TESTO DELL’ACCORDO SINDACALE IN TEMA DI
TESTO DELL’ACCORDO SINDACALE IN TEMA DI
ATTIVITA’ CONNESSE ALLA PRODUZIONE DI BANCONOTE PER IL PERSONALE DELL’AREA OPERATIVA
Sottoscritto in data 18 dicembre 2017 con:
- FALBI, SIBC
- FABI
- SINFUB
Premessa
- L’art. 128 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’art. 16 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito BCE) attribuiscono al Consiglio direttivo della BCE il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione europea.
- Nel dicembre del 2013, il Consiglio direttivo ha deciso di posticipare a data da stabilirsi la procedura unica d’appalto dell’Eurosistema secondo cui l’approvvigionamento delle banconote in euro sarebbe avvenuto mediante il ricorso ad una gara unica centralizzata (tendering) a livello di Eurosistema.
- Dal 1° gennaio 2015, la funzione di produzione delle banconote in euro nell’Eurosistema è organizzata secondo il modello Eurosystem Production and Procurement System-XXXX, basato su due poli di alimentazione del contante (two pillar model): il primo costituito dalle BCN dotate di stamperie in-house (polo pubblico) e il secondo dalle BCN che si approvvigionano sul mercato (polo privato);
- nell’ambito del polo pubblico, ciascuna BCN si è impegnata a intraprendere un percorso di efficientamento pluriennale con l’obiettivo di collocare i costi unitari di produzione su livelli prossimi a quelli sostenuti dai produttori privati;
- la Banca d’Italia intende mantenere e rafforzare il ruolo della propria stamperia all’interno del polo pubblico;
- l’attuale assetto della stamperia è stato definito nel 2009, sulla base di un fabbisogno atteso elevato e tale da richiedere una capacità produttiva di circa 1.500 milioni di banconote annue;
- tale assetto e l’accordo negoziale del 26 maggio 2009 non risultano più coerenti con il mutato quadro di riferimento, connotato dalla forte diminuzione dei fabbisogni produttivi e dalla contestuale esigenza di un’incisiva azione di ottimizzazione della stampa in-house delle banconote;
- occorre, pertanto, pervenire a un assetto della funzione di produzione delle banconote più competitivo, agendo sulla struttura organizzativa, sull’organizzazione del lavoro, sulle dotazioni tecnologiche, sulla disciplina del trattamento normativo ed economico del personale.
Le parti si danno atto che gli interventi sul modello produttivo realizzati con il presente accordo dispiegheranno gradualmente i loro effetti in modo da pervenire entro il 1°
gennaio 2023 ad un assetto idoneo, anche in chiave prospettica, a realizzare le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza previsti per la produzione in-house e per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo.
L’Amministrazione conferma, nell’attuale quadro di riferimento, la volontà di mantenere in Banca d’Italia la funzione di produzione delle banconote. L’eventuale definizione in sede europea di diversi assetti organizzativi comporterà la convocazione delle Organizzazioni Sindacali per negoziare soluzioni che consentano di mantenere per il personale in quel momento addetto al Servizio Banconote il rapporto di impiego con la Banca e il relativo trattamento normativo ed economico.
Dichiarazione a verbale
La DASBI-SINFUB sottoscrive il presente accordo nel presupposto che esso sia condizione necessaria per il rilancio della competitività del polo produttivo di biglietti della Banca d’Italia.
La DASBI-SINFUB esprime l’auspicio che segua un’adeguata politica di investimenti, attraverso l’accelerazione dei programmi già definiti e lo sviluppo di nuovi nonché una rinnovata interlocuzione nelle sedi europee.
Orario di lavoro
Presso il Servizio Banconote il personale addetto alla funzione di produzione osserva un orario distribuito su quattro giorni; una parte del personale addetto alle funzioni di supporto amministrativo e tecnico osserva l’orario ordinario su cinque giorni.
