MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Fondo aggiuntivo Pensioni per il personale del Banco di Sardegna Iscritto all’albo dei fondi pensione con il numero 1255
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001
Parte Speciale
Modello approvato da parte del Consiglio di Amministrazione in data 12/09/2012 In vigore dal 12/09/2012
Ultimo aggiornamento: 21/01/2021
Sommario
A.1 Le tipologie di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art.24 e art.25, 25-ter, 25-decies del Decreto) 6
A.2 Criteri per identificare i pubblici ufficiali/ incaricati di un pubblico servizio 10
A.4 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento 11
A.5 Principi procedurali specifici 13
A.6 Verifiche dell’ Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx 00
B.1 Le tipologie dei reati societari (art. 25ter del Decreto) 14
B.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento 17
B.4 Principi procedurali specifici 18
B.5 Verifiche dell’Organismo di Vigilanza 19
C.1 Le tipologie di reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento(art. 25 bis del Decreto) 21
C.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento 22
C.4 Principi procedurali specifici 23
C.5 Verifiche dell’ Organismo di Vigilanza 23
D.1 Le tipologie dei reati di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater del Decreto) 24
D.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento 28
D.4 Principi procedurali specifici 29
D.5 Verifiche dell’Organismo di Vigilanza 29
E.1 Le tipologie di reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis) e in materia di diritto d’autore (Art. 25 novies) 30
E.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento 35
E.4 Principi procedurali specifici 36
E.5 Verifiche dell’Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx 00
F.1 La responsabilità della società dipendente da reati in materia di abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto) 38
F.1.2 La responsabilità della società dipendente dagli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (art. 187quinquies TUF) 39
F.2 Le informazioni privilegiate 40
F.4 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento 40
F.6 Principi procedurali specifici 42
F.7 Verifiche dell’Organismo di Vigilanza 43
G.1 La responsabilità della società dipendente da reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25octies del Decreto)
G.3 Destinatari della presente parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento 46
G.6 Principi procedurali specifici 47
G.7 Poteri, istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza 48
H.1 La responsabilità della società dipendente da reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25septies del Decreto) 49
H.3 Destinatari della presente parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento 51
H.4 Principi procedurali specifici 52
H.5 Poteri, istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza 52
I.1 La responsabilità della società dipendente da reati in materia ambientale (art. 25 undecies del Decreto) 54
I.3 Destinatari della presente parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento 55
I.4 Principi procedurali specifici 56
I.5 Poteri, Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza 57
J.1 La responsabilità della società dipendente da reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto) 58 J.2 Aree a rischio 60
J.3 Destinatari della presente parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento 60
J.4 Principi procedurali specifici 61
J.5 Poteri, Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza 62
Definizioni
Ente, Fondo o Fondo pensione: il Fondo aggiuntivo Pensioni per il personale del Banco di Sardegna.
Organi sociali: il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci del Fondo, nonché i loro componenti.
Esponenti del Fondo pensione: Amministratori, sindaci, Direttore-Responsabile, dipendenti, collaboratori e liquidatori del Fondo pensione.
Collaboratori: coloro che agiscono in nome e/o per conto dell’Azienda sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).
Consulenti: Xxxxxxxx che esercitano la loro attività in favore dell’azienda in forza di un rapporto contrattuale.
Dipendenti: personale della Società e personale accolto in distacco, indipendentemente dal livello e grado di inquadramento.
Decreto o D.Lgs. 231/2001: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
Funzioni fondamentali: la funzione di Revisione Interna, la funzione di Controllo Rischi e la Funzione Attuariale cosi’ come definiti e previsti dal D.L. 252/2005 Art. 5-bis.
Modello: modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e xx.xx. adottato da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo.
Destinatari: si intendono i soggetti a cui è rivolto il presente Modello e, a vario titolo, tenuti alla sua osservanza.
Aree a rischio: aree di attività del Fondo pensione nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione di reati e di illeciti.
Codice etico: codice adottato dal Fondo pensione ai sensi delle previsioni del D.Lgs. 231/2001 contenente i valori essenziali, gli standard di riferimento e le norme di condotta, nonchè i principi cui devono essere orientati i comportamenti di coloro che agiscono per conto e nell’interesse del Fondo.
Organismo di Vigilanza o OdV: l’organismo del Fondo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonchè di curarne l’aggiornamento.
Enti: persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
Illeciti Amministrativi: si intendono gli illeciti previsti dalla legge n. 62 del 18 aprile 2005 che, se commessi, possono comportare la responsabilità amministrativa dell’Ente.
Reati: i reati che, se commessi, possono comportare la responsabilità amministrativa del Fondo.
Parte Generale: la parte del Modello nella quale sono fissate le generali regole di condotta e le procedure che il Fondo deve osservare nella propria operatività generale.
Parte/i Speciale/i: le parti del Modello che individuano e regolano i processi delle Aree a rischio nei cui ambiti possono essere commessi reati ed Illeciti Amministrativi.
Principi di Comportamento: i principi indicati nelle varie Parti Speciali a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento dei compiti di cui alla rispettiva parte Speciale.
Protocolli: i principi, le regole e le modalità operative delineate nelle varie Parti Speciali a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle attività ivi indicate.
Pubblica Amministrazione: gli organi e gli uffici dello Stato, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, incluse le Autorità di Vigilanza sotto il cui controllo è posto il Fondo.
Sistema Disciplinare: l’insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano i Principi di Comportamento ed i Protocolli contenuti nel Modello.
TUF: D.Lgs. 58/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
PARTE SPECIALE PARTE SPECIALE A
A.1 Le tipologie di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art.24 e art.25, 25-ter, 25-decies del Decreto)
Per quanto concerne la presente parte speciale A, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.
▪ Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
Commette il reato di malversazione a danno dello Stato, chiunque estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto somme di denaro, intese quali sovvenzioni, finanziamenti o contributi, ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla CEE destinate a favorire iniziative per la realizzazione o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, le distragga da tale finalità. La condotta è costituita dalla destinazione di un bene a fini diversi da quello a cui era finalizzato. In tal senso si differenzia dalla truffa aggravata, perché mentre qui il bene è conseguito legittimamente ma il suo uso è distorto, nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all’ottenimento della cosa, il cui possesso diventa perciò illegittimo.
▪ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
L’ipotesi di reato di cui all’art. 316ter c.p. punisce colui che, utilizzando o presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestazioni non corrispondenti al vero, ovvero omettendo informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
La condotta dell’agente si deve inserire in un procedimento amministrativo teso ad ottenere per sé o per altri i contributi, finanziamenti, ecc. Tale fattispecie è una figura sussidiaria, in quanto sussiste solo se il fatto non costituisce il diverso reato di cui all’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Difatti la giurisprudenza ha ritenuto di applicare quest’ultima norma nel caso in cui l’agente sia anche artefice delle suddette falsità.
• Concussione (art.317 c.p.)
La concussione incrimina la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. In ordine a tale fattispecie si devono fare alcune precisazioni, riportate di seguito in modo schematico:
Abuso di qualità del pubblico ufficiale: comprende tutte quelle condotte che consentono una strumentalizzazione della posizione di preminenza rispetto a quella del privato.
la condotta del pubblico ufficiale deve essere qualificata, ossia determinata dal pubblico ufficiale con l’abuso della sua qualità o dei suoi poteri, sicché la pretesa promessa o azione indebita deve porsi in astratto come effetto di tale costrizione.
In ogni caso l’abuso dei poteri presuppone la capacità di esercitarli legittimamente, nei limiti della sua competenza. A proposito del presente reato si ritiene opportuno accennare alla “concussione Ambientale”, la quale si realizza attraverso comportamenti suggestivi taciti che inducono il soggetto passivo a pagamenti non dovuti, per diffusa prassi.
Nel fatto della corruzione si ravvisano due distinti reati: l’uno commesso dal soggetto corrotto, rivestente la qualifica pubblica (c.d. corruzione passiva), l’altro commesso dal corruttore (c.d. corruzione attiva), che, in forza della disposizione di cui all’art. 321 c.p., è punito con le stesse pene previste per il corrotto. La responsabilità dell’Ente per reato commesso dai soggetti apicali o dai subordinati anche nell’interesse o a vantaggio della medesima potrebbe conseguire a fronte di ipotesi sia di corruzione attiva che di corruzione passiva. Difatti, come precedentemente precisato, talune attività connotate da riflessi pubblicistici potrebbero comportare l’assunzione in capo all’operatore del Fondo della qualifica di pubblico agente.
Le fattispecie di corruzione previste dall’art. 25 del Decreto sono le seguenti.
• Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L’attività del pubblico agente può estrinsecarsi in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), ma il reato sussiste anche se l’utilità indebita è:
corrisposta o promessa a prescindere dall’individuazione della “compravendita” di un atto ben determinato, in quanto è sufficiente il solo fatto che sia posta in relazione col generico esercizio della funzione;
corrisposta dopo il compimento di un atto d’ufficio, anche se precedentemente non promessa.
• Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
Il reato, detto anche di “corruzione propria”, consiste in un accordo per la promessa o dazione di un indebito compenso riferito ad un atto, da compiersi o già compiuto, contrario ai doveri del pubblico agente (ad esempio: corresponsione di denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara).
• Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1,2 e 321 c.p.)
In questa fattispecie di reato la condotta del corrotto e del corruttore è caratterizzata dal fine specifico di favorire o di danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo.
• Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
Il reato punisce la condotta dell’Incaricato di Pubblico Servizio o del Pubblico Ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere a lui o a un terzo denaro o altre utilità non dovutegli.
Si tratta di fattispecie diversa da quella di concussione: le pressioni e richieste del pubblico agente non sono tali da esercitare la violenza morale tipica dell’estorsione, ma assumono forme di mero condizionamento della volontà della controparte, quali prospettazioni di possibili conseguenze sfavorevoli o difficoltà, ostruzionismi, ecc. E’ punita anche la condotta della persona che cede all’induzione, corrispondendo o promettendo l’indebita utilità per evitare un danno o conseguire un vantaggio illecito.
Pertanto, la responsabilità degli enti a titolo di induzione indebita è configurabile, sempre che sussista l’interesse o vantaggio dell’ente, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale o da un subordinato secondo una delle seguenti forme alternative:
1 L’art. 318 c.p. previgente alla “legge anticorruzione” contemplava la sola ipotesi della cosiddetta “corruzione impropria”, vale a dire l’indebito compenso per il compimento di uno specifico atto, dovuto o comunque conforme ai doveri d’ufficio, del pubblico agente. Il comma 2 prevedeva la condotta di “corruzione impropria susseguente”, vale a dire l’indebito compenso non pattuito, ma corrisposto dopo il compimento di un atto d’ufficio, ipotesi in cui era punito il corrotto, ma non il corruttore. A seguito dell’abolizione di tale comma, anche la condotta predetta rientra nella formulazione del comma 1, con la conseguenza che ora sono puniti entrambi anche in tale caso (cfr. l’art. 321 c. p.). Infine, non ha più rilevanza la qualità di dipendente pubblico dell’Incaricato di Pubblico Servizio, che era richiesta per la sussistenza del reato in questione.
▪ condotta induttiva posta in essere in concorso con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di Pubblico Servizio nei confronti di un terzo;
▪ condotta induttiva tenuta nell’esercizio di talune attività di rilevanza pubblica che, come illustrato in Premessa, possono comportare l’assunzione in capo all’operatore del Fondo della qualifica di pubblico agente (Incaricato di Pubblico Servizio o Pubblico Ufficiale);
▪ accettazione delle condotte induttive provenienti da un agente pubblico.
• Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.
• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Tale reato è commesso dal soggetto privato la cui offerta o promessa di denaro o di altra utilità per l’esercizio di funzioni pubbliche (art. 318 c.p.) o di un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) non sia accettata. Per il medesimo titolo di reato risponde il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio che solleciti, con esito negativo, tale offerta o promessa.
• Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno xxxxxxxx è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
• Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
Commette il delitto di traffico di influenze illecite chi, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o corruzione in atti giudiziari, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
• Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art.640, comma 2, n. 1 c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea).
Si fornisce un esempio:
Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.
• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
Tale ipotesi si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti o mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla CEE.
La giurisprudenza ha fornito una definizione di erogazioni pubbliche, ossia vengono considerate tali soltanto quelle finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività d’interesse pubblico, rimanendo perciò, escluse tutte le indennità di natura previdenziale e assistenziale (la cui violazione rientra nell’art. 640, co. 2).
Si fornisce un esempio:
vengono usati artifizi o raggiri mediante la predisposizione di documentazione falsa, al fine di ottenere l’erogazione di finanziamenti pubblici.
• Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.
• Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, comma 3 e 4, c.p. si applicano anche:
1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
6. ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
Le disposizioni degli art. 319-quater, comma 2, 321 e 322, commi 1 e 2, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Per quanto concerne la presente parte speciale A, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-ter, limitatamente al reato di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati, del D.Lgs. 231/2001.
• Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della
società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
• Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c)
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Per quanto concerne la presente parte speciale A, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001.
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
Il reato si configura allorquando taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere(2), salvo che il fatto costituisca più grave reato.
A.2 Criteri per identificare i pubblici ufficiali/ incaricati di un pubblico servizio
La nozione di pubblica amministrazione, considerata ai fini dell’individuazione delle Aree a rischio, viene dedotta dalle previsioni degli art. 357-358 c.p.. Sulla base di tale nozione si fornisce un elenco esemplificativo di funzionari che possono venire in rapporto con il Fondo pensione:
• Parlamentari e membri del Governo;
• Autorità di Vigilanza: Covip, Garante per la protezione dei dati personali;
• Agenzia delle Entrate;
• Consiglieri e/o personale amministrativo di vertice di Regione, Province e Comuni;
• Camere di commercio, industria, artigianato e relative associazioni;
• INAIL, INPS, INPDAP e ASL;
• Notai e soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia regolata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi.
2 Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell’art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l’ufficio di testimone.
I reati di cui sopra, trovano il loro presupposto nell’avvenuta instaurazione di un rapporto con la pubblica amministrazione. Di conseguenza le Aree a rischio che, in relazione ai citati reati, presentano maggiore criticità sono:
• partecipazione a procedure volte ad ottenere provvedimenti autorizzativi di particolare rilevanza dalla Covip, come per esempio l’autorizzazione alle modifiche dello Statuto o il nulla osta alla stipulazione di convenzione con i gestori finanziari,
• gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Xxxxxxxxx anche attraverso le comunicazioni/ informazioni ad esse dirette,
• rapporti con funzionari della Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e gli altri enti
competenti in materia fiscale,
• rapporti con gli enti pubblici territoriali al fine di promuovere l’immagine del Fondo Pensione attraverso l’organizzazione di eventi,
• rapporti con i funzionari degli enti pubblici competenti nell’ambito dell’espletamento degli
adempimenti previsti dalla normativa esistente,
• gestione di rapporti con funzionari competenti per l’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di assunzioni, cessazioni di rapporto di lavoro, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente,
• intrattenimento di rapporti con esponenti della pubblica amministrazione, che abbiano
competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti il Fondo, quando tali rapporti possano comportare l’ottenimento di vantaggi rilevanti per il Fondo, dovendosi escludere un’attività meramente diretta a scopi informativi, di partecipazione ad eventi o a momenti istituzionali o allo scambio di opinioni relativamente a particolari politiche o normative,
• partecipazione a contenziosi giudiziari e/o amministrativi.
A.4 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento
La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai membri del Consiglio di Amministrazione del Fondo, dal Collegio Sindacale, dal Direttore generale del Fondo, dalle Funzioni Fondamentali, dal personale in forza al fondo e da coloro che su specifico incarico del Fondo stesso intrattenga rapporti con la pubblica amministrazione.
Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione, si conformino alle regole di condotta previste nella parte speciale A, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione.
In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:
• fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, così come sopra individuati, devono attenersi per una corretta applicazione del Modello.
• fornire all’Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.
Nell’espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari sono tenuti in generale a rispettare i principi contenuti nei presenti atti:
• Codice etico
• Statuto
• Regolamento di attuazione
La presente parte speciale prevede a carico dei citati destinatari, sempre in considerazione delle loro posizioni e dell’esercizio delle loro funzioni, espletate nell’ambito delle Aree a rischio, l’espresso divieto di:
• porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 24- 25, 25-ter (limitatamente alla corruzione tra privati) e 25-decies del D..Lgs. 231/2001;
• porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini
di quanto previsto dalle fattispecie penali;
• trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della pubblica amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle citate ipotesi di reato.
Perciò in particolare è fatto divieto di:
• effettuare elargizioni di denaro a pubblici funzionari, ai loro familiari o a soggetti da loro indicati, che siano in grado d’influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per il Fondo pensione;
• distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura a rappresentanti della pubblica amministrazione, al di fuori di qualsiasi prassi aziendale (così come specificato nel Codice etico);
• effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altra utilità di qualsiasi genere ad esponenti della pubblica amministrazione o a soggetti terzi da questa indicati o che abbiano con questa rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o di affinità. In particolare non possono essere prese in considerazione, per esempio, richieste di sponsorizzazioni, contributi elettorali, trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della pubblica amministrazione;
• effettuare prestazioni che non trovano adeguata giustificazione in relazione all’incarico da
svolgere o all’attività propria del Fondo pensione;
• destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o eventualmente comunitari a titolo di erogazione, contributi o finanziamenti agevolati per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
• presentare dichiarazioni non veritiere, incomplete o comunque in grado di indurre in errore gli organismi pubblici locali o nazionali;
• accedere senza autorizzazione ai sistemi informativi della pubblica amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell’interesse o a vantaggio del Fondo pensione.
Di conseguenza, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:
• i rapporti con la pubblica amministrazione nelle suddette Xxxx a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo a conferire incarico a uno o più persone determinate eventualmente mediante una delega formale deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
• i contratti pattuiti con società nell’ambito delle Aree a rischio della presente parte Speciale devono essere redatti per iscritto con l’indicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare i criteri specifici in base al quale lo stesso viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati o approvati dal Presidente o dal Direttore del Fondo pensione;
• gli incarichi conferiti a consulenti esterni devono essere anch’essi redatti per iscritto con
l’indicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare i criteri specifici in base al quale lo stesso viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati o approvati dal Presidente e/o dal Direttore del Fondo Pensione;
• nessun tipo di pagamento può essere fatto in contanti o in natura, dovendo risultare da apposita documentazione la giustificazione della spesa e l’indicazione del destinatario;
• le dichiarazioni rese agli organismi pubblici devono essere veritiere, univoche e complete,
• coloro che svolgono una funzione di supervisione e/o di controllo su adempimenti connessi alle sopraccitate attività devono porre attenzione sugli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
• ad ispezioni giudiziarie o da parte di Organismi di Vigilanza ad attività analoghe devono
partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati da parte del Presidente o dal Direttore. Di tutto il procedimento relativo devono essere redatti appositi verbali da trasmettere in copia all’Organismo di Xxxxxxxxx.
Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela previste all’interno del Fondo Pensione per lo svolgimento di attività nelle Aree a rischio.
A.5 Principi procedurali specifici
Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari della presente parte speciale sono tenuti a rispettare e - ove opportuno - devono essere integrate da specifiche procedure aziendali soggette a comunicazione all’Organismo di Vigilanza.
Nell’ipotesi in cui siano riscontrate anomalie, il destinatario:
• informa l’Organismo di Vigilanza dell’operazione a rischio;
• tiene a disposizione dello stesso la documentazione;
• informa lo stesso dell’avvenuta chiusura dell’operazione.
All’Organismo di Vigilanza è demandato il compito di definire altre forme di comunicazione, nell’ipotesi in cui sia necessario adottare ulteriori cautele. In ogni caso devono essere rispettati i principi di trasparenza e tracciabilità dell’operazione, la quale può essere oggetto di uno specifico controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza.
Inoltre lo stesso provvederà, nell’ambito delle proprie relazioni al Consiglio di Amministrazione a rendere note le operazioni compiute nell’Area a rischio.
A.6 Verifiche dell’ Organismo di Vigilanza
I compiti dell’Organismo di Xxxxxxxxx sono:
• controllare i flussi finanziari e la documentazione del Fondo Pensione, in particolare ponendo attenzione alla fatturazione passiva e alla congruità dei compensi dei collaboratori esterni;
• verificare la coerenza delle procedure verso l’esterno con l’eventuale sistema di deleghe
interno;
• proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
• svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la
loro efficienza nel prevenire i reati;
• esaminare le segnalazioni di violazione
B.1 Le tipologie dei reati societari (art. 25ter del Decreto)
Per quanto concerne la presente parte speciale B, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati negli art. 25 ter del Decreto, che per facilità di esposizione vengono raggruppati in 5 tipologie differenti.
Dall’elenco dei reati sono esclusi quelli diretti alla tutela del capitale sociale (art. 2626 – 2629 cod. civ. e art. 2632 cod. civ.) perché molte operazioni tipiche delle s.p.a. (per esempio distribuzione degli utili, aumenti/riduzione di capitale, fusioni) non possono essere materialmente compiute nell’ambito del Fondo Pensione, sebbene quest’ultimo abbia in alcune parti una struttura assimilabile alle società per azioni.
Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni ai responsabili della revisione (attualmente previsto dall’art. 27, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39) non viene in rilievo perché la revisione dei conti del Fondo non è stata affidata ad una società di revisione.
Inoltre si è ritenuto di estromettere dalla presente parte speciale anche il reato di falso in prospetto di cui all’art.173bis TUF; la ragione risiede nel fatto che il Fondo non predispone prospetti così come definiti dalla norma, ossia documenti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione ai mercati regolamentati ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.
I. Falsità in comunicazioni e informazioni sociali Le fattispecie di reato previste sono le seguenti:
• False comunicazioni sociali ( art.2621 c.c.)
La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.
La fattispecie riguarda anche le falsità o le omissioni relative a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
• Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
La pena è ridotta se i fatti di cui all’art. 2621 c.c. sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. La pena è ridotta se i fatti di cui all’art. 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’art. 1 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 (3). In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
• False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di
3 I limiti di cui all’art. 1, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 riguardano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 300.000,00;
b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad Euro 200.000,00;
c) debiti anche non scaduti non superiore ad Euro 500.000,00.
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
Alle società sopra indicate sono equiparate:
1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
4. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
▪ Omessa comunicazione dei conflitti di interessi (art. 2629 bis cod.civ.)
La norma incrimina la violazione degli obblighi previsti dall’art. 2391 cod. civ., da parte di un amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante (art. 116 TUF) se della predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
Inoltre la stessa disposizione legislativa impone agli amministratori della s.p.a. di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale.
L’amministratore deve anche darne notizia alla prima assemblea utile.
II. Tutela penale del regolare funzionamento della società
▪ Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)
Tale ipotesi di reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifizi, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali (collegio sindacale). Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Qualora la condotta abbia cagionato un danno ai soci, la pena è della reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. L’illecito può essere commesso solo dagli amministratori.
▪ Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
▪ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c)
Tale reato si configura quando a seguito di offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, e soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
▪ Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.)
La fattispecie consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto. Si tratta di un reato comune e in quanto tale può essere posto in essere da chiunque. La giurisprudenza ritiene integrato l’illecito penale anche quando la condotta vietata abbia provocato soltanto il conseguimento di un quorum, che altrimenti non sarebbe stato ottenuto.
III. Tutela penale contro le frodi
▪ Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)
Tale reato consiste nel diffondere notizie false o nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei, a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione nelle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero nell’ incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone in banche o gruppi bancari.
IV. Tutela penale della funzione di vigilanza
▪ Ostacolo all’ esercizio delle funzioni pubbliche delle Autorità Pubbliche di Vigilanza
(art. 2638 cod. civ.)
Il reato può essere commesso da amministratori, direttori, sindaci, dirigenti preposti alla redazione della documentazione contabile societaria, liquidatori di società sottoposte per legge ad autorità di pubblica vigilanza i quali:
nelle comunicazioni alle predette autorità, previste in base alla legge, al fine di ostacolare la funzione di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
ovvero allo stesso fine, occultando, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, finanziaria o patrimoniale;
ovvero anche con il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.
La responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui le informazioni, riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere ai fini della parte speciale B del presente Modello le seguenti:
• predisposizione di comunicazioni dirette agli aderenti riguardo alla situazione economica, finanziaria o patrimoniale, come per esempio bilancio, comunicazione periodica agli aderenti, ecc.,
• predisposizione di prospetti informativi inerenti le nuove iniziative del Fondo pensione in materia d’investimenti,
• predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza (per esempio Covip,
Garante della Privacy, etc.),
• comunicazioni delle situazioni di conflitti d’interesse da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
B.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento
La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai membri del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, dalle Funzioni Fondamentali, dal Direttore del Fondo pensione e dal responsabile che coordina la tenuta delle scritture contabili del Fondo Pensione.
Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio, e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione, si conformino alle regole di condotta conformi a quanto previsto nella parte speciale B, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari precedentemente elencati.
In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:
• fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari devono attenersi per una corretta applicazione del Modello,
• fornire all’Organismo di Xxxxxxxxx e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a
collaborare con il medesimo, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica agli stessi demandate.
Nell’espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale a rispettare le regole contenute nei presenti atti:
• Codice etico;
• Regolamento interno per la gestione e il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni;
• istruzioni normative relative alla redazione dei bilanci dei Fondi pensione.
La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione nell’ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l’obbligo di:
• evitare di porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui all’art.25ter del D.Lgs. 231/2001,
• evitare di porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali.
• tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle
norme di legge e di regolamenti, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche, al fine di fornire agli aderenti e al pubblico in generale un’informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica e finanziaria del Fondo,
• tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando pieno rispetto delle norme
di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne al Fondo pensione, nell’acquisizione ed elaborazione dei dati e delle informazioni necessarie agli aderenti in modo che gli stessi possano pervenire ad un fondato giudizio della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Fondo Pensioni per il personale del Banco di Sardegna nel suo insieme, sull’evoluzione delle relative attività nonché sui vari comparti del Fondo e sulle relative caratteristiche di investimento,
• assicurare il regolare funzionamento del Fondo pensione e degli Organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge da parte del Collegio dei Sindaci,
• effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti dell’Autorità di Xxxxxxxxx, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni da questa esercitate.
Perciò in particolare è fatto divieto di:
• predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economico, finanziaria e patrimoniale del Fondo,
• omettere di comunicare dati ed informazioni richieste dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Fondo pensione,
• non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenuti nelle disposizioni legislative per la redazione dei bilanci del Fondo pensione,
• alterare o comunque non riportare in modo corretto i dati e le informazioni destinate alla
stesura dei prospetti informativi,
• presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Fondo sull’evoluzione delle relative attività nonché sui vari comparti del Fondo e sulle relative caratteristiche di investimento,
• tenere comportamenti che impediscano materialmente o siano comunque in grado di
ostacolare lo svolgimento dell’attività di controllo della gestione sociale da parte del Collegio dei Sindaci,
• porre in essere, in occasione delle Assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad
alterare il regolare procedimento di formazione dell’attività assembleare,
• esporre nella documentazione trasmessa all’Autorità di vigilanza fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Fondo,
• porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni da parte dell’Autorità di pubblica vigilanza, anche in sede di ispezione, come per esempio espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti,
• omettere di effettuare con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti
delle Autorità in questione:
• le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla normativa di settore,
• trasmissione di dati e documenti previsti dalla normativa in vigore e/o specificatamente richieste dalle Autorità.
B.4 Principi procedurali specifici
Si indicano di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari sono tenuti a rispettare e - ove opportuno – devono essere
integrate da specifiche procedure interne oppure soggette a comunicazione all’Organismo di Vigilanza:
• nell’attività di predisposizione delle comunicazioni agli aderenti e al pubblico in generale contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale del Fondo pensione e in particolare ai fini della formazione del bilancio, dovranno essere seguiti i principi dettati dalla normativa in vigore
• nell’attività di predisposizione dei prospetti informativi relativi all’andamento del Fondo
pensione dovranno essere svolti dei programmi formativi per tutti i soggetti coinvolti nell’attività, fornendo da un lato un adeguato supporto per svolgere l’attività richiesta e dall’altro lato rendere gli stessi edotti relativamente alle fattispecie/ipotesi che siano in grado di integrare un illecito penale
• nell’ambito delle attività proprie del Collegio dei Sindaci:
• devono essere identificate o identificabili le persone addette alla trasmissione della documentazione;
• deve essere data possibilità al Collegio di prendere contatto con l’ Organismo di
Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate,
• nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l’esterno di notizie o dati
riguardanti il Fondo pensione, è fatto obbligo di attenersi a quanto previsto nelle procedure interne in materia di informazioni riservate e privilegiate e a quanto precisato in proposito dal Codice etico,
• nelle operazioni concernenti liquidazione della posizione degli aderenti valgono le procedure elaborate in proposito dal Service Amministrativo ed avallate da parte del Fondo,
• nella predisposizioni di comunicazioni alle autorità di vigilanza occorrerà prestare particolare attenzione al rispetto:
• delle leggi e della normativa secondaria di settore concernenti le comunicazioni,
periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
• degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette di dati e di documenti previsti dalle norme in vigore ovvero richieste specificatamente dalle predette Autorità;
• degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.
Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un’apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 e del presente Modello.
B.5 Verifiche dell’Organismo di Vigilanza
I compiti dell’Organismo di Xxxxxxxxx sono:
• in relazione ai reati societari:
• procedere ad incontri e verifiche periodiche, al fine di verificare l’osservanza della normativa societaria e di corporate governance, nonché il relativo rispetto da parte di Amministratori e collaboratori dipendenti;
• proporre, ove del caso, al Consiglio di Amministrazione istruzioni e
procedure da tenere nelle Aree a rischio come sopra individuate.
• con riferimento al bilancio:
• procedere ad almeno un incontro con il Collegio dei Sindaci e il responsabile della redazione del bilancio, prima della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di analizzare eventuali fattispecie rilevanti;
• monitorare le procedure interne e verificare le segnalazioni ricevute.
• con riferimento alle altre attività di rischio:
• monitorare l’efficacia delle procedure interne e valutare periodicamente l’efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione di reati;
• proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
• svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati;
• esaminare le segnalazioni di violazione.
C.1 Le tipologie di reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento(art. 25 bis del Decreto)
Per quanto concerne i delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si provvede a dare una brevissima descrizione di tali reati contemplati dall’art. 25bis del Decreto, pur essendo consapevoli che le ipotesi che possono venire in rilievo sono del tutto marginali e limitati all’uso dei valori bollati.
Per quanto riguarda i reati nummari la possibilità concreta di realizzazione è alquanto remota dal momento che nello svolgimento della sua attività il Fondo pensione non entra praticamente in contatto con denaro contante.
▪ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
Tale norma punisce chi:
contraffà monete nazionali o estere aventi corso legale nello Stato o fuori dal territorio dello Stato, altera monete genuine attribuendole l’apparenza di monete aventi un valore superiore, in accordo con chi ha eseguito la contraffazione o alterazione, oppure tramite un intermediario, introduce nel territorio dello Stato, detiene o altrimenti spende monete contraffatte o alterate, allo scopo di porre in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffate o alterate.
La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
Si precisa che:
• per alterare s’intende attribuire ad una moneta un valore superiore o inferiore;
• contraffare s’intende la creazione di cosa simile ad un’altra, di norma per
imitazione, ma anche con un’alterazione/trasformazione tale da doversi assimilare alla contraffazione.
▪ Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
La norma prevede l’incriminazione di chi altera monete genuine scemandone il valore ovvero spende, detiene o introduce nel territorio dello Stato le monete precedentemente alterate allo scopo di metterle in circolazione.
▪ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
Si tratta di un’ipotesi delittuosa residuale, ossia chi al di fuori di quanto già disciplinato nei due articoli precedenti (art. 453 e 454 c.p.), introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione o le pone in circolazione. La differenza con le ipotesi di reato precedenti s’incentra sulla circostanza che negli art. 453 e 454 c.p. è richiesto il concerto di chi altera/contraffa la moneta e di chi la spende o la pone in circolazione; tale presupposto non è richiesto per il reato di cui all’art. 455 c.p..
▪ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)
La norma prevede l’incriminazione di chiunque spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.
▪ Falsificazione di valore di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
La norma richiama gli art. 453, 455 e 457 c.p. al fine di estenderne la punibilità anche ai casi di contraffazione di valori di bollo o all’introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.
Agli effetti della legge penale s’intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori a questa equiparati a questi da leggi speciali.
▪ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)
La norma prevede, se il fatto non costituisce più grave reato, l’incriminazione di chi contraffà la carta filigranata adoperata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o dei valori di bollo ovvero acquista, aliena o detiene tale carta contraffatta.
▪ Art. 461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
La fattispecie punisce chi, non essendo concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di valori bollati contraffatti o alterati.
Si prevede una diminuzione di pena se i valori di bollo sono stati ricevuti in buona fede.
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere ai fini della parte speciale C del presente Modello le operazioni materiali consistenti in depositi di atti, bilanci e quant’altro possa comportare l’uso di valori bollati.
Per quanto riguarda la contraffazione/l’alterazione di moneta si ritiene, dato che i pagamenti avvengono tutti tramite bonifico bancario od assegni circolari intestati agli aderenti che ne abbiano fatto esplicita richiesta, che sia pressoché difficile la possibilità di essere poste in essere tali fattispecie criminose in quanto comportano comunque l’uso materiale di moneta.
C.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento
La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da membri del Consiglio di Amministrazione, Funzioni Fondamentali e collaboratori del Fondo.
Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione, si conformino alle regole di condotta previste nella parte speciale C, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.
In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:
• fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari come sopra individuati devono attenersi per una corretta applicazione del Modello,
• fornire all’Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.
Nell’espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale a rispettare le regole contenute nei presenti atti:
• Codice etico;
• Ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo posto in essere dal Fondo Pensione
La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione nell’ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l’espresso divieto di:
• porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 25bis);
• utilizzare anche occasionalmente le strutture, i mezzi informatici o quant’altro sia in
dotazione del Fondo pensione allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati della presente parte speciale;
• fornire direttamente o indirettamente sostegno economico a favore di soggetti che
intendano porre in essere reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.
C.4 Principi procedurali specifici
S’indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari della presente parte speciale sono tenuti a rispettare e ove opportuno devono essere integrate da specifiche procedure interne oppure soggette a comunicazione all’Organismo di Vigilanza:
• in ogni operazione che comporti l’utilizzo di valori bollati, questi devono essere acquistati da rivenditori autorizzati;
• ogni operazione che comporti il trasferimento di denaro per operazioni sugli Aderenti deve
essere svolto tramite bonifico bancario od assegno circolare intestato all’aderente che vi abbia fatto esplicita richiesta, con eccezione degli importi irrisori e per gestione interna che verranno trattati secondo i principi della contabilità, previo avviso alle parti interessate.
C.5 Verifiche dell’ Organismo di Vigilanza
I compiti dell’Organismo di Xxxxxxxxx sono:
• proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
• svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati;
• esaminare le segnalazioni di violazione.
D.1 Le tipologie dei reati di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater del Decreto)
Per quanto concerne i delitti di terrorismo e di eversione, si provvede a fare una breve descrizione di tale reati richiamati dall’art. 25 quater del Decreto.
Tale articolo è stato introdotto in seguito alla ratifica, ad opera della L. 7/03, della convenzione internazionale per la repressione e il finanziamento del terrorismo, firmata nel 1999 a New York.
Altre leggi che operano un richiamo alla responsabilità degli enti è contenuta nella L.146/06, la quale estende la responsabilità degli enti agli art. 416 - 416bis c.p., art. 291ter D.P.R. 43/73 e art. 74 D.P.R. 309/90. Si precisa tuttavia che si esclude fin d’ora l’ambito di applicazione delle citate norme al Fondo pensione per due motivi:
• i delitti devono essere posti in essere da un gruppo criminale organizzato: in concreto è di difficile realizzazione costituire, nonostante i controlli delle competenti Autorità, un fondo pensione in funzione o quale strumento di un’associazione a delinquere.
• ai sensi dell’art. 3 della L. 146/06, il delitto deve presentare il carattere della transnazionalità, ossia i delitti posti in essere dal gruppo criminale organizzato devono essere commessi:
• in più di uno Stato;
• in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
• in uno Stato ma con effetti sostanziali in un altro;
• in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività delittuose in molteplici Stati.
Anche per questa parte speciale per comodità espositiva si raggruppano le varie fattispecie criminose a seconda che siano previste nel codice penale, in leggi speciali o nelle convenzioni internazionali.
I. delitti previsti dal codice penale
▪ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
Tale ipotesi si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato o a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato.
E’ punibile chiunque partecipi a tali associazioni.
Inoltre al terzo comma si prevede un’aggravante per chi ricostituisca sotto falso nome o in via del tutto simulata, le associazioni sovversive di cui sia stato ordinato lo scioglimento.
La giurisprudenza considera la fattispecie penale appena descritta un reato di pericolo presunto: in tale prospettiva è sufficiente per rientrare in tale ipotesi criminosa, una semplice attività promozionale diretta a costituire il vincolo societario a scopo sovversivo.
Si specifica inoltre che la “finalità di terrorismo” consiste nel realizzare uno stato di terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate e se dirette contro singole persone, devono colpire ciò che loro rappresentano.
La “finalità di eversione” consiste in un fine più diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale e di travolgere l’assetto dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che caratterizzano la Costituzione.
▪ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento democratico (art. 270bis c.p.)
Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.
E’ punito chiunque partecipi a tali associazioni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.
Il quarto comma prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prezzo, profitto, prodotto o che ne costituiscono l’impiego.
Tale delitto è un reato contro la personalità internazionale dello Stato italiano ed è anch’esso un reato di pericolo.
Secondo gli orientamenti giurisprudenziali più recenti per la sussistenza del reato è sufficiente una struttura organizzata, costituita anche solo in parte nel territorio italiano, la quale si prefigga di eseguire atti di terrorismo anche al di fuori del territorio nazionale.
