VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Addì, 29 Luglio 1999 in sede Fipe Roma
- l'Autogrill SpA
- la Filcams-Cgil
- la Fisascat-Cisl
- la Uiltucs-Uil
Tra e
si è convenuto quanto segue in ordine ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
in ciascuna unità produttiva e presso la Sede della Società Autogrill vengono individuati i rappresentanti per la sicurezza, nelle misure di cui all'accordo Interconfederale 18 Novembre 1996 raggiunto tra la Confcommercio, la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil, intendendosi per unità produttiva la o le sedi locali riconducibili ad un'unica struttura di Direzione.
All'individuazione del Rappresentante per la sicurezza si dovrà procedere mediante elezione diretta secondo quanto previsto dal presente Accordo. Il Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza dovrà essere individuato nell'ambito delle RSA o della RSU, ove presenti, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Dlgs 626/1994.
L'elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dovrà avvenire nel periodo 1.10.99- 31.12.99.
Individuazione delle rappresentanze
Il Rappresentante per la sicurezza è individuato tra i componenti le RSA/RSU laddove costituite.
In caso di assenza di RSA/RSU per l'individuazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si procede tramite elezione operata, secondo le modalità di seguito individuate, tra i lavoratori occupati nell'unità produttiva.
In caso di costituzione della RSU successiva all'elezione del Rappresentante per la sicurezza, questi rimane comunque in carica fino alla scadenza del suo mandato, che potrà essere prorogato fino ad un massimo di un anno, qualora la durata residua del mandato della RSU sia inferiore a tale limite. Per ogni caso diverso si procederà all'individuazione del nuovo Rappresentante per la sicurezza secondo le norme del presente regolamento.
Procedure per l'individuazione del Rappresentante per la sicurezza
Alla costituzione della rappresentanza del lavoratori si procede mediante elezione diretta da parte di lavoratori, con votazione a scrutinio segreto.
Le RSA/RSU, ove presenti, avranno il compito di individuare il o i candidati scelti al loro interno da sottoporre al giudizio degli elettori.
In assenza di RSA/RSU l'individuazione del o dei candidati, scelti esclusivamente tra i lavoratori dell'unità produttiva, potrà avvenire per candidatura/e spontanea.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza durerà in carica tre anni ed è rieleggibile. Scaduto tale periodo, esso manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all'entrata in carica del successore e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza.
In caso di dimissione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti, in mancanza il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimarrà in carica fino a nuove elezioni, potendo quest'ultimo utilizzare le residue ore di permesso esclusivamente per provvedere all'ordinaria amministrazione.
Regolamento dell'elezione del rappresentante per la sicurezza
Prima dell'elezione i lavoratori in servizio indicheranno al loro interno il segretario del seggio elettorale che avrà il compito di sovrintendere a tutte le normali procedure di espletamento
dell'esercizio dio voto garantendone la regolarità e di redigere il verbale dell'elezione dopo lo spoglio delle schede.
Art. 1 – Validità delle elezioni – Quorum
Per la validità delle elezioni è necessario che abbiano preso parte alle votazioni il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.
Nel caso in cui in prima votazione non si fosse raggiunto il quorum minimo di partecipanti il segretario del seggio procederà ad indire una seconda votazione, entro 60 giorni, anche con eventuali nuove candidature.
Art. 2 – Elettorato attivo
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Art. 3 – Eleggibilità passiva
In un'unità produttiva che occupa meno di 15 dipendenti potranno essere eletti i lavoratori assunti a tempo indeterminato (p.t. o f.t.), con esclusione di quelli in preavviso o in periodo di prova.
Nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti potranno essere eletti i lavoratori assunti a tempio indeterminato (p.t. o f.t.), appartenenti a rappresentanze sindacali RSA/RSU, con esclusione di quelli in preavviso o in periodo di prova.
Art. 4 – Presentazione della/le candidatura/e
Dopo la nomina del segretario del seggio si avranno 5 giorni di tempo per presentare la lista dei candidati, che dovrà essere esposta dallo stesso in bacheca, almeno 10 giorni prima della data delle elezioni.
Art. 5 – Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
Art. 6 – Schede elettorali e preferenza
La votazione avrà logo a mezzo di scheda unica che comprenderà i nominativi di tutti i candidati. La preferenza verrà manifestata mediante l'apposizione di una crocetta a fianco del candidato preferito.
Ogni elettore non potrà esprimere più di una preferenza pena la nullità del voto.
L'allegata scheda di Fac-simile, firmata dal segretario del seggio, sarà l'unica che avrà diritto di voto.