1. L’orario di lavoro su quattro giorni è fissato in 36 ore settimanali ed è distribuito dal lunedì al giovedì. Per gli addetti alle attività di manutenzione nonché alla logistica legata alla funzione di magazzino, per una percentuale di dipendenti compresa tra il 40% e il 60% concordata con le rappresentanze locali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie l’orario è ripartito, sulla base di una pianificazione trimestrale, tra il martedì e il venerdì.
2. L’orario ordinario su cinque giorni è osservato dagli addetti alle funzioni di pianificazione e controllo, sistemi di gestione, ricerca e sviluppo, con l’eccezione del controllo di qualità.
3. L’orario giornaliero su 4 giorni ha inizio alle ore 7.00 e termina alle ore 16.30; per il personale necessario alle operazioni preliminari all’avvio delle macchine, l’orario ha inizio alle ore 6.45 e termina alle ore 16.15.
4. Per il personale che osserva l’orario su quattro giorni, l’intervallo pomeridiano ha durata di 30 minuti e viene fruito tra le 12.30 e le 14.30. Per i dipendenti del profilo tecnico- operativo addetti alle macchine di stampa e ai sistemi di taglio e confezionamento, nonché al relativo personale tecnico-operativo di manutenzione, fino al grado di Operaio di 1a super, l’intervallo pomeridiano è computato nell’orario di lavoro e viene fruito con modalità che assicurino la continuità delle lavorazioni. Per tali dipendenti il termine dell’orario giornaliero è alle ore 16.00.
5. Per il personale che opera su quattro giorni è prevista una flessibilità in ingresso di 15 minuti, con corrispondente spostamento dell’orario di uscita.
6. Per il personale del Servizio Banconote addetto alla funzione di produzione, che osserva un orario distribuito su quattro giorni:
- il congedo ordinario spettante per ciascun anno è pari a 19 giorni (178,1 ore) per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 4 anni, a 21 giorni (196,8 ore) per quelli con anzianità oltre i 4 anni e fino a 12 anni e a 24 giorni (225 ore) per quelli con anzianità oltre i 12 anni;
- la riduzione del congedo ordinario è correlata a un orario settimanale di 37 ore e 30 minuti e il relativo consumo avviene sulla base dell’orario teorico medio giornaliero, dato dall’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti diviso 4.
7. La durata della prestazione lavorativa nei giorni di semifestività è di 5 ore.
8. Le misure di presidio delle esigenze operative di cui all’art. 22/II R.P. possono prevedere, presso il Servizio Banconote, la presenza in servizio a partire dalle ore 6.45.
Dichiarazione a verbale
Il periodo di eventuale fermo delle attività produttive, in occasione delle festività, sarà concordato tra direzione del Servizio e le rappresentanze locali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
Le parti si danno atto che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficienza richiamati in premessa:
- il funzionamento giornaliero delle macchine dovrà attestarsi in almeno 7 ore e 30 minuti;
- in caso di necessità, la Direzione del Servizio e le rappresentanze locali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo si incontreranno per concordare le modalità più opportune per far fronte a esigenze non fronteggiabili con strumenti ordinari.
Le parti si danno atto che le prestazioni eventualmente richieste nella giornata non lavorativa di venerdì o lunedì saranno retribuite in regime di straordinario feriale.
Organizzazione del lavoro
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la flessibilità nell’utilizzo delle persone rappresenta una leva fondamentale per il rilancio della funzione e va agita con l’obiettivo di migliorare le competenze professionali degli addetti.
In questa prospettiva gli equipaggi delle macchine di stampa e dei sistemi di taglio e confezionamento sono composti - secondo il seguente schema - in maniera da ottimizzare le prestazioni delle risorse produttive, nel rispetto dei profili di safety e security previsti dalla normativa e tenuto conto delle specifiche competenze professionali necessarie per la conduzione dei diversi macchinari.