La differenza rispetto al reato di associazioni sovversive viene ravvisata nel fatto che la commissione del fatto non avviene nel territorio dello Stato.
▪ Assistenza agli associati ( art. 270ter c.p.)
Il delitto punisce chiunque, fuori dai casi di concorso di reati o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni di cui agli art. 270 e 270bis.
Non è punibile chi commette il fatto nei confronti di un prossimo congiunto.
▪ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art. 270sexies c.p.)
Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano recare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un paese o organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o da altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.
▪ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
La condotta si realizza nel momento in cui, per finalità di terrorismo o di eversione, si attenti alla vita o all’ incolumità di una persona.
Il reato è aggravato se dall’attentato all’incolumità di una persona derivi una lesione grave/gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l’atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie o di sicurezza pubblica nell’esercizio o a causa delle loro funzioni.
Si evidenzia che il dolo richiesto per tale ipotesi di reato è il dolo specifico, ossia la finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.
▪ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289bis c.p.)
La condotta si realizza nel momento in cui, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, viene sequestrata una persona.
I commi successivi prevedono un sistema di aggravanti se l’agente abbia voluto o meno la morte del sequestrato e una diminuzione di pena nel caso in cui essendosi dissociato dagli altri abbia fatto riacquistare la libertà al soggetto passivo.
Si evidenzia che la condotta deve essere sorretta da dall’uno o dall’altro degli scopi specificatamente tipizzati.
▪ Istigazione a commettere uno dei delitti preveduti dai capi I e II del codice penale (art. 302 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chi istiga taluno a commettere le ipotesi criminose previste nel I e II capo del codice penale, ossia delitti non colposi contro la personalità internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione.
Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l’istigazione non sia accolta oppure, se accolta, il reato non risulti commesso.
E’ stato precisato dalla giurisprudenza che la manifestazione del pensiero deve essere diretta e concatenata a provocare il delitto.
▪ Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (art. 304-305 c.p.)
La fattispecie penale descritta nell’art. 304 c.p. si configura quando più persone partecipano ad un accordo volto a commettere uno dei delitti di cui all’art. 302 c.p., qualora questo non venga commesso.
L’art. 305 c.p. punisce chi si associa al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’art. 302 c.p. Per i promotori, i creatori e gli organizzatori sono previsti degli aumenti di pena.
Per entrambi i delitti menzionati la giurisprudenza richiede un accordo serio e impegnativo di svolgere l’attività indispensabile per conseguire il risultato, costituito appunto dal tentativo o dalla consumazione del reato.
▪ Banda armata: formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata(Art. 306 - 307 c.p.)
L’ipotesi di reato di cui all’ art. 306 c.p. si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca o organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti di cui all’art. 302 c.p..
Inoltre si soggiace a pena anche per il solo fatto di partecipare ad una banda armata.
La fattispecie descritta nell’art. 307 c.p. incrimina chiunque, fuori dai casi di concorso e di favoreggiamento, dà rifugio, fornisce vitto e alloggio, mezzi di trasporto o di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla banda.
Si prevede un’aggravante se l’assistenza è prestata con continuità, mentre l’ultimo comma prevede una causa di esclusione della punibilità se l’assistenza è prestata a favore di un prossimo congiunto.
Banda armata è considerata una speciale figura di associazione criminosa per la tipicità del fine e per la peculiarità della necessaria disponibilità di armi, le quali possono anche trovarsi in depositi o in centri di raccolta.
II. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previste dalle leggi speciali
Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell’osservanza del D.Lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.
• Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l’art. 1 della L. 15/80, che prevede come circostanza applicabile a qualsiasi reato, il fatto che lo stesso reato sia stato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”. Ne consegue che qualsiasi delitto disciplinato dal codice penale o previsto dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con tale finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell’art. 25quater, il presupposto per affermare la responsabilità dell’ente.
• Altre disposizioni specificatamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità
di terrorismo, sono sostenute nella L. 342/76, in materia di repressione dei delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 422/89, in materia di repressione dei reati
diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.
III. Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell’art. 2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999
Ai sensi del citato art. 2, commette reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l’intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, parzialmente o totalmente, al fine di compiere:
• un atto che si definisca reato ai sensi dei trattati internazionali,
• qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, sia quella di intimidire una popolazione o di obbligare un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.
Perché un atto possa comportare una di dette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto ai punti precedenti.
Commette comunque reato chiunque tenti di realizzare le condotte dei reati sopra previsti. Commette altresì reato chiunque:
• prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato cui sopra;
• organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
• contribuisca a realizzare uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.
Tale contributo deve essere intenzionale e deve essere:
• svolto al fine di facilitare l’attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato sopra descritto;
• conferito con la piena consapevolezza che l’intento del gruppo è di compiere un reato sopra descritto.
Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, i reati di terrorismo sono dolosi.
Perciò affinché si realizzi la fattispecie è necessario che l’agente abbia conoscenza dell’antigiuridicità dell’evento e abbia la volontà di realizzare lo stesso attraverso una condotta a lui attribuibile.
Di conseguenza, affinché si configuri il reato in esame è necessario che l’agente abbia coscienza del carattere terroristico dell’attività e abbia l’intento di favorirla.
Le stesse considerazioni valgono anche per quel soggetto attivo che concede finanziamento a quelle associazioni che si prefiggono fini di terrorismo e di eversione.
Peraltro la fattispecie si perfeziona anche nel caso in cui l’agente abbia agito a titolo di dolo eventuale, ossia pur rappresentandosi l’evento quale possibile conseguenza della sua condotta, agisce ugualmente accettando il rischio che l’evento si realizzi.
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della parte speciale D del presente Modello:
• le operazioni finanziarie e commerciali poste in essere con persone fisiche o giuridiche
residenti nei paesi a rischio individuate nella c.d. “Liste paesi” e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati anch’essi nelle c.d. “Liste Paesi”, rinvenibili nell’Unità informazione finanziaria, costituita presso la Banca d’Italia, o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti;
• le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con società controllate
direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati;
• attività di sponsorizzazione di eventi.
L’elenco delle Liste Paesi è monitorato ed aggiornato, ove necessario, dall’Organismo di Vigilanza, per i controlli e le verifiche di competenza.
D.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento
La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da membri del Consiglio di Amministrazione, Funzioni Fondamentali e collaboratori del Fondo.
Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione, si conformino alle regole di condotta previste nella parte speciale D, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.
In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:
• fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari come sopra individuati devono attenersi per una corretta applicazione del Modello,
• fornire all’Organismo di Xxxxxxxxx e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a
collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.
Nell’espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale a rispettare le regole contenute nei presenti atti:
• Codice etico;
• Istruzioni normative per la redazione dei bilanci;
• Procedure operative volte a garantire la trasparenza nella selezione dei gestori;
• Ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo posto in essere dal Fondo Pensione;
La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione nell’ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l’espresso divieto di:
• porre in essere, promuovere, collaborare e dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 25quater);
• utilizzare anche occasionalmente il Fondo pensione allo scopo di consentire o agevolare la
commissione dei reati della presente parte speciale;
• fornire direttamente o indirettamente fondi in denaro a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
• effettuare qualsivoglia operazione finanziaria, sia direttamente sia per interposta persona
con soggetti i cui nominativi siano inserite nella Lista Paese indicata o da soggetti da quest’ ultimi controllati quando tale rapporto di controllo sia noto;
• effettuare qualsivoglia operazione finanziaria, sia direttamente sia per interposta persona con soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti nei Paesi indicati nelle “Liste Paesi”,
salvo preventiva richiesta dell’esame dell’operazione da parte dell’Organismo di Xxxxxxxxx, il quale esprimerà il proprio parere sull’opportunità dell’operazione;
• effettuare qualsivoglia operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia od oggetto ovvero che possa determinare l’instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell’affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti salvo preventiva richiesta dell’esame dell’ operazione da parte dell’Organismo di Xxxxxxxxx, il quale esprimerà il proprio parere vincolante sull’opportunità dell’operazione;
• effettuare prestazioni in favore di consulenti, fornitori e gestori che non trovino adeguata
giustificazione nel rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
• corrispondere compensi in favore di consulenti, che non trovino adeguata giustificazione nel tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigenti nel settore di riferimento.
D.4 Principi procedurali specifici
Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree di rischio, i destinatari della presente parte speciale sono tenuti a rispettare e ove opportuno devono essere integrate da specifiche procedure interne oppure soggette a comunicazione all’Organismo di Vigilanza:
• qualunque transazione finanziaria deve avere un beneficiario predeterminato e ne deve
essere altresì determinata la somma;
• le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche o giuridiche verso le quali siano stati svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad esempio la presenza nelle citate Liste);
• nel caso in cui al Fondo pensione vengano proposte operazioni anomale, l’operazione viene sospesa e preventivamente esaminata dall’Organismo di Vigilanza, il quale eventualmente detterà regole specifiche ad hoc relativamente alle cautele necessarie da adottare;
• i dati raccolti relativamente ai rapporti con aderenti, clienti, gestori, fornitori devono
essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una tempestiva ed efficiente prestazione dei servizi richiesti.
Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un’apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 e del presente Modello.
D.5 Verifiche dell’Organismo di Vigilanza
I compiti del responsabile dell’Organismo di Vigilanza sono:
• esprimere pareri relativamente all’opportunità di svolgere operazioni finanziarie con soggetti presenti nella Lista Paesi o che presentano caratteri di anomalia;
• effettuare controlli sui flussi finanziari e sulla relativa documentazione;
• proporre aggiornamenti o istruzioni relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
• svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la
loro efficienza nel prevenire i reati della presente parte speciale;
•
esaminare le segnalazioni di violazione del presente Modello.
E.1 Le tipologie di reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis) e in materia di diritto d’autore (Art. 25 novies).
L’articolo 24 bis del D.Lgs. 231/2001, rubricato “Delitti informatici e trattamento illecito dei dati” così recita:
• In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635- bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
• In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
• In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
• Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Come precisato nella Parte Generale del presente Modello, con riferimento ai seguenti reati:
• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
• Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche
• Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
• Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
previsti rispettivamente dagli artt. 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 quinquies c.p. si è ritenuto che la specifica attività svolta dal Fondo non presenti affatto profili di rischio, o non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell’interesse o a vantaggio della stessa.
Al riguardo, si ritiene pertanto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nella Parte Generale e nel Codice Etico, nonché i principi comunque richiamati dalle altre Parti speciali, che vincolano i Destinatari del Modello al rispetto dei valori di legalità, moralità e correttezza.
Gli altri reati richiamati dall’art. 24 bis del Decreto, previsti dagli artt. 476 e seguenti c.p. in relazione all’art. 491 bis c.p. (Documenti Informatici) sono, invece, stati ritenuti rilevanti e sono i seguenti:
• Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
• Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
• Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o
privati e in attestati del contenuto di atti
• Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
• Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
• Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica
necessità
• Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
• Falsità in registri e notificazioni
• Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato
• Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico
• Altre falsità in foglio firmato in bianco
• Uso di atto falso
• Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
• Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti
• Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico
L’articolo 25 novies del Decreto, introdotto dall’art. 15 c. 7 lett. c) della L. 23 luglio 2009, n. 39 e rubricato “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”, così recita:
• In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
• Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.
Le fattispecie alle quali fa riferimento l’articolo in esame, in materia di violazione del diritto d’autore, sono:
• Art. 171 c. 1 lett. a-bis) e c. 3 della L. 22 aprile 1941, n. 633
• Art. 171 ter della L. 22 aprile 1941, n. 633
• Art. 171 septies della L. 22 aprile 1941, n. 633
• Art. 171 octies della L. 22 aprile 1941, n. 633
Per quanto concerne tali ipotesi di reato, riguardanti le opere dell'ingegno in genere, letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali etc., si richiamano le osservazioni contenute nella Parte Generale del Modello e si ribadisce che l’attività svolta dal Fondo non presenta, in relazione alle predette fattispecie di reato, profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell’interesse o a vantaggio della stessa, mentre è rilevante e viene analizzata e gestita l’ipotesi di cui all’art. art. 171 bis della L. 22 aprile 1941, n. 633.
Al fine di comprendere i rischi-reato in esame e meglio valutare gli ambiti dell’organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre comunque precisare quanto segue.
Le fattispecie (dall’art. 476 c.p all’art.493 c.p.) richiamate in modo esplicito dall’art. 491 bis c.p. riguardano i reati di falso nei documenti informatici.
In particolare, il bene giuridico tutelato, dalle fattispecie di reato di cui al capo III del titolo VII del codice penale, è la fede pubblica documentale, si tratta di quella particolare fiducia che la collettività ripone sulla veridicità o autenticità di un documento.
Per documento informatico si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; i documenti informatici rilevanti ai fini delle norme in questione sono quelli pubblici o privati, dotati di efficacia probatoria, cioè con firma elettronica qualificata o emessi nel rispetto di quelle regole tecniche finalizzate a garantirne paternità, provenienza, integrità e immodificabilità.
