Adottata dal Direttore Generale in data
D eliberazione n.
Adottata dal Direttore Generale in data
Oggetto: Adesione Accordo Quadro ''Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio – Pay per use'' e servizi connessi e opzionali, per la durata di sette anni – Lotto 3. Ditta GE Medical Systems Italia S.p.A. Spesa complessiva € 403.784,64 + IVA. Codice CIG 9162287E68.
PDEL/2022/547LP
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.
Il Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx
S.S.D. Affari Generali Xxxxxxx Xxxxxxxx
XXXXX XXXXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXXX Data: 2022.04.29 08:02:26 +02'00'
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda SI X NO □
Su proposta della SC ABS
Premesso che, con nota agli atti di questo Servizio, il Direttore della S.C. di Radiologia del P.O. San Xxxxxxx dell'ARNAS ''X. Xxxxxx'' ha tramesso, con parere favorevole del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e della S.S.D. Tecnologie Sanitarie dell'Azienda, la richiesta per l'acquisizione, in noleggio, di un tomografo TC, comprensivo di servizi connessi e opzionali, da destinare alla Radiologia del P.O. Businco, mediante adesione all'Accordo Quadro '''Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio – Pay per use'', stipulata dalla Consip con l'Operatore Economico GE Medical Systems Italia S.p.A.;
Vista la Guida all'Accordo Quadro “Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio – Pay per use – Lotto 3” (All. “A” fg. 39);
Visti i prospetti “Corrispettivi” nei quali vengono indicate le condizioni economiche della fornitura in noleggio (All. “B” fg. 1);
Preso atto del contenuto dell'ordine di acquisto, dal quale si evince che il valore complessivo della fornitura in noleggio ammonta ad € 403.784,64 + IVA (All. “C” fg. 4);
Ritenuto pertanto di dover aderire, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., e dell’art. 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, al Lotto n. 3 dell'Accordo Quadro per la fornitura in noleggio, di un tomografo TC, comprensivo di servizi connessi e opzionali, da destinare alla Radiologia del P.O. Businco, per la durata di sette anni, mediante adesione all'Accordo Quadro ''Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio – Pay per use'', stipulata dalla Consip con l'Operatore Economico GE Medical Systems Italia S.p.A., per una spesa complessiva pari a € 403.784,64 + IVA;
Visto il D. Lgs. 50/16;
Segue delibera n. del
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa:
1. di aderire, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., e dell’art. 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, al Lotto n. 3 dell'Accordo Quadro per la fornitura in noleggio, di un tomografo TC, comprensivo di servizi connessi e opzionali, da destinare alla Radiologia del P.O. Businco, per la durata di sette anni, mediante adesione all'Accordo Quadro ''Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio – Pay per use'', stipulata dalla Consip con l'Operatore Economico GE Medical Systems Italia S.p.A., per una spesa complessiva pari a € 403.784,64 + IVA;
2. di dare atto che l’importo di € 403.784,64 + IVA verrà imputato sul Conto n. A508020104 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo 692120;
3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016;
4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Xxxxxxxx e Controllo di Gestione dell’Azienda all’emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità del servizio da parte degli Uffici competenti.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx
XXXXXX XXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXX Data: 2022.04.28
17:23:30 +02'00'
S.C. Acquisti Beni e Servizi
PILLAI
+02'00'
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXXXX
Resp.le S.C. ABS: Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx
FEDERICA Data: 2022.04.26 19:50:05
XXXXXXXX XXXXXX
Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari/Servizi e Liq. Fatture Xxxx. X. Xxxxxxxx Firmato digitalmente da
XXXXXXXX XXXXXX
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC), SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’EX ART. 54, COMMA 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - LOTTI 1, 2 e 3
ID 2171
Classificazione del documento: Consip Public
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Tomografi Computerizzati (TC), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2171
Accordo Quadro
ACCORDO QUADROPER LA FORNITURA DI TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC), SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
TRA
Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n.REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2021 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”)
E
GE Medical Systems Italia S.p.A., sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x. 00, capitale sociale Euro 5.000.000 i.v. =, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi al n. 93027710016, P. IVA 03663500969, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x. 00, in persona del Procuratore Dott.ssa Xxxx Xxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti da Consiglio di Amministrazione del 31/03/2016(nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, XX.XX. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
b) che l’articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi;
c) che, peraltro, l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
d) che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 06/11/2019 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-212 del 04/11/2019, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 con più operatori a condizione tutte fissate;
e) i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l’effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici;
f) che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori;
g) che i singoli Contratti di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d’Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha
potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
i) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:
i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.A. dalla Intesa San Paolo S.p.A. ed avente
- n. S089992160339 per un importo di Euro 101.390,00 = (centounomilatrecentonovanta/00) per il Lotto 1
- n. S089992160338 per un importo di Euro 81.067,00 = (ottantunomilasessantasette/00) per il Lotto 2
- n. S089992160337 per un importo di Euro 69.049,00 = (sessantanovemilaquarantanove/00) per il Lotto 3 a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall’Accordo Quadro;
ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni dalla Intesa San Paolo S.p.A. ed avente
- n. S089992160358 per un importo di Euro 3.516.592,00 = (tremilionicinquecentosedicimilacinquecentonovantadue/00) per il Lotto 1
- n. S089992160359 per un importo di Euro 2.167.087,00 = (duemilionicentosessantasettemilaottantasette/00) per il Lotto 2
- n. S089992160361 per un importo di Euro 2.113.399,00 = (duemilionicentoundicimilatrecentonovantanove/00) per il Lotto 3
a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai Contratti di Fornitura;
iii) la garanzia rilasciata dalla Intesa San Paolo S.p.A. ed avente
- n. S364912260232 per un importo di Euro 7.100,00 = (settemilacento/00) per il Lotto 1
- n. S364912260229 per un importo di Euro 2.550,00 = (duemilacinquecentocinquanta/00) per il Lotto 2
- n. S364912260231 per un importo di Euro 3.050,00 = (tremilacinquanta/00) per il Lotto 3 a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
j) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
k) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
1. Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip S.p.A. anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
b) Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i: le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati a affidare Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro;
c) Ministero: Ministero dell’Economia e delle Finanze;
d) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare l’Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
e) Fornitore: il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l’Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti derivanti dagli Appalti Specifici;
f) Capitolato d’Oneri: il documento Allegato “E” al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l’affidamento degli Appalti Specifici;
g) Appalto/i Specifico/i o Contratto di fornitura: il Contratto che si perfeziona in seguito della decorrenza del termine di 6 (sei) giorni solari dalla ricezione dell’Ordine di Fornitura da parte dell’operatore economico, individuato, tra gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, avente ad oggetto la fornitura di Tomografi Computerizzati (TC), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d’Oneri;
h) Ordine di Fornitura: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, inviato dall’Amministrazione al Fornitore, individuato sulla base di quanto previsto alla lettera precedente, con il quale l’Amministrazione medesima affida il singolo Appalto Specifico;
i) Unità/Punto/i Ordinante/i: gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordini di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
j) Xxxxxx lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
k) Soggetti Aggregatori: le centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti all’art. 3, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Capitolato d’Oneri, il Capitolato Tecnico e le sue appendici, i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente Accordo Quadro per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili sul sito xxx.xxxxxx.xx
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “B” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “C” (Corrispettivi e tariffe), l’Allegato “D” (Patto di integrità), l’Allegato “E” (Nomina Responsabile Trattamento Dati), l’Allegato “F” (Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore).
