, pine, castagne, ghiande, frutti diversi, ecc.).
-DISTANZE DEGLI ALBERI
§ 18 - Piante sul confine o a distanza inferiore a quella legale
Nei boschi a confine tra diverse proprietà, le piante che si trovano o che si ricostituiscono sono tollerate ad una distanza inferiore a quella legale.
In presenza di colture agricole sul terreno confinante i nuovi piantamenti di piante di alto fusto devono essere effettuati col rispetto delle distanze legali.
§ 19 - Olivi sul confine
Nel caso in cui un olivo protenda i propri rami sul fondo altrui, è consentito che il proprietario della pianta raccolga le olive cadute sul fondo confinante, senza dovere per ciò nessuna indennità al proprietario del fondo medesimo.
E’ consentita anche l’immissione sul fondo di rami e di radici dell’olivo.
-PRESTAZIONE DI SERVIZI IN AGRICOLTURA A MEZZO MACCHINE
§ 20 - Computo del compenso
Il compenso per il noleggio delle macchine viene computato ad ore, a superficie, a peso o, anche, a forfait caso per caso secondo gli accordi tra le parti.
Il compenso per l’opera delle macchine trebbiatrici tradizionali a piazzatura fissa viene computato a quintali di cereali, leguminose e semi minuti trebbiati.
Per i lavori di taglio bosco, mediante impiego di motoseghe, il compenso viene stabilito come segue:
- per il solo taglio: a cottimo, a forfait, a ore secondo gli accordi fra le parti;
- per il taglio e la formazione delle cataste: a metro stero di legna tagliata e accatastata o a tempo.
Il compenso per il noleggio di impianto irriguo con attrezzatura volante, viene computato ad ore, o a superficie secondo gli accordi fra le parti.
Per quanto riguarda la mietitrebbiatura il compenso viene fissato in base alla superficie, al tempo o ai quintali trebbiati.
Per i lavori di carattere straordinario (scassi, sterri, ruspature, affossature e comunque movimenti di terra in genere) il compenso viene stabilito a superficie, ad ore o a forfait caso per caso secondo gli accordi fra le parti.
Quando il compenso viene effettuato ad ore per prestazioni ridotte di superficie o di quantità si applica una tariffa più elevata.
Lo spostamento delle macchine, viene computato a parte mediante accordi speciali.
Il lavoro compiuto, comunque sia valutato, risulta da un mandato che può essere firmato dalle parti interessate.
§ 21 - Prestazioni del servizio
Il prestatore è tenuto a fornire la macchina operatrice ed il solo personale di macchina.
§ 22 - Compartecipazione per la raccolta delle olive
Nella compartecipazione per la raccolta delle olive il conduttore del fondo assegna al compartecipante, che accetta, la raccolta delle olive insistenti su un appezzamento, identificato catastalmente.
L’operazione di raccolta viene effettuata per brucatura, ed il raccoglitore provvede ad imballare, cartellinare e lasciare in campo, generalmente sul punto di passaggio della trattrice, le olive raccolte.
Al raccoglitore spettano dai 4 ai 6 Kg. di olio per ogni quintale di olive raccolte.
La pesatura delle olive viene effettuata in azienda e di ciò viene consegnato al raccoglitore un mandato attestante il peso.
Il raccoglitore, generalmente, ritira l’olio entro pochi giorni (di solito 10) dalla fine delle operazioni di molitura delle olive.
Le parti concordano il periodo di inizio e di termine delle operazioni di raccolta.
Quando il raccoglitore ha terminato la raccolta sull’appezzamento assegnato, potrà operare in quello di un altro raccoglitore ed aiutarlo a terminare la raccolta, previo accordo e consenso di quest’ultimo e preventiva comunicazione all’azienda.
Capitolo 5
PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA
a) PESCE FRESCO E CONGELATO
(nessun uso accertato)
b) CACCIAGIONE
(nessun uso accertato)
c) PELLI DA PELLICCERIA
( vedi Cap. 8 - Prodotti dell’industria delle pelli)
Capitolo 6
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE
(Non sono stati accertati usi)
Capitolo 7
PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DEL TABACCO
(Non sono stati accertati usi)
Capitolo 8
PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DELLE PELLI
a) PELLI CONCIATE
§ 1 - Unità di base di contrattazione
Le pelli conciate a vegetale vengono trattate a peso o a misura; le pelli trattate a concia minerale vengono vendute a piede quadrato.
In mancanza di specificazione, per piede quadrato si intende quello inglese, che equivale a metri quadri 0,09289. E’ consentito un arrotondamento fino al 2%.
§ 2 - Imballaggio
L’imballaggio delle merci è gratuito salvo patto contrario.
§ 3 - Tolleranze
Nella vendita da xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxx ammessa per la merce venduta a peso va fino al 2%; fino al 3% sulla misura.