Art. 7 – Modalità della votazione
Il logo ed il calendario della votazione saranno stabiliti dal segretario del seggio elettorale o RSA/RSU, previo accordo con la Direzione del locale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, avendo comunque cura di garantire per tutto il tempo indicato la sicurezza delle persone e dei beni dell'Azienda, nel quadro di una normale erogazione del servizio di vendita ai clienti.
Nelle unità produttive autostradali indicativamente il seggio dovrà essere aperto:
- dalle ore 13,30 alle ore 14,00 per i lavoratori che iniziano il turno pomeridiano;
- dalle ore 14,00 alle ore 14,30 per i lavoratori che terminano il turno del mattino;
- dalle ore 21,30 alle ore 22,00 per i lavoratori del turno notturno;
- dalle ore 22,00 alle ore 22,30 per i lavoratori che terminano il turno pomeridiano.
Eventuali diversi nastri orari potranno essere definiti tra la Direzione e segretario del seggio.
Nelle unità produttive urbane saranno definiti, a livello locale, gli specifici orari di apertura del seggio, utilizzando criteri analoghi a quelli individuati per le unità produttive autostradali.
Tutte le procedure di voto e di scrutinio avverranno fuori dall'orario di lavoro.
Art. 8 – Attrezzatura del seggio
A cura della Direzione verrà fornito l'elenco completo degli elettori aventi diritto al voto e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali (urna, schede ed elenchi).
Art. 9 – Risultati
Il segretario del seggio, dopo lo spoglio delle schede, provvederà a redigere il verbale dell'elezione e ne consegnerà copia alla Direzione aziendale, agli Enti Bilaterali e alle XX.XX. territoriali.
Contestualmente verrà comunicato a tutti i lavoratori l'esito della votazione a cura del segretario del seggio e della Direzione dell'unità produttiva, mediante affissione del verbale in luogo accessibile a tutti.
Art. 10 – Controversie – Ricorsi
Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, il segretario del seggio confermerà la loro validità formalizzando nel verbale di elezione la nomina del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza e ne invierà comunicazione al Comitato dei Garanti.
In caso siano presentati ricorsi nei termini suddetti, il segretario del seggio deve provvedere al loro esame entro 48 ore inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuto, dandone comunicazione all'Azienda, agli Enti Bilaterali e alle XX.XX. territoriali.
Art. 11 – Comitato dei Garanti
Contro le decisioni del segretario del seggio è ammesso ricorso entro 15 giorni ad apposito Comitato dei garanti.
Tale Comitato è composto a livello nazionale da un membro designato da ciascuna delle XX.XX. firmatarie e da 3 rappresentanti nominati dall'Azienda.
Potrà essere attivato mediante comunicazione a mezzo RR indirizzata all'Azienda e alle XX.XX. nazionali.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine di 15 giorni e provvederà, in caso di variazioni, a darne comunicazione ai soggetti interessati.
Art. 12 – Disposizioni varie
Il segretario del seggio elettorale dovrà espletare il proprio incarico al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23 legge 20.5.70 n. 300, senza che ciò costituisca il riconoscimento di altro diritto o tutela previsto per i dirigenti sindacali.
Permessi retribuiti
In relazione alle peculiarità dei rischi, relativi all'attività di vendita e somministrazione tipici della Società Autogrill, il Rappresentante per la sicurezza avrà a disposizione un massimo di:
- 16 ore annue per unità produttive fino a 10 dipendenti
- 30 ore annue per unità produttive fino a 30 dipendenti
- 40 ore annue per unità produttive fino a 30 dipendenti
Formazione dei Rappresentanti per la sicurezza
La formazione dei Rappresentanti per la sicurezza, che non dovrà comportare alcun onere economico a carico degli stessi e si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività, si attuerà attraverso un programma di 32 ore che dovrà comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa
- conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione
- metodologie sulla valutazione del rischio
- metodologie minime di comunicazione
- specificità relative alla particolare attività della Società Autogrill.
Le linee di tale programma saranno concordate con l'Ente Bilaterale Nazionale per il Turismo, con il quale parti prenderanno contatto per promuovere la realizzazione dei relativi supporti didattici multimediali e cartacei.
L'attività formativa sarà realizzata presso le strutture a ciò idonee degli Enti Bilaterali territoriali e presso ciascuna unità produttiva con il coordinamento di un tutor aziendale.
Tale formazione sarà suddivisa in due moduli in linea di massima della stessa durata, di cui il primo di circa 20 ore da svolgersi dopo le elezioni e la realizzazione di tutti i supporti didattici ed il secondo in un momento successivo.
Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le previsioni di cui alla parte prima dell'Accordo Interconfederale 18 Novembre 1996.