STAMPA
TAGLIO
REGIME | MINIMO | ORDINARIO | SPECIALE |
MACCHINA | Equipaggio | ||
Offset | |||
Super Simultan 6 | 3 | 4 | |
Super Simultan 7 | 3 | 4 | |
Super Simultan 8 | 3 | 4 | |
Calcografia | |||
Super Intaglio 5 | 3 | 4 | |
Super Intaglio 6 | 3 | 4 | |
Super Intaglio 7 | 3 | 4 | |
Verniciatura | |||
Notaprotector | - | 3 | 4 |
Applicazione patch | |||
Optinota 1 | - | 3 | |
Optinota 2 | - | 3 | |
Serigrafia | |||
Notascreen 2 | - | 3 | |
Notascreen 3 | - | 3 | |
Numerazione | |||
Super Numerota 6 | - | 3 | |
Super Numerota 7 | - | 3 | |
Super Numerota 8 | - | 3 |
REGIME | MINIMO | ORDINARIO |
MACCHINA | Equipaggio | |
CUT1 | 3 | 6 |
CUT2 | 3 | 6 |
CUT3 | 3 | 6 |
CUT4 | 3 | 5 |
CUT5 | 3 | 5 |
Inoltre:
- le macchine possono funzionare anche a velocità ridotta, per un periodo massimo di 4 ore giornaliere, con un numero inferiore di addetti (minimo 3) rispetto al regime ordinario e il regime ridotto di funzionamento di ciascuna macchina è definito dal responsabile dell’unità di base tenuto conto degli addetti presenti;
- i responsabili delle unità di base – o loro delegati – provvedono all’assegnazione giornaliera delle persone alle macchine e alla formazione degli equipaggi e all’individuazione dei team leader;
- l’utilizzo presso Divisioni e Reparti, anche diversi da quelli di appartenenza, del personale addetto alla Direzione di produzione è disposto tenuto conto dei requisiti professionali richiesti dalle funzioni da svolgere e nel rispetto dei protocolli sanitari, nell’ambito di aree omogenee di attività;
- al fine di assicurare un ottimale funzionamento delle diverse macchine, gli orari di partenza e arresto delle stesse saranno differenziati in ragione delle specificità delle singole tecnologie di stampa e taglio.
Inquadramento, mansioni e avanzamenti
Art. 4
Gradi e categorie del profilo tecnico-operativo
1. Il profilo tecnico-operativo comprende i seguenti gradi e categorie:
- Capo officina;
- Capo reparto;
- Operaio di 1ª categoria super;
- Operaio di 1ª categoria;
- Operaio di 2ª categoria;
- Operaio di 3ª categoria;
- Operaio di 3ª categoria junior. [Omissis]
[Omissis]
Art. 7
Mansioni del personale del profilo tecnico-operativo
1. Il personale del profilo tecnico-operativo svolge le mansioni di seguito indicate:
- gli Operai di 3a categoria sono addetti a mansioni che richiedono una normale capacità professionale di mestiere e compiono all’occorrenza lavori di trasporto di materiali, di pulizia e altre incombenze di carattere materiale;
- gli Operai di 3a categoria junior sono addetti, anche presso le macchine, a mansioni che richiedono capacità professionali di base e a compiti complementari. In relazione allo stato di avanzamento del percorso di addestramento e affiancamento, sono addetti a mansioni che richiedono una normale capacità professionale di mestiere. Compiono lavori di trasporto di materiali o di pulizia nonché altre incombenze di carattere materiale.
[Omissis]
Art. 65
Criteri generali per l’avanzamento del personale del profilo tecnico-operativo
1. Le promozioni ai gradi di Capo officina e Capo reparto e il passaggio alla 1a categoria hanno luogo mediante scrutinio per valutazione comparativa per il numero di posti annualmente determinato dall’Amministrazione. I passaggi alla 1a categoria super e fino alla 2a categoria hanno luogo mediante selezione di merito e per titoli per il numero di posti annualmente determinato dall’Amministrazione. I passaggi fino alla 2a categoria vengono disposti, oltreché mediante selezione di merito e per titoli, anche per anzianità congiunta al merito.