3. Il presente Accordo Quadro è regolato:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
e) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
g) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
h) dal patto di integrità.
i) dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
j) dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
4. I Contratti di Fornitura saranno regolati, dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, dalle disposizioni indicate al precedente comma.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. Le clausole dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.
ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. Nell’Ordine di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l’avvenuta registrazione o meno alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell’emissione dell’Ordine essere in regola con gli obblighi di registrazione. Gli Ordini sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 10 dell’art. 6.
2. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto la fornitura di Tomografi Computerizzati (TC), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati nonché i servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
3. Il quantitativo stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del quantitativo massimo presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è pari a:
Lotto 1 – Tomografi Computerizzati General Purpose/Cardio - Acquisto
4 (quattro) aggiudicatari, 130 apparecchiature così ripartite:
• 58 (cinquantotto) per il primo in graduatoria;
• 39 (trentanove) per il secondo in graduatoria;
• 23 (ventitré) per il terzo in graduatoria;
• 10 (dieci) per il quarto in graduatoria.
Lotto 2 – Tomografi Computerizzati per applicazioni avanzate – Acquisto
3 (tre) aggiudicatari, 30 apparecchiature così ripartite:
• 17 (diciassette) per il primo in graduatoria;
• 9 (nove) per il secondo in graduatoria;
• 4 (quattro) per il terzo in graduatoria.
Lotto 3– Tomografi Computerizzati General Purpose/Cardio - Pay per use
3 (tre) aggiudicatari, 40 apparecchiature così ripartite:
• 22 (ventidue) per il primo in graduatoria;
• 12 (dodici) per il secondo in graduatoria;
• 6 (sei) per il terzo in graduatoria.
4. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di ogni Lotto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ad un Appalto Specifico raggiunga il quantitativo stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori Ordini di Fornitura. La regola sopra illustrata opera sul massimale dell’AQ stipulato con ogni singolo Fornitore.
5. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano con la ricezione, da parte degli stessi, dell’Ordine di Fornitura inviato dalla singola Amministrazione, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto dell’Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. L’affidamento dell’Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore avviene sulla base del criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito, fino ad esaurimento del relativo quantitativo, così come individuato nel precedente comma 3 del presente articolo.
7. In applicazione del predetto criterio, la singola Amministrazione potrà inviare Ordini di Fornitura ad uno o più Fornitori.
8. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordine di Fornitura, le prestazioni meglio specificate nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordine di Fornitura e segnatamente: la fornitura di Tomografi Computerizzati (TC), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali.
9. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:
a. alla definizione dell’oggetto del Singolo Appalto, del quantitativo e dell’importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
b. all’affidamento dell’Appalto Specifico in favore del Fornitore individuato sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma 6;
c. all’invio dell’Ordine di Fornitura al Fornitore individuato nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e al conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura.
ARTICOLO 4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVANTI DA APPALTI SPECIFICI
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere da 30/03/2022, ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento del quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo.
2. La predetta durata dell’Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa
comunicazione scritta di Consip S.p.A., da inviare ai Fornitori via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che, per durata dell’Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare i singoli Appalti Specifici mediante l’invio ai Fornitori dell’Ordine di fornitura.
4. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Contratto di Fornitura ha una durata di anni Lotti 1 e 2: 1 (uno)
e Lotto 3: 7 (sette), decorrenti dalla data di inizio dell’esecuzione della fornitura.
ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEGLI APPALTI SPECIFICI
1. I corrispettivi per ciascun Appalto Specifico verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nell’Allegato “C”, “Corrispettivi e tariffe”, i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.
2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordine di Fornitura dovrà, fermi i prezzi unitari offerti, fornire prodotti e/o servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative) offerte per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010
n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell’X.X.XX., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
4. Lotto 3: I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 convertito nella legge n. 89/2014, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI
1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite al paragrafo 24 del Capitolato d’Oneri e agli artt. 3 e 4 del presente atto.
2. Al momento dell’emissione dell’Ordine di Fornitura, l’Amministrazione dovrà indicare il quantitativo di apparecchiature richieste e allegare il “progetto di massima” per la realizzazione dei lavori necessari all’adeguamento dei locali come specificato al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico;
3. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nell’Ordine di Fornitura che verrà, perfezionato entro 15 (quindici) giorni solari come specificato al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico e successivamente inviato al Fornitore affidatario dell’Appalto Specifico, l’Amministrazione dovrà:
• determinare l’importo contrattuale ed il quantitativo della fornitura, comprensivo degli eventuali dispositivi e servizi opzionali;
• indicare il/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura;
• laddove necessario, predisporre/integrare il documento dei rischi da interferenze;
• eventualmente, richiedere il servizio di ritiro di un’apparecchiatura per smaltimento ai sensi R.A.E.E. come previsto al paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico o per sostituzione secondo quanto previsto al paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico.
Nel caso di Appalto Specifico affidato da un Soggetto Aggregatore, nell’Ordine di Fornitura il Soggetto Aggregatore, inoltre:
• dovrà indicare tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l’affidamento;
• dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione;
• potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e
le singole Amministrazioni.
4. L’utilizzo dell’Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L’accesso e l’utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato 9 al Capitolato d’Oneri, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
5. Sono legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1.
6. Per potere acquistare attraverso l’Accordo Quadro ed emettere validi Ordini di Fornitura, il Punto Ordinante dell’Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l’abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
7. Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l’apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l’Accordo Quadro mediante Ordini di Fornitura. L’Ordine di Fornitura consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.
8. Affinché l’Ordine di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l’invio di Ordini di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Xxxxxx di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
9. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro 6 (sei) giorni solari dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l’Amministrazione e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
10. Qualora l’Ordine di Fornitura perfezionato ai sensi del paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordine di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre 6 (sei) giorni solari dal ricevimento dell’Ordine stesso. In tal caso, l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
11. Per effetto dell’Ordine di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell’Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
12. I singoli Contratti di fornitura si concludono il sesto giorno solare successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, l’Ordine di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell’Ordine di Fornitura. Il ritardo nell’avvio dell’esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto dell’Ordine di Fornitura, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di fornitura i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
13. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l’Amministrazione ha la facoltà di revocare l’Ordine di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro 2 (due) giorni solari dall’emissione dell’Ordine di Fornitura.
14. Qualora venga richiesto da Xxxxxx S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordine di Fornitura divenuto irrevocabile.
15. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordine di Fornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ii) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
16. Le Amministrazioni procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente ai singoli Contratti di fornitura, Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni.
17. Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto di Fornitura, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
18. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l’Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
19. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
20. Così come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, l’Amministrazione potrà imporre al Fornitore affidatario dell’Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell’art. 106, del Codice. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato Tecnico, nell’Ordine di fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d’Oneri e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell’Ordine di fornitura, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti di Fornitura secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip
S.p.A. e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
f) comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne Consip S.p.A. e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l’Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro e ai singoli Contratti di Fornitura; (b) prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di Fornitura stessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. e alle altre Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
13. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all’Amministrazione interessata.
14. Il monitoraggio di tutte le attività relative all’Accordo Quadro è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro: le Amministrazioni Contraenti; gli Ordini di Fornitura ricevuti con indicazione della data di emissione e suddivisi per Amministrazione completi di: quantitativo, importo, valore stimato di contratto, ecc.; data di Consegna; gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione.
15. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore l’elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 15, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell’articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.
16. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sull’Accordo Quadro, ancora vigenti e/o efficaci.
ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore dell’Accordo Quadro ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;
b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 9 - VERIFICHE ISPETTIVE
1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia ai Contratti di Fornitura sia all’Accordo Quadro, così come stabiliti nel Capitolato d’oneri. In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni, oltre che dalla Consip S.p.A. per quanto di propria competenza.
3. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 16, si riserva di risolvere l’Accordo Quadro. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti di Xxxxxx S.p.A., i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive effettuate dall’Ente Terzo dietro presentazione di fattura elettronica che verrà emessa da Consip al termine del ciclo ispettivo, corredata del relativo documento di rendicontazione analitica delle attività ispettive svolte dall’Organismo di Ispezione incaricato.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell’importo indicato in fattura a favore della Consip nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, mediante accredito, con bonifico bancario sull’IBAN n._ IT 27 X 03069 05036 100000004389.
5. In caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei costi di cui ai precedenti comma 3 e 4 del presente articolo, la Consip assegnerà un termine di 15 giorni per porre fine all’inadempimento, decoroso inutilmente il quale, Consip
S.p.A. ha la facoltà di rivalersi per il pagamento, sulla garanzia prestata dal Fornitore in favore della Consip.
6. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall’Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro.
ARTICOLO 10 - SOPRALLUOGO E ATTIVITÀ CONNESSE, CONSEGNA E INSTALLAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ/COLLAUDO
1. Trovano applicazione le regole indicate al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico, per quanto riguarda le attività
propedeutiche all’invio dell’Ordine di Fornitura. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i sopralluoghi relativi alle Richieste Preliminari di Fornitura, secondo le tempistiche e le modalità indicate al suddetto paragrafo, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. La Fornitura oggetto di ciascun Ordine di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordine medesimo.
3. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell’imballaggio.
4. In esecuzione di ciascun Appalto Specifico, il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, il sopralluogo di verifica e le attività connesse, la consegna e l’installazione nonché tutti gli ulteriori servizi connessi di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nel predetto paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
5. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità/collaudo delle forniture oggetto dell’Appalto Specifico (comprensive degli eventuali dispositivi opzionali) per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nel paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico.
La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione.
6. Le verifiche di conformità/collaudo di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche/collaudi abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità/collaudi sono a carico del Fornitore.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità/collaudo relativamente ai Tomografi Computerizzati (TC) oggetto della Fornitura, comprensivi degli eventuali dispositivi opzionali, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione.
8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità/collaudo e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata secondo le modalità indicate al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
9. Conclusa positivamente la verifica di conformità/collaudo, e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
10. Lotto 3: Le Amministrazioni Contraenti in corso di esecuzione contrattuale e con cadenza trimestrale eseguiranno verifiche di conformità per verificare la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento e relative ai servizi connessi ed opzionali secondo le modalità di cui al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico. L’esito delle operazioni di verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico, deve essere comunicato al Fornitore.
11. Lotto 3: Conclusa positivamente la verifica di conformità trimestrale, e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
12. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali
verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.
13. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
14. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il contratto di fornitura e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 11 - SERVIZI CONNESSI
1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza full risk per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio associato alla fornitura, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
2. Dalla data di stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore dovrà garantire il servizio di informazione, di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli Appalti Specifici, un apposito “Customer Care” telefonico, con funzione sia di centro informazioni sulle modalità di emissione delle “Richieste preliminari/Ordini di Fornitura” che di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico. Il numero di telefono, numero di fax, l’email e/o la PEC sono pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. È obbligo del Fornitore comunicare tempestivamente a Consip qualsiasi variazione dei suddetti riferimenti. A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all’Amministrazione Contraente richiedente l’intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
3. Il Fornitore è tenuto all’erogazione del servizio di formazione del personale sull’utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali secondo quanto prescritto al par. 4.4 del Capitolato tecnico.
4. Il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi con la fornitura di cui al par. 4.6 e 4.7 del Capitolato tecnico qualora richiesti dall’Amministrazione nell’Ordine di fornitura.
5. Lotto 3: Il Fornitore, al termine della durata del contratto o alla scadenza anticipata in caso di recesso o risoluzione, a prestare il servizio di ritiro delle apparecchiature ordinate e dei relativi dispositivi opzionali al termine di durata del contratto secondo quanto indicato al par. 4.8 del Capitolato tecnico.
ARTICOLO 12 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun Appalto Specifico sono indicati nell’Offerta Economica, di cui all’Allegato “B” del presente Accordo Quadro.
2. Alle Amministrazioni Contraenti che all’atto dell’invio dell'Ordine di fornitura dovessero richiedere il ritiro di un’apparecchiatura a fini di sostituzione come previsto dal paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico, il Fornitore si impegna a riconoscere uno sconto pari a 4% per apparecchiature di età inferiore o uguale a 6 anni, uno sconto pari a 2% per apparecchiature di età superiore a 6 anni ed inferiore o uguale a 12 anni e uno sconto pari a 1% per apparecchiature di età superiore a 12 anni, da applicare al prezzo offerto per l’apparecchiatura.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa all’art. 5.
5. Lotti 1 e 2: Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, successivamente all’esito positivo della verifica di conformità/collaudo della prestazione.
6. Lotto 3: I predetti corrispettivi saranno fatturati trimestralmente con emissione di fattura posticipata a partire dalla “Data di accettazione” della fornitura successivamente all’esito positivo di ciascuna verifica trimestrale di conformità. Qualora il numero di esami eseguiti dall’Amministrazione con la singola apparecchiatura dovesse eccedere il numero di esami annui garantiti, la fattura di conguaglio dovrà essere emessa successivamente alla scadenza del dodicesimo mese del periodo contrattuale. Al fine di una corretta rendicontazione del numero di esami eseguiti dall’apparecchiatura, l’Amministrazione dovrà mettere a disposizione del Fornitore documentazione ufficiale (ad esempio: acquisita da sistemi RIS o equivalenti).
7. Per quanto riguarda il “Servizio opzionale di smontaggio e trasporto al piano terra delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali usati” i corrispettivi sono dovuti dall’Amministrazione solo a seguito dell’avvenuta esecuzione delle relative prestazioni.