§ 4 - Mediazione
Al mediatore intervenuto nella compravendita di pelli conciate senza pelo compete una provvigione del 2 - 3% dal solo venditore.
b) LAVORI IN PELLE E CUOIO
(Nessun uso accertato)
c) PELLI GREZZE
- PELLI SALAMOIATE DA MACELLO
§ 5 - Classificazione delle pelli
I raccoglitori - ad eccezione di coloro che vengono in monte - vendono comunemente con le seguenti classifiche:
- vitelli quadrati da Kg. 3 a 6;
- vitelli quadrati da Kg. 6 a 8;
- vitelli quadrati da Kg. 8 a 12;
- vitelli con testa e zampa corta da Kg. 12 a 20;
- vitelloni con testa e zampe corte da Kg. 20 a 30,
- vitelloni con testa e zampe corte da Kg. 30 a 40;
- vitelloni con testa e zampe corte oltre Kg. 40;
- vacche e buoi fino a Kg. 30;
- vacche e buoi da Kg. 30 a 40;
- vacche e buoi da Kg. 40 in più;
- tori da tutti i pesi;
- puledri fino a Kg. 12;
- cavalli oltre Kg. 12;
- muli;
- asini.
Per quanto riguarda il vitellame, per ogni categoria sino a Kg. 12 il manto può essere colorato oppure bianco e nero; per ogni categoria da Kg. 12 in più il manto può essere colorato, bianco, bianco e nero.
§ 6 - Pelli gropponate
Le pelli bovine sono vendute anche gropponate, cioè il groppone separatamente dal frassame (spalle e fianchi) con coda amputata a circa 10 centimetri dalla culatta. La gropponatura è calcolata all’incirca nella proporzione del 42 - 43% di groppone per ogni 100 chilogrammi se si tratta di vacche, buoi e vitellame, e del 38 - 40% se si tratta di bistori e tori. I gropponi sono venduti a “peso ripesato” previa impilatura di almeno 100 gropponi, che successivamente sono spazzati dal sale e pesati. Le spalle sono spazzate, i fianchi sono solamente scossi dal sale. I frassami devono rispondere ad una misura minima di cm. 70 per le spalle misurate dal taglio di gropponatura all’inizio del canale dell’orecchio; i fianchi da cm. 25 in su al centro. L’espressione “ peso ripesato” indica il peso constatato all’atto della consegna delle pelli dopo la salatura.
§ 7 - Vendita a peso
La vendita di pelli fresche si effettua “a peso coda”, intendendosi tale quello accertato all’atto del ricevimento della pelle dalla macelleria.
Di massima il calo varia a seconda del sistema di salatura, cioè se in vasca o a secco, ed anche a seconda del tempo che le pelli sono rimaste fuori vasca.
§ 8 - Tolleranza
Salvo espresso patto contrario, anche per le pelli vendute in classifica è ammessa una tolleranza per qualche pelle difettosa con abbuoni di merito.
§ 9 - Consegna
All’atto della consegna, che ha luogo al domicilio del venditore, si procede alla verifica della merce in qualità e peso.
I termini di consegna sono quelli indicati nel contratto.
§ 10 - Tolleranza sulla quantità e sul peso
Il quantitativo di pelli da consegnare è quello indicato in contratto: qualora sia stata stabilita la clausola “circa”, il venditore ha facoltà di consegnare il 5% in più o in meno rispetto al numero di pelli indicate in contratto.
Quando nel contratto sono segnate le quantità minime e massime, è facoltà del venditore di consegnare entro tali limiti, senza però ulteriori tolleranze.
Quando invece si indica il peso della partita, con l’espressione “circa” si sottintende una tolleranza sul peso stesso del 5% in più o in meno.
§ 11 - Indicazione degli estremi minimi e massimi e media di peso
Nei contratti di vendita di lotti di pelli salamoiate (compresi i gropponi e i frassami) sono precisati, oltre la categoria e la qualità delle pelli vendute, anche gli estremi minimi e massimi di peso, nonché il peso medio di ciascuna pelle.
Gli estremi minimi e massimi non ammettono tolleranze, mentre sulla media indicata è ammessa una tolleranza del 3% in più o in meno.
§ 12 - Prezzo
Salvo diversa specificazione per le pelli di provenienza estera, il prezzo indicato in contratto si intende per pelli sane e mercantili, proveniente dalla normale macellazione della provincia e limitrofe.
§ 13 - Trattenute sul prezzo
I consorzi della provincia vendono comunemente la produzione in ricetta originale: sul prezzo effettivamente ricavato viene trattenuta una quota fissa a chilogrammo per la copertura delle spese di salagione e di esercizio.
§ 14 - Abbuoni
Se la vendita è fatta in partite di ricetta originale, si accordano i seguenti abbuoni:
- pelli provenienti da mortalità per epidemia, il 10%;
- pelli con difetti di scortico (buchi, tagli, rasature), abbuoni proporzionali all’entità del danno;
- vitelli erbivori, il 30%;
- vitelli di seconda scelta, il 10%;
- vitelli di terza scelta, il 20%;
- vitelli di quarta scelta, dal 30% al 40%;
- pelli macchiate e lascianti pelo, dal 5 al 15%.