[Omissis]
Art. 69
Passaggi di categoria
[Omissis]
4. Il passaggio alla 3a categoria è conferito, mediante selezione di merito e per titoli, ai dipendenti che abbiano un’anzianità nella 3a categoria junior di almeno 6 anni e inferiore a 8 anni. Il passaggio alla 3a categoria è altresì conferito, con provvedimento del Direttore Generale, per anzianità congiunta al merito, ai dipendenti che abbiano un’anzianità di 8 anni nella 3a categoria junior e che non abbiano riportato il giudizio di insufficiente nell’ultimo riferimento valutativo annuale.
Art. 72
Norme sulle promozioni e sui passaggi di categoria riguardanti il personale del profilo tecnico-operativo
[Omissis]
10. Ai fini delle promozioni per selezione di merito e per titoli a Operaio di 1ª categoria super, a Operaio di 2a categoria e a Operaio di 3a categoria sono presi in considerazione, con l’attribuzione dei punteggi indicati nell’Allegato B, i seguenti fattori:
[Omissis]
Art. 82
Concorsi interni a Coadiutore e ad Assistente del profilo tecnico riservati al personale del profilo tecnico-operativo
[Omissis]
2. Il concorso, sostenibile non più di tre volte nel corso di un quinquennio, prevede una prova orale, con un punteggio minimo di idoneità pari al 60% del punteggio massimo, riguardante gli aspetti tecnico-applicativi dei settori di specializzazione (I.T., impiantistico, edile, produzione banconote) per i quali sono messi a concorso i posti.
3. A far tempo dal 1° gennaio 2018, il personale del profilo tecnico-operativo appartenente almeno alla 3a categoria che non abbia riportato il giudizio di insufficiente nell’ultimo riferimento valutativo annuale può partecipare ai concorsi interni per esami che l’Amministrazione dovesse bandire, per il numero di posti di volta in volta determinato, per l’accesso al grado di Assistente del profilo tecnico.
4. Il concorso, sostenibile non più di tre volte nel corso di un quinquennio, prevede una prova orale, con un punteggio minimo di idoneità pari al 60% del punteggio massimo, riguardante gli aspetti operativi dei settori di specializzazione (I.T., impiantistico, edile, produzione banconote) per i quali sono messi a concorso i posti.
[Omissis]
Assunzioni
[Omissis]
Art. 12
Assunzioni
1. Le assunzioni sono disposte mediante pubblico concorso:
2) per il profilo tecnico-operativo, nella 1ª, 2a , 3a e 3a junior delle categorie previste dall’art. 4. [Omissis]
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che le assunzioni degli Operai di 3a categoria junior saranno dedicate al Servizio Banconote.
L’Amministrazione dichiara l’intendimento di avviare un’azione di turn over del personale del profilo tecnico-operativo nella misura di almeno il 50% delle cessazioni.
L’inserimento dei neo assunti al grado di Operaio di 3a categoria junior sarà assistito da un percorso di addestramento, che prevede l’affiancamento a personale più esperto volto a favorire l’acquisizione delle competenze professionali richieste dalla specifica attività da svolgere.
La FABI ritiene che l’istituzione del nuovo grado di Operaio di 3a cat. junior abbia carattere di straordinarietà, limitata a quanto riportato in premessa e che dovrà essere accompagnata da una politica delle assunzioni che consenta di raggiungere una significativa percentuale di nuovi assunti relativa al personale addetto alla funzione di produzione delle banconote alla data del 1° gennaio 2023
Trattamento economico
Tabella A.1
Livello stipendiale (L.S.) (ai sensi dell'art. 121) - Decorrenza 1.3.2018 [Omissis]
Operaio di 3a cat. junior € 23.000,00
Tabella A.2
Assegno individuale di grado (A.I.G.) - Importi utili per la determinazione dell'assegno medesimo (ai sensi degli artt. 121 e 122)
[Omissis]
Operaio di 3a cat. junior € 450,00 (decorrenza 1.3.2018)
Tabella A.3
Assegno individuale di servizio (A.I.S.) - Importi utili per la determinazione dell'assegno medesimo (ai sensi degli artt. 121 e 122)
[Omissis]
Operaio di 3a cat. € 0 (decorrenza 1.3.2018)
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che i percorsi di carriera degli Operai di 3a cat. junior saranno trattate nell’ambito del negoziato per la riforma degli inquadramenti dell’Area Operativa, che le parti concordano di sviluppare con carattere prioritario nell’anno 2018.