8. Lotto 3: Ferma l’applicazione delle penali di cui all’art. 14, nel caso in cui l’apparecchiatura non sia utilizzabile per guasto o riparazione, prolungato per un periodo di tempo superiore ai 5 (cinque) giorni lavorativi, i corrispettivi, saranno decurtati dell’importo relativo ai giorni solari di effettivo inutilizzo dell’apparecchiatura.
9. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione, il riferimento:
• all’Accordo Quadro;
• al singolo Ordine cui si riferisce;
• alla “Data di accettazione” della Fornitura;
• (eventuale) per il “servizio opzionale di smontaggio delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali”: alla comunicazione di avvenuto smontaggio contenente la data di erogazione del servizio;
• esclusivamente per il lotto 3: alla fascia di utilizzo prescelta dall’Amministrazione; e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione.
Il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
10. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
11. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l’Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
12. Rimane inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
13. A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni, e dal 1 Gennaio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi
dell’articolo 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle “Linee Guida per l’emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze” in data 29 dicembre 2020, l’Amministrazione Contraente rientrante nell’ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante l’Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito “Ordine NSO”). A tal
fine, l’Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip S.p.A., o, in alternativa, trasmette, l’Ordine NSO attraverso altre piattaforme.
14. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l’ordinazione e l’esecuzione dell’acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell’Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell’Ordine NSO da parte dell’Ente, quest’ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell’Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell’Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 18 oltre quanto previsto dai successivi commi in merito alla possibilità di sospensione delle prestazioni contrattuali.
15. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
16. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000003194949, intestato al Fornitore presso Unicredit S.p.A., Codice IBAN IT 48 F 02008 05364 000003194949. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
17. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro.
18. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
19. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
20. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo Quadro medesimo.
21. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Fornitura e/o l’Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
22. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto
in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 30.
23. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
24. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo nel caso di fornitura pari all’intero valore dell’Ordine di fornitura (Lotti 1 e 2) e nel caso di nei contratti continuativi (Lotto 3) al 20% del valore dell’Ordine di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 6 (sei) giorni solari dalla ricezione dell’ordine e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 (quindici) giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto di fornitura in caso di sospensione.
25. In caso di Ordini effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato del presente AQ o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
26. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordini effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto dell’Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
27. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordine di Fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
28. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 16 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,0001%.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo trimestre
contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 16.
29. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordine di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,0001%.
ARTICOLO 13 - COSTI DELLA SICUREZZA
1. Le Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordine di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
ARTICOLO 14 - PENALI
1. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico e al paragrafo 3.1 del Capitolato d’oneri, risulti che:
- su più del 30% dei Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Contratti di Fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% dei Contratti di Fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
2. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 7 comma 15, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all’applicazione di una penale pari a 500,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
3. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 2 e 3 del successivo articolo 34, oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.
Resta inteso che, l’errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 2 e 3 del seguente articolo 34 deve intendersi, ai fini dell’applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico, per:
• l’effettuazione del sopralluogo al fine di verificare lo stato dei locali;
• l’invio di un “progetto di massima”;
il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale determinata in misura pari a Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il rispetto dei termini di sopralluogo di cui al presente comma ovvero i diversi
tempi eventualmente concordati tra le parti e, conseguentemente il pagamento della penale per il caso di ritardo rispetto ai medesimi termini, non potrà essere richiesto al Fornitore laddove sia stato superato e comunicato all’Amministratore contraente il numero massimo complessivo di sopralluoghi cui il Fornitore è obbligato.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nei paragrafi 4.1 e 4.2 del Capitolato Tecnico, per:
• l’effettuazione del sopralluogo di verifica successivamente agli eventuali lavori effettuati dall’Amministrazione Contraente;
• l’esecuzione degli interventi a carico del Fornitore;
• la consegna e l’installazione dell’apparecchiatura e degli eventuali dispositivi opzionali;
il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell’ammontare netto dell’Appalto Specifico pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Il rispetto dei termini di consegna di cui al presente comma ovvero i diversi tempi eventualmente concordati tra le parti e, conseguentemente il pagamento della penale per il caso di ritardo rispetto ai medesimi termini, non potrà essere richiesto al Fornitore laddove sia stato superato e comunicato all’Amministratore contraente il numero massimo complessivo di consegne cui il Fornitore è obbligato.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico per:
i. l’effettuazione della verifica di conformità/collaudo delle apparecchiature e degli eventuali dispositivi opzionali;
ii. l’eventuale ripetizione della verifica di conformità/collaudo in caso di non superamento della prima verifica di conformità;
le Amministrazioni Contraenti potranno applicare al Fornitore una penale determinata in misura pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell’ammontare netto dell’Appalto Specifico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini concordati per l’erogazione della formazione del personale previsti nel paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari al 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’ammontare netto dell’Appalto Specifico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Per ogni riscontrata difformità rispetto a quanto prescritto nel paragrafo 4.5 Capitolato Tecnico in ordine all’originalità delle parti di ricambio e alle caratteristiche tecniche durante la vigenza del contratto di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale determinata in misura pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell’ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel:
• paragrafo 4.5.1 del Capitolato Tecnico per gli interventi di manutenzione preventiva,
• paragrafo 4.5.2 del Capitolato Tecnico per il ripristino della funzionalità dell’apparecchiatura/dispositivo in caso di manutenzione correttiva,
il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale determinata in misura pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Per ogni ora lavorativa di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 4.5.2 del Capitolato Tecnico per i tempi di intervento in caso di manutenzione correttiva, l’Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari al 0,1 (zero virgola uno) per mille dell’ammontare netto dell’Appalto Specifico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto
ai termini previsti nel paragrafo 4.5.2 del Capitolato Tecnico per la sostituzione dell’apparecchiatura/dispositivo affetti da malfunzionamento con un’apparecchiatura/dispositivo identici o migliori a quello malfunzionante, l’Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari al 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’ammontare netto dell’Appalto Specifico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini previsti per:
a) la messa a disposizione di un Customer Care (par. 4.5.3 del Capitolato Tecnico);
b) la predisposizione del servizio di telediagnosi reattiva (par. 4.5.4 del Capitolato Tecnico ovvero i diversi tempi concordati tra le parti),
l’Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’ammontare netto dell’Appalto Specifico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
13. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini concordati con l’Amministrazione per il servizio di ritiro e trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), di cui al paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico, e per il servizio di ritiro delle apparecchiature da sostituire, di cui al paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale determinata in misura pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Esclusivamente per il Lotto 3: Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel Capitolato tecnico, per l’effettuazione dello smontaggio e del successivo ritiro delle apparecchiatura ordinata al termine di durata del contratto (par. 4.8 del Capitolato Tecnico), ovvero i diversi tempi concordati tra le parti, l’Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell’ammontare netto dell’Appalto Specifico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
15. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini concordati con l’Amministrazione per il servizio opzionale di smontaggio delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali usati, ai fini del successivo ritiro dell’apparecchiatura da dismettere o da sostituire, di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’ammontare netto dell’Appalto Specifico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
16. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
17. Nel caso in cui, come previsto nell’atto di nomina a responsabile del Trattamento allegato all’Accordo Quadro, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall’Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, l’Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’ammontare netto dell’Appalto Specifico per ogni giorno necessario per il Fornitore per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno.