Per le pelli parolate e piagate e per pelli fuocate, piagate e riscaldate viene concordato un abbuono a parte.
§ 15 - Mediazione
Nella compravendita di lotti di pelli bovine nazionali salate oppure dei relativi gropponi o frassami, salvo diversa pattuizione, è dovuta al mediatore una provvigione dell’1% da parte del venditore e dell’1% da parte del compratore. Nel caso in cui il mediatore intervenga nelle operazioni di ricevimento per conto del compratore, questi deve corrispondergli una ulteriore provvigione da concordarsi.
- PELLI BOVINE GREZZE ESOTICHE DI IMBARCO O VIAGGIANTI
§ 16 - Ordinazioni
Gli affari sono trattati con gli agenti locali delle case di origine e le offerte comunemente non sono impegnative.
Gli ordini, salvo che non siano su un’offerta ferma, vengono sempre accettati per quanto il tempo e salvo il venduto, con un termine definitivo utile per la risposta e nella formula generica per cavo o telex.
Il termine per la risposta telegrafica o telex varia, a seconda dei diversi luoghi di origine, da uno a tre giorni.
§ 17 - Contrattazione
Le pelli grezze esotiche vengono trattate comunemente alle condizioni di origine e negli assortimenti abituali alle ditte esportatrici.
Tali condizioni sono regolate da contratti internazionali.
§ 18 - Clausola “condizione d’origine”
La clausola “condizione d’origine” inserita in un contratto, anche fra due ditte nazionali, significa che, per ogni controversia tra venditore e compratore, debbono essere accettate tutte le condizioni di origine.
§ 19 - Qualità delle pelli
Le pelli di provenienza estera sono secche (secche ordinarie e seccate all’ombra), salate secche, salate fresche, salamoiate; le pelli di origine India e Africa possono essere anche arsenicate.
§ 20 - Imballaggio
L’imballaggio dei vari paesi è il seguente:
- India: balle da 90 a 500 pelli a seconda del peso per le pelli secche e salate secche; sacche o barili per quelle salamoiate;
- Plata, Brasile, Centroamericana, Sud America, Africa: pelli salate fresche in pacchi, ma occasionalmente sciolte alla rinfusa: pelli secche sciolte alla rinfusa, ad eccezione dei pesi leggeri che vengono confezionati in balle;
- Australia: pelli salate secche e sciolte, pelli salamoiate in pacchi, vitelli in barile;
- Cina: in balle pressate;
- Sudafrica: pelli secche e salate secche in balle; pelli salamoiate sciolte;
- Abissinia, Arabia, Eritrea, Somalia, Giava, Mombasa: in balle.
§ 21 - Tare per imballaggio
Le tare per imballaggio usualmente applicate salvo particolari accordi tra le parti sono le seguenti:
- India: 5 lbs. a balla per le secche e le salate secche; tara reale per le salamoiate;
- Australia: xxxx xxxxx per pelli spedite in sacchi o barili;
- Cina: 5 lbs. per balla;
- Giava: Kg. 1 per balla;
- Abissinia, Arabia, Eritrea, Somalia; Mombasa, Sudafrica: peso reale della corda.
§ 22 - Consegna e imbarco
L’imbarco e le consegne avvengono nel termine da un mese a tre mesi decorrenti dalla conferma di vendita.
§ 23 - Condizioni di peso: tolleranza calo
Le condizioni di peso sono le seguenti:
- India: peso di imbarco con tolleranza calo del 2% per le pelli secche, del 3% per le salate secche, del 10% per le salamoiate, del 2% per le secche arsenicate (Calcutta);
- Plata: perso di sbarco per le pelli secche, peso di frigorifero finale per le pelli salate fresche frigorifero, peso di sbarco per le pelli salate fresche “tipo frigorifero”, “carnicceria” e “xxxxxx”;
- Brasile: peso di sbarco e/o franchigia 2% per le pelli secche, peso di sbarco e/o franchigia 5 % per le pelli fresche;
- Centroamericana e Sudamericana del Pacifico: peso riconosciuto allo sbarco;
- Australia: peso di imbarco con tolleranza calo del 5% per le pelli salamoiate, tolleranza del 3% per le salate secche;
- Cina: peso di imbarco con tolleranza calo del 3%;
- Giava: peso di imbarco con tolleranza calo del 2%;
- Sudafrica: per pelli secche e salate secche franchigia 2% per le salate fresche franchigia del 5% ed occasionalmente anche peso sbarco;
- Abissinia e Mombasa: peso di imbarco con tolleranza calo del 2% per le pelli secche;
- Arabia, Eritrea e Somalia: peso di sbarco.