Può trattarsi di qualunque atto scritto, file o altro contenuto di un programma informatico, del quale sia riconoscibile l’autore che in esso si palesa, contenente una dichiarazioni di scienza (esposizione di dati o fatti) o manifestazioni di volontà.
I reati di falso possono avere ad oggetto un atto pubblico.
La nozione di atto pubblico, ai fini della tutela penale, è certamente più ampia di quella del codice civile, poiché sono ricompresi non solo i documenti redatti con le debite formalità prescritte dalla
legge da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire pubblica fede al documento, ma vi sono ricompresi tutti i documenti formati da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato o incaricato di un pubblico servizio e compilato, con le formalità previste dalla legge, al fine di comprovare un fatto giuridico o al fine di attestare fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e destinato ad assumere rilevanza giuridica.
La nozione di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio ed esercente di un servizio di pubblica necessità sono contenute rispettivamente negli artt. 357, 358 e 359 c.p.
E’ pubblico ufficiale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Le prime due attività sono riconducibili rispettivamente alla produzione di norme e all’esercizio della funzione giurisdizionale (non solo i magistrati, ma anche altri soggetti chiamati a svolgere determinate funzioni, come ausiliari, periti, testimoni etc.). L’attività amministrativa è, invece, quella caratterizzata da una regolamentazione pubblicistica, dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e ha ad oggetto l’esercizio di poteri autoritativi, di certificazione e attestazione e documentazione di attività giuridicamente rilevante.
E’ incaricato di pubblico servizio, invece, colui che presta, a qualunque titolo, un servizio pubblico, cioè un’attività diretta a soddisfare finalità pubbliche di utilità sociale, caratterizzata da una disciplina di tipo pubblicistico e dall’assenza dei poteri autoritativi tipici di quest’ultima, da un lato, e dall’esclusione di attività non discrezionali, di mera esecuzione di compiti impartiti dall’autorità e di prestazione di opera meramente materiale, dall’altro.
L’esercente di un servizio di pubblica necessità è il privato che, qualora non rientri nelle prime due categorie, eserciti una professione, sanitaria, forense o altra professione per cui è necessaria una particolare abilitazione pubblica, ovvero il privato chiamato a svolgere un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.
Occorre sottolineare che i reati di cui al capo III del titolo VII del codice penale si possono distinguere a seconda che vengano commessi da soggetti che rivestano una particolare qualifica (c.d. reati propri) ovvero da chiunque (c. d. reati comuni) nel modo seguente:
• Falsità commesse da pubblico ufficiale o da impiegato incaricato di pubblico servizio (reati propri):
• materiale in atti pubblici ( art. 476c.p., con pena aggravata se è atto fidefacente), in
certificati o autorizzazioni ( art. 477 c.p.), in copie autentiche o attestati ( art. 478 c.p.);
• ideologica in atti pubblici ( art. 479 c.p.), in certificati o autorizzazioni ( art. 480 c.p.)
• Falsità commesse dal privato ( reati comuni) :
• materiale in atti pubblici, in certificati, o autorizzazioni, in copie autentiche o attestati ( art. 482 c.p., con riduzione di un terzo delle pene rispetto al fatto commesso da un pubblico ufficiale);
• ideologica in atti pubblici ( art. 483 c.p.).
È doveroso sottolineare che anche un soggetto che non riveste le qualifiche richieste per la commissione dei reati propri può commettere il reato in concorso con il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio.
Nei casi di condanna per uno dei delitti di falso indicati dall’art. 491 bis c.p., si applica all’ente una sanzione pecuniaria fino a 400 quote e le seguenti sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la P.A.; l’esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi oltreché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Qui di seguito vengono comunque riportati i contenuti letterali degli articoli del codice designati dagli Art. 24 bis e Art.25 novies per facilitare la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato:
▪ Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale (Art. 476 c.p.).
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
▪ Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (Art. 477 c.p).
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
▪ Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (Art. 478 c.p.)
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
▪ Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 479 c.p.)
Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
▪ Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative sotto forma di documento informatico avente efficacia probatoria (Art. 480 c.p.)
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
▪ Falsità ideologica in certificati [sotto forma di documento informatico avente efficacia probatoria] commessa da persone esercenti (Art. 481 c.p.)
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
▪ Falsità materiale commessa dal privato in documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (Art. 482 c.p.)
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
▪ Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (Art. 483 c.p.)
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
▪ Falsità in registri e notificazioni (Art. 484 c.p.)
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere
false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.
▪ Falsità in scrittura privata (Art. 485 c.p.)
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
▪ Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Art. 486 c.p.)
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.
▪ Falsità in foglio firmato in bianco (Art. 487 c.p.)
Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
▪ Altre falsità in foglio firmato in bianco (Art. 488 c.p.)
Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.
▪ Uso di atto falso (Art. 489 c.p.)
Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
▪ Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (Art. 490 c.p.)
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.
Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.
▪ Documenti informatici (Art. 491-bis)..
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici
▪ Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (Art. 492 c.p.)
Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di
«scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
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▪ Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (Art. 493 c.p.)
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
▪ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171 bis della L. 22 aprile 1941, n. 633)
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.
Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nei paragrafi precedenti (di cui agli articoli 24 bis e 25 novies del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti, Il Fondo valuta come “a rischio” le seguenti macroaree che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con Xxxxxxxx Esterni:
• Attività di creazione, protezione, emissione, archiviazione, conservazione, eliminazione, divulgazione, immissione in reti informatiche/telematiche di documenti informatici e manutenzione in genere degli archivi di documenti informatici;
• Gestione delle attività di accesso ai sistemi informatici/telematici e applicazioni (autenticazione, account e profili);
• Gestione e manutenzione software;
• Installazione e utilizzo banche dati;
E.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento
La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da membri del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Funzioni Fondamentali e collaboratori del Fondo pensione, nonché a Soggetti Esterni eventualmente coinvolti (service amministrativo)
Ai fini dell’attuazione delle regole comportamentali e dei divieti di seguito elencati, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare i principi procedurali qui di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (artt. 24 bis e 25 novies del D.Lgs. 231/2001) e riferibili alle attività a rischio.
I principi procedurali specifici individuati prevedono obblighi e/o divieti specifici che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, uniformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività a rischio sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e della Parte Generale del Modello. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame si applicano anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio identificate.
E.4 Principi procedurali specifici
Tutte le attività a rischio devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai principi procedurali che seguono, posti a presidio dei rischi-reato identificati.
E’ fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente e anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.
In particolare, premesso che:
la definizione di “concorso” di persone del reato data dal codice penale ricomprende nel “contributo obiettivamente rilevante” ogni forma di collaborazione, anche “morale”, idonea, cioè, determinare o a rafforzare il proposito criminoso di altri soggetti (e.g. istigazione),
per documento informatico deve intendersi qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di natura pubblica o privata, qualora dotato di “efficacia probatoria”, cioè con firma elettronica qualificata o emesso nel rispetto di quelle regole tecniche finalizzate a garantirne paternità, provenienza, integrità e immodificabilità,
ai Destinatari è fatto divieto di:
• Formare o concorrere con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a formare documenti informatici falsi o alterare atti veri;
• Contraffare o alterare o concorrere con un p.u. o i.p.s. nel contraffare o alterare certificati o
autorizzazioni amministrative contenute in un documento informatico, o a contraffare o alterare le condizioni richieste per la loro validità;
• Concorrere con un p.u. o i.p.s. a formare e rilasciare una copia in forma legale su
documento informatico di un atto pubblico o privato inesistente o una copia diversa dall'originale.
• Contraffare o concorrere con un p.u. o i.p.s. nel contraffare un attestato.
• Concorrere con un p.u. o i.p.s. nella falsa attestazione da parte di quest’ultimo in un documento informatico che un fatto è stato da lui compiuto o che è avvenuto in sua presenza, ovvero nell’attestazione da parte dello stesso in un documento informatico di aver ricevuto dichiarazioni non rese o nell’omissione o alterazione di dichiarazioni da lui ricevute;
• Concorrere con un p.u. o i.p.s. nella falsa attestazione, in atti, in certificati o autorizzazioni
amministrative sotto forma di documento informatico, fatti dei quali il documento medesimo è destinato a provare la verità.
• Concorrere con un esercente una professione sanitaria o forense o altro servizio di
pubblica necessità nell’attestare falsamente, in un certificato sotto forma di documento informatico, fatti dei quali il documento medesimo è destinato a provare la verità.
• Attestare falsamente, oralmente o per iscritto, ad un p.u. in un atto pubblico, sotto forma di documento informatico, fatti dei quali il documento medesimo è destinato a provare la verità.
• Scrivere o lasciare scrivere false indicazioni nelle registrazioni, sotto forma di documento
informatico, soggette all'ispezione dell'Autorità di P.S. o nelle notificazioni, sotto forma di documento informatico, alla stessa Autorità, riguardanti operazioni industriali, commerciali o professionali.
• Formare in tutto o in parte scritture private false, sotto forma di documento informatico, o
alterazione di scritture private vere, utilizzandole o lasciando che altri le utilizzino.
• Scrivere o far scrivere, su documento informatico firmato in bianco o con spazi in bianco, posseduto con l'obbligo o il diritto di riempirlo, un atto privato produttivo di effetti giuridici diversi da quelli previsti, utilizzandolo o lasciando che altri lo utilizzino.
• Scrivere o far scrivere, ovvero concorrere con un p.u. nello scrivere o nel far scrivere, su documento informatico firmato in bianco o con spazi in bianco, posseduto con l'obbligo o il diritto di riempirlo, un atto pubblico diverso da quello a cui il p.u. stesso era obbligato o autorizzato.
• Distruggere, sopprimere, occultare in tutto o in parte una scrittura privata o un atto
pubblico veri, sotto forma di documento informatico.
• Utilizzare abusivamente la firma digitale aziendale o, comunque, in violazione delle procedure che ne regolamentano l’utilizzo.
• Duplicare abusivamente, detenere o installare programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati SIAE o senza regolare licenza, o comunque utilizzarli non rispettando le condizioni o i limiti previsti dalla legge, dalla licenza, o dal titolare del diritto d’autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo;
• Installare o utilizzare banche dati senza licenza d’uso o non rispettando limiti e condizioni
previsti dalla legge, dalla licenza o dal titolare del diritto d’autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo, anche per quanto attiene alla ricerca, estrazione, elaborazione, rielaborazione e pubblicazione dei dati ivi contenuti.
Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un’apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi per quanto attiene ai rapporti di service e/o collaborazione con il Fondo delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 e del presente Modello.
E.5 Verifiche dell’Organismo di Vigilanza
I compiti dell’Organismo di Xxxxxxxxx sono:
• proporre aggiornamenti o istruzioni relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
• svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati;
• esaminare le segnalazioni di violazione del presente Modello.
F.1 La responsabilità della società dipendente da reati in materia di abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto)
La parte speciale F si riferisce a quelle fattispecie di reato e di illeciti amministrativi di abuso di mercato disciplinate dal nuovo Titolo I-bis, Capo II, Parte V rubricato “Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato”.
In base alla nuova disciplina la società/ente, potrà essere considerata responsabile qualora vengano commessi nel suo interesse, anche non esclusivo, o a suo vantaggio da persone che
•
rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società,
•
esercitano anche di fatto l’amministrazione o il controllo della società,
I reati di abuso di informazioni privilegiate (art.184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF) oppure illeciti amministrativi di abuso di informazione privilegiata (art. 187bis TUF) o manipolazione del mercato (art. 187ter TUF).
Nel caso in cui la condotta illecita porti in essere integri gli estremi del reato, la responsabilità della società/ente trova fondamento nell’art. 25sexies del Decreto; nel caso in cui, al contrario, la condotta sia da classificarsi come illecito amministrativo, la società sarà responsabile ex art. 187quinquies TUF.
La disposizione contenuta nell’art. 25sexies del Decreto, ha ampliato le categorie dei reati – presupposti della responsabilità amministrativa degli enti includendovi anche le ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.
Si descrivono di seguito le singole fattispecie richiamate dalla norma:
▪ Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato direttamente in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro del consiglio di amministrazione, direzione e controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell’esercizio dell’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
• acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
• comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, professione, della funzione o dell’ ufficio cui è preposto, a prescindere che l’informazione comunicata sia effettivamente utilizzata dai destinatari;
• raccomanda o induce altri sulla base di esse, al compimento di taluna delle
operazioni indicate sub a).
I soggetti, di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alle informazioni privilegiata, vengono definiti insider primari.
In aggiunta a tali soggetti il nuovo art. 184 TUF, estende i divieti menzionati anche a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose – c.d. criminal insider (è il caso ad esempio del pirata informatico che a seguito dell’accesso abusivo al sistema informatizzato di una società, riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate price sensitive).
▪ Manipolazione del mercato (art.185 TUF)
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonda notizie false – c.d. aggiotaggio informativo – o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari - c.d. aggiotaggio operativo.
Con riferimento alle informazioni false o fuorvianti, si rileva che questo tipo di manipolazione del mercato viene a comprendere anche i casi in cui la creazione di un’indicazione fuorviante derivi dall’inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell’emittente o di altri soggetti obbligati ovvero in ipotesi di omissione.
F.1.2 La responsabilità della società dipendente dagli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (art. 187quinquies TUF)
La nuova disposizione contenuta nell’art. 187quinquies TUF, ha introdotto una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti per gli illeciti amministrativi in materia di abuso di mercato (art. 187bis e art. 187ter TUF), commessi nel loro interesse anche non esclusivo, o a loro vantaggio da soggetti aziendali in posizioni apicali o da persone a loro subordinati.
Si descrivono di seguito le fattispecie richiamate dall’art. 187quinquies TUF:
▪ Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187bis TUF)
L’illecito si differenzia dalla corrispondente fattispecie delittuosa, in quanto non viene richiesto in capo al soggetto attivo, l’elemento soggettivo del dolo. Inoltre i divieti menzionati all’art. 187bis TUF, trovano applicazione anche nei confronti di coloro che entrando in possesso di un’informazione, conoscevano o potevano conoscere secondo l’ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle informazioni stesse.
Si richiama l’attenzione sul fatto che anche il tentativo può rilevare ai fini dell’applicabilità di tale disciplina.
▪ Illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187ter TUF)
Per quanto riguarda la manipolazione del mercato la definizione data per l’illecito amministrativo comprende le seguenti fattispecie:
• operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo degli strumenti finanziari;
• operazioni o ordini di compravendita che consentono, tramite l’azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
• operazioni o ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
• altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito
all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
Per gli illeciti di cui alle prime due lettere non può essere assoggettata a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
F.2 Le informazioni privilegiate
La nozione di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l’intera disciplina dell’insider trading.
Secondo l’art. 181 TUF s’intende per informazione privilegiata un’informazione, che presenti le seguenti caratteristiche:
• sia di carattere preciso, nel senso che deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà. Deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’ evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
• che non sia stata ancora resa pubblica;
• che concerne direttamente (corporate information, fatti generati o provenienti dalla società emittente) o indirettamente (market information, fatti generati al di fuori della sfera dell’emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla market position dell’emittente) uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.
Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazioni price sensitive) s’intende l’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi sul quale fondare le proprie decisioni d’investimento.
Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell’art. 180 TUF, s’intendono per strumenti finanziari quelli elencati nell’art. 1, comma 2 dello stesso TUF ed ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea.
In relazione agli illeciti e alle condotte sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio, risultano essere ai fini della presente parte speciale F del Modello, le seguenti:
• gestione dell’informativa pubblica, quali per esempio rapporti con xxxxxxxx, gestori finanziari, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione e organizzazione e partecipazione a incontri in qualunque forma tenuti con i soggetti appena citati;
• gestione di dati/ informazioni privilegiate, quali per esempio dati contabili di periodo,
obiettivi quantitativi concernenti l’andamento della gestione, nuove iniziative di particolare rilievo, comunicazioni al pubblico;
• redazione dei documenti e dei prospetti informativi relativi al Fondo pensione e destinati al
pubblico per legge o per decisione del Consiglio di Amministrazione;
• gestione di informazioni privilegiate relative a società i cui strumenti finanziari siano inseriti nei portafogli dei comparti del Fondo (es. conoscenza di rilevanti controversie, informazioni relativi ai pagamenti dei dividendi, decisioni dell’Autorità di concorrenza e del mercato relative a società quotate, conclusione di contratti rilevanti, cambiamento di personale strategico, class actions, ecc.);
• analisi relative a strumenti finanziari o a società emittenti, soprattutto se contengono raccomandazioni d’investimento.
F.4 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento
La presente parte speciale si riferisce a condotte poste in essere da collaboratori/dipendenti, Funzioni Fondamentali e membri del Consiglio di Amministrazione del Fondo Aggiuntivo Pensioni per il personale del Banco di Sardegna.
Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo, si
conformino alle regole di condotta enunciate nella presente parte speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.
In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:
• fornire ai destinatari un elenco esemplificativo delle operazioni maggiormente rilevanti per il Fondo pensione considerati quali operazioni integranti abusi di mercato o operazioni sospette, per il cui compimento è necessaria la sussistenza di un giustificato motivo;
• fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari del Fondo pensione devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
• fornire all’Organismo di Xxxxxxxxx gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare
l’attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.
Qui di seguito sono riportate alcuni esempi di operazioni vietate, ossia tali da integrare un illecito abuso di mercato e in quanto tali si trattano di condotte vietate:
• negoziazione diretta e/o indiretta posta in essere utilizzando informazioni ricevute da terzi in forza di rapporti contrattuali, inerenti azioni e/o obbligazioni di società aderenti al Fondo Pensione o di altre società, nel caso in cui l’operazione stessa sia svolta al fine di far conseguire un vantaggio al Fondo pensione;
• comunicazione a terzi di informazioni privilegiate nel caso in cui esse siano volte a favorire
e/o a far conseguire un vantaggio alle società aderenti;
• raccomandazioni a terzi o d’induzione sempre sul fondamento d’informazioni privilegiate ad effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su strumenti finanziari, qualora la realizzazione di tale operazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio al Fondo pensione;
• si pongono in essere operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza
che si determini alcuna variazione degli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario di tali operazioni. In sostanza tali condotte mirano a fornire solo l’apparenza che vi siano dei movimenti su un determinato strumento finanziario e quindi allo scopo esclusivo di fornire una falsa rappresentazione del mercato;
• effettuare operazioni mostrate al pubblico, anche tramite strutture
telematiche/informatiche, allo scopo di fornire l’apparenza di un’attività o di movimenti dei prezzi di uno strumento finanziario;
• alterazione dei prezzi di chiusura. Tale condotta si realizza mediante l’acquisto/la vendita
intenzionale di strumenti finanziari o contratti derivati allo scopo di alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato. Si tratta di condotte poste in essere alla scadenza dei contratti derivati oppure nei giorni in cui vengono calcolate le commissioni su portafogli gestiti o su fondi comuni o nei giorni in cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbligazioni;
• diffusione d’informazioni false o fuorvianti con l’intenzione di muovere il prezzo di un titolo di un contratto derivato o di un’attività sottostante verso una direzione che favorisce una posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favoriscono un’operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l’informazione;
• condotte che comportano l’apertura di una posizione lunga su uno strumento finanziario e
quindi nell’effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere informazioni fuorvianti positive sullo strumento finanziario in questione, in modo da aumentarne il prezzo. Gli altri partecipanti al mercato vengono ingannati dal risultante effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati;
• condotte che comportano l’inserimento d’informazioni su internet e la diffusione di
comunicati stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente, nella consapevolezza delle falsità dell’informazioni e che è diffusa allo scopo di creare una falsa apparenza.
Si riportano alcuni esempi di condotta suscettibili di essere interpretati come finalizzati a realizzare di un illecito inerente l’abuso di mercato. Tali condotte possono essere tenute purché sussista un giustificato motivo e, nei casi maggiormente delicati, siano specificatamente autorizzate, a seguito di un parere dell’Organismo di Vigilanza:
• partecipazione a gruppi di discussione, anche alla presenza di mass media, aventi per
oggetto strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, quotati o non quotati;
• svolgere operazioni su strumenti finanziari, anche attraverso i gestori finanziari, i quali abbiano legami societari diretti o indiretti in società che intendano dare esecuzione ad atti di straordinaria amministrazione;
• eseguire attività che sembrino idonee ad aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione;
• ipotesi in cui l’operazione o la strategia d’investimento effettuata da un soggetto sia
sensibilmente diversa dalle precedenti strategie d’investimento poste in essere dalla stessa tipologia di strumento finanziario o per controvalore investito o per dimensione dell’ordine o per durata dell’investimento. Per chiarire si forniscono alcuni esempi di scuola:
• il soggetto vende tutti i titoli che in portafoglio per investire la rimanente
liquidità su uno specifico strumento finanziario;
• il soggetto richiede all’improvviso di acquistare strumenti finanziari erogati da una specifica società;
• il soggetto che in passato ha attuato strategie d’investimento di lungo
periodo effettua all’improvviso un acquisto di uno specifico strumento finanziario appena prima dell’annuncio di un’informazione price sensitive chiude tutte le operazioni;
• il soggetto richiede specificatamente l’immediata esecuzione di un ordine
senza curarsi del prezzo al quale l’ordine verrebbe eseguito.
Perciò, la presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione nell’ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l’espresso divieto di:
• porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 25sexies del Decreto);
• utilizzare anche occasionalmente le strutture, i mezzi informatici o quant’altro sia in
dotazione del Fondo pensione allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati della presente parte speciale;
• diffondere in qualsiasi modo informazioni di carattere riservato e/o privilegiato.
F.6 Principi procedurali specifici
Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione finanziaria, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari sono tenuti in generale ad attenersi ai principi contenuti nei seguenti documenti:
• Codice etico;
• procedure per i comunicati stampa.
Al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza di acquisire tutti gli elementi informativi necessari per l’espletamento del suo incarico, lo stesso dovrà essere tempestivamente informato:
• dell’emissione di comunicati stampa attinenti a strumenti finanziari;
• eventuali delibere del Consiglio di Amministrazione aventi per oggetto operazioni straordinarie su strumenti finanziari quotati.
Sono ammesse sotto responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure nel presente Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione e nell’attuazione della decisione o in caso d’impossibilità temporanea al rispetto delle procedure.
In tali casi è inviata immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.
Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un’apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 e del presente Modello.
F.7 Verifiche dell’Organismo di Vigilanza
I compiti dell’Organismo di Xxxxxxxxx in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti di abuso di mercato sono i seguenti:
• proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree a rischio;
• svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure contenute nel Modello;
• esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni nel Modello ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
• coordinarsi con le funzioni competenti per monitorare i dati dalla gestione finanziaria e
segnalare eventuali aspetti di rischio.
G.1 La responsabilità della società dipendente da reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25octies del Decreto)
La presente parte speciale comprende i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.
L’estensione delle norme del codice penale anche agli enti è stata operata dal legislatore attraverso l’introduzione nel D.Lgs. 231/2001 dell’art. 25octies per effetto dell’art. 63 co. 3 del D.Lgs. 231/07.
Il presupposto delle tre ipotesi di reato è lo stesso: la provenienza da delitto del denaro o di altra utilità oggetto di ricezione da parte del soggetto attivo e la consapevolezza di tale provenienza.
Per quanto riguarda nello specifico la responsabilità degli enti per tutti i menzionati delitti il legislatore ha previsto un sistema di aggravanti oltre all’applicazione di misure interdittive.
Inoltre altra caratteristica peculiare di questa parte speciale è che l’Organismo di Vigilanza viene investito di specifici doveri informativi, la cui inosservanza comporta a carico dei componenti - una responsabilità penale di tipo omissivo.
Si descrivono di seguito le fattispecie penali indicate:
▪ Ricettazione (art. 648 c.p.)
La norma prevede la punibilità di colui che al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque s’intromette per farli acquistare, ricevere o occultare. Tuttavia la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato.
Il secondo comma prevede una diminuzione di pena per i casi di particolare tenuità.
Inoltre non esclude la punibilità per tale reato le circostanze in cui l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base.
La giurisprudenza ha inoltre specificato che la prova del delitto base che costituisce un antecedente necessario, non presuppone un suo accertamento giudiziale e nemmeno l’individuazione del colpevole essendo sufficiente che il fatto risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere del reato di ricettazione. Difatti ne può affermare l’esistenza attraverso prove logiche ed è configurabile altresì in cui il reato presupposto rimanga a carico di ignoti.
▪ Riciclaggio (art. 648bis c.p.)
La norma prevede la punibilità di chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Tuttavia la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato.
E’ prevista un’aggravante se tali fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività professionale.
Il terzo comma prevede una diminuzione di pena se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.
Inoltre non esclude la punibilità per tale reato circostanza in cui l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o non punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base.
Tale disposizione pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere siano specificatamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa della “res”, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale.
Ai fini della colpevolezza oltre alla consapevolezza della provenienza delittuosa, si richiede l’ulteriore scopo di far perdere le tracce dell’origine illecita.
▪ Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.)
La norma incrimina chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
Tuttavia la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato base e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio di denaro.
E’ prevista un’aggravante se tali fatti sono commessi nell’ esercizio di un’attività professionale.
Il terzo comma prevede una diminuzione di pena per i casi di particolare tenuità.
Inoltre non esclude la punibilità per tale reato circostanza in cui l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o non punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base.
• Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
Risponde del reato di autoriciclaggio chi, avendo commesso o concorso a commettere un qualsiasi delitto non colposo dal quale provengono denaro, beni, o altre utilità, su tali proventi compie operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, con modalità tali da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. È esclusa la punibilità delle condotte consistenti nella destinazione dei proventi illeciti alla mera utilizzazione o godimento personale. È prevista un’aggravante di pena se il fatto è commesso nell’esercizio di attività professionale, bancaria o finanziaria e un’attenuante per il caso di ravvedimento operoso del reo.
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale G del Modello, le seguenti:
• investimenti a patrimonio libero come per esempio in hedge funds;
• affidare in gestione le risorse del Fondo pensione, anche in partnership con altri fondi pensione o con soggetti gestori esterni, i quali abbiano sedi secondarie in paesi noti per l’elevato traffico di stupefacenti o contrabbando di tabacco o per altre attività illecite;
• le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con persone fisiche o giuridiche residenti nei paesi a rischio individuate nella c.d. “Liste Paesi” e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati anch’essi nelle c.d. “Liste paesi”, rinvenibili nell’Unità d’informazione finanziaria o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti;
• movimenti economici transnazionali relativi a rapporti con gestori o con lavoratori
dipendenti extracomunitari o provenienti da paesi noti per l’elevato traffico di stupefacenti o contrabbando di tabacco o per altre attività illecite;
• rapporti contrattuali con società che operano in paesi noti per l’elevato traffico di
stupefacenti o contrabbando di tabacco o per altre attività illecite;
• gestione della fiscalità;
• eventi e sponsorizzazioni.
G.3 Destinatari della presente parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento
La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da membri del Consiglio di Amministrazione, Funzioni Fondamentali o dal Direttore del Fondo pensione.
Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione, si conformino alle regole di condotta previste nella presente parte speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecite.
In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:
• fornire ai destinatari un elenco esemplificativo di operazioni considerate sospette o anomale ai fini dell’applicazione delle norme relative alla ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di illecita provenienza;
• fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari del Fondo pensione devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
• fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le
attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti del Fondo pensione sono tenuti in generale a conoscere e rispettare le regole contenute nei presenti documenti:
• Codice etico;
• procedure interne del Fondo pensione.
La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione nell’ambito dell’esercizio delle attività considerate a rischio, l’espresso divieto di:
• porre in essere, promuovere, collaborare o fare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 25octies del D.Lgs. 231/2001);
• utilizzare anche occasionalmente i conti correnti del Fondo pensione allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati della presente parte speciale;
• porre in essere comportamenti che non costituendo di per sé le ipotesi di reato sopra
descritte, possano potenzialmente diventarlo.
• osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
• gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre
annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
• improntare i rapporti con le Autorità di Xxxxxxxxx, comprese quelle fiscali, alla massima
trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale;
• dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;
• gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Xxxxxxxxx, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;
• effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Xxxxxxxxx, con la massima
diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;
• assicurare che gli adempimenti fiscali siano eseguiti o supportati da professionisti qualificati.
Si riportano di seguito alcuni esempi di condotta suscettibili di essere interpretati come finalizzati alla commissione dei delitti di cui agli artt. 648 - 648ter c.p.:
• frequenti versamenti extra da parte degli aderenti dopo brevi intervalli di tempo,
soprattutto se provenienti dall’estero oppure non siano giustificati dall’attività svolta dal lavoratore dipendente;
• versamenti ingenti dopo un lungo periodo di tempo d’inattività;
• versamenti effettuati dal datore di lavoro provenienti da aree geografiche off-shore o note per il traffico di stupefacenti o altra attività illecita;
• versamenti, effettuati per mezzo di istituti di credito che non hanno insediamenti fisici in
alcun paese.
Si riportano di seguito alcuni esempi di condotta che presentano delle anomalie e proprio per tale motivo sono in grado di essere interpretati come finalizzati alla commissione dei delitti di cui agli art. 648 - 648ter c.p.:
• lavoratori e/o datori di lavoro si rifiutano di fornire le informazioni richieste volte esclusivamente a scopi identificativi;
• aderenti chiedono che gli importi riscattati o anticipati siano fatti transitare presso istituti
di credito che non hanno insediamenti fisici in alcun paese;
• sono usati documenti che appaiono contraffatti.
L’esecuzione delle relative operazioni è possibile solo a seguito che l’Organismo di Xxxxxxxxx abbia svolto le opportune verifiche e sia pervenuto alla conclusione di poter escludere i delitti di cui alla presente parte speciale.
G.6 Principi procedurali specifici
Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree di rischio, i destinatari, come sopra individuati, sono tenuti a rispettare e ove opportuno devono essere integrate da specifiche procedure oppure soggette a comunicazione all’Organismo di Vigilanza:
• vincoli alla disponibilità di fondi correnti;
• verifiche e controlli delle società con cui s’intrattengono rapporti contrattuali (per esempio operanti in territori inclusi nella “Lista Paesi”, coinvolgimento di persone politicamente esposte così come definite dalla normativa in vigore, (istituti di credito coinvolti, strutture societarie, ecc.);
• verifiche della regolarità dei pagamenti;
• procedure e criteri di selezione dei gestori.
Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un’apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 e del presente Modello.
G.7 Poteri, istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza
Il D.Lgs. 231/2001 - come sopra anticipato - ha introdotto alcune novità in ordine ai poteri dell’Organismo di Vigilanza relativamente ai reati della presente parte speciale.
Difatti all’Organismo di Xxxxxxxxx è imposto specificatamente l’onere di accertare che le norme siano rispettate, pena una propria responsabilità penale per omessa vigilanza sanzionata, con pene pecuniarie e con 1 anno di arresto.
I compiti dell’Organismo di Xxxxxxxxx in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati della presente parte speciale sono:
• proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire
nell’ambito delle Aree a rischio;
• verificare il rispetto delle procedure contenute nel Modello;
• esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed operare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
• coordinarsi con le funzioni competenti per monitorare, in particolare, i dati della gestione
finanziaria, delle prestazioni e segnalare eventuali aspetti di rischio;
• comunicare:
• fatti che costituiscono violazioni delle disposizioni dell’Autorità di Xxxxxxxxx, relative alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica degli aderenti, delle procedure e dei controlli volti a prevenire l’utilizzo d’intermediari finanziari e/o altri soggetti che svolgano attività finanziaria ai fini di riciclaggio o terrorismo internazionale;
• operazioni sospette riguardanti sia denaro e/o utilità di sospetta
provenienza sia denaro destinato a organizzazioni collegate al terrorismo;
• infrazioni inerenti:
• trasferimenti di denaro superiori ai limiti indicati dalla normativa vigente senza indicazione del beneficiario, della ragione sociale e senza clausola non trasferibile;
• apertura di conti anonimi o con intestazione fittizia.
Le citate comunicazioni vanno svolte di concerto con gli altri organi del Fondo pensione a ciò preposti (per esempio Collegio dei Sindaci).
H.1 La responsabilità della società dipendente da reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25septies del Decreto)
L’articolo 25 septies del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall’art. 9 della L. 3 agosto 2007, n. 123 e sostituito dall’art. 300 del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro” così recita:
• In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione
dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
• Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
• In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.
Si tratta dei seguenti reati:
Omicidio colposo
Lesioni personali colpose gravi o gravissime
Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato:
▪ Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
▪ Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
▪ Circostanze aggravanti (Art. 583 c.p.)
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita di dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
▪ Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55 del X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81)
1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 il datore di lavoro:
a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
(omissis)
Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui all’articolo 25 septies del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti, il Fondo valuta come “a rischio” le aree aziendali conseguenti:
• gestione dei rapporti con i terzi, quali per esempio rapporti con fornitori esterni e altri
rappresentanti per la gestione e manutenzione dell’immobile di proprietà del Fondo, sempre relativamente alle normative vigenti sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro;
• gestione del personale distaccato, identicamente riferito alle normative vigenti sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
H.3 Destinatari della presente parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento
La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da membri del Consiglio di Amministrazione, Funzioni Fondamentali e collaboratori del Fondo.
Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione, si conformino alle regole di condotta previste nella parte speciale H, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati connessi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:
• fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari come sopra individuati devono attenersi per una corretta applicazione del Modello,
• fornire all’Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.
Nell’espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale a rispettare le regole contenute nei presenti atti:
• Codice etico;
• Istruzioni normative sulla sicurezza del lavoro.
• Ogni altra documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro posto in essere dal Fondo Pensione;
La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione nell’ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l’espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente e anche a titolo di cooperazione, le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001.
In particolare, è fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che, in violazione dei protocolli, delle procedure, degli obblighi e degli adempimenti di cui sopra, possa dare causa alla realizzazione delle fattispecie dianzi citate.
H.4 Principi procedurali specifici
Tutte le attività aziendali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli, procedure e adempimenti di cui al SGSL implementato in conformità agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) da intendersi qui integralmente, e a tutti gli effetti, richiamati.
In particolare, il Fondo, consapevole della importanza che assume la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro nella gestione complessiva dell’azienda, ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla norma sopracitata e, in particolare, a quelli
• di rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
• di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
• di formalizzazione il Documento Generale di Valutazione dei Rischi;
• di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
• relativi alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• relativi alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
• relativi alle attivita' di informazione e formazione dei lavoratori;
• relativi alle attivita' di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
• di acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
• di effettuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
Costituisce pertanto un preciso obbligo per tutti i Destinatari agire nel pieno e rigoroso rispetto di tutti i protocolli, procedure, obblighi e adempimenti di cui al SGSL implementato in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) da intendersi qui integralmente, e a tutti gli effetti, richiamati.
Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un’apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 e del presente Modello.
H.5 Poteri, istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza
All’Organismo di Vigilanza è imposto specificatamente l’onere di accertare che le norme siano rispettate, pena una propria responsabilità penale per omessa vigilanza sanzionata, con pene pecuniarie e con 1 anno di arresto.
I compiti dell’Organismo di Xxxxxxxxx in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati della presente parte speciale sono:
• proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire
nell’ambito delle Aree a rischio;
• verificare il rispetto delle procedure contenute nel Modello;
• esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed operare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
• coordinarsi con le funzioni competenti per monitorare, in particolare, dati e procedure sugli standard e norme di sicurezza e segnalare eventuali aspetti di rischio;
• comunicare fatti che costituiscono violazioni di disposizioni normative di legge o di procedura interna, relative sia all’adempimento degli obblighi sulla sicurezza sul lavoro sia la sussistenza di situazioni di potenziale pericolo al riguardo;
Le citate comunicazioni vanno svolte di concerto con gli altri organi del Fondo pensione a ciò preposti (per esempio Collegio dei Sindaci).
I.1 La responsabilità della società dipendente da reati in materia ambientale (art. 25 undecies del Decreto)
L’art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001, in vigore dal 16 agosto 2011, nel testo dapprima inserito dal D.Lgs. n. 121/11, emanato in recepimento delle Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, e successivamente modificato dalla L. n. 68/15, in vigore dal 29 maggio 2015, che ha introdotto nel codice penale i nuovi delitti contro l’ambiente, individua gli illeciti dai quali, nella materia della tutela penale dell’ambiente, fondata su disposizioni di matrice comunitaria, discende la responsabilità amministrativa degli enti. Le fattispecie delittuose sono quelle previste dal codice penale (eccetto gli artt. 727-bis e 733-bis) e dal Codice dell’Ambiente (di seguito C.A.) agli artt. 258, comma 4, 2° periodo, 260, c. 1 e 2, 260-bis, commi 6, 7 e 8, nonché i reati di falsi documentali in tema di commercio di specie animali e vegetali e il reato di inquinamento doloso provocato da navi. Di regola, le fattispecie contravvenzionali sono punite anche se commesse a titolo di colpa; i delitti di inquinamento e disastro ambientale, se commessi per colpa, sono puniti ai sensi dell’art. 452-quinquies codice penale e costituiscono anch’essi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.
Si tratta di reati descritti nel codice penale, nel D.Lgs. n. 152/06 C.A. e in varie leggi speciali, sia di natura delittuosa sia di tipo contravvenzionale. All’interno delle fattispecie specifiche, come già descritto nella Parte Generale, si ritiene di prendere in considerazione in termini di rischio solo alcuni dei reati presupposto in quanto risulta evidente che taluni reati non possono in alcun modo essere messi in relazione con l’attività del fondo e costituire rischio specifico. Si elencano comunque le fattispecie non rilevanti in quanto rappresentanti rischio nullo o trascurabile per il Fondo:
• Tutela delle specie animali e vegetali selvatiche protette e tutela dell’habitat (Art. 727-bis c.p., Art. 733-bis, c.p.);
• Traffico materiali radioattivi e associazione a delinquere con aggravante ambientale (Art.
452-sexies e octies c.p.);
• Acqua (D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 C.A.);
• Art. 137 c.2, c.3, c.5, C.13;
• Rifiuti e emissioni in atmosfera (D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 C.A.);
• Art. 259 c.1, Art.260 c.1, c.2, Art. 260.bis, Art. 279 c.5 ;
• Tutela specie animali e vegetali in via di estinzione;
• Legge 7 febbraio 1992 n. 150 Art. 1 c.1, c.2, Art.2 c.1, c.2, Art.6 c.4, Art 3 bis c.1;
• Tutela ozono (Legge 28 dicembre 1993, n. 549);
• Art.3 c.6 ;
• Inquinamento navi (D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
• Art.8.1 c.1, c.2, Art.9 c.1, c.2, c.3
Si elencano i reati presupposto residui invece ritenuti di una qualche rilevanza per l’attività del Fondo e previsti dall’art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001.
• Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
La norma punisce chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell’aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema o della biodiversità.
• Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
La norma punisce chi abusivamente provoca un disastro ambientale, che consiste nell’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema che sia irreversibile, o la cui eliminazione sia particolarmente onerosa ed eccezionale, oppure nell’offesa all’incolumità pubblica, in ragione della gravità del fatto, per estensione, o per gli effetti, o per il numero di persone offese o esposte a pericolo.
• Delitti colposi contro l’ambiente (Art. 452 quinquies)
[I] Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
[II] Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
• Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.)
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32- ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.
• Violazioni della disciplina degli scarichi (art. 137, comma 11, C.A.)
L’art. 137 C.A. punisce una serie di violazioni della disciplina degli scarichi ed in particolare il comma 11 regolamenta le violazioni dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo fuori dalle ipotesi ammesse dagli artt. 103 e 104 C.A.
• Violazioni della disciplina sulla gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, 3, 5 e comma
6, 1° periodo, C.A.)
Le condotte punite consistono nella raccolta, trasporto, recupero, smaltimento commercio o intermediazione di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni all’Albo nazionale gestori ambientali e comunicazioni alle competenti autorità, oppure in difformità delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni o impartite dalle autorità o in carenza dei requisiti prescritti.
Sono altresì punite le attività di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, di miscelazione di rifiuti pericolosi di diverso genere tra di loro o con rifiuti non pericolosi e di deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, per quantitativi superiori a 200 litri o equivalenti.
• Omissione di bonifica per i casi di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle
acque superficiali o sotterranee (art. 257, commi 1 e 2, C.A.)
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (ad es. quello di cui sopra all’art. 452-bis c.p.) è punito chi avendo cagionato l’inquinamento in oggetto con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio non provvede alle dovute comunicazioni alle competenti autorità e alla bonifica del sito ai sensi dell’art. 242
C.A. L’effettuazione della bonifica costituisce condizione di non punibilità anche per le contravvenzioni ambientali previste da altre leggi speciali per il medesimo evento.
• Falso in certificato di analisi rifiuti (art. 258, comma 4, 2° periodo, C. A.) Commette il delitto in questione chi fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti riportate in un certificato di analisi dei rifiuti e chi utilizza il certificato falso per il trasporto dei rifiuti.
Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui all’articolo 25 undecies del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti, il Fondo valuta come “a rischio” le aree aziendali conseguenti:
• gestione dei rapporti con i terzi, quali per esempio rapporti con fornitori esterni e altri rappresentanti per la gestione e manutenzione dell’immobile di proprietà del Fondo, sempre relativamente alle normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti speciali e sulla gestione degli scarichi e delle acque reflue;
• gestione del personale distaccato e dei rapporti con fornitori sui servizi relativi alla gestione di rifiuti speciali.
I.3 Destinatari della presente parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento
La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da membri del Consiglio di Amministrazione e collaboratori del Fondo. Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione, si conformino alle regole di condotta previste nella parte speciale I, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati ambientali.
In particolare la presente parte speciale ha la funzione di: fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari come sopra individuati devono attenersi per una corretta applicazione del Modello, fornire all’Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.
Nell’espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale a rispettare le regole contenute nei presenti atti:
• Codice etico;
• Disposizioni di legge e istruzioni normative sulla gestione dei rifiuti speciali, nonché per la gestione degli scarichi e delle acque reflue;
• Ogni altra documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza dell’immobile
e/o dei rifiuti posto in essere dal Fondo Pensione.
La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione nell’ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l’espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente e anche a titolo di cooperazione, le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25 undecies del D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, è fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che, in violazione dei protocolli, delle procedure, degli obblighi e degli adempimenti di cui sopra, possa dare causa alla realizzazione delle fattispecie dianzi citate.
I.4 Principi procedurali specifici
Tutte le attività aziendali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli, procedure e adempimenti da intendersi qui integralmente, e a tutti gli effetti, richiamati. In particolare, il Fondo, consapevole della importanza che assume la gestione e tutela dell’ambiente nella gestione complessiva dell’azienda, ha provveduto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle norme sopracitate e, in particolare, a quelli:
• di rispetto degli standard legislativi previgenti ed afferenti alla gestione dei rifiuti speciali
e alla gestione degli scarichi di acque reflue;
• di valutazione di eventuali rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
• relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
• relativi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni sulla gestione dei rifiuti speciali da parte dei lavoratori e dei collaboratori e/o fornitori di servizi;
• di effettuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
Costituisce pertanto un preciso obbligo per tutti i Destinatari agire nel pieno e rigoroso rispetto di tutti i protocolli, procedure, obblighi e adempimenti richiamati.
Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un’apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 e del presente Modello.
I.5 Poteri, Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza
All’Organismo di Vigilanza è imposto specificatamente l’onere di accertare che le norme siano rispettate, pena una propria responsabilità penale per omessa vigilanza sanzionata, con pene pecuniarie e con 1 anno di arresto. I compiti dell’Organismo di Xxxxxxxxx in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati della presente parte speciale sono:
• proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da
seguire nell’ambito delle Aree a rischio;
• verificare il rispetto delle procedure contenute nel Modello;
• esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed operare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
• coordinarsi con le funzioni competenti per monitorare, in particolare, dati e procedure
sugli standard e norme di sicurezza e segnalare eventuali aspetti di rischio;
• comunicare fatti che costituiscono violazioni di disposizioni normative di legge o di procedura interna, relative sia all’adempimento di obblighi sulle normative ambientali sia la sussistenza di situazioni di potenziale pericolo al riguardo.
Le citate comunicazioni vanno svolte di concerto con gli altri organi del Fondo pensione a ciò preposti (per esempio CDA e Collegio Sindacale).
J.1 La responsabilità della società dipendente da reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)
L’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, in vigore dal 17 Dicembre 2019, relativo alla responsabilità amministrativa degli enti nei cosiddetti “reati tributari” è stato introdotto dal testo inserito dal DDL n. 1638, (Conversione in legge, con modificazioni, del D.Lgs 26 Ottobre 2019
n.124 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) e prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive per la commissione di alcuni reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 10 Marzo 2000 che quindi costituiscono ora anch’essi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.
Si ritiene di prendere in considerazione le varie casistiche elencate:
1. in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”».
Per quanto attiene ai nuovi reati previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si ritiene che il Fondo non abbia le caratteristiche sia dimensionali che di movimentazione transfrontaliera per ritenere rilevanti le fattispecie in questione.
Si elencano i reati presupposto ritenuti di una qualche rilevanza per l’attività del Fondo e previsti come sopradescritto dal D.Lgs 74/2000 e ricompresi dall’art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, tenendo presente appunto, la differenza già sopraelencata nella tipologia di sanzioni (pecuniarie ed interdittive).
• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.2 D.Lgs. 74/2000)
1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni [prima del DL 124/2019 da un anno e sei mesi a sei anni] chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni[comma inserito dal DL 124/2019]
• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art.3 D.Lgs. 74/2000)
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni [prima del DL 124/2019 da un anno e sei mesi a sei anni] chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente :
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
• Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.Lgs. 74/2000)
1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni [prima del DL 124/2019 da un anno e sei mesi a sei anni] chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni [comma inserito dal DL 124/2019].
• Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.Lgs. 74/2000)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni[prima del DL 124/2019 da un anno e sei mesi a sei anni] chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
• Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 D.Lgs. 74/2000)
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni
Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui all’articolo 25 undecies del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti, il Fondo valuta come “a rischio” le aree aziendali conseguenti:
• gestione dei rapporti con i terzi, quali per esempio rapporti con iscritti, amministratori,
fornitori esterni e altri rappresentanti per la gestione delle attività correnti in consulenza o service e/o manutenzione dell’immobile di proprietà del Fondo, sempre relativamente a documenti (e non fatture che il Fondo non può emettere) di pagamento e/o corrispettivi.
J.3 Destinatari della presente parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento
La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da membri del Consiglio di Amministrazione, Funzioni Fondamentali e collaboratori del Fondo. Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione, si conformino alle regole di condotta previste in questa parte speciale J, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati tributari.
In particolare la presente parte speciale ha la funzione di: fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari come sopra individuati devono attenersi per una corretta applicazione del Modello, fornire all’Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di
Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.
Nell’espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale a rispettare le regole contenute nei presenti atti:
• Codice etico;
• Disposizioni di legge e istruzioni normative sulla gestione del cartaceo e/o elettronico relativamente alla gestione di corrispettivi, prestazioni, e anticipazioni;
• Ogni altra documentazione relativa al sistema di gestione dei pagamenti posto in essere
dal Fondo Pensione.
La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti del Fondo pensione nell’ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l’espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente e anche a titolo di cooperazione, le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, è fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che, in violazione dei protocolli, delle procedure, degli obblighi e degli adempimenti di cui sopra, possa dare causa alla realizzazione delle fattispecie dianzi citate.
J.4 Principi procedurali specifici
Tutte le attività aziendali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli, procedure e adempimenti da intendersi qui integralmente, e a tutti gli effetti, richiamati. In particolare, il Fondo, consapevole della importanza che assume la gestione di pagamenti e corrispettivi nella gestione complessiva dell’azienda, ha provveduto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle norme sopracitate e, in particolare, a quelli:
• di rispetto degli standard legislativi previgenti ed afferenti alla gestione dei pagamenti
• di valutazione di eventuali rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione conseguenti;
• relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
• relativi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni sulla gestione del cartaceo e/o elettronico da parte dei lavoratori e dei collaboratori e/o fornitori di servizi;
• di effettuare periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure
adottate.
Nello specifico, le attività relative agli adempimenti fiscali sono segregate nei sistemi di Contabilità Interna (attualmente Procedura Buffetti, fornitore OfficeStore, dal 01/01/2021 Procedura Titano - Previnet S.p.a.) al sistema dichiarativo 770 di Previnet S.p.a. (dal 01/01/2021), e sempre a Previnet S.p.a. (dal 01/01/2021) per il nuovo service amministrativo. Si rimanda alle SLA (service level agreement) dei suddetti fornitori (per i quali sussiste specifico contratto di uso servizio e manutenzione) per le specifiche di aggiornamento e sui termini di conformità legislativa e operativa.
Si precisa comunque che in ogni caso sull’operatività contabile il Collegio Sindacale effettua tutti i controlli ad esso delegati con periodicità mensile, sui supporti sia informatici che cartacei.
Si rileva comunque che il Fondo in ogni caso non emette fatture ma solo corrispettivi di pagamento (con relative ritenute e versamenti fiscali connessi).
Tutte le procedure e processi di gestione di pagamenti e corrispettivi sono definiti, documentati e strutturati nel Documento sulle Procedure Operative del Fondo.
Costituisce un preciso obbligo per tutti i Destinatari agire nel pieno e rigoroso rispetto di tutti i protocolli, procedure, obblighi e adempimenti richiamati.
Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un’apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 e del presente Modello.
J.5 Poteri, Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza
All’Organismo di Vigilanza è imposto specificatamente l’onere di accertare che le norme siano rispettate, pena una propria responsabilità penale per omessa vigilanza sanzionata, con pene pecuniarie e con 1 anno di arresto. I compiti dell’Organismo di Xxxxxxxxx in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati della presente parte speciale sono:
• proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da
seguire nell’ambito delle Aree a rischio;
• verificare il rispetto delle procedure contenute nel Modello;
• esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed operare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
• coordinarsi con le funzioni competenti per monitorare, in particolare, dati e procedure sugli standard e norme di sicurezza e segnalare eventuali aspetti di rischio;
• comunicare fatti che costituiscono violazioni di disposizioni normative di legge o di
procedura interna, relative sia all’adempimento di obblighi sulle normative tributarie sia la sussistenza di situazioni di potenziale pericolo al riguardo.
Le citate comunicazioni vanno svolte di concerto con gli altri organi del Fondo pensione a ciò preposti (per esempio CDA e Collegio Sindacale).