18. Nel caso in cui, come previsto nell’atto di nomina allegato all’Accordo Quadro, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dall’Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub- Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o,
comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, l’Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’ammontare netto dell’Appalto Specifico per ogni giorno necessario per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno.
19. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip S.p.A..
20. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Xxxxxx S.p.A. e/o dall’Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
21. Consip S.p.A. potrà per l’applicazione delle penali dell’Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
22. Consip S.p.A., per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
23. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
24. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ARTICOLO 15 - GARANZIE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 21/04/2021 dalla Intesa San Paolo S.p.A. avente
- n. S089992160339 per un importo di Euro 101.390,00 = (centounomilatrecentonovanta/00) per il Lotto 1
- n. S089992160338 per un importo di Euro 81.067,00 = (ottantunomilasessantasette/00) per il Lotto 2
- n. S089992160337 per un importo di Euro 69.049,00 = (sessantanovemilaquarantanove/00) per il Lotto 3
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con l’Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A. ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei contratti attuativi di cui al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico e, in particolare, verrà
escussa nel caso di mancata accettazione dell’Ordine di fornitura per fatto del Fornitore.
3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 28/04/2021 dalla Intesa San Paolo S.p.A. avente
- n. S089992160358 per un importo di Euro 3.516.592,00 = (tremilionicinquecentosedicimilacinquecentonovantadue/00) per il Lotto 1
- n. S089992160359 per un importo di Euro 2.167.087,00 = (duemilionicentosessantasettemilaottantasette/00) per il Lotto 2
- n. S089992160361 per un importo di Euro 2.113.399,00 = (duemilionicentoundicimilatrecentonovantanove/00) per il Lotto 3
in favore della delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti di fornitura nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto di fornitura e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell’ultimo contratto di fornitura, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Capitolato d’Oneri.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l’importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore in relazione ai contratti stipulati nell’arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l’avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 12, comma 15. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Ai fini dello svincolo dell’ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai
rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 12, comma 15.
12. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 10, accompagnati da copia dell’ultima fattura di ogni contratto attuativo vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell’ultima fattura di ogni contratto attuativo. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell’ultima fattura dell’ultimo contratto attuativo. Consip S.p.A. si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
13. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli contratti di fornitura.
14. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta l’Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
15. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
16. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Intesa San Paolo S.p.A. in data 07/03/2022 e
- n. S364912260232 per un importo di Euro 7.100,00 = (settemilacento/00) per il Lotto 1
- n. S364912260229 per un importo di Euro 2.550,00 = (duemilacinquecentocinquanta/00) per il Lotto 2
- n. S364912260231 per un importo di Euro 3.050,00 = (tremilacinquanta/00) per il Lotto 3
17. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti di fornitura, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE
1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Appalti Specifici, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM ai sensi dell’articolo
80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida X.X.XX.;
c) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Accordo Quadro e dei contratti di fornitura;
g) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
h) mancata reintegrazione della garanzia di cui all’art. 15 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 24;
j) nei casi di cui agli articoli 10 (Sopralluogo e attività connesse, consegna e installazione, verifica di conformità/collaudo); 12 (Corrispettivi e fatturazione), 20 (Trasparenza), 21 (Riservatezza), 23 (Divieto di cessione del contratto), 29 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 30 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 31 (Subappalto), 32 (Danni e responsabilità civile);
k) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 14, commi 21 e 22;
l) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
m) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
n) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
o) nei casi di cui all’articolo 3 e 5 del Patto di integrità.
2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
3. Inoltre, Consip S.p.a. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell’atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato “E” al presente Accordo quadro, che devono intendersi integralmente trascritte.
5. Esclusivamente per il Lotto 3: Ferme restando le ipotesi di risoluzioni previste nei precedenti commi, costituisce ulteriore causa di risoluzione il caso di apparecchiatura non utilizzabile per guasto o riparazione, prolungato per un periodo di tempo superiore ai 45 giorni solari, fatta eccezione per eventi accidentali non prevedibili e non riconducibili al Fornitore.
6. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
7. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.
8. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R p tramite PEC dalla Consip e/o dall’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la Consip e/o l’Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
9. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all’affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
10. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Contraente, avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o
via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
ARTICOLO 17 - RITARDO NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI A SEGUITO DELL’EMISSIONE DELLA RPF
1. I lavori, a cura della Amministrazione, necessari per la predisposizione dei locali in cui dovrà essere installata l’apparecchiatura dovranno essere avviati e conclusi entro i termini indicati nel Capitolato tecnico al paragrafo 4.1.
2. Nel caso in cui entro i termini di cui al precedente comma i lavori non siano stati ultimati per fatto imputabile all’Amministrazione, quest’ultima dovrà corrispondere al Fornitore, a titolo di indennizzo, un importo pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni mese di ritardo (o frazione) a decorrere dal suddetto termine, fino al giorno della comunicazione da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta conclusione dei lavori.
3. Decorso un anno dalla scadenza dei termini di cui al comma 1:
a) il Fornitore avrà diritto alla corresponsione di un indennizzo per un importo pari a Euro 700,00 (settecento/00) per ogni mese di ritardo (o frazione), fino al giorno della comunicazione da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta conclusione dei lavori;
b) fermo restando quanto previsto alla lett. a), il Fornitore potrà proporre all’Amministrazione, tramite comunicazione trasmessa a mezzo PEC, lo scioglimento del contratto attuativo. L’Amministrazione, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC, potrà decidere se accogliere la proposta di scioglimento o se rigettarla, proseguendo il rapporto contrattuale. In caso di mancata risposta da parte dell’Amministrazione ovvero nel caso in cui quest’ultima rifiuti la proposta di scioglimento con comunicazione trasmessa a mezzo PEC, il rapporto contrattuale proseguirà e l’Amministrazione sarà comunque tenuta alla corresponsione dell’indennizzo fino alla comunicazione di conclusione dei lavori.
4. Oltre alle somme espressamente previste e quantificate ai precedenti commi 2 e 3, il Fornitore non avrà diritto a pretendere alcun ulteriore compenso o indennizzo o riconoscimento economico di qualsiasi tipo. Le somme corrisposte a titolo di indennizzo ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 non potranno in ogni caso superare il 5% del valore dell’ordine di fornitura. In caso di accoglimento della proposta di scioglimento di cui al comma 3, il Fornitore non avrà diritto ad alcuna ulteriore indennità o riconoscimento economico di qualsiasi tipo oltre a quanto già percepito.
ARTICOLO 18 - RECESSO
1. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi disciplinati dall’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti di fornitura.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite PEC.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione potrà recedere dall’Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d’arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite,
rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. Qualora la Consip receda dall’Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi ordini di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite PEC.
ARTICOLO 19 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.
ARTICOLO 20 - TRASPARENZA
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.
ARTICOLO 21 - RISERVATEZZA
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 28.
ARTICOLO 22 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA
1. Il Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore è l’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx.