- PELLI BOVINE GREZZE ESOTICHE PRONTE IN ITALIA MAGAZZINO ESTERO E NAZIONALIZZATO
§ 24 - Contrattazioni
I contratti si fanno generalmente alle condizioni di “xxxxxx ripesate magazzino”, vagone e/o camion, normalmente con la clausola “salvo visita della merce”; in presenza di tale clausola il compratore che abbia visitato e ricevuto la merce in qualità e peso non può sollevare eccezioni verso il venditore.
§ 25 - Mediazione
Al mediatore intervenuto nella compravendita di pelli salamoiate di piazza e fuori piazza compete una provvigione dell’1% dal venditore e l’1% dal compratore salvo patto diverso.
- PELLI OVINE E CAPRINE
§ 26 - Contrattazioni delle pelli di agnello e capretto
Le vendite di pelli di agnello e capretto, destinate ai vari usi (pellicceria, abbigliamento, guanteria e foderame), vengono normalmente effettuate a peso o a numero.
Le singole qualità di pelli sono sempre vendute in ricetta, precisando anche il peso per cento pelli, e gli estremi di peso, minimo e massimo, per ogni categoria.
Sono escluse le pelli morticine, guaste, rognose, magre, erbate, sotto peso che vengono trattate con prezzi a parte.
§ 27 - Contrattazione delle pelli di montone
Le pelli di montone vengono trattate in ricetta, con esclusione delle pelli di scarto e morticine, che vengono prezzate a parte con una riduzione dalla metà a due terzi.
La ricetta originale può variare, a seconda delle epoche, in tosi, mezze lane o lanute, con sostanziali spostamenti di valutazione.
Le pelli tosate dopo la scuoiatura sono escluse dall’assortimento e trattate a parte.
§ 28 - Ricevimento
Il compratore, dopo visitata e ricevuta la merce, di persona o tramite un incaricato, non può rifiutarsi di accettarla, perché il ricevimento rende perfetta la vendita.
§ 29 - Mediazione
Per la mediazione valgono gli usi comuni alle pelli bovine.
- PELLI DI CONIGLIO E DI LEPRE
§ 30 - Contrattazioni
La vendita delle pelli di coniglio nel commercio all’ingrosso viene fatta generalmente a peso. Le pelli possono essere secche, fresche o fresche salate.
Nelle trattative viene dichiarato dal venditore, a meno che la vendita non sia fatta in monte, il peso per cento pelli, la destinazione delle pelli, cioè se per concia o per cappelleria, e la composizione dei colori in percentuale.
E’ riconosciuta una tolleranza per il calo percentuale da stabilirsi tra le parti.
§ 31 - Difetti
Per pelli difettose si intendono quelle rovinate dalle tarme, quelle ribollite fortemente per cattiva essiccazione che lasciano cadere il pelo e le pelli che per cattiva conservazione a contatto dei pavimenti, abbiano subito avaria del pelo.
Le pelli scarte vengono trattate a parte.
- PELLI PREGIATE DA PELLICCERIA
§ 32 - Contrattazioni
La vendita viene effettuata a pelle, dichiarando l’origine, le qualità, la taglia e il colore. Per le pelli di visone viene, inoltre, indicato se sono di allevamento o selvaggi e se si tratta di maschi o femmine.
Capitolo 9
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI
a) RISO
§ 1 - Mediazione
Ai rappresentanti salvo accordi diversi, vengono corrisposte provvigioni in misura variabile dall’1 al 2,5%.
b) FARINA, XXXXXX E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE
§ 2 - Specie di vendita
Le farine, le semole, i cruscami e i sottoprodotti in genere sono contrattate a peso netto, in sacco o sfusi.
§ 3 - Consegna
Quando i termini di consegna della merce non sono stabiliti nel contratto, la consegna si intende sempre pronta, da eseguire entro gli otto giorni lavorativi successivi alla data del contratto stesso.
§ 4 - Spesa di pesatura
Salvo patto contrario i colli devono essere di peso uniforme.
La spesa di ripesatura alla consegna in arrivo è a carico del compratore.
§ 5 - Calo di viaggio
La tolleranza per il calo conseguente al trasporto è dello 0,10%.
§ 6 - Spese di facchinaggio
Le spese di facchinaggio o trasporto gravano sul compratore salvo accordo diverso tra le parti.
§ 7 - Pagamento
In difetto di patto contrario, il pagamento si effettua a trenta giorni, netto di sconto.
§ 8 - Mediazione
Al mediatore intervenuto nei contratti di compravendita di semola, farina e sottoprodotti, salvo accordi diversi, viene corrisposta una provvigione di L. 1.000 al q.le da entrambe le parti.
§ 9 - Provvigione al rappresentante
Salvo accordi diversi, al rappresentante vengono corrisposte dal proponente provvigioni in percentuale variabile dall’1 al 2%.
c) PASTE
§ 10 - Contrattazioni
La pasta viene usualmente contrattata in base ai tipi del pastificio produttore, per consegna pronta.
