Contract
DISEGNO DI LEGGE
Testo unificato predisposto dal Comitato ristretto incaricato dalla Commissione Lavoro del Senato, in materia di partecipazione dei lavoratori nell’impresa – 20 dicembre 2011
Articolo 1 - Contenuto del contratto istitutivo
1. Le imprese possono stipulare con le organizzazioni sindacali un contratto collettivo aziendale volto a istituire una delle forme seguenti di coinvolgimento dei lavoratori:
a) obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a carico dell’impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal d. lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva europea 2002/14/CE sull’informazione e consultazione dei lavoratori; rimane ferma la disciplina del coinvolgimento dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 per le imprese e i gruppi di dimensioni comunitarie, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188 per le Società europee, dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 48 per le Società cooperative europee, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108 per la fusione transfrontaliera di società; sono fatte, altresì, salve le procedure di informazione e di consultazione in materia di trasferimento d’impresa di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, e in materia di licenziamenti collettivi di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia di coinvolgimento dei lavoratori;
b) procedure di verifica dell’applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l’istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative adeguate;
c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze e poteri di indirizzo, controllo o decisionali in materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l’organizzazione del lavoro, la formazione professionale, l’inquadramento, la promozione e l’attuazione di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di remunerazione collegata al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell’impresa;
d) controllo sull’andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;
e) istituzione di forme di partecipazione dei lavoratori agli utili dell’impresa;
f) partecipazione dei lavoratori all’attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull’andamento dei piani medesimi;
g) trasformazione di quote di trattamento di fine rapporto destinate a maturare in futuro in azioni o quote di capitale societario, sotto condizione dell’adesione dei singoli lavoratori interessati;
h) partecipazione di rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza, a norma dell’articolo 3;
i) accesso dei lavoratori dipendenti al capitale dell’impresa attraverso la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l’esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell’impresa.
Articolo 2 - Requisiti per la stipulazione del contratto istitutivo
1. Il contratto istitutivo di cui all’articolo 1 può essere stipulato con effetti estesi a tutti i dipendenti dell’impresa o dell’unità produttiva a cui il contratto stesso si riferisca alle condizioni e con i requisiti stabiliti da un accordo interconfederale stipulato dalle confederazioni comparativamente maggiormente rappresentative, applicabile nell’unità produttiva.
2. In difetto di un accordo interconfederale applicabile, si applicheranno i criteri stabiliti dall’accordo interconfederale 28 giugno 2011.
Articolo 3 – Consigli di sorveglianza
1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che occupino complessivamente più di 300 lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409- octies a 2409-quaterdecies del codice civile, mediante contratto aziendale stipulato a norma
dell’articolo 2 può essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza.
2. La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza e le modalità di designazione degli stessi sono determinate mediante lo stesso accordo aziendale. Qualora nell’impresa sia stato attivato un piano di azionariato di cui all’articolo 4, almeno un posto nel Consiglio di sorveglianza deve essere riservato a un rappresentante dei dipendenti che aderiscano al detto piano.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora nella Società europea sia già in atto una forma di partecipazione dei lavoratori nel Consiglio di sorveglianza, istituita a norma del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188.
4. I rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza sono membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto.
Articolo 4 – Partecipazione azionaria dei lavoratori
1. I contratti collettivi o individuali possono disporre l’accesso privilegiato dei dipendenti dell’impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell’impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite società di investimento, o fondazioni, o associazioni alle quali i dipendenti possano partecipare.
2. Un contratto aziendale stipulato a norma dell’articolo 2 può disporre che una quota non superiore al 20 per cento della retribuzione futura di ciascun dipendente sia costituita da partecipazioni azionarie o quote di capitale, o diritti di opzione sulle stesse, attribuite a una società di investimento cui tutti i dipendenti abbiano diritto di partecipare.
3. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate a consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale dell’impresa, secondo quanto previsto dai due commi precedenti, non si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 2441 del codice civile.
4. Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i prestiti concessi ai dipendenti al fine di agevolare la loro adesione a piani di partecipazione azionaria. Si intendono per tali i prestiti erogati dai soggetti indicati nell’articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, destinati alla sottoscrizione di azioni dell’impresa o di apposite società di investimento incaricate della sottoscrizione di azioni dell’impresa.
Articolo 5 – Delega legislativa al Governo in materia di trattamento fiscale dell’erogazione di partecipazioni azionarie ai lavoratori
1. Il Governo è delegato a emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore di questa legge un decreto legislativo che preveda l’estensione delle disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettere g e g- bis e comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, anche alle azioni e agli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti a norma dell’articolo 4. Lo stesso decreto legislativo stabilirà l’importo massimo e il periodo minimo di possesso delle azioni ai fini del godimento del beneficio fiscale.