2. Il Responsabile della Fornitura è il referente responsabile nei confronti di Xxxxxx S.p.A. e/o delle Amministrazioni per l’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant’altro previsto nel Capitolato Tecnico.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip S.p.A..
ARTICOLO 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip S.p.A. e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e i Contratti di fornitura.
ARTICOLO 24 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Xxxxxx S.p.A. e
delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
4. È vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel Portale di “xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx” per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip S.p.A.
ARTICOLO 25 - FUORI PRODUZIONE
1. Nel corso di durata dell’Accordo Quadro, il Fornitore potrà non fornire l’apparecchiatura o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto dell’Accordo Quadro medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:
a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n.
445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.
c) idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione di funzionalità e caratteristiche tecniche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di Accordo Quadro.
Si precisa che, esclusivamente nel caso di “fuori produzione” è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o dispositivi opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di “fuori produzione” rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o dispositivo opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.
2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.
In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, Consip S.p.A. entro 20 giorni lavorativi dalle dichiarazioni di cui al comma 1 comunicherà al Fornitore due date alternative in cui l’apparecchiatura offerta in sostituzione dovrà essere resa disponibile abilitata all’uso clinico, presso una struttura sanitaria del territorio italiano o, eventualmente, europeo, per la verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche minime e migliorative non già comprovate documentalmente e per quelle caratteristiche tecniche che Consip si riserva di verificare tecnicamente. Nell’ambito della medesima comunicazione verrà invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore che avrà l’onere e la responsabilità di predisporre le apparecchiature e tutta la strumentazione, i materiali e i software necessari per la corretta esecuzione della verifica tecnica.
Il Fornitore dovrà, inoltre, svolgere tutte le pratiche tecniche ed amministrative che dovessero essere necessarie allo svolgimento della verifica tecnica.
La Consip S.p.A. si riserva, sempre nell’ambito della verifica relativa alle caratteristiche tecniche, di procedere a una valutazione sulla qualità delle bioimmagini prodotte dall’apparecchiatura offerta in sostituzione.
3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Accordo quadro, ovvero
- in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell’apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.
ARTICOLO 26 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA
1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica dell'apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto dell'Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture medesime; le apparecchiature o i dispositivi opzionali “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative:
- producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Xxxxxxxxx (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”;
- producendo idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione di funzionalità e caratteristiche tecniche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di Accordo Quadro.
3. All’esito dell’analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. si riserva di procedere alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di caratteristiche tecniche e relative alla qualità delle bioimmagini almeno pari a quelle del prodotto oggetto di Accordo Quadro. In particolare, al fine di procedere alla suddetta eventuale verifica, Consip S.p.A., entro 20 (venti) giorni lavorativi dalle dichiarazioni di cui al comma 1, comunicherà al Fornitore due date alternative in cui l’apparecchiatura offerta in sostituzione dovrà essere resa disponibile presso una struttura sanitaria del territorio italiano o, eventualmente, europeo per la verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche tecniche e alla qualità delle bioimmagini. Nell’ambito della medesima comunicazione verrà invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore che avrà l’onere e la responsabilità di predisporre le apparecchiature, nonché tutta la strumentazione, i materiali e i software necessari per la corretta esecuzione della verifica tecnica. Il Fornitore dovrà, inoltre, svolgere tutte le pratiche tecniche ed amministrative che dovessero essere necessarie allo svolgimento della verifica tecnica.
4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.
ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip S.p.A. inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ARTICOLO 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all’articolo 13 del “Regolamento UE”, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e dei Contatti derivanti dagli Appalti specifici e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Capitolato d’Oneri al paragrafo 25 che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa
e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti Contatti derivanti dagli Appalti specifici, per le finalità descritte nell’informativa resa nel Capitolato d’oneri come sopra richiamata.
3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo all’Accordo Quadro, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo Quadro e Contatti derivanti dagli Appalti specifici.
4. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx, sezione “Società Trasparente”; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite i siti internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxx.xxx.xx.
5. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contatti derivanti dagli Appalti specifici, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
6. Ove applicabile, in ragione dell’oggetto dell’Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE sulla base dell’atto di nomina allegato al presente Accordo Quadro. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
7. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell’Accordo Quadro, e potrà risolvere il Contratto derivante dall’Appalto specifico ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.a. che potrà risolvere l’Accordo quadro.
8. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
9. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell’ambito dell’UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d’impresa Binding Corporate Rules - BCR), nonché l’adeguamento alle ulteriori eventuali misure supplementari di cui alle raccomandazioni dell’European Data Protection Board. Al di fuori delle predette eccezioni, il Fornitore dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell’UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio
Economico Europeo.
Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell’UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
10. Nel caso in cui all’esito di eventuali verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Amministrazione Contraente in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie e delle eventuali ulteriori misure supplementari di cui sopra, l’Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento all’immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto di fornitura ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 29 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D. Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D. Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 30 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che Xxxxxx S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip S.p.A., all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.>
9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
10. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
ARTICOLO 31 - SUBAPPALTO
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Eventuali attività di disinstallazione e ritiro apparecchiature obsolete; Attività di installazione, addestramento e manutenzione di iniettori.
2. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall’art. 105 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. L’Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che
deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; iv) se del caso, certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate. Resta inteso che l’Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di xxxxxxxxxx e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x/x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l’Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione a Consip dell’intervenuta risoluzione.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l’autorizzazione.
5. L’impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Per le prestazioni affidate in subappalto:
A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
L’Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
8. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Consip e delle Amministrazioni dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE 2016/679.
9. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip e all’Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
11. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
12. L’Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
13. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore affidatario svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
14. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip e l’Amministrazione contraente possono risolvere l’Accordo Quadro e il Contratto di Fornitura, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto il Fornitore si obbliga a comunicare alla Consip ed all’Amministrazione contraente il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all’Amministrazione Contraente interessata. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub- contratti Consip si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 105 comma 2.
17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006, dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
19. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.
ARTICOLO 31 BIS – CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA
1. Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni di soggetti terzi: i) attività di installazione meccanica delle apparecchiature offerte; ii) eventuale attività di smaltimento apparecchiature obsolete conformemente a quanto dichiarato in offerta e in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera c-bis), dell’art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente contratto.
Le prestazioni di soggetti terzi rese in virtù di contratti di cui al comma 3, lettera c-bis), dell’art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del contratto e consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, non costituiscono subappalto.
ARTICOLO 32 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni che discendono dall’Accordo Quadro e ad
esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
ARTICOLO 33 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Consip S.p.A. e/o dalle Amministrazioni Contraenti, le stesse comunicano al Fornitore l’importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l’importo anticipato. L’attestazione del versamento deve essere prodotta a Consip S.p.A. e/o alle Amministrazioni Contraenti entro 20 (venti) giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l’importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell’art. 17-ter del
d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (“split payment”) - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all’Accordo Quadro dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
ARTICOLO 34 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite il presente Accordo Quadro dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 14 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato F “Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore” al presente Accordo Quadro), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato F “Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore”.