[Omissis]
Art. 135
Speciali compensi
d) Compenso per i dipendenti addetti al comprensorio del Servizio Gestione circolazione monetaria.
Spetta al personale addetto alla Divisione Cassa speciale e logistica che permanga all’interno del perimetro del comprensorio per almeno 5 ore continuative, includenti l’intervallo pomeridiano durante il quale il personale non può abbandonare il comprensorio, fatte salve le uscite autorizzate dalla Direzione per esigenze di servizio.
[Omissis]
n) Compenso per team leader presso il Servizio Banconote
Spetta al personale del profilo tecnico-operativo con almeno 6 anni di anzianità di servizio per ogni giornata in cui sia chiamato, per almeno 5 ore, a sovrintendere alle lavorazioni presso le macchine di stampa o i sistemi di taglio e confezionamento del Servizio Banconote.
Il compenso è altresì riconosciuto ai dipendenti del profilo tecnico-operativo che siano chiamati a sovrintendere alle attività di manutenzione in assenza del Capo reparto.
[Omissis]
Tabella A.7 - Speciali compensi (ai sensi dell’art. 135) - importi giornalieri
[Omissis]
d) Compenso per i dipendenti addetti al comprensorio del Servizio Gestione circolazione monetaria
decorrenza 1.1.2017
€ 8,98764
[Omissis]
n) Compenso per team leader
[Omissis]
decorrenza 1.3.2018
€ 1
Le parti si danno atto che dal 1° marzo 2018 verrà meno il regime di lavorazione su turni presso il Servizio Banconote.
A partire dalla stessa data è abrogato il compenso per addetti alle macchine di stampa e ai sistemi di taglio e confezionamento; per gli addetti al Servizio Banconote verrà inoltre meno il compenso per i dipendenti addetti ai comprensori.
Compenso transitorio
In sostituzione dei compensi venuti meno, dal 1° marzo 2018 al 31 dicembre 2022 sarà erogato agli addetti al Servizio BAN al 31 dicembre 2017, un compenso transitorio giornaliero, non rivalutabile, commisurato ai compensi giornalieri per turno, comprensorio e macchine individualmente spettanti in relazione all’attività svolta al 31 dicembre 2017 e sulla base delle tabelle a tale data.
Il compenso:
- è erogato per ogni giorno in cui il dipendente sia presente in servizio presso il Servizio Banconote per almeno 5 ore, con inizio della prestazione nel rispetto della flessibilità, fatti salvi eventuali permessi preventivamente programmati e autorizzati;
- è moltiplicato per 5/4 (1,25 volte) per i dipendenti che osservano l’orario di lavoro su quattro giorni;
- è riparametrato in relazione a eventuali promozioni sulla base delle tabelle al 31 dicembre 2017;
- non viene corrisposto in caso di uscita dal Servizio Banconote; è sospeso in caso di uscita temporanea;
- viene mantenuto per le giornate di partecipazione a corsi di formazione che si tengano all’interno dello Stabilimento.
Premio di produzione
A decorrere dal 1° marzo 2018 è istituito il premio di produzione, articolato in due livelli legati al raggiungimento di obiettivi quali-quantitativi concordati con le rappresentanze locali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
Il premio viene erogato, entro il mese di giugno dell’anno successivo, in ugual misura a tutti gli addetti al Servizio Banconote che siano stati presenti in servizio per almeno 110 giornate (se osservano l’orario ripartito su 4 giorni settimanali) o 140 giornate (se osservano l’orario ordinario) e salvo demerito.
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che, per l’anno 2018, lo stanziamento destinato al premio di produzione ammonta a € 500.000.
Dal 1° gennaio 2023 il premio di produzione sarà finanziato con tutte le risorse impegnate per il compenso transitorio erogato al 31 dicembre 2022, incrementate di una somma aggiuntiva utile a corrispondere il premio anche al personale non addetto alla Direzione di Produzione.
Il compenso transitorio e il premio di produzione non sono utili ai fini del trattamento di quiescenza del personale assunto prima del 28.4.1993 (pensione a carico della Banca e indennità di fine rapporto - I.F.R.) né per il calcolo dell’I.F.R. nei confronti dei dipendenti assunti successivamente al 27.4.1993 e fino al 16.6.2017 che non abbiano aderito alla previdenza complementare. Tali somme sono incluse nella retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
Mobilità del personale appartenente al profilo tecnico-operativo
Dichiarazione a verbale
In concomitanza con la fase di attuazione della riforma organizzativa del Servizio Banconote, l’Amministrazione garantisce al personale del profilo tecnico-operativo, interessato a un diverso utilizzo sulla piazza di Roma, l’adibizione nel polo logistico d’interesse e, per quanto possibile, presso le Strutture richieste ad eccezione del Servizio Banconote. I Servizi/Filiali che presentano fabbisogni di personale tecnico-operativo verranno preventivamente comunicati al personale.
Il personale del profilo tecnico-operativo che intende aderire all’ampliamento mansionistico potrà candidarsi tramite job posting per le posizioni rese disponibili sulla piazza di Roma e presso le Filiali. In caso di cambio di residenza verrà riconosciuto il trattamento economico previsto per i trasferimenti con dichiarazione di disponibilità.
Le posizioni verranno individuate presso:
• i comparti dell’Amministrazione Centrale che svolgono attività esecutive e di supporto amministrativo (gestione corrispondenza, gestione procedure del personale e contabili, altre attività di carattere amministrativo ecc.) quali ad es. tutte le Segreterie Dipartimentali. Per ulteriori posizioni a maggior contenuto specialistico potranno essere richieste specifiche esperienze di studio o professionali anche precedenti all’ingresso in Banca;
• tutte le Filiali STC e altre Filiali con elevati livelli di attività nel comparto operativo contabile e in particolare nella contazione. Per ulteriori posizioni nel comparto segretariale nonché in comparti più specialistici potranno essere richieste specifiche esperienze di studio o professionali anche precedenti all’ingresso in Banca.
Il personale sarà destinatario di iniziative di riorientamento finalizzate a favorirne il reimpiego in nuovi compiti (corsi in presenza sull’evoluzione delle funzioni dell’Istituto; corsi in presenza oppure on-line su tematiche specifiche connesse al concreto campo di utilizzo e su tematiche di carattere generale).
La fruizione del regime di mobilità di cui sopra preclude la possibilità di fruire delle misure di accompagnamento all’uscita previste dai presenti accordi.
* * *
Il personale del profilo tecnico-operativo che ha ampliato l’ambito mansionistico a seguito di trasferimento o diverso utilizzo verrà inquadrato nel profilo amministrativo a domanda decorsi 3 anni dal primo giorno del mese successivo all’adibizione ai nuovi compiti. I dipendenti inquadrati nel grado di Operaio di 3a categoria accederanno al grado di Vice assistente; il restante personale verrà inquadrato nel grado di Assistente.
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che, in attuazione degli accordi per le Filiali STC del 6 luglio 2017, verrà avviata entro il primo semestre del 2018 una sessione di mobilità d’ufficio per il soddisfacimento delle esigenze che si registrano presso tali Filiali.
L’Amministrazione dichiara che la Direzione del Servizio avvierà a breve colloqui con il personale interessato a un diverso utilizzo e che, nei confronti di tale personale, saranno attivati percorsi formativi ed esperienze di diversificazione volti ad ampliare il bagaglio di conoscenze e agevolarne le possibilità di diverso utilizzo.
Misure di accompagnamento all’uscita
Le misure di accompagnamento all’uscita di cui al presente accordo sono alternative a quelle previste dagli accordi del 22 marzo 2016 e sono destinate a tutto il personale del profilo tecnico-operativo della Banca d’Italia nonché al restante personale addetto al Servizio Banconote al 1° gennaio 2018 che si trovi nelle condizioni previste per ciascuna di esse e dichiari esplicitamente di volersene avvalere, entro il 30 aprile 2018, presentando domanda di dimissioni.