La merce si intende resa franco magazzino compratore.
§ 11 - Spese di facchinaggio
Le spese di facchinaggio sono a carico del venditore.
§ 12 - Pagamento
Usualmente il pagamento è effettuato a trenta giorni, netto di sconto, salvo accordi diversi.
§ 13 - Provvigione al rappresentante ed al mediatore
Al rappresentante ed al mediatore viene corrisposta, salvo accordi diversi, una provvigione del 4% dal solo venditore per ogni tipo di pasta.
d) PRODOTTI DELLA PANETTERIA E PRODOTTI DOLCIARI
(nessun uso accertato)
e) ZUCCHERO
§ 14 - Contrattazioni
Il grossista venditore non risponde della qualità quando lo zucchero è consegnato nell’imballaggio originale, salve eventuali avarie da accertare all’atto del ricevimento.
Nelle vendite effettuate dai grossisti il pagamento, in via normale, avviene in contanti netto di sconto.
f) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE
- COMMERCIO ALL’INGROSSO DELLE CARNI FRESCHE E CONGELATE
§ 15 - Contrattazioni delle carni fresche
Le carni fresche vengono vendute dai grossisti importatori ai dettaglianti su commissione.
Nella provincia di Prato il commercio all’ingrosso delle carni viene effettuato tramite i grossisti importatori, che consegnano la merce al commissionario che paga subito un acconto di tre quarti del prezzo mentre il saldo avviene al termine della vendita della partita di carne, salvo accordi diversi.
Il dettagliante paga ad otto giorni, salvo pattuizione contraria.
La carne fresca viene contrattata a mezzene o in tronconi (coscio con lombata e sei costole senza falda) o in selle (due tronconi uniti) o in lombate o in tronconi tondi (due cosci vuoti senza lombate).
I prezzi delle carni fresche si intendono franco consegna.
§ 16 - Carne confezionata
E’ d’uso inoltre la commercializzazione di tagli di carne sottovuoto o involucrata.
§ 17 - Contrattazione delle carni congelate
La carne congelata viene venduta a quarti compensati (quarti anteriori e posteriori in uguale numero) od anche solo per quarti posteriori o solo per quarti anteriori. Non sussiste bonifico per l’imballaggio. La qualità è determinata dalla marca di provenienza.
È d’uso inoltre la commercializzazione di tagli di carne sottovuoto o involucrata.
- CARNI PREPARATE
§ 18 - Salsiccia marcata S
La salsiccia marcata “S” viene preparata con carne suina avente in genere, una percentuale dal 30 al 40% di grasso e dal 60 al 70% di magro.
§ 19 - Salsiccia marcata SB
La marcata “SB” viene prodotta con carne bovina e suina ed ha in genere una percentuale dal 40 al 50% di carne bovina e dal 50 al 60% di carne suina. Il grasso è sempre di suino.
§ 20 - Soprassata
La soprassata marcata “S” viene preparata con testa, lingua, guancia, pancetta e cotiche di suino; quella marcata “SB” con aggiunta di testa di vitella di latte.
§ 21 - Salame
Il salame viene preparato con una percentuale di carne suina, con una percentuale minore di carne bovina magra, scelta e con grasso di suino con percentuale massima del 30%. Per essere qualificato come “stagionato” deve avere almeno tre mesi di stagionatura naturale; viene garantito per non meno di tre mesi dalla consegna.
Il salame toscano di puro suino viene preparato con sola carne suina e con grasso di suino, con percentuale massima del 35%.
§ 22 - Finocchiona
La finocchiona viene preparata con carne suina e bovina, con una percentuale variante dal 65 al 70% di carne suina in prevalenza grassa e dal 30 al 35% di carne bovina magra.
Nella provincia di Prato esiste la finocchiona preparata con sola carne di suino ed è chiamata Mortadella di Prato.
§ 23 - Cali e tolleranze per salumi
Per il calo naturale dei salumi nel corso della spedizione è ammessa una tolleranza dell’1%.
§ 24 - Consegna dei salumi
La consegna dei salumi si intende effettuata franco magazzino del compratore, salvo diversa pattuizione.
§ 25 - Prosciutto toscano
Per “prosciutto toscano” si intende quello di produzione nazionale rifilato alla toscana (lungo), scoperto quasi interamente nella parte superiore per asportazione quasi totale della cotenna, notevolmente schiacciato e salato a saturazione in un periodo di circa 30 giorni.
Per essere qualificato come “stagionato” il prosciutto toscano deve avere almeno sei mesi di stagionatura naturale.
Il prosciutto toscano viene prodotto in pezzi di 8-10 chilogrammi all’origine.
Nei rapporti fra produttore e grossista il prosciutto toscano viene venduto di norma con la clausola “sano all’ago” o “sano allo stecco”, che sta ad indicare il prosciutto immune da difetti.
Sono difetti del prosciutto cattivo odore allo stecco, macchie sanguigne di colore oscuro, estese, visibili all’esterno, screpolature ampie e profonde.
Nei rapporti tra venditore e grossista la consegna si intende effettuata xxxxxx xxxxxxxxx del venditore, salvo diversa pattuizione.
§ 26 - Provvigioni al rappresentante
Salvo accordi diversi, al rappresentante vengono corrisposte di regola dal solo venditore le seguenti provvigioni:
- salumi grassi (salsicce, soprassata) . 3%
- salame e finocchiona 3%
- prosciutto toscano 3%
g) PESCI PREPARATI
- MERLUZZI
§ 27 - Specie di vendita
Lo stoccafisso ed il baccalà in balle si vendono a peso lordo di imballaggio, cioè tela per merce.
Se imballati in casse si vendono a peso netto.
§ 28 - Stoccafisso
Il Merluzzo (Gadus Morrhua) completamente essiccato all’aria prende la denominazione di stoccafisso.
§ 29 - Classificazione dello stoccafisso
Lo stoccafisso è usualmente contrattato in base al peso del singolo pesce: quando viene indicato semplicemente come piccolo, medio, grosso, si intende pesce da un minimo di 200 gr. fino a 400 gr. per il piccolo, da 400 a 600 gr. per il medio, oltre 600 gr. per il grosso.
§ 30 - Baccalà
Il merluzzo (Gadus Morrhua) aperto e salato chiamasi baccalà.
§ 31 - Requisiti del baccalà
Le qualità del baccalà normalmente contrattate sono le seguenti:
a) baccalà secco: baccalà francese, baccalà Islanda secco, norvegese secco, Färoër secco, San Xxxxxxxx (Terranova);
b) merluzzo salinato e pressato di provenienze diverse: per questo tipo di baccalà di provenienza Labrador, Terranova e Canada si hanno le seguenti classificazioni:
- piccolissimo (handfish)
- piccolo (smallcod)
- mezzano e regolare (mediumcod)
- grande (large)
- grandissimo (grandbanklargest)
Il merluzzo salinato viene venduto in balle da Kg. 50-52 circa peso lordo, tara per merce, quantitativo netto Kg. 46-47 circa.
Le pezzature sono così contrassegnate:
- A.A.A.: 10/20 pesci per balla
- A.A.: | 20/30 | “ | “ |
- A.: | 30/40 | “ | “ |
- B.: | 40/60 | “ | “ |
- C.: | 60/80 | “ | “ |
- D.: | 80/100 | “ | “ |
Il merluzzo salinato viene venduto anche in casse di varie pesature a partire da Kg. 5 ciascuno al netto.
§ 32 - Filetti di baccalà salato o filettoni
Con tale denominazione si intende il baccalà al quale sono state tolte spine, alette e coda.
I filettoni possono essere anche senza pelle, ma in Toscana sono contrattati quasi esclusivamente con la pelle.
I filettoni sono confezionati in casse e vengono contrattati a peso netto normale di Kg. 25 e Kg.
47.
I filettoni sono contraddistinti dalle seguenti pezzature:
- 100/200 | gr. | per filetto |
- 200/400 | “ | “ |
- 400/700 | “ | “ |
- 700/1000 | “ | “ |
- oltre 1000 - ALTRI PESCI | “ | “ |
§ 33 - Alici
Le alici salate sono confezionate in latte o stagne da Kg. 2 ½, 5, 10 circa. Con tali indicazioni si intende fare riferimento al formato, ma la compravendita avviene sempre a peso reale, tara per merce.
§ 34 - Sardelle
Le sardelle salate uso Lisbona sono vendute in latte di Kg. 10 nominali, tara per merce.
§ 35 - Salacche
Le salacchine abitualmente importate dal Portogallo e le salacche importate dall’Inghilterra sono vendute in fusti e in zangole e il peso si determina defalcando dal peso lordo una tara del 12%; sono vendute anche in cassette a peso netto pesce.
§ 36 - Aringhe
Le aringhe argentate arrivano generalmente dall’origine in cassette da Kg. 8 netto, in terzini da Kg. 20 netto, in mezzi barili da Kg. 30 netto.
Il prezzo delle aringhe affumicate si determina con riferimento a cassette di Kg. 9.
§ 37 - Peso delle latte
Il peso delle latte, fino al chilogrammo, contenenti sardine all’olio, salmone, tonno, alici salate e pesci conservati di qualsiasi specie si intende nominale con una tolleranza massima del 7% in meno; se invece detti generi sono confezionati in latte superiori al chilogrammo, il peso è quello reale, latta per merci. L’indicazione di latta del peso di Kg. 2,5, 5, 10 e più fa riferimento di formato, ma il peso è quello reale, tara per merce.
§ 38 - Provvigione al rappresentante
Salvo accordi diversi, al rappresentante vengono corrisposte di regola dal solo venditore le seguenti provvigioni:
- pesci conservati al sale 2%
- pesci conservati all’olio 2%
Salvo accordi diversi, al rappresentante vengono corrisposte di regola dal solo venditore le seguenti provvigioni:
- pesci conservati al sale 2%
- pesci conservati all’olio 2%
h) PRODOTTI SURGELATI
(nessun uso accertato)
i) CONSERVE ALIMENTARI
(nessun uso accertato)
l) LATTE E DERIVATI
(nessun uso accertato)
m) OLIO DI OLIVA
§ 39 - Contrattazioni e campioni
I contratti di compravendita di olio di oliva si stipulano a peso sopra campione. Il campione si preleva dai vari recipienti che contengono la partita, in quantità proporzionale all’entità delle varie qualità, formando un campione unico.
Il compratore trattiene il campione presso di sé fino al ricevimento della partita. L’olio viene di solito consegnato dal venditore in recipienti forniti dal compratore.
La spesa per il riempimento dei succitati recipienti va a carico del venditore, quando non sia altrimenti convenuto.
Si usa contrattare l’olio tanto a pronta consegna quanto a termine dilazionato; in questo caso, quando si tratti di un lungo periodo, il venditore deve custodire l’olio in località adatta e procedere a tempo opportuno ai travasi regolari; se un difetto viene preso dall’olio, in conseguenza di negligenza del venditore, dopo avvenuta la contrattazione il compratore ha diritto di rifiutare la partita.
La consegna dell’olio viene fatta ordinariamente all’orciaia o magazzino del venditore; qualche volta, specialmente per le partite di poca importanza, la consegna si fa al magazzino del compratore.
§ 40 - Pagamento
In caso di acquisto alla produzione dell’olio di oliva la clausola “pagamento a contanti” significa “contanti pronti”.
§ 41 - Difetti della merce
I difetti che rendono deprezzabili gli olii di oliva commestibili sono i seguenti: la muffa o funga, il rancidimento, la morchia, il verme, il fumo e il riscaldato. Tra i difetti sono da contemplare anche i sapori particolari di lavorazione quali il fiscolo per gli olii provenienti da frantoi tradizionali e il cloro per quelli provenienti da frantoi a ciclo continuo. Un deprezzamento può derivare anche da sapori particolari di nascita, comunemente chiamati “di provenienza”.
§ 42 - Clausola “circa”
Nelle compravendite di olio di oliva effettuate con la clausola “circa”, è in facoltà del venditore di consegnare il 5% in più o in meno; analogamente, è in facoltà del compratore ritirare il 5% in più o in meno.
-OLIO LAMPANTE
( nessun uso accertato)
-OLIO DI OLIVA ESTRATTO CON SOLVENTI
(nessun uso accertato)
n) OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI
- OLIO DI SEMI
§ 43 - Vendita su qualità
Per “olio di semi vari” si intende l’olio estratto dai semi di soia, colza, vinacciolo, ecc., miscelato; l’olio di arachidi o di girasole in commercio, se specificato come tale, deve essere fatto unicamente con arachidi o girasole.
§ 44 - Prezzo
Nelle vendite di olii di semi rettificati (commestibili) nel prezzo è compresa l’imposta di fabbricazione già pagata dalla raffineria; ne è esclusa l’I.V.A.
Nelle vendite di olio di semi greggio, dal prezzo si intendono escluse l’imposta di fabbricazione e l’I.V.A. che restano a carico del compratore.
o) OLI GRASSI E ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI
- GRASSI ANIMALI
§ 45 - Lardo salato: classifica
Per la vendita del lardo salato si esegue la seguente classifica:
- mezzena da Kg. 12 a 15;
- mezzena da Kg. 16 a 20;
- mezzena oltre i 20 Kg.
Detta classifica vale ai fini della quotazione della merce. Le vendite sono trattate anche per pezzature in sorte, per merce vista e gradita.
§ 46 - Provvigioni al rappresentante
Salvo accordi diversi, nella vendita di lardo salato e di strutto al rappresentante viene corrisposta dal solo venditore la provvigione dell’1,50%.
p) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE
(vedi Cap. 8 - Prodotti dell’industria delle pelli)
q) VINI E VERMUTH
-VINI
§ 47 -Vendita a peso
Le contrattazioni del vino si fanno in base al peso (quintale) e alla gradazione, mai in base alla misura di capacità.
§ 48 - Campioni ed analisi
Le parti ricorrono generalmente ai contratti di compravendita fatti su campione quando il compratore non conosce la qualità del vino del produttore o il venditore non conosce l’acquirente. Il campione viene prelevato dai recipienti che contengono la partita dello stesso venditore e consegnato al compratore, perché questi possa accertare tutti i requisiti del prodotto.
In tal caso il compratore si riserva il diritto di verificare di presenza se il campione consegnatogli corrisponde al contenuto dei recipienti in trattazione.
Nei contratti stipulati “in cantina” il campione di saggio viene estratto dalle due parti e conservato dal compratore ed eventualmente anche dal venditore.
Nei contratti stipulati a grado vengono prelevati all’atto della consegna 4 campioni a cura del venditore alla presenza dell’acquirente o di suo incaricato.
Di detti quattro campioni che vengono sigillati, due vengono consegnati al compratore e due vengono trattenuti dal venditore.
Ciascuna delle due parti invia uno dei campioni in suo possesso al laboratorio di analisi di sua fiducia indicato nel contratto.
Normalmente la gradazione del prodotto viene determinata in base alla media delle risultanze dei due certificati di analisi. In caso di disaccordo la gradazione del prodotto è quella stabilita dal certificato di analisi rilasciato dal laboratorio indicato di comune accordo tra le parti cui viene inviato un altro campione.
§ 49 - Contrattazioni
I vini sono contrattati in base ai caratteri organolettici, determinati dal luogo di produzione e dai sistemi di vinificazione, tenendo conto della gradazione alcolica e dell’acidità volatile e talvolta anche del contenuto di acidità fissa.
§ 50 - Clausola “circa”
Nelle compravendite di vino effettuate con la clausola “circa” è in facoltà del venditore di consegnare il 5% in più o in meno; analogamente, è in facoltà del compratore ritirare il 5% in più o in meno.
§ 51 - Trasporto
Se il vino è venduto alla cantina del venditore, ogni spesa di consegna sta a carico di questi ed ogni eventuale danno durante il trasporto rimane a carico del compratore.
Se il trasporto invece è assunto dal venditore a propria cura, questi è responsabile dei danni eventuali che possono avvenire durante il trasporto.
§ 52 - Pagamento
Il pagamento salvo accordi diversi fra le parti, avviene a 30 giorni dal ricevimento della merce.
Per i vini DOC e DOCG il pagamento non avviene comunque prima del rilascio della attestazione della denominazione di origine da parte della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
§ 53 - Avarie
Normalmente non si suggellano i recipienti di proprietà del venditore rimasti in deposito presso il medesimo, perché la custodia e la conservazione del vino vengono affidate all’onestà del predetto, che ne rimane garante fino al termine stabilito per la consegna.
Il compratore può ricusare il vino acquistato, quando, stabilito l’obbligo da parte del venditore della custodia e conservazione fino ad una determinata epoca e presentandosi il compratore in tempo utile a ritirarlo, lo riscontrasse avariato o non conforme al campione. Anche se solo in parte il vino precedentemente contrattato non corrisponde al campione, il compratore può rifiutarsi di ritirare l’intera partita. Scaduto il termine stabilito per la consegna, le avarie e i danni che possono verificarsi rimangono a carico del compratore.
§ 54 - Vino da tavola
Per vino da tavola si intende un vino comune che possegga una gradazione non inferiore ai 9° di alcool svolto per distillazione in volume per il vino bianco, ai 10° per il vino rosso.
§ 55 - Vino da mescita
Per vino da mescita si intende un vino - bianco o rosso - avente una gradazione non inferiore ai 12° di alcool svolto.
r) ALCOOL E LIQUORI
§ 56 - Alcool “buon gusto”: contrattazioni
L’alcool “buon gusto” viene venduto in fusti e in cisterne dalle distillerie o dai depositi all’ingrosso alle ditte autorizzate a ricevere il prodotto sciolto alla condizione di “franco deposito venditore”, pagamento in contanti, se la vendita è effettuata per merce in fusti, il fusto si intende a rendere.
L’unità di misura è l’ettanidro.
La vendita al dettagliante negli imballaggi consentiti dalla legge viene effettuata alla condizione di “franco domicilio”.
Il prezzo è stabilito per imballaggio unitario comprensivo del recipiente immediato.
Il pagamento viene effettuato a 30 giorni data fattura senza sconto, salvo diverse pattuizioni.
§ 57 - Alcool denaturato: contrattazioni
L’alcool denaturato viene acquistato da parte del grossista o del dettagliante in confezioni, recipienti a perdere, con pagamento per contanti, salvo diverse pattuizioni.
§ 58 - Liquori: prezzo
Il prezzo dei liquori è stabilito per bottiglie secondo la qualità e la marca ed è comprensivo dell’imballaggio e del trasporto al domicilio del dettagliante ma di norma non del contrassegno di Stato.
s) BIRRA
(nessun uso accertato)
t) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO
(nessun uso accertato)
u) VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI AL MINUTO A PEZZO
Sono usualmente venduti al minuto a pezzo, con le garanzie stabilite dalla legge, i seguenti prodotti alimentari:
- prodotti di piccola friggitoria (bomboloni, arancini, coccoli, fette di polenta fritta, ecc.)
- pizze non a taglio
- salati da pasticceria
- paste dolci
- gelati monodose
- polli cotti.