3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
• entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
• entro 12 mesi dal termine degli effetti dell’ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.
In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Xxxxxx che ne valuterà l’ammissibilità o meno.
I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All’esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 14, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita alle fatture emesse nel mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 (trentacinque) giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, report specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato al presente Accordo Quadro F “Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore”), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato F “Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore”.
Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.
5. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx la data dell'ultima fattura emessa all’ Amministrazione a valere sull’AQ stipulato con Xxxxxx e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della FEE di cui ai precedenti commi.
6. L’obbligo di invio dei flussi mensili termina con l’invio dei valori relativi all’ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L’obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l’invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
7. La Consip S.p.A., decorsi 90 (novanta) giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 (novanta) giorni solari.
8. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 27 X 03069 05036 100000004389.
9. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
10. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
11. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
12. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato
di cui al precedente comma 5.
13. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati
– controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari, un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione dell’Accordo Quadro e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
ARTICOLO 35 - CLAUSOLA FINALE
1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura attuativi o integrativi dell’Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.
Roma, lì 23/03/2022
CONSIP S.p.A. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Dott.ssa Xxxx Xxxxxx
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell’Accordo Quadro e dei contratti derivanti dagli Appalti Specifici), Articolo 5 (Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici), Articolo 6 (Affidamento degli Appalti Specifici), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Verifiche ispettive), Articolo 10 (Sopralluogo e attività connesse, consegna e installazione, verifica di conformità/collaudo), Articolo 11 (Servizi connessi), Articolo 12 (Corrispettivi e fatturazione), Articolo 13 (Costi della sicurezza), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Garanzie), Articolo 16 (Risoluzione), Articolo 17 (Ritardo nell’esecuzione dei lavori a seguito dell’emissione della RPF), Articolo 18 (Recesso), Articolo 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 20 (Trasparenza), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Responsabile della Fornitura), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 25 (Fuori produzione), Articolo 26 (Evoluzione tecnologica), Articolo 27 (Foro competente), Articolo 28 (Trattamento dei dati personali), Articolo 29 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 30 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 31 (Subappalto), Articolo 31 bis (Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura), Articolo 32 (Danni e responsabilità civile), Articolo 33 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 34 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012), Art. 35 (Clausola finale).
Xxxx, xx 00/00/0000
XX MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.
Dott.ssa Xxxx Xxxxxx
Accordo Quadro per la fornitura di Tomografi computerizzati (TC) - Edizione 2 Lotto 3 - GE Medical Systems Italia S.p.A.
Tomografo computerizzato general purpose/cardio - Pay per | Marca | Canone mensile (€ - IVA esclusa) | |
Esami/mese: 420 | Revolution EVO | GE Medical Systems Italia S.p.A. | € 4.563,22 |
Esami/mese: 600 |
Esame eccedente la produttività annua Marca | Prezzo unitario offerto (€ - IVA esclusa) | ||
Esami/mese: 420 | Revolution EVO | GE Medical Systems Italia S.p.A. | € 0,001 |
Esami/mese: 600 |
Dispositivi opzionali | Marca e Modello | Canone mensile (€ - IVA esclusa) |
Workstation di post-elaborazione | GE Healthcare - AW Volumeshare 7 | € 63,48 |
Pacchetto Software Cardio/vascolare | GE Healthcare - Adavanced cardiac package, Cardiq Xpress 2.0 Reveal, Autobone and VesseliQ Xpress, Smartscore 4.0 | € 12,70 |
Software per le procedure TAVI (Transcatheter Aortic Valve | GE Healthcare - TAVI Analysis | € 63,48 |
Pacchetto Software Polmonare | GE Healthcare - Lung VCAR, Thoracic VCAR | € 12,70 |
Pacchetto Software Neurologico | GE Healthcare - CT Perfusion 4D | € 63,48 |
Pacchetto Software Addome | GE Healthcare - Volume viewer, Colon VCAR EC, Hepatic VCAR | € 12,70 |
Pacchetto Software Dentale | GE Healthcare - Dental scan | € 12,70 |
Software di fusione immagini | GE Healthcare - Integrated registration | € 12,70 |
Iniettore di Mezzo di Contrasto per TC a doppia o tripla via e | Ulrich Medical - CT Motion | € 142,16 |
3 di 3
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
Nr. Identificativo Ordine | 6766494 |
Descrizione Ordine | Acquisto TAC e accessori |
Strumento d'acquisto | Accordi Quadro |
CIG | 9162287E68 |
CUP | non inserito |
Bando | Tomografi Computerizzati (TC) 2 |
Categoria(Lotto) | Lotto 3 - Tomografi Computerizzati General Purpose/Cardio - Pay per use |
Data Creazione Ordine | 15/04/2022 |
Validità Documento d'Ordine (gg solari) | nessuna scadenza / nessun limite |
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | nessuna scadenza / nessun limite |
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | |
Nome Ente | AZIENDA OSPEDALIERA X. XXXXXX CAGLIARI |
Codice Fiscale Ente | 02315520920 |
Nome Ufficio | SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI |
Indirizzo Ufficio | P.LE X. XXXXXX, 1 CAGLIARI, 00000 - XXXXXXXX (XX) |
Telefono / FAX ufficio | 000000000/null |
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica | FIEFE2 |
Punto Ordinante | XXXXXXXX XXXXXX / CF: PLLFRC75H49B354P |
Email Punto Ordinante | |
Partita IVA Intestatario Fattura | 02315520920 |
Ordine istruito da | XXXXXXXX XXXXXX |
FORNITORE CONTRAENTE | |
Ragione Sociale | GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. |
Partita IVA Impresa | 03663500969 |
Codice Fiscale Impresa | 93027710016 |
Indirizzo Sede Legale | XXX XXXXXX 00 - 00000 - XXXXXX(XX) |
Telefono / Fax | 0000000000/0000000000 |
PEC Registro Imprese | |
Tipologia impresa | SOCIETÀ PER AZIONI |
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 93027710016 |
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 29/07/2002 |
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | MI |
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 13875478/19 |
INPS: Matricola aziendale | 4965079394 |
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 91421304/47 |
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | |
CCNL applicato / Settore | METALMECCANICO / APPARECCHIATURE |
Marca: GE Healthcare - Canone mensile (€): 4563,22 - Modello: REVOLUTION EVO - Unità di vendita: Pezzo/Mese - Codice articolo accordo quadro: TC2-CONF-SO-P2-GE-L3 - Durata assistenza [mesi]: 84 - Descrizione tecnica: Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio (pay per use) - Codice cnd: Z11030606 - Registrazione bd/rdm: 1903481 - Tipo contratto: Pay per use - Nome commerciale: GE Healthcare. Modello REVOLUTION EVO. 600. Configurazione senza ritiro obsoleto 600. Configurazione senza ritiro obsoleto - Condizioni di fornitura: Canone mensile - Produttività [esami/mese]: 600. Configurazione senza ritiro obsoleto
Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: GE_L3_Fase_2_Tomografi Computerizzati (TC)
Canone mensile (€): 12,70 - Codice articolo accordo quadro: TC2-SP-SO-P2-GE-L3 - Codice articolo accordo quadro collegato : TC2-CONF-SO-P2-GE-L3 - Condizioni di fornitura: Canone mensile - Descrizione tecnica: Pacchetto Software Polmonare - Marca: GE Healthcare - Modello: LUNG VCAR, THORACIC VCAR - Nome commerciale: Pacchetto Software Polmonare. GE Healthcare.