Le cessazioni avranno decorrenza entro il 1° ottobre 2018.
a) Personale che maturi il diritto alla liquidazione della pensione entro il 30 settembre 2018 e cessi successivamente alla maturazione del diritto ed entro il 1° ottobre 2018.
Liquidazione di una somma una tantum con riferimento al periodo intercorrente tra la data di cessazione e quella prevista per il collocamento a riposo d’ufficio, determinata come segue:
- per il periodo fino a 11 mesi
tante mensilità di stipendio quanti sono i mesi interi mancanti al collocamento a riposo d’ufficio fino a un massimo di xxxx;
- per il periodo ulteriore
una mensilità di stipendio ogni ulteriori quattro mesi mancanti al collocamento a riposo d’ufficio, con arrotondamento per eccesso della frazione residua superiore a due mesi.
Ai fini del calcolo delle somme una tantum, la mensilità è pari all’importo annuo lordo dello stipendio spettante all’atto della cessazione diviso 13.
La somma una tantum è corrisposta unitamente all’indennità di fine rapporto (ove spettante).
b) Personale che maturi il diritto alla liquidazione della pensione dopo il 30 settembre 2018 ed entro il 31 dicembre 2025.
In caso di adesione, la cessazione avrà decorrenza dal 1° ottobre 2018.
Ferma restando la liquidazione dell’indennità di fine rapporto, ove spettante alla data di cessazione dal servizio:
- riconoscimento, fino alla data di liquidazione della pensione, di un assegno per il sostegno del reddito di importo mensile pari al 75% dell’ultima retribuzione pensionabile ai fini della disciplina del Trattamento di quiescenza della Banca. L’assegno è corrisposto con cadenza mensile ed è annualmente adeguato, a partire dall’anno successivo a quello del
riconoscimento, applicando l’intera percentuale di variazione prevista per la perequazione dei trattamenti di pensione;
- copertura assicurativa presso l’INPS del periodo successivo alla cessazione dal servizio fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione INPS o Banca per coloro che accedono alla pensione con i requisiti previsti per la pensione di anzianità ovvero anticipata. Per i dipendenti assunti ante 28 aprile 1993 che accedono alla pensione con i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia, si procederà al versamento contributivo limitatamente al periodo necessario affinché il dipendente consegua il requisito minimo contributivo previsto dalla legge per tale pensione. L’onere della contribuzione volontaria - determinata con riferimento alla retribuzione imponibile percepita dall’interessato nell’anno solare precedente la data della domanda, rivalutata di anno in anno - è interamente a carico della Banca;
- per i dipendenti assunti ante 28 aprile 1993, determinazione della pensione eventualmente spettante ai sensi della disciplina del Trattamento di quiescenza della Banca, sommando all’anzianità utile maturata all’atto della cessazione dal servizio (senza arrotondamenti) il periodo successivo coperto da contribuzione volontaria ovvero il periodo fino alla maturazione del diritto a pensione in Banca o nell’AGO. L’aliquota di pensione, determinata con riferimento a detta anzianità complessiva, viene applicata alle voci pensionabili calcolate all’atto della cessazione e adeguate annualmente applicando l’intera percentuale di variazione prevista per la perequazione dei trattamenti di pensione. La quota di pensione INPS maturata in relazione alla contribuzione volontaria versata dalla Banca viene detratta dall’importo della pensione a carico della Banca;
- per i dipendenti assunti dal 28 aprile 1993, iscritti alla previdenza complementare, la Banca continua a versare la contribuzione di propria competenza fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione INPS, secondo le percentuali previste per il personale in servizio applicate sull’ultima retribuzione utile ai fini del TFR; tale retribuzione è annualmente adeguata applicando l’intera percentuale di variazione prevista per la perequazione dei trattamenti di pensione. I versamenti alla previdenza complementare avvengono con la stessa cadenza prevista per il personale in servizio.
In caso di eventuale rioccupazione (lavoro dipendente o autonomo), l’assegno per il sostegno del reddito è ridotto del 50% e la contribuzione all’INPS e alla previdenza complementare è sospesa per tutto il periodo di svolgimento della nuova attività lavorativa. Inoltre, tale periodo non è utile ai fini della determinazione della pensione a carico della Banca, spettante ai sensi della disciplina del Trattamento di quiescenza.
Il personale che percepisce l’assegno di sostegno al reddito gode delle medesime provvidenze previste per i dipendenti in servizio in materia di:
- assistenza sanitaria (con la stessa contribuzione a carico della Banca prevista per il personale in attività di servizio);
- assicurazione vita (per la sola ipotesi di morte);
- accertamenti diagnostici (check-up);
- mutuo ipotecario agevolato della Banca;
- applicazione delle condizioni bancarie e creditizie previste dalla C.S.R.;
- iniziative e contributi del C.A.S.C.-B.I.
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che eventuali modifiche del sistema dei benefit verranno applicate anche al personale che percepisce l’assegno per il sostegno del reddito.
Ulteriori misure per il solo personale addetto al Servizio Banconote
Oltre alle prestazioni sopra descritte, al personale che ha titolo alla percezione del compenso transitorio sarà erogato, unitamente all’indennità di fine rapporto (ove spettante), un importo commisurato al compenso transitorio che avrebbe percepito nel periodo intercorrente tra la data di cessazione e il 1° aprile 2020 o la data collocamento a riposo d’ufficio, se antecedente. Per coloro che maturino il diritto a pensione successivamente al 1° aprile 2020, tale importo sarà aumentato commisurandolo ai mesi mancanti alla maturazione del diritto a pensione, entro il limite di ulteriori due anni.
Relazioni sindacali a livello locale
La Direzione del Servizio Banconote terrà confronti semestrali con le rappresentanze locali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, aventi a oggetto:
- la funzionalità delle misure introdotte e la loro rispondenza agli obiettivi da conseguire;
- l’individuazione di eventuali affinamenti;
- l’evoluzione dei carichi di lavoro e degli obiettivi di produzione;
- i profili di salute e sicurezza dei lavoratori connessi alle lavorazioni.
Nell’anno 2018 si terranno tre incontri: entro il 30 giugno, entro il 30 settembre ed entro il 31 dicembre.
Le rappresentanze locali delle Organizzazioni Sindacati firmatarie del presente accordo saranno convocate nel rispetto delle medesime regole previste per le convocazioni a livello nazionale.
Promozioni per il personale del profilo tecnico-operativo
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che, per il personale del profilo tecnico-operativo, le aliquote di avanzamento previste dagli accordi del 23 giugno 2016 trovano applicazione fino al 2022.
Altre previsioni
Dichiarazione a verbale
L’Amministrazione dichiara che:
- assicurerà la piena operatività dello sportello di cassa all’interno del comprensorio tre volte a settimana, e in modo complementare al di fuori del comprensorio, riservandosi di verificarne il mantenimento con le XX.XX., alla luce dell’effettiva operatività;
- il funzionamento del bar interno sarà assicurato nell’arco orario 8.00 – 15.30;
- in caso di mancata erogazione del servizio di mensa saranno distribuiti cestini ovvero forniti ticket restaurant. In sede di redazione del capitolato per l’affidamento del servizio di mensa, saranno previste misure specifiche per tenere conto dell’esigenza di continuità delle lavorazioni;
- l’offerta di servizi a tutela della salute e di monitoraggio dello stress lavoro-correlato comprenderà accertamenti specialistici mirati e conferenze sull’alimentazione e sulla prevenzione.
Sede di verifica
Nel secondo semestre del 2020 l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo procederanno a una congiunta verifica sull’attuazione del nuovo regime di produzione.
Entrata in vigore
Ove non diversamente disposto, le previsioni del presente accordo decorrono dal 1°
marzo 2018.
Sono integralmente abrogate le previsioni di cui all’accordo del 26 maggio 2009.