ModelloLUNG VCAR, THORACIC VCAR - Prezzo per unità di prodotto: 12,70 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tipo contratto: Pay per use - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di vendita: Pezzo/Mese
' TC2-CONF-SO-P2-GE-L3 '
OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO
Canone mensile (€): 12,70 - Codice articolo accordo quadro: TC2-SFI-SO-P2-GE-L3 - Codice articolo accordo quadro collegato : TC2-CONF-SO-P2-GE-L3 - Condizioni di fornitura: Canone mensile - Descrizione tecnica: Software di fusione immagini - Marca: GE Healthcare - Modello: INTEGRATED REGISTRATION - Nome commerciale: Software di fusione immagini. GE Healthcare.
ModelloINTEGRATED REGISTRATION - Prezzo per unità di prodotto: 12,70 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tipo contratto: Pay per use - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di vendita: Pezzo/Mese
' TC2-CONF-SO-P2-GE-L3 '
OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO
Canone mensile (€): 142,16 - Codice articolo accordo quadro: TC2-IMC-SO-P2-GE-L3 - Codice articolo accordo quadro collegato : TC2-CONF-SO-P2-GE-L3 - Condizioni di fornitura: Canone mensile - Descrizione tecnica: Iniettore di mezzo di contrasto per TC - Marca: ULRICH MEDICAL - Modello: CT MOTION - Nome commerciale: Iniettore di mezzo di contrasto per TC. ULRICH MEDICAL. ModelloCT MOTION - Prezzo per unità di prodotto: 142,16 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tipo contratto: Pay per use - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di vendita: Pezzo/Mese
' TC2-CONF-SO-P2-GE-L3 '
OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO
Canone mensile (€): 12,70 - Codice articolo accordo quadro: TC2-SA-SO-P2-GE-L3 - Codice articolo accordo quadro collegato : TC2-CONF-SO-P2-GE-L3 - Condizioni di fornitura: Canone mensile - Descrizione tecnica: Pacchetto Software Addome - Marca: GE Healthcare - Modello: VOLUME VIEWER COLON VCAR EC, HEPATIC VCAR - Nome commerciale: Pacchetto Software Addome. GE Healthcare. ModelloVOLUME VIEWER COLON VCAR EC, HEPATIC VCAR - Prezzo per unità di prodotto: 12,70 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tipo contratto: Pay per use - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di vendita: Pezzo/Mese
' TC2-CONF-SO-P2-GE-L3 '
OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO
Canone mensile (€): 63,48 - Codice articolo accordo quadro: TC2-WS-SO-P2-GE-L3 - Codice articolo accordo quadro collegato : TC2-CONF-SO-P2-GE-L3 - Condizioni di fornitura: Canone mensile - Descrizione tecnica: Workstation di post-elaborazione - Marca: GE Healthcare - Modello: AW VOLUMESHARE 7 - Nome commerciale: Workstation di post-elaborazione. GE Healthcare.
ModelloAW VOLUMESHARE 7 - Prezzo per unità di prodotto: 63,48 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tipo contratto: Pay per use - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di vendita: Pezzo/Mese
' TC2-CONF-SO-P2-GE-L3 '
OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO
ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE | |
Nome | Valore |
Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" | obbligata |
Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" | registrato |
Termini di pagamento | 60 GG Data Ricevimento Fattura |
Tipologia Punto Ordinante | Singola Amministrazione |
Bonifico Sepa Direct | NO |
Tempo di pagamento inferiore rispetto a quanto indicato nel contratto | NO |
Cessione dei crediti | NO |
Numero dell’ordinativo di impegno | 6736473 |
ALERT SU COMPILAZIONE ORDINE | È obbligatorio inserire prima l’Ordinativo del bene principale a prezzo N.A., ovvero quello della Fase 1. Successivamente si potrà configurare l’ordine utilizzando la scheda "Configurazione Ordinativo", ovvero quello della Fase 2. |
RIEPILOGO ECONOMICO | |||||
Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
1 | GE Healthcare. Modello REVOLUTION EVO. 600. Configurazione senza ritiro obsoleto 600. Configurazione senza ritiro obsoleto | 4563,22 | 1 (Pezzo/Mese) 84.00( Durata [mesi]) | 383310,48 € | 22,00 |
1opzione | Pacchetto Software Polmonare. GE Healthcare. ModelloLUNG VCAR, THORACIC VCAR | 12.7 | 1 (Pezzo/Mese) 84.00( Durata [mesi]) | 1066.8 € | 22 |
2opzione | Software di fusione immagini. GE Healthcare. ModelloINTEGRATE D REGISTRATION | 12.7 | 1 (Pezzo/Mese) 84.00( Durata [mesi]) | 1066.8 € | 22 |
3opzione | Iniettore di mezzo di contrasto per TC. ULRICH MEDICAL. ModelloCT MOTION | 142.16 | 1 (Pezzo/Mese) 84.00( Durata [mesi]) | 11941.44 € | 22 |
4opzione | Pacchetto Software Addome. GE Healthcare. ModelloVOLUME VIEWER COLON VCAR EC, HEPATIC VCAR | 12.7 | 1 (Pezzo/Mese) 84.00( Durata [mesi]) | 1066.8 € | 22 |
5opzione | Workstation di post- elaborazione. GE Healthcare. ModelloAW VOLUMESHARE 7 | 63.48 | 1 (Pezzo/Mese) 84.00( Durata [mesi]) | 5332.32 € | 22 |
Totale Ordine (IVA esclusa) € | 403784,64 |
IVA € | 88832,62 |
Totale Ordine (IVA inclusa) € | 492617,26 |
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE | |
Indirizzo di Consegna | XXX XXXXXX 0 - 00000 - XXXXXXXX - (XX) |
Indirizzo di Fatturazione | P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI - 00000 - XXXXXXXX - (XX) |
Intestatario Fattura | AZIENDA XXXXXXXXXXX X. XXXXXX XXXXXXXX |
Codice Fiscale Intestatario Fattura | 02315520920 |
Partita IVA da Fatturare | 02315520920 |
Modalità di Pagamento | Bonifico Bancario |
NOTE ALL’ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva
DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Allegato 1. PROGETTO DI MASSIMA.PDF - dim. 311 Kb
DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Il sottoscritto Punto Ordinante:Visto l’“Accordo Quadro per la fornitura di Tomografi Computerizzati (TC)) – Lotto 3 Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio Pay per Use, stipulato ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. A), del D.LGS. N.50/2016 s.m.i., dalla Consip S.p.A.– Codice CIG 8077238BA6;- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nell’Accordo Quadro;DICHIARA- di aderire all’Accordo Quadro e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;- di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 contenute nell’Accordo Quadro sopra citato, e di autorizzare il fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE